Oggetto del Consiglio n. 202 del 29 dicembre 1965 - Verbale

OGGETTO N. 202/65 - LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: CONVENZIONE PER LA ISTITUZIONE DI UNA CATTEDRA CONVENZIONATA DI GERONTOLOGIA E GERIATRIA PRESSO LA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO.

L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, BALESTRI, riferisce al Consiglio in merito al seguente disegno di legge regionale concernente: "Convenzione per l'istituzione di una Cattedra convenzionata di gerontologia e geriatria presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Torino", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 29 dicembre 1965:

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Il Consiglio Regionale, nella seduta dell'8 ottobre 1965, ha approvato un disegno di legge regionale concernente: "Istituzione di una cattedra convenzionata di gerontologia e geriatria presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Torino".

Tale disegno di legge regionale è stato, dal Presidente della Commissione di Coordinamento, restituito non vistato, a' sensi del 4° comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

I motivi del diniego del visto sono esposti nella seguente lettera 9-11-1965, prot. n. 3563 della Presidenza della Commissione di Coordinamento:

"Ai sensi del 4° comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, restituisco non vistata l'unita copia del disegno di legge distinto in oggetto.

In ordine allo stesso, pur apprezzandone le finalità sociali, debbo invero rilevare che codesta Amministrazione Regionale non ha competenza a provvedere in materia di istruzione universitaria.

A parte tale difetto di potestà legislativa, per se stesso insuperabile, ho ancora da osservare:

1) che l'istituzione della cattedra prevista nello schema di legge restituito non è di attuale interesse della Regione non esistendo nella Valle ospedali specializzati in materia;

2) che la durata della convenzione avrebbe dovuto essere limitata al 31 dicembre 1977, tenuto conto dell'analoga durata della gestione del Casinò di Saint-Vincent da parte della Società SITAV che partecipa al finanziamento;

3) che la disposizione concernente l'aggiornamento del contributo regionale in relazione alle successive modificazioni del trattamento economico e previdenziale dei professori universitari, oltre che nella convenzione da stipulare, avrebbe dovuto essere inserita nell'articolo 2 del provvedimento di che trattasi;

4) che la convenzione medesima andrebbe integrata, secondo lo schema concordato tra i Ministeri interessati, con la previsione dell'eventualità che alla cattedra convenzionata sia chiamato per trasferimento un professore di coefficiente elevato;

5) infine che dovrebbero essere determinate in modo esplicito le responsabilità degli enti sovventori che richiedono la disdetta della convenzione prima della scadenza del termine fissato, senza che siano sopravvenute cause di forza maggiore".

In ordine ai suesposti motivi di rinvio, si osserva quanto segue:

a) con il disegno di legge in questione non viene istituito una cattedra o posto di ruolo convenzionato, ma si autorizza soltanto la Giunta regionale ad approvare una convenzione concernente la concessione di un contributo regionale ai fini della istituzione, da parte dello Stato, della cattedra convenzionata di cui si tratta, convenzione che, a' sensi delle vigenti norme sull'istruzione universitaria, sarà, in seguito, approvata con Decreto del Presidente della Repubblica, che provvederà anche all'istituzione del posto convenzionato.

L'eccezione di carenza di potestà legislativa in materia è, pertanto, infondata.

La Regione Valle d'Aosta ha già in passato stipulato con l'Università degli Studi di Torino una analoga convenzione per la istituzione di una cattedra convenzionata di "diritto regionale".

Numerose sono, presso le Università italiane, le cattedre convenzionate finanziate in parte con contributi di Regioni, di Provincie e di altri Enti e Istituti.

Per evitare eventuali equivoci, si potrebbe, eventualmente, modificare l'intestazione del disegno di legge regionale con l'aggiunta delle parole: "Convenzione per ......".

b) Circa la pretesa mancanza di interesse attuale della Regione all'istituzione della cattedra universitaria, si osserva che il Ministero dei Lavori Pubblici - Direzione Generale Urbanistica ed Opere Igieniche -, con lettera in data 19 novembre 1965 protocollo n. 9357, ha comunicato che i lavori di costruzione di un Gerontocomio in Valle d'Aosta sono stati inclusi nel programma degli interventi di cui all'articolo 1 della legge 30 maggio 1965 n. 574, con l'ammissione, per gli anni finanziari 1965 e 1966, ai benefici dell'articolo 2 della legge stessa per la spesa di Lire 200 milioni corrispondente ad un primo lotto del Gerontocomio.

