Oggetto del Consiglio n. 152 del 8 ottobre 1965 - Verbale
OGGETTO N. 152/65 - LEGGE REGIONALE RECANTE NORME PER LA DISCIPLINA DELLE OPERE, DELLE PIANTAGIONI E DEI DEPOSITI DI MATERIALI LUNGO I TRATTI ABITATI DELLE STRADE REGIONALI.
L'Assessore ai Lavori Pubblici, MANGANONI, riferisce al Consiglio in merito al sottoriportato disegno di legge regionale recante norme per la disciplina delle opere, delle piantagioni e dei depositi di materiali lungo i tratti abitati delle strade regionali, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 7/8 ottobre 1965:
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Lungo i tratti di strade regionali attraversanti centri abitati, vari proprietari privati intendono procedere alla costruzione, alla ricostruzione od ampliamenti di fabbricati o di altri manufatti secondo modalità tecniche che non dovrebbero essere ammesse e che gli interessati tentano di giustificare adducendo lacune o assai discutibili interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia.
Si rende, quindi, necessaria, l'approvazione di precise norme e condizioni a integrazione di quelle in vigore per il rilascio delle concessioni e licenze stradali lungo i tratti di strade regionali attraversanti i centri abitati.
A tale fine è stato predisposto e viene sottoposto alla approvazione del Consiglio Regionale l'allegato disegno di legge regionale in merito al quale la Commissione consiliare permanente di studio per i Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole in data 19 luglio 1965.
Disegno di legge regionale
REGIONE AUTONOMA DELLA
VALLE D'AOSTA
Legge regionale .......... N. ..........
NORME PER LA DISCIPLINA DELLE OPERE, DELLE PIANTAGIONI E DEI DEPOSITI DI MATERIALI LUNGO I TRATTI ABITATI DELLE STRADE REGIONALI.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
La costruzione, la ricostruzione o l'ampliamento di case di abitazione, di muri di cinta o di sostegno e di qualsiasi altra fabbrica o manufatto, la costruzione di fornaci, fucine o fonderie, i depositi di materiali nonché la piantagione di alberi o di siepi lungo i tratti abitati delle strade regionali, - quando manchino linee di fabbricazione determinate da piani regolatori o di ampliamento ovvero da deliberazioni dei Consigli comunali adottate secondo preventivi accordi con l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, sono soggette alla disciplina stabilita per le analoghe costruzioni o piantagioni eseguite lungo le strade fuori dei centri abitati dal R.D. 8 dicembre 1933 n. 1740 (T .U. di norme per la tutela delle strade e della circolazione), nonché dal vigente Regolamento per la tutela delle strade approvato dal Rettorato della ex Provincia di Aosta con deliberazione 8 novembre 1938 n. 19.
Art. 2
Per le costruzioni, le ricostruzioni, gli ampliamenti, i depositi di materiali e le piantagioni di cui all'articolo precedente, da eseguire in corrispondenza di curve e di incroci di strade regionali con altre strade regionali o con altre strade o vie pubbliche, o in corrispondenza di biforcazioni o di diramazioni stradali nei centri abitati, sono stabiliti i seguenti divieti, limiti e distanze:
a) nell'interno delle curve, anche se a visibilità non impedita, limitatamente al tratto compreso fra le tangenti, è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici e manufatti di qualsiasi genere, eseguire o ampliare piantagioni arboree ed arbustive o depositi di materiali a distanza inferiore a metri cinque dal confine della strada.
Tale distanza può essere ridotta solo nei casi in cui sia possibile il tracciamento di una linea di libera visibilità avente una lunghezza di almeno 30 metri o quando vi siano linee di fabbricazione regolarmente approvate.
Le linee di visibilità sono misurate con partenza dal ciglio interno sullo sviluppo della curva, fino al raggiungimento in linea retta di una corda della misura di metri 30 sempre sul ciglio interno della curva.
Nel passaggio dalla fascia di rispetto della curva a quella dei rettifili contigui, il raccordo si effettua secondo l'ipotenusa di un triangolo rettangolo che si imposti con la base sulla eccedenza di larghezza della fascia di rispetto della curva ed abbia lungo l'esterno della fascia di rispetto del rettifilo l'altezza doppia della base. L'area del triangolo rimane inibita alle costruzioni, manufatti, piantagioni e depositi di materiali di cui al precedente articolo 1.
b) in corrispondenza di incroci, di biforcazioni o di diramazioni il divieto di cui alla precedente lettera a) - è imposto all'area delimitata dai bordi interni delle carreggiate per la lunghezza di metri quindici, a partire dal punto di incontro degli allineamenti dei bordi stessi, e dalla congiungente data dai punti estremi.
