Oggetto del Consiglio n. 74 del 15 aprile 1964 - Verbale

OGGETTO N. 74/64 - AUTORIZZAZIONE, IN VIA DI SANATORIA, ALLA DITTA BERTIN GIOVANNI PIETRO, DI ETROUBLES, AD APPORTARE VARIANTI ALL'IMPIANTO DI CUI ALLA CONCESSIONE ASSENTITA CON D.M. 30-8-1938 N. 6031 PER DERIVAZIONE DI ACQUA DAL TORRENTE GRAN SAN BERNARDO, PER PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA.

L'Assessore ai Lavori Pubblici, MANGANONI, riferisce al Consiglio in merito alla proposta di autorizzazione, in via di sanatoria, alla Ditta Bertin Giovanni Pietro, di Etroubles, ad apportare varianti all'impianto di cui alla concessione assentita con D.M. 30-8-1938 n. 6031, per derivazione di acqua dal torrente Gran San Bernardo, per produzione di energia elettrica.

Richiama, in proposito, l'attenzione dei Signori Consiglieri sulla relazione e sul nuovo disciplinare di variante trasmessi loro in copia unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 7-8 aprile 1964.

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Con D.M. n. 6031 del 30-6-1938 fu assentito in via di sanatoria e precaria, alla Ditta Berard Alidoro di derivare dalla sponda destra del torrente Gran S. Bernardo, in territorio del Comune di St. Rémi, moduli 2,00 di acqua per produrre, su di un salto di mt 8,45, la potenza nominale di HP 22,53, pari a Kw 16,56, per usi di illuminazione e di forza motrice in Comune di Saint Rémi.

Con successivo D.M. 21-3-1847 n. 661 la titolarità della derivazione fu trasferita al Sig. Bertin Emanuele, al quale fu concesso, con Decreto 2-9-1959 n. 40522 del Provveditore Regionale alle OO.PP. per il Piemonte, di modificare le opere della derivazione e, cioè, fu autorizzato, restando invariata la portata di moduli 2,00, da derivare, a spostare di circa 160 metri a monte la presa della derivazione onde realizzare un aumento di salto di mt 31,21, rispetto al salto di mt 8,45, così da ricavare una maggiore potenza di Kw 61,20 rispetto alla potenza originaria di Kw 16,56. La concessione della variante fu accordata fino al 30-6-1970, data di scadenza della concessione originariamente assentita, senza il vincolo di precarietà, cui era stata sottoposta la concessione originaria, essendo nel frattempo venute a cessare le ragioni che l'avevano imposta.

La Ditta Bertin Giovanni Pietro, avente causa dalla Ditta Bertin Emanuele, in qualità di erede, considerato che l'impianto attuale è insufficiente a soddisfare ai bisogni di forza e luce cui provvede nel Comune di St. Rémi, ha presentato al Ministero dei LL.PP., tramite l'Ufficio del Genio Civile di Aosta, la domanda 25 giugno 1958, corredata dal relativo progetto, costituito da una relazione tecnica in data 27 maggio 1958 a firma Ing. Sillo Maule, e da cinque tavole di disegni, a firma Geom. Coquillard Maurelio, domanda intesa ad ottenere di variare ancora il salto dell'impianto, onde aumentarlo da mt 39,66 a metri 82,12 e conseguire, quindi, un aumento del salto stesso di mt 42,46.

L'Ufficio del Genio Civile di Aosta, ricevuta la domanda ed esaminati gli atti di progetto, ha rilevato che la autorizzazione alla richiesta variazione di salto è di competenza dell'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta a termini dell'ultimo capoverso della legge regionale 8 novembre 1956 n. 4. Di conseguenza, ha trasmesso la domanda ed il progetto allegato all'Ufficio Acque e Miniere della Regione per la relativa istruttoria, ai sensi del 2° comma dell'articolo 2 della citata legge regionale.