Successivi lotti dell'opera stessa, per complessive Lire 400.000.000, saranno sussidiati negli esercizi finanziari dal 1967 al 1969.

c) Il rilievo sulla opportunità di limitare la durata della convenzione al 31 dicembre 1977, tenuto conto dell'analoga durata della gestione del Casinò di Saint-Vincent da parte della Società SITAV, che partecipa al finanziamento delle spese per la istituenda cattedra, non ha fondamento in quanto la Società SITAV, di Saint-Vincent, che ha vari scopi sociali e varie attività sociali di carattere turistico e alberghiero, può sussistere indipendentemente dalla concessione a suo favore dell'esercizio della gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent.

d) Può essere accolta la proposta di inserire all'articolo 2 del provvedimento legislativo in esame una disposizione concernente l'eventuale aggiornamento del contributo regionale in relazione a successive possibili modificazioni del trattamento economico e previdenziale del Professore universitario o addetto all'insegnamento per la predetta Cattedra.

e) Può essere accolta anche la proposta di prevedere l'eventualità che alla cattedra convenzionata sia chiamato, per trasferimento, un professore di coefficiente elevato.

f) Circa la richiesta di determinare, in modo esplicito, le responsabilità degli Enti sovventori che richiedano la disdetta, si ritiene non necessaria tale determinazione in quanto la convenzione, redatta secondo gli schemi ministeriali, ne prevede la decadenza, tra l'altro, "se vengano a cessare, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti" e "se non vengano aumentati i contributi".

In relazione a quanto sopra, si propone che il Consiglio Regionale

Approvi

l'unito disegno di legge regionale concernente: "Convenzione per l'istituzione di una cattedra convenzionata di gerontologia e geriatria presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Torino".

(Omissis: segue disegno di legge regionale riportato in calce al deliberato).

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L'Assessore BALESTRI ricorda che, nell'adunanza dell'8 ottobre 1965, il Consiglio approvò un disegno di legge concernente l'istituzione di una Cattedra convenzionata di gerontologia e geriatria presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Torino; fa presente che tale disegno di legge non venne vistato dal Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta per i vari motivi che sono stati illustrati nella relazione allegata al disegno di legge ora in discussione.

Osserva che alcune delle eccezioni sollevate dal Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta risultano infondate, soprattutto là dove si afferma che l'istituzione della Cattedra prevista nello schema di legge non è di attuale interesse per la Regione, non esistendo nella Valle un ospedale specializzato in materia, in quanto è noto che sul bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1966 sono stati previsti dei fondi per il finanziamento delle spese di costruzione di un gerontocomio in Valle d'Aosta.

Comunica che, in seguito a contatti avuti con il Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, sono stati chiariti diversi punti controversi, per cui oggi la Giunta ripropone all'approvazione del Consiglio il disegno di legge concernente la Convenzione per l'istituzione della Cattedra convenzionata di cui si tratta, con delle piccole modifiche preventivamente concordate.

Il Consigliere MONTESANO chiede se sia già pervenuta alla Regione la comunicazione ufficiale della concessione dei contributi statali per l'ampliamento dell'Ospedale Mauriziano di Aosta, per la costruzione di un Gerontocomio, di un Istituto Psico-Pedagogico in Valle d'Aosta e per la costruzione di un Ospedale nel Comune di Saint-Vincent.

Dichiara di essere a conoscenza dell'avvenuta assegnazione alla Valle d'Aosta, da parte dello Stato, dei contributi per la esecuzione delle sopracitate opere, il cui importo complessivo ammonta ad una spesa di oltre Lire 1.300.000.000; rileva che il contributo statale consisterebbe nel pagamento degli interessi sui mutui da assumere dai vari Istituti od Enti interessati all'esecuzione delle opere stesse.

Fa presente che la richiesta di detti contributi statali e i progetti delle singole opere devono essere inoltrati al competente Ministero entro il mese di giugno prossimo, per cui la Regione dovrebbe preoccuparsi di predisporre in tempo utile la relativa documentazione al fine di poter beneficiare dei contributi di cui si tratta.

