Oggetto del Consiglio n. 152 del 2 dicembre 1960 - Verbale

OGGETTO N. 152/60 - PROPOSTE DI MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO RECANTE NORME PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI AL PERSONALE E PER LA DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI NEI CASEGGIATI DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE. - RINVIO DELLE PROPOSTE ALL'ESAME DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 57 IN DATA 15 LUGLIO 1960.

Il Presidente, FILLIETROZ, dichiara aperta la discussione sull'oggetto n. 9 dell'ordine del giorno concernente: "Modificazioni al vigente regolamento speciale per l'assegnazione di alloggi al personale regionale e per la disciplina delle locazioni nei fabbricati di proprietà dell'Amministrazione regionale".

Richiama, in proposito, l'attenzione del Consiglio sulle seguenti relazioni e proposta di modifiche al vigente regolamento trasmesse in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 2-3 dicembre 1960:

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Con deliberazione n. 73 in data 30 luglio 1952, il Consiglio regionale approvava il regolamento recante norme per l'assegnazione di alloggi di proprietà della Regione ai dipendenti regionali per la disciplina delle relative locazioni.

Alcune norme di detto regolamento risultano non più applicabili perché in contrasto con le successive disposizioni della legge regionale n. 3 in data 28-7-1956, recante norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.

Si rende anche necessario apportare modifiche od aggiunte a varie norme allo scopo di eliminare incertezze ed inconvenienti riscontrati in sede di applicazione del regolamento stesso.

A tal fine, è stata predisposta la sottoriportata bozza di nuovo regolamento che viene sottoposta all'esame ed all'approvazione del Consiglio regionale.

Si propone, pertanto, che il Consiglio regionale

Deliberi

di approvare, nel nuovo testo sottoriportato, il Regolamento recante norme per l'assegnazione di alloggi al personale e norme per la disciplina delle locazioni nei caseggiati di proprietà dell'Amministrazione regionale, in sostituzione del precedente regolamento approvato con deliberazione n. 73 in data 30 luglio 1952:

Regolamento recante norme per la assegnazione di alloggi al personale e per la disciplina delle locazioni nei caseggiati di proprietà dell'Amministrazione regionale.

Proposta di nuovo (modificato) Regolamento recante norme per la assegnazione di alloggi al personale e per la disciplina delle locazioni nei caseggiati di proprietà dell'Amministrazione regionale.

Norme per l'assegnazione di alloggi

Norme per l'assegnazione di alloggi

Art. 1

Art. 1

Sono ammessi a concorrere all'assegnazione di alloggi disponibili nelle case di proprietà dell'Amministrazione regionale gli impiegati ed i salariati capi famiglia aventi rapporto di impiego di ruolo con l'Amministrazione regionale

La Giunta, in via eccezionale o per particolari necessità, può ammettere a concorso per l'assegnazione di alloggi anche personale di ruolo dello Stato o di altri Enti pubblici addetti a servizi di interesse regionale ed i cui assegni siano a carico dell'Amministrazione regionale.

Sono ammessi a concorrere all'assegnazione di alloggi disponibili nelle case di proprietà dell'Amministrazione regionale gli impiegati ed i salariati capi famiglia aventi rapporto di impiego di ruolo con l'Amministrazione regionale e aventi almeno una persona convivente a carico.

La Giunta, in via eccezionale o per particolari necessità, può ammettere a concorso per l'assegnazione di alloggi anche personale di ruolo dello Stato o di altri Enti pubblici comandato in servizio presso i Servizi dell'Amministrazione regionale e i cui assegni siano a carico diretto dell'Amministrazione regionale. In mancanza di domande di assegnazione da parte del personale di ruolo, potrà essere ammesso all'assegnazione di alloggi il personale non di ruolo.

Art. 2

Art. 2

Non potranno, di regola, essere ammessi all'assegnazione di alloggi i dipendenti che abbiano la piena proprietà o l'usufrutto, - o i cui coniugi abbiano la piena proprietà o l'usufrutto, - di alloggi siti nel Capoluogo di Aosta a meno che i richiedenti comprovino che gli alloggi stessi siano inadatti dal punto di vista igienico o siano insufficienti alle necessità delle loro famiglie per scarsità o ristrettezza di locali.

