Oggetto del Consiglio n. 499 del 25 ottobre 1979 - Verbale
OGGETTO N. 499/79 - Proposta di legge regionale concernente: "Norme per la creazione di patrimonio pubblico disponibile costituito da immobili per insediamenti residenziali e produttivi".
1 - Aspetti generali
L'esperienza recente legata all'applicazione della legge sull'equo canone e di quella sul piano decennale per la casa, in un quadro di persistente crisi economica ed edilizia, ha evidenziato in Valle d'Aosta gravi carenze sul piano applicativo. Tutte le iniziative dell'Ente pubblico, Stato, Regione, o Comune, per incentivare l'attività edilizia nel settore residenziale oppure in quello produttivo si sono sempre scontrate con l'indisponibilità delle aree o con il loro costo troppo elevato, con un conseguente rallentamento, se non annullamento di tutti gli sforzi fatti.
La legislazione nazionale prevede opportuni strumenti, per ovviare agli inconvenienti sopraesposti, che presuppongono decisioni di pianificazione preventiva. Questi strumenti si basano principalmente sull'istituto dell'esproprio e quindi, in quanto tali e nel particolare regime di proprietà della Valle d'Aosta, sono rifiutati dalla maggior parte dei comuni, salvo rare eccezioni.
Occorre quindi agire per creare dei patrimoni pubblici di immobili da alienare successivamente, a seconda delle richieste, in modo da affiancare ai già noti strumenti di legge nuovi strumenti più agili. Non è del resto questa una proposta nuova: è già stata adottata da decenni in altri paesi europei, specie in Olanda e Svizzera, dove l'acquisto di aree di espansione a prezzi non ancora gonfiati dalla speculazione ha permesso agli Enti pubblici di realizzare in concreto elevate quote di intervento pubblico.
2 - Situazione obiettiva attuale
La situazione di tensione del mercato immobiliare è particolarmente acuta in Valle d'Aosta. La richiesta di abitazioni adeguate è notevolmente elevata, specie nei centri maggiori ed in quelli turistici.
Le cause di questa situazione sono molteplici:
- la crisi economica e la conseguente crisi edilizia hanno notevolmente rallentato l'attività in questo settore a causa dei costi relativamente sempre più elevati;
- la carenza di strumenti urbanistici che ha bloccato o limitato l'attività edilizia;
- la limitata disponibilità di aree: per condizioni geografico-territoriale, per indisponibilità dei proprietari ad alienare le stesse, per indisponibilità della maggior parte dei comuni ad espropriarle;
- la difficile applicazione della legge sull'equo canone, che ha provocato la rarefazione di abitazioni disponibili;
- l'elevato valore dei prezzi di mercato, particolarmente nelle zone a più alta densità turistica, limita l'accesso alla proprietà od all'uso della abitazione;
- la forte sperequazione tra il reddito derivante da locazioni di tipo turistico rispetto a quelle di tipo residenziale ha comportato la scomparsa dell'offerta immobiliare per queste ultime;
- le leggi statali concernenti l'edilizia residenziale e gli insediamenti industriali (L. 2 Aprile 1962 n. 167 e successive modificazioni ed art. 27 L. 865) hanno trovato scarsa applicazione in Valle d'Aosta, addirittura nulla nei principali comuni turistici;
- gli interventi possibili con le modalità previste dalle esistenti leggi nazionali prevedono in genere insediamenti di mole eccessiva rispetto alle dimensioni ridotte della maggior parte dei centri abitati;
- esistenza di ostacoli e di remore all'esproprio di aree, e tendenza da parte delle Amministrazioni alla loro acquisizione mediante strumenti diversi dall'esproprio.
Analoghe strozzature si riscontrano circa la disponibilità di aree per insediamenti industriali ed artigianali.
3 - Finalità specifiche della legge
Da quanto precedentemente esposto derivano le finalità che la legge intende perseguire:
- favorire l'edilizia residenziale stabile che si sviluppi secondo criteri urbanistici di massima utilizzazione delle infrastrutture esistenti, di minima dispersione sul territorio, di massima omogeneità paesaggistica;
- favorire l'acquisizione, da parte degli aventi diritto, delle aree indispensabili per edificare;
- favorire la formazione dei piani regolatori comunali annullando o diminuendo le remore che oggi impediscono a molti comuni di scegliere le aree per nuovi insediamenti;
- evitare strozzature nel mercato delle aree destinate ad edilizia residenziale stabile;
- ampliare il ventaglio dei comuni obbligati a formare il piano di zona in base alla legge 18 aprile 1962 n. 167;
- offrire ai comuni strumenti integrativi a più ampia influenza sul mercato nei confronti dei piani di zona realizzabili in base alla L. n. 167;
- mettere in condizione i Comuni di soddisfare le richieste di edilizia residenziale pubblica;
- incentivare le attività produttive industriali ed artigianali.
4 - Illustrazione della legge
Articolo 1
I Comuni ed i Consorzi di comuni, eventualmente con l'intervento diretto della Regione, sono autorizzati a creare un patrimonio pubblico di aree e fabbricati, attribuendo appunto ad immobile lo specifico significato di fabbricato, tale da soddisfare le esigenze della popolazione, per la residenza stabile, e delle attività produttive, per nuovi insediamenti. Detto patrimonio è disponibile.
Questa norma di legge non è nuova nella legislazione urbanistica italiana. Anche se l'acquisizione è basata sull'esproprio, norme analoghe si ritrovano riportate all'art. 18 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato ed ampliato dall'art. 26 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, con lo scopo di predisporre l'ordinata attuazione del piano regolatore e l'organica utilizzazione delle zone di espansione. Analoghe norme sono state previste anche dall'art. 27 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, per la formazione di piani delle aree, da destinare a insediamenti produttivi.
La L. 28 gennaio 1977 n. 10 ha successivamente abolito l'art. 26 della L. 865, annullando le favorevoli prospettive, anche se non del tutto esplorate e sperimentate, che si erano aperte, di intervento dei comuni nel settore edilizio-urbanistico.
Sembra quindi opportuno reintrodurre analoghi concetti e norme a fronte delle particolari situazioni geografiche, demografiche e sociali della maggior parte dei nostri comuni, senza assolutamente entrare in contrasto con lo spirito della L. 28 gennaio 1977, n. 10.
Articolo 2
Questo articolo individua le modalità di acquisizione del patrimonio pubblico, prevedendo modalità diverse e più articolate rispetto a quelle previste dalle leggi dello Stato, creando una valida integrazione di queste.
Si è ritenuto opportuno, onde escludere possibili forme speculative e dare certezza alle previsioni comunali, collegare il prezzo massimo di acquisizione alle valutazioni ufficiali dell'Ufficio Tecnico Erariale.
Articolo 3
Al fine di confermare il valore della Pianificazione urbanistica comunale e di indirizzare conseguentemente le scelte insediative in questa direzione si è previsto che gli acquisti di aree ed immobili siano localizzati nelle zone destinate, secondo i casi, a residenza (zone A-B-C- nei piani regolatori) o ad insediamenti produttivi zone D nei piani regolatori) nel caso il piano regolatore comunale abbia già superato una prima fase del processo di formazione. Nel caso contrario è prevista la sola discriminante dei perimetri dei centri abitati.
Articolo 4
Viene regolamentato l'uso delle aree e degli immobili, accentuando i caratteri favorevoli alla popolazione residente da un periodo di tempo prolungato e permettendo inoltre alle imprese di assumere l'iniziativa.
Articolo 5
Sono regolamentate le modalità di cessione delle aree. Con l'accentuarsi dell'inflazione, il costo di cessione diminuisce proporzionalmente con il tempo trascorso dall'acquisizione.
