Oggetto del Consiglio n. 149 del 7 ottobre 1965 - Verbale

OGGETTO N. 149/65 - LEGGE REGIONALE RIGUARDANTE LA DETERMINAZIONE DELLA DATA DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI ELETTIVI DELL'ARTIGIANATO.

L'Assessore all'Industria e Commercio, COLOMBO, riferisce al Consiglio in merito al sotto riportato disegno di legge regionale concernente la determinazione della data delle elezioni per il rinnovo degli organi elettivi dell'Artigianato, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 7/8 ottobre 1965:

---

Con legge statale 13-7-1965 n. 837, di cui si allega copia, è stata ulteriormente prorogata sino al 30-4-1966 la durata in carica delle Commissioni provinciali per l'Artigianato.

La legge regionale 10-5-1957 n. 2, recante norme sulla disciplina giuridica delle Imprese artigiane prevede l'istituzione di una Commissione regionale per l'Artigianato per la tenuta dell'Albo delle Imprese artigiane.

Con legge regionale n. 9 in data 11-5-1965 sono già stati spostati i termini per le elezioni suddette al 31-10-1965 in analogia a quanto stabilito con legge statale n. 1320 del 6-12-1964.

Le elezioni degli artigiani componenti la Commissione regionale per l'Artigianato sono sempre avvenute, come in tutto il territorio nazionale, contemporaneamente a quelle degli Organi della Cassa Mutua regionale di Malattia per gli Artigiani.

Ne consegue che la durata in carica dell'attuale Commissione regionale per l'Artigianato deve essere prorogata al 30 aprile 1966 e che gli adempimenti elettorali previsti dalla citata legge regionale debbono essere eseguiti entro i termini fissati dalla citata legge statale n. 837.

All'uopo è stato predisposto l'allegato disegno di legge regionale in merito al quale ha già espresso il proprio Parere la Commissione consiliare di studio per l'Industria ed il Commercio.

Si propone quindi che il Consiglio Regionale

Approvi

l'unito disegno di legge regionale sulla determinazione della data delle elezioni per il rinnovo degli Organi elettivi dell'Artigianato.

(OMISSIS: segue disegno di legge regionale riportato in calce al deliberato).

---

Copia

REPUBBLICA ITALIANA

Legge 13 Luglio 1965 n. 837 - DETERMINAZIONE DELLA DATA DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI ELETTIVI DELL'ARTIGIANATO.

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la seguente legge:

ART. UNICO

Le votazioni per il rinnovo delle cariche di cui all'art. 13, lettera a), della legge 25 luglio 1956, n. 860 ed al primo comma dell'art. 9 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, hanno luogo contemporaneamente entro la data del 30 aprile 1966.

Restano fermi i termini per i relativi adempimenti elettorali fissati dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, e dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1957, n. 266.

La durata in carica delle attuali Commissioni provinciali e regionali per l'Artigianato e del Comitato centrale dell'Artigianato, nonché degli attuali organi di amministrazione e di controllo delle Casse Mutue provinciali e regionali di Malattia per gli Artigiani e della relativa Federazione, già prorogata con Legge 6 dicembre 1964, n. 1320, fino al 31 ottobre 1965, è ulteriormente prorogata fino all'insediamento dei nuovi organi provinciali, regionali e centrali, costituiti a seguito delle elezioni di cui al primo comma del presente articolo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei Decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Roma, lì 13-7-1965.

Il Presidente della Repubblica

Saragat

Moro - Lami Sternuti

Delle Fave

---

L'Assessore COLOMBO illustra brevemente gli scopi del provvedimento legislativo in esame, precisando che si tratta di fare coincidere la data delle elezioni degli artigiani componenti la Commissione Regionale per l'Artigianato con la data delle elezioni degli organi della Cassa Mutua Regionale di malattia per gli artigiani.

Fa presente che la citazione del provvedimento legislativo regionale di cui al terzo capoverso della relazione è errata e deve essere corretta come segue: "legge regionale n. 9 in data 11-5-1965".

Il Presidente, MARCOZ, dopo aver accertato che nessun Consigliere intende chiedere chiarimenti o formulare osservazioni di carattere generale sul disegno di legge nel suo complesso, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione, per alzata di mano, dell'unico articolo del disegno di legge stesso.

Articolo 1 - Si dà atto che l'articolo 1 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto).

Il Presidente, MARCOZ, - dopo aver accertato e dichiarato che l'unico articolo del disegno di legge in esame è stato dal Consiglio approvato ad unanimità di voti favorevoli, con votazione per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto), invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sotto riportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori ARTAZ-DOTTO, CASETTA e MAPPELLI, il Presidente, MARCOZ, accerta e comunica il seguente risultato della votazione: Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove.

Il Presidente, MARCOZ, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio Regionale ha approvato, ad unanimità di voti favorevoli, il sotto riportato disegno di legge regionale concernente la determinazione della data delle elezioni per il rinnovo degli organi elettivi dell'artigianato:

Disegno di legge regionale n. 15

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge Regionale ... N. ...

DETERMINAZIONE DELLA DATA DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI ELETTIVI DELL'ARTIGIANATO.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le votazioni per il rinnovo delle cariche di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 maggio 1957 n. 2 debbono avere inizio entro il 30 aprile 1966.

Restano fermi i termini per i relativi adempimenti elettorali previsti dalla citata legge regionale 10-5-1957 n. 2.

La durata in carica dell'attuale Commissione regionale per l'Artigianato, già prorogata con legge regionale 11-5-1965 n. 9 fino al 31 ottobre 1965, è ulteriormente prorogata fino all'insediamento della nuova Commissione regionale per l'Artigianato, costituita a seguito delle elezioni di cui al primo comma del presente articolo.

La presente legge sarà inserita nella raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

______