Non sono ammessi ai concorsi per l'assegnazione di alloggi i dipendenti già assegnatari di alloggi di proprietà regionale, per i quali si applicano le disposizioni del successivo art. 9.

Non sono ammessi all'assegnazione di alloggi i dipendenti che posseggono - o i cui coniugi conviventi od altri familiari conviventi ed a carico per i quali spettino le quote di aggiunta di famiglia, posseggono, - nel Capoluogo di Aosta, alloggi in proprietà, a riscatto, a pagamento differito, o in usufrutto, salvo che i richiedenti comprovino che gli alloggi stessi siano inadatti dal punto di vista igienico o siano insufficienti alle necessità delle loro famiglie per scarsità di locali.

Art. 3

Art. 3

Della disponibilità di alloggi deve essere dato avviso al personale mediante ordine di servizio, con indicazione di un termine, di almeno quindici giorni, per la presentazione delle domande di assegnazione di alloggi.

Della disponibilità di alloggi deve essere dato avviso al personale mediante un primo ordine di servizio con indicazione di un termine di almeno dieci giorni per la presentazione delle domande di trasferimento d'ufficio di alloggio a' sensi del successivo articolo 9 e mediante un secondo ordine di servizio (ad avvenuta decisione sulle domande di trasferimento) con indicazione di un termine di almeno quindici giorni per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per l'assegnazione di alloggio.

Art. 4

Art. 4

La domanda di assegnazione di alloggio, oltre alla indicazione dell'alloggio per il quale si intende concorrere, deve precisare le condizioni di alloggio e familiari dell'aspirante ed altri eventuali elementi atti a stabilire le particolari necessità e gli eventuali titoli di preferenza.

Qualora siano disponibili più alloggi, possono essere indicati nella domanda, in ordine di preferenza, gli alloggi ai quali si aspira.

La domanda di assegnazione di alloggio, oltre alla indicazione dell'alloggio per il quale si intende concorrere, deve precisare le condizioni di alloggio e familiari dell'aspirante ed altri eventuali elementi atti a stabilire le particolari necessità e gli eventuali titoli di preferenza, in conformità ad apposito modulo-questionario.

Qualora siano disponibili più alloggi, possono essere indicati nella domanda, in ordine di preferenza, gli alloggi ai quali si aspira con la partecipazione ai concorsi.

Art. 5

Art. 5

Nella domanda deve essere espressamente dichiarato se l'aspirante e il di lui coniuge abbiano o no la piena proprietà o l'usufrutto di alloggi o di locali di abitazione nel capoluogo di Aosta.

Nella domanda deve essere espressamente dichiarato che l'aspirante si rende responsabile e debitore della pigione dalla data di assegnazione dell'alloggio.

Nella domanda deve, infine, essere espressamente dichiarato che l'aspirante conosce ed accetta, senza riserve, tutte le norme e condizioni del regolamento per l'assegnazione degli alloggi e per la disciplina delle locazioni negli stabili dell'Amministrazione regionale.

Nella domanda deve essere espressamente dichiarato che l'aspirante si rende responsabile e debitore della pigione dalla data di assegnazione dell'alloggio.

Nella domanda deve, altresì, essere espressamente dichiarato che l'aspirante conosce ed accetta, senza riserve, tutte le norme e condizioni del regolamento per l'assegnazione degli alloggi e per la disciplina delle locazioni negli stabili di proprietà dell'Amministrazione regionale.

Art. 6

Art. 6

Le domande di assegnazione di alloggi sono esaminate da apposita Commissione giudicatrice, composta dai membri della Giunta regionale, da un impiegato e da un salariato dell'Amministrazione, eletti dai dipendenti di ruolo delle rispettive categorie.

Non possono far parte della Commissione coloro che hanno presentato domanda di assegnazione di alloggio.

