Oggetto del Consiglio n. 71 del 10 giugno 1960 - Verbale
OGGETTO N. 71/60 - LEGGE REGIONALE RECANTE APPROVAZIONE DELLA NUOVA TABELLA ORGANICA DEI SERVIZI, DEI POSTI E DEL PERSONALE DEL LABORATORIO REGIONALE DI IGIENE E PROFILASSI.
L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, CHANTEL, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente rilievi del Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle di Aosta in merito al disegno di legge regionale recante norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi approvato con provvedimento legislativo in data 7 aprile 1960 n. 43, relazione trasmessa in copia - unitamente al seguente nuovo disegno di legge regionale - ai Signori Consiglieri in allegato all'ordine del giorno dell'adunanza:
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Con provvedimento n. 43 in data 7-4-1960 è stato approvato dal Consiglio un disegno di legge regionale recante norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi.
Con nota in data 12 maggio 1960, protocollo n. 907, il Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta ha comunicato quanto segue:
"Si rinvia, non vistata, l'unita copia del disegno di legge regionale recante norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Laboratorio di Igiene e Profilassi perché contrario ai principii istituzionali in materia di divisione dei poteri e contrastante con il sistema positivo delle competenze regionali e dei controlli sugli atti conseguenti.
Infatti, l'approvazione complessa delle norme regolamentari in questione è stata predisposta come contenuto di legge formale, mentre la forma legislativa devesi adottare soltanto per le norme modificative dell'organico dei servizi e dei posti del Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi, nonché per la conseguente maggiore spesa; le restanti norme, che formano oggetto di regolamento, sono invece da riapprovarsi dal Consiglio regionale nelle debite forme. In ordine ad esse si rileva che gli articoli n 4 e n. 21, concernenti il pagamento dei compensi per prestazioni richieste da Enti Pubblici, si appalesano illegittimi.
Invero, il disposto del 2° comma dell'art. 4 è in pieno contrasto con l'art. 88 del Testo Unico della Legge sanitaria 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con legge 1 maggio 1941, n. 422, che prescrive la corresponsione del compenso alle Provincie e, quindi, nel caso in esame alla Regione, per le indagini da eseguirsi nei Laboratori limitatamente a quelle di interesse privato, con esclusione, pertanto, di quelle richieste nell'interesse delle Istituzioni e degli Enti Pubblici.
Inoltre, poiché ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del precitato Testo Unico, il 50% dei compensi per le indagini di interesse privato, nella misura fissata dal Ministero della Sanità (succeduto al Ministero dell'Interno dapprima e all'Alto Commissariato per la Sanità e l'Igiene Pubblica poi) sono destinate a vantaggio della gestione del Laboratorio, il terzo comma dell'articolo 4 andrebbe soppresso.
In conseguenza a quanto sopra esposto, all'articolo 21 dovrebbero essere eliminate le parole "di Enti e".
Con l'occasione si fa presente, infine, che nello stesso articolo 4 secondo comma, dopo "tariffe approvate a norma di legge" andrebbero aggiunte le parole: " dello Stato".
In relazione ai rilievi del Signor Presidente della Commissione di Coordinamento si fa presente quanto segue:
"L'approvazione delle norme in questione venne proposta come legge formale non solo perché si trattava per gran parte di materia in cui, per l'articolo 2 lettera a) del suo Statuto speciale, la Regione ha potestà legislativa primaria, ma anche perché con la nuova tabella organica dei posti e dei servizi del Laboratorio e con vari articoli delle norme in questione (articoli 2, 7, 41, 42, 43) venivano apportate modificazioni all'articolo 121 delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale regionale approvate con legge regionale 28-7-1956, n. 3, nonché alla relativa annessa tabella organica dei servizi e dei posti.
Pertanto, si ritenne opportuno proporre di approvare con provvedimento legislativo tutta la materia relativa sia all'ordinamento che al funzionamento del Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi, tanto più che per l'approvazione di altri provvedimenti di carattere prettamente amministrativo - (quali la assunzione di un mutuo passivo per il finanziamento di opere pubbliche e la concessione di garanzia fideiussoria a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina) - la Commissione di Coordinamento aveva recentemente preteso l'adozione di leggi formali.
Aderendo ora alla richiesta del Signor Presidente della Commissione di Coordinamento, ispirata ad un diverso criterio, si dovrebbe approvare in un primo tempo una legge regionale per l'approvazione della nuova tabella organica e delle conseguenti maggiori spese e rinviare ad un secondo tempo (ad avvenuta pubblicazione della legge) l'approvazione delle norme di regolamento.
Si propone quindi che il Consiglio regionale approvi la sottoriportata legge regionale, rinviando ad una successiva adunanza l'approvazione delle norme per il funzionamento del Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi nel testo già approvato con il citato provvedimento legislativo consiliare n. 43 in data 7-4-1960, norme alle quali potranno essere apportate le seguenti modificazioni:
Art. 4 - 2° comma: dopo le parole "tariffe approvate a norma di legge", sono aggiunte le parole "dello Stato".
Art. 4 - ultimo comma: è sostituito dal comma seguente: "Con motivate deliberazioni della Giunta regionale potranno essere approvate apposite convenzioni da stipulare con Enti mutualistici, Istituzioni ed Associazioni che intendano avvalersi, in via continuativa, delle prestazioni del Laboratorio regionale per servizi assistenziali di interesse particolare".
Art. 21 - dopo la parola "ad uso di Enti" è aggiunta la parola "mutualistici".