Articolo 6
Sono stabiliti i principali adempimenti comunali al fine di rendere pubblico il procedimento di aggiudicazione delle aree e degli immobili.
Articolo 7
Onde contribuire all'attuazione della legge si prevede di costituire un fondo di rotazione regionale che finanzi i Comuni meno dotati finanziariamente e che permetta anche conseguentemente di attuare alcune linee di programmazione.
Articolo 8
La scarsa applicazione riscontrata in Valle d'Aosta della L. n° 167, limitata ad alcuni comuni di fondovalle, deve sollecitare la regione ad obbligare i principali comuni a dotarsi dei piani di zona, specie ove maggiori sono le esigenze abitative, anche per soddisfare le scadenze imposte dalla L. n° 457.
I Comuni sono rispettivamente:
a) Sarre, Gignod, Roisan, Saint-Christophe, Charvensod, Gressan.
b) Cogne, La Thuile, Courmayeur, Saint-Vincent, Valtournenche, Ayas, Brusson, Gressoney-Saint-Jean, Gressoney-La-Trinité.
c) Arnad, Ayas, Champorcher, Courmayeur, Donnas, Gressan, Gressoney-La-Trinité, Jovençan, La Thuile, Morgex, Perloz, Pollein, Pont-Saint-Martin, Pré-Saint-Didier, Roisan, Saint-Christophe, Saint-Pierre, Sarre, Valtournenche, Villeneuve.
Articolo 9
È sembrato opportuno precisare che le percentuali previste dalla legge n. 167 si riferiscono alla effettiva quota di insediamento aggiuntivo generata dalla popolazione residenziale stabile, con esclusione della seconda residenza.
Articolo 10
Vengono richiamate le norme in vigore, concernenti il medesimo oggetto, delle leggi statali.
Articolo 11
Normale formula di urgenza.
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Proposta di legge regionale n. 71
Regione Autonoma Valle d'Aosta
Legge regionale ..................... n. .......: "NORME PER LA CREAZIONE DI PATRIMONIO PUBBLICO DISPONIBILE COSTITUITO DA IMMOBILI PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI E PRODUTTIVI."
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga
la seguente legge:
Articolo 1
I Comuni ed i Consorzi tra Comuni o tra Comuni e Regione possono creare un patrimonio comunale o consortile disponibile di immobili, aree e fabbricati, destinato ad insediamenti di tipo residenziale o produttivo.
Articolo 2
I Comuni ed i Consorzi di cui al precedente articolo acquisiscono gli immobili da destinare al patrimonio disponibile mediante una delle seguenti modalità:
a) acquisizione diretta mediante compravendita, il cui importo non deve superare quello determinato dall'Ufficio Tecnico Erariale;
b) permuta con aree comunali di pari valore determinato dall'U.T.E.;
c) acquisizione quale quota parte degli oneri di urbanizzazione dovuti al Comune ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10;
d) acquisizione a seguito di donazioni, lasciti, ecc.
Articolo 3
Gli immobili devono essere localizzati nell'ambito delle zone residenziali, per gli insediamenti residenziali, e delle zone D, per quelli produttivi, dei piani regolatori, sempre che questi risultino approvati od adottati e trasmessi per le approvazioni di legge, oppure, in caso contrario, nell'ambito dei perimetri dei centri abitati, deliberati dal Comune ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, per gli insediamenti residenziali, ed all'esterno degli stessi, per gli insediamenti produttivi.
Articolo 4
Le aree e gli immobili che vengono a costituire il patrimonio ai sensi della presente legge sono alienati, in ordine di priorità:
A) per destinazione di tipo residenziale:
a) all'Istituto Autonomo Case Popolari;
b) a cooperative edilizie a proprietà indivisa regolarmente costituite;
c) a cooperative edilizie a proprietà divisa regolarmente costituite;
d) a privati aventi le seguenti caratteristiche:
- siano residenti nel Comune da più di 5 anni;
- costruiscano edifici per proprio uso con caratteristiche costruttive pari a quelle previste per l'edilizia residenziale pubblica;
- non dispongano di immobili o aree adeguati alle proprie esigenze;
- che con convenzione si impegnino a non alienare a nessun titolo, né su di essi costituire alcun diritto reale di godimento, per un periodo di tempo di 10 anni dalla data del rilascio del certificato di abitabilità.
Durante tale periodo l'alienazione o la costituzione di diritti reali di godimento può avvenire esclusivamente a favore di soggetti aventi identici requisiti e che assumono a proprio carico identici obblighi;
e) ad imprese di costruzione e loro consorzi che stipulino apposita convenzione con la quale si stabilisce che possono:
- alienare ad enti pubblici o di diritto pubblico od a società di assicurazione trasferendo all'acquirente tutti gli oneri stabiliti nella convenzione.
In tale caso è fatto obbligo agli acquirenti di locare le abitazioni esclusivamente a soggetti aventi i requisiti previsti dal precedente punto d) ed ai canoni previsti nelle convenzioni;
- effettuare l'alienazione degli alloggi costruiti o la costituzione su di essi di diritti reali di godimento esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti previsti dal precedente punto d) che assumono a proprio carico gli obblighi ivi previsti.
B) Per destinazioni di tipo produttivo a carattere industriale, artigianale e commerciale a seguito di convenzione per atto pubblico con la quale vengono disciplinati gli oneri posti a carico dell'acquirente e le sanzioni per la loro inosservanza:
a) a società con partecipazione pubblica;
b) a cooperative di produzione e lavoro;
c) ad imprenditori privati singoli od associati.
Articolo 5
La cessione in proprietà avviene, salve le priorità stabilite al precedente articolo, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e la convenzione è stipulata con l'aggiudicazione della gara.
Il prezzo di cessione delle aree e degli immobili è determinato in misura pari al costo di acquisizione delle aree, incrementato delle percentuali stabilite annualmente ai fini dell'applicazione dell'INVIM.
La somma eccedente il puro costo di acquisizione è destinata dal Comune per l'acquisizione di nuove aree ed a eventuali opere di urbanizzazione.
Articolo 6
L'avviso di disponibilità delle aree e degli immobili è pubblicato nei modi e forme di legge dal Comune almeno ogni anno.
Tra il sessantesimo ed il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione il Consiglio comunale delibera la graduatoria valida per dar corso all'alienazione.
Le aree e gli immobili eventualmente non alienati saranno resi disponibili con l'avviso di disponibilità successivo.
Articolo 7
Al fine di favorire la concreta attuazione della presente legge, la Regione stanzia, con successivo provvedimento legislativo, annualmente un fondo di rotazione da concedere ai Comuni ed ai loro Consorzi al fine di finanziare l'acquisizione delle aree. I fondi recuperati dai Comuni e dai loro Consorzi a seguito della cessione delle aree sono restituiti alla Regione e ricostituiscono il fondo di rotazione.
Articolo 8
I Comuni aventi almeno una delle caratteristiche successivamente elencate sono tenuti a formare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano delle zone da destinare all'edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata o convenzionata ai sensi delle leggi statali e regionali in vigore, nonché alle opere e servizi sociali complementari, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167.
Le caratteristiche sono le seguenti:
a) che i Comuni siano limitrofi ai Comuni di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 167;
b) che siano sede di Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo;
c) che ricadano nell'ambito di applicazione della legge 25 luglio 1978, n. 392, come specificato al 2° comma dell'art. 26.
Articolo 9
Le percentuali stabilite al primo comma dell'art. 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, come modificato dall'art. 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, si riferiscono all'edilizia abitativa residenziale stabile.
Articolo 10
Sono fatte salve tutte le norme in vigore della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni non in contrasto con le disposizioni della presente legge.