Nel caso di tornanti o di incroci o biforcazioni in cui gli allineamenti medesimi siano raccordati ad una curva, l'area interdetta è delimitata dalla curva di raccordo e dai bordi interni della carreggiata per la lunghezza di metri 15 a partire dal centro della curva stessa sul ciglio e dalla congiungente dei punti estremi.
Art. 3
Chi intende intraprende lavori od eseguire depositi o piantagioni lungo i tratti abitati delle strade regionali, anche nei casi di osservanza delle distanze indicate nel precedente articolo, deve darne preventiva comunicazione, mediante domanda in carta da bollo corredata dai grafici esecutivi di progetto all'Amministrazione Regionale che, nel termine di trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, deve provvedere al rilascio od al diniego del benestare all'inizio dei lavori di costruzione o all'esecuzione dei depositi o delle piantagioni.
Art. 4
Alla elaborazione di piani regolatori, di piani di ampliamento, di regolamenti edilizi o di altri provvedimenti comunque disciplinanti l'attività edilizia nei tratti abitati delle strade regionali, i Comuni debbono provvedere d'intesa con l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici e colla Sovraintendenza Regionale alle Antichità, Monumenti e Belle Arti, presentando apposita richiesta corredata dai relativi grafici esecutivi.
Art. 5
La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
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L'Assessore MANGANONI informa il Consiglio che era stata approvata, a suo tempo, una tabella che prescriveva le distanze da rispettare nelle costruzioni (ricostruzioni, ampliamenti, depositi di materiali e piantagioni) luogo le strade regionali. Senonché, - egli dice -, tali distanze, pur essendo inferiori di circa la metà rispetto a quelle prescritte dall'ANAS, erano pur sempre distanze rilevanti, per cui si è ritenuto necessario di ridurle ulteriormente nei tratti relativi ai centri abitati. E' stata, quindi, predisposta una nuova tabella delle distanze da fare rispettare nei centri abitati e fuori dei centri abitati.
Richiama l'attenzione dei Signori Consiglieri, per quanto riguarda le distanze di rispetto da osservarsi per le costruzioni, sui disegni 1, 2, 3, 4, 5 e 6 riportati, a titolo esemplificativo, nella planimetria trasmessa in copia e che illustra.
Per quanto riguarda le distanze di rispetto da osservare per le recinzioni lungo le strade regionali, richiama l'attenzione dei Signori Consiglieri sui quattro grafici esemplificativi, pure riportati nella planimetria, contraddistinti con le lettere a) - 1° caso -; b ) 2° caso -; c) - 3° caso -; d) - 4° caso.
Precisa che la tabella delle distanze è stata esaminata e discussa con molta attenzione e con criteri di larghezza, prima in sede di Commissione consiliare di studio e poi in sede di Giunta.
Comunica che l'Assessore Andrione ed il Consigliere Pedrini, non potendo prendere parte alla riunione per impegni precedentemente assunti, si recarono da lui alcuni giorni prima della riunione e, dopo aver esaminato la tabella in questione, dichiararono di essere favorevoli alla sua approvazione e pregarono di scusare la loro assenza dalla riunione.
Dichiara che la Commissione consiliare permanente di studio per i Lavori Pubblici, riunitasi in data 19 luglio 1965, ha espresso parere favorevole sulla tabella, ma fa presente che alla riunione erano presenti soltanto tre membri, perché oltre all'Assessore Andrione e al Consigliere Pedrini, era pure assente il Consigliere Benzo.
Fa presente che, in seguito, la Giunta ha discusso a lungo sull'argomento soffermandosi, in particolare modo, sulla questione delle distanze, perché al riguardo il Codice della strada è molto elastico, in quanto demanda ai Capi-Compartimento della viabilità ogni decisione per quanto riguarda le distanze da osservare nelle curve e nei tornanti delle strade, ponendo come condizione che sia salvaguardata sufficientemente la visibilità.
Ne consegue, - egli dice -, che, in base al Codice della strada, la determinazione della distanza nelle curve e nei tornanti dipende dai criteri, più o meno restrittivi o più o meno severi, del tecnico che esegue la visita sopralluogo, il che molto spesso crea degli inconvenienti che danno luogo a lamentele e a proteste da parte dei proprietari dei terreni adiacenti alle strade.
