Oggetto del Consiglio n. 5 del 23 marzo 1966 - Verbale
OGGETTO N. 5/66 - ESAME DELLA POSIZIONE DEI CONSIGLIERI REGIONALI GHEIS FRANCESCO E TORRIONE GIUSEPPE.
Il Presidente, MARCOZ, dichiara aperta la discussione sull'oggetto iscritto al n. 1 dell'ordine del giorno concernente: "Sospensione dei Consiglieri Gheis Francesco e Torrione Giuseppe" e dà la parola al Consigliere Bionaz.
Il Consigliere BIONAZ dichiara che sulla questione della sospensione dei Consiglieri Gheis e Torrione il Gruppo dei Consiglieri della Democrazia Cristiana rimane fermo sulla tesi della non applicabilità dell'articolo 270 del T.U. della legge comunale e provinciale del 1934, in relazione al disposto dell'articolo 20 del D.L.L. 7-9-1945 n. 545, per due ordini di ragioni.
Anzitutto, - egli dice -, per ragioni analogiche, in quanto, a suo avviso, il Consiglio Regionale è un qualche cosa di più di un Consiglio Provinciale e di un Consiglio Comunale, perché ha anche una veste politica, come risulta dalla Costituzione.
Rileva che nello Statuto speciale per la Valle d'Aosta vi è un preciso riferimento alle norme della Costituzione e ritiene pertanto che, nel caso in discussione, possa in via analogica trovare applicazione, nei casi in cui la legge è carente, la legge 10-2-1953 n. 62, riguardante la costituzione e il funzionamento degli organi regionali.
Afferma che i Consiglieri regionali sono un qualche cosa di più dei Consiglieri provinciali e dei Consiglieri comunali e, comunque, non dovrebbero avere un trattamento diverso da quello che hanno i Consiglieri regionali delle Regioni a Statuto ordinario.
Precisa che la tesi sostenuta dal Gruppo dei Consiglieri della Democrazia Cristiana è suffragata anche da una disposizione di legge che conferma la non applicabilità, nel presente caso, dell'articolo 270 della legge comunale e provinciale del 1934, anche perché tale articolo è ormai superato dallo Statuto speciale per la Valle d'Aosta.
Osserva che, pur volendosi ammettere, per ipotesi, che trovi applicazione, nel presente caso, la legge comunale e provinciale, non sarà mai il T.U. legge comunale e provinciale del 1934 che potrebbe essere applicato, ma bensì il T.U. legge comunale e provinciale del 1915, perché quasi tutte le disposizioni dell'articolo 270 della legge comunale e provinciale del 1934, salvo poche, sono state abrogate dalle leggi emanate successivamente all'anno 1946 in forza delle quali sono state ricostituite su base elettiva le Amministrazioni provinciali e comunali.
Dà lettura, quindi, dell'articolo 2 della legge 18-5-1951 n. 328, che recita:
"Le norme contenute negli articoli 53 e 54 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946 n. 1, sulla ricostituzione delle Amministrazioni comunali su base elettiva, si applicano anche per i Consigli provinciali.
Le attribuzioni conferite da tali norme al Consiglio comunale s'intendono devolute al Consiglio provinciale; quelle conferite al Sindaco s'intendono devolute al Presidente della Giunta provinciale".
Dà pure lettura dell'articolo 1 della predetta legge, che recita:
"Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi previsti dall'art. 1 della legge 8 marzo 1951 n. 122, sono regolati dalle norme del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col regio decreto 30 dicembre 1923 n. 2839, in quanto siano applicabili e non sia diversamente disposto con la legge medesima.
Alla denominazione di "Deputazione provinciale" s'intende sostituita quella di "Giunta provinciale".
Il Consigliere BIONAZ fa notare che l'articolo 1, di cui alla menzionata legge, fa riferimento non già alla legge comunale e provinciale del 1934, ma bensì alla legge comunale e provinciale 4-2-1915 n. 148.
Afferma che è quindi fuori luogo invocare l'applicazione di una legge che è superata, poiché l'istituto della sospensione, che in base all'articolo 270 della legge comunale e provinciale del 1934 veniva applicato agli Amministratori dei Comuni, delle Province, dei Consorzi e dei Consultori dei Comuni, non è più contemplato né per i Consiglieri comunali né per i Consiglieri provinciali dall'articolo 149 della legge comunale e provinciale del 1915 che, a suo tempo, era stato sostituito dall'articolo 270 della legge comunale e provinciale del 1934.
Richiama, in proposito, l'attenzione della Giunta e del Consiglio sulla pubblicazione 2778, edita, - a cura del Ministero dell'Interno - Direzione Generale dell'Amministrazione Civile -, dall'Istituto Poligrafico dello Stato nell'anno 1954, che è l'unica raccolta ufficiale che si abbia oggi delle disposizioni legislative sull'ordinamento dei Comuni e delle Province.
Fa presente che nella premessa di tale pubblicazione si legge quanto segue:
"PREMESSA
In attesa della preannunziata riforma della legge comunale e provinciale, si è ritenuto utile, per agevolare l'opera di amministratori, funzionari e studiosi, riunire in volume le disposizioni legislative e regolamentari sull'ordinamento dei Comuni e delle Province, riportando integralmente i relativi testi,- anche ai fini delle necessità dell'interpretazione sistematica - ed avendo cura di distinguere mediante un diverso carattere tipografico le disposizioni ritenute in vigore da quelle non più vigenti, le quali vengono riprodotte in carattere corsivo.
Con gli stessi criteri sono state riunite in questo volume anche le disposizioni legislative e regolamentari riguardanti gli enti comunali di consumo".
Richiamandosi a quanto precisato nella premessa, il Consigliere Bionaz rileva che all'articolo 270 della legge comunale e provinciale del 1934 ("art. 270 - Gli Amministratori dei Comuni, delle Province, dei Consorzi, nonché i Consultori dei Comuni rimangono sospesi dalle loro funzioni...") le parole "... dei Comuni, delle Province, ..., nonché i Consultori dei Comuni..." sono scritte in carattere corsivo, dal che si deve dedurre che gli Amministratori dei Comuni e delle Province non sono più passibili della sanzione della sospensione.
Aggiunge che tutta la legislazione recente fa riferimento alla legge comunale e provinciale del 1915 e non già alla legge comunale e provinciale del 1934.
Cita, a titolo esemplificativo, il decreto del Presidente della Repubblica D.P.R. 5-4-1951 n. 203 (Approvazione del T.U. delle leggi per la composizione e l'elezione degli Organi delle Amministrazioni comunali), che all'articolo 10 - 1° comma - dice:
"Le attribuzioni ed il funzionamento dei Consigli Comunali e delle Giunte Municipali sono regolati dalle norme del T.U. della legge comunale e provinciale approvato con Regio Decreto 4 febbraio 1915 n. 148, e dalle modifiche contenute nel Regio Decreto 30 dicembre 1923 n. 2839, in quanto applicabili".
Dichiara che non vi è dubbio, quindi, che l'articolo 270 della legge comunale e provinciale del 1934 non può essere applicato e che non è pertanto assolutamente applicabile nei confronti dei Consiglieri Gheis e Torrione l'istituto della sospensione dalle funzioni di Consigliere.
L'Assessore BALESTRI dichiara quanto segue:
"Signor Presidente,
l'art. 114 della Costituzione stabilisce che la Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni: ma la rilevanza costituzionale delle Regioni, Comuni e Province non è, però, stabilita a un modo per queste tre categorie di enti. Ciò è fatto palese dalla diversa formulazione con cui la Costituzione ne ha proclamato la rispettiva autonomia, dicendosi nell'art. 115 che "le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo í principi fissati nella Costituzione" e nell'art. 128 che "le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica". Ma, in modo più particolare, si può osservare che la rilevanza costituzionale delle Regioni non è limitata, come per i Comuni e le Province, al mero riconoscimento della loro autonomia, con rinvio a leggi della Repubblica per la determinazione del loro ordinamento: non solo, infatti, l'ordinamento regionale è già definito nei suoi tratti fondamentali e uniformi nella Costituzione (mentre apposite leggi costituzionali contengono gli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale) ma la Costituzione attribuisce, come s'è visto, funzioni costituzionali alle Regioni, dispone che le elezioni al Senato siano fatte su base regionale (art. 57), sancisce incompatibilità fra l'appartenenza a una delle due Camere o alla Corte Costituzionale e l'appartenenza ad un Consiglio Regionale (artt. 122 e 135), dichiara l'insindacabilità delle opinioni e dei voti espressi dai Consiglieri regionali nell'esercizio delle loro funzioni (art. 122), subordina lo scioglimento dei Consigli Regionali al parere di una Commissione di senatori e deputati per le questioni regionali (art. 126), deferisce i giudizi sulla legittimità costituzionale delle leggi regionali e sui conflitti di attribuzioni fra lo Stato e le Regioni, o fra le Regioni stesse, alla Corte Costituzionale (art. 134)" (Calamandrei-Levi: Commentario sistem. alla Costituzione: vol. II p. 234-235). "Valore ben maggiore hanno le leggi e i regolamenti regionali: essi formano la parte più cospicua, per effetti ed estensione, dell'attività normativa della Regione e perciò dell'intera attività che essa è chiamata a svolgere, dato che la posizione di norme vi rappresenta il momento predominante. La novità significativa in questo campo consiste nell'aver dato vita ad una figura di atto normativo che precedentemente era sconosciuta nel nostro sistema delle fonti di diritto" (op. cit. p. 277).