Le domande di trasferimento e di assegnazione di alloggi sono esaminate da apposita Commissione giudicatrice, composta dai membri della Giunta regionale e da un impiegato e da un salariato di ruolo dell'Amministrazione regionale.

Non possono far parte della Commissione coloro che hanno presentato domanda di assegnazione di alloggio.

I rappresentanti del personale sono designati dai dipendenti di ruolo, durano in carica cinque anni e possono rieletti.

Art. 7

Art. 7

La Commissione giudicatrice decide a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente della Giunta regionale.

La Commissione giudicatrice decide a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 8

Art. 8

La Commissione procede all'esame delle domande ed alla formazione della graduatoria, assegnando punteggi, in base alle norme seguenti e per il numero di assegnatari corrispondente al numero degli alloggi disponibili:

a) sono assegnati due punti per ogni anno di anzianità riconosciuta utile agli effetti delle norme vigenti in materia di aumenti periodici di stipendio;

b) sono assegnati per il numero dei componenti la famiglia conviventi e a carico del richiedente: due punti per la moglie a carico, due punti per ogni figlio convivente a carico e un punto per ogni altro familiare convivente e a carico.

A tal fine, non possono essere computate a carico le persone, anche se conviventi, per le quali il richiedente non benefici delle quote complementari di carovita.

Così pure non sono considerati a carico i figli coniugati, anche se conviventi;

c) possono essere assegnati sino ad un massimo di sei punti per le disagiate condizioni ambientali di alloggio o di mancanza di alloggio e per le condizioni economiche dell'aspirante e dei suoi familiari conviventi e a carico.

A chi è privo di abitazione (alloggio) è assegnato il punteggio massimo di cui alla lettera c).

La Commissione procede all'esame delle domande, al parere sulle domande di trasferimento di alloggio ed alla formazione della graduatoria, assegnando punteggi, in base alle norme seguenti e per il numero di assegnatari corrispondente al numero degli alloggi messi a concorso e disponibili.

a) sono assegnati due punti per ogni anno di effettivo servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso l'Amministrazione regionale o presso gli Enti e Uffici assorbiti dalla Regione.

Per il personale di ruolo dello Stato o di altri Enti pubblici comandato in servizio presso i servizi di istituto dell'Amministrazione regionale sono assegnati: due punti per ogni anno di servizio prestato in Valle d'Aosta alle dipendenze e con assegni a carico della Regione;

b) sono assegnati per il numero dei componenti la famiglia convivente e a carico del richiedente: due punti per la moglie a carico, due punti per ogni figlio convivente a carico e un punto per ogni altro familiare convivente e a carico.

A tal fine, non possono essere computate a carico le persone, anche se conviventi, per le quali il richiedente non benefici delle quote di aggiunta di famiglia; così pure non sono considerati a carico i figli coniugati, anche se conviventi;

c) possono essere assegnati sino ad un massimo di sei punti per le disagiate condizioni ambientali di alloggio o di mancanza di alloggio e per le condizioni economiche dell'aspirante e dei suoi familiari conviventi a carico.

Trasferimento di alloggio e scambi consensuali di alloggi

Art. 9

Art. 9

La Giunta, in base alla graduatoria approvata dalla Commissione giudicatrice, di cui all'articolo 6, e dopo dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa, assegna gli alloggi disponibili agli aspiranti classificati in graduatoria.

Agli effetti dell'assegnazione, e per quanto concerne il numero dei vani degli alloggi da assegnarsi, deve essere tenuto conto del numero dei familiari conviventi e a carico di ciascun aspirante classificato.

Allo scopo di adeguare il numero dei vani degli alloggi assegnati alle eventualmente mutate necessità familiari degli assegnatari, la Giunta, su domanda degli interessati e previo esame della situazione delle famiglie degli assegnatari di alloggi:

a) può disporre d'ufficio trasferimenti di alloggio, allorquando venga a mutare sensibilmente il numero dei componenti le famiglie degli assegnatari;

b) può autorizzare scambi consensuali di alloggio a domanda degli assegnatari interessati.