Precisa che, per ovviare a questi inconvenienti, si è ritenuto di predisporre una tabella con criteri rigidi in fatto di distanze di rispetto e di zone vincolate per le costruzioni e le recinzioni lungo le strade regionali.
Aggiunge che una regolamentazione al riguardo si imponeva anche per prevenire gli incidenti, spesso mortali, che si verificano sovente sulle strade nei centri abitati o fuori dei centri abitati e che molte volte sono causati dalla insufficiente visibilità stradale.
Il Consigliere MAQUIGNAZ dichiara quanto segue:
"Sono d'accordo che è necessario regolamentare questa materia, ma ritengo, che queste norme siano un po' troppo restrittive tenuto conto che la maggior parte degli abitati lungo le strade regionali si trovano su terreno in pendenza e, quindi, le eventuali distanze da rispettare comportano dei problemi seri per l'utilizzazione delle aree fabbricabili.
Perciò io ritengo che queste norme debbano essere rivedute in questa sede, specialmente per quanto riguarda la distanza dei 5 metri per le costruzioni all'interno delle curve.
Chiedo, inoltre, qual è la norma che la Amministrazione Regionale intende adottare per stabilire se una costruzione è fuori dell'abitato, o meno.
Ritengo che questa questione sia da regolamentare, perché si presta a molte vertenze e a speculazioni ".
Il Consigliere MONTESANO dichiara di dissentire totalmente dalla proposta, fatta dal Consigliere Maquignaz, di ridurre le aree vincolate perché la infortunistica stradale è in proporzione, molte volte, alla visibilità, o meno, della strada.
Informa che vi è stata una discussione lunga e accesa in campo nazionale per quanto riguarda le alberature lungo le strade in quanto gli alberi rappresentano, in alcuni casi, un pericolo per la sicurezza della circolazione sulle strade.
Dichiara di essere dell'avviso di mantenere e di non ridurre queste distanze che, semmai, in alcuni casi dovrebbero essere aumentate proprio per lo scopo che si prefigge il provvedimento legislativo ora sottoposto all'approvazione del Consiglio.
Dichiara di essere, invece, d'accordo sull'altro concetto, espresso dal Consigliere Maquignaz, di precisare bene che cosa debba considerarsi "centro abitato" e che cosa debba considerarsi "zona libera" in quanto che, effettivamente, su tali punti si possono avere degli equivoci, che potrebbero portare a controversie e alla mancata soluzione di questo importante problema che riguarda la sicurezza dei veicoli sulla strada.
Il Consigliere BIONAZ rileva che, secondo quanto è stato detto dall'Assessore Manganoni, le norme del Codice della strada concernenti le distanze di rispetto e le zone vincolate per le costruzioni e recinzioni lungo le strade statali sarebbero generiche e meno restrittive di quelle previste nel provvedimento legislativo ora in esame.
Osserva che, se così fosse, vi sarebbe il pericolo che il provvedimento legislativo possa venire restituito dal Presidente della Commissione di Coordinamento senza il visto di legittimità e, in tal caso, il provvedimento dovrebbe essere riesaminato e ridiscusso dal Consiglio in una successiva seduta.
Il Presidente, MARCOZ, osserva che le norme del provvedimento legislativo in discussione non sono più restrittive in confronto alle norme del Codice della strada, ma contengono soltanto precisazioni in merito alle distanze di rispetto che debbono essere osservate nei centri abitati e fuori dei centri abitati anche ai fini della sicurezza della circolazione stradale.
Il Consigliere BIONAZ dichiara di concordare sul provvedimento legislativo proposto dalla Giunta, ma di avere voluto soltanto richiamare l'attenzione della Giunta e del Consiglio sulla possibilità che il provvedimento sia restituito, non vistato, dal Presidente della Commissione di Coordinamento qualora le norme regionali fossero più restrittive di quelle statali del Codice della strada.
Il Consigliere CASETTA dichiara di avere, unitamente al Consigliere Crétier, sollecitato lo studio del provvedimento in esame da parte della Commissione consiliare permanente per i Lavori Pubblici.
Rileva che, come ebbe a dire l'Assessore Manganoni, in precedenza vi era già una tabella che stabiliva le distanze di rispetto e le zone vincolate per le costruzioni e le recinzioni lungo le strade regionali, tabella che era meno restrittiva, in misura del 50% circa, in confronto alla tabella delle distanze stabilite dall'ANAS per le costruzioni e le recinzioni lungo le strade statali.