"I Consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni" (art. 122 Cost., art. 6 S. Siciliano, 25 S. Sardo, 22 S. Trentino A.A., 24 S. Valdostano). È palese la finalità di questa norma, che mira a garantire la più ampia libertà di opinione e di voto ai rappresentanti della Regione, in conformità a quanto è altrove stabilito per i rappresentanti della Nazione (art. 68), impedendo che nell'esercizio del loro mandato e a causa di esso i Consiglieri possano essere sottoposti a procedimento penale, civile o disciplinare. La sola forma di responsabilità di cui si possa parlare a tale riguardo è quella che sussiste eventualmente davanti al Consiglio, nei casi in cui le opinioni manifestate siano censurabili a norma del regolamento interno.
D'altra parte, il tenore della disposizione e il confronto di essa con l'art. 68 inducono a ritenere che questa immunità non si estende fino ad impedire che, con o senza autorizzazione del Consiglio, i Consiglieri regionali possano essere perseguiti penalmente, arrestati o altrimenti privati della libertà personale, sottoposti a perquisizione domiciliare o personale, ecc. nei casi in cui ciò sia consentito per tutti gli altri cittadini.
Si può ritenere implicito nel principio della insindacabilità di opinione e di voto un corollario, formulabile in questi termini: i consiglieri regionali non rispondono dell'esercizio delle loro funzioni neppure davanti ai loro elettori se non nel senso che questi possono negar loro la propria fiducia in successive elezioni. In altri termini, all'infuori di simile sanzione che, rigorosamente parlando, non ha carattere giuridico, gli elettori non possono manifestare altrimenti la loro insoddisfazione verso il proprio eletto, sospendendogli, ad esempio, o revocandogli il mandato. Da ciò l'ulteriore conseguenza, che il consigliere eletto non è vincolato giuridicamente ai propri elettori, non rappresenta esclusivamente il proprio collegio, ma analogamente a quanto è stabilito per i membri del Parlamento (art. 67) rappresenta l'intera Regione (op. cit. p. 255-256).
In sostanza la qualità di Consigliere regionale è equiparabile, data la loro funzione politico-legislativa a quella di deputato o senatore (e lo Statuto Siciliano parla pertanto di deputati regionali), con la sola esclusione della autorizzazione a procedere prevista per i deputati e senatori dall'art. 68 della Costituzione, estesa ai giudici della Corte Costituzionale con l'art. 3 della L. 9-2-1948 n. 1, ma non ancora ai consiglieri o deputati regionali.
"Oltre l'irresponsabilità, che è prerogativa sia dei parlamentari sia dei Consiglieri regionali (art. 122 Cost.) spettano ai primi soltanto e non ai secondi le cosiddette immunità penali. Le quali si riassumono nella necessità di una previa autorizzazione della Camera cui l'interessato appartiene, perché un membro del Parlamento possa essere sottoposto a procedimento penale; oppure possa essere arrestato o comunque privato della libertà personale... La preoccupazione di evitare interferenze del potere giudiziario sull'attività del Parlamento e di impedire eventuali persecuzioni politiche sotto pretesto di procedimenti penali ha consigliato d'inserire nella Costituzione così ampie immunità a favore dei membri delle Camere" (op. cit. p. 37-39).
Ne consegue che, mentre il deputato o il senatore non possono essere processati o arrestati se non previa autorizzazione della rispettiva Camera, i consiglieri regionali non godono di questa eccezionale prerogativa e così possono essere processati o arrestati come qualsiasi altro cittadino. Ma non possono, però, essere sospesi dalle loro funzioni perché processati, in quanto non esiste alcuna norma eccezionale che consenta una siffatta sospensione. Nel caso specifico dei consiglieri regionali valdostani non sono applicabili né le disposizioni sui consiglieri provinciali richiamate dall'art. 20 del D.L.L. 7-9-1945 n. 545, né quelle sui presidenti ed assessori regionali di cui alla Legge 10-2-1953 n. 62 sulle regioni a statuto normale. Dispone invero l'art. 14 delle preleggi che "le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e tempi in esse considerati".
Ora il menzionato art. 20 del D.L.L. del 1945 non si riferiva né poteva riferirsi ad una regione per questa decisiva ragione, che allora non esistevano le regioni nell'ordinamento dello Stato italiano. La Valle venne così sostanzialmente costituita in provincia autonoma, come fatto palese:
a1) dalla soppressione della provincia di Aosta e dal trasferimento dei suoi diritti alla Valle d'Aosta (art. 1);
a2) dall'attribuzione della sola competenza amministrativa al Consiglio della Valle ed al suo presidente, equiparato "al prefetto e al Presidente della deputazione provinciale" (art. 4).
b) la provincia autonoma del 1945 è stata trasformata in Regione dallo statuto speciale del 1948 con l'attribuzione della competenza legislativa al Consiglio Regionale, la disciplina dell'ufficio di consigliere regionale e l'attribuzione della immunità di cui all'art. 24 (non esistente nel D.L.L. del 1945), lo sdoppiamento dell'ufficio di presidente nelle distinte figure del presidente del Consiglio e del presidente della Giunta, l'attribuzione a quest'ultimo di poteri e dignità assai maggiori di quelli di un prefetto o presidente di deputazione provinciale:
("interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri...") (art. 44 ultimo comma), anche se ovviamente comprensivi dei poteri di un prefetto che più non esiste nella Valle d'Aosta;
c) l'equiparazione ai consiglieri provinciali, valida dal settembre 1945 al febbraio 1948, non è oggi più ammissibile, perché si risolverebbe in una diminuzione dei poteri e delle prerogative dell'ente Regione, organo costituzionale con potere legislativo, e dei suoi consiglieri chiamati ad esercitare la funzione legislativa regionale e così paragonabili oggi ai deputati e senatori. Prova ne sia che per l'art. 2 della legge elettorale regionale 5-8-1962 n. 1257 sono applicabili le disposizioni del T.U. per l'elezione della Camera dei Deputati, e non quelle per l'elezione dei consiglieri provinciali;
d) voler applicare oggi le norme degli artt. 20 D.L.L. 7-9-1945, 270 T.U. legge com. e prov. sui consiglieri provinciali significherebbe dunque applicarle "oltre i casi e tempi in esso considerati" (provincia autonoma dal 1945 al 1948), in violazione del richiamato art. 14 delle Preleggi;
e) in forza dello stesso articolo 14 delle Preleggi non si possono estendere alla Regione a statuto speciale Valle d'Aosta le disposizioni della Legge 10-2-1953 n. 62, che si riferisce alle sole regioni a statuto normale, sulla sospensione cautelare, a seguito di procedimento penale, dei presidenti ed assessori regionali.
Trattandosi, infatti, di disposizioni eccezionali, restrittive, esse non possono estendersi oltre i casi, regioni a statuto normale, da esse previste;
f) la conclusione è dunque questa, che i consiglieri regionali valdostani non sono soggetti ad alcuna sospensione per la mancanza, nello Statuto speciale, della relativa espressa norma eccezionale.
Ciò non esclude, beninteso, che la loro sensibilità politica e morale possa indurli alle dimissioni, e che il Consiglio debba prendere atto di dimissioni consigliate dalle suddette ragioni di natura politico-morale: e debba tanto più prenderne atto quando le dimissioni precedano nel tempo la causa di sospensione, anche nella negata ipotesi di applicabilità, erroneamente ritenuta, della sospensione ai Consiglieri regionali valdostani".