Le decisioni adottate in merito dalla Giunta regionale sono insindacabili.

Trasferimento di alloggi

Art. 10

Art. 10

Allo scopo di adeguare il numero dei vani degli alloggi assegnati alle eventualmente mutate necessità familiari degli assegnatari, la Giunta può disporre d'ufficio trasferimenti di alloggi, allorquando venga a mutare sensibilmente il numero dei componenti le famiglie dei locatari.

La Giunta, in base alla graduatoria approvata dalla Commissione giudicatrice, di cui all'articolo 6, e dopo dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa all'albo pretorio regionale, assegna gli alloggi disponibili agli aspiranti classificati in graduatoria.

Agli effetti dell'assegnazione, per quanto concerne il numero dei vani degli alloggi da assegnare, si deve tenere conto del numero dei familiari conviventi a carico di ciascun aspirante utilmente classificato, in caso di concorso per l'assegnazione di più alloggi disponibili

Concessioni speciali di alloggi

Concessioni speciali di alloggi

Art. 11

Art. 11

La concessione speciale di alloggi al personale che abbia diritto all'alloggio ai sensi del Regolamento Organico (usciere-capo, uscieri e inservienti incaricati della custodia di stabili, autista meccanico capo-garage, ecc.), non comporta pagamento di canone di affitto ed è limitata alla durata dell'effettivo esercizio delle mansioni da cui deriva il diritto all'alloggio gratuito.

La concessione speciale di alloggio al personale di custodia di cui sopra comprende il diritto all'alloggio, alla luce per illuminazione, all'acqua potabile ed al riscaldamento nei limiti stabiliti dalla Giunta, quale corrispettivo del servizio di custodia e di pulizia dei locali e comporta l'obbligo, da parte del concessionario, della reperibilità nell'alloggio e dell'adempimento dei doveri inerenti alle mansioni di custodia, pulizia locali, apertura e chiusura di porte di ingresso, ecc.).

Sono a carico dei concessionari di alloggi assegnati senza canone di affitto, a titolo speciale, le spese per l'energia elettrica ad uso applicazioni domestiche.

La concessione speciale di alloggi al personale che abbia diritto all'alloggio ai sensi del Regolamento Organico (usciere-capo, uscieri e inservienti incaricati della custodia di stabili, autista meccanico capo-garage, ecc.) non comporta pagamento di canone di affitto ed è limitato alla durata dell'effettivo esercizio delle mansioni da cui deriva il diritto all'alloggio gratuito.

La concessione speciale di alloggio al personale di custodia di cui sopra comprende il diritto all'alloggio, alla luce per illuminazione, all'acqua potabile e al riscaldamento a titolo di corrispettivo del servizio di custodia e di pulizia di locali e comporta l'obbligo, da parte del concessionario, della reperibilità nell'alloggio e dell'adempimento dei doveri inerenti alle mansioni di custodia (pulizia locali, apertura e chiusura di porte di ingresso, ecc.).

Sono a carico dei concessionari di alloggi assegnati, come sopra, senza canone di affitto, le spese per l'energia elettrica ad uso applicazioni domestiche.

Concessione di alloggi al personale forestale

Concessione di alloggi al personale forestale

Art. 12

Art. 12

Gli alloggi ed i locali di abitazione siti negli stabili di proprietà regionale, adibiti a casermette forestali, sono assegnati a personale forestale, con deliberazione di Giunta, indipendentemente dalle norme di assegnazione di cui agli articoli precedenti.

Avrà, di norma, precedenza nell'assegnazione degli alloggi il personale forestale coniugato ed avente maggior numero di persone conviventi ed a carico.

I canoni di affitto degli alloggi e dei locali negli stabili adibiti a casermette forestali sono stabiliti dalla Giunta.

Gli alloggi ed i locali di abitazione siti negli stabili di proprietà regionale adibiti a casermette forestali sono assegnati al personale forestale indipendentemente dalle norme di assegnazione di cui agli articoli precedenti.