Sono altresì fatte salve le norme in vigore previste dagli artt. 18 e 19 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.
Articolo 11
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Dolchi (P.C.I.) - La parola al Consigliere Nebbia.
Nebbia (P.S.I.) - Non voglio illustrare, un'altra volta, la proposta di legge che è già stata illustrata in una passata seduta del Consiglio. Voglio solo evidenziare che il testo che arriva adesso in Consiglio è stato elaborato e discusso dalle Commissioni Affari Generali e Turismo, con la partecipazione dei Capi Gruppo che non facevano parte di queste Commissioni. Con ciò, vorrei dire che questa legge e, quindi proprio i risultati e la legge...dal Consiglio, proprio nella funzione legislativa di questo, quindi nel senso più ampio del testo; lascio poi ad altri l'illustrazione di alcuni emendamenti che sono stati presentati dalle diverse forze politiche.
Ringrazio, pertanto, i rappresentanti delle diverse forze politiche che hanno voluto collaborare alla stesura di questo progetto di legge.
Dolchi (P.C.I.) - È aperta la discussione generale. La parola al Vice Presidente Faval.
Faval (U.V.) - A nome dell'Union Valdôtaine, dichiaro che riteniamo che le Commissioni, di cui ha già accennato il Consigliere Nebbia, abbiano lavorato in modo positivo. In effetti, rispetto alla precedente stesura della legge, sono state apportate alcune modificazioni che, a nostro parere, vanno nella direzione che avevamo auspicato, quando avevamo chiesto il rinvio della discussione e della votazione della legge per un più attento esame. Esame che tendesse, fondamentalmente, a realizzare uno strumento legislativo più aderente alla realtà economica e culturale della nostra Regione e che rispondesse alle esigenze manifestate dall'altra parte, ma, in modo più concreto, all'esigenza già manifestata dalla relazione presentata dal Consigliere Nebbia. In particolare di favorire l'edilizia residenziale stabile, che si sviluppi secondo i criteri di massima utilizzazione delle infrastrutture esistenti, diminuisca la dispersione sul territorio e di massima omogeneità paesaggistica. Questo, ci sembrava che, nonostante la dichiarazione fatta nella relazione, non avesse poi - e non trovasse negli articoli - una rispondenza.
Il lavoro che è stato fatto nelle Commissioni, integrate con i rappresentanti di tutti i Gruppi, ha dato i risultati che, a nostro avviso, sono positivi, come dicevo all'inizio.
In particolare, all'articolo 1, al 2° comma, s'insiste, appunto, sulla necessità che questo patrimonio - che i Comuni vanno a creare e possono creare - sia finalizzato a recuperare, innanzitutto, il patrimonio edilizio esistente, in modo da non operare degli sprechi, per quanto riguarda le case che già esistono, da una parte e dall'altra, non operare degli sprechi sul territorio, che è già così ridotto in Valle d'Aosta.
All'articolo 2, invece, avevamo presentato alcune perplessità circa l'opportunità di acquisire case e terreni secondo le valutazioni dell'Ufficio Tecnico Erariale. Abbiamo trovato una forma che a noi pare la più valida: cioè quella di attribuire le responsabilità di stabilire questi prezzi ai Consigli comunali, sentito l'Assessorato delle Finanze, e ciò perché? Per evitare che i Consigli comunali, a loro volta, possano o sopravalutare o sottovalutare, a seconda dei casi - qui direi, per non consentire l'esercizio dello sport del dispetto che, troppo spesso, è diffuso in questa nostra Regione - e, con l'inserimento della modificazione di quest'articolo, s'inserisce anche quell'esigenza, molte volte rivendicata in questo Consiglio, di rispettare l'autonomia dei Comuni.
Abbiamo poi, all'articolo 8, una modificazione, abbastanza sostanziale, dello spirito con cui il precedente articolo era stato redatto; in effetti, non abbiamo, non ci troviamo più di fronte a un'imposizione, a una costrizione ai Comuni di dotarsi di questo patrimonio, ma limitiamo il numero dei Comuni che sono tenuti ad acquisire terreni e edifici, ai Comuni che, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 10, devono predisporre il piano pluriennale di attuazione. A nostro avviso anche questo articolo rientra nel rispetto dell'autonomia dei Comuni e, soprattutto, significa evitare che, per esempio, la cattiva amministrazione, l'imprevidenza di alcuni Comuni, vada a danno di coloro, di quei Comuni che invece sono stati più attenti, più previdenti. Mi spiego, faccio un esempio evidente: se un Comune attorno ad Aosta, nella cintura di Aosta, acquisisce delle aree da destinare ad abitanti di quel Comune - esiste una carenza di alloggi, la quasi impossibilità di reperire delle aree nella città di Aosta - potrebbe succedere che, l'acquisizione di quelle aree nei Comuni della cintura di Aosta, vada a beneficio, piuttosto che degli abitanti del Comune, ad abitanti della Città di Aosta. Significa, inoltre, e sottolineerei quest'aspetto che, a questo punto, anche i Comuni dell'articolo 13 della legge 10 devono provvedere alla predisposizione del piano pluriennale. Possono acquisire terreni, in questo caso senza utilizzare lo strumento dell'esproprio, ma provvedendo ai terreni di questa legge, quindi erogando ai proprietari un prezzo più equo.
Abbiamo già detto, nel Consiglio precedente, che qui non si vanno a difendere delle rendite parassitarie, delle rendite di posizione, si tratta invece di tenere, in effetti, come dicevo all'inizio di questo intervento, un po' più conto di quella che è la realtà economico-sociale della Regione. Infine, e anche questo ci pare importante, la Commissione Turismo si è impegnata a predisporre, entro brevi tempi, un disegno di legge per l'acquisizione di aree, questa volta da destinarsi esclusivamente a servizi.
Dolchi (P.C.I.) - Altri che prendono la parola in sede di discussione generale? La parola al Consigliere Maquignaz.
Maquignaz (D.P.) - Anche noi siamo sostanzialmente d'accordo sull'approvazione di questo disegno di legge. Sarò brevissimo, perché già altri Consiglieri e il collega Pollicini, nell'altra seduta del Consiglio, hanno spiegato gli aspetti positivi di questa legge.
Volevo soltanto presentare alcuni emendamenti. Com'è venuta questa legge? Ha lo scopo di favorire l'edilizia residenziale stabile, ha lo scopo di favorire l'attività produttiva industriale artigianale e non si parla, invece, di attività turistica? Sarebbe opportuno integrare la legge per incoraggiare i Comuni, gli Enti pubblici, all'acquisto di quelle aree che possono essere necessarie a promuovere lo sviluppo turistico e mi riferisco alle aree che sono collocate, ubicate, nelle zone agricole e, precisamente, nelle zone E del piano regolatore.
Sappiamo, è noto a tutti, che nei Comuni turistici esistono delle aree immense, delle grandissime aree agricole che hanno un interesse turistico rilevante, poiché sono suscettibili d'interesse turistico. Noi riteniamo utile che Enti pubblici e Comuni abbiano la possibilità di acquistare queste aree, per dar loro la possibilità di pilotare, dirigere lo sviluppo turistico che, su queste aree, potrebbe verificarsi.
Ecco, gli emendamenti che adesso farò distribuire hanno questo significato, e spero siano accettati.
Emendamento
All'articolo 1: dopo le parole "...di tipo residenziale o produttivo" aggiungere "...o turistico."
Emendamento
All'articolo 3: aggiungere dopo il primo comma: "Gli immobili di interesse turistico possono essere ulteriormente localizzati nelle zone E dei Piani Regolatori.".
Emendamento
All'articolo 4, lettera B: dopo la parola "?commerciale?" aggiungere "?e per destinazioni di tipo turistico?".