Il Consigliere GERMANO premette di non avere il dono dell'improvvisa competenza legislativa, quale è quella acquistata dal compagno Balestri il quale, allorquando era meno ammaestrato e meno competente legislativamente, aveva votato con la maggioranza un ordine del giorno di deplorazione dei Consiglieri Gheis e Torrione, in contrasto con quanto ha detto oggi.
Dichiara quindi che sulla questione in discussione intende assumere una posizione non legislativa, ma una posizione alla Bordon il quale, - egli dice -, era intervenuto, a suo avviso, molto efficacemente sulla questione.
Rileva che il Consiglio si trova di fronte ad una legge morale nei confronti dei due Consiglieri Gheis e Torrione, i quali, - egli afferma -, hanno agito male come Consiglieri, poiché hanno trattato con la Società SITAV per loro scopi speculativi, che non sa se siano personali o politici, sostituendosi alla Giunta Regionale, anzi contemporaneamente alla Giunta stessa.
Lamenta che, ciò nonostante, questi due Consiglieri facciano ancora parte del Consiglio Regionale.
Noi vogliamo, - egli afferma -, una sanzione contro questi due Consiglieri e questo non già perché siamo dei cattivi; lo prova il fatto che non l'abbiamo voluta a suo tempo per l'ex Consigliere regionale Bonichon, che era venuto a trovarsi, non per colpa sua, in una situazione per lui molto spiacevole; tanto è vero che il Consiglio aveva accettato, all'unanimità, le sue dimissioni da Consigliere regionale.
Noi vogliamo oggi, - egli continua -, una sanzione per i Consiglieri Gheis e Torrione perché essi hanno agito male e debbono, al di fuori di qualsiasi disposizione legislativa, rispondere ad una legge di ordine morale; e su questo ritiene che la minoranza non possa eccepire nulla.
Riferendosi, quindi, a quanto ebbe a dire il Consigliere Bordon in una precedente seduta consiliare e premesso che l'argomento delle dimissioni rassegnate dai Consiglieri Gheis e Torrione è iscritto all'oggetto n. 12 dell'ordine del giorno dell'adunanza odierna, dichiara che tale argomento sarà discusso quando i lavori del Consiglio saranno giunti a tale oggetto ed assicura che in quel momento le dimissioni dei predetti due Consiglieri saranno senz'altro accettate.
Osserva che, se anche la minoranza avesse a suo tempo votato l'ordine del giorno di deplorazione dei predetti due Consiglieri, anziché respingerlo, forse oggi il problema della sospensione non si porrebbe più.
Ritiene che, a parte ogni considerazione di carattere legislativo, il Consiglio abbia il dovere morale e politico di pronunciarsi sull'operato dei Consiglieri Gheis e Torrione e che ciò debba essere fatto al più presto, affinché i predetti due Consiglieri non siano più membri del Consiglio Regionale.
Dichiara che si è già aspettato troppo e che il Consiglio deve difendere il suo prestigio, che è stato offeso dall'operato dei predetti due Consiglieri.
Osserva che la difesa del prestigio del Consiglio non interessa soltanto l'uno o l'altro gruppo consiliare, ma interessa tutto il Consiglio e dichiara che, quanto prima i Consiglieri Gheis e Torrione non faranno più parte del Consiglio Regionale, ciò sarà un bene per tutti i Consiglieri.
Il Consigliere MONTESANO dichiara di avere rilevato una quantità di contraddizioni nell'intervento del Consigliere Germano, contraddizioni che si riferiscono al fatto specifico riguardante i Consiglieri Gheis e Torrione e alla essenza stessa della questione che il Consiglio sta trattando.
Osserva che il Consigliere Germano ha parlato della necessità di sanzioni contro i predetti due Consiglieri; ritiene che, sostenendo una tale tesi, si voglia, almeno per una certa durata della seduta odierna, dare una sanzione allo stesso Consiglio in quanto che, a suo avviso, la sanzione che da parte della maggioranza si vorrebbe applicare ai Consiglieri Gheis e Torrione non può essere raffigurata da una sospensione che, d'altra parte, viene ad essere ampiamente superata dalle dimissioni volontarie rassegnate dai Consiglieri Gheis e Torrione che, con tale atto, hanno dimostrato la sensibilità morale e politica di non fare più parte di questo Consesso, senza aspettare che il Consiglio si pronunciasse nei loro confronti.
Rileva che la sospensione è un atto cautelativo che viene assunto dall'Assemblea in determinati casi, mentre nei presente caso la sospensione perorata dal Consigliere Germano è soltanto un atto strumentale per portare in porto alcuni provvedimenti o per registrarne altri.
Riferendosi all'intervento fatto dall'Assessore Balestri, dichiara di associarsi pienamente a quanto esposto dal Consigliere stesso per l'essenziale diversità che esiste fra Consiglio Regionale e Consiglio Provinciale.
Rileva che la Costituzione è molto chiara per quanto concerne l'istituzione dei Consigli Regionali nelle Regioni a Statuto speciale, ai quali ha dato una configurazione e un potere legislativo con una legge costituzionale, mentre invece i Consigli Provinciali sono istituiti in base alle comuni leggi dello Stato ed hanno esclusivamente una potestà amministrativa.
Fa presente che, a suo giudizio e secondo la relazione fatta dal compagno Balestri, la posizione del Consigliere regionale non può essere paragonata e identificata in quella del Consigliere provinciale, ma che, se un riferimento vi è da fare, il riferimento va fatto ai rappresentanti del Parlamento, cioè alla Camera dei Deputati.
Le ragioni, - egli dice -, per cui noi identifichiamo la posizione dei Consiglieri regionali a quella dei Deputati è stata illustrata dall'Assessore Balestri e, quindi, il provvedimento di sospensione previsto per i Consiglieri provinciali non può essere adottato, a nostro giudizio, nei confronti dei Consiglieri regionali.
Osserva che vi è stato un periodo in cui effettivamente la posizione di Consigliere regionale poteva essere identificata con quella dei Consiglieri provinciali ed è il periodo che va dal 1945 al 1947, quando l'ex Provincia di Aosta veniva ad essere inquadrata in una sua autonomia, che era soltanto una autonomia amministrativa.
Allora sì, - egli osserva -, si poteva parlare di sospensione dei Consiglieri, ma oggi non più, perché dal 26 febbraio 1948, data di promulgazione della legge costituzionale concernente lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta, la Valle d'Aosta è costituita in Regione Autonoma, cioè in un Ente che ha anche un potere legislativo, potere che dà una configurazione tutta speciale ai componenti del Consiglio Regionale, configurazione che può essere identificata soltanto nella posizione che hanno i Deputati al Parlamento.
Rileva che l'Assessore Balestri ha ricordato che per le elezioni del Consiglio Regionale delle Valle d'Aosta, salvo quanto diversamente disposto dalla legge 5 agosto 1962 n. 1257, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del T.U. approvato con D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361, per l'elezione della Camera dei Deputati.
Dichiara quindi che, anche in relazione all'articolo 14 delle Preleggi, - secondo il quale "le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati" - è d'avviso che la figura del Consigliere regionale deve essere equiparata non già a quella del Consigliere provinciale e quindi soggetta alla sospensione, ma deve essere equiparata a quella del Deputato al Parlamento, nei confronti del quale non può essere applicata la sospensione dalle funzioni perché non vi è alcuna norma che contempli una tale sanzione per il Deputato.
Conclude, dichiarando che voterà contro la proposta di sospensione dei Consiglieri Gheis e Torrione fatta dalla Presidenza della Giunta e ciò per due ragioni:
1) perché non esiste un istituto della sospensione nei riguardi dei Consiglieri regionali;
2) perché il provvedimento di sospensione è superato, in significato e nel tempo, dalle dimissioni rassegnate dai predetti due Consiglieri.
Il Presidente della Giunta, CAVERI, premette di essere molto stupito che il Consigliere Montesano parli di sensibilità morale e politica riferendosi ai Signori Gheis e Torrione.
Ritiene invece che, anziché parlare di sensibilità morale e politica di questi due Consiglieri, si possa, - egli dice, a questi due Signori e ad alcuni loro soci d'imprese ribalde, i cui nomi non sono ancora venuti fuori, ma che confida verranno fuori, attribuire quelle bellissime parole che Cicerone ha dedicato a Catilina ed ai suoi complici, parole che, tradotte dal latino in italiano, dicono quanto segue:
"Un'altra specie di quelli sono poi coloro che, per quanto premuti dai debiti, tuttavia aspettano il dominio e il potere e della cosa pubblica di cui si vogliono impadronire e degli onori, che con una quiete Repubblica disperano di poter ottenere, ma che credono di poter conseguire con una situazione politica complicata e confusa".
