Oggetto del Consiglio n. 237 del 30 dicembre 1964 - Verbale

OGGETTO N. 237/64 - LEGGE REGIONALE CONCERNENTE AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER IL PRIMO TRIMESTRE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1 GENNAIO 1965 - 31 DICEMBRE 1965.

L'Assessore alle Finanze, FILLIETROZ, riferisce al Consiglio in merito al sotto riportato disegno di legge regionale concernente autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il primo trimestre dell'esercizio finanziario 1° gennaio 1965 - 31 dicembre 1965, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 30 dicembre 1964:

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Con legge 1° marzo 1964 n. 62 l'esercizio finanziario dello Stato è stato fissato ad anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre, a decorrere dal 1° gennaio 1965.

In seguito all'avvenuta adozione di un esercizio finanziario semestrale di collegamento (2° semestre 1964), la Regione adeguerà la decorrenza del suo esercizio finanziario annuale a quella dell'esercizio finanziario dello Stato, a' sensi del secondo comma dell'articolo 29 dello Statuto speciale valdostano ("L'esercizio finanziario della Regione ha la stessa decorrenza di quello dello Stato").

Il bilancio di previsione della Regione per l'anno 1965 è stato impostato secondo i nuovi criteri "funzionali" ed "economici" previsti dalla legge 1° marzo 1964 n. 62 per la classificazione delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato, in relazione al previsto coordinamento dei bilanci degli Enti pubblici territoriali con quello dello Stato.

Il nuovo sistema di classificazione della materia del bilancio, particolarmente per la parte SPESA, ha comportato un complesso lavoro di revisione delle singole partite ai fini della riclassificazione secondo criteri economici e funzionali; tale lavoro si è rivelato difficile in sede di specificazione della natura e della destinazione precisa di numerose voci di spesa che raggruppavano elementi promiscui ed eterogenei in relazione ai nuovi criteri di classificazione.

Non essendo ancora state emanate le attese disposizioni, previste dall'articolo 6, della citata legge, per il coordinamento delle norme in vigore per i bilanci degli Enti pubblici territoriali con le nuove norme dettate dalla predetta legge n. 62 per il bilancio dello Stato, sono state tenute presenti le disposizioni già impartite ai vari Ministeri per l'impostazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1965.

Quanto sopra ha comportato un ritardo alla predisposizione e alla presentazione del progetto di bilancio di previsione della Regione per l'anno 1965, per cui la legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario stesso non potrà essere promulgata prima della scadenza dell'esercizio finanziario in corso.

Allo scopo di consentire l'approvazione e l'impegno delle spese necessarie per il normale andamento dei servizi dell'Amministrazione Regionale dopo tale data, si propone pertanto che il Consiglio regionale autorizzi l'esercizio provvisorio del bilancio per il primo trimestre del prossimo esercizio finanziario.

E' stato, all'uopo, predisposto l'allegato disegno di legge, che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Regionale.

Aosta, li 10 dicembre 1964.

(OMISSIS: segue disegno di legge regionale riportato in calce al deliberato)

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Il Consigliere DUJANY rileva che è la seconda volta che l'attuale Giunta sottopone all'esame ed all'approvazione del Consiglio un disegno di legge concernente l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione e, precisamente, la prima volta nella seduta del 21 maggio 1964 e la seconda volta oggi.

Ritiene che ciò denoti mancanza di serietà e di tempestività nella redazione e presentazione al Consiglio dei bilanci di previsione della Regione.

Fa presente che, nella seduta del 21 maggio 1964, i Consiglieri del Gruppo consiliare democristiano votarono a favore del provvedimento legislativo proposto dalla Giunta, ma osserva che oggi non possono più assumere la stessa posizione perché temono che il loro voto favorevole possa indurre la Giunta ad adottare come sistema un provvedimento legislativo che dovrebbe costituire una eccezione.

Dichiara che essi si rendono, però, conto della necessità che il Consiglio conceda la richiesta autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione limitatamente al periodo 1° gennaio 1965 - 31 marzo 1965, dato che il bilancio relativo all'esercizio finanziario 1965 non è ancora applicabile, perché non ancora formalmente approvato con la promulgazione e pubblicazione della relativa legge regionale di approvazione.

Dichiara quindi che i Consiglieri del suo Gruppo si asterranno dalla votazione sul provvedimento legislativo proposto dalla Giunta.