Avrà, di norma, precedenza nell'assegnazione degli alloggi il personale forestale coniugato ed avente maggior numero di persone conviventi ed a carico.

I canoni di affitto degli alloggi e dei locali negli stabili adibiti a casermette forestali sono stabiliti dalla Giunta.

Locali accessori agli alloggi

Locali accessori agli alloggi

Art. 13

Art. 13

Negli atti di assegnazione di alloggio devono essere precisati anche il numero e la ubicazione o numerazione degli eventuali locali accessori (vani cantina e vani sottotetto), locali che dovranno essere adibiti esclusivamente a deposito di oggetti e di masserizie della famiglia assegnataria.

Negli atti di assegnazione di alloggio devono essere precisati anche il numero e la ubicazione o numerazione degli eventuali locali accessori (vani cantina e vani sottotetto), locali che dovranno essere adibiti esclusivamente a deposito di oggetti e di masserizie delle famiglie assegnatarie.

Affitto di terreni annessi ai fabbricati

Affitto di terreni annessi ai fabbricati

Art. 14

Art. 14

La Giunta può assegnare in affitto al personale dell'Amministrazione, anche non assegnatario di alloggi, appezzamenti di terreno attigui alle case destinate ad alloggio dei dipendenti dell'Amministrazione regionale.

Il canone annuo di affitto di tali appezzamenti di terreno è stabilito di volta in volta, all'atto delle locazioni e della loro proroga.

La Giunta può assegnare in affitto al personale dell'Amministrazione, anche non assegnatario di alloggi, appezzamenti di terreno attigui alle case destinate ad alloggio dei dipendenti dell'Amministrazione regionale.

Il canone annuo di affitto di tali appezzamenti di terreno è stabilito di volta in volta, all'atto delle locazioni o della loro proroga.

Canoni di affitto

Canoni di affitto

Art. 15

Art. 15

I canoni di affitto degli alloggi e dei locali sono stabiliti con deliberazione di Giunta, tenuto conto del numero dei locali, della loro superficie e cubatura e delle loro caratteristiche ambientali e di rifinitura.

I canoni di affitto sono soggetti alle variazioni, in aumento o in diminuzione, previste dalle leggi.

I canoni di affitto sono comprensivi dell'affitto dei locali principali ed accessori e delle spese per servizio di custodia, di pulizia e di illuminazione dei locali di uso comune (scale, pianerottoli, ecc.).

Il consumo dell'acqua potabile è a carico degli inquilini.

I canoni di affitto degli alloggi e dei locali sono stabiliti con deliberazione di Giunta, tenuto conto del numero dei locali, della loro superficie e cubatura e delle loro caratteristiche ambientali e di rifinitura.

I canoni di affitto sono soggetti alle variazioni, in aumento o in diminuzione, previste dalle leggi.

I canoni di affitto sono comprensivi dell'affitto dei locali principali ed accessori e delle spese per servizio di custodia, di pulizia e di illuminazione dei locali di uso comune (scale, pianerottoli, ecc.).

Il consumo dell'acqua potabile è a carico degli inquilini.

Decorrenza e scadenza delle locazioni

Decorrenza e scadenza delle locazioni

Art. 16

Art. 16

Le locazioni degli alloggi e dei locali ed il pagamento dei relativi canoni di affitto hanno decorrenza dalla data precisata nella deliberazione di assegnazione e, ove non sia diversamente stabilito, scadono alla fine dell'anno solare in corso alla data dell'assegnazione.

Ove non sia diversamente stabilito, le locazioni sono rinnovate tacitamente, di anno in anno, se non interviene la disdetta da una delle parti, entro il mese di ottobre di ogni anno, a mezzo di lettera raccomandata.

Le locazioni degli alloggi e dei locali ed il pagamento dei relativi canoni di affitto hanno decorrenza dalla data precisata nella deliberazione di assegnazione e, ove non sia diversamente stabilito, scadono alla fine dell'anno solare in corso alla data dell'assegnazione.

