Oggetto del Consiglio n. 139 del 7 ottobre 1960 - Verbale

OGGETTO N. 139/60 - DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 50 IN DATA 7-4-1955, CONCERNENTE CONCESSIONE DI SUSSIDI AD AGRICOLTORI E GRUPPI DI AGRICOLTORI PER L'ACQUISTO DI MACCHINE ED ATTREZZI AGRICOLI - APPLICAZIONE ANCHE PER L'ACQUISTO DI MOTOMEZZI DESTINATI AD USI AGRICOLI PER LE DOMANDE DI SUSSIDIO PRESENTATE SINO AL 18 DICEMBRE 1959.

L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, FOSSON, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente l'applicazione delle provvidenze previste dalla deliberazione consiliare n. 50 in data 7-4-1955, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 6-7 ottobre 1960:

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Con provvedimento n. 50, in data 7 aprile 1955, il Consiglio regionale stabiliva, fra l'altro, "di approvare e di autorizzare la concessione di sussidi straordinari nelle spese per l'acquisto di macchine e attrezzi agricoli specifici, quali trattrici, moto-coltivatori, aratri per aratura meccanica, motofalciatrici, pompe a motore per trattamenti antiparassitari delle piante da frutto e delle colture in genere, trebbiatrici di nuova produzione e di tutta l'attrezzatura specifica per la lavorazione del latte e dei suoi derivati secondo le seguenti misure percentuali di sussidio...".

Alla Giunta regionale era delegata l'adozione dei provvedimenti deliberativi per la concessione e la liquidazione dei sussidi stessi.

In sede di esecuzione del provvedimento citato, la Giunta regionale ha sempre concesso i sussidi di cui si tratta agli agricoltori anche per l'acquisto di motocarri, motofurgoncini e di altri motomezzi costituenti un valido mezzo sussidiario nei lavori agricoli.

Con deliberazione consiliare n. 167 in data 18-12-1959 venivano apportate alcune modifiche alle norme per la concessione dei sussidi regionali in questione, stabilendosi che tali modifiche dovessero essere applicate alle domande pervenute dopo la data del 18-12-1959: con tale deliberazione veniva anche stabilito che per le domande di sussidio presentate dopo il 18-12-1959, per le macchine e gli attrezzi non specificatamente agricoli, - come motocarri, - gli agricoltori richiedenti sarebbero stati ammessi ai benefici dei contributi regionali per il pagamento degli interessi relativi ai prestiti di esercizio ai sensi della deliberazione consiliare n. 36 in data 21 marzo 1959.

In relazione a quanto sopra e in base ad intesa intercorsa con gli uffici della Commissione di Coordinamento per la Valle di Aosta, si ritiene opportuno che il Consiglio regionale approvi una apposita norma interpretativa e complementare di quanto stabilito con la deliberazione n. 50 in data 7-4-1955, nel senso di concordare in merito alla concessione dei sussidi regionali previsti dalla citata deliberazione n. 50 anche per i motocarri, i motofurgoncini e i motomezzi destinati ad usi agricoli.

Si propone che il Consiglio regionale

D e l i b e r i

di concordare, in via interpretativa-complementare e di sanatoria, che la concessione di sussidi straordinari regionali per l'acquisto di macchine ed attrezzi agricoli prevista dalla deliberazione consiliare n. 50 in data 7-4-1955 sia da ritenersi estesa anche per l'acquisto di motocarri, motofurgoncini e motomezzi vari destinati ai lavori agricoli, limitatamente alle domande di sussidio presentate sino al 18 dicembre 1959, data di entrata in vigore delle nuove norme per la concessione dei sussidi in questione approvata con deliberazione consiliare n. 167 in data 18-12-1959.

L'Assessore FOSSON, illustra la relazione sopra riportata ed informa che, dopo la adozione della deliberazione consiliare in data 18 dicembre 1959, n. 167, - che apportava modifiche alle norme per la concessione di contributi regionali per l'acquisto di macchine e di attrezzi agricoli, approvate con deliberazione in data 7 aprile 1955 n. 50, - il Presidente della Commissione di Coordinamento ha sollevato obiezioni in merito alle varie deliberazioni di Giunta con cui si concedevano contributi per l'acquisto di motofurgoncini-lambretta, motofurgoncini-ape, motocarri-Guzzi.

Osserva che per il passato nessun rilievo era stato, invece, fatto circa la concessione di contributi per i motofurgoncini e motocarri.

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Comunica che si rende, quindi, necessario che il Consiglio precisi, in via interpretativa, complementare e di sanatoria, che la concessione dei sussidi straordinari regionali prevista dalla deliberazione consiliare n. 50 in data 7-4-1955 per l'acquisto di macchine e attrezzi agricoli č da ritenersi estesa anche per l'acquisto di motocarri, motofurgoncini e motomezzi vari destinati ai lavori agricoli, limitatamente alle domande di sussidi presentate all'Amministrazione regionale prima del 18 dicembre 1959.

Il Presidente, FILLIETROZ, dopo aver constatato che nessun Consigliere intende chiedere chiarimenti e formulare osservazioni in merito alla precisazione di cui si tratta, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione della decisione interpretativa, complementare e di sanatoria proposta dall'Assessore Fosson.

IL CONSIGLIO

preso atto di quanto riferito dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste, FOSSON;

vedute le deliberazioni consiliari n. 50, in data 7-4-1955, e n. 167, in data 18-12-1959;

ad unanimitą di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: ventisette);

DELIBERA

di concordare, in via interpretativa-complementare e di sanatoria, che la concessione di sussidi straordinari regionali per l'acquisto di macchine ed attrezzi agricoli prevista dalla deliberazione consiliare n. 50 in data 7-4-1955 sia da ritenersi applicabile anche per l'acquisto di motocarri, motofurgoncini e motomezzi vari destinati ai lavori agricoli, limitatamente alle domande di sussidio presentate sino al 18 dicembre 1959, data di entrata in vigore delle nuove norme per la concessione dei sussidi in questione approvate con deliberazione consiliare n. 167 in data 18-12-1959.

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