Istruttoria - L'avviso relativo alla presentazione della domanda è stato pubblicato dall'Assessore ai Lavori Pubblici della Regione nel Foglio Annunzi Legali della Regione Autonoma della Valle d'Aosta n. 173 in data 12-12-1962, nonché sul Foglio inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 7 in data 9-1-1963 e non ha dato luogo alla presentazione di domande concorrenti.

L'Assessore ai Lavori Pubblici della Regione, - vista la lettera 7-2-1963 n. 644 del Magistrato per il Po con la quale si esprime il nulla osta alla ammissione ad istruttoria della domanda -, con ordinanza n. 58, in data 12 febbraio 1963, ha disposto la pubblicazione della domanda e del relativo progetto presso l'Ufficio Regionale Acque e Miniere per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 18 febbraio 1963, e la affissione di una copia della ordinanza, per lo stesso periodo, all'Albo pretorio del Comune di St. Rémi.

Una copia dell'ordinanza di pubblicazione è stata pure comunicata al Ministero dei Lavori Pubblici; al Magistrato per il Po, di Parma; all'Ufficio del Genio Civile, di Aosta; all'Ufficio Idrografico del Po, di Torino; al Comando Militare Territoriale, di Torino; all'Assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste, in Aosta.

La pubblicazione è avvenuta regolarmente presso l'Ufficio Regionale Acque e Miniere e presso il Comune di St. Rémi, come da referto del Segretario di quel Comune e non ha dato luogo alla presentazione di opposizioni.

La visita locale di istruttoria è stata effettuata il 14 marzo 1963, alle ore 10,30, secondo il preavviso inserito nella ordinanza.

Alla visita sono intervenuti i Signori:

- Dott. Ing. Mario Maione, dell'Ufficio del Genio Civile di Aosta;

- Geom. Michele Gonrad, dell'Ufficio Regionale Acque e Miniere;

- Frassy Enrico, Segretario del Comune di St-Rémi;

- Bertin Giovanni Pietro, titolare della domanda.

Durante la visita, come risulta dal relativo verbale, non sono state fatte obiezioni né opposizioni; solo si è constatato che la variante di aumento del salto è già stata eseguita e che l'impianto, con il nuovo salto, è entrato in esercizio sin dal 15 settembre 1962.

Consistenza delle opere di variante

Prima della variante di aumento del salto, la derivazione dal torrente Gran S. Bernardo era costituita da una diga instabile di cintoli e terra, sbarrante il torrente, e da un canale di derivazione in sponda destra provvisto di sfioratore e di sghiaiatore.

Questo canale (lungo circa 280 metri), faceva capo ad una vasca di carico dalla quale si dipartiva la condotta forzata della derivazione, lunga circa mt 60,00, che andava ad alimentare una turbina della centrale, sita in sponda sinistra del torrente. Le acque, dopo la utilizzazione, venivano restituite subito al torrente.

Attualmente, con l'operato aumento del salto da mt 39,66 a mt 82,12, sono rimaste invariate la diga di sbarramento del torrente e il successivo canale derivatore sino alla vasca di carico che pure è rimasta invariata.

L'aumento del salto è stato ottenuto spostando a valle il punto di restituzione e, cioè, provvedendo a sopprimere la vecchia condotta forzata e la vecchia centrale ed a far partire dalla vasca di carico ed in allineamento con il vecchio canale un nuovo canale costituito da una tubazione in tubi di eternit del diametro di 400 mm, dello sviluppo di 200 metri. La tubazione, in sostanza, costituisce il prolungamento del vecchio canale derivatore e va a far capo ad una nuova vasca di carico dalla quale si diparte la nuova condotta forzata dell'impianto, composta di tre livellette del complessivo sviluppo di mt 145,00 circa e costituita da tubi Dalmine di diametro variabile da mm 350 a mm 300.

La nuova condotta forzata va ad alimentare il macchinario della nuova centrale, in sponda destra del torrente, costituito da una turbina Pelton a due getti collegata con un alternatore. Dopo la utilizzazione, le acque vengono restituite al torrente Gran S. Bernardo, in sua sponda destra, a mezzo di un breve canale di scarico di mt. 4,00 circa di lunghezza, collegato con uno scivolo di circa mt 6,00.

