Oggetto del Consiglio n. 94 del 12 luglio 1965 - Verbale

OGGETTO N. 94/65 - MODIFICAZIONI MIGLIORATIVE, A VANTAGGIO DELLA REGIONE, DI ALCUNE CLAUSOLE DEL VIGENTE CAPITOLATO DI CONCESSIONE PER L'ESERCIZIO DELLA CASA DA GIOCO DI ST. VINCENT.

Il Presidente della Giunta, CAVERI, riferisce al Consiglio in merito alla seguente proposta di modificazioni migliorative, a vantaggio della Regione, di alcune clausole del vigente capitolato di concessione per l'esercizio della Casa da gioco di St. Vincent, proposta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

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L'esercizio della Casa da gioco di St. Vincent è attualmente regolato dalle norme del capitolato d'oneri sottoscritto dalla concessionaria Società S.I.T.A.V. S.p.A., di St. Vincent, e annesso all'atto di concessione stipulato in data 29-4-1957 - rep. n. 1552, registrato in Aosta addì 20-5-1957 al n. 1575 Vol. 218 Mod. 1.

È nota la rilevante riduzione degli introiti di gioco verificatasi in tutte le Case da gioco italiane in conseguenza del perdurante periodo di sfavorevole congiuntura economica generale.

Si rende, quindi, necessario ed urgente di provvedere ad adeguare l'attrezzatura del Centro Turistico di St. Vincent anche al fine di porlo in grado di fronteggiare la concorrenza delle viciniori stazioni turistiche estere, dotate di più completi impianti e di Case da gioco gravate da minori oneri fiscali rispetto alle Case da gioco italiane.

Ne deriva la necessità di apportare con urgenza opportune modificazioni ed aggiunte migliorative, a vantaggio della Regione, ad alcuni articoli del sopramenzionato vigente capitolato d'oneri per l'esercizio della Casa da gioco di St. Vincent, allo scopo di ottenere un immediato rilancio delle attività della Casa da gioco e la realizzazione di nuove strutture ed attrezzature di carattere turistico integrative della Casa da gioco e da eseguire, in proprietà regionale, con spese a carico della concessionaria Società S.I.T.A.V., nonché la realizzazione di altre opere, iniziative e manifestazioni ad alto livello destinate ad aumentare e a migliorare la ricettività turistico-alberghiera della stazione termale e turistica di St. Vincent.

Quanto sopra si rende necessario al fine di aumentare l'affluenza di nuova clientela italiana e straniera, con conseguenti vantaggi economici per tutta la Valle d'Aosta.

È nota la particolare idoneità della concessionaria Società S.I.T.A.V. S.p.A., di St. Vincent, che ha sino ad oggi provveduto alla gestione della Casa da gioco con capacità e con il dovuto tono di signorilità, nonché con piena rispondenza agli interessi e alle aspettative dell'Amministrazione Regionale, confermando le premesse e gli elementi di particolare fiducia in base ai quali la Regione ha sino ad ora affidato alla Società stessa la gestione della Casa da gioco di St. Vincent.

Alcune modificazioni al sopramenzionato capitolato d'oneri si rendono, inoltre, necessarie anche per una più chiara applicazione delle norme contrattuali vigenti.

Lunghe e laboriose trattative sono, quindi, intercorse tra la Presidenza della Giunta Regionale e i rappresentanti della Società S.I.T.A.V. per addivenire all'approvazione di modificazioni migliorative del vigente capitolato d'oneri.

Le modificazioni e le nuove clausole da apportare ai vigente capitolato d'oneri riguardano particolarmente: il miglioramento delle quote percentuali del tributo-tassa di concessione da versare alla Regione; la eliminazione dei premi (deduzioni progressive) di incremento sugli introiti lordi di gioco attualmente riconosciuti a favore della Società S.I.T.A.V.; la introduzione di una clausola limitativa del concorso annuo regionale nelle spese e nei rischi per insoluti del servizio di cambio degli assegni presentati dai clienti della Casa da gioco; la realizzazione di rilevanti opere e attrezzature in proprietà regionale a cura e spese della Società S.I.T.A.V.; la realizzazione di altre opere, attrezzature e iniziative ad alto livello culturale e turistico; lo aumento, da Lire cento milioni a Lire cinquecento milioni, dell'importo minimo netto garantito dalla S.I.T.A.V. alla Regione, sugli incassi annui dei giochi, per ogni anno di esercizio della Casa da gioco; il tutto con evidenti vantaggi finanziari per la Regione e per il Centro turistico di St. Vincent.

Altre modificazioni ed aggiunte al vigente capitolato si riferiscono al miglioramento del trattamento economico e giuridico del personale in servizio presso la Casa da gioco.

Quanto sopra premesso, si propone di approvare le seguenti modificazioni migliorative, a vantaggio della Regione, di alcune clausole del vigente capitolato di concessione per l'esercizio della Casa da gioco di Saint Vincent:

(... Omissis ...)

1°) il tributo-cassa di concessione che la Società S.I.T.A.V. dovrà corrispondere alla Regione ai sensi dell'articolo 3 del capitolato è stabilito nelle seguenti misure, a decorrere dal 1° gennaio 1966, con esclusione di ogni deduzione progressiva per l'incremento dei giochi a favore della S.I.T.A.V.:

a) 76% (settantasei per cento) degli introiti lordi di gioco e dei proventi degli ingressi alle sale da gioco fino alla concorrenza di L. 2.500.000.000 di incasso lordo annuo;

b) 72% (settantadue per cento) per gli introiti e proventi annui di cui sopra eccedenti i 2.500.000.000.

2°) il concorso finanziario della Regione al rischio annuo di esercizio per eventuali insoluti in seguito alle operazioni di cambio assegni ai clienti, previsto all'articolo 3 dei capitolato, sarà stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 1966, nella misura forfettaria annua dell'1,50% (uno e cinquanta per cento) sul complesso degli assegni in conto corrente accettati al cambio, fino ad un massimo di spesa a carico della Regione di Lire 50.000.000 all'anno, ferme rimanendo le misure restrittive e di controllo del vigente capitolato.

La somma annualmente dovuta dalla Regione a titolo di concorso finanziario regionale al rischio di cui sopra, sarà versata alla Società S.I.T.A.V. entro sei mesi dalla presentazione del rendiconto.

3°) il concorso annuo della Regione nelle spese per iniziative e per manifestazioni extra-contrattuali, previsto all'articolo 3 del capitolato, sarà stabilito, già per l'anno 1965, nella misura del 50% (cinquanta per cento) delle spese effettivamente ammesse e fino ad un massimo corrispondente al 6% (sei per cento) degli introiti netti spettanti alla Regione per tributo-tassa di concessione per l'anno solare precedente, con esclusione di ogni possibilità di conguaglio non autorizzato tra le varie manifestazioni.

4°) La Società S.I.T.A.V. si impegna:

a) a mantenere in servizio tutto il personale attualmente occupato presso la Casa da gioco;

b) a corrispondere ai dipendenti impiegati amministrativi e salariati retribuzioni superiori del 10% (dieci per cento) rispetto alla media dei salari e delle retribuzioni fruite dalle corrispondenti categorie di personale in Valle d'Aosta;

c) a corrispondere ai salariati dipendenti dalle Imprese appaltatrici dei servizi di pulizia dei locali della Casa da gioco, premi mensili di collaborazione, integrativi del trattamento economico corrisposto dalle predette imprese;

d) ad affidare il servizio di guardaroba a persona che svolga un effettivo lavoro nel servizio stesso, alla scadenza del contratto d'appalto in corso.

5°) La Società S.I.T.A.V. non potrà procedere ad assunzioni di personale, nemmeno in via provvisoria, senza il preventivo nulla osta della Giunta Regionale.

6°) La Società S.I.T.A.V. si impegna ad effettuare a sue spese un Corso per allievi croupiers valdostani entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente atto aggiuntivo; si impegna, inoltre, ad effettuare a sue spese altri corsi per allievi croupiers, durante il periodo di durata del presente atto aggiuntivo, in seguito a richiesta della Giunta Regionale in base ad accertata necessità obiettiva di tale personale.

7°) La Società S.I.T.A.V., concessionaria, assume nei confronti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, concedente, i seguenti impegni:

a) costruzione da parte della Società S.I.T.A.V. a totali sue spese, - nell'interesse e in proprietà della Regione, su terreno di proprietà regionale o da acquistare in proprietà regionale -, di nuovi locali ed opere destinate ad ampliare la Casa da gioco, oppure, a richiesta della Giunta Regionale, a potenziare il complesso turistico di St. Vincent, ai fini della maggiore e migliore produttività della Casa da gioco e per adeguare l'attrezzatura del Centro di St. Vincent a quella delle più moderne e vicine stazioni turistiche concorrenti estere, per un importo di spesa di complessive Lire 600.000.000 (seicento milioni), in base a progetti predisposti dalla Società S.I.T.A.V. ed approvati dalla Giunta Regionale, con direzione dei lavori da parte della Regione (in collaborazione con lo Ufficio tecnico della Società S.I.T.A.V.) e con ultimazione delle opere entro il 31 dicembre 1970. La Giunta Regionale potrà integrare gli elenchi delle Ditte da invitare agli appalti con nominativi di comprovata idoneità.

b) Costruzione in St. Vincent da parte della Società S.I.T.A.V., o di altre Società alla stessa collegate, di un albergo di categoria 2°, di complessivi 200 letti, come da progetto da approvare dalla Regione, albergo da ultimare entro il 31 dicembre 1967.

c) Costruzione da parte della Società S.I.T.A.V., a mezzo di Società alla stessa collegate, di una funivia e di impianti di risalita per la valorizzazione turistica del Monte Zerbion, oppure - in seguito ad accordo tra la Giunta Regionale e la Società S.I.T.A.V., - di opere corrispondenti e sostitutive ai fini del potenziamento turistico di St. Vincent, opere da eseguire entro il 31 dicembre 1973 secondo progetti predisposti dalla Società S.I.T.A.V. ed approvati dalla Giunta Regionale.

Per l'esecuzione delle opere di cui alle lettere b) e c) la Società S.I.T.A.V. dovrà sostenere una spesa non inferiore a Lire 1.500.000.000 (non comprensiva di eventuali contributi statali).

In caso di mancato adempimento anche di uno degli impegni di cui alle lettere a), b) e c) da parte della Società S.I.T.A.V., il presente atto aggiuntivo, previa intimazione da parte della Giunta Regionale, decadrà di pieno diritto.

Per consentire alla Società S.I.T.A.V. lo adempimento degli oneri e la costruzione delle opere e impianti previsti alle lettere a), b) e c) e ai fini dell'avviamento delle opere stesse volto allo sviluppo del turismo in St. Vincent e in Valle d'Aosta, la scadenza del vigente contratto-capitolato di cui all'atto in data 29.4.1957 rep. n. 1552, con le modificazioni ed aggiunte previste dal presente atto aggiuntivo, viene fissata al 31 dicembre 1977.

8°) La Società S.I.T.A.V. garantirà, su incassi da gioco, l'importo minimo netto per la Regione di 500.000.000 (cinquecento milioni) per ogni anno di esercizio della Casa da gioco.

9°) L'ammontare del contributo annuo che la Società S.I.T.A.V deve versare alla Regione ai sensi dell'articolo 18 dei vigente capitolato d'oneri è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 1966, da Lire otto milioni a Lire dodici milioni.

10°) La Società S.I.T.A.V. si impegna a tenere aperta la Casa da gioco per l'intero periodo di durata dei presente atto aggiuntivo e a farvi funzionare i giochi per l'intero periodo stesso.

Qualora la Società S.I.T.A.V. per qualsiasi motivo, esclusi i casi di forza maggiore debitamente comprovati, sospenda la gestione dei giochi di azzardo, incorrerà nella cadenza della concessione e nell'incameramento dei venti milioni di anticipo o della corrispondente somma garantita con fideiussione bancaria od assicurativa, di cui all'articolo 6 del vigente capitolato d'oneri.

11°) Le clausole e condizioni del presente atto aggiuntivo avranno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1966, salvo per quanto previsto al punto 3°) del presente atto.

A decorrere dal 1° gennaio 1966 cesseranno di avere vigore le clausole del vigente atto di concessione e dell'annesso capitolato d'oneri in data 29 aprile 1957 Rep. n. 1552 che risultino sostituite, modificate, già attuate totalmente o superate con le clausole del presente atto aggiuntivo

12°) Le spese di stipulazione, di registrazione, di bollo e accessorie presenti e future, relative al presente atto aggiuntivo, sono a totale carico della Società concessionaria S.I.T.A.V.

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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Atto in data 29.4.1957 - Rep. n. 1552 Atto di proroga della concessione alla Società Incremento Turistico Alberghiero Valdostano (S.I.T.A.V.) per l'esercizio di una Casa da Gioco in St. Vincent.

L'anno millenovecentocinquantasette, addì ventinove del mese di aprile, alle ore undici, in Aosta,

...Omissis...

Premesso:

- che con decreto in data tre aprile millenovecentoquarantasei (allegato in copia al presente atto sotto la lettera C) il Presidente del Consiglio della Valle d'Aosta ha autorizzato l'istituzione di una Casa da Gioco in Comune di Saint Vincent per la durata di anni venti, il cui esercizio deve essere concesso dal Consiglio della Valle che ne ha la vigilanza e disciplina;

- che il diciassette maggio millenovecentoquarantasei il Consiglio della Valle d'Aosta ha approvato la concessione alla Società Incremento Turistico Alberghiero Valdostano (S.I.T.A.V.) Società p. A. con sede legale in Saint Vincent, per l'esercizio esclusivo in Valle d'Aosta di una Casa da gioco per la durata di anni dieci;

- che il primo giugno millenovecentoquarantasei veniva stipulato l'atto di concessione alla Società S.I.T.A.V., numero 786 di Repertorio, rogato da me Segretario e registrato in Aosta il diciotto stesso mese (al numero 4071 Volume 96 Atti privati, esatte Lire 315.127), con allegato capitolato di concessione;

- che le norme del capitolato di concessione allegato al menzionato atto in data primo giugno millenovecentoquarantasei Repertorio n. 786 sono state modificate con successivi atti aggiuntivi e modificativi rogati da me Segretario in data tre agosto millenovecentoquarantanove Rep. n. 893, registrato in Aosta il 22.8.1949 al n. 169 Vol. 201 mod. 1 e in data dodici ottobre millenovecentocinquantuno Rep. n. 1104, registrato in Aosta il due novembre millenovecento-cinquantuno al n. 526 Vol. 206;

- che le clausole dell'articolo tre di questo ultimo atto in data 12 ottobre 1951 Rep. n. 1104 cessavano di aver vigore alla data del trentun marzo millenovecentocinquantacinque, per cui si rende necessario prorogarne l'applicazione sino al trentun marzo millenovecentocinquantasette, unitamente alle altre clausole dei rimanenti articoli dell'atto medesimo che debbono avere applicazione per il periodo dal primo giugno millenovecentocinquantasei al trentun marzo millenovecentocinquantasette;

- che il Consiglio Regionale della Valle d'Aosta ha stabilito, in data quattro aprile millenovecentocinquantadue, che la decorrenza della concessione decennale per la gestione della Casa da gioco da parte della Società S.I.T.A.V., di Saint Vincent, sia fissata dal ventinove marzo millenovecentoquarantasette, data dell'effettiva apertura della Casa da gioco, anziché dal primo giugno millenovecentoquarantasei, data della stipulazione del già citato contratto primo giugno millenovecentoquarantasei Rep. n. 786;

- che con la citata deliberazione in data 27 marzo 1957, n. 523, della Giunta regionale delegata è stata autorizzata la proroga della concessione di cui si tratta alla Società S.I.T.A.V. per la durata di anni nove dal primo aprile millenovecentocinquantasette, alle condizioni risultanti nel presente atto, in esecuzione di quanto stabilito dal Consiglio Regionale nelle adunanze del sette aprile millenovecentocinquantaquattro e del sette ottobre millenovecentocinquantacinque.

Quanto sopra premesso, in esecuzione delle sopracitate deliberazioni della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e con i poteri da esse conferiti, il Presidente della Giunta Regionale, Avv. Vittorino Bondaz, a nome e in rappresentanza della Regione, con il presente atto, proroga per anni nove, dal primo aprile millenovecentocinquantasette al trentun marzo millenovecentosessantasei, alla Società Incremento Turistico Alberghiero Valdostano (S.I.T.A.V.) Società p. A., con sede in Saint Vincent, che accetta a mezzo dei suoi prefati rappresentanti, Gr. Uff. Francesco Rivella fu Bartolomeo e Conte Alberto Zorli di Bagnacavallo fu Vincenzo, la concessione dell'esercizio dei giochi, scaduta il trentun marzo millenovecentocinquantasette, alle condizioni e clausole di cui al nuovo capitolato di concessione, (allegato al presente atto sotto la lettera D) comprensivo, aggiuntivo e modificativo del precedente capitolato allegato al contratto in data primo giugno millenovecentoquarantasei n. 786 di rep. e successivi aggiuntivi e modificativi allegati ai contratti in data tre agosto millenovecentoquarantanove n. 893 di rep, e in data dodici ottobre millenovecentocinquantuno n. 1104 di rep.

Le parti contraenti convengono e stipulano, inoltre, quanto segue:

La data di decorrenza della concessione decennale, già disposta e regolata a favore della Società S.I.T.A.V. per l'esercizio della Casa da gioco di Saint Vincent, con i sopra citati atti in data primo giugno 1946 Rep. n. 786, 3 agosto 1949 Rep. n. 893 e 12 ottobre 1951 Rep. n. 1104, viene stabilita al ventinove marzo millenovecentoquarantasette, data della effettiva apertura della Casa da Gioco: il periodo di durata della menzionata concessione decennale alla Società S.I.T.A.V. resta, pertanto, stabilito dal ventinove marzo millenovecentoquarantasette al trentun marzo millenovecentocinquantasette.