Emendamento
All'articolo 5: dopo le parole "?presentazione delle domande?" aggiungere "?o secondo i criteri stabiliti dai Consigli comunali o di Comunità Montana?".
Dolchi (P.C.I.) - Altri che chiedono la parola? La parola al Consigliere Tonino.
Tonino (P.C.I.) - Anch'io do un giudizio positivo del lavoro svolto in Commissione, come metodo di lavoro e possibilità di approfondire la legge, in un tempo abbastanza ragionevole, il che dimostra che le Commissioni possono lavorare su tutti i provvedimenti di legge e, se lo stesso metodo si usasse anche per alcune leggi proposte dalla Giunta, non sarebbe male, anzi, ne guadagnerebbero sicuramente gli stessi strumenti legislativi!
Ripeto anch'io le stesse considerazioni generali su questa proposta di legge che ho già fatto la volta scorsa. Mi preme tuttavia di sottolineare gli aspetti che, secondo me, sono più positivi e ci portano a dare un giudizio sostanzialmente positivo sulla legge e sottolineare, però, alcune perplessità che noi abbiamo su alcuni emendamenti in particolare, che sono stati discussi in Commissione, perplessità che ho già sollevato in quella sede.
L'aspetto più importante della legge, credo, è il ruolo che vengono a rivestire i Comuni, le Comunità Montane, i Consorzi di Comuni nella gestione del patrimonio edilizio esistente, nella gestione del problema della casa, con un'accentuazione - sono d'accordo con quanto diceva il Consigliere Faval - sul problema del riuso.
Il fatto che l'articolo 7 è stato modificato, chiedendo che con successivo provvedimento legislativo si vada a erogare un fondo di finanziamento della legge, ma anche a stabilire le modalità di erogazione di questi fondi, è per noi importante perché - lo diciamo fin da adesso - in quel momento siano assolutamente privilegiati gli interventi di acquisizione del patrimonio edilizio esistente, cioè di fabbricati già esistenti. Perché è indubbio - e qui entro nell'emendamento che sostituisce l'articolo 2 - che qui andiamo, sostanzialmente, a liberalizzare il prezzo di acquisto delle aree e utilizziamo i fondi della Regione. Soprattutto in quel senso, i rischi sono evidentemente grossi e sono anche contrari allo spirito della legge; contrari all'impostazione che, noi e altri Gruppi, vogliono dare a questo disegno di legge.
Perché le perplessità sull'articolo 2? Intanto è importante che sia responsabilizzato il Consiglio comunale, piace un pochino meno che, ancora una volta, sia la Regione, attraverso l'Assessore alle Finanze, attraverso un ufficio che è alle dipendenze della Regione, in sostanza, a dire la parola più influente su questo prezzo, aprendo a dei rischi rispetto ai quali dobbiamo avere coscienza anche di quelli di cattiva gestione di un articolo di questo tipo.
Noi diciamo francamente che se questo può andare bene per l'acquisizione degli immobili - perché si è visto, e lo abbiamo visto in questo Consiglio le valutazioni per immobili in genere sono delle valutazioni che si avvicinano molto ai valori reali, molto alle valutazioni che fa l'Ufficio Tecnico Erariale, alcuni ricchi insistono per l'esproprio per l'acquisizione delle aree, e qui voglio essere molto chiaro e ribadire un concetto che già in altre sedi abbiamo espresso - questa legge, evidentemente, non sostituisce l'esproprio, ed è bene che non sostituisca l'esproprio, proprio perché noi siamo dell'avviso che, rispetto ad alcune situazioni, lo strumento dell'esproprio non deve essere tolto dalle mani delle Amministrazioni comunali, soprattutto in quei casi in cui l'esproprio significa riappropriarsi collettivamente di un bene che è stato usurpato alla collettività.
Per i beni...speculativi, noi non abbiamo preoccupazioni; in quel caso l'esproprio, l'arma dell'esproprio, deve essere utilizzata e i Comuni devono poterlo utilizzare. Abbiamo una piccola preoccupazione, non sempre ci si comporta in questo modo e poi ne risponderanno coloro che si comportano in un modo che per me è sbagliato, nel senso che abbiamo la preoccupazione che diventi prassi acquisire i terreni a questi prezzi, di là del soggetto che è espropriato. È una piccola preoccupazione; tuttavia, non incide sul valore della legge, però, è una preoccupazione che vogliamo esternare.
Positivo è anche l'articolo 8, perché norma, impone, ha una serie di funzioni - laddove è grosso lo sviluppo edilizio - di dotarsi del piano di zona della legge 177. Purtroppo, per i ritardi della Giunta regionale, non sappiamo quali sono questi Comuni, per cui, probabilmente, qui c'è anche un modo di vedere questo articolo in modo un po' diverso. Magari qualcuno pensa: saranno due o tre, altri pensano: non saranno 30! Ecco, spero che siano un po' più di due o tre, mi sembrava di avere capito da qualcuno che siano soltanto pochi, e l'occasione è buona per chiedere a che punto è la legge sui piani pluriennali. Siamo in clamoroso ritardo! Tra l'altro, adesso, se approviamo questo disegno di legge, è importante che si sappia presto.
Non ripeto le altre considerazioni positive, ho voluto semplicemente sollevare queste perplessità nostre, in modo molto esplicito e chiaro.
Dolchi (P.C.I.) - Altri che intendono prendere la parola in sede di discussione generale? Possiamo considerare chiusa la discussione generale? La parola al Vice Presidente.
Faval (U.V.) - A proposito degli emendamenti presentati dal Consigliere Vice Presidente Maquignaz - al fine di evitare che poi al Consiglio siano richieste delle interpretazioni autentiche - io ritengo che sia utile rilevare, ribadire, che in tutti gli emendamenti che sono qui presentati, si parla di turistico, di strutture turistiche, eccetera - sì, intendo esclusivamente strutture di un certo tipo, cioè: alberghi, bar, impianti di risalita - ma che sia tassativamente esclusa la possibilità, in queste aree, in questi terreni, di costruire delle seconde case! Mi pare che questo sia assolutamente dovuto, come interpretazione degli emendamenti già presentati dal Consigliere Maquignaz; quindi, in questo senso, noi siamo favorevoli ad accettare questo emendamento, con la precisazione però che ho fatto.
Rispetto alle perplessità e preoccupazioni che ha esternato il Consigliere Tonino, per esempio circa la possibilità che i prezzi, non più riferiti alle valutazioni UTE, possono diventare una liberalizzazione degli stessi, possono essere vere. È chiaro che il Consiglio, con questa legge, modificando quella parte dell'articolo 2, fa un atto di fiducia nei confronti dei Comuni e chiede loro una possibile, maggiore responsabilizzazione, perché a essi è data la responsabilità di stabilire equamente il prezzo del terreno e degli edifici da acquistare. Invece, per quanto riguarda quell'altra, cioè ritenere che l'Assessorato, quell'ufficio dell'Assessorato al quale in Commissione avevamo ritenuto di dover attribuire la responsabilità di esprimere un parere circa l'equità del prezzo e, come diceva Tonino, ritenere che questa fosse la parola più influente, non pensiamo che debba essere valutato, interpretato in questo senso, quanto piuttosto nel senso di far sì che i Comuni sappiano che esiste un controllo di merito...controllo che, comunque, non impedisce al Comune di fare in modo diverso. Però, che esista un controllo, è prassi normale che a vari livelli della vita amministrativa ci siano dei controlli rispetto agli atti compiuti. Quindi, non è un'ulteriore volontà da parte della Regione di fare diminuire quella che è l'autonomia dei Comuni, è piuttosto che forse - lo dicevo prima nel primo intervento - dovrebbe riuscire ad evitare l'esercizio dello sport del dispetto, per evitare, appunto, che si facciano delle sopravalutazioni o sottovalutazioni. È un atto di fiducia, non vedo perché in Consiglio regionale, che tante volte giustamente rivendica ai Comuni la necessità di esercitare la piena autonomia, questa può essere un'occasione valida di farlo e, tra un anno, per esempio, potremmo trarne le conseguenze.
