Oggetto del Consiglio n. 246 del 31 dicembre 1964 - Verbale
OGGETTO N. 246/64 - APPROVAZIONE DI SPESA PER IL RIMBORSO DEL 50% DELLE SPESE DI VIAGGIO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA PRIMA E SECONDA CLASSE DELLA SCUOLA MEDIA OBBLIGATORIA, DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 1964-1965.
L'Assessore alla Pubblica Istruzione, ANDRIONE, riferisce al Consiglio in merito alla seguente deliberazione di Giunta n. 962 in data 9 ottobre 1964 concernente la proposta di approvazione di spesa per il rimborso del 50% delle spese di viaggio a favore degli alunni della prima e della seconda classe della Scuola Media obbligatoria durante l'anno scolastico 1964-1965, deliberazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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La Giunta Regionale con provvedimento deliberativo n. 962 in data 9-10-1964 (allegato in copia) ha stabilito di proporre al Consiglio Regionale l'approvazione della spesa di Lire 7.500.000 per rimborso del 50% delle spese di viaggio agli alunni della prima e della seconda classe della Scuola Media obbligatoria durante l'anno scolastico 1964-1965.
Con riferimento a quanto risulta dalle premesse dell'allegata copia della deliberazione di Giunta n. 962 si propone che:
IL CONSIGLIO REGIONALE
vista la legge 11 novembre 1946 n. 365;
vista la legge 30 dicembre 1962 n. 1859;
Deliberi
1°) di approvare la spesa di L. 7.500.000 per il rimborso del 50 % delle spese di viaggio agli alunni della prima e della seconda classe della Scuola Media obbligatoria durante l'anno scolastico 1964-1965;
2°) di stabilire che la spesa stessa sia finanziata per Lire 2.500.000 sul capitolo 220 del bilancio preventivo per il 2° semestre 1964 ("Spese per contributi....e per assistenze scolastiche"), che presenta la necessaria disponibilitą, e per Lire 5.000.000 sul corrispondente capitolo di spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965;
3°) di stabilire che alla liquidazione della spesa di cui sopra, si provveda a richiesta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione, su presentazione di regolari fatture da parte delle Societą autotrasportatrici, per quanto concerne i viaggi con mezzi di linea o servizi appositi, o con mandati di pagamento a favore dei legali rappresentanti degli alunni per i viaggi in ferrovia;
4°) di delegare alla Giunta Regionale l'adozione di ogni successivo provvedimento deliberativo necessario per l'esecuzione della presente deliberazione.
Estratto di deliberazione adottata dalla Giunta Regionale in data 9 ottobre 1964
Oggetto n. 962 - Proposta al Consiglio Regionale per l'approvazione di spesa per il rimborso del 50 % delle spese di viaggio a favore degli alunni della prima e della seconda classe della Scuola Media obbligatoria.
L'Assessore alla Pubblica Istruzione, Dr. Andrione, riferisce alla Giunta che durante il decorso anno scolastico la Regione ha provveduto, in via di esperimento, a liquidare a favore degli alunni soggetti all'obbligo della frequenza della prima classe della nuova Scuola Media obbligatoria, un terzo delle spese di viaggio sostenute per la frequenza quotidiana alla scuola, restando i rimanenti due terzi di spesa in parte a carico delle famiglie degli alunni.
Fa presente che tale iniziativa aveva lo scopo di facilitare la frequenza alla nuova Scuola Media d'obbligo di quegli alunni che, residenti in centri sprovvisti di scuole medie, dovevano sopportare un non lieve onere finanziario per adempiere all'obbligo scolastico.
Ritiene che anche per l'anno scolastico 1964-1965 tale iniziativa debba essere non solo confermata ma anche ampliata, stabilendo di rimborsare le spese di viaggio di cui si tratta nella misura del 50%, con invito ai Patronati Scolastici di rimborsare agli alunni, con il contributo delle Amministrazioni Comunali, la rimanente quota del 50% delle spese stesse.
Informa che per l'anno scolastico 1964-1965 la spesa per il rimborso di cui si tratta č prevista in circa Lire 7.500.000, tenuto conto che, con il corrente anno scolastico, la nuova Scuola Media obbligatoria ha inizio anche per la seconda classe.
LA GIUNTA
preso atto di quanto sopra riferito dall'Assessore, Dr. Andrione;
vista la legge 30-12-1962 n. 1859;
ad unanimitą di voti favorevoli;
Delibera
di proporre, con il proprio parere favorevole, al Consiglio Regionale:
1°) di approvare la spesa di L. 7.500.000 per il rimborso del 50% delle spese di viaggio agli alunni della 1a e 2a classe della Scuola Media obbligatoria durante l'anno scolastico 1964- 1965;
2°) di finanziare la spesa stessa per Lire 2.500.000 sul cap. 220 del bilancio preventivo per il 2° semestre 1964 (Spese per contributi ... e per assistenze scolastiche), che presenta la necessaria disponibilitą, e per Lire 5.000.000 al corrispondente istituendo capitolo di spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965;
3°) di stabilire che alla liquidazione della spesa di cui sopra, si provveda a richiesta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione, su presentazione di regolari fatture da parte delle Societą autotrasportatrici, per quanto concerne i viaggi con mezzi di linea o servizi appositi, o con mandati di pagamento a favore dei legali rappresentanti degli alunni per i viaggi in ferrovia.
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Il Presidente, MARCOZ, constatato che nessun Consigliere intende chiedere chiarimenti o formulare osservazioni sull'argomento in discussione, pone ai voti per alzata di mano l'approvazione delle proposte fatte dalla Giunta.
IL CONSIGLIO
- preso atto di quanto riferito dall'Assessore alla Pubblica Istruzione, ANDRIONE, e concordando sulle proposte della Giunta;
- vista la legge 11-11-1946, n. 365;
- vista la legge 30-12-1962, n. 1859;
- ad unanimitą di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: ventotto)
DELIBERA
1°) di approvare la spesa di L. 7.500.000 per il rimborso del 50% delle spese di viaggio agli alunni della prima e della seconda classe della Scuola Media obbligatoria durante l'anno scolastico 1964-1965;
2°) di stabilire che la spesa stessa sia finanziata per Lire 2.500.000 sul capitolo 220 del bilancio preventivo per il secondo semestre 1964 ("Spese per contributi ... e per assistenze scolastiche"), che presenta la necessaria diponibilitą, e per Lire 5.000.000 sul corrispondente capitolo di spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965;
3°) di stabilire che alla liquidazione della spesa di cui sopra si provveda, a richiesta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione, su presentazione di regolari fatture da parte delle Societą autotrasportatrici, per quanto concerne i viaggi con mezzi di linea o servizi appositi, o con mandati di pagamento a favore dei legali rappresentanti degli alunni per i viaggi in ferrovia;
4°) di delegare alla Giunta Regionale la adozione di ogni successivo provvedimento deliberativo necessario per l'esecuzione della presente deliberazione.
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