Considerazioni generali

In base a quanto esposto, si è dell'avviso che sia da autorizzare il richiesto aumento di salto, in considerazione che esso:

a) consente un maggior potenziamento dell'utenza già esistente ed è compatibile con il buon regime idraulico del torrente;

b) non interessa le opere di presa dell'impianto ma solo quelle di restituzione le quali, tuttavia, hanno luogo ancora nel corso primitivo senza pregiudizio di alcuno;

c) non dà origine ad inquinamento delle acque e, quindi, non necessita di norme cautelative;

d) non altera in alcun modo la portata di acqua oggetto della concessione.

Portata - Salto - Potenza nominale - Canone

La portata media annua dell'utenza è sempre quella di moduli 2,00 già prevista dalla concessione.

Il maggior salto che sfrutta l'utenza, indicato di mt 42,46, può ritenersi tale.

In conseguenza, la potenza nominale media annua dell'utenza resta maggiorata di:

Kw 200 x 42,46 / 102 = Kw 83,25

Su questa maggiore potenza, il canone annuo da corrispondere alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta, - in ragione di Lire 1.312 per Kw, giusta la legge 21-12-1961 n. 1501 -, è di Lire (1.312 x 83,25) = L. 109.224,00.

Questo canone decorre dal 15 settembre 1962, data di entrata in esercizio dell'impianto con il maggior salto di mt 42,46, e va in aumento del canone che la Ditta Bertin corrisponde già alle Finanze dello Stato ed alle Finanze della Valle d'Aosta, rispettivamente, sulla potenza originaria di Kw 16,35 dell'impianto, concessa con D.M. 30-6-1938 n. 6031, e sulla maggior potenza di Kw 61,20 apportata all'impianto stesso per effetto del primo aumento di salto di mt. 31,21 concesso con Decreto 2 settembre 1959 n. 40522 dal Provveditore Regionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte.

Il Magistrato per il Po, di Parma, con nota n. 3780 in data 22 agosto 1963, si è espresso favorevolmente al rilascio della richiesta autorizzazione alla Ditta Bertin Giovanni Pietro per apportare varianti all'impianto oggetto della concessione assentita con D.M. 30-6-1938 n. 6031 e con Decreto del Provveditore Regionale alle OO.PP. per il Piemonte n. 40522 in data 2-9-1959.

Si propone, pertanto, che il Consiglio Regionale

Deliberi

1) di autorizzare la Ditta Bertin Giovanni Pietro, di Etroubles, ad apportare, in via di sanatoria, delle varianti alle opere dell'impianto idroelettrico oggetto della concessione assentita con D.M. 30-6-1938 n. 6031 e con il Decreto del Provveditore alle Opere Pubbliche per il Piemonte n. 40522 in data 2-9-1959, aumentando di mt 42,46 il salto di concessione;

2) di autorizzare l'emissione del Decreto di autorizzazione da parte del Presidente della Giunta Regionale, di concerto con il Provveditore Regionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte, previa sottoscrizione del nuovo disciplinare di variante da parte della Ditta Bertin Giovanni Pietro;

3) di ordinare e di accertare l'introito delle seguenti somme da versarsi presso la Tesoreria della Regione:

- L. 141.108 (centoquarantunmilacentootto) per canoni arretrati dal 15 settembre 1962 al 31 dicembre 1963, in ragione di Lire 1.312/Kw sulla potenza di Kw 83,25, somma da introitare al capitolo 3 della Parte Entrata del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario 1963-1964 "Provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere";

- L. 54.612 (cinquantaquattromilaseicentododici), pari a mezza annualità del canone di L. 109.224, a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi che viene ad assumere la Ditta, somma che sarà restituita, ove nulla osti, al termine della autorizzazione;

- L. 10.000 (diecimila), pari al minimo stabilito dall'art. 3 della legge 21-12-1961 n. 1501, per il quarantesimo del canone previsto dall'art. 7 del T.U. 11-12-1933 n. 1775 sulle acque ed impianti elettrici, somma da introitare al già citato capitolo 3 della Parte Entrata del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario 1963-1964;

- L. 50.000 (cinquantamila), per somma a disposizione dell'Ufficio Acque e Miniere della Regione per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo, ecc., somma da introitare al Capitolo 81 di entrata del bilancio per il corrente esercizio finanziario "Gestione fondi per spese istruttoria domande concessioni e subconcessioni di acque e di miniere".

