Oggetto del Consiglio n. 43 del 7 aprile 1965 - Verbale
OGGETTO N. 43/65 - LEGGE REGIONALE CONCERNENTE NORME PER IL CONGLOBAMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE REGIONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO E INTEGRAZIONE DELLA TREDICESIMA MENSILITÀ PER GLI ANNI 1964 E 1965.
Il Presidente della Giunta, CAVERI, riferisce al Consiglio in merito al sottoriportato disegno di legge regionale concernente il conglobamento del trattamento economico del personale regionale in attività di servizio e l'integrazione della 13a mensilità per gli anni 1964 e 1965, disegno di legge trasmesso in copia, con apposita relazione, ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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Il 1° comma dell'articolo 179 delle vigenti norme sul trattamento giuridico ed economico del personale regionale, approvate con legge regionale 28-7-1956 n. 3 e successive modificazioni, stabilisce che gli emolumenti principali ed accessori del personale sono soggetti, fra l'altro, ad ogni variazione, in aumento o diminuzione, per effetto di nuove disposizioni legislative che prevedono modificazioni del trattamento economico del personale civile dello Stato e degli Enti Locali.
Con la legge regionale 27-8-1964 n. 15, è stata concessa ai dipendenti regionali l'integrazione della 13a mensilità 1963, analogamente a quanto disposto dallo Stato per i propri dipendenti con legge 10-8-1964 n. 656. Con legge dello Stato 5-12-1964 n. 1268 è stata approvata anche per il 1964 la integrazione della 13a mensilità già prevista per il 1963 dalla legge 10 agosto 1964 n. 656 con la maggiorazione di un importo pari ad una mensilità dell'assegno mensile di Lire 70 per ogni punto di coefficiente.
La 13a mensilità spettante per il 1965 al personale in attività di servizio sarà integrata sulla base di una mensilità dell'assegno mensile di Lire 70 per ogni punto di coefficiente.
Con la stessa legge n. 1268 è stato approvato, con effetto dal 1° gennaio 1965, il conglobamento, negli stipendi e paghe del personale statale, dell'assegno temporaneo e con effetto dal 1-3-1966 il conglobamento dell'assegno integrativo pari a Lire 70 per ogni punto di coefficiente.
Alla liquidazione della integrazione della 13a mensilità per l'anno 1964 al personale statale comandato in servizio presso l'Amministrazione Regionale e al personale scolastico, insegnante e non insegnante addetto alle Scuole in Valle d'Aosta si è provveduto, come da disposizione ministeriale, non appena fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana la legge statale 5-12-1964 n. 1268.
Con l'articolo 10 della legge 10-8-1964 n. 656 è stata anche soppressa la locuzione "o per dimissioni volontarie" contenuta nell'articolo 7 - 3° comma del D.L.C.P.S. 25-10-1946 n. 263 che escludeva dal beneficio della 13a mensilità il personale statale che presentava volontariamente le dimissioni.
Nell'allegato disegno di legge è stata prevista analoga disposizione per i dipendenti regionali.
Per l'integrazione della 13a mensilità per l'anno 1964 e 1965 e per il conglobamento del trattamento economico del personale dipendente dall'Amministrazione Regionale, occorre provvedere mediante approvazione di apposito provvedimento legislativo regionale.
All'uopo è stato predisposto l'allegato disegno di legge, che viene sottoposto all'esame e all'approvazione del Consiglio Regionale.
(OMISSIS: segue disegno di legge regionale, riportato in calce al deliberato).
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OGGETTO: Proposta di modificazione dell'articolo 5 del disegno di Legge Regionale concernente: conglobamento del trattamento economico del personale regionale in attività di servizio e integrazione della 13a mensilità per gli anni 1964 e 1965 al personale Regionale - Disegno di Legge Regionale.
...Omissis...
Articolo 5
La spesa di Lire 18.000.000, prevista per l'integrazione della 13a mensilità per l'anno 1964, graverà sul capitolo 21 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1965.
All'uopo sono approvate le seguenti variazioni allo stato di previsione della parte SPESE del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965:
Variazione in aumento: lo stanziamento del capitolo 21 ("Spese per conguaglio stipendi, premi in deroga, competenze fisse ed oneri previdenziali e assicurativi riflessi dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale") è aumentato della somma di Lire 15.000.000 (quindicimilioni). Variazione in diminuzione: lo stanziamento del capitolo 22 ("Spese per la corresponsione al personale di premi di anzianità, ecc."), è diminuito della somma di Lire 15.000.000 (quindicimilioni).
