Oggetto del Consiglio n. 140 del 7 ottobre 1960 - Verbale
OGGETTO N. 140/60 - (Varia) NORME PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI MACCHINE E DI ATTREZZI AGRICOLI - CHIARIMENTI DELL'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA E FORESTE.
L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, FOSSON, richiama la deliberazione consiliare in data 7 aprile 1955 n. 50, con cui è stata approvata la concessione di sussidi ad agricoltori per l'acquisto di macchine ed attrezzi agricoli specifici e per il miglioramento della attrezzatura specifica dei caseifici, nonché la successiva deliberazione in data 18 dicembre 1959 n. 167, recante modificazioni alle norme per la concessione dei sussidi predetti e che - al punto 1° - dispone:
"1) - fermo restando il disposto di cui al paragrafo 1) della deliberazione consiliare 7-4-1955 n. 50, le misure dei contributi da concedersi in base al disposto stesso sono stabilite come segue per le domande pervenute dopo il 18-12-1959:
a) il 25 % della spesa totale: quando l'acquirente o gli acquirenti siano privati agricoltori o conduttori di aziende agricole, sempreché la spesa non sia, in ogni caso, inferiore a Lire diecimila;
b)... Omissis... ".
Rileva che, nella seduta in cui era stata discussa ed approvata la suddetta disposizione, il Consiglio aveva concordato, unanime, che dovevano essere sussidiati soltanto gli acquisti di macchine e di attrezzi agricoli specifici, quali: trattrici, motocoltivatori, aratri per aratura meccanica, motofalciatrici, pompe a motore per trattamenti antiparassitari, trebbiatrici di nuova produzione e di tutta la attrezzatura specifica per la lavorazione del latte e dei suoi derivati.
Precisa che il Consiglio aveva ammesso eccezionalmente al sussidio regionale l'acquisto di aratri, perché si tratta di attrezzi agricoli impiegati nei Comuni di montagna, escludendo, per contro, tassativamente dal sussidio ogni altro attrezzo agricolo che non fosse azionato da motore.
Comunica che, attenendosi a quanto stabilito dal Consiglio, la Giunta ha concesso il sussidio per l'acquisto di pompe a motore, ma non per le pompe azionate a mano.
Riferisce, in proposito, che, in questi ultimi tempi, sono pervenute all'Assessorato all'Agricoltura molte domande di sussidio per l'acquisto di pompe azionate a mano, domande alle quali non è stato dato corso per la ragione suesposta.
Chiarisce che scopo della concessione dei sussidi regionali di cui si tratta era quello di dare ai contadini la possibilità di migliorare l'attrezzatura agricola acquistando macchine ed attrezzi agricoli specifici azionati a motore ritiene che non si possa sostenere che una pompa a mano apporti un miglioramento alla attrezzatura agricola nel senso a suo tempo inteso dal Consiglio regionale.
Il Consigliere MACHET osserva che l'unico limite stabilito dal Consiglio, nella seduta del 18-12-1959, per quanto riguarda la concessione di sussidi per l'acquisto di macchine e di attrezzi agricoli, concerneva la spesa che, per poter essere sussidiata, doveva raggiungere, in ogni caso, la cifra di Lire 10 mila.
Ritiene, pertanto, che il sussidio possa e debba essere concesso per qualsiasi attrezzo agricolo, sia esso azionato a motore o a mano, purché la spesa di acquisto raggiunga la cifra di Lire 10.000.
Aggiunge che le macchine ed attrezzi a motore sono molto costosi e che non sempre il contadino ha la possibilità di acquistarli pur beneficiando del sussidio regionale.
Il Consigliere LUCAT dichiara di associarsi a quanto detto dal collega Machet, precisando che, allorquando la questione è stata discussa dalla Commissione consiliare permanente per l'Agricoltura, si è stabilito di sussidiare le macchine ed attrezzi agricoli la cui spesa di acquisto raggiungesse la cifra di Lire 10.000, sia che essi fossero motorizzati o azionati a mano.
Segue breve discussione in merito fra l'Assessore FOSSON, il Presidente della Giunta, MARCOZ, ed i Consiglieri MACHET, LUCAT, TREVES, AILLON e NICCO Anselmo.
L'Assessore FOSSON precisa di avere fatto la comunicazione di cui sopra al Consiglio ritenendo che tutti i Consiglieri concordassero sul principio che, - in applicazione di quanto stabilito dal Consiglio nella seduta del 7 aprile 1955 (oggetto n. 50), e nella seduta del 18 dicembre 1959 (oggetto n. 167), - dovessero essere escluse dal sussidio le pompe azionate a mano perché tali pompe non costituiscono un effettivo miglioramento della attrezzatura agricola.
Fa presente che, avendo constatato che alcuni Consiglieri non sono di tale avviso e non essendo l'argomento all'ordine del giorno della adunanza odierna, sì riserva di trattare la questione in una prossima seduta consiliare, affinché il Consiglio decida se i sussidi regionali debbano essere concessi anche per l'acquisto di pompe azionate a mano.
Il Consiglio prende atto.
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