- L. 109.224 (centonovemiladuecentoventiquattro), da versare quale canone annuo con decorrenza dal 1-1-1964 e da introitare al capitolo 3 della Parte Entrata del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario ed agli istituendi capitoli di entrata dei bilanci dei successivi esercizi finanziari "Proventi delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere".

(Omissis: segue disciplinare riportato in calce alla deliberazione).

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Il Consigliere BERTHET dichiara di concordare sulle proposte della Giunta, ma di dover però formulare un rilievo di carattere formale in ordine alla denominazione del Comune di St-Rémi, quale risulta dalla relazione e dal disciplinare allegato alla relazione stessa.

Fa presente che la denominazione del Comune predetto è Saint-Rhemy come si legge a pagina 98 del Codice della Regione Valle d'Aosta, e non già St-Rémi, come si legge nella relazione e nel disciplinare ed a pagina 662 del Codice della Regione Valle d'Aosta (ripristino della denominazione francese dei Comuni della Valle d'Aosta - Decreto del Presidente del Consiglio della Valle d'Aosta 15 gennaio 1946 - in G.U. 18 aprile 1946 n. 91).

Osserva che risultano errate anche le denominazioni di vari altri Comuni ad esempio Lilliane, Rhême Saint Georges (anziché Lillianes, Rhêmes Saint Georges), riportate a pagina 662 del Codice regionale.

Raccomanda quindi che, allorquando si procederà alla ristampa del Codice della Regione Valle d'Aosta, le denominazioni dei Comuni siano rettificate.

Il Segretario BRERO fa presente che le denominazioni ufficiali attuali dei Comuni della Valle d'Aosta sono quelle approvate a suo tempo dal Consiglio Regionale e riportate nel Decreto del Presidente del Consiglio della Valle d'Aosta in data 15 gennaio 1946 e nei successivi decreti pubblicati alle pagine 662 e seguenti del Codice regionale.

Mr. ANDRIONE déclare que, effectivement, la graphie des noms de beaucoup des Communes, dont à pages 97 et 98 du Code de la Vallée d'Aoste, est inexacte, ainsi que la graphie de plusieurs noms des Communes dont au Décret du Président du Conseil de la Vallée d'Aoste en date 15 janvier 1946, reporté à page 662 du Code même.

Il ajoute qu'il faudra, à un certain moment, réexaminer la question de la graphie des noms des Communes de la Vallée d'Aoste.

Il Presidente MARCOZ, constatato che nessun Consigliere intende formulare domande o fare osservazioni in merito alle proposte fatte dalla Giunta, pone ai voti, per alzata di mano, la approvazione delle proposte stesse.

IL CONSIGLIO

preso atto di quanto riferito dall'Assessore ai Lavori Pubblici, MANGANONI;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: trenta);

DELIBERA

1) di autorizzare la Ditta Bertin Giovanni Pietro, di Etroubles, ad apportare, in via di sanatoria, delle varianti alle opere dell'impianto idroelettrico oggetto della concessione assentata con D.M. 30-8-1938 n. 6031 e con il Decreto del Provveditore alle Opere Pubbliche per il Piemonte n. 40522 in data 2-9-1959, aumentando di mt. 42,46 il salto di concessione;

2) di autorizzare l'emissione del Decreto di autorizzazione da parte del Presidente della Giunta Regionale, di concerto con il Provveditore Regionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte, previa sottoscrizione del nuovo disciplinare di variante da parte della Ditta Bertin Giovanni Pietro;