Le spese derivanti a carico del bilancio della Regione dalla applicazione della presente legge per l'anno 1965, previste in annue Lire 50.000.000 per il conglobamento dell'assegno temporaneo di cui alla legge regionale 9-5-1963 n. 10 e in Lire 8.500.000 per l'integrazione della 13a mensilità, saranno imputate agli appositi capitoli del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965 relativi alle spese per stipendi ed indennità al personale regionale, che presentano la necessaria disponibilità di fondi, e ai corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci preventivi per i successivi esercizi finanziari.
La maggiore spesa, prevista in annue Lire 45.000.000, per il conglobamento dal 1° marzo 1966 dell'assegno di cui alla legge regionale n. 2 del 25 gennaio 1963 sarà imputata agli istituendi capitoli della parte SPESE dei bilanci preventivi della Regione per l'anno 1966, e per i successivi anni, corrispondenti agli appositi capitoli di spesa del bilancio preventivo per l'anno 1965 relativi alle spese per stipendi e indennità al personale regionale.
Alla copertura della spesa annua di Lire 45.000.000, di cui al precedente comma, si provvederà con l'aumento, già accertato per l'anno 1965, delle entrate di cui al capitolo 6 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965 ("Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall'articolo 2 della legge 29 novembre 1955 n. 1179").
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Il Presidente della Giunta, CAVERI, illustra brevemente la relazione soprariportata, esprimendo l'avviso che i Signori Consiglieri siano a conoscenza della portata del disegno di legge regionale in discussione.
Il Consigliere MONTESANO concorda con il Presidente della Giunta e ritiene che tutti i Consiglieri siano favorevoli all'approvazione del provvedimento in esame.
Lamenta la poca tempestività con cui è stato sottoposto all'approvazione del Consiglio il provvedimento legislativo in questione, provvedimento che avrebbe dovuto seguire quasi automaticamente all'analogo provvedimento statale.
Rileva che il provvedimento legislativo concernente l'integrazione della 13a mensilità per l'anno 1963 al personale regionale era stato assunto tempestivamente dall'Amministrazione Regionale, poiché la relativa legge regionale è stata promulgata in data 27 agosto 1964 n. 15, a poca distanza dalla analoga legge dello Stato che era stata promulgata in data 10 agosto 1964.
Precisa che la legge dello Stato concernente l'integrazione per l'anno 1964 della 13a mensilità ed il conglobamento per il 1965 è stata promulgata sin dal 5 dicembre 1964.
Raccomanda che, per l'avvenire, i provvedimenti concernenti il trattamento economico del personale ed ogni altro provvedimento che risponda alle aspettative dei dipendenti regionali e del Corpo insegnante della Valle d'Aosta siano assunti con maggiore sollecitudine.
Il Consigliere DUJANY dichiara di essere d'accordo su quanto detto dal Consigliere Montesano e lamenta egli pure che il provvedimento legislativo in esame non sia stato sottoposto prima d'oggi all'approvazione del Consiglio.
Ritiene che non sia da escludere che la mozione presentata da alcuni Consiglieri della minoranza, concernente l'integrazione della 13a mensilità per l'anno 1964 al personale regionale, sia servita di stimolo alla Giunta per l'iscrizione dell'argomento in questione all'ordine del giorno della odierna adunanza.
Il Consigliere PEDRINI dichiara di associarsi a quanto detto dai Consiglieri Montesano e Dujany.
Il Consigliere GERMANO osserva che i dipendenti civili dello Stato hanno dovuto attendere per parecchi mesi e ricorrere anche all'arma dello sciopero prima di ottenere la integrazione della 13a mensilità per il 1964 ed il conglobamento dell'assegno temporaneo, con effetto dal 1° gennaio 1965, e dell'assegno integrativo, con effetto dal 1° marzo 1966. Rileva che il non aver sottoposto sino ad ora il provvedimento in discussione alla approvazione del Consiglio non reca alcun danno economico al personale regionale, in quanto le decorrenze dei benefici derivanti dall'attuazione del conglobamento sono quelle già fissate per i dipendenti dello Stato.