Osserva che queste parole del vecchio oratore romano Cicerone non potrebbero calzare meglio per i Consiglieri Gheis e Torrione i quali, per il momento, debbono ancora essere chiamati Consiglieri perché non sono ancora stati sospesi.
Dichiara non fondata l'affermazione che la questione della sospensione è ormai superata dalle dimissioni rassegnate dai predetti due Consiglieri, perché il fatto delle dimissioni è una revocabile manifestazione di volontà dei due Consiglieri.
Noi, - egli dice -, esamineremo più tardi questo problema dell'accettazione delle dimissioni, che è iscritto in un numero successivo dell'ordine del giorno.
Il fatto della sospensione, egli dichiara, è, come è stato detto bene prima, una sanzione, un bollo, un marchio che il Consiglio Regionale, offeso nel suo onore, nel suo prestigio, nella sua dignità deve imprimere sulla fronte di quei due Consiglieri.
Questa è la differenza.
Continuando nella sua esposizione, il Presidente della Giunta, Caveri, dichiara ancora quanto segue:
"E perché volete votare contro questa sospensione? Forse perché non vi sentite d'imprimere il marchio d'infamia sulla fronte di quelle disonorevoli persone?
Voi sapete che, quando il doge Marin Faliero ha tradito, almeno si diceva che avesse tradito la Repubblica di Venezia, il Consiglio dei Dieci ha detto che bisognava coprire il suo ritratto con un velo nero. Per nostra fortuna non ci sono qui i ritratti di Torrione e Gheis perché, altrimenti quei ritratti li dovremmo coprire con un velo nero.
Ma il velo nero glielo diamo lo stesso noi votando; e chi crede di non votare è libero di non votare per questa sospensione, ma non votando per questa sospensione, chi non vota per questa sospensione, commette un grande errore politico perché, in certo qual modo, figura di essere complice o di commiserare o di attribuire una sensibilità morale e politica a quei Signori che, all'anima di Giuda, invece di una sensibilità morale e politica avevano un pelo lungo così sullo stomaco.
Io non mi occupo della questione giuridica. D'altra parte, oggi che i medici si mettono a fare i giudici, noi ci metteremo a dare dei consulti di medicina. Ma non occorre questo, perché la questione giuridica è stata inquadrata così serenamente, così lucidamente e perfettamente dal Presidente del Consiglio che io non voglio ripetere male quello che bene ha detto il Presidente del Consiglio.
Io ho detto tutto quello che avevo da dire e, quindi, dichiaro che noi voteremo per la sospensione di Torrione e Gheis, perché ci sembra che è un atto doveroso di coscienza, di sensibilità morale e politica, di votare per la sospensione di questi due Consiglieri".
Il Consigliere DUJANY dichiara quanto segue:
"Io mi permetto di chiedere la parola a titolo personale, se me lo consente.
È parecchie volte che il Presidente della Giunta, attraverso allusioni più o meno leali, allude ad altre persone che sarebbero implicate nella questione Gheis e Torrione.
È ora, Presidente Caveri, che si chiarisca questa situazione, perché è inutile spargere lacrime di coccodrillo sull'offesa al Consiglio e buttare del fango su alcune persone di questo Consiglio.
Parliamoci lealmente e apertamente; e per parlarne apertamente voglio ricordare ai Presidente della Giunta che in data 1-1-1966 gli scrivevo una lettera, mandatagli a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, nella quale lettera, - la leggo pubblicamente in Consiglio affinché sui giornali non si continui a dire che noi abbiamo paura della discussione pubblica -, dicevo al Presidente della Giunta:
"Nell'adunanza consiliare del 29-12-1965 il Presidente della Giunta, Caveri, faceva la seguente dichiarazione: "Questo Consigliere Dujany che nelle sedute successive al 12 luglio mi era sembrato un po' quel personaggio dantesco al quale era stato, diciamo, del quale era stato dato questo giudizio "che per lungo silenzio parea fioco", per diverse sedute del Consiglio non avevamo più sentito la voce dei Consigliere Dujany che era improvvisamente ammutolito. Si vede che ha fatto una cura di pasticche del Re Sole e oggi ha ritrovato la voce; temo, però, che tra qualche tempo avrà di nuovo un abbassamento di voce e non dico di più".
Chiedo, - terminava la lettera -, al Presidente, Caveri, di voler uscire dal suo insinuante riserbo e dire chiaramente quali sarebbero, secondo lui, i motivi per i quali dovrei prossimamente chiudermi in silenzio nel Consiglio Regionale".
Questa lettera è stata scritta il 1° gennaio; siamo il 23 di marzo e non ho avuto la fortuna di avere una risposta.
Presidente Caveri, guardiamoci in faccia, siamo leali, non continuiamo su queste insinuazioni che non fanno altro che portare danno a persone che fanno parte di questo Consesso.
Finiamola di fare il giocatore di poker, finiamola di bluffare... Lei è un bluffatore tremendo! Lei è un bluffatore di prima categoria...Parliamoci lealmente; è inutile invocare la lealtà, è inutile invocare la sincerità ed è inutile invocare l'integrità di questo Consiglio e agire in un modo opposto, versando lacrime di coccodrillo, che sono delle lacrime inutili, e continuare a buttare del fango su delle persone che sono sotto l'usbergo dell'innocenza!".
Il Consigliere ALBANEY dichiara quanto segue:
"Signor Presidente,
in merito all'oggetto n. 1 dell'ordine del giorno, cioè la sospensione di Gheis e Torrione, annuncio il mio voto contrario per ragioni di ordine pratico e di coerenza.
Ringrazio il buon Dio di non essere un avvocato se no, in questo momento, avrei la mia coscienza dilaniata dall'articolo 270 della legge comunale e provinciale del 1934 e della legge 10-2-1953 n. 62.
Io, da povero uomo della strada, penso e ritengo di votare contro, come dicevo prima, per ragioni di ordine pratico e di coerenza.
Che cosa mi dice il buon senso? Gli stessi Consiglieri Gheis e Torrione hanno presentato le loro dimissioni in data 21 gennaio 1966 e sono stati rinviati a giudizio il 26 gennaio 1966; quindi le dimissioni sono precedenti al rinvio a giudizio.
In secondo luogo Voi, comunisti e unionisti, quando si sono presentati Gheis e Torrione in quel famoso Consiglio, ad un certo momento li avete apostrofati con parolacce. Questo dimostra che non li volevate in questo Consiglio, è vero?
E ora, perché non accettate le loro dimissioni?
Mettiamo al primo punto dell'ordine del giorno le dimissioni e il gioco è fatto, è chiaro. E perché, tempo addietro, li avete deplorati in questo Consiglio? Io, in quell'occasione, non ho partecipato alla votazione; mi ricordo benissimo.
Li volete ancora Consiglieri? Li avete deplorati? Mandiamoli a spasso se non ci vanno.
Comunque, la questione è questa: tutti, persino le pietre, è vero, hanno capito il vostro gioco. Quindi, io voterò contro la sospensione".
Il Presidente della Giunta, CAVERI, dichiara che intende rispondere brevemente al Consigliere Dujany, distinguendo quanto ha detto parlando del personaggio dantesco e delle pasticche del Re Sole da quanto ha detto nella riunione del 29 dicembre 1965.
Fa presente anzitutto di non capire perché il Consigliere Dujany si è riconosciuto tra gli alleati dei Consiglieri Gheis e Torrione, dimostrando così di essersi sentito toccato.
Ritiene che soltanto il Consigliere Dujany potrebbe spiegarne i motivi.
Riferendosi, quindi, alla lettera in data 1° gennaio 1966 inviatagli dal Consigliere Dujany, comunica che era suo intendimento di rispondere a tale lettera nella seduta consiliare del 9 febbraio 1966; tanto è vero che già aveva iniziato, in tale seduta, la lettura di una lettera nella quale si parlava anche del Consigliere Dujany, ma non aveva proseguito nella lettura stessa perché il Consigliere Dujany gli aveva impedito di proseguire.
Il Consigliere DUJANY contesta la veridicità di quanto affermato dal Presidente della Giunta, Caveri, e lo invita a dare lettura della lettera in questione.