Ove non sia diversamente stabilito, le locazioni sono rinnovate tacitamente, di anno in anno, se non interviene la disdetta da una delle parti, entro il mese di ottobre di ogni anno, a mezzo di lettera raccomandata.

Art. 17

Art. 17

I contratti di locazione si ritengono scaduti di diritto, con tutte le conseguenze di legge nei seguenti casi:

a) qualora l'inquilino perda, comunque, la qualità di dipendente dell'Amministrazione regionale - fatta eccezione per i dipendenti collocati in pensione dall'Amministrazione regionale - o non sia più addetto al servizio di interesse regionale, per il quale la Regione debba provvedere al pagamento dei di lui assegni;

b) qualora l'inquilino commetta infrazione ad una o più delle condizioni del presente regolamento, contestata almeno due volte con lettera raccomandata;

c) qualora l'inquilino o il di lui coniuge diventino proprietari o usufruttuari di alloggio sito nel Capoluogo di Aosta, a meno che tale alloggio sia inadatto dal punto di vista igienico o sia insufficiente alle necessità della famiglia per scarsità o ristrettezza di locali.

I contratti di locazione si ritengono scaduti di diritto, con tutte le conseguenze di legge, nei seguenti casi:

a) qualora l'inquilino perda, comunque, la qualità di dipendente dell'Amministrazione regionale;

b) qualora l'inquilino commetta infrazione ad una o più delle condizioni del presente regolamento, contestata almeno due volte con lettera raccomandata;

c) qualora l'inquilino, o il di lui coniuge convivente od altri familiari conviventi ed a carico per i quali spettino le quote di aggiunta di famiglia, diventino proprietari o possessori con riscatto a pagamento differito o usufruttuari di alloggio sito nel capoluogo di Aosta, a meno che tale alloggio sia inadatto dal punto di vista igienico o sia insufficiente alle necessità della famiglia per scarsità di locali

Pagamento dei canoni di affitto

Pagamento dei canoni di affitto

Art. 18

Art. 18

I canoni di affitto sono, normalmente, pagati a rate mensili anticipate con versamento all'Economo oppure con trattenute dirette da effettuarsi sugli assegni mensili.

I canoni di affitto sono, normalmente, pagati a rate mensili anticipate con versamento all'Economo oppure con trattenute dirette da effettuarsi sugli assegni mensili

Norme e condizioni contrattuali di affitto degli alloggi e dei locali

Norme e condizioni contrattuali di affitto degli alloggi e dei locali

Art. 19

Art. 19

Le domande e le accettazioni di assegnazione di alloggio e di locali implicano la conoscenza e la accettazione incondizionata delle norme del presente regolamento.

Gli affitti sono regolati dalle apposite norme generali del Codice Civile e, in particolare, dalle seguenti norme e condizioni speciali:

a) l'inquilino riconosce e dichiara di ricevere in consegna i locali concessigli in affitto e tutti gli impianti idrotermo-sanitari ed elettrici relativi in perfetto stato e si obbliga di mantenerli e di restituirli tali al termine della locazione;

b) l'inquilino non può eseguire nei locali affittati alcuna opera di adattamento se non previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione regionale, che è subordinata, comunque, all'obbligo dell'esecuzione dei lavori sotto la sorveglianza dell'Ufficio Tecnico regionale e all'obbligo di rimettere le cose in pristino al termine della locazione oppure di cedere all'Amministrazione senza compenso le opere eseguite secondo che l'Amministrazione crederà di scegliere;

c) è vietata ogni cessione e subaffitto, totale o parziale, anche gratuita dei locali affittati.

Gli alloggi sono concessi agli inquilini assegnatari esclusivamente per il loro proprio uso e dei loro familiari conviventi.