L'applicazione delle clausole e norme di capitolato approvato con il già citato contratto aggiuntivo in data dodici ottobre millenovecentocinquantuno Rep. n. 1104 - è prorogata per il periodo dal primo aprile millenovecentocinquantacinque al trentun marzo millenovecentocinquantasette, con la modifica dell'aumento dal quattro per cento al cinque per cento del limite massimo del concorso finanziario della Regione nelle spese per le manifestazioni extra contrattuali.

Al termine del periodo novennale della presente proroga di concessione, alla Società concessionaria S.I.T.A.V., che abbia condotto la gestione con soddisfazione dell'Amministrazione Regionale, sarà concessa prelazione alle condizioni del concorrente che abbia presentato offerte più favorevoli in ogni forma di gara per l'aggiudicazione.

Le spese di stipulazione, di registrazione, di bollo, presenti e future, relative al presente atto sono a totale carico della Società concessionaria S.I.T.A.V.

...Omissis...

Registrato ad Aosta addì 20.5.1957 al n. 1575 Vol. 218 - mod. I - Esatte Lire 3.269.300 (tremilioniduecentosessantanovemilatrecento).

Il Procuratore Firmato: Sala

Atto 29.4.1957, n. 1552 di Rep.: Proroga per anni 9 - dall'1.4.1957 al 31.3.1966 - alla Società per Azioni S.I.T.A.V., con sede in St. Vincent, della concessione dell'esercizio della Casa da Gioco di St. Vincent.

...Omissis...

Allegato D

CAPITOLATO DI CONCESSIONE

Articolo 1

Allo scopo di potenziare e valorizzare il turismo della Valle di Aosta e per finanziare le opere assistenziali, il Consiglio della Valle di Aosta, in base al decreto emanato dal Presidente in data 4 aprile 1946 ed alle deliberazioni 7 aprile 1954 n. 42 e 7 ottobre 1955 n. 139 del Consiglio della Valle, proroga a favore della Società Incremento Turistico Alberghiero Valdostano (S.I.T.A.V.) con sede amministrativa, tecnica e commerciale in St-Vincent, sede legale St-Vincent, in persona dei suoi legali rappresentanti pro-tempore Cr. Uff. Francesco Rivella e Conte Alberto Zorli di Bagnacavallo, la concessione dell'esercizio dei giochi d'azzardo in St-Vincent, tuttora in corso.

In deroga alla normale procedura di bando di appalto, la proroga viene effettuata direttamente alla Società stessa, in considerazione delle particolari circostanze connesse con l'approssimarsi della scadenza della vigente concessione e per le speciali circostanze inerenti alla natura del servizio.

L'elenco degli azionisti e l'importo sottoscritto, verranno comunicati alla Regione.

Qualsiasi mutamento della proprietà delle azioni dovrà essere approvato dal Consiglio della Valle.

Articolo 2

La proroga della concessione è esclusiva per tutta la Valle d'Aosta. La concessione sarà esercitata nel Comune di St-Vincent.

Avrà la durata di nove anni a datare dal 1° aprile 1957 e con scadenza al 31 marzo 1966.

Articolo 3

La Società SITAV concessionaria, a titolo di tributo-tassa di concessione, assume nei confronti della Regione Autonoma Valle di Aosta, concedente, i seguenti impegni:

1°) costruire in St-Vincent entro il 31 marzo 1957 a totali sue spese, su terreno della superficie complessiva di mq. 9971, scelti dalla Regione e ad essa già trasferiti in proprietà, come da atto notaio Dr. Alessandro Favre, residente in Verrès, repertorio n. 8047/5677 in data 25 gennaio 1956 registrato in Donnas il 7 febbraio 1956 al n. 440 Vol. 122 trascritto in Aosta Conservatoria Registri Immobiliari il 22 febbraio 1956 - Casella n. 643 - art. 589 le cui premesse e clausole si intendono qui integralmente richiamate, un nuovo stabile per conto e in proprietà della Regione, da adibire a casa da gioco.

Detto stabile dovrà avere locali idonei, convenientemente arredati, saloni di rappresentanza, servizi, negozi, parco giardino, parcheggio e autorimessa, come da progetto esecutivo elaborato dall'Architetto Ing. Gaspare Pestalozza di intesa con la Giunta regionale e la SITAV, di cui quest'ultima avrà il pieno godimento e l'uso gratuito per tutto il periodo della presente proroga di concessione.

L'arredamento e l'attrezzatura necessari per il complesso della nuova costruzione faranno carico, per la parte mobile, alla SITAV che ne resterà proprietaria. Le spese di manutenzione ordinaria, gli oneri per l'assicurazione contro i rischi dell'incendio, fulmine, grandine, responsabilità civile verso terzi e danni di qualsiasi natura inerenti al nuovo edificio della Casa da gioco, per il periodo dell'attuale proroga di concessione, sono a carico della SITAV.

La SITAV ha facoltà di cedere a terzi la gestione dei servizi di guardaroba, bar, taverna e ristorante; in questo caso la gestione dovrà essere data, previo benestare della Regione, a persone tecniche di assoluto sicuro affidamento ed esperte in materia. Anche le modalità di gestione dei singoli servizi dovranno avere, nelle loro linee essenziali, il benestare della Regione e dovranno specificare l'obbligo di gestire con la massima serietà e signorilità.

A parità di condizioni fra i concorrenti dovrà essere data la preferenza agli elementi valdostani.

La SITAV potrà apportare, a sue spese e previo benestare dell'Amministrazione Regionale, le modificazioni e le migliorie di carattere non straordinario che ritenesse necessario nei locali onde renderli meglio adatti alla loro destinazione.

Tali migliorie e modificazioni si intendono acquisite alla Regione al termine della concessione senza che la concessionaria possa richiedere alcun indennizzo o rimborso di spese.

In caso di eventuale chiusura della Casa da gioco entro il 31 dicembre 1960 la Regione rimborserà alla SITAV una quota delle spese effettivamente sostenute per la costruzione della Casa da gioco per conto e in proprietà della Regione e per l'acquisto dei terreni su cui è costruito secondo le seguenti percentuali di rimborso a carico regionale:

- in caso di chiusura entro il 31 marzo 1957: il 90% (novanta per cento);

- in caso di chiusura entro il 31 marzo 1958: l'80% (ottanta per cento);

- in caso di chiusura entro il 31 marzo 1959: il 60% (sessanta per cento);

- in caso di chiusura entro il 31 marzo 1960: il 30% (trenta per cento);

- in caso di chiusura entro il 31 dicembre 1960: il 15% (quindici per cento);

- in caso di chiusura dopo il 31 dicembre 1960 la Regione non dovrà corrispondere alla SITAV alcuna somma a titolo di quota rimborso spese.

La determinazione delle spese da ammettersi a conteggio ai fini del pagamento della quota rimborso, secondo le percentuali suddette, sarà fatta da un Collegio di tre arbitri dei quali il primo nominato dalla Regione, il secondo dalla SITAV ed il terzo di comune accordo tra le due parti, presa visione della contabilità e conto spese.

2°) Provvedere alla sistemazione definitiva dei locali della "Fons Salutis" di St-Vincent, mediante costruzione di nuovi locali e sistemazione dei vecchi locali, secondo criteri adeguati alla moderna concezione in materia termale, come da progetto esecutivo da approvarsi preventivamente dalla Regione e dal Comune di St. Vincent, contribuendo alla relativa spesa, sino all'importo massimo di Lire 30 milioni assieme e pariteticamente alla Regione Valle d'Aosta e al Comune di St-Vincent.

I suindicati impegni sub 1 e 2 non dovranno superare l'importo complessivo - terreni compresi - di Lire 600.000.000 (seicento milioni), escluse le spese per il trapasso dei terreni stessi.

3°) Corrispondere alla Regione al medesimo titolo di tributo-tassa di concessione, la percentuale del 76% (settantasei per cento) degli introiti lordi di gioco e proventi degli ingressi alle sale da gioco, fino alla concorrenza di Lire 2.000.000.000 (due miliardi) di incasso lordo annuo, non esclusa la maggiorazione di tale limite su richiesta della SITAV.

A riconoscimento delle maggiori spese sostenute per l'incremento dei giochi, dopo il conseguimento dell'incasso lordo di Lire 1.000.000.000 (un miliardo), la Regione riconoscerà alla SITAV una deduzione progressiva del tributo-tassa di concessione da conteggiarsi nelle seguenti misure:

a) per gli incassi da 1.000.000.001 a L. 1.100.000.000: Lire 3.300.000 (tremilioni trecentomila);

b) per gli incassi da 1.100.000.001 a Lire 1.200.000.000: Lire 6.600.000 (seimilioni seicentomila);

c) per gli incassi da 1.200.000.001 a Lire 1.300.000.000: Lire 9.900.000 (novemilioni novecentomila);

d) per gli incassi da 1.300.000.001 a Lire 1.400.000.000: Lire 15.400.000 (quindicimilioni quattrocentomila);

e) per gli incassi da 1.400.000.001 a Lire 1.500.000.000: Lire 20.900.000 (ventimilioni novecentomila);

f) per gli incassi superiori a Lire 1.500.000.000: Lire 23.100.000 (ventitremilioni centomila) per ogni unità di 100 milioni e sino a Lire 2.000.000.000.

Oltre i due miliardi di incasso lordo si applicherà il tributo-tassa di concessione (fissa) del 70% (settanta per cento) senza alcuna deduzione.

Le deduzioni predette si corrisponderanno ad avvenuto raggiungimento di unità 100.000.000 (cento milioni).

Sulle frazioni di 100.000.000 (centomilioni) di introiti, la deduzione progressiva sarà concessa in misura proporzionalmente ridotta in rapporto all'unità percentuale della frazione stessa.

Ogni eventuale tributo sulle deduzioni predette, sarà a carico della Società concessionaria SITAV.

Le eventuali perdite di cassa saranno a totale carico della concessionaria SITAV.

Allo scopo di incoraggiare la Società SITAV a incrementare sempre più largamente le operazioni di cambio assegni ai clienti, fornendo agli stessi la disponibilità in contanti onde aumentare il volume dei giochi, la Regione concorrerà al rischio annuo di esercizio per eventuali insoluti nella misura forfettaria annua dell'1,50% (uno e cinquanta per cento) sul complesso degli assegni in conto corrente e su parte degli assegni circolari accettati al cambio, fino ad un massimo di Lire due miliardi e mezzo di assegni accettati all'anno, non esclusa la maggiorazione di tale massimo su richiesta della SITAV.

Gli assegni circolari saranno ammessi nel computo sino alla misura massima annua di un terzo degli assegni accettati da ammettersi al computo agli effetti del contributo della Regione.

Saranno esclusi dal computo, agli effetti del contributo della Regione Autonoma, gli assegni circolari eccedenti la misura di cui al precedente comma, altri eventuali titoli di credito sicuri (vaglia postali, telegrafici, ecc.) nonché gli assegni su conti correnti intestati agli azionisti, sindaci, procuratori, e altri funzionari ed impiegati della SITAV, nonché gli assegni avallati dai predetti e quelli intestati od avallati da chiunque, per qualsiasi motivo, sia escluso dai giochi.

Resta confermata la non partecipazione della Regione ai rischi e ai danni per eventuali perdite di cassa derivanti da qualsiasi causa, compresa la immissione di gettoni falsificati.

Per consentire il rigoroso controllo dell'ammontare dei titoli di credito accettati, la SITAV istituirà e terrà giornalmente al corrente un apposito registro, secondo modalità che saranno stabilite dal Commissario della Regione presso la Casa da gioco, responsabile del controllo stesso; in tale registro dovranno essere iscritte e tenute in particolare rilievo le cifre parziali e progressive degli insoluti.

La Regione contribuirà alle spese per iniziative o per manifestazioni di interesse culturale, artistico, letterario, turistico e sportivo di importanza nazionale ed internazionale non comprese fra quelle previste al successivo articolo 17, nella misura del 50% (cinquanta per cento) delle spese effettivamente ammesse, fino ad un massimo corrispondente al 5% (cinque per cento) degli introiti netti spettanti alla Regione per tributo-tassa di concessione, escluse le deduzioni progressive dal tributo-tassa di concessione.

Tale contributo-concorso verrà corrisposto per le sole manifestazioni di cui al precedente capoverso comprese nel programma preventivo da compilarsi ogni anno a cura della SITAV e da approvarsi preventivamente dalla Giunta Regionale, sempre che il programma stesso sia stato integralmente eseguito.

Il 5% (cinque per cento) verrà calcolato sugli introiti netti di cui sopra di spettanza della Regione per l'anno solare precedente, con esclusione di ogni possibilità di conguaglio non autorizzato tra le varie manifestazioni.

La Regione effettuerà versamenti trimestrali in base alle spese di previsione, salvo conguaglio annuo da liquidarsi entro due mesi dalla presentazione del rendiconto da parte della SITAV.

Delle Commissioni organizzatrici delle singole manifestazioni faranno parte l'Assessore al Turismo della Regione ed il Commissario regionale: tanto l'Assessore al Turismo quanto il Commissario regionale avranno facoltà di esigere le notizie e la documentazione che riterranno opportune in merito alle modalità organizzative ed alle spese delle manifestazioni stesse.

Articolo 4

Gli incassi saranno versati ogni 10 (dieci) giorni all'Esattoria della Regione.

Non saranno considerati come facenti parte degli incassi lordi del gioco, gli incassi del ristorante, bar e guardaroba, i proventi delle mance, nonché le entrate per spettacoli e trattenimenti organizzati a spese della concessionaria nell'interno e fuori degli stabilimenti della Casa da gioco.

Qualsiasi variazione ai prezzi di ingresso al Casinò (sale da gioco e taverna), anche se giustificata da finalità assistenziali, dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Regione.

Articolo 5

La Società garantirà sugli incassi da gioco, l'importo minimo netto per la Valle di 100.000.000 (centomilioni), per ogni anno di esercizio.

Articolo 6

La Regione avrà diritto di essere in anticipo di 20.000.000 (ventimilioni). A tale scopo la Società verserà entro 20 (venti) giorni dalla data della firma del contratto, la somma di Lire 20.000.000 (ventimilioni) che sarà defalcata senza interessi dall'ultimo versamento alla fine della presente proroga di concessione.

La Società SITAV viene esonerata dall'obbligo del versamento anticipato di tale somma, a condizione che la Società stessa rilasci garanzia per corrispondente somma sotto forma di fideiussione bancaria od assicurativa e versi alla Regione la somma di Lire un milione all'anno, a titolo di corrispettivo per mancati interessi sull'anticipo.

Il versamento della somma di Lire 1.000.000 (unmilione) di cui sopra, dovrà essere effettuato entro il 31 marzo di ogni anno.

Articolo 7

Il versamento dell'ammontare del tributo-tassa di concessione va effettuato alla Tesoreria dell'Amministrazione Regionale (Cassa di Risparmio di Torino - Dipendenza di Aosta).

Nei casi di ritardato pagamento, la Società concessionaria sarà soggetta al pagamento di una sopratassa dell'1% (uno per cento) dell'importo non pagato per ogni giorno di ritardo nel pagamento.

Trascorso il termine di 15 (quindici) giorni senza che sia stato provveduto al versamento dell'importo del tributo-tassa di concessione, la Regione avrà il diritto di considerare revocata la concessione stessa, qualora la SITAV non abbia provveduto al predetto versamento entro 7 (sette) giorni dalla costituzione in mora della SITAV da farsi dalla Regione a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 8

In deroga alle norme consuetudinarie e in considerazione delle garanzie finanziarie dei componenti la Società, questa sarà esentata dall'obbligo di prestare una cauzione.

Articolo 9

Le spese di registrazione del presente capitolato sono a carico della Società concessionaria.

Articolo 10

La Società concessionaria dovrà assicurare, con il più severo controllo, la regolarità dei giochi e degli incassi relativi, mantenendo fra l'altro un servizio continuativo di controllori di amministrazione, assunti previo nulla osta dell'Amministrazione Regionale.

La Regione si riserva il diritto di esercitare, con personale proprio e con interventi saltuari o continuativi, qualsiasi forma di controllo sull'andamento della gestione dei giochi e sul modo con cui viene condotta la Casa da gioco nelle sue molteplici attività (giuochi, manifestazioni varie, servizi, ingressi, taverna, spettacoli, ecc.); tale controllo sarà limitato alle forme di attività di immediato e diretto interesse economico e morale della Regione, facendo astrazione dalle attività di stretto interesse interno della SITAV.

Nessun tavolo può essere aperto o chiuso al gioco senza l'intervento di almeno un incaricato dell'Amministrazione Regionale.

Qualora lo ritenga necessario e per motivate ragioni, l'Amministrazione Regionale può esigere da parte della Società concessionaria l'immediato licenziamento e la sostituzione di personale addetto alla Casa da gioco.

Articolo 11

La risoluzione o la revoca della concessione per colpa della Società concessionaria darà luogo all'incameramento dell'anticipo di Lire 20.000.000 (ventimilioni), o della corrispondente somma garantita con fideiussione bancaria od assicurativa.

Articolo 12

La Società concessionaria non potrà cedere ad altri, né totalmente né in parte, i diritti derivanti dalla presente concessione senza il consenso dell'Amministrazione Regionale.

La Società SITAV si impegna a non finanziare in alcun modo, direttamente o indirettamente, giornali, associazioni, partiti o movimenti politici né le sezioni locali dei partiti o dei movimenti politici.

Articolo 13

La Società è tenuta a gestire con lusso e serietà la sede delle sale da gioco e i locali tutti del Casinò, provvedendo a mantenere in costante perfetta efficienza tutte le attrezzature necessarie per assicurare l'accogliente signorilità degli ambienti (ventilazione, impianti di aria condizionata, riscaldamento, chiusura ermetica delle finestre, manutenzione dell'arredamento, ecc.).

Anche il personale addetto ai servizi di sala e generali (valletti, portieri, ecc.) dovrà essere numericamente e qualitativamente rispondente alle esigenze dei locali di lusso.

Spetta all'Amministrazione Regionale stabilire, con criterio discrezionale, la precisa osservanza di questi importanti obblighi.

