Oggetto del Consiglio n. 239 del 31 dicembre 1964 - Verbale
OGGETTO N. 239/64 - APPLICAZIONE LEGGE 27-5-1959 N. 324 - AUMENTO DA LIRE 10.800 A LIRE 12.800 MENSILI NETTE DELL'INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE DA CORRISPONDERE AL PERSONALE REGIONALE ED AL PERSONALE STATALE COMANDATO IN SERVIZIO IN VALLE D'AOSTA, A' SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 29-9-1964.
L'Assessore alle Finanze, FILLIETROZ, riferisce al Consiglio in merito alla seguente proposta di aumento, da Lire 10.800 a Lire 12.800 mensili nette, dell'indennità integrativa speciale da corrispondere al personale regionale ed al personale statale comandato in servizio in Valle d'Aosta alle dipendenze dell'Amministrazione Regionale, a' sensi del Decreto Ministeriale 29-9-1964, proposta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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Estratto della deliberazione adottata dalla Giunta Regionale in data 14 ottobre 1964.
Oggetto n. 1012 - Applicazione legge 27-5-1959 n. 324. - Aumento da Lire 10.800 a Lire 12.800 mensili nette dell'indennità integrativa speciale da corrispondere al personale regionale ed al personale statale comandato in servizio in Valle d'Aosta, a' sensi del Decreto Ministeriale 29-9-1964. - Proposta al Consiglio Regionale.
L'Assessore alle Finanze, Avv. Fillietroz, riferisce alla Giunta in merito al seguente referto dell'Ufficio Personale:
"Gli articoli 179 e 180 delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvate con legge regionale 28-7-1956 n. 3, prevedono che gli emolumenti principali ed accessori del personale sono soggetti ad ogni variazione, in aumento ed in diminuzione, per effetto di nuove disposizioni legislative recanti modificazioni del trattamento economico del personale statale e degli Enti locali.
Con deliberazione n. 93 del 7-8-1959 il Consiglio Regionale approvò la corresponsione al personale dipendente dell'Amministrazione Regionale dell'indennità integrativa speciale nella misura di Lire 2.400 mensili, ai sensi della legge 27-5-1959, n. 324.
Con deliberazione n. 108 del 29-7-1961 il Consiglio Regionale approvò l'aumento della predetta indennità integrativa speciale da Lire 2.400 a Lire 3.200 a decorrere dal 1°-7-1961, in applicazione del Decreto Ministeriale in data 8-6-1961, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 in data 27-6-1961, che prevedeva analogo aumento dell'indennità in questione per il personale statale in attività di servizio.
Con deliberazione n. 66 in data 4-6-1962 il Consiglio Regionale approvò l'aumento dell'indennità integrativa speciale da Lire 3.200 a Lire 4.400 mensili nette a decorrere dal 1°-7-1962, in applicazione del Decreto Ministeriale in data 30-3-1962, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 in data 16-5-1962.
Con deliberazione di Giunta n. 257 in data 31-7-1963, ratificata dal Consiglio Regionale in data 9-9-1963 n. 170, l'indennità integrativa speciale è stata elevata da Lire 4.400 e Lire 6.800 in applicazione del Decreto Ministeriale in data 17-6-1963, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 in data 16-7-1963.
Con deliberazione n. 161 in data 30-6-1964 il Consiglio Regionale approvò l'aumento dell'indennità integrativa speciale da Lire 6.800 a Lire 10.800 nette a decorrere dal 1°-7-1964 in applicazione del D.M. 27-4-1964, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 in data 26-5-1964.
La predetta indennità integrativa prevista dall'articolo 1 della legge sopracitata è stata elevata per il personale statale in attività di servizio, per effetto del Decreto Ministeriale in data 26-9-1964, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 in data 29-9-1964, da Lire 10.800 a Lire 12.800 nette mensili dal 1° gennaio 1965".
L'Assessore Avv. Fillietroz, propone, pertanto, di proporre al Consiglio Regionale l'estensione e l'applicazione a favore del personale statale comandato in servizio presso la Regione della nuova misura dell'indennità integrativa speciale stabilita dal Decreto Ministeriale in data 27-4-1964, precisando che l'importo annuo complessivo della maggiore spesa è previsto in Lire 11.472.000 circa.
LA GIUNTA
preso atto di quanto sopra riferito dall'Assessore Avv. Fillietroz;
visto il Decreto Ministeriale 29-9-1964;
visti gli articoli 179 e 180 delle vigenti norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale, approvato con legge regionale 28-7-1956 n. 3 e successive modificazioni;
ad unanimità di voti favorevoli;
Delibera
di proporre, con il proprio parere favorevole, al Consiglio Regionale:
1°) di approvare, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1965, la corresponsione al personale regionale e al personale statale comandato in servizio presso la Regione, dell'indennità integrativa speciale netta nella misura di Lire 12.800 mensili nette;
2°) di approvare la relativa maggiore spesa annua, prevista in Lire 11.472.000 (undicimilioniquattrocentosettantaduemila) circa da finanziare con imputazione agli istituendi capitoli di spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965 e per gli anni successivi corrispondenti ai sottoindicati capitoli del bilancio preventivo per il 2° semestre 1964:
Capitoli di bilancio Esercizio 2° sem. 1964 |
Spesa annua |
11 |
6.432.000 |
15 |
1.416.000 |
20 |
120.000 |
38 |
24.000 |
75 |
696.000 |
82 |
336.000 |
83 |
48.000 |
100 |
144.000 |
103 |
504.000 |
106 |
48.000 |
123 |
72.000 |
124 |
1.392.000 |
271 |
240.000 |
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____________ |
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11.472.000 ========= |
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Il Consigliere DUJANY dichiara che i Consiglieri del gruppo della Democrazia Cristiana concordano sulla proposta di aumento da Lire 10.800 a Lire 12.800 mensili nette, dell'indennità integrativa speciale di cui si tratta.
Il Presidente, MARCOZ, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola per chiedere chiarimenti o formulare osservazioni, pone ai voti per alzata di mano, l'approvazione delle proposte fatte dalla Giunta.
IL CONSIGLIO
- preso atto di quanto riferito dall'Assessore alle Finanze, FILLIETROZ;
- visto il Decreto Ministeriale 29-9-1964;
- visti gli artt. 179 e 180 delle vigenti norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale, approvato con legge regionale 28-7-1956, n. 3, e successive modificazioni;
- ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: ventotto);
DELIBERA
1°) di approvare, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1965, la corresponsione al personale regionale ed al personale statale comandato in servizio presso l'Amministrazione Regionale, dell'indennità integrativa speciale netta nella misura di Lire 12.800 mensili nette;
2°) di approvare la relativa maggiore spesa annua, prevista in Lire 11.472.000 (undicimilioniquattrocentosettantaduemila) circa, da finanziare con imputazione agli istituendi capitoli di spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965 e per gli anni successivi corrispondenti ai sottoindicati capitoli del bilancio preventivo per il 2° semestre 1964:
Capitoli di bilancio Esercizio 2° sem. 1964 |
Spesa annua |
11 |
6.432.000 |
15 |
1.416.000 |
20 |
120.000 |
38 |
24.000 |
75 |
696.000 |
82 |
336.000 |
83 |
48.000 |
100 |
144.000 |
103 |
504.000 |
106 |
48.000 |
123 |
72.000 |
124 |
1.392.000 |
271 |
240.000 |
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11.472.000 ========= |
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