3) di ordinare e di accertare l'introito delle seguenti somme da versarsi presso la Tesoreria della Regione;

- L. 141.108 (centoquarantunmilacentootto) per canoni arretrati dal 15 settembre 1962 al 31 dicembre 1963, in ragione di Lire 1.312/Kw sulla potenza di Kw 83,25, somma da introitare al capitolo 3 della Parte Entrata del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario 1963-1964: "Provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere";

- L. 54.612 (cinquantaquattromilaseicentododici ), pari a mezza annualità del canone di L. 109.224, a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi che viene ad assumere la Ditta, somma che sarà restituita, ove nulla osti, al termine della autorizzazione;

- L. 10.000 (diecimila), pari al minimo stabilito dall'art. 3 della legge 21-12-1961 n. 1501, per il quarantesimo del canone previsto dall'art. 7 del T.U. 11-12-1933 n. 1775 sulle acque ed impianti elettrici, somma da introitare al già citato capitolo 3 della Parte Entrata del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario 1963-1964;

L. 50.000 (cinquantamila), per somma a disposizione dell'Ufficio Acque e Miniere della Regione per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo, ecc., somma da introitare al capitolo 3 della Parte Entrata del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario ed agli istituendi capitoli di entrata dei bilanci dei successivi esercizi finanziari "Proventi delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere".

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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Assessorato ai LL.PP. - Ufficio Acque e Miniere

n. di repertorio

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la subconcessione, in via di sanatoria, per apportare varianti (aumento di salto) alla concessione di derivazione d'acqua dal torrente Gran San Bernardo assentita con D.M. 30 giugno 1938 n. 601 e con Decreto del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte 2-9-1959 n. 40522, come da domanda 25-6-1958 della Ditta Bertin Giovanni Pietro, di St. Rémi.

Articolo 1

Quantità ed uso dell'acqua da derivare.

La quantità d'acqua da derivare in sponda destra del torrente Gran S. Bernardo (sub affluente del Buthier), in località a monte del Comune di St-Rémi, è quella stessa di cui fu concessa la derivazione con i Decreti in epigrafe, cioè è di mod. 2,00 (litri al secondo: duecento).

L'acqua continuerà ad essere derivata per produzione di energia elettrica in una centralina di St-Rémi.

Articolo 2

Dislivello del pelo d'acqua fra la presa e la restituzione.

Il dislivello esistente tra il pelo d'acqua alla presa, a quota 1676,75, e il pelo d'acqua alla restituzione, a quota 1591,00, è di mt 85,75.

Articolo 3

Dislivello e forza nominale in base alla quale è stabilito il canone.

Il dislivello fra i peli morti nei canali, a monte ed a valle dei meccanismi motori, rispettivamente a quota 1673,12 e a quota 1591,00 è di mt 82,12. Poiché di questi metri ne sono stati assentiti mt 8,45 dal Decreto Ministeriale originario 30-6-1938 n. 601 e metri 31,21 dal Decreto Provveditoriale 2-9-1959 n. 40522 e, quindi, complessivamente mt 39,66, consegue che il dislivello da autorizzare ora è di mt 42,46.

In conseguenza, la maggior forza nominale, in base alla quale dovrà corrispondersi dalla Ditta subconcessionaria il nuovo canone, in aggiunta a quelli che già corrisponde per effetto dei decreti sopra citati, è pari a:

200 x 42,46 / 102 = Kw 83,25

Articolo 4

Luogo e modo di presa dell'acqua.

Le opere di presa dell'acqua continueranno ad essere quelle attuali, poste sul torrente subito a monte dell'abitato di St-Rémi, consistente in una diga instabile di ciottoli e terra, alla quale fa seguito l'impianto modulatore provvisto di sfioratore e di sghiaiatore.