Osserva che la restrizione-riduzione delle distanze ha la sua ragione d'essere nel fatto che in Valle d'Aosta la proprietà è molto spezzettata e che i tornanti e le curve sulle strade regionali sono numerosi a causa della natura montuosa del terreno.
Precisa che particolare importanza ha per i proprietari di terreni la nuova tabella, specie per quanto riguarda la riduzione delle distanze di rispetto prescritte per le recinzioni dei terreni lungo le strade regionali.
Il Consigliere CUSUMANO ritiene che la riduzione delle distanze di rispetto, in misura del 50%, in confronto alle distanze prescritte dall'ANAS per le costruzioni e le recinzioni sulle strade statali costituisca la massima delle concessioni che possa essere fatta, perché la riduzione delle distanze di rispetto arreca pregiudizio alla sicurezza della viabilità e limita la possibilità di eventuali successivi allargamenti della strada.
Dichiara, quindi, che la riduzione delle distanze di rispetto dovrebbe essere permessa soltanto quando si abbia la certezza che la strada continua ad avere caratteristiche di sicurezza richieste per la circolazione dei veicoli.
Il Consigliere CHAMONIN, riferendosi al secondo punto dell'intervento del Consigliere Maquignaz, ritiene necessario di definire che cosa si intenda per "centro abitato" e che cosa si intenda per "fuori centro abitato" e ciò per evitare la possibilità che una inesatta definizione dia poi adito a discussioni in sede di applicazione pratica della legge regionale.
Il Consigliere BIONAZ rileva che il Codice della strada è preciso circa il concetto della dizione "centro abitato" e della dizione "fuori centro abitato".
Il Consigliere DUJANY ritiene che la distanza di rispetto prescritta per le recinzioni a siepe sia eccessiva per varie ragioni che illustra.
L'Assessore SAVIOZ, dopo avere premesso che il provvedimento legislativo in esame è da tempo allo studio da parte degli uffici tecnici competenti, informa che detto provvedimento è stato attentamente esaminato e discusso anche dalla Sezione Urbanistica dell'Assessorato al Turismo, Antichità, Monumenti e Belle Arti, i cui tecnici avrebbero voluto, in linea di principio, fare stabilire delle distanze di rispetto superiori, per garantire una maggiore sicurezza della viabilità.
In effetti, - egli dice -, abbiamo ancora in Valle d'Aosta delle strade che potevano andare bene nel Medio Evo, ma non oggi; rileva che la motorizzazione è in continuo aumento, per cui le esigenze della viabilità e della sicurezza stradale aumentano di giorno in giorno.
Bisogna, - egli aggiunge -, avere il coraggio, ad un certo momento, di prendere determinate misure per evitare che si ripetano, in avvenire, i gravi inconvenienti che si constatano attualmente per alcune strade che non possono essere allargate, come si dovrebbe fare in relazione alle esigenze della viabilità, perché lungo tali strade sono sorti nuovi fabbricati che oggi dovrebbero essere abbattuti per poter allargare la sede stradale.
Ritiene, quindi, necessario che il Consiglio Regionale, tenendo presenti non già gli interessi dei singoli, ma gli interessi superiori della collettività, approvi norme precise ed adeguate per la disciplina delle opere, delle piantagioni e dei depositi di materiali lungo i tratti abitati delle strade regionali.
L'Assessore MANGANONI conferma che il provvedimento legislativo in discussione è stato oggetto di esame da parte dell'Ufficio Viabilità dell'Assessorato dei Lavori Pubblici per più di un anno.
Informa che furono richieste a molte Amministrazioni Provinciali le copie delle norme provinciali in vigore sulle zone di rispetto e sulle zone vincolate per le costruzioni e le recinzioni lungo le strade provinciali, ma che le risposte furono negative non essendo ancora stata disciplinata tale materia con norme regolamentari.
Dichiara che, con l'approvazione da parte del Consiglio Regionale del provvedimento legislativo in esame, la Valle d'Aosta sarà quindi all'avanguardia delle Province e delle altre Regioni in Italia, per quanto riguarda la disciplina delle costruzioni e recinzioni lungo le strade regionali.
Rileva la necessità della approvazione delle norme regionali in esame per evitare il ripetersi di gravi inconvenienti già verificatisi a causa della mancanza di norme precise e di una tabella precisa per la disciplina delle distanze di rispetto di cui si tratta.