L'Assessore FILLIETROZ rileva che il Consigliere Dujany è a conoscenza che la tardiva presentazione al Consiglio del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1965 è dovuta alla nuova impostazione data al bilancio e che ha richiesto un lungo e laborioso lavoro per il nuovo sistema di classificazione della materia del bilancio.

Segue breve discussione in merito fra il Consigliere DUJANY, che insiste sul fatto che la Giunta avrebbe dovuto sottoporre tempestivamente all'esame ed all'approvazione del Consiglio il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1965, e l'Assessore FILLIETROZ ed il Presidente della Giunta, CAVERI, il quale fa notare che la Regione Valle d'Aosta è la prima fra le attuali Regioni che abbia impostato il proprio bilancio secondo i criteri previsti dalla legge 1° marzo 1964 n. 62.

L'Assessore ANDRIONE, su richiesta del Consigliere Maquignaz, osserva che il Presidente della Commissione di Coordinamento non avrà alcuna difficoltà a vistare il provvedimento legislativo concernente l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per il 1° trimestre dell'anno 1965, in quanto trattasi di un atto che rientra nella norma generale e che dà la possibilità all'Amministrazione Regionale di funzionare in attesa che il provvedimento legislativo che approva il bilancio di previsione sia formalmente approvato e diventi operante con la promulgazione e la pubblicazione della relativa legge regionale di approvazione.

Il Presidente, MARCOZ, dopo aver accertato che nessun altro Consigliere intende chiedere chiarimenti o formulare osservazioni di carattere generale sul disegno di legge nel suo complesso, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione, per alzata di mano, dei singoli articoli del disegno di legge.

Articolo 1

Si dà atto che l'articolo 1 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti: ventinove; Consiglieri votanti e favorevoli: diciotto; Consiglieri astenutisi dalla votazione: undici: Berthet, Bionaz, Chabod, Dujany, Gheis, Lustrissy, Mappelli, Maquignaz, Personnettaz, Torrione e Verthuy).

Articolo 2

Si dà atto che l'articolo 2 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, previo stralcio delle parole "progetto di" nel terzo rigo (Consiglieri presenti: ventinove; Consiglieri votanti e favorevoli: diciotto; Consiglieri astenutisi dalla votazione: undici: Berthet, Bionaz, Chabod, Dujany, Gheis, Lustrissy, Mappelli, Maquignaz, Personnettaz, Torrione e Verthuy).

Articolo 3

Si dà atto che l'articolo 3 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti: ventinove; Consiglieri votanti e favorevoli: diciotto; Consiglieri astenutisi dalla votazione: undici: Berthet, Bionaz, Chabod, Dujany, Gheis, Lustrissy, Mappelli, Maquignaz, Personnettaz, Torrione e Verthuy).

Il Presidente, MARCOZ, dopo aver accertato e dichiarato che i tre articoli del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio approvati ad unanimità di voti favorevoli, con tre separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare a scrutinio segreto per l'approvazione del sotto riportato disegno di legge nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori ARTAZ-DOTTO, CASETTA e MAPPELLI, il Presidente, Marcoz, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti: ventinove;

- Consiglieri votanti: diciotto;

- Consiglieri astenutisi dalla votazione: undici (Berthet, Bionaz, Chabod, Dujany, Gheis, Lustrissy, Mappelli, Maquignaz, Personnettaz, Torrione e Verthuy);

- Voti favorevoli: diciotto.

Il Presidente, MARCOZ, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il primo trimestre dell'esercizio finanziario 1° gennaio 1965 - 31 dicembre 1965.

Disegno di legge regionale n. 28

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE N.

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER IL PRIMO TRIMESTRE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1° GENNAIO 1965 - 31 DICEMBRE 1965.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

E' autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1° gennaio 1965 - 31 dicembre 1965 fino a quando sia formalmente approvato ed applicabile, con la promulgazione e pubblicazione della relativa legge regionale, di approvazione, il bilancio di previsione della Regione per l'esercizio stesso e, comunque, non oltre il 31 marzo 1965.

Art. 2

Le approvazioni e gli impegni di spese non potranno superare i tre dodicesimi dell'importo delle spese stanziate nei vari capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° gennaio 1965 - 31 di cembre 1965 approvato il 30 dicembre 1964 dal Consiglio Regionale.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Aosta, lì

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