Articolo 14

Il personale della Casa da gioco sarà di regola di nazionalità italiana e, a parità di condizioni e requisiti, dovrà essere assunto tra elementi valdostani, salvo per quanto concerne il personale di speciale fiducia, per il quale la Società dovrà segnalare, prima dell'assunzione, le generalità complete e i motivi che inducono alla scelta.

L'assunzione di tutto il personale dovrà essere subordinata al nulla osta dell'Amministrazione Regionale.

Le assunzioni da parte della Casa da gioco potranno essere fatte, a seconda delle esigenze, in uno dei seguenti modi: giornaliero, avventizio, stagionale, fisso.

Per quanto riguarda il personale tecnico per le roulettes, la SITAV si impegna di organizzare a proprie spese appositi corsi allievi croupiers valdostani - nel caso anche abbreviati - ai quali saranno ammessi i propri dipendenti che siano in possesso dei requisiti richiesti.

In caso di mancanza o scarsità di elementi interni, saranno ammessi ai corsi i giovani valdostani non alle dipendenze della Casa da gioco secondo modalità da stabilirsi con la Regione.

La Casa da gioco effettuerà le assunzioni in base alla graduatoria degli esami finali, limitatamente agli elementi riconosciuti idonei e nei modi previsti per tutto il personale.

La SITAV assicurerà e risponderà dei propri dipendenti a norma di legge.

La SITAV si impegna di non assumere, ed eventualmente licenziare, il personale che non goda dei diritti civili e politici o che si trovi in una delle condizioni previste dalla legge come casi di incapacità o di incompatibilità o di decadenza agli effetti del pubblico impiego.

Per quanto si riferisce alle forniture, appalti, prestazioni e progetti, dovranno essere preferiti, a parità di condizioni, gli elementi, i fornitori e le ditte aventi sede o domicilio in Valle di Aosta. In caso di necessità di ricorrere ad elementi, ditte o fornitori aventi sede o domicilio fuori Valle, la SITAV dovrà riferirne, volta per volta, tempestivamente al Commissario regionale, comprovante le cause ed i motivi che impongono l'eccezione di cui sopra.

Articolo 15

La Società SITAV si impegna a tenere aperta la Casa da Gioco per l'intero periodo di durata della proroga di concessione e a farvi funzionare i giochi per l'intero periodo stesso.

Qualora la SITAV per qualsiasi motivo, esclusi i casi di forza maggiore, debitamente comprovati, sospenda la gestione dei giochi d'azzardo, potrà incorrere nella decadenza della concessione e nell'incameramento dei 20.000.000 (ventimilioni) di anticipo o della corrispondente somma garantita con fideiussione bancaria od assicurativa.

In caso di accertata sottrazione od occultazione degli incassi derivanti da fatto della Società concessionaria, il Consiglio regionale della Valle di Aosta procederà alla revoca della concessione, previa notifica alla SITAV con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, impregiudicato il diritto della Regione ai maggiori danni.

Qualsiasi caso di rinuncia, revoca o decadenza della concessione, determinerà l'immediata cessazione del godimento degli immobili adibiti a Casa da gioco e delle loro dipendenze.

L'Amministrazione regionale si considererà senz'altro immessa nel pieno possesso e nell'assoluto diritto di disponibilità dell'intera consistenza patrimoniale di sua proprietà senza alcuna formalità di procedura amministrativa e giudiziaria.

Articolo 16

La Società è tenuta a porre in rilievo a sue spese con le dovute forme di pubblicità e di propaganda, da approvarsi dalla Regione, la valorizzazione turistica della Valle d'Aosta e particolarmente di St-Vincent, come luogo di soggiorno e di cura, specialmente all'estero.

Il piano finanziario e tecnico di pubblicità, da svolgersi attraverso i giornali, il cinema, affissioni murali e stradali, inserzioni o pubblicazioni, sarà approvato d'intesa con la Regione.

Articolo 17

La Società concessionaria provvederà ad effettuare in Valle di Aosta, a proprie spese, durante il periodo della gestione, spettacoli di arte varia, galà, trattenimenti musicali, manifestazioni culturali e sportive per un minimo di 150 giorni all'anno.

I programmi di massima dovranno essere approvati dalla Giunta Regionale, che accerterà la loro rispondenza alle finalità previste dal presente contratto.

Articolo 18

La Società SITAV verserà annualmente alla Regione, oltre alla tassa-tributo di concessione e oltre agli altri contributi, la somma di Lire 8.000.000 (ottomilioni) da devolversi, con criterio discrezionale e a cura della Regione, per il finanziamento di borse di studio, di opere e iniziative assistenziali, culturali e sportive.

Le modalità di erogazione delle succitate somme verranno stabilite dalla Giunta Regionale. I versamenti saranno effettuati dalla SITAV entro il 30 settembre di ogni anno.

Articolo 19

Oltre ai minorenni, ai militari, alle persone notoriamente dedite all'esercizio professionale del gioco, è vietato l'ingresso alle sale da gioco a tutti i cittadini italiani residenti nella circoscrizione territoriale della Regione Valle d'Aosta.

Articolo 20

Per l'ingresso nelle sale da gioco dovrà essere rilasciata una speciale tessera dalla Società concessionaria, la quale avrà facoltà di ritirarla o di negarla, a suo insindacabile giudizio o su richiesta del Commissario della Regione Autonoma presso la Casa da gioco.

Agli effetti della vigilanza da parte delle Autorità governative, i locali adibiti al gioco saranno considerati come pubblici. La Società concessionaria risponde direttamente ed esclusivamente verso le Autorità governative stesse di qualsiasi infrazione od irregolarità.

L'Amministrazione Regionale si riserva di variare, a suo insindacabile giudizio, le norme per l'ammissione nelle sale da gioco.

Articolo 21

Tutte le clausole del presente capitolato si considerano essenziali: la loro inosservanza porta alla decadenza di diritto della concessione ed all'incameramento dell'anticipo (o della corrispondente somma garantita), salvo rivalsa per ulteriori eventuali danni.

Ogni controversia eventuale tra la Società SITAV e la Regione in dipendenza della presente convenzione potrà essere sottoposta all'arbitrato, con arbitri scelti uno ciascuno dalle parti ed il terzo d'accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Aosta, oppure dall'Autorità giudiziaria competente.

Resta, comunque, inteso che il foro competente - per ogni eventuale contestazione è quello di Aosta.

Articolo 22

Alla scadenza od in caso di rinuncia o di revoca della concessione, l'Amministrazione Regionale ha facoltà di rilevare l'arredamento della Casa da gioco, materiale da gioco compreso, al prezzo di stima del momento che tre periti (scelti con gli stessi criteri dell'articolo 21) stabiliranno.

Trenta giorni prima della scadenza normale della concessione, l'Amministrazione Regionale dichiarerà al concessionario se intende o meno, rilevare il materiale predetto.

Nel caso di revoca o di rinuncia della concessione, la facoltà di rilevare potrà essere esercitata senza obbligo di preavviso.

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Il Presidente della Giunta, CAVERI, ad illustrazione dell'argomento in discussione, dichiara quanto segue:

"Entro subito nel vivo del discorso, affermando che, prima di ogni cosa, bisogna esaminare il capitolato finora in vigore. Siccome noi dobbiamo fare un confronto tra le vecchie clausole e le nuove clausole, evidentemente dobbiamo esaminare quale era l'impostazione generale del capitolato finora vigente.

Ora, tutti i Consiglieri sanno che tale capitolato prevedeva per la Regione una percentuale del 76% fino a 2 miliardi di incassi annui e una percentuale del 70% oltre i due miliardi.

Nello stesso tempo si prevedevano i noti premi progressivi di incremento a favore della S.I.T.A.V. e, cioè, per gli incassi da un miliardo a un miliardo e cento milioni premio di Lire 3.000.000, e così via di 100 in 100 milioni sino ai due miliardi di incassi annui.

Vi era poi una clausola molto pericolosa in questo capitolato finora vigente, che prevedeva dei super-premi oltre tale limite di due miliardi.

Così le percentuali del 76% e del 70% erano puramente illusorie perché, in realtà, le percentuali a favore della Regione erano di gran lunga inferiori.

Infatti, i premi di incremento negli anni dal 1959 al 1962-1963 sono stati i seguenti (io leggo le varie cifre partendo dall'anno 1959 fino all'anno 1962-1963) sono stati i seguenti (io leggo le varie cifre partendo dall'anno 1959 fino all'anno 1962-1963):

124 milioni, 84 milioni, 85 milioni, 171 milioni, 210 milioni, 231 milioni, 181 milioni, 259 milioni, in un anno e 196 milioni.

Quindi, quando abbiamo cominciato ad esaminare questo problema, abbiamo pensato, - contrariamente a quanto pensavano gli amministratori della S.I.T.A.V. secondo i quali la eventuale proroga si sarebbe dovuta fare alle stesse condizioni del capitolato vigente -, noi abbiamo pensato, invece, che si dovessero migliorare le condizioni nelle nuove clausole a favore della Regione.

E abbiamo pensato che il punto centrale di questo miglioramento fosse rappresentato proprio dalla soppressione di questi premi di incremento e, naturalmente, a più forte ragione, dei super-premi.

Voglio fornire al Consiglio Regionale degli altri dati, - che, d'altra parte, i Consiglieri conoscono benissimo, io penso - sempre in relazione alle reali percentuali che toccavano alla Regione a causa di questo meccanismo dei premi e dei super-premi d'incremento:

partendo dal 1955 e sino al 1962-1963, le reali percentuali non sono state del 76% e del 70%, ma sono state del 67 per cento, del 68 per cento, del 65 per cento, del 65 per cento, del 65 per cento, del 64 per cento, del 67 per cento, del 64 per cento e del 66 per cento.

Quindi, noi abbiamo ritenuto che, in primo luogo, dovessero sopprimersi questi premi e questi super-premi di incremento.

Abbiamo, altresì, constatato, da un esame del capitolato vigente, che non erano soddisfacenti le clausole per quanto riguarda il contributo della Regione per gli assegni insoluti. Non sono soddisfacenti queste disposizioni, perché non c'è un limite, praticamente, o se c'è, questo limite non funziona con sufficiente automatismo.

Infatti, noi vediamo che, nei vari anni dal 1955 al 1962-1963, il concorso della Regione per gli assegni è stato di 22 milioni, 22 milioni, 37 milioni, 18 milioni, 46 milioni, 51 milioni, 67 milioni, 60 milioni.

Quindi, anche qui il contributo della Regione per questi assegni insoluti finiva per essere troppo grande, a discapito degli interessi della Regione.

Nel vigente capitolato del 1957 vi sono poi delle clausole negative; per esempio, ad un certo momento, al n. 3 del capitolato, là dove si parla della percentuale del 76% fino ai 2 miliardi, ad un certo momento si era inclusa la frase "non esclusa la maggiorazione di tale limite su richiesta della S.I.T.A.V.".

In Giunta abbiamo esaminato diverse volte questa frase e siamo arrivati alla conclusione che, probabilmente, vi sia stato un errore di inserimento di questa frase: "non esclusa la maggiorazione di tale limite su richiesta della S.I.T.A.V.", perché questa frase, se riferita solo alla percentuale 76% fino a due miliardi, non avrebbe senso; e l'interpretazione, infatti, da parte degli amministratori della S.I.T.A.V., - interpretazione alla quale, in certi momenti, l'Amministrazione Regionale ha aderito -, è stata nel senso che, invece, questa frase si riferisce a quanto viene dopo e, cioè, si riferisse ai super-premi.

E, così, anche in un altro punto del capitolato vi era una frase del genere e, cioè, là dove si legge: "Allo scopo di incoraggiare la Società S.I.T.A.V. ad incrementare sempre più largamente le operazioni di cambio assegni ai clienti, fornendo agli stessi la disponibilità in contanti onde aumentare il volume dei giochi, la Regione concorrerà al rischio annuo di esercizio per eventuali insoluti nella misura forfettaria annua dell'1,50% (uno e cinquanta per cento) sul complesso degli assegni in conto corrente e su parte degli assegni circolari accettati al cambio, fino ad un massimo di lire 2.500.000.000 di assegni accettati all'anno, non esclusa la maggiorazione di tale massimo su richiesta della S.I.T.A.V.".

Anche questa clausola è pericolosissima perché, evidentemente, succede che i gestori della Casa da gioco fanno delle pressioni enormi e, quindi, si va al di là del massimo.

Ora, io dico che è veramente imprudente, anzi assurdo, stabilire dei limiti e poi superare questi limiti con delle clausole che prevedono delle possibilità di maggiorazione a richiesta degli amministratori della Società che gestisce la Casa da gioco.

Quindi la nostra attenzione è stata appuntata anche su questo e noi abbiamo, sin dall'inizio, richiesto che vi fosse un «plafond» massimo per questo contributo della Regione per gli assegni e nella stesura delle clausole nuove di capitolato, che sono ora sottoposte all'esame e all'approvazione del Consiglio Regionale, abbiamo avuto cura di sopprimere le clausole di questo genere e di stabilire un massimo di contributo oltre il quale la Regione non sia tenuta ad andare per concorso al rischio degli assegni insoluti.

Vi è anche un'altra clausola negativa nel vigente contratto del 1957 che assegnava alla S.I.T.A.V. un diritto di prelazione alla scadenza del contratto. Infatti, vi è una clausola del contratto che dice: "Al termine del periodo novennale della presente proroga di concessione, alla Società concessionaria SITAV che abbia condotto la gestione con soddisfazione dell'Amministrazione Regionale, sarà concessa prelazione alle condizioni del concorrente che abbia presentato le offerte più favorevoli in ogni forma di gara per l'aggiudicazione".

Ora, anche questo diritto di prelazione è superato dalle nuove clausole che vi sono proposte e, anzi io mi permetterò di proporvi ulteriori modificazioni delle clausole di cui avete una copia nell'allegato. Infatti, con altre modifiche nuove, noi vi proporremo pure di escludere, esplicitamente, che vi sia un diritto di prelazione a favore della S.I.T.A.V.

Quindi, in primo luogo, bisognava esaminare quella che era l'impostazione generale del capitolato e del contratto vigenti.

Abbiamo ripreso, fin dall'inizio del 1964, le trattative con la S.I.T.A.V. che erano state già iniziate ai tempi della Giunta presieduta dall'avvocato Marcoz. Certamente le trattative a suo tempo condotte dal Presidente Marcoz e dagli Assessori della Giunta precedente hanno giovato anche a noi, poiché queste trattative condotte dal Presidente Marcoz avevano già allora permesso di fare un passo avanti sulle clausole del capitolato e del contratto vigenti.

Ora, nella ripresa di queste trattative, cominciate all'inizio del 1964, ci siamo accorti che gli amministratori della S.I.T.A.V. si illudevano che noi saremmo stati disposti di accordare una proroga più o meno alle stesse condizioni finora vigenti; naturalmente, li abbiamo delusi quando, dopo molte trattative e discussioni, noi ci siamo decisi a mandare la seguente lettera in data 1° ottobre 1964 all'Amministratore delegato della SITAV:

"Con riferimento alla Sua proposta di cui alle Sue lettere 4 giugno, 10 luglio, 11 luglio, 26 agosto e 23 settembre, le comunico che la Giunta Regionale è favorevole, in via di massima, ad una proroga del contratto in corso tra la Regione e la S.I.T.A.V. alle seguenti condizioni:

1) durata della proroga: 9 anni;

2) percentuale fissa per la Regione sugli incassi: 76%;

("questo, naturalmente, voleva dire soppressione dei premi di incremento e dei super-premi");

3) rischio assegni: partecipazione della Regione entro il limite di 30 milioni annui;

4) manifestazioni: partecipazione della Regione alle spese relative nella misura del 30%, fino al limite annuo massimo da stabilire. Impegno da parte della S.I.T.A.V. per le spese relative all'ampliamento del Casinò, alla valorizzazione turistica della località Mont Zerbion, alla costruzione di un grande albergo in St. Vincent, in base agli importi e alle modalità da precisare".

Queste erano le nostre proposte del primo ottobre 1964.

Naturalmente, dopo la comunicazione di questa lettera, le trattative andarono, si può dire, in alto mare, cioè attraversarono un periodo molto critico; poiché queste condizioni evidentemente, erano durissime, ma erano volutamente durissime, perché, se si voleva arrivare ad una soluzione ragionevole, evidentemente, bisognava partire da questa base molto dura per la S.I.T.A.V.. Infatti, se noi avessimo ceduto già in partenza o avessimo proposto delle condizioni, diciamo così, ragionevoli in partenza, attraverso l'ulteriore trattativa ci saremmo trovati di fronte a delle condizioni poco favorevoli all'Amministrazione Regionale.

Noi ci siamo preoccupati anche della questione del personale della S.I.T.A.V. e abbiamo richiesto alla S.I.T.A.V. dei dati che abbiamo avuto e che io vi leggo:

"Le retribuzioni lorde degli impiegati e dei salariati, coi contributi, sono state nel 1963 di 366 milioni, nel 1964 di 430 milioni, con una differenza in più, da un anno all'altro, di 64 milioni, cioè con un aumento del 17,50%".

Abbiamo richiesto alla S.I.T.A.V. anche quali fossero le retribuzioni degli impiegati più modesti e dei salariati e i dati fornitici sono stati i seguenti:

"Controlli di amministrazione: da 160 mila a 180.000 mensili.

Segretariato tessere: da 128.000 a 160 mila.

Portieri: da 81.000 a 97.000. Valletti: da 79.000 a 81.000. Scopini: da 80.000 a 81.000. Guardiani auto: da 80.000 a 85.000. Falegnami: da 95.000 a 116.000. Giardinieri: da 96.000 a 110.000. Aiuto giardiniere: da 80.000 a 87.000. Idraulici: da 95.000 a 125.000. Muratori: da 83.000 a 100.000.

Autisti addetti al garage: da 95.000 a 110.000".

Tutto questo, in relazione a delle richieste da noi fatte alla Società S.I.T.A.V., come vedremo più oltre in dettaglio, a favore del personale amministrativo e salariato.