Fa presente che la strada regionale Hône-Pont Bozet-Champorcher, sistemata da meno di venti anni, più non risponde alle esigenze della viabilità, per cui occorre provvedere all'allargamento della sede stradale, ciò che richiederà spese rilevanti, anche perché vicino alla strada sono sorti fabbricati che occorrerà demolire per allargare la sezione stradale.
Ribadisce che il Codice della strada non ha norme precise sulle distanze di rispetto, tanto è vero che l'ANAS prescrive una distanza di sei metri dal confine della strada nei rettilinei e 150 metri di distanza negli incroci.
Le minori distanze, - egli dice -, previste dalle norme regionali, sono giustificate dal fatto che nel territorio della Valle di Aosta le strade attraversano terreni prevalentemente in pendenza per cui l'eventuale adozione delle distanze prescritte dall'ANAS impedirebbe praticamente di costruire nuovi fabbricati in molte località.
Informa che, non appena il provvedimento legislativo in esame entrerà in vigore, ne saranno trasmesse copie ai Sindaci dei Comuni della Valle d'Aosta, con invito ad uniformarvisi nello stabilire le distanze di rispetto da osservare per le costruzioni e le recinzioni lungo le strade comunali.
Per quanto riguarda la definizione esatta del "centro abitato", dà lettura del 1° comma dell'articolo 1 del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 30 giugno 1959 n. 420, che stabilisce quanto segue:
"Centro abitato - Per insieme continuo di edifici è da intendere un raggruppamento di fabbricati in numero superiore a 25, che non presenti soluzioni di continuità, tranne per le strade e le aree ad esso circostanti o adiacenti. Agli stessi fini è da considerare l'agglomerato costituito da non meno di 25 fabbricati ".
L'Assessore MANGANONI riferisce che, all'atto della presa in consegna, da parte dell'Amministrazione Regionale, delle 31 strade già comunali e classificate regionali con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 75 in data 30 marzo 1965, si è provveduto a stabilire quali erano i centri abitati situati lungo le strade stesse secondo criteri assai larghi perché, attenendosi strettamente alla disposizione di cui sopra, alcuni "centri abitati" non avrebbero potuto essere classificati tali.
Per quanto riguarda la disposizione di massima del Codice della strada in materia di distanze di rispetto da osservarsi per le costruzioni e le recinzioni lungo le strade statali, negli abitati, dà lettura del seguente comma 2° dell'articolo 6 del Testo Unico di norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvato con R. D. 8 dicembre 1933 n. 1740:
"Per i tratti delle strade statali scorrenti nell'interno dell'abitato le domande di concessioni o di autorizzazioni, i cui lavori possano arrecare pregiudizio al traffico o alla circolazione, sono previamente sottoposte all'esame dei Capi Compartimento della viabilità competenti che le muniscono del loro visto".
L'Assessore MANGANONI fa notare come, secondo tale disposizione, ogni decisione al riguardo dipende, in sostanza, dai giudizio soggettivo di un tecnico.
Precisa che così non è per quanto riguarda le opere che possono essere eseguite lungo le strade regionali, perché le distanze di rispetto sono chiaramente precisate nelle norme e nella tabella in esame.
Riferendosi al rilievo fatto dal Consigliere Dujany, secondo cui la distanza di rispetto prescritta per le recinzioni e siepi sarebbe eccessiva, osserva che la distanza prescritta per le recinzioni dei fondi con siepi è di metri 0,50 dal confine della strada.
Il Consigliere BORDON, premesso che il problema in discussione è indubbiamente della massima importanza, dichiara di concordare sulla necessità di approvare precise norme e condizioni per il rilascio delle concessioni e licenze stradali lungo i tratti di strade regionali attraversanti i centri abitati e fuori dei centri abitati, perché le esigenze della viabilità aumentano ogni giorno con l'incremento della motorizzazione.
Afferma che è bene tenere presenti sin d'ora le esigenze future della viabilità e suggerisce che, ogni qualvolta l'Amministrazione Regionale costruisca nuove strade, si acquisti non soltanto la striscia di terreno corrispondente alla sezione delle nuove strade, ma una striscia maggiore della sezione stradale affinché in futuro, quando le aumentate esigenze della viabilità lo richiederanno, si possa provvedere all'allargamento della sede stradale senza dover abbattere costruzioni sorte nel frattempo lungo le strade, evitando rilevanti spese.
Ritiene giusto il rilievo, fatto dal Consigliere Maquignaz, secondo cui dovrebbe essere ulteriormente ridotta la distanza di metri 5 dal confine stradale prescritta per le costruzioni da costruire all'interno delle curve, in quanto i terreni in Valle di Aosta sono per lo più in pendenza; ma osserva che, d'altra parte, non si può fare diversamente se si vuol garantire la sicurezza della viabilità stradale.