Tali opere dovranno essere mantenute in conformità del progetto che fa parte integrante del presente disciplinare, costituito da una relazione tecnica in data 27 maggio 1958 a firma Ing. Sillo Maule e Geom. Coquillard Maurelio, nonché di cinque tavole di disegni in data 24 giugno 1958 a firma Geom. Coquillard Maurelio.

Articolo 5

Regolazione della portata.

Affinché la portata della derivazione non possa essere superata e non entri nel canale derivatore, fin dalla sua origine, un quantitativo d'acqua maggiore di quello a suo tempo concesso, dovrà essere mantenuto, in sponda sinistra del canale, l'esistente sfioratore di mt 4,00.

L'Amministrazione Regionale si riserva, tuttavia, la facoltà di imporre ulteriori opere modulatrici qualora detto sfioratore non risultasse idoneo.

Articolo 6

Canale di carico.

Il canale di carico dell'utenza, già eseguito, è costituito da due tronchi: un primo tronco, della lunghezza di metri 263 circa, tra la presa della derivazione e la vecchia vasca di carico dell'utenza; un secondo tronco, della lunghezza di mt. 280 circa, tra la vecchia vasca di carico e la nuova. Tali tronchi dovranno essere mantenuti in funzione in conformità del progetto di cui è detto al precedente articolo 4; dovranno prendersi tutte le previdenze necessarie, che saranno eventualmente indicate dalla Amministrazione Regionale, per impedire l'infiltrazione delle acque ed i franamenti delle sponde.

Articolo 7

Canale di scarico.

Il canale di scarico, già eseguito, sul torrente Gran S. Bernardo, dovrà essere mantenuto in conformità del progetto di cui al precedente articolo 4.

Articolo 8

Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione.

Nell'interesse dell'agricoltura e del patrimonio ittico del torrente Gran S. Bernardo è fatto obbligo alla Ditta subconcessionaria di sottostare alle condizioni che potranno essere imposte dal Consorzio Regionale Pesca della Valle d'Aosta a tutela della piscicoltura e dall'Assessorato Regionale all'Agricoltura.

Ai fini della difesa nazionale, la Ditta sub-concessionaria resta obbligata a sottostare alle condizioni che la competente Autorità Militare riterrà di imporre.

Articolo 9

Garanzie da osservare.

Saranno eseguite e mantenute a carico della Ditta subconcessionaria tutte le opere necessarie, sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa delle proprietà e del buon regime del torrente Gran S. Bernardo in dipendenza della autorizzazione ad aumentare il salto oggetto della concessione assentita con Decreto 2-9-1959 n. 40522 del Provveditore regionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte, anche se la necessità di dette opere venga accertata in seguito.

Articolo 10

Collaudo e termine per esecuzione lavori al fini della utilizzazione dell'acqua.

Il collaudo della derivazione sarà eseguito di concerto tra l'Ufficio del Genio Civile di Aosta e l'Ufficio Acque e Miniere della Regione Valle d'Aosta.

Eseguita la visita di collaudo, ove non vi siano eccezioni in contrario, i predetti Uffici potranno autorizzare la continuazione dell'esercizio della derivazione, dandone atto nel relativo certificato di collaudo. Qualora gli Uffici stessi riconoscessero la necessità di ulteriori lavori, dovranno prescrivere nel verbale di visita un termine per la loro esecuzione stabilendo, in pendenza di esso, se possa, o non, mantenersi in esercizio la derivazione.

Articolo 11

Durata della subconcessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la durata della subconcessione relativa all'aumento di salto dell'utenza, chiesto dalla subconcessionaria Ditta Bertin Giovanni Pietro con la domanda 25-6-1958, sarà quella stessa della concessione originaria e, cioè, l'utenza avrà la durata sino al 30 giugno 1970.

Al termine della subconcessione e della concessione data dallo Stato con i Decreti richiamati in epigrafe, qualora persistano i fini della derivazione e non ostino ragioni di pubblico interesse, l'Amministrazione Regionale, a termine dell'art. 4 della legge regionale 8 novembre 1956 n. 5, potrà assicurare la continuità della derivazione, rilasciando apposito nuovo provvedimento di subconcessione subordinatamente alla presentazione di relativa pertinente domanda da parte della Ditta sub-concessionaria.