In un primo tempo noi avevamo chiesto una percentuale del 10% sulle mance per questa categoria di personale, ma non siamo riusciti ad ottenere questo dagli amministratori della S.I.T.A.V., che sono stati negativi su questo punto.

Abbiamo ottenuto quelle condizioni di favore per il personale che vedremo più oltre, in dettaglio, nel corso della esposizione.

Ritornando ora agli altri punti di queste clausole, vi dirò che la resistenza degli amministratori della S.I.T.A.V. sulla questione della soppressione dei premi e dei super-premi di incremento è stata notevole, perché gli amministratori della S.I.T.A.V. non volevano assolutamente rinunciare a questa questione dei premi e dei super-premi di incremento e ci dicevano: "conviene anche all'Amministrazione Regionale che vi siano questi premi e super-premi, perché tutto questo si traduce in una incentivazione del gettito della Casa da gioco".

Ma noi avevamo sott'occhio queste cifre e vedevamo troppo chiaramente che, in realtà, questa questione dei premi e dei super-premi riduceva in modo troppo notevole la percentuale per la Regione; pertanto, siamo stati irremovibili su questo punto e abbiamo chiesto la soppressione di questo vantaggio della S.I.T.A.V..

Per quanto riguarda le percentuali sugli incassi dei giochi, ad un certo momento gli amministratori della S.I.T.A.V. dichiararono di rinunciare ai premi di incremento, ma ci chiesero allora di prevedere due percentuali: una del 76% fino a due miliardi e mezzo e l'altra del 70% oltre i due miliardi e mezzo.

Su questo punto, naturalmente, vi è stato un lunghissimo tiro alla fune: proposta da parte nostra del 73%, proposta della S.I.T.A.V. del 71%, ed alla fine si è raggiunto un accordo su di una percentuale del 72%.

Voi avete sentito quando io ho letto quella tale clausola del capitolato per la questione degli assegni; nel capitolato vigente si parla, dunque, di assegni circolari e di assegni in conto corrente.

Noi abbiamo chiesto l'esclusione degli assegni circolari e avevamo stabilito, ad un certo momento, - perché vi sono state tre dizioni della nuova clausola -, un articolo a questo riguardo, col quale articolo noi pensavamo di essere tranquilli e pensavamo che questa clausola significasse esclusione degli assegni circolari.

Ci siamo però accorti, ad un certo momento, che l'interpretazione della controparte era diversa, per cui noi, su questo punto, vi faremo una proposta di modifica: ad un certo momento, là dove si parla di assegni in conto corrente, noi chiederemo che sia modificata la frase in questo senso: "dei soli assegni in conto corrente", per escludere, in modo assoluto, gli assegni circolari.

Noi avevamo richiesto un limite massimo di trenta milioni di contributo regionale.

Anche su questo punto la battaglia è stata dura perché non si volevano sentire ragioni su questo punto e, naturalmente, ci illustravano questo punto con molte cifre, molti dati, ecc., ma noi abbiamo voluto, nel modo più assoluto, che ci fosse questo limite massimo, per cui, dopo lunghissime trattative su questo punto, come voi avete visto dall'allegato, questo limite massimo è stato stabilito in 50 milioni.

Per la questione delle manifestazioni extracontrattuali abbiamo finito per aderire alla proposta di una percentuale del 50% per questa ragione: che le manifestazioni sono necessarie per la vita della Casa da gioco, per dare incremento alla Casa da gioco e quindi una eccessiva riduzione della percentuale, come noi in un primo tempo volevamo stabilire per le manifestazioni, avrebbe potuto tradursi in una contrazione di queste manifestazioni, con danno per la stessa Amministrazione Regionale.

Vi è poi un punto che noi abbiamo chiesto agli amministratori della S.I.T.A.V. ed è l'impegno di costruire, come vedremo più oltre in dettaglio, opere turistiche, di cui alcune rimarranno in proprietà della Regione, altre rimarranno di proprietà alla S.I.T.A.V.

Costruzione, dunque, di opere turistiche per due miliardi e cento milioni, con le modalità che più oltre vedremo.

Vi è una clausola alternativa: o l'ampliamento della Casa da gioco, o altre opere da indicarsi dalla Giunta Regionale.

Vi è la costruzione di un grande albergo, che è necessario per aumentare la insufficiente ricettività alberghiera di St. Vincent.

Vi è l'impegno per una funivia al Monte Zerbion.

Anche qui vi è una clausola alternativa, perché alcuni esperti in materia hanno prospettato dei dubbi sulla efficacia e sulla opportunità di questa funicolare.

Comunque, l'Amministrazione Regionale, ad un certo momento, deciderà quale opera turistica dovrà essere fatta.

Per quanto riguarda questo impegno dei due miliardi e cento milioni di opere, gli amministratori della S.I.T.A.V. non volevano assolutamente stabilire delle clausole nel contratto e ancora una volta hanno proposto a me quello che avevano già proposto al Presidente Marcoz e, cioè, parlavano di una lettera di impegno da firmare dagli amministratori della S.I.T.A.V. e da inviare alla Presidenza della Giunta Regionale.

Noi non ci siamo accontentati di questa formula e abbiamo voluto assolutamente che vi fossero degli impegni precisi ed espliciti pelle clausole che noi vi sottoponiamo.

Queste, a grandi linee, sono le condizioni delle nuove clausole di capitolato. Vi sono delle questioni di altro genere delle quali parleremo dopo. Però, io voglio sottolineare al Consiglio questo: che le nuove clausole rappresentano un notevole miglioramento per la Amministrazione Regionale nei confronti del contratto e del capitolato vigenti e io ve ne dò anche la prova.

Il vantaggio è molto superiore a quello che è stato detto attraverso indiscrezioni su queste clausole. Se noi consideriamo il provento lordo del periodo 1/4/1962 - 31 marzo 1963, - e cioè un provento lordo di 4.839.000.000 ecc.... -, noi vediamo che in base al contratto in vigore vi è a favore della Regione una percentuale del 68% e vi una somma per la Regione di 3 miliardi 336.000.000 di lire.

Invece, con le nuove clausole che noi vi proponiamo si sale a 3.584.000.000 di lire, cioè da una percentuale del 68% si sale ad una percentuale di 74,06% e si ha un vantaggio di 248.000.000 di lire nell'anno per la Regione.

Se, invece, consideriamo l'esercizio 1° aprile 1963 - 31-3-1964 noi vediamo che, su di un provento lordo di 5.511.000.000 di lire, vi è per la Regione, in base al contratto vigente, una somma di 3.525.000.000 di lire, mentre con le nuove clausole che noi vi proponiamo si sale a 3.780.000.000 di lire con un vantaggio superiore.

Per il momento io vi dico solo una parte; ma, considerando anche solo questi elementi, vi è un vantaggio per l'anno 1963-1964 di 253.836.000 di lire.

Se poi ci riferiamo all'esercizio 1964-1965, su di un provento lordo di 3 miliardi 790.000.000 di lire, abbiamo per la Regione una somma di 2.601.000.000 di lire, che invece sale, con le nuove clausole, a 2 miliardi 829.000.000 di lire, con un vantaggio di 227.000.000 per la Regione. Quindi, aumento di 248.000.000, di 253.000.000, di 227.000.000 di lire nei vari anni che noi abbiamo considerato a titolo di esempio, evidentemente; ma, a questa differenza di 248 e 253 milioni, bisogna aggiungere i famosi super-premi che, in certi anni, - in base anche alle cifre che vi ho letto prima sull'importo dei premi di incremento che sono stati conteggiati a favore della S.I.T.A.V. -, in certi anni questi super-premi giocavano per 40 milioni all'anno.

Quindi, in realtà, il vantaggio che viene dato dalle nuove clausole, in confronto alle vecchie, può giocare per 340 milioni all'anno.

Questa è una cosa che io volevo sottolineare.

Giunti a questo punto, possiamo forse leggere le clausole nuove; ma io voglio fare qualche parentesi, perché non vorrei poi che mi si accusi di aver dimenticato qualche cosa.

Noi abbiamo ricevuto, - e penso che i Consiglieri regionali hanno ricevuto -, una lettera del Sindaco di Saint Vincent, lettera che i Consiglieri regionali hanno letto, lettera che è assolutamente infondata. In questa lettera si scrive anche di fare ricorso all'Autorità giudiziaria per chiedere il risarcimento di danni; ma lasciamo che il Sindaco di Saint Vincent faccia tutte le azioni giudiziarie che crede. La Giunta non intende modificare le condizioni a favore del Comune di St-Vincent.

Io adesso vi leggerò le cifre, così potrete sapere quanto il Comune di Saint Vincent ha ricevuto in vari anni a questo riguardo.

È infondata questa lettera perché, se era normale nel 1946, - al momento della istituzione della Casa da gioco nel Comune di Saint Vincent -, sentire le Autorità comunali di Saint Vincent, nel 1965, dato che la volontà della Giunta era di non aumentare questi contributi finanziari al Comune, non eravamo affatto tenuti di interpellare il Comune di St. Vincent sulle clausole di un contratto che riguarda l'Amministrazione Regionale e la Società S.I.T.A.V. che gestisce la Casa da gioco.

Comunque, sia ben chiaro che il Comune di Saint Vincent riceve dalla Regione ogni anno Lire 22.500.000 a titolo di compartecipazione sui primi cento milioni di proventi del gioco, più il 5% dei proventi netti derivanti alla Regione dalla Casa da gioco per lavori e attrezzature turistiche di Saint Vincent, oltre ad un contributo regionale per costruzione del nuovo Municipio di St. Vincent e a vari lavori eseguiti e finanziati dall'Amministrazione Regionale in St. Vincent, per cui per il Comune di St. Vincent la Regione ha erogato più di due miliardi di lire sui fondi della Casa da gioco.

E, quindi, noi riteniamo di non poter aumentare queste somme a favore del Comune di St. Vincent, che sono già molto notevoli.

Ho ricevuto il 2 luglio 1965 una lettera dell'Avv. Francesco del Po, lettera di cui io vi dò lettura:

"Io sottoscritto Avv. Francesco del Po, con studio sito in Milano, viale Bianco Mario, 19, quale legale rappresentante di un gruppo finanziario milanese di primaria importanza, in nome e per conto, presento domanda di partecipare all'assegnazione della gestione della Casa da gioco di Saint Vincent, di proprietà di codesta spett. Amministrazione Provinciale" ("Provinciale, non sanno nemmeno che l'Amministrazione è Regionale!")" attualmente gestita dalla Società S.I.T.A.V.

A tale scopo propongo:

1°) migliorare le condizioni attualmente esistenti tra la Società S.I.T.A.V. e l'Amministrazione Provinciale, a favore di questa ultima;

2°) impegno del gruppo da me rappresentato di investire la maggior parte degli utili ricavati dalla gestione della Casa da gioco in opere pubbliche e private da concordarsi con l'Amministrazione Provinciale, che comunque apportino un miglioramento sostanziale, turistico e sociale, a beneficio della Valle d'Aosta;

3°) in relazione a quanto sopra, il gruppo da me rappresentato è disposto a concedere fin d'ora delle reali e sostanziali garanzie bancarie".

Stamane io ho ricevuto, - quando ero già qui, mi pare, nella sala del Consiglio -, un'altra lettera del genere, che io ho trasmesso al Presidente del Consiglio. Prego il Presidente del Consiglio di fare dare lettura di questa lettera e degli allegati dal Segretario del Consiglio. Così i Consiglieri regionali ne saranno a conoscenza.

Le nuove clausole che vedremo ora in dettaglio sono proposte a voi per varie ragioni: prima di tutto vi è la necessità di incrementare l'attrezzatura turistica di St. Vincent, che è insufficiente, come è stato notato da due Consiglieri in una seduta precedente del Consiglio Regionale, quando vi era stata quella discussione dei 9 milioni per le manifestazioni.

Con l'impegno da parte della S.I.T.A.V. di spendere 2.100.000.000 di lire nella zona di Saint Vincent, evidentemente pensiamo di incrementare l'attrezzatura turistica di tale zona.

Si è pensato, altresì, di migliorare le condizioni di capitolato ed io l'ho dimostrato: cioè una media dai 248 ai 253 milioni all'anno in più per la Regione, l'abolizione dei super-premi che, in certi anni, hanno pesato sull'Amministrazione Regionale per una novantina di milioni.

Quindi, si supera di gran lunga i 300 milioni di differenza tra il vecchio e il nuovo contratto.

Non aggiungo altro e non faccio commenti su questa pura e semplice constatazione che si appoggia a dati matematici.

Poi, ultimo argomento, vi è la necessità, per noi, di superare l'impasse della fine marzo 1966; io la chiamo "impasse" e non dico di più. Noi sappiamo che vi sono due teorie: vi è la teoria pessimistica, che ci era stata prospettata nel febbraio del 1965 da un autorevole personaggio politico della Valle di Aosta il quale ci accusava di mancare della forza e della volontà necessaria per risolvere questo problema della proroga. E questo autorevole personaggio si era trasformato in Cassandra, prevedeva la chiusura della Casa da gioco per la fine di marzo del 1966 e affermava che c'erano dei fortissimi dubbi sulla possibilità da parte delle Autorità Regionali di assicurare la continuità della Casa da gioco oltre la fine marzo 1966.

Evidentemente, questa teoria noi non la condividiamo, se non altro perché noi pensiamo che noi valdostani, quanto meno, non dobbiamo fare dell'autolesionismo, non dobbiamo dire che il diavolo sia più brutto di quello che sia poi o che possa essere.

Vi è l'altra teoria ottimistica enunciata da giuristi che si sono occupati del problema a fondo e che non concordano con le conclusioni pessimistiche di cui parlavo un momento fa, che erano poi le conclusioni pessimistiche degli Avvocati che la S.I.T.A.V. aveva interpellato e che la S.I.T.A.V. aveva avuto cura di mandarci per impressionarci; è evidente.

Ora, il Senatore Chabod, in un parere che ci ha mandato e in una dichiarazione che ha fatto, - che è stata pubblicata e che, pertanto, i Consiglieri regionali conoscono -, fa giustizia di questa tesi pessimistica e sostiene che, attraverso le sentenze del Tribunale e della Corte d'Appello di Firenze e della Cassazione se non erro, vi sarebbe una legittimazione obiettiva della Casa da gioco e non una legittimazione soggettiva per quelli che allora erano stati imputati nel modo che voi sapete.

Comunque, voi, Consiglieri regionali, sapete che quella certezza del diritto, - che è una grande aspirazione della popolazione, come degli specialisti -, la certezza del diritto non sempre esiste e tante volte è smentita da certe tristi esperienze fatte da noi, dall'Amministrazione Regionale, dai Valdostani, in tema di applicazione e di realizzazione dello Statuto.

E quindi noi sappiamo che, se siamo degli Amministratori regionali responsabili, dobbiamo anche valutare i pericoli, valutare e soppesare i rischi che ci possono essere in relazione a certe scadenze.

Però, pur essendo consapevoli di questi pericoli, noi evidentemente non affermiamo, non sosteniamo certe tesi che, evidentemente, sarebbe molto pericoloso per noi sostenere.

Vi sono dei rischi per la fine marzo 1966 e di questi rischi noi dobbiamo essere consapevoli. Ed è anche per questo, - non solo per questo, ma anche per questo -, che noi vi proponiamo le nuove clausole di capitolato.

Nella relazione si parla delle trattative tra il Presidente della Giunta e gli amministratori della S.I.T.A.V.; aggiungo che vi sono state numerose riunioni della Giunta Regionale al riguardo, - trascuro riunioni di altro genere -, vi sono state numerose sedute della Giunta Regionale nelle quali questo problema è stato attentamente esaminato e vagliato, in pochi casi alla presenza di un rappresentante della Società S.I.T.A.V.

Io ho desiderato che questo intervento nella Giunta Regionale di un rappresentante della Società gestrice dei giochi avvenisse solo verso la fine della trattativa, poiché avevamo dei timori che questa presenza potesse limare in qualche modo un punto o l'altro del contratto. Verso la fine, questo intervento vi è stato.

Comunque, numerose sono state le sedute della Giunta Regionale che ha esaminato attentamente nel suo insieme e ha discusso, punto per punto, queste clausole e queste norme, ottenendo anche su vari punti delle modificazioni e dei miglioramenti nell'interesse della Regione.

Adesso esaminiamo più attentamente queste nuove clausole di cui dò lettura, così, per la chiarezza; - Voi, evidentemente, ormai queste clausole le conoscete a memoria, io penso -, comunque le leggo per me, perché potrei avere dimenticato qualche cosa e, d'altra parte, non ho finito la mia relazione:

- Punto 1°) "Il tributo-tassa di concessione che la Società S.I.T.A.V. dovrà corrispondere alla Regione ai sensi dell'articolo 3 del capitolato è stabilito nelle seguenti misure, a decorrere dal 1° gennaio 1966, con esclusione di ogni deduzione progressiva per l'incremento dei giochi a favore della S.I.T.A.V."

Questo punto l'ho illustrato ampiamente e, quindi, non credo di dover aggiungere altro:

"a) 76% degli introiti lordi di gioco e dei proventi degli ingressi alle sale da gioco fino alla concorrenza di lire 2.500.000.000 d'incasso lordo annuo;

b) 72% per gli introiti e proventi annui di cui sopra eccedenti i 2.500.000.000";

- Punto 2°) "Il concorso finanziario della Regione al rischio annuo di esercizio per eventuali insoluti in seguito alle operazioni di cambio assegni ai clienti, previsto all'articolo 3 del capitolato, sarà stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 1966, nella misura" ("Voi vedete che abbiamo anticipato all'1-1-1966 la data dell'applicazione di queste norme, salvo, mi pare, su di un punto per la questione delle manifestazioni") "nella misura forfettaria annua dell'1,50% (uno e cinquanta per cento) sul complesso, (e qui bisogna modificare, cioè, io propongo al Consiglio di modificare; invece di leggere "degli assegni", bisognerebbe modificare nel senso di dire: "dei soli assegni" in conto corrente accettati al cambio, fino ad un massimo di spesa a carico della Regione di Lire 50.000.000 all'anno, ferme rimanendo le misure restrittive e di controllo del vigente capitolato.