A proposito del problema delle recinzioni, fa presente che durante il periodo estivo spesse volte si ha occasione di vedere come i turisti invadano con le loro automobili le proprietà situate lungo le strade ed avviene che generalmente, dopo il picnic, ripartano lasciando sul posto carta, scatole ed altri rifiuti.
Rileva il grave danno che ne deriva ai proprietari dei terreni e chiede all'Assessore all'Agricoltura e Foreste se abbia già pensato a possibili provvedimenti per ovviare a tali gravi inconvenienti.
Ritiene che, per proteggere i loro terreni dalle incursioni dei turisti, i proprietari non abbiano altro mezzo più pratico della recinzione dei terreni; raccomanda quindi che siano ridotte al minimo possibile le distanze di rispetto prescritte per le recinzioni di terreni, affinché gli agricoltori non abbiano a subire gravi danni.
L'Assessore MANGANONI informa che, dopo avere discusso di questo problema con l'Assessore Fosson, nell'intento di favorire per quanto possibile gli agricoltori proprietari di terreni, si è stabilito che le recinzioni dei terreni con pali in legno possano essere collocate sul confine delle proprietà, sempre che le palizzate non siano infisse in muretti di calcestruzzo o di pietrame che sono di ostacolo allo sgombro della neve e che possono essere causa di incidenti stradali.
L'Assessore FOSSON informa che, sempre per favorire gli agricoltori, si è altresì stabilito che le recinzioni con rete metallica, purché non infisse in muretti che sporgano dal terreno, possano essere collocate ad una distanza di metri 0,30 dal confine delle strade.
Osserva che analoga autorizzazione non è possibile dare per le recinzioni con siepi, perché le siepi impediscono la visibilità, tanto è vero che vengono collocate negli spartitraffico di alcune autostrade per ovviare all'inconveniente dell'abbagliamento dei fari degli automezzi.
In merito al problema sollevato dal Consigliere Bordon, osserva che, effettivamente, molti turisti non sono educati e non hanno alcun rispetto per le proprietà private e che, anzi, alcuni sono giunti sino al punto di minacciare di passare a vie di fatto nei confronti dei proprietari che li avevano invitati ad uscire dai terreni abusivamente invasi.
Dichiara che questo problema sarà senz'altro esaminato in altra sede perché esula dall'argomento oggi in discussione.
Il Consigliere CHAMONIN, richiamando il proprio precedente intervento circa la definizione della dizione "centro abitato", fa presente che nella tabella delle distanze di rispetto e zone vincolate per costruzioni e recinzioni lungo le strade regionali, predisposta dall'Assessorato dei Lavori Pubblici, si leggono, alle figure 1, 2, 3, 4, 5, 6, le dizioni "fuori centro abitato" e "tratto abitat".
Ritiene che la dizione "tratto abitato" debba essere sostituita con la dizione "centro abitato" perché il Codice della strada parla di "centro abitato".
L'Assessore MANGANONI dichiara di concordare su quanto detto dal Consigliere Chamonin e propone, quindi, che nella tabella in esame le dizioni "tratto abitato" siano sostituite con le dizioni "centro abitato".
Si dà atto che il Consiglio concorda, unanime, sulla rettifica proposta dal Consigliere Chamonin e dall'Assessore Manganoni.
Il Consigliere MAQUIGNAZ dichiara di approvare le norme in esame anche se non è stata accolta dal Consiglio la sua proposta di ridurre la distanza, prevista in metri 5, per le costruzioni all'interno delle curve, perché riconosce che il problema va visto nel quadro generale e tenendo presenti anche gli interessi della collettività e non solo quelli dei singoli proprietari.
Il Presidente, MARCOZ, riferendosi all'episodio dei turisti che durante la stagione estiva invadono le proprietà private, osserva che lungo le strade mancano spiazzi per la sosta di macchine, per cui i turisti sono spesso obbligati a raggiungere i paesi per posteggiare le loro macchine.
Ritiene che il problema delle piazzuole laterali di sosta lungo le strade della Valle debba essere studiato e risolto nell'interesse generale, particolarmente nei riflessi turistici; raccomanda quindi all'Assessore Manganoni di studiare la possibilità di risolvere tale problema.
