Oggetto del Consiglio n. 147 del 7 ottobre 1965 - Verbale

OGGETTO N. 147/65 - APPLICAZIONE DELLA LEGGE 27-5-1959 N. 324. - AUMENTO DA LIRE 12.800 A LIRE 16.000 MENSILI NETTE DELLA INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE DA CORRISPONDERE, A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 1966, AL PERSONALE REGIONALE ED AL PERSONALE STATALE COMANDATO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE, AI SENSI DEL D.M. 27-7-1965.

L'Assessore alle Finanze, FILLIETROZ, riferisce al Consiglio in merito alla seguente proposta di aumento, da Lire 12.800 a Lire 16.000 mensili nette, dell'indennità integrativa speciale da corrispondere, a decorrere dal 1° gennaio 1966, al personale regionale ed al personale statale comandato in servizio presso la Regione, ai sensi del D.M. 27-7-1965, proposta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 7/8 ottobre 1965:

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Estratto della deliberazione della Giunta in data 22-9-1965 n. 2862.

OGGETTO: Legge 27-5-1959 n. 324 - Aumento da Lire 12.800 a Lire 16.000 mensili nette dell'indennità integrativa speciale da corrispondere, a decorrere dal 1-1-1966, al personale regionale ed al personale statale comandato in servizio presso la Regione ai sensi del Decreto Ministeriale 27 luglio 1965 - Proposta al Consiglio Regionale.

L'Assessore alle Finanze, Avv. Fillietroz, richiama la deliberazione consiliare n. 93 in data 7-8-1959, con la quale fu approvata la corresponsione al personale dipendente dalla Amministrazione Regionale dell'indennità integrativa speciale di Lire 2.400 mensili nette prevista dalla legge 27-5-1959 n. 324.

Fa presente che tale indennità integrativa speciale è stata già successivamente, con varie deliberazioni consiliari, elevata alle attuali Lire 12.800 mensili nette a decorrere dal 1° gennaio 1965 (deliberazione del Consiglio Regionale n. 239 in data 31-12-1964).

Comunica che con Decreto Ministeriale in data 27-7-1965, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 in data 30-7-1965, la indennità integrativa speciale di cui all'articolo 1 della soprarichiamata legge 27-5-1959 n. 324 è stata elevata, a decorrere dal 1° gennaio 1966, da Lire 12.800 a Lire 16.000 mensili nette.

Propone, quindi, di sottoporre al Consiglio Regionale la proposta di applicazione della nuova misura dell'indennità integrativa speciale mensile netta di Lire 16.000 al personale dipendente dall'Amministrazione Regionale ed al personale statale comandato in servizio presso la Regione.

Precisa che l'importo complessivo della maggiore spesa derivante dall'applicazione della nuova misura dell'indennità predetta ammonta ad annue Lire 19.123.200 circa.

LA GIUNTA

preso atto di quanto sopra riferito dall'Assessore Avv. Fillietroz;

visto il Decreto Ministeriale 27-7-1965, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 in data 30-7-1965;

visti gli articoli 179 e 180 delle vigenti norme sull'ordinamento dei servizi e sullo stato giuridico ed economico del personale, approvate con legge regionale 28-7-1956 n. 3 e successive modificazioni;

vista la precedente deliberazione consiliare n. 239 in data 31-12-1964;

ad unanimità di voti favorevoli;

Delibera

di proporre al Consiglio Regionale, con il proprio parere favorevole:

1) di approvare, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 1966, la corresponsione al personale regionale ed al personale statale comandato in servizio presso la Regione, dell'indennità integrativa speciale netta nella misura di Lire 16.000 mensili;

2) di approvare la relativa spesa annua, prevista in Lire 19.123.200 (diciannovemilionicentoventitremiladuecento) circa, da finanziare con imputazione ai capitoli di spesa del bilancio preventivo per l'anno 1966 corrispondenti ai sotto indicati capitoli del bilancio preventivo per l'anno 1965, nonché ai corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni successivi:

Capitoli di bilancio esercizio 1965

Spesa annua

12

345.600

13

1.382.400

14

422.400

15

1.113.600

16

921.600

17

499.200

29

38.400

79

345.600

163

806.400

164

268.800

169

2.265.600

263

614.400

285

1.228.800

286

1.113.600

347

1.113.600

348

883.200

421

768.000

422

115.200

428

2.534.400

433

806.400

485

998.400

496

537.600

19.123.200

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L'Assessore FILLIETROZ, fornisce alcuni chiarimenti in merito al provvedimento in esame precisando che, ai sensi dell'articolo 180 della legge regionale 2 luglio 1956 n. 3, concernente "Norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione", ai dipendenti regionali sono dovuti tutti gli assegni e indennità stabiliti per i dipendenti dello Stato.

Fa presente che, ai sensi del D.M. 27 luglio 1965, l'indennità integrativa speciale per i dipendenti statali è stata aumentata da Lire 12.800 mensili a Lire 16.000, per cui si rende necessario applicare ai dipendenti regionali, a decorrere dal 1° gennaio 1966, i benefici di cui al citato Decreto Ministeriale.

Precisa che l'aumento dell'indennità in questione comporterà una maggiore spesa annua di Lire 19.123.200 a carico del bilancio della Regione.

Il Presidente, MARCOZ, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola per chiedere chiarimenti o formulare osservazioni sulla proposta in oggetto, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione della proposta stessa.

IL CONSIGLIO

visto il Decreto Ministeriale 27-7-1965;

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 in data 30-7-1965;

visti gli articoli 179 e 180 delle vigenti norme sull'ordinamento dei servizi e sullo stato giuridico ed economico del personale, approvate con legge regionale 28-7-1956 n. 3 e successive modificazioni;

vista la precedente deliberazione consiliare n. 239 in data 31-12-1964;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi mediante votazione per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: ventisette);

DELIBERA

1) di approvare, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 1966, la corresponsione al personale regionale ed al personale statale comandato in servizio presso la Regione, dell'indennità integrativa speciale netta nella misura di Lire 16.000 mensili;

2) di approvare la relativa spesa annua, prevista in L. 19.123 .200 circa, da finanziare con imputazione ai capitoli di spesa del bilancio preventivo per l'anno 1966 corrispondenti ai sotto indicati capitoli del bilancio preventivo per l'anno 1965, nonché ai corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni successivi:

Capitoli di bilancio esercizio 1965

Spesa annua

12

345.600

13

1.382.400

14

422.400

15

1.113.600

16

921.600

17

499.200

29

38.400

79

345.600

163

806.400

164

268.800

169

2.265.600

263

614.400

285

1.228.800

286

1.113.600

347

1.113.600

348

883.200

421

768.000

422

115.200

428

2.534.400

433

806.400

485

998.400

496

537.600

19.123.200

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Il Presidente, MARCOZ, in considerazione che i lavori del Consiglio dovranno ancora continuare per la trattazione di alcuni altri oggetti iscritti all'ordine del giorno, propone una breve sospensione della seduta.

Il Consiglio concorda, all'unanimità, sulla proposta di sospensione fatta dal Presidente del Consiglio.

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Si dà atto che l'adunanza viene sospesa alle ore 18,36 e riaperta alle ore 19,20.

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