Il Presidente della Giunta, CAVERI, dà lettura della lettera di cui si tratta precisando, su richiesta dei Consigliere Dujany, che detta lettera era stata scritta tre o quattro giorni prima del famoso 12 luglio 1965 e preannunciava le seguenti notizie sulla seduta consiliare:
1) Gruppo finanziario rappresentato dal Colonnello Rossotto, Dr. Turati, Conte Rossi di Montelera e Presidente Camera Commercio di Genova chiederà, tramite Consigliere Dujany, di rinviare la seduta per dare tempo di costituirsi in Società con offerte più vantaggiose di quelle in contratto.
2) Il ricorso del Sindaco di St. Vincent mira ad avere l'assicurazione dell'aumento della quota a favore del Comune.
3) Montesano criticherà, ma vota a favore; chiederà che sia il Consiglio e non la Giunta a stabilire la priorità dei lavori da eseguirsi indicati nel contratto".
Si fa menzione che la lettura della lettera in questione viene interrotta dal Consigliere Montesano, il quale chiede precisazioni al Presidente della Giunta circa questa ultima frase; chiede inoltre in quale data la lettera di cui si tratta è pervenuta alla Presidenza della Giunta.
Il Presidente della Giunta, CAVERI, dichiara che in seduta di Consiglio è avvenuto esattamente quanto riferito nella lettera.
Il Consigliere MONTESANO fa presente di avere esposto chiaramente il proprio pensiero nella seduta consiliare del 12 luglio u.s. in merito alla proposta della Giunta concernente modificazioni migliorative a vantaggio della Regione di alcune clausole del vigente capitolato di concessione per l'esercizio della Casa da gioco di St. Vincent.
Rileva che il Presidente della Giunta non ha risposto alla domanda intesa a conoscere la data in cui la lettera di cui si tratta è pervenuta alla Presidenza della Giunta.
Il Presidente della Giunta, CAVERI, proseguendo nella lettura della lettera in questione, dichiara quanto segue:
"4) Dujany Cesare sosterrà per gli impiegati SITAV la garanzia del posto di lavoro anche in caso di cambiamento di Società e di licenziamenti solo per giusta causa, con benestare della Regione. A San Remo analoga clausola ha procurato ingenti spese al Comune, in quanto i licenziati pretendevano la liquidazione dal Comune che aveva avallato il licenziamento".
Il Presidente della Giunta, Caveri, su richiesta dei Consiglieri Dujany e Montesano, precisa che la lettera è firmata da un certo Bruno e rammenta di avere depositato, nella seduta del 9 febbraio u.s., la lettera nelle mani del Presidente del Consiglio; fa presente di averla poi ritirata perché il Consigliere Dujany non ne aveva permesso la lettura.
Aggiunge che ora depositerà nuovamente tale lettera, che sarà quindi a disposizione di coloro che intenderanno prenderne visione.
Riferisce di non avere dato importanza, in un primo momento, alla lettera in questione, pensando che si trattasse dei soliti pettegolezzi di persone che ritengono di essere bene informate sul conto di tale e tal'altra persona e di avere, quindi, messo la lettera in un cassetto e aveva finito per dimenticarsene.
Informa che, avendo poi ricevuto una lettera dal Dr. Castellucci, Presidente della Commissione di Coordinamento, con la quale gli si chiedevano chiarimenti sulla questione della proroga del contratto dell'esercizio della Casa da gioco di St. Vincent alla Società SITAV, si era preso un certo numero di fascicoli concernenti tale questione e si era ritirato per una settimana in montagna e si era riletto attentamente tali fascicoli e il verbale della seduta consiliare del 12 luglio 1965.
Fa presente di essersi, così, accorto di avere dimenticato molte cose, poiché aveva l'impressione che i Consiglieri Torrione e Gheis e altri Consiglieri fossero intervenuti a lungo ed esaurientemente su detta questione.
Informa di avere, invece, constatato con meraviglia che la memoria gli aveva fatto difetto, poiché, rileggendo il verbale della seduta del 12 luglio 1965 ha potuto rendersi conto che il Consigliere Torrione al mattino aveva parlato ben poco e nulla del tutto al pomeriggio, chissà per quali arcani segreti.
Dichiara di avere però constatato, con sua sorpresa, che gli interventi del Consigliere Dujany erano stati, come sempre, insistenti e ripetuti.
Informa che, avendo voluto, in seguito, rimettere un po' in ordine gli atti d'ufficio in alcuni cassetti, gli venne fra le mani la lettera di cui ha dato prima lettura e che, rileggendola, si rese conto che il firmatario di tale lettera aveva indovinato esattamente quello che è poi avvenuto nella seduta del 12 luglio 1965, perché effettivamente, come era stato precisato in tale lettera, il Consigliere Dujany aveva chiesto con grande insistenza che la seduta venisse rinviata e così pure il Consigliere Montesano, il quale, però, aveva finito per votare a favore della proroga alla Società SITAV del contratto per l'esercizio della Casa da Gioco di St. Vincent.
Conclude dichiarando di ritenere di avere risposto esaurientemente alla lettera inviatagli dal Consigliere Dujany in data 1° gennaio 1966, lettera alla quale avrebbe voluto rispondere in seduta pubblica di Consiglio, se il Consigliere Dujany non si fosse opposto chiedendo che la lettura fosse fatta in seduta segreta.
Il Consigliere MONTESANO dichiara che quanto letto dal Presidente della Giunta, Caveri, non lo tocca affatto; fa quindi presente che per provare l'autenticità di un documento, occorrono pezze giustificative e chiede al Presidente della Giunta di precisare le date di spedizione e di arrivo della lettera, risultanti dai timbri postali. Rileva che solo in tale modo si può avere la certezza che quanto è scritto nella lettera di cui è stata data lettura corrisponde a quanto scritto nella lettera originale.
Osserva che la lettera in questione potrebbe essere stata scritta e fatta firmare dopo la seduta consiliare del 12 luglio 1965, per cui è necessario che il Presidente della Giunta fornisca i dati richiesti a dimostrazione dell'autenticità della lettera ed a conferma che la lettera stessa è pervenuta alla Presidenza della Giunta Regionale prima di tale seduta.
Il Presidente della Giunta, CAVERI, comunica che l'originale della lettera, di cui ha dato lettura, è stata da tempo depositata nelle mani del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Aosta.
Aggiunge che, se il Consigliere Montesano non è soddisfatto dei chiarimenti dati in ordine alla lettera in questione, il Consiglio ha la possibilità di nominare una Commissione consiliare d'inchiesta per l'accertamento della veridicità, o meno, di quanto sopra riferito.
Il Consigliere MONTESANO insiste affinché il Presidente della Giunta, Caveri, precisi le date di spedizione e di arrivo della lettera risultanti dai timbri postali apposti sulla busta che conteneva la lettera stessa; informa quindi che, non avendo ricevuto una risposta precisa alla sua domanda, a fine seduta si recherà dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Aosta per fare produrre la busta contenente la lettera in questione.
Rileva che, ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, i Consiglieri regionali non possono essere perseguiti penalmente per le opinioni espresse e per le dichiarazioni fatte in sede di Consiglio nell'esercizio delle loro funzioni; sfida quindi il Presidente della Giunta, Caveri, a pubblicare la lettera di cui si tratta.
Segue vivace discussione polemica fra il Presidente della Giunta, CAVERI ed il Consigliere MONTESANO.
Il Consigliere DUJANY dichiara quanto segue:
"Voglio ricordarvi, innanzitutto, il vecchio detto di Voltaire, che Lei, Presidente Caveri, ha ripetuto parecchie volte in quest'aula: "Médisez, médisez! Quelque chose restera".
Ho l'impressione che Lei sia un maestro in quest'arte; direi che Lei adotta questo metodo come sistema quotidiano e nei riguardi dei suoi avversari politici e nei riguardi dei suoi amici politici. Questo è il suo sistema di vita!
E mi dispiace, perché questo è un metodo per avvelenare maggiormente il già triste ambiente della Valle d'Aosta nel quale viviamo.
C'è poi un altro fenomeno che ha già recato tanti guai nella storia del mondo: il Presidente Caveri non dimentichi che il nepotismo è stato uno dei gravi fenomeni che ha portato tanto danno a tanti Paesi.