Rileva che, anzi, l'Amministrazione Regionale è all'avanguardia per quanto riguarda il conglobamento dell'assegno integrativo con effetto dal 1° marzo 1966.
Afferma che la Giunta ha fatto tutto quanto ha potuto, se si tiene conto del lavoro svolto per la preparazione su nuove basi del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1965.
Ritiene, quindi, che nessun rimprovero possa essere mosso alla Giunta.
Il Consigliere DUJANY contesta l'affermazione del Consigliere Germano che nessun danno di carattere finanziario deriva al personale regionale dalla tardiva applicazione da parte del Consiglio del provvedimento legislativo in discussione.
Dichiara che detta giustificazione non regge e precisa che i dipendenti statali hanno già ricevuto da tempo le somme loro spettanti ad integrazione della 13a mensilità per l'anno 1964.
Per quanto riguarda il conglobamento dell'assegno temporaneo e dell'assegno integrativo, osserva che il provvedimento legislativo in esame viene assunto proprio in applicazione di una legge dello Stato.
L'Assessore ANDRIONE fa presente che il provvedimento legislativo in questione non poteva essere sottoposto prima di oggi all'approvazione del Consiglio, perché occorreva attendere che il provvedimento legislativo concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1965 venisse restituito vistato dal Presidente della Commissione di Coordinamento.
Il Consigliere MONTESANO, premesso che il provvedimento legislativo in esame concerne l'estensione al personale regionale di benefici economici già concessi ai dipendenti statali, dichiara di avere inteso sottolineare che il provvedimento in questione avrebbe dovuto seguire quasi automaticamente al citato provvedimento statale, a' sensi del già citato articolo 179 del Regolamento organico per i servizi e per il personale della Amministrazione Regionale.
Ripete che il provvedimento legislativo in esame avrebbe, quindi, dovuto essere adottato con maggiore sollecitudine e raccomanda nuovamente alla Giunta di voler essere più tempestiva, per l'avvenire, per quanto riguarda l'approvazione dei provvedimenti che rispondono alle aspettative del personale regionale e del Corpo insegnante della Valle d'Aosta.
Segue discussione in merito tra l'Assessore ANDRIONE ed il Consigliere DUJANY.
Il Presidente, MARCOZ, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende formulare osservazioni di carattere generale sul disegno di legge nel suo complesso, dichiara chiusa la discussione di carattere generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.
Articoli 1-2-3 e 4
Si dà atto che gli articoli 1-2-3- e 4 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti e votanti: trentaquattro).
Articolo 5
Si dà atto che l'articolo 5 è approvato dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione, nel nuovo testo proposta dalla Giunta e riportato in premessa (Consiglieri presenti e votanti: trentaquattro).
Articoli 6 e 7
Si dà atto che gli articoli 6 e 7 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti e votanti: trentaquattro).
Il Presidente, MARCOZ, - dopo aver accertato e dichiarato che i sette articoli del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio approvati ad unanimità di voti favorevoli, espressi con sette separate votazioni per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentaquattro) -, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con la assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori ARTAZ-DOTTO, CASETTA e MAPPELLI, il Presidente, Marcoz, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: trentaquattro;
- Voti favorevoli: trentaquattro.
Il Presidente, MARCOZ, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio Regionale ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente il conglobamento del trattamento economico del personale regionale in attività di servizio e l'integrazione della 13a mensilità per gli anni 1964-1965 per il personale stesso:
Disegno di legge regionale n. 1
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE N. : CONGLOBAMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE REGIONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO E INTEGRAZIONE DELLA 13a MENSILITÀ PER GLI ANNI 1964 E 1965.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Con effetto dal 1° gennaio 1965 è conglobato negli stipendi e salari del personale regionale retribuito ai sensi della legge regionale 30 ottobre 1958 n. 6, l'assegno temporaneo di cui alla legge regionale 9 maggio 1963 n. 10.
Dalla stessa data l'assegno temporaneo sarà soppresso.
L'assegno da conglobare ai sensi del presente articolo sarà previamente maggiorato di un importo pari alle maggiori ritenute di carattere comune a tutti i dipendenti regionali a cui l'assegno stesso sarà assoggettato per effetto del conglobamento.