La somma annualmente dovuta dalla Regione a titolo di concorso finanziario regionale al rischio di cui sopra sarà versata alla Società S.I.T.A.V. entro sei mesi dalla presentazione del rendiconto.

- Punto 3°) "Il concorso annuo della Regione nelle spese per iniziative o per manifestazioni extra-contrattuali, previsto dall'articolo 3 del capitolato, sarà stabilito, già per l'anno 1965, nella misura del 50% delle spese effettivamente ammesse e fino ad un massimo corrispondente al 6% degli importi netti spettanti alla Regione per tributo-tassa di concessione per l'anno solare precedente, con esclusione di ogni possibilità di conguaglio non autorizzato tra le varie manifestazioni".

- Punto 4°) ("Al punto quarto vi sono le disposizioni per il personale della SITAV.

Purtroppo, noi non siamo riusciti ad ottenere quello che abbiamo ripetutamente ed insistentemente chiesto, e cioè un 10% sulle mance per gli impiegati più modesti, diciamo impiegati amministrativi, e per i salariati").

4°) "La Società S.I.T.A.V. si impegna:

a) a mantenere in servizio tutto il personale attualmente occupato presso la Casa da gioco;

("Mi pare che la proposta di includere questa clausola sia stata fatta dall'Assessore Colombo").

b) a corrispondere ai dipendenti impiegati amministrativi e salariati retribuzioni" ("Io ho letto quali sono le reali retribuzioni degli impiegati amministrativi più modesti e dei salariati, perché si dicono molte cose imprecise al riguardo; quindi io ho voluto leggere anche questi dati")

"superiori al 10% rispetto alla media dei salari e delle retribuzioni fruite dalle corrispondenti categorie di personale in Valle d'Aosta;

c) a corrispondere ai salariati dipendenti delle Imprese appaltatrici di servizi di pulizia dei locali della Casa da gioco premi mensili di collaborazione, integrativi del trattamento economico corrisposto dalle predette Imprese";

("Noi, a questo riguardo, avevamo chiesto, - aderendo a delle istanze che ci erano state rivolte specialmente da abitanti di St-Vincent, - avevamo chiesto la soppressione di questi subappalti, perché questa era una istanza, diciamo così, popolare, sentita vivamente nel Comune di St. Vincent e nei dintorni. Ci è stato osservato: ma come mai chiedete la soppressione, per esempio, dell'appalto dei servizi di pulizia, quando voi, Amministrazione Regionale, non provvedete direttamente a questi servizi di pulizia e appaltate questi servizi?

Comunque, su questo punto abbiamo ottenuto, però, questo: che il servizio di guardaroba sia affidato, come si prevede al punto a), a persona che svolga un effettivo lavoro nel servizio stesso, alla scadenza del contratto d'appalto in corso. Per i dipendenti dei servizi di pulizia abbiamo ottenuto che sia stabilito il principio di una indennità integrativa, che deve essere pagata dalla S.I.T.A.V., in più del salario pagato dall'appaltatore»).

- Punto 5°) "La Società S.I.T.A.V. non potrà procedere ad assunzioni di personale, nemmeno in via provvisoria, senza il preventivo nulla osta della Giunta Regionale".

Questa clausola, in sostanza, è una ripetizione di una analoga clausola del capitolato in vigore.

Abbiamo aggiunto queste parole: "nemmeno in via provvisoria", perché, purtroppo, ci siamo accorti che parecchie volte la Società S.I.T.A.V., con grande disinvoltura, assumeva personale e ce ne dava comunicazione sei mesi dopo, per avere il nulla osta.

Questo mette in imbarazzo gli Amministratori regionali, perché chiedere il licenziamento di un operaio o di un impiegato, dopo sei mesi che lavora in una determinata azienda, è una cosa tutt'altro che simpatica.

Con la nuova clausola, il nulla osta della Giunta Regionale dovrà essere chiesto preventivamente, prima ancora di una assunzione in via provvisoria.

- Punto 6°) "La Società S.I.T.A.V. si impegna ad effettuare a sue spese un corso per allievi croupiers valdostani entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente atto aggiuntivo; si impegna, inoltre, ad effettuare a sue spese altri corsi per allievi croupiers, durante il periodo di durata del presente atto aggiuntivo, in seguito a richiesta della Giunta Regionale in base ad accertata necessità obiettiva di tale personale".

Noi abbiamo chiesto parecchie volte alla S.I.T.A.V. di istituire dei corsi per allievi croupiers, ma su questo punto la S.I.T.A.V. faceva orecchi di mercante e non voleva aderire a queste richieste.

Ad ogni modo, abbiamo stabilito che entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente atto aggiuntivo dovrà essere istituito un corso per allievi croupiers valdostani.

- Punto 7°) Al punto 7° sono previste le opere che dovrebbero essere eseguite dalla S.I.T.A.V.

7°) "La Società S.I.T.A.V., concessionaria, assume nei confronti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, concedente, i seguenti impegni:

a) costruzione da parte della Società S.I.T.A.V. a totali sue spese, - nell'interesse e in proprietà della Regione, su terreno di proprietà regionale o da acquistare in proprietà regionale -, di nuovi locali ed opere destinate ad ampliare la Casa da gioco oppure, a richiesta della Giunta Regionale, a potenziare il complesso turistico di St. Vincent, ai fini della maggiore e migliore produttività della Casa da gioco e per adeguare l'attrezzatura del Centro di St. Vincent a quella delle più moderne e vicine stazioni turistiche concorrenti estere, per un importo di spesa di complessive Lire 600.000.000 (seicento milioni), in base a progetti predisposti dalla Società S.I.T.A.V. ed approvati dalla Giunta Regionale, con direzione dei lavori da parte della Regione (in collaborazione con l'Ufficio tecnico della Società S.I.T.A.V.)".

La clausola riguardante la direzione dei lavori da parte della Regione era stata proposta dall'Assessore Manganoni e noi lo abbiamo appoggiato in questa richiesta.

Anche su questo punto vi era stata una forte resistenza da parte dell'Amministrazione della S.I.T.A.V., che non voleva assolutamente aderire a tale clausola.

Abbiamo, però, ottenuto che questa clausola fosse formulata nel modo sopra esposto.

- "e con ultimazione delle opere entro il 31 dicembre 1970": questo è il termine ultimo per l'ultimazione delle opere sopra citate.

Noi abbiamo ritenuto che dovesse essere accordata la priorità per l'esecuzione delle opere di cui al successivo punto b), riguardante la costruzione dell'albergo, perché ci sembra che sia più urgente l'esecuzione della costruzione di un nuovo grande albergo in St-Vincent.

- "La Giunta Regionale potrà integrare gli elenchi delle Ditte da invitare agli appalti con nominativi di comprovata idoneità".

A questo punto propongo di aggiungere la clausola seguente: "Le modalità degli appalti saranno concordate con la Giunta Regionale".

b) Costruzione in St. Vincent da parte della Società S.I.T.A.V., o di altre Società alla stessa collegate, di un albergo di categoria 2°, di complessivi 200 letti, come da progetto da approvare dalla Regione, albergo da ultimare entro il 31 dicembre 1967.

c) Costruzione da parte della Società S.I.T.A.V., a mezzo di Società alla stessa collegate, di una funivia e di impianti di risalita per la valorizzazione turistica del Monte Zerbion, oppure, - in seguito ad accordo tra la Giunta Regionale e la Società S.I.T.A.V. -, di opere corrispondenti e sostitutive ai fini del potenziamento turistico di St. Vincent, opere da eseguire entro il 31 dicembre 1973 secondo progetti predisposti dalla Società S.I.T.A.V. ed approvati dalla Giunta Regionale.

Per l'esecuzione delle opere di cui alle lettere b) e c) la Società S.I.T.A.V. dovrà sostenere una spesa non inferiore a Lire 1.500.000.000 (non comprensiva di eventuali contributi statali).

In caso di mancato adempimento anche di uno degli impegni di cui alle lettere a), b) e c) da parte della Società S.I.T.A.V., il presente atto aggiuntivo, previa intimazione da parte della Giunta Regionale, decadrà di pieno diritto.

Per consentire alla Società S.I.T.A.V. lo adempimento degli oneri e la costruzione delle opere e impianti previsti alle lettere a), b) e c) e ai fini dell'avviamento delle opere stesse volto allo sviluppo del turismo in St. Vincent e in Valle di Aosta, la scadenza del vigente contratto-capitolato di cui all'atto in data 29-4-1957 rep. n. 1552, con le modificazioni ed aggiunte previste dal presente atto aggiuntivo, viene fissata al 31 dicembre 1977".

Questa, evidentemente, è una clausola molto importante, perché stabilisce la data di scadenza del contratto-capitolato.

- Punto 8°) "La Società S.I.T.A.V. garantirà, sugli incassi da gioco, l'importo minimo netto per la Regione di 500.000.000 (cinquecento milioni) per ogni anno di esercizio della Casa da gioco".

L'analogo articolo del vigente capitolato d'oneri stabilisce un importo minimo netto per la Valle di 100 milioni.

Abbiamo elevato questo importo a 500 milioni; avevamo chiesto di aumentarlo ad un miliardo.

- Punto 9°) "L'ammontare del contributo annuo che la Società S.I.T.A.V. deve versare alla Regione ai sensi dell'articolo 18 del vigente capitolato d'oneri è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 1966, da Lire otto milioni a Lire dodici milioni".

Questa clausola, se non erro, riguarda il contributo annuo per le manifestazioni varie e a carattere culturale.

- Punto 10°) "La Società S.I.T.A.V. si impegna a tenere aperta la Casa da gioco per l'intero periodo di durata del presente atto aggiuntivo e a farvi funzionare i giochi per l'intero periodo stesso.

Qualora la Società S.I.T.A.V. per qualsiasi motivo, esclusi i casi di forza maggiore debitamente comprovati, sospenda la gestione dei giochi di azzardo, incorrerà nella decadenza della concessione e nell'incameramento dei venti milioni di anticipo, o della corrispondente somma garantita con fideiussione bancaria od assicurativa, di cui all'articolo 6 del vigente capitolato d'oneri".

- Punto 11°) "Le clausole e condizioni del presente atto aggiuntivo avranno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1966, salvo per quanto previsto al punto 3°) del presente atto.

A decorrere dal 1° gennaio 1966 cesseranno di avere vigore le clausole del vigente atto di concessione e dell'annesso capitolato d'oneri in data 29 aprile 1957 rep. n. 1552 che risultino sostituite, modificate, già attuate totalmente o superate con le clausole del presente atto aggiuntivo".

- Punto 12°) La clausola 12°) è una clausola di rito; quindi non ne dò nemmeno lettura.

Proponiamo ora, come ho accennato più sopra, l'aggiunta di una nuova clausola che dovrebbe essere inserita dopo la clausola 11°) e che dovrebbe essere formulata nel modo seguente:

"È escluso ogni diritto di prelazione alla scadenza del presente atto aggiuntivo".

Proponiamo pure di aggiungere la seguente ulteriore clausola da inserire alla fine del punto 7°), lettera a) - (questa è una clausola proposta dal Presidente del Consiglio, Marcoz)

"Le spese relative al mobilio e arredamento dei locali ampliati sono a carico della Società S.I.T.A.V., che ne resta proprietaria».

Io, ora, avendo terminato la mia relazione, - per lo meno la mia prima relazione -, sull'argomento in discussione, proporrei al Presidente del Consiglio di far dare lettura, dal Segretario del Consiglio, della richiesta di concessione della Casa da gioco di St-Vincent, presentata dal Col. Domenico Rossotto per conto di un gruppo finanziario, e dei retativi allegati.

Però chiederei la sospensione della seduta per qualche minuto prima di procedere alla lettura di detta richiesta, per poi riprendere la discussione sull'argomento in oggetto.

In proposito, dimenticavo di farvi una comunicazione su questo argomento così complesso e di questo chiedo scusa al Presidente, Marcoz.

Siccome diamo comunicazione al Consiglio di tutte le richieste che riceviamo al riguardo, dimenticavo di dirvi che l'Avv. Bovi, di Casale, ci ha manifestato verbalmente il desiderio di un gruppo finanziario di Milano (non sappiamo se sia lo stesso gruppo finanziario di cui alla lettera dell'Avv. Dal Po) di essere invitato ad una eventuale gara di appalto per la gestione della Casa da gioco di St. Vincent.

Non credo di aver ricevuto una richiesta scritta al riguardo; ad ogni modo ho dato disposizioni che sia ricercata in archivio una eventuale lettera di cesto Avv. Bovi, di Casale, e, se sarà rintracciata, ne farò dare lettura in Consiglio.

Mi pare, però, che non vi sia una lettera di questo genere e, se vi è, deve essere molto generica".

Il Consigliere BIONAZ chiede che, prima di sospendere la seduta, sia data lettura della richiesta a cui ha fatto cenno il Presidente della Giunta, Caveri.

Il Presidente, MARCOZ, propone che la seduta sia sospesa subito perché la relazione del Presidente della Giunta è stata lunga ed anche perché, nel frattempo, gli sono stati notificati altri atti riguardanti l'argomento in discussione.

Si dà atto che il Consiglio concorda, unanime, sulla proposta del Presidente, Marcoz.

Si dà atto che la seduta viene sospesa alle ore 11,04 e viene ripresa alle ore 11,27.

Il Presidente, MARCOZ, invita il Segretario del Consiglio, Signora Siggia Avv. Giovanna in Bianco, a dare lettura delle due domande di concessione dell'esercizio della Casa da gioco di St. Vincent pervenute stamane, cioè la domanda a firma del Col. Domenico Rossotto, residente in Bordighera, che è stata inviata al Presidente della Giunta, e la domanda presentata, a nome della Società S.V.I.T. - S.p.A., con sede in St. Vincent, dal suo Amministratore delegato, Dr. Italo Tresch, domanda fatta notificare testé al Presidente della Giunta e al Presidente del Consiglio per mezzo di Ufficiale Giudiziario.

Si dà atto che, su invito del Presidente del Consiglio, il Segretario del Consiglio, Signora SIGGIA Avv. Giovanna in Bianco, dà lettura dei sottoriportati atti:

"On. Amministrazione della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

Oggetto: Richiesta di concessione della Casa da Gioco di St. Vincent.

Il Col. Domenico Rossotto, Nastro Azzurro, decorato dell'Ordine Militare d'Italia, residente in Bordighera, elettivamente domiciliato in Torino - Via Amedeo Avogadro n. 26 presso l'Avv. Giuseppe Rossotto dal quale è rappresentato, espone e chiede

L'esponente è stato scelto a presiedere una costituenda Società formata da importanti gruppi finanziari piemontesi, sollecitati, da lungo tempo, anche da interessi valdostani ad occuparsi della gestione della Casa da gioco di St. Vincent, la cui concessione è prossima a scadere.

Le sollecitazioni, specie quelle d'origine valdostana, tendevano a far sì che la notevole concentrazione di denaro manifestantesi in St. Vincent, potesse determinare un maggior vantaggio economico per alcuni particolari settori valdostani, attraverso la diretta partecipazione di altri enti regionali, oltre la Regione stessa, al riparto dell'introito; il tutto con una più chiara e precisa impostazione dei problemi turistici valdostani, con riferimento al tono ed al carattere che il centro di St. Vincent deve acquistare, se si vogliono evitare tristi conseguenze.

È opportuno che il fenomeno "gioco", non rimanga come solo e unico motivo di richiamo di quel centro, dato che, a parte la tendenza negativa esistente attualmente per le Case da gioco d'Italia e all'estero, non può la dignità della Regione stessa mantenere a un semplice livello di "bisca", anche se gestita con signorilità, una delle principali fonti economiche della rinascita della Valle d'Aosta.

Il gruppo finanziario che l'esponente rappresenta è stato però colto di sorpresa, durante la serena ed oculata impostazione delle soluzioni proponibili, dalle notizie trapelate negli ultimi giorni, secondo le quali, la concessione della Casa da gioco di St. Vincent, prima ancora della sua scadenza verrà rinnovata direttamente alla vecchia società concessionaria, a seguito di trattative, intercorse tra la Presidenza della Regione e la società stessa.

L'anticipazione al 12 luglio 1965 di un problema avente scadenza nel marzo 1966, se gioca ad onore dello zelo dell'Amministrazione Regionale, in anticipo addirittura di nove mesi sulla scadenza contrattuale, ha impedito alla costituenda società di presentarsi nella veste più opportuna per dimostrare la sua solidità economica, valido elemento di tranquillità per le Autorità Regionali per valutare le soluzioni oggi proposte e costringe i /finanziatori sia nel loro interesse e sicuramente in quello della Regione a far conoscere solo attraverso una persona fisica, d'indubbie doti morali, ma non qualificata finanziariamente, che esiste la possibilità che la gestione della Casa da gioco di St. Vincent potrebbe determinare vantaggi economici ben superiori di quelli concessi dall'attuale concessionaria Società S.I.T.A.V.

La costituenda Società, se le si concederà il tempo strettamente necessario per assumere veste legale, (una ventina di giorni) è pronta a fornire tutte le più opportune e valide garanzie di ordine economico e finanziario e s'impegnerebbe ad assumere la gestione della Casa da gioco di St. Vincent, alle seguenti condizioni, da concordarsi e precisarsi in contatti diretti o attraverso una gara con gli altri aspiranti:

1°) Percentuale del 76% a titolo di tassa-concessione a favore della Regione, sugli introiti lordi di gioco e dei proventi dell'ingresso alle sale da gioco fino alla concorrenza di Lire 3.000.000.000; del 74% sugli introiti eccedenti le L. 3.000.000.000.

2°) Percentuale, da determinarsi, sugli introiti a favore del Club Alpino Italiano sez. Aosta per il potenziamento dei rifugi alpini esistenti in Valle d'Aosta, al fine di facilitare l'escursionismo alpino, fonte e richiamo del turismo estivo.