Dolchi (P.C.I.) - Altri che intendono prendere la parola? Dichiaro chiusa la discussione generale? Possono ancora parlare il proponente e un membro della Giunta. Allora, non è ancora chiusa la discussione generale...la parola al Consigliere Tonino, sempre in sede di discussione generale.
Tonino (P.C.I.) - Sugli emendamenti voglio fare, in sede di discussione generale, alcune richieste e sollevare alcune nostre perplessità. Già in Commissione c'era stato il tentativo di allargare, come si è detto prima, il tipo d'intervento anche ad altre acquisizioni. Noi restiamo convinti che il problema principale è quello di costituire un patrimonio pubblico per le abitazioni, per noi discorso prioritario, soprattutto per la parte della legge più impositiva che - guarda a caso - norma interventi e obblighi ai Comuni in cui la dinamica edilizia è notevole. Inserire qui anche questo intervento è un problema, andrebbe comunque visto in termini di disponibilità di fondi, qui tale disponibilità la rimandiamo a un secondo provvedimento. Illustro questa prima perplessità: se noi allarghiamo il ventaglio, qui va a finire che le finalità, finalità della legge cui noi teniamo molto, vanno un po' a far venir meno le possibilità attuative.
La seconda, è quella di acquistare i terreni nelle zone agricole...mi spiego: se soltanto...se questo discorso vale solo per l'insediamento turistico, la domanda che faccio è: per quale finalità, per quale uso turistico? Questi terreni, che oggi sono agricoli, possono essere acquisiti...perché già era venuto in discussione l'opportunità o meno di permettere l'acquisizione al di fuori delle zone residenziali...permetterebbe al Comune di acquisire dei terreni a prezzi notevolmente più bassi; poi, con la modifica degli strumenti urbanistici che aveva...inglobate ed essere utilizzato - però qui andiamo a inserire un principio nuovo - se non sono chiare queste cose, noi abbiamo alcune perplessità, alcune preoccupazioni. Soprattutto perché, per quanto riguarda l'utilizzo delle abitazioni e delle aree, qualora siano cedute dai Comuni ai privati - ci sono negli altri articoli della legge delle precise garanzie - queste aree acquisite per fine produttivo-turistico poi come sono alienate? Perché, in effetti, la legge prevede un fondo di rotazione, c'è la possibilità per queste aree, a mano a mano che sono acquisite dai Comuni, essere riassegnate e, se sono riassegnate per fini turistici, almeno dobbiamo capire a quali condizioni, in che modo, a chi, con quali garanzie, altrimenti apriamo di nuovo dei varchi rispetto ai quali abbiamo delle perplessità.
Dolchi (P.C.I.) - Altri? Poi ci possono essere di nuovo degli interventi, quando mettiamo in approvazione gli emendamenti. La parola al Vice Presidente Maquignaz.
Maquignaz (D.P.) - Mah, posso capire che ci siano delle perplessità. Vorrei soltanto spiegare il motivo di questa mia proposta. Noi, Comuni turistici, abbiamo delle terre in zone agricole, che sono acquistate dai privati e poi, sono soggetti a speculazioni.
Il ragionamento che faccio, è questo: se queste zone agricole sono acquistate dai Comuni, queste zone rimangono agricole, non possono essere modificate senza che ci sia la volontà dei Consigli comunali di modificare la zona A o C, o via dicendo. Quindi, sono zone che sono, diventeranno, di proprietà del Comune, Comune che, eventualmente, potrà modificare la destinazione di zona; però, teniamo conto che il Comune è proprietario dei terreni. Se poi il Comune, un domani, potrà anche fare delle modifiche al piano regolatore - questo chiaramente è possibile - però penso che sia meglio dare la possibilità, fare in modo, che questi terreni agricoli d'interesse turistico vadano in mano ai Comuni e non in mano ai privati che poi speculano! Ecco, il senso è questo; per quanto riguarda i fondi sarà un problema che interesserà il Consiglio regionale!
Dolchi (P.C.I.) - La parola al Consigliere Voyat.
Voyat (U.V.) - Solo per due piccole precisazioni.
Innanzitutto, a mio avviso, potrebbe andare bene l'inserimento, che chiede il Consigliere Maquignaz, nel senso di turismo. Diciamo "turismo" evidentemente non nel senso speculativo e nel senso, diciamo, di appartamenti da affittare o di seconde residenze, ma come alberghi o come ristoranti, proprio come attività industriale turistica; quindi, per me, questo punto andrebbe bene. Il fatto di vedere l'assegnazione...ci potrebbero essere, in parte, le stesse perplessità che ci sono nell'assegnazione delle aree per l'industria o per l'artigianato - cioè la regolamentazione a chi è data, e com'è data - anche qui, si dovrà, a un certo punto, disciplinare.
Per quello che diceva Maquignaz delle zone agricole, anzitutto devono essere zone agricole - quelle di cui parla Maquignaz io non le conosco, e mi permetterei anche di dire che, purtroppo, quelle zone che potevano essere agricole e, forse proprio da dove viene Maquignaz, sono state distrutte, ma, in questo senso, il Comune può acquistare a un certo prezzo, secondo la destinazione già data dal piano regolatore -, dopodiché, evidentemente, se la destinazione non è già prevista dal piano regolatore, dovrà essere data in quel momento.
Ma il fatto positivo qual è? Pur essendo il terreno a destinazione parzialmente agricola, non è acquistato - diciamo - ai prezzi di terreno agricolo, ma è già acquistato a un prezzo - anche se terreno in parte agricolo - corrente. Ecco quindi il vantaggio che c'è già nell'immediato.
Se poi ci sono delle modifiche - quello che diceva prima Faval - soprattutto all'articolo 8, dove questi Comuni hanno già dato la loro destinazione, o anche Comuni che non sono tenuti daranno questa destinazione, quindi residenziale...così sul piano regolatore, ecco che, a questo punto, c'è il prezzo corrente per l'edilizia.
Dolchi (P.C.I.) - Altri in sede di discussione generale? La parola al Consigliere Tonino.
Tonino (P.C.I.) - Veramente, non riesco a capire! Secondo me resta incompleta la legge, perché le aree acquisite, come previsto in Commissione, sono destinate...articolo 4, lettera A), quando si tratta di aree residenziali vengono date a determinati soggetti; lettera B): "Per destinazioni di tipo produttivo a carattere industriale, artigianale..." ad altri soggetti, che sono le società con partecipazione pubblica, le cooperative di produzione e lavoro, gli imprenditori privati e i singoli associati...ecco, noi vorremmo sapere, capire, nel caso di queste aree...a chi le dobbiamo dare?
Dolchi (P.C.I.) - La parola al Vice Presidente Faval.
Faval (U.V.) - Viste le perplessità che ci sono nell'interpretazione degli emendamenti presentati dal Vice Presidente Maquignaz, io farei una proposta. Poiché la Commissione Turismo si era impegnata a predisporre, anche in breve tempo, un progetto di legge per l'acquisizione di aree destinate a servizi, abbinerei, oltre che ai servizi, quest'aspetto che ha proposto il Consigliere Maquignaz, in modo tale da evitare che in Consiglio si continui una discussione che potrebbe diventare sterile, perché ciascuno rimane sulle proprie posizioni. Non avendo la possibilità di approfondire il problema, così come, invece, utilmente - e anche in modo abbastanza veloce - è stato fatto in Commissione, mi sembrerebbe il modo più funzionale!