E quel certo Bruno non potrebbe essere, per caso, una persona che queste cose ha sentito dire, casualmente, in determinati ambienti? Non potrebbe aver scritto questa lettera, eventualmente per fare piacere allo zio o sollecitato dallo zio, Presidente della Regione Valdostana?
Quindi, Presidente Caveri, sia un po' più chiaro e preciso; non imbastisca delle speculazioni su delle lettere che, oggi, risultano semi-anonime.
E sarebbe questo il famoso documento che Lei aveva chiuso nella cassaforte? Quel famoso documento che doveva fare tremare i polsi? Quel famoso documento che doveva mandare in galera la metà del Consiglio? Quel famoso documento dei magnifici sei?
È questo quel famoso documento sul quale Lei ci ha intrattenuti, in quest'aula, per un'ora e mezza?
Lei è un giocatore perfetto, un bluffeur di prima categoria!
Con l'abile parola, con la sua abilità nell'esposizione, Lei è capace di parlare per un'ora e mezza su dei fatti insussistenti, su delle immaginazioni, portando che cosa? Buttando del fango su dei Consiglieri, buttando del fango indirettamente sul Consiglio.
E, mentre dall'altra parte si versano lacrime di coccodrillo, affermando che i Consiglieri Torrione e Gheis hanno offeso il Consiglio, Lei continua a buttare fango su altri Consiglieri senza alcun rispetto della personalità umana, senza alcun rispetto degli individui.
Lei inventa fatti che non esistono.
Inoltre, mi dica, Signor Presidente, che male c'è quando un Consigliere regionale sostiene il principio della "giusta causa" a favore dei dipendenti della Casa da gioco di St. Vincent? Che male c'è?
Non è nel diritto di ogni Consigliere di dire, in sede di Consiglio, quanto ritiene opportuno?
Queste lettere mi fanno enormemente paura perché sanno di una prefabbricazione a scopo scandalistico, con lo scopo di coercire la volontà dei Consiglieri stessi che, ad un certo momento, si vorrebbe veramente fare tacere in quest'aula.
È veramente penoso e vergognoso questo comportamento.
Vorrei ancora sottolineare un'altra cosa. Questa lettera, Lei la voleva leggere in quest'aula durante la precedente riunione del 9 febbraio; poi l'ha depositata presso l'Ufficio di Presidenza.
Io, per ordine suo, non l'ho mai potuta avere in visione, pur avendola chiesta per ben tre volte al Presidente del Consiglio.
Perché un simile comportamento?
Se Lei, il 9 febbraio, l'aveva depositata presso la Presidenza del Consiglio, perché ha poi impedito che mi venisse data in visione? Perché Lei non ha mai risposto ad una mia lettera scritta fin dal 1° gennaio del corrente anno?
Questa è mancanza di educazione ed è un'altra prova della speculazione che Lei sta facendo su determinate persone.
Si ricordi che l'onorabilità di una persona, Presidente della Giunta, è intoccabile! Questa è la cosa peggiore che Lei possa fare nei riguardi di persone che fanno parte di questo Consiglio".
Il Presidente, CAVERI, in risposta al Consigliere Dujany, dichiara che la lettera di cui si tratta non è l'unico documento in suo possesso e che, se il Consigliere Dujany ci tiene veramente a prendere conoscenza del testo integrale di detta lettera, non ha che da rivolgersi, magari tramite un Avvocato, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Aosta, nelle cui mani è stato consegnato il documento.
Il Consigliere DUJANY invita il Presidente della Giunta a non proseguire in simili speculazioni sciocche e prive di fondamento, che non fanno altro che gettare fango su membri del Consiglio Regionale.
Il Consigliere GERMANO, riferendosi alle dichiarazioni fatte dal Presidente della Giunta Caveri, ritiene di dover dare lettura dell'articolo 52 del Regolamento interno del Consiglio, che recita:
"Quando, nel corso di una discussione, un Consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua personalità, egli può chiedere al Presidente del Consiglio di nominare una Commissione, la quale giudichi sul fondamento dell'accusa.
Alla Commissione può essere assegnato un termine per riferire".
Invita i Consiglieri dell'opposizione a servirsi di detta norma, se lo ritengono opportuno.
Il Consigliere MONTESANO dichiara che i Consiglieri dell'opposizione non intendono prestarsi a questo gioco dei comunisti.
I Consiglieri dell'opposizione, - egli prosegue -, sono presenti in quest'aula per esplicare un mandato conferito loro dagli elettori.
Osserva quindi che il Consiglio sta ora trattando un argomento che non riguarda, per il momento, i Consiglieri dell'opposizione, mentre il Presidente della Giunta, con le sue divagazioni, cerca di portare lontano la discussione dell'argomento che interessa al Consiglio.
Il Consigliere DUJANY osserva che la questione è ora in mano alla Magistratura e dichiara di aver fiducia che la Magistratura potrà affermare che tutto quanto ha riferito il Presidente della Giunta è privo di fondamento.
Il Consigliere BENZO dichiara quanto segue:
"Mi sia consentito di svolgere alcune brevi riflessioni dopo questa vivace discussione. Io ritengo che noi dobbiamo rifiutare ogni abdicazione alla dignità umana, dobbiamo generosamente rinunciare alle visioni anguste, alle posizioni prepotenti, agli egoismi di ogni genere e ad ogni considerazione eccessiva, maliziosa o ingenua che sia, di sé e del proprio ambiente particolare.
Solo su una base di equilibrio, di dignità, di consapevole visione complessiva delle cose, una democrazia si afferma, si consolida e sviluppa la sua immensa forza di liberazione e di elevazione. Solo così potremo veramente salvaguardare la dignità del Consiglio".
Il Presidente, MARCOZ, fa le seguenti dichiarazioni:
"Io rispondo brevemente ai vari interventi per la parte legale e giuridica.
Prendo atto, anzitutto, che oggi il Consigliere Bionaz non ha più sostenuto con la stessa sicurezza delle precedenti adunanze che l'articolo 20 del D.L.L. 7-9-1945 n. 545 è da ritenersi abrogato. E io dico: "Consigliere Bionaz, meglio tardi che mai!", perché sono venuto a conoscenza di un certo articolo scritto dal Dott. Castellucci, il quale, sviluppando una certa tesi, che è poi quella che sosteneva Lei, è arrivato a dire che, non solo in Valle d'Aosta non esiste più l'ufficio del Prefetto, e questo lo sapevamo, ma anche che le attribuzioni che le leggi vigenti conferiscono ad un Prefetto non spettano al Presidente della Giunta Regionale, per cui dovrebbe ripristinarsi l'istituto prefettizio in Valle d'Aosta.
Queste argomentazioni su che cosa sono basate? Sono basate sul fatto che il Dott. Castellucci considera abrogato il D.L.L. 7-9-1945 n. 545, come sosteneva il Consigliere Bionaz.
Quindi, vedi Bionaz, che avevo ragione io quando avvertivo: "Andiamo adagio, andiamo molto adagio a fare certe affermazioni"; e oggi, non per polemica ma proprio serenamente, prendo atto che tu, forse perché hai meditato sulla tua tesi, forse perché sei venuto a conoscenza di quell'articolo che è di dominio pubblico, perché è pubblicato sulla Rivista "I Comuni d'Italia", ti sei reso conto dove si può arrivare sostenendo una tesi simile.
Questo sì che è molto più importante della questione della sospensione dei Consiglieri Gheis e Torrione.
Io invito tutti a meditare; questi sono elementi che dovrebbero affratellarci, che dovrebbero fare sì che anche noi, in questa sede, dovremo essere molto prudenti prima di affermare che una certa legge è abrogata o no.
Questo fatto, scusatemi la parentesi, mi ricorda un'altra tesi molto strana sostenuta da un vostro alto dirigente su di un giornale locale, in un articolo nel quale si diceva:
"Io penso che la Corte di Cassazione non abbia ancora salvato il Casinò di Saint Vincent, perché detta sentenza ha una validità soltanto temporale".
Ad un certo momento, io mi chiedo: dov'è che vogliamo andare? Vogliamo distruggerci con le nostre stesse mani?
In questo caso non è nemmeno più questione di autonomismo o di non autonomismo; è questione di essere consci dei propri interessi; è questione di essere persone sensate. Io questo, proprio senza spirito polemico, non posso fare a meno di dire in questo Consiglio.
Ho preso pure atto che l'Assessore Balestri, anche se sotto una certa forma ha sostenuto che l'articolo 20 del D.L.L. 7-9-1945 n. 545 non può essere invocato per applicare l'articolo 270 del T. U. della Legge Comunale e Provinciale 1934, non ha però affermato che il primo Statuto della Regione Autonoma della Valle d'Aosta non è più in vigore.