3°) Percentuale, da determinarsi, sugli introiti a favore del Parco Nazionale del Gran Paradiso per quelle opere più impellenti che il modesto bilancio del medesimo non permette affrontare.

Entrambe le percentuali di cui ai n. 2 e 3 nel caso di introiti superiori ai 3.000.000.000 godranno integralmente in parti uguali della riduzione a favore della gestione della Casa da gioco, accordata dalla Regione.

4°) Impegno d'investire in opere turistiche, alberghiere, funiviarie o comunque di risalita, nella zona di Saint Vincent, Lire 2.000.000.000 - L. 2.500.000.000 al fine di affiancare un'attività turistica sportiva a quella prodotta dal gioco. Tali opere sotto la direzione della Regione, saranno eseguite o direttamente dalla concessionaria o su incarico della medesima.

5°) Impegno d'ampliare e valorizzare gli attuali locali di proprietà della Regione, esistenti in St. Vincent, secondo i progetti studiati dalla Regione, con onere a carico della concessionaria, non eccedenti L. 700 milioni.

6°) Liberazione della Regione da ogni impegno relativo al rischio di cambio assegni.

7°) Oneri di carattere sociale, culturale a favore degli immigrati valdostani in Francia e Svizzera.

8°) Oneri vari da convenirsi.

L'esponente, a nome della costituenda Società è pronto a presentare le più opportune garanzie economiche, che la Regione riterrà necessarie avere prima di affrontare un dialogo diretto e l'eventuale gara. Sommessamente e nell'esclusivo interesse della Regione Autonoma della Valle d'Aosta l'esponente ritiene opportuno suggerire la sospensione di ogni pronuncia, all'ordine del giorno, in merito al rinnovo della concessione.

Con ossequio.

Aosta, lì 10 luglio 1965.

p. il Col. Domenico Rossotto

f.to Avv. Giuseppe Rossotto".

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On. Amministrazione della Regione Autonoma della VALLE D'AOSTA

Oggetto: Richiesta di concessione della Casa da gioco di St. Vincent.

Curriculum vitae del Col. Domenico Rossotto nato a La Cassa (TO) nel 1896.

Ufficiale in s.p.e., ha partecipato alla guerra 1915-18.

Nel 1925 in Somalia partecipa alle operazioni per l'occupazione della Migiurtinia ed ottiene la prima, delle quattro di cui si fregia, medaglia d'argento al valore militare.

Partecipa al comando del gruppo "Conegliano" inquadrato nella divisione alpina "Julia" alla campagna Greco-Albanese del 1940-41 ed ottiene la seconda medaglia d'argento nel marzo del '41.

Nel luglio del 1942, sempre inquadrato nella predetta unità, è inviato sul fronte Russo.

Nei combattimenti del dicembre 1942 gennaio 1943 ottiene altre due medaglie d'argento e l'Ordine Militare d'Italia.

Per le gesta del gruppo "Conegliano" lo stendardo del 3° Regg. Art. da Montagna è insignito di due medaglie d'oro, unico e solo reggimento d'artiglieria, ad aver ottenuto tale onore.

La figura del colonnello Rossotto "il colonnello Verdotti" del libro "Centomila gavette di ghiaccio" fa parte ormai della leggenda delle truppe da montagna.

Dalla fine della guerra si occupa di attività turistiche ed alberghiere sia a Limone Piemonte che a Bordighera".

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Il Segretario del Consiglio, Signora SIGGIA Avv. Giovanna in BIANCO, comunica che al "curriculum vitae" del Col. Domenico Rossotto, seguono le referenze.

Il Consigliere TORRIONE chiede che si dia lettura anche delle referenze.

Il Presidente, MARCOZ, precisa che non si tratta di referenze vere e proprie, ma della indicazione dei nominativi di sei persone o Enti ai quali ci si può rivolgere per avere le referenze del nominato Col. Domenico Rossotto.

Si dà atto che il Segretario del Consiglio dà lettura dei sottoriportati sei indirizzi per eventuali referenze:

"REFERENZE

1°) Marchese Luigi Medici del Vascello - Castello della Mandria - Venaria.

2°) Marchese Enea Silvio Piccolomini - Siena.

3°) Grand. Uff. Rag. Silvio Turati Conte di S. Biagio - Torino.

4°) Dott. Matello Rossi conte di Montelera - Torino.

5°) Dott. Ing. Casimiro Dolza - Presidente Collegio Costruttori di Torino - Torino.

6°) Avv. Risso - Presidente Camera di Commercio di Genova - Genova.

F.to illeggibile".

Il Segretario del Consiglio dà, in seguito, lettura della sottoriportata domanda di concessione presentata dalla Società S.V.I.T. S.p.A., in persona del suo Amministratore delegato, Dr. Italo Tresch, e della allegata dichiarazione della Banca Vallugano, di Lugano (Svizzera):

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ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA e per Essa al Presidente pro tempore della Giunta Regionale Avv. Severino Caveri, Aosta -

e al Presidente pro tempore del Consiglio Regionale Avv. Oreste Marcoz, Aosta.

La S.V.I.T. s.p.a. con sede in St-Vincent in persona del suo Amministratore delegato dottor Italo Tresch, rappresentante anche di un gruppo finanziario svizzero, avendo appreso che nell'adunanza odierna il Consiglio Regionale della Valle d'Aosta è stato chiamato a deliberare per rinnovare il contratto di concessione agli attuali conduttori della Casa da gioco di St-Vincent, la cui apertura è consentita a favore di codesta On. Amministrazione, allo scadere del contratto in corso e cioè dal 1° aprile 1966, si onora di presentare la presente formale domanda di concessione della Casa da gioco regionale di St-Vincent, a decorrere dal 1° aprile 1966, alle seguenti condizioni che sono obiettivamente di gran lunga più favorevoli per la Regione di quelle che sono state sottoposte all'esame del Consiglio regionale per il rinnovo del contratto agli attuali conduttori.

La S.V.I.T. nel formulare l'istanza si pone quale primo obbligo e obiettivo quelli di riversare direttamente gli utili conseguiti nella economia regionale, con investimenti intesi a incrementare il turismo, l'occupazione locale, le condizioni di vita delle popolazioni, secondo il programma di sviluppo economico della Regione.

A tal fine offre, quali condizioni del contratto:

1°) L'attribuzione alla Regione del 78 per cento, senza decurtazioni a qualsiasi titolo accordate, degli introiti lordi;

2°) La immediata realizzazione in St-Vincent dell'ampliamento della Casa da gioco, con trasferimento in proprietà alla Regione del nuovo immobile con un impegno di spesa non superiore a Lire 600.000.000;

3°) La realizzazione nella zona delle attrezzature alberghiere, funiviarie ed altre necessarie per il suo sviluppo che l'Amministrazione regionale vorrà indicare con suo criterio discrezionale, con un impegno di spesa non superiore a Lire un miliardo e 500 milioni;

4°) L'impegno di reinvestire in Valle d'Aosta gran parte degli utili della gestione secondo un programma di sviluppo economico regionale da concordare nello spirito delle premesse alla presente istanza.

A sostegno della serietà della presente domanda:

a) si chiede alla Regione di voler indicare quale altra percentuale, maggiore di quella qui proposta, ritenga di dover richiedere; maggiore percentuale che la S.V.I.T. si impegna di esaminare;

b) si unisce per l'Amministrazione Regionale una dichiarazione della Banca Vallugano - Lugano (Svizzera).

Con osservanza.

Saint Vincent, lì 12 luglio 1965. F.to Dott. Italo Tresch".

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"BANCO VALLUGANO - Lugano 9-7-1965

DICHIARAZIONE

Come da analoga richiesta dell'interessato attestiamo con la presente che il Sig. Dott. Italo Tresch - Chiasso -, Amministratore delegato della Spett. S.V.I.T. - S.p.A. in Saint Vincent, può liberamente disporre oggi presso il nostro Istituto della somma di franchi 2.900.000.

La presente dichiarazione viene rilasciata al Sig. Dott. Italo Tresch, in relazione alle pratiche dallo stesso avviate per conto della Spett. S.V.I.T. - S.p.A. per ottenimento dell'appalto della gestione della Casa da gioco in Saint-Vincent.

BANCO VALLUGANO (f.to illeggibile)".

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Il Presidente del Consiglio, MARCOZ, dichiara aperta la discussione sull'argomento di cui si tratta.

Il Consigliere MONTESANO, in considerazione della importanza del problema in discussione, per il suo rilevante riflesso economico-finanziario proiettato in un periodo di 12 anni, ritiene che il problema in esame debba essere risolto con piena cognizione di causa in tutti i suoi aspetti e chiede, in linea preliminare, una breve sospensione della seduta, onde consentire ai Consiglieri di prendere esatta conoscenza delle nuove proposte fatte dal Presidente della Giunta e delle domande dei gruppi finanziari di cui è stata ora data lettura.

Ritiene che senza un approfondito esame non sia possibile rendersi conto della sostanza delle nuove offerte pervenute, anche se ci si rende conto, dopo la esauriente illustrazione fatta dal Presidente della Giunta, dei vantaggi che deriveranno alla Regione dalla introduzione di alcune clausole migliorative del vigente capitolato di concessione in vigore con la Società S.I.T.A.V., clausole sulle quali dichiara di voler intervenire in un secondo tempo.

Ritiene, inoltre, che debba anche essere preso in considerazione l'aspetto del problema prospettato nella lettera inviata a tutti i Consiglieri dal Sindaco del Comune di Saint Vincent, lettera in cui si sostiene che si sarebbe dovuto sentire il parere del predetto Comune in merito all'argomento in discussione e si prospetta l'eventualità di azioni di carattere giudiziario verso la Regione.

Dichiara di non condividere il parere negativo espresso dal Presidente della Giunta Regionale su questa questione in quanto, ai sensi del sottoriportato articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio della Valle di Aosta in data 3-4-1946, concernente l'istituzione di una Casa da gioco in Comune di St-Vincent, la concessione dell'esercizio della Casa da gioco deve essere fatta dal Consiglio della Valle d'Aosta d'intesa con il Comune di St-Vincent:

"La concessione dell'esercizio della Casa da gioco sarà fatta dal Consiglio della Valle d'Aosta, d'intesa con il Comune di St-Vincent. Gli utili netti annui di esercizio saranno ripartiti fra il concessionario, il Consiglio della Valle e il Comune di St-Vincent in base a percentuali da determinarsi dal Consiglio della Valle d'Aosta".

Osserva che in detto articolo si parla di "concessione dell'esercizio" e non di apertura della Casa da gioco, per cui si deve dedurre che per qualsiasi concessione deve essere sentito il parere del Sindaco di Saint Vincent.

Rileva che si tratta di una questione che può dare adito a dissidi e ad eventuali vertenze amministrative e giudiziarie.

Fa presente che l'argomento in discussione presenta, per la sua complessità, numerose difficoltà, ora accentuate dalle proposte fatte da gruppi finanziari diversi con le domande di cui è stata data lettura in precedenza e che sono state comunicate ai Consiglieri.

Allo scopo di dare modo al Presidente della Giunta, alla Giunta e a tutti i Consiglieri di rendersi esattamente conto del valore reale delle nuove proposte, onde, poter assumere una decisione cosciente al riguardo, propone in via preliminare di sospendere la seduta per qualche minuto, onde consentire uno scambio di idee fra Consiglieri e, in via subordinata, propone di aggiornare la discussione dell'argomento in oggetto ad una successiva adunanza.

Lamenta, infine, che un così importante argomento non sia stato previamente sottoposto all'esame della Commissione consiliare permanente di studio per gli Affari Generali e Finanze, che è l'organo più idoneo ad esprimere un parere in merito.

Il Consigliere DUJANY ritiene che quanto dichiarato e proposto dal Consigliere Montesano debba essere preso in considerazione e che i vari argomenti esposti a giustificazione della richiesta di sospensione della seduta siano sufficientemente fondati.

Non ritiene giusto considerare la richiesta del Comune di St-Vincent in modo superficiale e respingerla come ha fatto il Presidente della Giunta, in quanto nel decreto istitutivo della Casa da gioco è detto che la concessione dell'esercizio deve essere fatta dal Consiglio della Valle d'Aosta, d'intesa con il Comune di St-Vincent.

Lamenta che un problema così importante e così complesso come quello ora in discussione non sia stato sottoposto preventivamente all'esame e al parere della Commissione consiliare permanente di studio per gli Affari Generali e Finanze.

Dichiara che le domande di concessione della Casa da gioco di St-Vincent che sono state ora lette nel corso della seduta hanno portato un cambiamento alla visione del problema nel suo complesso, che si presenta ora diversa da quella che si presentava, all'atto della convocazione del Consiglio, in base alla relazione e agli allegati trasmessi ai Consiglieri.

Il Presidente della Giunta, CAVERI, dichiara di essere contrario ad una sospensione della seduta per scambi di idee sull'argomento tra i Consiglieri perché ritiene opportuno che la discussione debba avvenire in pubblico, nella seduta pubblica di Consiglio, proprio in considerazione dell'importanza e della delicatezza dell'argomento di cui si tratta.

Osserva che nessuno deve vergognarsi di sostenere le proprie tesi in una seduta pubblica di Consiglio.

Rileva che le riunioni dei rappresentanti delle varie forze politiche presenti in seno al Consiglio non hanno dato, finora, risultati positivi in quanto, - egli prosegue -, "poi ci si attribuiscono dichiarazioni che noi non abbiamo fatto, come è già avvenuto più di una volta".

Ribadisce quindi il suo convincimento sull'opportunità che la discussione dell'importante problema di cui si tratta debba proseguire in seduta pubblica, osservando che il Consiglio, se lo crede, è libero di respingere le proposte della Giunta e che, data la delicatezza dell'argomento, ogni Consigliere deve avere il coraggio di sostenere, a viso aperto, la propria opinione.

Il Consigliere MONTESANO precisa che la sua richiesta di sospensione della seduta ha per scopo l'aggiornamento del problema in discussione, in relazione a quelle nuove richieste di concessione della gestione della Casa da gioco di St-Vincent di cui è stata data lettura nel corso della seduta, nonché in relazione alla richiesta del Comune di Saint Vincent.

Dichiara di condividere il parere del Presidente della Giunta sull'opportunità che la discussione del problema di cui si tratta avvenga in seduta pubblica, ma ribadisce la necessità di un ulteriore riesame dell'argomento in oggetto alla luce delle nuove domande e delle nuove proposte ora comunicate al Consiglio, riesame che, a suo giudizio, non può essere compiuto ora nel corso del dibattito.

A richiesta del Presidente della Giunta, dichiara infine, che intende che la sua richiesta di sospensione della seduta sia messa in votazione.

Il Consigliere GERMANO dichiara che la colpa della mancata convocazione della Commissione consiliare permanente di studio per gli Affari Generali e Finanze per la discussione dell'argomento in oggetto è da attribuire ai Consiglieri appartenenti al gruppo della Democrazia Cristiana, i quali, nelle riunioni della citata Commissione e nelle riunioni dei Capi gruppo delle forze politiche rappresentate in seno al Consiglio, non hanno mai accettato sino ad ora di giungere ad una conclusione concordata sui vari importanti argomenti trattati.

Osserva che questo comportamento negativo è stato costante da parte dei rappresentanti del gruppo consiliare della Democrazia Cristiana anche su questioni di carattere amministrativo e politico sulle quali si era d'accordo, in linea generale; cita, ad esempio la questione concernente le indennità ai Consiglieri e ai Membri della Giunta e la questione riguardante la celebrazione del ventennale della Resistenza.

Rileva che, in entrambi i casi, da parte del gruppo consiliare della Democrazia Cristiana è stata poi impostata una speculazione demagogica su detti problemi.

Aggiunge che, mentre da parte dei rappresentanti degli altri raggruppamenti politici si è sempre cercato di raggiungere un accordo sui vari problemi in discussione, da parte del gruppo consiliare della Democrazia Cristiana sono sempre stati messi in atto tentativi di speculazione demagogica, senza alcuna preoccupazione per l'insieme del Consiglio e per realizzare un accordo.

Comunica che l'attuale maggioranza consiliare aveva preso in esame la possibilità di sottoporre l'argomento ora in discussione all'esame preventivo della Commissione consiliare permanente di studio per gli Affari Generali e Finanze, ma che, alla luce di questi fatti precedenti, ha concluso sulla non opportunità di sottoporre l'argomento in questione all'esame della predetta Commissione.

Ritiene ancora possibile riprendere un dialogo costruttivo fra tutte le forze politiche rappresentate nel Consiglio a condizione, però, che il gruppo consiliare della Democrazia Cristiana abbandoni la linea negativa finora seguita.

Il Consigliere TORRIONE osserva che le Commissioni consiliari permanenti di studio hanno una funzione consultiva e non deliberativa; pertanto parlare di raggiungere un accordo in sede di Commissione non ha senso, perché le Commissioni non devono raggiungere un accordo ma devono esprimere il loro parere.

Rileva che i Capi gruppo consiliari non hanno alcuna funzione giuridica nel Consiglio Regionale.

Ritiene che interpellare una Commissione consultiva su una questione così grave e importante, quale è l'argomento in discussione, sarebbe stato, quanto meno, questione di prudenza.

Aggiunge che l'argomento è talmente serio e grave per cui sarebbe senz'altro fuori luogo prestarsi o dare adito a speculazioni politiche; reputa che chiunque si renda conto di questo e, rivolgendosi al Consigliere Germano, termina dichiarando: "Aspettiamo la prossima campagna elettorale, i prossimi comizi, Signor Germano".

Il Consigliere PEDRINI, riservandosi di intervenire ancora successivamente sulle singole clausole modificative del vigente capitolato di concessione per l'esercizio della Casa da gioco di St-Vincent, osserva che, allo stato attuale, è della massima importanza dare un nuovo impulso turistico a St-Vincent, in modo che detto Centro possa mettersi in concorrenza con altre zone turistiche vicine, dotate di migliori attrezzature.

