Oggetto del Consiglio n. 534 del 14 novembre 1979 - Verbale
OGGETTO N. 534/79 - Autorizzazione all'Ente Ospedaliero Regionale per la trasformazione in divisione della Sezione Autonoma di Malattie Infettive.
Con deliberazione n. 430, in data 18 giugno 1979, l'Amministrazione dell'Ente ospedaliero regionale della Valle d'Aosta richiedeva il rilascio di autorizzazione per la trasformazione in divisione della sezione autonoma malattie infettive.
Richiamata la legge regionale 19 febbraio 1975, n. 2, si fa presente che, allo stato attuale, il reparto malattie infettive dell'ospedale generale di Aosta dispone di 36 posti letto, di 3 medici, di cui 1 aiuto-dirigente e 2 assistenti, di 16 unità di personale sanitario ausiliario, di cui 5 professionali ed 11 generici, di 5 unità di personale esecutivo. Il numero dei ricoverati nel 1978 è stato di 372 casi, per un totale di 10.404 gg. di degenza ed una durata media della degenza di 27,96 gg..
Visti gli articoli 35 e seguenti della legge 19 febbraio 1968, numero 132, nonché gli articoli 7 e seguenti del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, si rileva che, per disponibilità di posti letto e di personale, l'attuale sezione autonoma di malattie infettive, di fatto, configura già una divisione di specialità e non una sezione di specialità, evidenziando altresì come tale fenomeno di crescita spontanea se da un lato deve dar luogo ad una regolarizzazione, dall'altro suscita inevitabili considerazioni di metodo di organizzazione e programmazione dei servizi ospedalieri delle quali, oltre a trarre indicazioni per il presente provvedimento, è necessario tener conto per la prossima elaborazione di piano sanitario regionale.
In relazione a quanto sopra evidenziato, la Giunta regionale, concorda unanime di proporre che
il Consiglio regionale
- vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente Ospedaliero regionale n. 430 in data 18.6.1979, concernente la richiesta di autorizzazione per la trasformazione in divisione della sezione autonoma di malattie infettive dell'ospedale generale di Aosta;
- visto il D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386;
- vista la legge regionale 19 febbraio 1975, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni;
- vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132 ed il D.P.R. 27 marzo 1969 n. 128;
- vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
deliberi
1°) di autorizzare, ai sensi della legge regionale 19 febbraio 1975, n. 2, l'amministrazione dell'Ente ospedaliero regionale della Valle d'Aosta a trasformare l'attuale sezione autonoma di malattie infettive dell'ospedale generale di Aosta in divisione di malattie infettive, composta da due sezioni, con un numero complessivo massimo di posti-letto non superiore a 36 (trentasei) unità;
2°) di rinviare alle determinazioni che saranno assunte dalla Regione ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di programmazione ed organizzazione dei servizi dell'unità sanitaria locale nonché di disciplina dell'iscrizione nel ruolo nominativo regionale del personale addetto ai presidi, servizi ed uffici dell'U.S.L., la determinazione quali-quantitativa della pianta organica del personale medico e non medico della istituenda divisione di malattie infettive;
3°) di stabilire che, in via provvisoria ed in attesa di quanto previsto al precedente punto 2°, ai sensi del D.P.R. 27.3.1969 numero 128 e dell'accordo nazionale unico di lavoro del personale ospedaliero 1977/79, ferma restando la disponibilità del personale infermieristico ed esecutivo attualmente in servizio, la suddetta divisione di malattie infettive disponga del seguente personale medico:
n. 1 primario
n. 1 aiuto
n. 3 assistenti;
4°) di stabilire che alla eventuale copertura dei nuovi posti di organico si dovrà provvedere prioritariamente mediante l'utilizzo di personale dell'ente ospedaliero regionale, nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, numero 833;
5°) di dare atto che alla copertura delle spese per la trasformazione ed il funzionamento della divisione sopracitata si dovrà provvedere nei limiti della disponibilità della quota di fondo sanitario nazionale assegnato dalla Regione all'ente ospedaliero regionale por il corrente esercizio 1979.
Dolchi (P.C.I.) - La parola all'Assessore Rollandin.
Rollandin (U.V.) - Come detto nella relazione...tenuto conto della legislazione attuale e di quelle che sono le normative e le possibilità a livello regionale cui si richiama, tra l'altro, la legge n. 2 del 19 febbraio del 1975; riprendendo quanto si stabilisce con la legge n. 833, cioè le possibilità di intervento e di programmazione a livello di piano sanitario; tenuto conto di quelle che sono le esigenze ed il numero di posti letto; richiamato anche il D.P.R. del 27 marzo 1969 n. 128, il quale prevede un determinato organico che è richiamato nella delibera, si propone appunto di accogliere questo, seppur nelle remore, cioè tenendo conto che il tutto verrà inquadrato...in quello che è il personale...nei ruoli sanitari. Si propone, in via transitoria, il passaggio che è così formulato...che si compone, come personale, di un primario, di un aiuto e di tre assistenti.
Dolchi (P.C.I.) - È aperta la discussione sul provvedimento iscritto al punto n. 40 dell'ordine del giorno. C'è qualche collega che intende prendere la parola? Nessuno prende la parola? Nessuno chiede la parola? Metto in approvazione il punto n. 40 dell'ordine del giorno. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: ventitré
Votanti: ventitré
Favorevoli: ventitré
Il Consiglio approva all'unanimità.
Il Consiglio
delibera
1°) di autorizzare, ai sensi della legge regionale 19 febbraio 1975, n. 2, l'amministrazione dell'Ente ospedaliero regionale della Valle d'Aosta a trasformare l'attuale sezione autonoma di malattie infettive dell'ospedale generale di Aosta in divisione di malattie infettive, composta da due sezioni, con un numero complessivo massimo di posti-letto non superiore a 36 (trentasei) unità;
2°) di rinviare alle determinazioni che saranno assunte dalla Regione ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di programmazione ed organizzazione dei servizi dell'unità sanitaria locale nonché di disciplina dell'iscrizione nel ruolo nominativo regionale del personale addetto ai presidi, servizi ed uffici dell'U.S.L., la determinazione quali-quantitativa della pianta organica del personale medico e non medico della istituenda divisione di malattie infettive;
3°) di stabilire che, in via provvisoria ed in attesa di quanto previsto al precedente punto 2°, ai sensi del D.P.R. 27.3.1969, numero 128, e dell'accordo nazionale unico di lavoro del personale ospedaliero 1977/79, ferma restando la disponibilità del personale infermieristico ed esecutivo attualmente in servizio, la suddetta divisione di malattie infettive disponga del seguente personale medico:
n. 1 primario
n. 1 aiuto
n. 3 assistenti;
4°) di stabilire che alla eventuale copertura dei nuovi posti di organico si dovrà provvedere prioritariamente mediante l'utilizzo di personale dell'Ente ospedaliero regionale, nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, numero 833;
5°) di dare atto che alla copertura delle spese per la trasformazione ed il funzionamento della divisione sopracitata si dovrà provvedere nei limiti della disponibilità della quota di fondo sanitario nazionale assegnato dalla Regione all'Ente ospedaliero regionale por il corrente esercizio 1979.
Il Consiglio pertanto, riprendendo l'ordine del giorno, è chiamato adesso ad esaminare il disegno di legge n. 64 iscritto al punto n. 19.