(OMISSIS: segue disegno di legge riportato in calce al deliberato).
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L'Assessore CHANTEL riferisce sui precedenti della questione ed illustra le ragioni per cui, nella precedente seduta del 7 aprile 1960, le norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi sono state approvate con provvedimento legislativo disegno di legge n. 43) anziché con semplice deliberazione.
Riferisce pure circa la nota in data 15-5-1960, prot. n. 907, con cui il Presidente della Commissione di Coordinamento ha rinviato, senza visto, il suddetto disegno di legge regionale, analizzandone i singoli punti.
Dà pure lettura della seconda parte della relazione soprariportata concernente le contro deduzioni della Giunta ai rilievi formulati dal Presidente della Commissione di Coordinamento con la citata lettera, significando che le modifiche da apportare agli articoli 4 - secondo ed ultimo comma - e 21 riguardano questioni di forma più che di sostanza.
Sottolinea l'urgente necessità di addivenire alla approvazione della nuova tabella organica dei servizi, dei posti e del personale del Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi.
Fa presente che, in accoglimento della richiesta del Presidente della Commissione di Coordinamento, il Consiglio dovrebbe quindi, nella adunanza odierna, approvare il disegno di legge regionale con cui si approva la nuova tabella organica e rinviare ad una successiva adunanza l'approvazione delle norme per il funzionamento del Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi.
Il Presidente, FILLIETROZ, constatato che nessun Consigliere intende formulare osservazioni di carattere generale sul disegno di legge nel suo complesso, invita il Consiglio a procedere all'esame ed approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.
Si dà atto che i singoli articoli del disegno di legge dal n. 1 al n. 4 compresi - sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti e senza discussione (Consiglieri presenti e votanti: ventotto).
Il Presidente, Fillietroz, invita il Consiglio a votare sulla proposta di approvazione del nuovo disegno di legge regionale relativo all'approvazione della nuova tabella organica (allegato A) del Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi e delle conseguenti maggiori spese.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, sul nuovo disegno di legge regionale nel suo complesso ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri BARONE, DUJANY e VALLINO (Consiglieri presenti e votanti: ventisette; voti favorevoli: ventiquattro; voti contrari: tre) il Presidente, FILLIETROZ, comunicando l'esito della votazione, dichiara che il Consiglio regionale ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale relativo all'approvazione della tabella organica (allegato A) dei servizi, dei posti, delle qualifiche e degli stipendi e salari annui iniziali del personale addetto al Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi:
Disegno di legge regionale n. 6
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale 1960, n.
NUOVA TABELLA ORGANICA DEI SERVIZI, DEI POSTI E DEL PERSONALE DEL LABORATORIO REGIONALE DI IGIENE E PROFILASSI.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
È approvata la tabella organica (allegato A) dei servizi, dei posti, delle qualifiche e degli stipendi e salari annui lordi iniziali totalmente conglobati, spettanti al personale addetto al Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi in applicazione della legge regionale 30 ottobre 1958, n. 6.
Art. 2
La annessa tabella organica allegato A) modifica e sostituisce l'organico dei servizi e dei posti del Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi compreso nella pianta organica regionale vigente tabella allegato c) annessa alla legge regionale 28 luglio 1956 n. 3) per i servizi e per il personale dell'Amministrazione regionale.
Art. 3
Le spese derivanti dall'applicazione della nuova tabella allegato A) (recante due nuovi posti di Assistente, due nuovi posti di Aiuto-preparatori e un nuovo posto di Vigile Sanitario-autista , previste in complessive annue iniziali e lorde Lire 6.500.000, saranno approvate ed impegnate, con le deliberazioni di nomina e di assunzione del personale, sull'istituendo apposito capitolo della parte SPESE del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1960 - 30 giugno 1961 ("Spese per stipendi, indennità, compensi, trattamento di quiescenza o di licenziamento, quote di compartecipazione ai proventi dei diritti di analisi al personale del Laboratorio di Igiene e Profilassi") e sui corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci preventivi per i successivi esercizi finanziari.
Art. 4
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserita nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Regolamenti della Regione autonoma della Valle di Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
ALLEGATO A alle norme regolamentari per l'ordinamento e il funzionamento del Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi di Aosta
TABELLA organica dei servizi e dei posti di ruolo del Laboratorio
|
Servizi - Qualifiche del personale |
Numero dei posti di ruolo |
Gruppo |
Grado (regionale) |
Stipendio o salario annuo lordo iniziale |
|
Reparto Medico-Micrografico |
|
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|
Direttore |
1 |
A |
4° |
1.500.000 |
|
Assistente |
1 |
A |
5° |
1.206.000 |
|
Preparatore batteriologo |
1 |
C |
7° |
813.000 |
|
Aiuto-preparatore |
1 |
C |
9° |
606.000 |
|
Inserviente di Laboratorio |
1 |
S |
12° b |
519.000 |
|
|
|
|
|
|
|
Reparto Chimico |
|
|
|
|
|
Direttore |
1 |
A |
4° |
1.500.000 |
|
Assistente |
1 |
A |
5° |
1.206.000 |
|
Preparatore chimico |
1 |
C |
7° |
813.000 |
|
Aiuto-preparatore |
1 |
C |
9° |
606.000 |
|
Inserviente di Laboratorio |
1 |
S |
12° b |
519.000 |
|
Servizi di vigilanza |
||||
|
Vigili sanitari-autisti |
3 |
S |
12° a |
540.000 |
|
Centro Profilattico |
- |
- |
- |
- |
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