L'Assessore MANGANONI fa presente che è sempre stata preoccupazione sua e della Giunta Regionale di costruire degli slarghi per la sosta delle macchine lungo le strade costruite dall'Amministrazione Regionale; osserva, però che non sempre ciò è possibile, perché i proprietari dei terreni sono già molto restii a cedere i terreni occorrenti per la costruzione delle strade.
Il Consigliere PEDRINI riferisce che in Germania non soltanto vengono costruite piazzuole laterali di sosta lungo le strade, ma vengono adibite ad uso dei turisti aree di terreno opportunamente attrezzate e dotate anche di acqua potabile.
Ritiene che analoga iniziativa potrebbe essere assunta anche dall'Amministrazione Regionale e fra presente, in proposito, che nei pressi di una curva stradale sita fra Bard e Arnaz vi è una zona di castagneto ove molti turisti già sostano e che potrebbe essere acquistata dall'Amministrazione Regionale per essere opportunamente sistemata a tale scopo.
Dichiara, infine, di concordare pienamente sulla proposta fatta dal Presidente, Marcoz.
Il Consigliere CUSUMANO, preso atto che, secondo quanto detto dall'Assessore Manganoni, gli agricoltori sono già restii a cedere i terreni occorrenti per la costruzione delle strade, prospetta l'opportunità di approvare un provvedimento legislativo che stabilisca l'obbligo della costruzione di piazzuole lungo le strade regionali e comunali correnti in Valle d'Aosta per ogni determinato tratto di chilometri di strada.
Il Consigliere CHABOD rileva la necessità di costruire piazzuole di sosta ed aree per pic-nic nella zona di Pila, per evitare che i numerosi turisti invadano i terreni di proprietà privata.
L'Assessore MANGANONI osserva che nella zona di. Pila è stata costruita una grande piazzuola finale e che lungo la strada di Pila si è provveduto ad allargare la sede stradale ove è stato possibile portando la sezione fino a 7,50 metri in alcuni tratti per ovviare alla mancanza di piazzuole di sosta.
Il Consigliere BORDON fa presente che all'inconveniente da lui segnalato non si può ovviare con la sola costruzione di piazzuole di sosta lungo le strade perché i turisti, dopo aver posteggiato le loro macchine, invaderanno ugualmente i terreni circostanti per i loro pic-nic, con gli inconvenienti ai quali è stato accennato prima.
Osserva che quello che conta è che venga ovviato in qualche modo a tali gravi inconvenienti.
Raccomanda all'Assessore all'Agricoltura e Foreste, Fosson, di esaminare la questione anche in relazione al problema delle recinzioni dei terreni lungo le strade.
Il Presidente, MARCOZ, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende chiedere chiarimenti o formulare osservazioni di carattere generale sul disegno di legge nel suo complesso, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.
Articoli 1 e 2 - Si dà atto che gli articoli 1 e 2 sono approvati dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, con separate votazioni per alzata di mano e senza discussione. (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trenta).
Articolo 3 - Il Consigliere BORDON ritiene che non si debba fare obbligo a chi intenda intraprendere lavori od eseguire depositi o piantagioni lungo i tratti abitati delle strade regionali di darne preventiva comunicazione all'Amministrazione Regionale mediante domanda in carta da bollo corredata dei grafici esecutivi di progetto anche nei casi di osservanza delle distanze indicate nel precedente articolo 1.
Gli Assessori MANGANONI e ANDRIONE osservano che la disposizione dell'articolo in esame corrisponde ad analoga disposizione del Codice della strada ed illustrano le ragioni per cui si è ritenuto opportuno di inserirla nel provvedimento legislativo regionale in esame.
Segue in merito breve discussione fra il Presidente, MARCOZ, il quale concorda sul concetto già espresso e ora ribadito dal Consigliere BORDON e gli Assessori MANGANONI e ANDRIONE, i quali, aderendo alla tesi sostenuta dal Consigliere Bordon, propongono di stralciare l'articolo 3.
Si dà atto che il Consiglio, unanime (Consiglieri presenti e favorevoli: trenta) concorda sulla proposta di soppressione dell'articolo 3.
Il Presidente, MARCOZ, fa presente che, in relazione allo stralcio dell'articolo 3, i successivi articoli 4 e 5 del disegno di legge vengono contraddistinti, rispettivamente con i numeri di ordine 3 e 4.
Il Consiglio prende atto.
Articoli 3 e 4 (ex articoli 4 e 5) - Si dà atto che gli articoli 3 e 4 sono approvati dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, con separate votazioni per alzata di mano e senza discussione (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentuno).