Informa di aver ricevuto, oltre alla lettera del Comune di St-Vincent consegnata questa mattina ai Consiglieri Regionali, una precedente lettera del Comune di St-Vincent nella quale si sosteneva la richiesta del predetto Comune di introitare direttamente dalla Società S.I.T.A.V., - e non dall'Amministrazione Regionale -, i fondi derivanti al Comune di St-Vincent per quota del 5% sul tributo-tassa di concessione della Casa da gioco.

Dichiara di essere favorevole alla richiesta del Comune di St-Vincent perché si deve lamentare che l'Amministrazione Regionale ha sempre versato con ritardo tali fondi al predetto Comune.

Rileva che la formulazione di alcune delle clausole modificative di capitolato che la Giunta sottopone all'approvazione del Consiglio non sembra molto chiara, specie per le clausole riguardanti le questioni del personale della Casa da gioco, che sembrano essere state studiate con il proposito di sistemare elementi della maggioranza, cosa sulla quale dichiara di non concordare. Dichiara pure di non concordare sulla richiesta di sospendere la seduta e di aggiornare la discussione dell'argomento in oggetto ad una successiva adunanza, perché ritiene sia molto urgente addivenire alla soluzione del problema in discussione, che ha inevitabili riflessi economici sul centro turistico di St-Vincent e su tutta la Valle d'Aosta in genere.

Fa presente che, se è necessario riesaminare il problema in discussione alla luce delle nuove proposte e domande testé pervenute per la concessione della gestione della Casa da gioco di St-Vincent, - proposte e domande di cui è stata data lettura nel corso della seduta odierna -, detta necessità può essere soddisfatta mediante una breve sospensione della seduta, onde dare modo ai Consiglieri di prendere piena conoscenza del sostanziale contenuto delle nuove domande di concessione per poter decidere in perfetta coscienza secondo gli interessi della Regione.

Dichiara che non bisogna preoccuparsi degli interessi della Società S.I.T.A.V. né degli interessi dei vari gruppi finanziari che hanno richiesto la concessione per la gestione della Casa da gioco di St-Vincent, ma che occorre preoccuparsi unicamente degli interessi della Regione della Valle d'Aosta e, in particolare, di quanti aspettano ormai da due anni la istituzione di un corso per croupiers e di quanti hanno bisogno di un posto di lavoro.

Osserva che l'attuale congiuntura economica sfavorevole ha ormai avuto delle ripercussioni negative anche in Valle d'Aosta e che tali ripercussioni saranno ancora più evidenti nel prossimo autunno, per cui è necessario prendere una decisione e risolvere con urgenza il problema in discussione nell'interesse della zona di St-Vincent e della Valle d'Aosta in generale.

Segue una breve discussione di carattere polemico riguardante la questione dei licenziamenti e delle assunzioni di personale della Casa da gioco di St. Vincent, discussione alla quale prendono parte il Vice Presidente del Consiglio, STRAZZA, e il Consigliere PEDRINI.

Il Presidente, MARCOZ, in ordine alla richiesta di sospensione della seduta e di aggiornamento del problema in discussione, osserva che il problema di cui si tratta riveste una certa urgenza, soprattutto se collegato al problema di quella tale scadenza che attiene addirittura alla istituzione della Casa da gioco di Saint Vincent e alla continuazione di tale attività.

Ritiene che, di fronte a detta questione di primaria importanza, le modificazioni migliorative, a vantaggio della Regione, di alcune clausole del vigente capitolato di concessione per l'esercizio della Casa da gioco di Saint Vincent, anche se importanti, assumono un carattere di secondaria importanza.

Rileva che la motivazione della richiesta di sospensione della seduta e di aggiornamento del problema a una successiva adunanza, per approfondire il problema alla luce delle nuove proposte, non sia molto fondata, perché tutti i Consiglieri dovrebbero essere a conoscenza, almeno nelle grandi linee, delle norme di capitolato che regolano i rapporti di concessione tra la Regione e la Società SITAV per la gestione della Casa da gioco di Saint Vincent e delle proposte modificative di tali norme illustrate dal Presidente della Giunta.

Ritiene che ogni Consigliere debba, quindi, avere già in mente due schemi di paragone riguardanti il problema in oggetto: il primo schema basato sul capitolato in vigore e il secondo schema basato sulle modificazioni che si propone di apportare a detto capitolato, per cui si tratta ora di formarsi un terzo schema basato sulle proposte contenute nelle domande di cui è stata data lettura nel corso della seduta, schema da confrontare con i due schemi precedenti.

Ritiene che questo raffronto non presenti nulla di trascendentale e che, pertanto, se vi è buona volontà di risolvere il problema in discussione, il Consiglio può discutere e prendere con cognizione di causa una decisione in merito.

Fa presente che da un eventuale aggiornamento della discussione del problema in oggetto ad una prossima seduta non potrà derivare un gran giovamento perché, oltre all'elemento della maggiore o minore percentuale a favore della Regione sui proventi della Casa da gioco, vi sono molti altri importanti fattori da tenere in considerazione in ordine a garanzie finanziarie, a fiducia personale e ad esperienza e capacità specifica, fattori di carattere non matematico, che lascerebbero inalterate le attuali perplessità e la opinabilità delle soluzioni per un così importante e complesso problema.

Ritiene, quindi, che i Consiglieri debbano tenere bene presente il nuovo contratto nelle sue grandi linee, avendo una importanza assai relativa il punto in più o in meno della percentuale del tributo-tassa di concessione spettante alla Regione, in quanto hanno importanza particolare la qualità della gestione della Casa da gioco e l'aumento dei proventi annui dei giochi.

Informa che nelle lunghe trattative condotte dalla precedente e dalla attuale Giunta con la Società SITAV sono stati fatti, in complesso, circa quattro anni di "tiro alla fune" sulla questione del punto in più o del punto in meno della percentuale da versare alla Regione sui proventi dei giochi.

Ritiene che il problema di cui si tratta possa essere compiutamente esaminato nella adunanza odierna del Consiglio, in modo che i Consiglieri possano decidere in merito con meditazione e con tranquilla coscienza.

Dichiara che, se il problema in esame fosse stato risolto prima e se si fosse dato l'avvio un anno fa a quelle tali programmate attrezzature e opere turistiche (albergo, funivie, ampliamento della Casa da gioco, ecc.) di interesse della zona di St. Vincent, oggi avremmo già realizzato qualcosa di utile per alleviare le ripercussioni negative della perdurante congiuntura economica sfavorevole e per aumentare gli introiti della Casa da gioco.

Comunica che saranno ora distribuite ai Consiglieri le copie, nei punti essenziali, delle domande di concessione di cui è stata data lettura in precedenza, in modo che i Consiglieri possano avere visione di tutti gli atti relativi al problema in esame.

Il Consigliere MONTESANO ribadisce la sua perplessità di dover affrontare oggi la discussione del problema in esame, dopo la comunicazione delle domande pervenute da gruppi finanziari interessati alla questione.

Fa presente che i Consiglieri non hanno avuto a loro disposizione il tempo che ha avuto la Giunta per studiare attentamente il problema in ogni suo aspetto.

Dichiara, peraltro, di essere pronto alla discussione delle proposte formulate dalla Giunta Regionale, perché ha avuto tempo sufficiente per esaminarle attentamente in base agli atti ricevuti, ma di non essere, però, in grado di discutere sulle nuove domande ora pervenute, senza averle prima attentamente analizzate per ricavarne quegli indispensabili elementi di confronto con le proposte della Giunta.

Precisa che solo per questo motivo ha richiesto l'aggiornamento della discussione del problema di cui si tratta ad una prossima seduta consiliare.

Su richiesta del Presidente, il Consigliere MONTESANO dichiara di non insistere nella sua richiesta di mettere in votazione la proposta di rinvio della discussione dell'argomento ad una successiva seduta.

Il Presidente, MARCOZ, chiarisce che nessuno sarebbe contrario all'aggiornamento della discussione dell'argomento in oggetto ad una prossima seduta consiliare se l'Amministrazione Regionale non fosse pressata e preoccupata anche dalla nota questione della scadenza della vigente concessione per l'esercizio della Casa da gioco di St. Vincent, questione che nessuno tiene mai presente e che riveste, però, una grande importanza e che è connessa con il problema in discussione.

Il Consigliere DUJANY lamenta che, di fronte a proposte e ad elementi di giudizio nuovi, emersi nel corso della seduta e che il Consiglio non ha ancora avuto tempo di esaminare, si insista a fare opera di persuasione per continuare la discussione, in luogo di aderire alla proposta di aggiornamento e di rinvio dell'argomento all'esame di una Commissione consultiva.

Ritiene giustificata la richiesta, fatta da alcuni Consiglieri, di rinviare il problema in oggetto all'esame della Commissione consiliare permanente per gli Affari Generali e Finanze, esame che dovrebbe essere portato a termine in un breve periodo di tempo, in modo da poter successivamente riprendere la discussione in sede di Consiglio con delle idee chiare e persuasi di quanto si deve decidere.

L'Assessore FOSSON fa presente che le nuove domande pervenute per la concessione della gestione della Casa da gioco di St. Vincent, portano, rispettivamente, la data del 10 luglio e del 12 luglio, cioè una data successiva di parecchi giorni alla data di trasmissione ai Consiglieri dell'ordine del giorno della seduta odierna e dei relativi allegati.

Osserva, quindi, che quanto è accaduto può far pensare a ciò che accade allorquando un'offerta per concorrere ad un appalto viene presentata quando le altre offerte dei prezzi sono state già rese note ed è quindi possibile fare proposte migliori.

Il Consigliere GHEIS osserva che il Consiglio, in questo caso, non si trova di fronte ad una gara di appalto, ma si trova di fronte ad una proposta di Giunta sulla quale proposta si chiede il parere e l'approvazione del Consiglio.

Dichiara che i Consiglieri sono oggi in grado di dare il loro parere per quello che riguarda la proposta e gli allegati già ricevuti unitamente all'ordine del giorno e che hanno avuto il tempo di studiare.

Fa presente che è accaduto un fatto nuovo: la presentazione di domande con le quali si richiede che il Consiglio esamini nuove proposte ora fatte da alcuni gruppi finanziari privati che il Consiglio non conosce.

Chiede, pertanto, che la Giunta, così come ha studiato il problema fin dall'inizio, elaborando le proposte già trasmesse ai Consiglieri, studi anche queste altre offerte che potrebbero contenere degli elementi di maggior vantaggio per la Regione valdostana e degli elementi di maggiori valutazione per tutto il problema di cui si tratta.

Insiste, quindi, nel chiedere che, di fronte al fatto nuovo costituito dalle proposte che alcuni privati hanno ora fatto pervenire, sia dato alla Giunta e al Consiglio il tempo necessario per studiare queste nuove proposte.

Dichiara che non si tratta di una richiesta a sfondo polemico, ma di una richiesta più che logica, fatta nell'interesse dell'Amministrazione Regionale.

Ritiene che non sia di immediata necessità la decisione del problema perché la sfavorevole congiuntura economica durerà ancora due anni e perché la concessione alla Società SITAV scadrà solo il 30 marzo 1966.

In relazione alle nuove proposte oggi pervenute, chiede che gli siano chiariti i motivi che determinano l'urgenza di definire oggi il problema in discussione e ne impediscono il richiesto aggiornamento, anche per un breve periodo di tempo, in modo che, con gli elementi che la Giunta crederà di poter dare, il Consiglio sia suffragato con una maggior possibilità di giudizio sulla decisione da prendere e che è di capitale importanza per il bilancio della Regione.

Il Consigliere GERMANO ritiene di dover informare il Consiglio di un articolo pubblicato sul numero del settimanale "La Région Autonome Valdôtaine" del 19 febbraio 1965; dà, quindi, lettura dello stralcio seguente dell'articolo stesso:

"L'immobilismo del governo regionale può sembrare uno slogan propagandistico ma è la realtà.

Da un anno e mezzo ormai andiamo ripetendo che il governo deve scuotersi di dosso l'inerzia che lo addormenta, i nostri consiglieri ad ogni assemblea ripetono che il tempo è contro la Valle e che lasciarlo passare senza porre le premesse per un più alto tenore di vita della popolazione significa tradire le aspettative autonomistiche dei Valdostani, ma non v'è nulla da fare! La Giunta regionale si crogiola nel suo piccolo nido di piume e rimane insensibile a tutto quanto al di fuori succede.

E sì che i problemi non mancano! Lasciamo da parte quelli di fondo:...."

Riferisce che, a questo punto, in detto articolo vengono fatti due esempi: in uno si parla del problema della Scuola, nell'altro si dice quanto segue:

"Un altro problema che interessa da vicino la Valle per la sua intrinseca immoralità e per le gravi conseguenze finanziarie che comporta è quello del Casinò di St-Vincent. Tutti ne parlano salvo - come al solito - i nostri amministratori, che dovrebbero preoccuparsene per primi.

I valdostani sanno che la casa da gioco funziona in virtù di un decreto dell'ex presidente della Regione Federico Chabod datato 3-4-1946 e la cui validità scade il 2-4-1966.

Ha resistito alle dure vicende giudiziarie cui è stata sottoposta in questi ultimi anni e stando alla sentenza della suprema magistratura, che ha posto la parola fine al processo, resisterà sino al 1966 cioè sino al termine di validità del decreto Chabod.

E poi che accadrà?

Potrà il Presidente della Valle fare un nuovo decreto? È lecito dubitarne.

Ed allora?

A noi non interessa il casinò ma i suoi dipendenti e le finanze della Regione il cui più forte introito è appunto quello della casa da gioco. Ci domandiamo se la Giunta Regionale ha gli stessi interessi o se il problema non la tocca neppure.

Due esempi dell'immobilismo della giunta, scelti fra i tanti ma potremmo continuare per un po'.

Il perché di questo andazzo? Delle due una: o manca la forza politica o manca la volontà politica!".

Rileva che la domanda che il Segretario della Democrazia Cristiana ha rivolto alla Giunta Regionale deve essere rivolta, invece, ai Consiglieri della Democrazia Cristiana, per sapere che cosa effettivamente essi pensano del problema di cui si tratta.

Il Consigliere GHEIS ritiene che al Consigliere Germano si possa rispondere semplicemente che i Consiglieri della Democrazia Cristiana prendono atto che la Giunta Regionale ha affrontato il problema di cui si tratta, il che dimostra che il ruolo della opposizione serve a qualche cosa.

Aggiunge che i Consiglieri della Democrazia Cristiana ritengono che la Giunta Regionale debba anche esaminare le nuove domande ora pervenute e che costituiscono un fatto nuovo.

Chiede, pertanto, nell'interesse dell'Amministrazione Regionale, che la discussione dell'argomento sia aggiornata ad una nuova seduta da tenersi entro breve tempo.

Dichiara che il decidere presto deve essere condizionato al decidere bene.

L'Assessore ANDRIONE osserva che, quando si discute di un importante contratto del genere di quello in esame, vi sono degli interessi contrari, per cui, anche se si aggiornasse la discussione dell'argomento a una adunanza da tenersi fra pochi giorni, probabilmente il Consiglio si troverebbe ancora di fronte a nuove altre domande di privati per la concessione della gestione della Casa da gioco di St. Vincent, che potrebbero costituire altri fatti nuovi invocabili per giustificare altre richieste di aggiornamento della discussione, con la conseguenza di successivi aggiornamenti dilatori.

Dichiara che, ad evitare questo inconveniente, la maggioranza consiliare è del parere che si debba ora procedere all'esame e allo studio anche di queste nuove domande e proposte comunicate nel corso cella odierna seduta, discutendone con la dovuta ponderazione in modo da poter trarne le debite conclusioni, per addivenire alla migliore decisione sul problema in esame.

Il Presidente del Consiglio, MARCOZ, rileva che la Giunta Regionale si è occupata del problema ora in discussione molto tempo prima della pubblicazione dell'articolo polemico apparso sul numero del settimanale "La Région Autonome Valdôtaine" del 19 febbraio 1965.

Il Consigliere GHEIS dichiara che i Consiglieri della Democrazia Cristiana hanno riconosciuto e riconoscono che il Presidente Marcoz, quando rivestiva la carica di Presidente della Giunta, si è occupato per due anni del problema ora in discussione e che l'attuale Presidente della Giunta se ne occupa da un anno e mezzo.

Rispondendo all'Assessore Andrione, riconosce che è senz'altro giusto discutere anche delle nuove proposte ora pervenute; ritiene, però, che non si abbiano oggi le informazioni e gli elementi necessari per discutere sulle garanzie di ordine finanziario e di capacità tecnica che i promotori o i rappresentanti delle nuove Società di gestione possono dare alla Regione.

Ritiene che solo la Giunta Regionale, con i suoi organi tecnici, possa e debba occuparsi dei necessari accertamenti in merito a tali garanzie; dichiara che i Consiglieri del gruppo della Democrazia Cristiana, con il loro intervento, non difendono né le nuove Società richiedenti né la Soc. SITAV, attuale concessionaria. Ritiene che la discussione sulla utilità e convenienza delle proposte di modificazioni alle clausole del vigente capitolato possa essere continuata ma osserva che, in questo caso, rimarrebbe nei Consiglieri il dubbio che per le nuove domande testè pervenute possano esservi sufficienti garanzie per una presa in considerazione da parte del Consiglio.

Dichiara che sarebbe, pertanto, opportuno assumere in merito precise informazioni, in quanto potrebbe anche darsi che nella odierna discussione, in ipotesi, si possa concludere addirittura per la concessione a favore di una delle nuove Società, ma che si sbaglierebbe se si prendesse una tale decisione senza avere prima assunto precise informazioni sulle garanzie offerte dai promotori di questa nuova Società.

Il Consigliere GERMANO chiede al Consigliere GHEIS se abbia già gli atti relativi a tale nuova Società.

Il Consigliere GHEIS risponde di non avere atti, ma di avere solo gli appunti presi nel corso della lettura delle domande delle nuove Società.

Conclude, dichiarando che i Consiglieri del suo gruppo chiedono soltanto che si abbia il tempo di discutere di queste nuove domande e proposte che sono state portate soltanto ora a loro conoscenza, in quanto non vogliono sposare alcuna causa, ma vogliono discutere e trovare, insieme agli altri Consiglieri, la soluzione dell'importante problema di cui si tratta.