È pericoloso fare una simile affermazione e basta un po' di fiuto per non farla.
Io torno a ripetere che ogni legge più recente, in materia di autonomia, tende a corrodere le concessioni fatte con le prime leggi emanate dall'Assemblea Costituente in un particolare momento storico, per cui l'affermazione che le vecchie leggi devono considerarsi abrogate non è certo una buona strada per chi vuole ottenere l'attuazione dell'autonomia.
Fatta questa breve parentesi, vorrei rispondere a quel lungo studio, fatto con profondo acume e con amore di tesi, che ci ha letto l'Assessore Balestri.
Io, ovviamente, non ho la preparazione per rispondere in questo momento ad uno studio meditato, fatto attraverso il confronto di disposizioni. C'è però un aspetto della questione che non vorrei lasciare sfuggire ed è questo.
Io concordo con voi quando voi affermate che la nostra Assemblea è una Assemblea legislativa e, come tale, deve essere paragonata alle Assemblee nazionali; io concordo con voi quando per questa Assemblea rivendicate certe immunità che consentano ai Consiglieri di manifestare molto liberamente il proprio pensiero e non siano suscettibili di limitazioni. Quando però voi rivendicate ad una Assemblea di sottrarsi a delle disposizioni che valgono per tutti gli altri cittadini, io, come Avvocato e come giurista di bassissima lega in confronto a quelli che sono veramente i grandi giuristi, mi permetto di essere un po' meno convinto.
E questo non è soltanto una concezione mia, perché so che si svolgono dei dibattiti "de iure condendo" anche per vedere se certe autorizzazioni, che devono essere concesse dalle Camere per poter procedere per certi reati commessi dai propri membri, reati che turbano l'opinione pubblica, debbano continuare a sussistere. Quindi vedete che anche in alto loco si preoccupano di queste cose; perché non è molto convincente il fatto che i legislatori possano votare per sé stessi delle norme per cui, quando essi compiono dei delitti come tutti gli altri cittadini, abbiano un usbergo che li protegga dalle sanzioni penali.
Io mi permetto di fare questo accenno, che non è tutta farina del mio sacco, perché mi ricordo di aver letto che "de iure condendo" tutto è fattibile: io me ne rendo conto.
Detto questo, faccio presente al Consigliere Bionaz che non mi era sfuggita la legge 18-5-1951 n. 328, perché, da un altissimo luogo dove voi mi avete trascinato, mi era giunta una segnalazione dell'esistenza di questa legge. Ebbene, che cosa dice l'articolo 1 della legge 18-5-1951 n. 328? Recita testualmente: "le attribuzioni e il funzionamento degli organi previsti dall'articolo 1 della legge 8-3-1951 n. 122 (Consigli comunali e Giunte municipali) sono regolate dalle norme del T.U. Legge Comunale e Provinciale 4-2-1915 numero 148".
Di guisa che il Collega Bionaz dice: "Vedete che nell'articolo citato non si richiama più il Testo Unico della legge comunale e provinciale del 1934, ma si richiama il Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale del 1915".
Ora io vorrei soffermarmi per rileggere attentamente questo articolo e interpretare che cosa si intenda nel medesimo per "funzionamento" del Consiglio.
Difatti quell'alto personaggio che mi aveva accennato all'esistenza della legge 18-5-1951 n. 328 aveva lui stesso ammesso che, dal richiamo fatto nell'articolo 1 di detta legge al T.U. della legge comunale e provinciale del 1915, non si dovesse in modo assoluto opinare per la non applicabilità, in questo caso, del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale 1934.
È un problema da esaminare, e questo stesso personaggio mi aveva accennato che era necessario verificare la portata più o meno lata della parola "funzionamento".
Ora, alle parole "funzionamento del Consiglio" si può naturalmente dare una eccezione latissima, facendovi rientrare tutto quanto riguarda un Consiglio comunale.
Ma il "funzionamento" rientra in una materia completamente diversa.
Quante cose attengono al funzionamento del Consiglio e quante altre cose attengono a materie distinte dal funzionamento? Per esempio, le sanzioni non sono il funzionamento; le elezioni non sono il funzionamento, sono cose che precedono il funzionamento.
Ora, se a questa parola non si dà una accezione latissima, - e del resto bisognerebbe compiere uno sforzo enorme per potergliela dare -, evidentemente il richiamo alla legge 18-5-1951 n. 328 non costituirebbe un valido fondamento per trarre l'illazione alla quale, mi sembra, voleva alludere il collega Bionaz, cioè che il richiamo fatto al T.U.L.C.P. 1915 esclude l'applicabilità delle norme di cui al T.U.L.C.P. 1934.
In queste materie, Collega Bionaz, ad un certo punto, bisogna pur rimettersi ai trattatisti.
Ed io sono andato a consultare vari trattati riguardanti la materia, tra cui quelli scritti da un certo Cosimo Nobile, il quale è un po' uno specialista di queste procedure.
Il Cosimo Nobile, in un trattato scritto nel 1957, quindi in data abbastanza recente, a pag. 209 porta come pienamente vigente l'articolo 270 del T.U.L.C.P. 1934.
Io presumo che altri trattatisti abbiano fatto delle recensioni a questo trattato scritto dal Cosimo Nobile; non mi consta, però, che vi sia alcuno che abbia preso posizione contro questa sua teoria.
Il Cosimo Nobile nel 1963 pubblicava un nuovo trattato aggiornato riguardante il funzionamento dei Consigli comunali e provinciali, e anche in questo trattato, a pag. 207, portava come pienamente vigente l'articolo 270 del T.U.L.C.P. 1934.
Quindi, vedi, Collega Bionaz, che queste non sono teorie mie.
Le tue teorie sono rispettabilissime, come quelle di tutti gli altri Colleghi. Ma io penso che non si possa non tener conto del parere espresso da questi trattatisti, da queste persone che hanno dedicato tutta una vita allo studio di questi problemi, persone che noi chiamiamo amministrativisti, - perché effettivamente la scienza amministrativa richiede una competenza specifica -, le quali danno ancora come pienamente in vigore queste norme.
Vorrei fare ancora qualche altra dichiarazione.
Io ho sentito, da parte del Consigliere Albaney, parlare di giochi, di riserve mentali, ecc.
Io penso che su questo argomento sia tempo di dire una chiara parola, che in fondo è già stata anche detta.
Adesso non ci sono più segreti; e qui ci sono degli uomini che possono anche controllare punto per punto e dare testimonianza di ciò che è avvenuto anche fuori di quest'aula, ma sempre su di un piano politico e tra persone responsabili.
Il Consigliere Bordon, già nell'ultima adunanza consiliare, aveva toccato l'argomento.
Il Consigliere Bordon aveva fatto la seguente domanda:
"Se, per semplificare la questione, voi ci diceste qual'è la vostra opinione sulla questione delle dimissioni dei Consiglieri Gheis e Torrione?".
Allora si è visto che nessuno era preparato per dargli una risposta definitiva e non sono stati fatti dei passi avanti, perché avevo detto che le dimissioni sarebbero state discusse quando il Consiglio fosse giunto a trattare degli argomenti iscritti ai numeri 7 e 8 dell'ordine del giorno.
Ora tutta questa questione è stata semplificata.
Io mi appello agli Assessori Balestri e Colombo ai quali, avendomi essi chiesto, dopo un certo convegno, quali erano le mie intenzioni, se io avevo dei secondi fini, delle riserve sull'accettazione o la presa d'atto, chiamiamola pure presa d'atto, delle dimissioni dei Consiglieri Gheis e Torrione, ho risposto: "Io personalmente no. Però, siccome voglio essere estremamente sereno e responsabile nei vostri confronti, io interpello su questo argomento la Giunta, interpello anche gli altri".
Ho fatto questo passo nella stessa giornata e poi, in un certo convegno, gli Assessori Andrione e Fosson, delegati a tale scopo dalla Giunta e dal suo Presidente, hanno riferito agli Assessori Balestri e Colombo che non c'era tutta quella machiavellica.
Ed io ho avuto piacere che la Giunta avesse assunto quella posizione, perché avevo letto su di un certo giornale locale, "La Région", che tutto quello che io avevo fatto lo avevo fatto perché quando i Consiglieri Gheis e Torrione fossero stati sospesi non sarebbe più stato possibile accettare le loro dimissioni.