L'Assessore BALESTRI dichiara di aver ricevuto la comunicazione ufficiale, da parte del competente Ministero, dell'avvenuto stanziamento sul bilancio dello Stato per gli esercizi finanziari 1965 e 1966 dei seguenti fondi per la esecuzione di opere sanitarie in Valle d'Aosta:

- per l'ampliamento dell'Ospedale Mauriziano di Aosta: L. 200 milioni;

- per la costruzione di un Ospedale in Comune di St-Vincent: L. 200 milioni;

- per la costruzione di un Gerontocomio in Valle d'Aosta: Lire 200 milioni;

- per la costruzione di un Istituto Psico-Pedagogico: L. 200 milioni.

Informa che sui bilanci dello Stato per gli esercizi finanziari 1967, 1968, 1969 saranno effettuati i seguenti ulteriori stanziamenti per l'esecuzione delle citate opere:

- per l'ampliamento dell'Ospedale Mauriziano di Aosta: L. 200 milioni;

- per la costruzione di un Gerontocomio: L. 400 milioni;

- per la costruzione di un Istituto Psico-Pedagogico: L. 400 milioni;

- per la costruzione di un Ospedale in Comune di St-Vincent: L. 200 milioni.

Fa presente che la Regione deve reperire le aree adatte per la costruzione di detti Istituti e predisporre i relativi progetti entro sei mesi dal ricevimento della comunicazione ufficiale dello stanziamento dei fondi.

In proposito, comunica di aver già preso dei contatti con l'Amministrazione dell'Ospedale Mauriziano di Aosta, per studiare le possibili soluzioni dell'ampliamento dell'ospedale e che la Giunta Regionale ha espresso parere favorevole alla costruzione di una nuova ala dell'attuale Ospedale (non alla sopraelevazione di un piano dell'Ospedale stesso).

Per quanto riguarda l'Ospedale da costruirsi in Comune di St-Vincent, comunica che, per l'iniziativa del Sindaco del predetto Comune, è già stata tenuta una riunione per la scelta dell'area più adatta per la costruzione di detto Ospedale, riunione alla quale sono intervenuti anche l'Assessore Regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale, il Medico Regionale e l'Ingegnere Capo del Genio Civile di Aosta.

Precisa che in detta riunione sono state prese in considerazione diverse località e che è stato espresso parere favorevole alla scelta di una determinata località.

Aggiunge che tale parere è stato espresso in una apposita relazione e che l'Amministrazione Comunale di Saint-Vincent sta ora predisponendo gli atti amministrativi per conferire l'incarico per lo studio del progetto dell'opera.

Assicura che l'Amministrazione Regionale si preoccuperà di reperire le aree necessarie e di far predisporre i relativi progetti a tempo debito, in modo da poter beneficiare dei previsti contributi statali.

Il Presidente, MARCOZ, esprime il parere che, da un punto di vista paesaggistico, sarebbe più conveniente ampliare l'Ospedale Mauriziano di Aosta mediante la costruzione di una nuova ala sul lato dell'attuale edificio, piuttosto che sopraelevare di un piano l'edificio stesso, - che presenta già delle dimensioni imponenti -, soprattutto tenendo conto che l'Ospedale Mauriziano dispone di una vasta area di terreno libero tutto attorno all'attuale edificio ospedaliero.

Prega quindi l'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale di voler insistere, nelle opportune sedi, affinché il problema sia risolto mediante la costruzione di un nuovo corpo di fabbricato e non mediante la sopraelevazione dell'edificio già esistente.

L'Assessore BALESTRI assicura che anche il Presidente dell'Ordine Mauriziano ritiene più opportuno provvedere all'ampliamento dell'Ospedale di Aosta, mediante la costruzione di una nuova ala, che non mediante la sopraelevazione del fabbricato già esistente.

Il Consigliere BERTHET riferisce che il progetto tecnico esecutivo iniziale dell'Ospedale Mauriziano di Aosta, redatto nell'anno 1936, già contemplava la esecuzione di un piano in più, oltre a quelli attualmente esistenti, e che solo per difficoltà finanziarie, sopravvenute all'atto dell'esecuzione negli anni 1942-1943, non si è potuto provvedere alla costruzione di detto ultimo piano.

Aggiunge che, di fronte alle attuali necessità ospedaliere, l'Amministrazione dell'Ordine Mauriziano aveva prospettato in un primo tempo la possibilità di procedere all'ampliamento dell'edificio già esistente mediante la sopraelevazione di un piano, attuando così il progetto tecnico iniziale.