Art. 2
Con decorrenza dal 1° marzo 1966 sarà conglobato, negli stipendi e salari del personale regionale retribuito ai sensi della legge regionale 30 ottobre 1958 n. 6, un importo pari all'assegno in godimento, previsto dalla legge regionale 25 gennaio 1963 n. 2.
Dalla stessa data l'assegno integrativo sarà soppresso.
L'assegno da conglobare ai sensi del precedente comma sarà previamente maggiorato in misura corrispondente alle maggiori ritenute comuni a tutti i dipendenti regionali a cui l'assegno stesso sarà assoggettato per effetto del conglobamento.
Con l'attribuzione dei nuovi stipendi e salari conglobati non saranno ridotti gli assegni pensionabili riassorbibili in occasione di aumento degli emolumenti suddetti.
Art. 3
L'integrazione della 13a mensilità prevista per il personale regionale dalla legge regionale 27 agosto 1964 n. 15, è dovuta anche per l'anno 1964 con la stessa disciplina e con la maggiorazione di un importo pari ad una mensilità dell'assegno mensile in godimento previsto dalla legge regionale 25 gennaio 1963 n. 2.
La 13a mensilità per l'anno 1965 è integrata di un importo pari ad una mensilità dell'assegno mensile in godimento, prevista dalla legge regionale 25 gennaio 1963 n. 2.
L'integrazione della 13a mensilità per gli anni 1964 e 1965 va determinata avendo riguardo alla qualifica, al grado ed alla situazione di servizio considerati per la liquidazione della mensilità stessa a' sensi di legge.
Art. 4
Il secondo comma dell'articolo 181 delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvate con legge regionale 28 luglio 1956 n. 3, è modificato mediante la soppressione delle seguenti quattro parole finali del comma stesso: "o per dimissioni volontarie".
Art. 5
La spesa di Lire 18.000.000 prevista per l'integrazione della 13a mensilità per l'anno 1964, graverà sul capitolo 21 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1965.
All'uopo sono approvate le seguenti variazioni allo stato di previsione della parte SPESE del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965:
Variazione in aumento: lo stanziamento del capitolo 21 ("Spese per conguaglio stipendi, premi in deroga; competenze fisse ed oneri previdenziali e assicurativi riflessi dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale") è aumentato della somma di Lire 15.000.000 (quindicimilioni). Variazione in diminuzione: lo stanziamento del capitolo 22 ("Spese per la corresponsione al personale di premi di anzianità eccetera»), è diminuito della somma di Lire 15 .000.000 (quindicimilioni).
Le spese derivanti a carico del bilancio della Regione dalla applicazione della presente legge per l'anno 1965, previste in annue Lire 50.000.000 per il conglobamento dell'assegno temporaneo di cui alla legge regionale 9-5-1963 n. 10 e in L. 8.500.000 per l'integrazione della 13a mensilità ,saranno imputate agli appositi capitoli del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965 relativi alle spese per stipendi ed indennità al personale regionale, che presentano la necessaria disponibilità di fondi, e ai corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci preventivi per i successivi esercizi finanziari.
La maggiore spesa prevista in annue Lire 45.000.000 per il conglobamento dal 1° marzo 1966 dell'assegno di cui alla legge regionale n. 2 del 25 gennaio 1963 sarà imputata agli istituendi capitoli della parte SPESE dei bilanci preventivi della Regione per l'anno 1966, e per i successivi anni, corrispondenti agli appositi capitoli di spesa del bilancio preventivo per l'anno 1965 relativi alle spese per stipendi e indennità al personale regionale.
Alla copertura della spesa annua di Lire 45.000.000, di cui al precedente comma, si provvederà con l'aumento, già accertato per l'anno 1965, delle entrate di cui al capitolo 6 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965 ("Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall'articolo 2 della legge 29 novembre 1955 n. 1179").
Art. 6
In sede di attuazione della presente legge, le misure lorde delle competenze del personale regionale che, per effetto del conglobamento, risulteranno soggette a ritenute ed imposte superiori a quelle già gravanti, saranno elevate in relazione a tali maggiori incidenze.
La Giunta Regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti deliberativi necessari per la pratica applicazione della presente legge.
Art. 7
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
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