Il Presidente, MARCOZ, - dopo aver accertato e dichiarato che i quattro articoli del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio approvati, ad unanimità di voti favorevoli, con quattro separate votazioni per alzata di mano -, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri ARTAZ-DOTTO, CASETTA e MAPPELLI, il Presidente, MARCOZ, accerta e comunica il seguente risultato della votazione:
- Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trenta.
Il Presidente, MARCOZ, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale recante norme per la disciplina delle opere, delle piantagioni e dei depositi di materiali lungo i tratti abitati delle strade regionali.
Disegno di legge regionale n. 16
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale N.
NORME PER LA DISCIPLINA DELLE OPERE, DELLE PIANTAGIONI E DEI DEPOSITI DI MATERIALI LUNGO I TRATTI ABITATI DELLE STRADE REGIONALI.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
La costruzione, la ricostruzione o l'ampliamento di case di abitazione, di muri di cinta o di sostegno e di qualsiasi altra fabbrica o manufatto, la costruzione di fornaci, fucine o fonderie, i depositi di materiali nonché la piantagione di alberi o siepi lungo i tratti abitati delle strade regionali, - quando manchino linee di fabbricazione determinate da piani regolatori o di ampliamento ovvero da deliberazioni dei Consigli comunali adottate secondo preventivi accordi con l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, sono soggette alla disciplina stabilita per le analoghe costruzioni o piantagioni eseguite lungo le strade fuori dei centri abitati dal R.D. 8 dicembre 1933 n. 1740 (T.U. di norme per la tutela delle strade e della circolazione), nonché dal vigente Regolamento per la tutela delle strade approvato dal Rettorato dell'ex Provincia di Aosta con deliberazione 8-11-1938 n. 19.
Art. 2
Per le costruzioni, le ricostruzioni, gli ampliamenti, i depositi di materiali e le piantagioni di cui all'articolo precedente, da eseguire in corrispondenza di curve e di incroci di strade regionali con altre strade regionali o con altre strade o vie pubbliche, o in corrispondenza di biforcazioni o di diramazioni stradali nei centri abitati, sono stabiliti i seguenti divieti, limiti e distanze:
a) nell'interno delle curve, anche se la visibilità non impedita, limitatamente al tratto compreso fra le tangenti, è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici e manufatti, di qualsiasi genere, eseguire o ampliare piantagioni arboree ed arbustive o depositi di materiali a distanza inferiore a metri cinque dal confine della strada.
Tale distanza può essere ridotta solo nei casi in cui sia possibile il tracciamento di una linea di libera visibilità avente una lunghezza di almeno 30 metri o quando vi siano linee di fabbricazione regolarmente approvate.
Le linee di visibilità sono misurate con partenza dal ciglio interno sullo sviluppo della curva, fino al raggiungimento in linea retta di una corda della misura di metri 30 sempre sul ciglio interno della curva.
Nel passaggio dalla fascia di rispetto della curva a quella dei rettifili contigui, il raccordo si effettua secondo l'ipotenusa di un triangolo rettangolo che si imposti con la base sulla eccedenza di larghezza della fascia di rispetto della curva ed abbia lungo l'esterno della fascia di rispetto del rettifilo l'altezza doppia della base. L'area del triangolo rimane inibita alle costruzioni, manufatti, piantagioni e depositi di materiali di cui al precedente articolo 1.
b) in corrispondenza di incroci, di biforcazioni o di diramazioni il divieto di cui alla precedente lettera a) - è imposto all'area delimitata dai bordi interni delle carreggiate per la lunghezza di metri quindici, a partire dal punto di incontro degli allineamenti dei bordi stessi e dalla congiungente data dai punti estremi.
Nel caso di tornanti o di incroci o biforcazioni in cui gli allineamenti medesimi siano raccordati ad una curva, l'area interdetta è delimitata dalla curva di raccordo e dai bordi interni della carreggiata per la lunghezza di metri 15 a partire dal centro della curva stessa sul ciglio e dalla congiungente dei punti estremi.
Art. 3
Alla elaborazione di piani regolatori, di piani di ampliamento, di regolamenti edilizi o di altri provvedimenti comunque disciplinanti l'attività edilizia nei tratti abitati delle strade regionali, i Comuni debbono provvedere d'intesa con l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici e colla Sovraintendenza Regionale alle Antichità, Monumenti e Belle Arti, presentando apposita richiesta corredata dai relativi grafici esecutivi.
Art. 4
La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
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