Dolchi (P.C.I.) - La parola al Consigliere Maquignaz.
Maquignaz (D.P.) - Io posso anche essere d'accordo, però non vedo questo problema. Nelle zone E si possono costruire, in base alla normativa urbanistica vigente, soltanto impianti di risalita e basta, quindi non vedo questo problema. Sappiamo che il Comune acquisirà delle aree agricole, e sappiamo che questi Comuni diventeranno proprietari di queste aree e, eventualmente, secondo me, non andranno mai...perché sono aree interessanti, ma un domani potrà farlo questo rientro. Però, possono già farlo adesso, se teniamo conto di questa legge. È interessante, d'accordo, però i Comuni possono già farlo con questa, perché non penso che si possa impedire ad un Comune di acquistare nelle zone agricole d'interesse turistico. Qui, io l'ho messo senza...se ci sono delle perplessità, sono d'accordo di discutere il problema in altra sede.
Dolchi (P.C.I.) - Colleghi, io vorrei richiamare la vostra attenzione - l'aveva fatto prima, in sede di discussione generale - che nel dettaglio dei singoli emendamenti sarebbe stato più opportuno rientrare di volta in volta, prima della votazione sull'emendamento, in modo da avere maggior ordine nella discussione; quindi, ritornando indietro di qualche passo, siamo al punto di chiudere la discussione generale, cioè senza entrare nel merito dei singoli emendamenti.
Ci sono ancora dei Consiglieri che intendono prendere la parola? Allora è chiusa la discussione generale; se lo ritiene, ha la parola il Consigliere proponente...Consigliere Nebbia, non ritiene di prendere la parola? Possono prendere la parola, per esprimere la posizione del Governo, i membri della Giunta. Non ritengono di prendere la parola?
Allora, si passa all'esame della legge, articolo per articolo, e quindi ci ritroviamo subito agli emendamenti che hanno fatto oggetto di particolare dibattito nel corso della discussione generale. Infatti, all'articolo 1, abbiamo l'emendamento sostitutivo proposto dalle Commissioni Affari Generali e Turismo, in accordo con il proponente; di seguito abbiamo l'emendamento del Consigliere Vice Presidente Maquignaz, a cui chiederei la seguente precisazione: l'emendamento si riferisce all'articolo emendato o al testo? Perché la Commissione propone, in pratica, quello, cioè lo stesso: "...di tipo residenziale o produttivo...", articolo 1 del vecchio testo.
Vorrei fare presente al Vice Presidente Maquignaz, e anche al Consiglio perché ne tenga conto che, se l'articolo sostitutivo è approvato, cade l'articolo 1 del testo presentato dalla Giunta e, quindi, cade l'emendamento presentato dal Vice Presidente Maquignaz. Se c'è l'intenzione di trovare un accordo sulla costruzione alquanto difficile, mi sembra, della legge - perché parecchio se ne è discusso in Commissione -, bisognerà che queste cose siano tenute presenti, perché questi emendamenti erano allegati alla proposta e sono stati distribuiti ieri...stamattina.
La parola al Vice Presidente Maquignaz.
Maquignaz (D.P.) - ?se troveremo una soluzione in un'altra sede, in un altro momento, ritiro gli emendamenti, tutti.
Dolchi (P.C.I.) - ...tutti. Allora il Consiglio prende atto che il Vice Presidente Maquignaz ritira tutti gli emendamenti agli articoli 1, 3, 4 e 5. La parola al Consigliere Voyat.
Voyat (U.V.) - Ha fatto bene il Consigliere Maquignaz a ritirare l'emendamento introduttivo e dire, a un certo punto, che ritiene produttivo anche il settore turistico; pertanto, l'assegnazione di questi locali, soprattutto di case vecchie...sarebbero dati secondo 1'articolo 8, punto B).
Dolchi (P.C.I.) - Allora, dopo la dichiarazione di ritiro dell'emendamento del Vice Presidente Maquignaz, il Consiglio è chiamato a pronunciarsi sull'articolo 1, il cui emendamento è sostitutivo, cioè si propone la sostituzione dell'articolo tout court.
Articolo 1. Chi chiede la parola?
La Presidenza precisa che, se l'emendamento fosse approvato, ovviamente, deve essere considerato come approvazione anche dell'articolo 1 del testo definitivo. Siamo in grado di procedere alla votazione? Ci sono ancora dei colleghi che hanno delle perplessità o delle proposte da fare? No. Allora, metto in approvazione la sostituzione dell'articolo 1 con quello proposto dalle Commissioni in seduta congiunta, salvo restando che, la sua approvazione, equivale a approvazione dell'articolo 1 del testo definitivo. Chi è d'accordo? Contrario? Astenuto?
Emendamento
L'art. 1 è sostituito dal seguente:
"I Comuni, le Comunità montane, i Consorzi tra Comuni o tra Comuni e Regione o tra Comunità montane e Regione, possono creare un patrimonio comunale, comunitario o consortile disponibile di immobili - aree e fabbricati - destinato ad insediamenti di tipo residenziale o produttivo.
L'entità ed il tipo di immobili costituenti il patrimonio dovranno essere conseguenti alle indicazioni programmatiche della pianificazione urbanistica comunale condizionando l'acquisizione delle aree alla verificata impossibilità di riutilizzare fabbricati esistenti ed alla possibilità di una rapida utilizzazione del patrimonio stesso ai fini della presente legge".
Esito della votazione:
Presenti: ventisette
Votanti: ventisette
Favorevoli: ventisette
Il Consiglio approva all'unanimità.
Articolo 2. Si propone che anche l'articolo 2 sia sostituito. C'è qualcuno che chiede la parola? Il Consigliere Tonino.
Tonino (P.C.I.) - Brevissima dichiarazione di voto. Siccome manteniamo le perplessità che abbiamo su questo articolo, ci asteniamo.
Dolchi (P.C.I.) - Anche per questo articolo, trattandosi di un articolo sostitutivo delle Commissioni, la votazione dell'emendamento sostitutivo equivale all'approvazione dell'articolo 2 del testo definitivo. Chi è d'accordo? Contrario? Astenuto?
Emendamento
L'art. 2 è sostituito dal seguente:
"I Comuni, le Comunità montane ed i Consorzi di cui al precedente articolo acquisiscono gli immobili da destinare al patrimonio disponibile con una delle seguenti modalità:
a) acquisizione diretta mediante compravendita concordata il cui importo è determinato dal Consiglio Comunale sentito l'Assessorato delle Finanze della Regione;
b) permuta concordata con aree comunali di pari valore determinato dal Consiglio Comunale sentito l'Assessorato delle Finanze della Regione;
c) acquisizione quale quota parte degli oneri di urbanizzazione dovuti al Comune ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10;
d) acquisizione a seguito di donazioni, lasciti, ecc.".
Esito della votazione:
Presenti: trentuno
Votanti: ventisei
Favorevoli: venticinque
Contrari: uno
Astenuti: cinque (il Gruppo del P.C.I. con l'eccezione di Bajocco e Cout)
Il Consiglio approva.
Articolo 3. Non ci sono proposte di emendamenti. C'è qualcuno che intende prendere la parola sull'articolo 3? Nessuno? Allora lo metto in approvazione. Chi è d'accordo? Contrario? Astenuto?
Esito della votazione:
Presenti: trentuno
Votanti: trentuno
Favorevoli: trentuno
Il Consiglio approva all'unanimità.