Il Presidente, MARCOZ, ricorda che il Consigliere MONTESANO ha dichiarato che non intendeva porre ai voti la proposta di aggiornamento della discussione dell'argomento in oggetto ad una prossima seduta.

Il Consigliere DUJANY dichiara che, a nome del gruppo consiliare della Democrazia Cristiana, aveva richiesto la votazione sulla proposta di aggiornamento della discussione del problema per fare sottoporre il problema stesso all'esame della Commissione consiliare permanente di studio per gli Affari Generali e Finanze.

Il Consigliere MONTESANO precisa che la sua proposta consisteva, in linea principale, nella richiesta di una breve sospensione della seduta e, in linea subordinata, nell'aggiornamento della discussione del problema di cui si tratta ad una prossima seduta, per il rinvio del problema stesso all'esame e al parere della sopracitata Commissione consiliare.

Dichiara di ritirare la richiesta per una breve sospensione della seduta anche perché, ormai, ha già detto ciò che voleva dire.

Il Presidente, MARCOZ, pone ai voti la proposta concernente la richiesta di aggiornamento della discussione del problema in oggetto ad una prossima seduta, con il rinvio del problema all'esame ed al parere della Commissione consiliare permanente di studio per gli Affari Generali e Finanze.

Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente accerta e comunica che il Consiglio, con voti contrari diciotto (Consiglieri di maggioranza) e voti favorevoli tredici (Consiglieri presenti: trentaquattro; Consiglieri votanti trentuno; - astenutisi dalla votazione i Consiglieri Signori: Albaney, Cusumano e Pedrini) ha respinto la proposta di cui sopra fatta dal Consigliere Dujany a nome del gruppo consiliare della Democrazia Cristiana.

Il Consiglio prende atto.

Si dà atto che alla votazione fa seguito una breve interruzione di fatto della discussione, - dalle ore 12,30 alle ore 12,45, - interruzione nel corso della quale si procede alla distribuzione ai Capi gruppo e all'esame da parte dei Consiglieri delle copie per estratto delle nuove domande testè pervenute e richiedenti la concessione della gestione della Casa da gioco di St. Vincent, domande di cui è stata data prima lettura dal Segretario del Consiglio.

Il Presidente del Consiglio, MARCOZ, invita, quindi, alle ore 12,45, il Consiglio a riprendere la discussione del problema in esame gioco di Saint Vincent, mentre, in effetti, si tratta anche della autorizzazione alla proroga o rinnovo del vigente contratto con la Società SITAV.

Il Consigliere MONTESANO osserva che, indirettamente, è stata data la dimostrazione della fondatezza della sua richiesta di una breve sospensione della seduta perché, di fatto, la discussione è rimasta sospesa per parecchi minuti, durante i quali i Consiglieri hanno creduto opportuno di riunirsi in gruppi per confabulare e per reciproci scambi di idee.

Dichiara, quindi, che farà qualche osservazione sulla relazione del Presidente della Giunta e che si asterrà dalla votazione delle proposte in esame, perché non si ritiene ancora in grado di valutare compiutamente, nel corso della seduta, le proposte contenute nelle sue domande testè distribuite ai Consiglieri.

Osserva che, nella formulazione dell'oggetto in discussione, si parla solo di modificazioni migliorative, a vantaggio della Regione, di alcune clausole del vigente capitolato di concessione per l'esercizio della Casa da gioco di St-Vincent, Cusumano e Pedrini, ha respinto la proposta di cui sopra fatta dal Consigliere Dujany a nome del gruppo consiliare della democrazia Cristiana.

Il Consiglio prende atto.

Si dà atto che alla votazione fa seguito una breve interruzione di fatto della discussione, - dalle ore 12,30 alle ore 12,45 - interruzione nel corso della quale si procede alla distribuzione ai Capi gruppo e all'esame da parte dei Consiglieri delle copie per estratto delle nuove domande testè pervenute e richiedenti la concessione della gestione della Casa da Gioco di St-Vincent, domande di cui è stata data prima lettura dal Segretario del Consiglio.

Il Presidente del Consiglio, MARCOZ, invita, quindi, alle ore 12,45, il Consiglio a riprendere la discussione del problema in esame.

Il Consigliere MONTESANO osserva che, indirettamente, è stata data la dimostrazione della fondatezza della sua richiesta di una breve sospensione della seduta perché, di fatto, la discussione è rimasta sospesa per parecchi minuti durante i quali i Consiglieri hanno creduto opportuno di riunirsi in gruppi per confabulare e per reciproci scambi di idee.

Dichiara, quindi, che farà qualche osservazione sulla relazione del Presidente della Giunta e che si asterrà dalla votazione delle proposte in esame, perché non si ritiene ancora in grado di valutare compiutamente, nel corso della seduta, le proposte contenute nelle sue domande, testè distribuite ai Consiglieri.

Osserva che, nella formulazione dell'oggetto in discussione, si parla solo di modificazioni migliorative, sa vantaggio della Regione, di alcune clausole del vigente capitolato di concessione per l'esercizio della Casa da Gioco di St. Vincent, mentre, in effetti, si tratta anche della autorizzazione alla proroga o al rinnovo del vigente contratto con la Società SITAV.

Dichiara di apprezzare la prudenza del Presidente della Giunta il quale, data la opinabilità e la pericolosità della questione della data di scadenza della concessione, bene ha agito, nell'interesse della Regione, nel relegare in quinta pagina e non troppo in evidenza la questione della proroga.

Rileva che le modificazioni in esame sono proposte dalla Giunta; in proposito, dichiara di essere del parere che nelle trattative future con la Società SITAV o con qualsiasi altra Società, alla quale venisse concessa la gestione della Casa da gioco di Saint Vincent, non debba essere la Giunta Regionale a decidere circa la scelta e le condizioni per l'esecuzione delle varie opere turistiche da realizzare nella zona di St-Vincent.

Ritiene, infatti, che dovrebbe essere il Consiglio, organo deliberante, e non la Giunta, organo esecutivo, a decidere in merito a quanto sopra, salvo delega eventuale alla Giunta in casi particolari.

Ritiene che questa sua opinione sia anche confermata dal fatto che, mentre alle lettere a) e c) del punto 7° delle proposte della Giunta si recita, rispettivamente, "costruzione ...1°) di nuovi locali e opere destinate ad ampliare la Casa da gioco oppure, a richiesta della Giunta Regionale, a potenziare il complesso turistico di St. Vincent,...";

2°) "costruzione da parte della Società SITAV, a mezzo di Società alla stessa collegate, di una funivia e di impianti di risalita per la valorizzazione turistica del Monte Zerbion oppure, - in seguito ad accordo tra la Giunta Regionale e la Società SITAV, di opere corrispondenti e sostitutive ...";

alla lettera b) del punto 7' si legge, invece: "Costruzione in Saint Vincent, da parte della Società SITAV o di altra Società alla stessa collegata, di un albergo di categoria 2°, comprensivo di 200 letti, come da progetto da approvare dalla Regione".

Propone, pertanto, che nei vari punti delle proposte in esame si parli di decisioni da assumere dalla Regione, - raffigurata nel Consiglio Regionale -, e non da assumere dalla Giunta Regionale, salvo per le questioni esecutive di minore importanza.

Chiede se nel tributo-tassa di concessione che la SITAV dovrà corrispondere alla Regione, a decorrere dal 1° gennaio 1966 (nelle misure del 76% fino alla concorrenza di L. 2.500.000.000 d'incasso lordo annuo e del 72% per gli introiti e proventi annui eccedenti la somma di L. 2.500.000.000) sia incluso anche il canone d'uso dei locali ora di proprietà della Regione e messi a disposizione della Società stessa per l'esercizio della sua attività.

Ricorda, in proposito, che con il contratto del 29 aprile 1957 la Società SITAV si era impegnata a costruire il nuovo stabile per conto ed in proprietà della Regione, da adibire a Casa da Gioco, stabile il cui valore attuale può ammontare a circa L. 1 miliardo 500 milioni.

Propone, pertanto, nel caso che la Giunta non avesse preso in considerazione tale problema, di introdurre una nuova clausola migliorativa del vigente capitolato che faccia obbligo alla Società SITAV di versare alla Regione un canone di affitto proporzionale al valore del predetto stabile.

Osserva che, tenuto conto del valore dello stabile di cui si tratta, la Regione potrebbe così introitare una somma annua di decine di milioni che, moltiplicata per i dodici anni di durata del nuovo contratto, raggiungerebbe il valore di circa un miliardo di lire.

Dichiara che, se le citate quote percentuali del tributo-tassa di concessione, che la Società SITAV dovrà corrispondere alla Regione, sono comprensive dell'uso gratuito dello stabile sede della Casa da gioco, si dovrebbe concludere che la Regione non ritrae alcun vantaggio finanziario dalle modificazioni di alcune clausole del vigente capitolato proposte dalla Giunta, in quanto nell'anno 1957 la SITAV, pur corrispondendo al medesimo titolo percentuali minori di tributo tassa, si era impegnata di costruire un nuovo stabile in proprietà regionale che ha un valore di circa 1 miliardo di lire, mentre ora si impegnerebbe ad investire in opere regionali destinate comunque a potenziare il complesso turistico di Saint Vincent una somma di soli 600 milioni di lire.

Per quanto riguarda le nuove percentuali di tributo-tassa che la Società concessionaria SITAV dovrà corrispondere all'Amministrazione Regionale, esprime ancora la sua perplessità, in quanto vi sono ora offerte più vantaggiose di quelle concordate con la Società SITAV.

Circa la soppressione delle detrazioni o premi progressivi di incremento, - in riduzione del tributo-tassa di concessione -, finora riconosciute alla Società SITAV, chiede se i dati forniti dal Presidente della Giunta siano stati calcolati al lordo o al netto delle detrazioni di cui si tratta.

Dichiara di non aver osservazioni da fare sugli altri punti di cui alle proposte della Giunta, rilevando, peraltro, che alcuni punti sono più vantaggiosi e altri meno vantaggiosi per la Regione.

Richiama ancora l'attenzione del Consiglio sulla richiesta dell'Amministrazione Comunale di Saint Vincent per quanto attiene all'asserito diritto di partecipare, a titolo consultivo, alle trattative per la concessione della Casa da gioco.

Ribadisce che, soltanto per il fatto di non poter esaminare con piena cognizione di causa le nuove offerte pervenute nel corso della odierna seduta, si asterrà dalla votazione sulle proposte in discussione.

Conclude osservando che, nell'interesse dell'Amministrazione Regionale e della Valle d'Aosta, sarebbe stato opportuno soprassedere ad una immediata decisione del problema di cui si tratta, rinviando la decisione stessa ad una nuova seduta, da tenersi entro pochi giorni, onde consentire un più approfondito esame del problema stesso alla luce delle nuove domande ora pervenute e mettere in grado i Consiglieri di esprimere meglio il loro giudizio.

Il Presidente, MARCOZ, precisa che con il contratto del 29 aprile 1957 la Società SITAV si era impegnata a costruire uno stabile da adibire a Casa da gioco per un importo di spesa di circa Lire 600 milioni.

L'Assessore ANDRIONE rileva che il Consiglio regionale si trova oggi di fronte alla alternativa di prorogare, con opportune modificazioni, il contratto vigente con la concessionaria Società S.I.T.A.V., oppure di attendere la scadenza del vigente contratto a fine marzo 1966 per procedere, a quella data, ad una nuova concessione mediante gara di appalto.

Osserva che le proposte pervenute mentre il Consiglio discute sulla proroga della concessione alla Società S.I.T.A.V. sono giuridicamente irrilevanti, perché, nel periodo che intercorre tra la data odierna e la data di scadenza del contratto in vigore, il gerente della Casa da gioco di Saint Vincent può essere solo la Società S.I.T.A.V.

Ricorda inoltre che, in base al vigente contratto, alla scadenza della concessione la Società SITAV ha un diritto di prelazione in ogni forma di gara di appalto.

Conclude, pertanto, che non si tratta, per ora, di confrontare le offerte che pervengono da gruppi finanziari interessati, bensì di discutere sulla opportunità, o meno, di concedere la proroga della concessione per l'esercizio della Casa da gioco di Saint Vincent alla attuale concessionaria Società S.I.T.A.V.; osserva, in caso negativo che ogni discussione su nuove offerte dovrebbe essere rinviata verso la data di scadenza del vigente contratto.

Il Presidente della Giunta, CAVERI, dichiara che la maggioranza consiliare accoglie la proposta del Consigliere Montesano per l'attribuzione al Consiglio Regionale della decisione in merito alle scelte alternative da fare per l'esecuzione delle opere di cui alle lettere a) e c) del punto 7) delle proposte in esame, riservando, però, alla Giunta regionale le decisioni su questioni di esecuzione di minor importanza.

Per quanto riguarda la questione di un canone di locazione da porre a carico della Società S.I.T.A.V. per l'uso dello stabile adibito a Casa da gioco, di proprietà regionale, informa che, dopo ottenuto l'assenso sulle migliorie di capitolato che si concretizzano in una maggiore entrata per la Regione dell'ordine di circa 300 milioni all'anno, - tenendo conto anche dell'abolizione dei super-premi per l'incremento dei giochi -, è stata richiesta all'attuale concessionaria Soc. SITAV la corresponsione di un canone annuo di affitto di Lire 50 milioni per l'uso dello stabile adibito a Casa da gioco (richiesta fatta anche per suggerimento dato dal. Presidente del Consiglio, Marcoz).

Riferisce che la Società SITAV ha opposto un reciso rifiuto a tale richiesta motivato dalla considerazione di avere già dovuto accettare delle modifiche migliorative a vantaggio della Regione tali, per cui non era più possibile, dal punto di vista finanziario, per la Società, accettare nuovi oneri, tenuto conto anche dall'impegno di eseguire onerose opere per la valorizzazione turistica della zona di Saint Vincent per un importo di spesa di Lire 2 miliardi e 100 milioni.

Dichiara, quindi, che i membri della Giunta Regionale, nel presentare al Consiglio le proposte in esame, hanno la tranquilla coscienza di avere fatto veramente gli interessi della Regione, ottenendo di migliorare sostanzialmente e di molto a vantaggio della Regione le condizioni del vigente contratto-capitolato.

Osserva che occorre considerare l'impostazione generale e l'economia generale del nuovo schema di contratto-capitolato che la Giunta propone all'esame e all'approvazione del Consiglio.

Per quanto riguarda le precisazioni richieste dal Consigliere Montesano in ordine alle cifre esposte nel corso della relazione, fa presente che dette cifre sono state desunte in gran parte da un prospetto dettagliato che probabilmente è in possesso di quasi tutti i Consiglieri regionali, in quanto era stato distribuito in allegato all'ordine del giorno di una adunanza consiliare tenutasi nel luglio 1963, nella quale si era già discusso del problema della proroga della vigente concessione alla Società S.I.T.A.V.

Precisa che in tale prospetto sono riportati gli introiti lordi relativi al tributo-tassa di concessione spettante alla Regione per l'esercizio della Casa da gioco di Saint Vincent per gli anni dal 1955 al 1963, le relative percentuali lorde e nette a favore della Regione, le deduzioni di somme annue riconosciute alla Società S.I.T.A.V. a titolo di premi progressivi di incremento dei proventi annui dei giochi, nonché le somme pagate dalla Regione alla Società SITAV a titolo di concorso al rischio annuo di esercizio per eventuali insoluti nelle operazioni di cambio assegni ai clienti.

Ritiene, pertanto, di non dover dar una nuova completa lettura dei dati del prospetto di cui sopra, a meno che qualche Consigliere ne faccia richiesta esplicita.

Riferisce che parte delle cifre di cui ha dato lettura precedentemente sono state desunte da un secondo prospetto nel quale sono riportati gli introiti annui che sarebbero derivati alla Regione negli anni 1963, 1964, 1965 se in tali anni fossero già state applicate le percentuali di tributo-tassa di concessione a favore della Regione previste nelle nuove clausole di cui ora si discute; precisa che dal raffronto dei diversi dati risultano, appunto, quelle maggiori somme annue a vantaggio della Regione che deriverebbero dall'applicazione delle nuove clausole di capitolato, maggiori somme che, se si tiene conto anche dell'abolizione dei super-premi di incremento, raggiungono per certi anni l'importo di circa 340 milioni di lire a vantaggio della Regione.

Osserva che tali maggiorazioni di entrate a favore della Regione aumentano, naturalmente, in proporzione all'aumento dei proventi della Casa da gioco.

Conclude, precisando che, in sintesi, tale prospetto presenta un raffronto tra quanto la Regione ha incassato in anni precedenti e quanto avrebbe incassato negli stessi anni se si fossero già applicate le nuove clausole ora in discussione.

Il Presidente, MARCOZ, osserva che la efficacia del Decreto del Presidente del Consiglio della Valle d'Aosta dell'aprile 1946 istitutivo della Casa da gioco di Saint Vincent deve ritenersi profondamente modificata dopo il noto responso della Corte di Cassazione sulla situazione dell'apertura e gestione di tale Casa da gioco.

Aggiunge che ciò si riflette anche sul preteso diritto ora accampato dal Comune di Saint Vincent di intervenire nelle trattative della Regione per la proroga della concessione della Casa da gioco alla concessionaria Società S.I.T.A.V.

Osserva che, in effetti, si tratta solo della proroga di una concessione in vigore e non di una nuova concessione.

Pur comprendendo le ragioni di perplessità del Consigliere Montesano su questa questione, ritiene che, per le circostanze di cui sopra, le lagnanze del Comune di Saint Vincent non dovrebbero preoccupare e la Regione potrebbe tenerne conto in futuro, aumentando, in altra sede, la misura del contributo annuo a favore del predetto Comune.

Osserva, infatti, che questa questione non ha attinenza diretta con il problema della proroga, con modificazioni, del contratto-capitolato in vigore con la Società SITAV.

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Si dà atto che l'adunanza viene sospesa alle ore tredici e minuti quindici e rinviata alle ore sedici.

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