In mancanza di rilascio di nuovo provvedimento di subconcessione la Amministrazione Regionale, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, avrà diritto di ritenere, senza compenso, le opere costruite nell'alveo, sulle arginature e sulle sponde del corso d'acqua, ovvero di obbligare la Ditta interessata a rimuoverle e ad eseguire, a propria cura e spese, i lavori per il ripristino dell'alveo, delle sponde e delle arginature, nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.

Articolo 12

Canone.

Oltre ai canoni arretrati di cui al successivo articolo 13, la Ditta subconcessionaria corrisponderà alla Amministrazione Regionale di anno in anno, anticipatamente, a decorrere dal 1° gennaio 1964, in aggiunta ai canoni annui che già corrisponde per effetto dei Decreti di concessione sopra citati, l'annuo canone di Lire 109.224,00, in ragione di L. 1.312 per Kw sulla potenza nominale media di Kw 83.25 di cui all'art. 3 del presente disciplinare, anche se non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della subconcessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell'articolo unico della legge 18-12-1942 n. 1434, concernente l'istituto della decadenza del diritto di derivazione di acque.

Detto canone potrà, però, essere modificato con effetto dalla data 15 settembre 1962, data di entrata in esercizio della utenza con il maggior salto di mt 42,46, in relazione alle eventuali variazioni della potenza motrice risultante da accertamenti da effettuarsi all'atto del collaudo.

Articolo 13

Pagamento e deposito di somme.

All'atto della firma del presente disciplinare, la Ditta sub-concessionaria ha dimostrato, con la presentazione delle regolari quietanze, di avere effettuato alla Tesoreria della Regione, presso la Dipendenza di Aosta della Cassa di Risparmio di Torino, i seguenti versamenti di somme:

a) versamento della somma di Lire 141.108,00, per canoni arretrati dal 15 settembre 1962 al 31 dicembre 1963, in ragione di Lire 1.312 per Kw sulla potenza di Kw 83 25, come da quietanza numero ___ in data___;

b) versamento della somma di Lire 54.612,00, pari a mezza annualità del canone di cui al precedente art. 12, come da quietanza n. __ in data __ a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della subconcessione, somma che verrà restituita, ove nulla osti, al termine della subconcessione stessa;

c) versamento della somma di Lire 10.000, pari al minimo stabilito dall'art. 3 della legge 21-12-1961 n. 1501, per il quarantesimo del canone previsto dall'art. 7 del T.U. 11-12-1933 n. 1775 sulle acque pubbliche come da quietanza n. __ in data __

d) versamento della somma di Lire 50.000, a disposizione dell'Ufficio Acque e Miniere della Regione, come da quietanza n. __ in data ___, per le spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo di lavori ed altre analoghe spese dipendenti dalla subconcessione.

Restano poi a carico della Ditta subconcessionaria tutte le spese inerenti alla subconcessione per registrazione di atti, copia di disegni, di atti, di stampe, ecc.

Articolo 14

Richiamo a leggi e regolamenti.

Oltre alle condizioni contemplate dal presente disciplinare, la Ditta subconcessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza delle norme del T.U. 11-12-1933 n. 1775 per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e del relativo regolamento approvato con R.D. 14-8-1920 n. 1285, delle norme dello Statuto speciale per la Regione Autonoma della Valle d'Aosta promulgato con legge costituzionale 26-2-1948 n. 4 per quanto riguarda le acque pubbliche, delle norme della legge regionale 8-11-1956 n. 5, nonché delle altre norme legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia di acque pubbliche e con cernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Articolo 15

Domicilio legale.

Per ogni effetto di legge, la Ditta subconcessionaria elegge il proprio domicilio in Comune di St-Rémi nel cui territorio si effettua la derivazione di acqua.

Aosta, lì

La Ditta subconcessionaria che accetta

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