Articolo 4. C'è un articolo sostitutivo delle Commissioni, che sembra interamente sostitutivo, direi facciamolo sostitutivo per rapidità, praticamente si sostituisce solo fino al comma d), 4° alinea, alle parole "...che con convenzione si impegnino a non alienare..." ma, per semplicità, consideriamolo sostitutivo, cioè completo, testo che avete a pagina 2 degli emendamenti distribuiti questa mattina.
C'è una richiesta di chiarimenti? Dichiarazione di voto? Allora metto in approvazione la sostituzione dell'articolo 4, così come precisato. Chi è d'accordo? Contrario? Astenuto?
Emendamento
L'art. 4 è sostituito dal seguente:
"Gli immobili che vengono a costituire il patrimonio ai sensi della presente legge possono essere alienati, in ordine di priorità:
A) per destinazione di tipo residenziale:
a) all'Istituto Autonomo Case Popolari;
b) a cooperative edilizie a proprietà indivisa, regolarmente costituite, i cui componenti abbiano le caratteristiche soggettive di cui al punto d);
c) a cooperative edilizie a proprietà divisa regolarmente costituite, i cui componenti abbiano le caratteristiche soggettive di cui al punto d);
d) a privati aventi le seguenti caratteristiche:
- siano residenti nel Comune da più di 5 anni;
- costruiscano edifici per proprio uso con caratteristiche costruttive pari a quelle previste per l'edilizia residenziale pubblica;
- non dispongano, unitamente ai componenti il proprio nucleo familiare, di immobili adeguati alle proprie esigenze;
- che con convenzione si impegnino a non alienare a nessun titolo, né su di essi costituire alcun diritto reale di godimento, per un periodo di tempo di 10 anni dalla data del rilascio del certificato di abitabilità.
Durante tale periodo l'alienazione o la costituzione di diritti reali di godimento può avvenire esclusivamente a favore di soggetti aventi identici requisiti e che assumono a proprio carico identici obblighi;
e) ad imprese di costruzione e loro consorzi che stipulino apposita convenzione con la quale si stabilisce che possono:
- alienare ad enti pubblici o di diritto pubblico od a società di assicurazione trasferendo all'acquirente tutti gli oneri stabiliti nella convenzione.
In tale caso è fatto obbligo agli acquirenti di locare le abitazioni esclusivamente a soggetti aventi i requisiti previsti dal precedente punto d) ed ai canoni previsti nelle convenzioni;
- effettuare l'alienazione degli alloggi costruiti o la costituzione su di essi di diritti reali di godimento esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti previsti dal precedente punto d) che assumono a proprio carico gli obblighi ivi previsti.
B) Per destinazioni di tipo produttivo a carattere industriale, artigianale e commerciale a seguito di convenzione per atto pubblico con la quale vengono disciplinati gli oneri posti a carico dell'acquirente e le sanzioni per la loro inosservanza:
a) a società con partecipazione pubblica;
b) a cooperative di produzione e lavoro;
c) ad imprenditori privati singoli od associati.".
Esito della votazione:
Presenti: trentadue
Votanti: trentadue
Favorevoli: trentadue
Il Consiglio approva all'unanimità.
Articolo 5. Vi è una proposta sostitutiva delle Commissioni: il 2° e il 3° comma sono sostituiti da 2 commi che trovate a pagina 3 degli emendamenti distribuiti. Vi sono delle richieste di chiarimenti? Metto in votazione l'emendamento sostitutivo. Chi è d'accordo? Contrario? Astenuto?
Emendamento
Il 2° ed il 3° comma dell'art. 5 sono sostituiti dai seguenti:
"Il prezzo di cessione degli immobili è determinato in misura pari al costo di acquisizione degli immobili e delle relative urbanizzazioni, incrementato delle percentuali stabilite annualmente ai fini dell'applicazione dell'INVIM.
La somma eccedente il puro costo di acquisizione è destinata dal Comune per l'acquisizione di nuovi immobili ed a eventuali opere di urbanizzazione.".
Esito della votazione:
Presenti: trentadue
Votanti: trentadue
Favorevoli: trentadue
Il Consiglio approva all'unanimità.
Metto quindi in approvazione l'articolo 5 testé emendato. Chi è d'accordo? Contrario? Astenuto?
Esito della votazione:
Presenti: trentadue
Votanti: trentadue
Favorevoli: trentadue
Il Consiglio approva all'unanimità.
Articolo 6. Abbiamo due emendamenti del Consigliere Nebbia che riguardano il 1° comma e il 3° comma.
Emendamento
All'art. 6, 1° comma, sono soppresse le parole "delle aree e".
Emendamento
All'art. 6, 3° comma, sono soppresse le parole iniziali "Le aree e".
È chiaro? Si trovano nella serie di emendamenti che sono stati distribuiti questa mattina. C'è qualcuno che chiede la parola? Se il proponente, in questo caso il Consigliere Nebbia, non avesse difficoltà, metterei in approvazione entrambi gli emendamenti che, in fondo, hanno poi...sono conseguenti l'un l'altro. Chi è d'accordo? Contrario? Astenuto?
Esito della votazione:
Presenti: trentadue
Votanti: trentadue
Favorevoli: trentadue
Il Consiglio approva all'unanimità.
Articolo 6. Non vi sono altri emendamenti, pertanto metto in approvazione 1'articolo emendato.
Esito della votazione:
Presenti: trentuno
Votanti: trentuno
Favorevoli: trentuno
Il Consiglio approva all'unanimità.
Articolo 7. Abbiamo un emendamento sostitutivo delle Commissioni in seduta congiunta, riportato a pagina 4 degli emendamenti proposti. Come per il precedente articolo, metto in votazione; se è approvato, sarà considerato il nuovo articolo 7. C'è qualcuno che chiede la parola?
Emendamento
L'art. 7 è sostituito dal seguente:
"Al fine di favorire la concreta attuazione della presente legge la Regione stanzia, con successivo provvedimento legislativo che prevederà le modalità di erogazione, annualmente un fondo di rotazione da concedere ai Comuni, alle Comunità ed ai loro Consorzi al fine di finanziare l'acquisizione degli immobili. I fondi recuperati a seguito della cessione degli immobili sono restituiti alla Regione e ricostituiscono il fondo di rotazione.".
Esito della votazione:
Presenti: trentuno
Votanti: trentuno
Favorevoli: trentuno
Il Consiglio approva all'unanimità.
Articolo 8. Abbiamo un altro emendamento sostitutivo presentato dal Consigliere Nebbia. C'è qualcuno che chiede la parola? Anche in questo caso, con un'unica votazione, se ha esito positivo, l'articolo 8 viene sostituito. Chi è d'accordo? Contrario? Astenuto?
Emendamento
L'art. 8 è sostituito dal seguente:
"I Comuni obbligati alla formazione dei programmi pluriennali di attuazione, ai sensi dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono tenuti a formare, successivamente a questi, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al terzo comma dello stesso articolo 13 oppure entro un anno dalla data di entrata in vigore del proprio strumento urbanistico generale, piani delle zone da destinare all'edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata o convenzionata, nonché alle opere e servizi sociali complementari, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167.
L'estensione delle zone è determinata in relazione alle esigenze dell'edilizia economica e popolare per il periodo di validità di ogni programma e non può essere inferiore al 40% di quella necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia residenziale stabile nel periodo considerato.
Il piano delle zone deve prioritariamente interessare le zone di recupero di cui all'art. 24 della legge 5 agosto 1978, n. 457.".
Esito della votazione:
Presenti: trenta
Votanti: trenta
Favorevoli: trenta
Il Consiglio approva all'unanimità.
Articolo 9. Non ci sono altri emendamenti...sì, c'è l'emendamento soppressivo dell'articolo 9 e l'emendamento soppressivo dell'articolo 10, sempre proposti dal proponente, Consigliere Nebbia.