È pure vietato tenere persone in pensione, anche temporaneamente, o saltuariamente, e anche se a titolo gratuito;

d) è fatto obbligo agli inquilini di avere la più diligente cura dei locali affittati e dei locali e luoghi di uso comune (scale, cantine, cortili);

e) per le spese delle riparazioni diverse si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile; nelle riparazioni ordinarie si comprendono le normali riparazioni agli impianti e alle rubinetterie, nonché la sostituzione dei vetri e delle tapparelle delle persiane movibili delle porte e delle finestre.

In caso di guasti agli impianti idro-termo-sanitari, gli inquilini devono precauzionalmente chiudere subito la chiave della colonna interna dell'acqua e dare immediato avviso dei guasti al custode del fabbricato;

f) è vietato tenere animali di qualsiasi specie negli alloggi e nelle cantine;

g) sono vietati i rumori che possono recare disturbo agli altri inquilini;

h) è vietato spaccare legna e frantumare carbone negli alloggi, sui terrazzi e nelle scale;

i) è vietata l'esposizione di indumenti in vista verso la via pubblica;

l) è vietato gettare fuori dell'alloggio, nelle scale, o nei luoghi di uso comune, oggetti e rifiuti di qualsiasi genere; le immondizie devonsi gettare esclusivamente nelle apposite canne o casse di raccolta;

m) in caso di inosservanza delle norme di igiene, di pulizia, di buona manutenzione della casa e di persistente turbamento dell'ordine, della tranquillità e della moralità della casa, l'Amministrazione potrà provvedere al licenziamento immediato dell'inquilino;

n) sono a carico dell'inquilino le spese di registrazione dei contratti verbali di affitto e le spese di bollo per le quietanze di ricevuta dei canoni di affitto

Le domande e le accettazioni di assegnazione di alloggi e di locali implicano la conoscenza e l'accettazione incondizionata delle norme del presente regolamento.

Gli affitti sono regolati dalle apposite norme generali del Codice Civile e, in particolare, dalle seguenti norme e condizioni speciali:

a) l'inquilino riconosce e dichiara di ricevere in consegna i locali concessigli in affitto e tutti gli impianti idrotermo-sanitari ed elettrici relativi in perfetto stato e si obbliga di mantenerli e di restituirli tali al termine della locazione;

b) l'inquilino non può eseguire nei locali affittati alcuna opera di adattamento se non previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione regionale, che è subordinata, comunque, all'obbligo dell'esecuzione dei lavori sotto la sorveglianza dell'Ufficio Tecnico regionale e all'obbligo di rimettere le cose in pristino al termine della locazione oppure di cedere all'Amministrazione senza compenso le opere eseguite secondo che l'Amministrazione crederà di scegliere;

c) è vietata ogni cessione o subaffitto, totale o parziale, anche gratuiti, dei locali affittati.

Gli alloggi sono concessi agli inquilini assegnatari esclusivamente per loro proprio uso e dei loro familiari conviventi.

È pure vietato tenere persone in pensione, anche temporaneamente, o saltuariamente, e anche se a titolo gratuito;

d) è fatto obbligo agli inquilini di avere la più diligente cura dei locali affittati e dei locali e luoghi di uso comune (scale, cantine, cortili);

e) per le spese delle riparazioni diverse si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile; nelle riparazioni ordinarie si comprendono le normali riparazioni agli impianti e alle rubinetterie, nonché la sostituzione dei vetri e delle tapparelle delle persiane movibili delle porte e delle finestre.

In caso di guasti agli impianti idro-termo-sanitari gli inquilini devono precauzionalmente chiudere subito la chiave della colonna interna dell'acqua e dare immediato avviso dei guasti al competente Ufficio dell'Amministrazione regionale;

f) è vietato tenere animali di qualsiasi specie negli alloggi, nelle cantine e nelle soffitte;

g) sono vietati i rumori che possono recare disturbo agli altri inquilini;

h) è vietato spaccare legna e frantumare carbone negli alloggi, sui terrazzi e nelle scale;

i) è vietata l'esposizione di indumenti in vista verso la via pubblica;

l) è vietato gettare fuori dell'alloggio, nelle scale, o nei luoghi di uso comune, oggetti o rifiuti di qualsiasi genere; le immondizie devonsi gettare esclusivamente nelle apposite canne o casse di raccolta;

m) in caso di inosservanza delle norme di igiene, di pulizia, di buona manutenzione della casa e di persistente turbamento dell'ordine, della tranquillità e della moralità della casa, l'Amministrazione potrà provvedere al licenziamento immediato dell'inquilino;

n) sono a carico dell'inquilino le spese di registrazione dei contratti verbali di affitto e le spese di bollo per le quietanze di ricevuta dei canoni di affitto.