Osserva che, così procedendo, non sarebbe stato nemmeno necessario redigere un nuovo progetto dell'opera.

Aggiunge che, in seguito, considerazioni di altro ordine hanno indotto la Direzione dell'Ordine Mauriziano a propendere verso la costruzione di una nuova ala, sul lato sud dell'edificio esistente, anziché verso la sopraelevazione dell'edificio stesso.

Assicura che l'Amministrazione dell'Ordine Mauriziano si interessa fattivamente della questione, in modo da poter predisporre in tempo utile la documentazione prescritta dal competente Ministero.

Precisa che, con il previsto ampliamento, la capienza dell'Ospedale Mauriziano di Aosta verrebbe aumentata dagli attuali 350 posti letto a 500 posti letto.

Il Presidente, MARCOZ, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende formulare osservazioni di carattere generale sul disegno di legge nel suo complesso, dichiara chiusa la discussione di carattere generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione dei vari articoli del disegno di legge, mediante singole votazioni per alzata di mano.

Articoli 1, 2, 3, 4

Si dà atto che gli articoli 1, 2, 3 e 4 sono approvati dal Consiglio senza discussione e ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: trentadue).

Il Presidente, MARCOZ, - dopo aver accertato e dichiarato che i quattro articoli del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio approvati, ad unanimità di voti favorevoli, con quattro separate votazioni per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentadue) -, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori ARTAZ-DOTTO, CASETTA e MAPPELLI, il Presidente, Marcoz, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: trentatré

- Voti favorevoli: trentadue

- Voti contrari: uno.

Il Presidente, MARCOZ, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Convenzione per l'istituzione di una Cattedra convenzionata di gerontologia e geriatria presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Torino".

Disegno di legge regionale n. 27

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ...............................................N.........: CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DI UNA CATTEDRA CONVENZIONATA DI GERONTOLOGIA E GERIATRIA PRESSO LA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata a deliberare l'approvazione di una convenzione, da stipulare con l'Università degli Studi di Torino, per l'istituzione di una Cattedra convenzionata di gerontologia e geriatria presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della predetta Università, per la durata di anni venti, tacitamente rinnovabile di anni venti in anni venti, salvo disdetta almeno un anno prima della sua scadenza, alla condizione che le relative spese siano assunte per il 50% a carico del bilancio regionale e per il 50% a carico della Società S.I.T.A.V., di St-Vincent, a decorrere dall'anno accademico 1965-1966.

Art. 2

Le spese derivanti a carico del bilancio regionale dalla stipulazione della convenzione di cui al precedente articolo, previste in iniziali annue Lire 3.000.000 circa, - salvo eventuali maggiorazioni in relazione al coefficiente di stipendio del professore chiamato alla titolarità della Cattedra -, saranno approvate con deliberazioni della Giunta Regionale e saranno imputate ad apposito nuovo capitolo di spesa annualmente iscritto nei bilanci di previsione della Regione con la denominazione: "Contributo regionale per la Cattedra convenzionata di gerontologia e geriatria presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Torino" e con lo stanziamento annuo iniziale di Lire 3.000.000.

I contributi annui a carico della Regione saranno versati all'Università degli Studi di Torino in unica soluzione, all'atto della nomina del titolare del posto e, successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

La Giunta Regionale è autorizzata ad approvare e a finanziare, limitatamente al 50% dell'onere complessivo, l'eventuale aumento dei contributi in relazione a miglioramenti economici o di carriera, disposti dallo Stato a favore dei professori universitari di ruolo, o ad aumento degli oneri a carico dello Stato per i trattamenti di quiescenza o di previdenza a favore dei professori universitari.

Art. 3

Per il finanziamento delle spese di cui sopra da assumere a carico regionale per l'anno accademico 1965/1966 è approvata la istituzione nella parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1966 del seguente nuovo capitolo di spesa: capitolo... ("Contributo regionale per l'istituzione di una Cattedra convenzionata di gerontologia e geriatria presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Torino"), con lo stanziamento iniziale di Lire 3.000.000, capitolo da iscrivere in bilancio con prelievo di corrispondente somma dal capitolo.... della parte Spesa del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento").

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, li

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