Emendamento
Gli articoli 9 e 10 sono soppressi, di conseguenza l'art. 11 diventa art. 9.
Ci sono chiarimenti? Allora metto in approvazione la soppressione dell'articolo 9.
Esito della votazione:
Presenti: trentuno
Votanti: trentuno
Favorevoli: trentuno
Il Consiglio approva all'unanimità.
Articolo 10. Metto in approvazione la soppressione.
Esito della votazione:
Presenti: trentuno
Votanti: trentuno
Favorevoli: trentuno
Il Consiglio approva all'unanimità.
Ultimo articolo (ex articolo 11) che diventa, dopo queste due votazioni, "Articolo 9". Chi è d'accordo? Contrario? Astenuto?
Esito della votazione:
Presenti: trentuno
Votanti: trentuno
Favorevoli: trentuno
Il Consiglio approva all'unanimità.
Ci sono dichiarazioni di voto? Si passa alla votazione segreta sul complesso della legge.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
Esito della votazione:
Presenti: trentadue
Votanti: trentuno
Maggioranza: diciassette
Favorevoli: ventinove
Contrari: due
Astenuti: uno (Riccarand)
Il Consiglio approva.
Proposta di legge regionale n. 71
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ..................... n. .......: "NORME PER LA CREAZIONE DI PATRIMONIO PUBBLICO DISPONIBILE COSTITUITO DA IMMOBILI PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI E PRODUTTIVI".
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo 1
I Comuni, le Comunità montane, i Consorzi tra Comuni o tra Comuni e Regione o tra Comunità montane e Regione, possono creare un patrimonio comunale, comunitario o consortile disponibile di immobili - aree e fabbricati - destinato ad insediamenti di tipo residenziale o produttivo.
L'entità ed il tipo di immobili costituenti il patrimonio dovranno essere conseguenti alle indicazioni programmatiche della pianificazione urbanistica comunale condizionando l'acquisizione delle aree alla verificata impossibilità di riutilizzare fabbricati esistenti ed alla possibilità di una rapida utilizzazione del patrimonio stesso ai fini della presente legge.
Articolo 2
I Comuni, le Comunità montane ed i Consorzi di cui al precedente articolo acquisiscono gli immobili da destinare al patrimonio disponibile con una delle seguenti modalità:
a) acquisizione diretta mediante compravendita concordata il cui importo è determinato dal Consiglio Comunale sentito l'Assessorato delle Finanze della Regione;
b) permuta concordata con aree comunali di pari valore determinato dal Consiglio Comunale sentito l'Assessorato delle Finanze della Regione;
c) acquisizione quale quota parte degli oneri di urbanizzazione dovuti al Comune ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10;
d) acquisizione a seguito di donazioni, lasciti, ecc.
Articolo 3
Gli immobili devono essere localizzati nell'ambito delle zone residenziali, per gli insediamenti residenziali, e delle zone D, per quelli produttivi, dei piani regolatori, sempre che questi risultino approvati od adottati e trasmessi per le approvazioni di legge, oppure, in caso contrario, nell'ambito dei perimetri dei centri abitati, deliberati dal Comune ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, per gli insediamenti residenziali, ed all'esterno degli stessi, per gli insediamenti produttivi.
Articolo 4
Gli immobili che vengono a costituire il patrimonio ai sensi della presente legge possono essere alienati, in ordine di priorità:
A) per destinazione di tipo residenziale:
a) all'Istituto Autonomo Case Popolari;
b) a cooperative edilizie a proprietà indivisa, regolarmente costituite, i cui componenti abbiano le caratteristiche soggettive di cui al punto d);
c) a cooperative edilizie a proprietà divisa regolarmente costituite, i cui componenti abbiano le caratteristiche soggettive di cui al punto d);
d) a privati aventi le seguenti caratteristiche:
- siano residenti nel Comune da più di 5 anni;
- costruiscano edifici per proprio uso con caratteristiche costruttive pari a quelle previste per l'edilizia residenziale pubblica;
- non dispongano, unitamente ai componenti il proprio nucleo familiare, di immobili adeguati alle proprie esigenze;
- che con convenzione si impegnino a non alienare a nessun titolo, né su di essi costituire alcun diritto reale di godimento, per un periodo di tempo di 10 anni dalla data del rilascio del certificato di abitabilità.
Durante tale periodo l'alienazione o la costituzione di diritti reali di godimento può avvenire esclusivamente a favore di soggetti aventi identici requisiti e che assumono a proprio carico identici obblighi;
e) ad imprese di costruzione e loro consorzi che stipulino apposita convenzione con la quale si stabilisce che possono:
- alienare ad enti pubblici o di diritto pubblico od a società di assicurazione trasferendo all'acquirente tutti gli oneri stabiliti nella convenzione.
In tale caso è fatto obbligo agli acquirenti di locare le abitazioni esclusivamente a soggetti aventi i requisiti previsti dal precedente punto d) ed ai canoni previsti nelle convenzioni;
- effettuare l'alienazione degli alloggi costruiti o la costituzione su di essi di diritti reali di godimento esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti previsti dal precedente punto d) che assumono a proprio carico gli obblighi ivi previsti.
B) Per destinazioni di tipo produttivo a carattere industriale, artigianale e commerciale a seguito di convenzione per atto pubblico con la quale vengono disciplinati gli oneri posti a carico dell'acquirente e le sanzioni per la loro inosservanza:
a) a società con partecipazione pubblica;
b) a cooperative di produzione e lavoro;
c) ad imprenditori privati singoli od associati.
Articolo 5
La cessione in proprietà avviene, salve le priorità stabilite al precedente articolo, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e la convenzione è stipulata con l'aggiudicazione della gara.
Il prezzo di cessione degli immobili è determinato in misura pari al costo di acquisizione degli immobili e delle relative urbanizzazioni, incrementato delle percentuali stabilite annualmente ai fini dell'applicazione dell'INVIM.
La somma eccedente il puro costo di acquisizione è destinata dal Comune per l'acquisizione di nuovi immobili ed a eventuali opere di urbanizzazione.
Articolo 6
L'avviso di disponibilità degli immobili è pubblicato nei modi e forme di legge dal Comune almeno ogni anno.
Tra il sessantesimo ed il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione il Consiglio comunale delibera la graduatoria valida per dar corso all'alienazione.
Gli immobili eventualmente non alienati saranno resi disponibili con l'avviso di disponibilità successivo.
Articolo 7
Al fine di favorire la concreta attuazione della presente legge la Regione stanzia, con successivo provvedimento legislativo che prevederà le modalità di erogazione, annualmente un fondo di rotazione da concedere ai Comuni, alle Comunità ed ai loro Consorzi al fine di finanziare l'acquisizione degli immobili. I fondi recuperati a seguito della cessione degli immobili sono restituiti alla Regione e ricostituiscono il fondo di rotazione.
Articolo 8
I Comuni obbligati alla formazione dei programmi pluriennali di attuazione, ai sensi dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono tenuti a formare, successivamente a questi, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al terzo comma dello stesso articolo 13 oppure entro un anno dalla data di entrata in vigore del proprio strumento urbanistico generale, piani delle zone da destinare all'edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata o convenzionata, nonché alle opere e servizi sociali complementari, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167.
L'estensione delle zone è determinata in relazione alle esigenze dell'edilizia economica e popolare per il periodo di validità di ogni programma e non può essere inferiore al 40% di quella necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia residenziale stabile nel periodo considerato.
Il piano delle zone deve prioritariamente interessare le zone di recupero di cui all'art. 24 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Articolo 9
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Si passa alla trattazione dell'oggetto iscritto al punto 40 dell'ordine del giorno.