Disposizioni transitorie

Art. 20

In via transitoria e sino all'avvenuta sistemazione a ruolo del personale dell'Amministrazione regionale, in applicazione del nuovo Regolamento organico in corso di approvazione, sono ammessi all'assegnazione degli alloggi i dipendenti dell'Amministrazione regionale per i quali vi sia la possibilità di sistemazione nei ruoli organici principali e nei ruoli transitori in applicazione degli art. 167 e seguenti del suddetto regolamento organico.

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Il Presidente della Giunta, MARCOZ, informa il Consiglio che, dopo l'invio ai Signori Consiglieri della proposta di nuovo regolamento sopra riportata, è pervenuto alla Presidenza della Giunta un esposto sottoscritto da oltre 40 dipendenti e recante osservazioni varie in merito alle modificazioni da apportare al regolamento attualmente in vigore, approvato dal Consiglio nella seduta del 30 luglio 1952 (oggetto n. 73).

Fa presente che la Giunta non ha avuto il tempo materiale di riesaminare il nuovo testo di regolamento proposto in relazione a tale esposto in cui si afferma, fra l'altro, che il nuovo regolamento proposto dalla Giunta verrebbe a ledere i diritti acquisiti dai dipendenti che hanno ottenuto l'assegnazione di alloggi di proprietà regionale in base al regolamento attualmente in vigore.

Ritiene, pertanto, opportuno, che il Consiglio soprassieda alla trattazione dell'argomento e rinvii all'esame di una Commissione consiliare di studio le modificazioni proposte al vigente regolamento.

Il Consigliere DUJANY comunica che i Consiglieri della minoranza concordano sulla proposta del Presidente della Giunta rilevando che effettivamente, dopo l'invio dell'allegato ai Signori Consiglieri, è intervenuto un fatto nuovo che è rappresentato dall'esposto inoltrato al Presidente della Giunta da un gruppo di dipendenti regionali.

Osserva però che, se il nuovo regolamento proposto dalla Giunta fosse stato sottoposto all'esame di una Commissione consiliare di studio prima di essere portato in Consiglio, forse il regolamento avrebbe potuto essere approvato già nella seduta odierna.

Chiede al Presidente della Giunta di voler precisare la Commissione che, a suo avviso, dovrebbe essere incaricata di esaminare il regolamento in questione alla luce delle osservazioni contenute nell'esposto sopra menzionato.

L'Assessore SAVIOZ, premesso che le osservazioni formulate debbono essere prese in attento esame, dichiara che, a suo avviso, la Commissione di studio competente a riesaminare e ad approfondire l'argomento sia la Commissione consultiva per il personale che già si interessa di tutte le questioni riguardanti il personale.

Il Presidente, FILLIETROZ, pone ai voti, per alzata di mano, la proposta fatta dal Presidente della Giunta, Marcoz, di sottoporre all'esame della Commissione consultiva per il personale, nominata con deliberazione di Giunta n. 57 in data 15 luglio 1960, le proposte di cui sopra, di modificazioni al vigente regolamento di cui si tratta.

Procedutosi alla votazione,

IL CONSIGLIO

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: trentuno);

DELIBERA

di rinviare all'esame della Commissione consultiva per il personale, nominata con deliberazione di Giunta n. 57 in data 15 luglio 1960, le proposte di modificazioni al vigente regolamento recante norme per l'assegnazione di alloggi al personale e per la disciplina delle locazioni nei caseggiati di proprietà dell'Amministrazione regionale.

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