Chi abbia tirato fuori questa teoria e a quale norma di legge essa si appoggi non lo so, io confesso che, avendo consultato vari trattati, non sono riuscito a trovarla.
Quindi, io penso di poter responsabilmente affermare oggi, se nessuno ha niente in contrario, e non lo potevo dire allora perché non avevo sentito l'opinione di tutti gli altri membri del Consiglio e specialmente della Giunta, che quella machiavellica, quella riserva mentale, quel giochetto di cui Lei, Consigliere Albaney, ci ha ancora parlato poco fa, non esistono.
Anzi, io vi esorterei ancora una volta, se questo fosse possibile, di raggiungere un accordo, anche al fine de permetterci di trattare qualche cosa della materia amministrativa.
Sono tre sedute che noi discutiamo di leggi; e forse ha ragione Lei, Consigliere Albaney, quando dice che tra l'articolo 270 del T.U.L.C.P. 1934 e la legge 10-2-1953 n. 62 Lei finisce per fare una brutta fine.
Ad un certo momento cerchiamo anche noi di essere uomini pratici.
Vi faccio questa domanda: interessa ancora a voi, Signori Consiglieri che vi siete tanto battuti per queste dimissioni, - dal momento che noi non abbiamo nessuna riserva mentale -, vi interessa ancora di spostare la discussione sull'accettazione delle dimissioni dei Consiglieri Gheis e Torrione subito dopo la discussione della sospensione dei medesimi?
Vi può facilitare questo?
Posso dire alla maggioranza, a quella che voi dite che non è più maggioranza e che noi continuiamo a chiamare maggioranza come prima, posso dire all'altro Gruppo: possiamo metterci d'accordo su questo punto?
Se ci sono delle possibilità, esaminiamole. Così almeno togliamo via dalla coscienza di tutti questa specie di dubbio.
Io non so, visto che non abbiamo nessun secondo fine, io non so se questo vi interessi.
Nel caso affermativo, vi inviterei a dirlo e forse questo può facilitare la soluzione del problema".
L'Assessore COLOMBO dichiara quanto segue:
"Io La ringrazio, Signor Presidente, per aver messo in chiaro quanto è stato da noi detto in quell'incontro che abbiamo avuto da Lei, prima della stesura dell'ordine del giorno della odierna adunanza consiliare.
Le dò atto che, appunto in quella sede, erano state date delle assicurazioni da parte della Giunta per quanto concerne la discussione dell'oggetto riguardante le dimissioni dei Consiglieri Gheis e Torrione, superato lo scoglio della sospensione dei medesimi.
Io sono uno di quelli che già in precedenza avevano richiesto che, subito dopo la sospensione dei nominati Consiglieri, si ponesse in discussione l'accettazione delle loro dimissioni.
Aggiungo che, per correttezza, oltre a richiedere lo spostamento della discussione dell'oggetto riguardante le dimissioni dei Consiglieri Gheis e Torrione dopo la discussione dell'oggetto concernente la loro sospensione, è mio dovere chiedere che vengano discusse anche le dimissioni dei due Assessori; e questo per ovvie ragioni.
Noi abbiamo presentato queste dimissioni da lungo tempo; penso che sia giusto che il Consiglio ne discuta e ne prenda atto.
Se si fa questo, Signor Presidente, posso anche dire di più.
Il mio Partito, in relazione alle posizioni di principio che erano state assunte sulla scorta di elementi giuridici contrastanti da alcuni Gruppi consiliari nei confronti della Presidenza del Consiglio, aveva deciso che il nostro Gruppo avrebbe votato contro la proposta di sospensione dei Consiglieri Gheis e Torrione.
Io Le dico che, se la proposta da Lei fatta viene accolta da tutti i Gruppi consiliari, proposta che mi pare sia anche espressione della Giunta, per cui non vedo come in questo momento si possa rifiutare lo spostamento della discussione dell'oggetto riguardante le dimissioni dei Consiglieri Gheis e Torrione al numero due dell'ordine del giorno, io mi asterrò dalla votazione per favorire questo eventuale accordo, allo scopo di far sì che il Consiglio possa procedere alla realizzazione di uno dei punti fondamentali che riguarda appunto la sostituzione dei due Consiglieri dimissionari.
Io ho votato, a suo tempo, l'ordine del giorno di deplorazione contro questi due Consiglieri, deplorazione che mantengo tuttora; ma ritengo che questi Consiglieri debbano essere sostituiti per ottenere l'integrazione del nostro Consiglio Regionale".
Il Consigliere BERTHET e l'Assessore ANDRIONE chiedono che la seduta sia sospesa per cinque minuti, per consultazioni sulla proposta del Presidente del Consiglio.
Il Consigliere BIONAZ chiede al Presidente del Consiglio di fornire chiarimenti sulla proposta stessa.
Il Presidente, MARCOZ, dichiara quanto segue:
"Io sono ancora sempre convinto della validità della tesi da me sostenuta in precedenza e, cioè, che la sospensione dei Consiglieri Gheis e Torrione agisce "ope legis"; perciò mi preoccupo che una norma di legge così chiara possa venire evasa in seguito ad una votazione.
Io sono sempre della mia vecchia tesi.
Io credo in questo come credo in un dogma e, come uomo di legge, sono preoccupato che in seguito ad una vostra azione, fatta con determinate finalità, si finisca per mettere nel cestino una legge che per me è chiara.
Torno a ripetervi che quella legge per me è chiara.
Ora, l'applicabilità della legge ognuno la valuta, ma il suono letterale della legge è chiaro.
In quella legge non si dice "Il Consiglio provvederà a sospendere", perché allora vi sarebbe un potere discrezionale, ma si dice "rimangono sospesi".
È un carattere, insomma, che la legge imprime a coloro che rimangono sospesi.
Più chiara di così, per me, la legge non potrebbe essere, salvo poi discutere sull'applicazione della legge stessa.
Ma la legge che io invoco, per me è chiarissima, per cui il demandare ad un Consiglio di decidere, attraverso ad una votazione, circa l'applicazione della legge, per me non è una cosa molto confacente.
Io però ho già avuto occasione di dire che non voglio essere più realista del Re: se tutto il Consiglio, ad unanimità, - e non attraverso ad una votazione, che mi fa cambiare parere -, mi dice: "Saremmo tutti d'accordo di fare in questo modo", io posso anche dirvi: vengo anche io verso di voi, rinunciando alla mia tesi.
Questa è la mia vecchia impostazione e la mantengo anche oggi.
Però, siccome mi sembrava di aver capito, dall'intervento fatto dal Consigliere Bordon nella precedente adunanza, che a lui interessava soprattutto di sapere come sarebbero andate a finire le cose per la reintegrazione del Consiglio, per cui aveva chiesto di portare in discussione subito dopo l'oggetto riguardante la sospensione dei Consiglieri Gheis e Torrione, l'argomento concernente le loro dimissioni, tendendo un ponte verso la maggioranza; siccome oggi sento ancora parlare da parte del Consigliere Albaney di riserve e di giochi e siccome oggi posso affermare che questi giochi e queste riserve non ci sono più, io dico: se la soluzione dei problema in discussione può essere facilitata dallo spostamento al n. 2 dell'ordine del giorno dell'oggetto riguardante le dimissioni dei Consiglieri Gheis e Torrione, spostamento di cui qualcuno parlava già nella precedente adunanza e sul quale non si era d'accordo, se su questo spostamento oggi si raggiunge l'unanimità, ecco che forse possiamo fare un passo avanti.
Quindi, se voi siete tutti d'accordo e me lo chiedete, io accetto di spostare al n. 2 e al n. 3 dell'ordine del giorno dell'adunanza odierna gli oggetti concernenti le dimissioni dei Consiglieri Gheis e Torrione e le dimissioni degli Assessori Balestri e Colombo, sempre se la Giunta non abbia nulla da obiettare. Pensateci un momentino a questa mia proposta.
Mi sembra di aver così sufficientemente chiarito il mio pensiero".
Il Consigliere MONTESANO dichiara quanto segue:
"Signor Presidente,
da quanto ho potuto capire, Lei esige che lo spostamento della discussione dell'oggetto riguardante le dimissioni dei Consiglieri Gheis e Torrione venga deciso dal Consiglio all'unanimità.
Chiedo, a mia volta, - nel caso che l'unanimità non ci sia -, che il punto controverso venga messo in votazione, così come è stato fatto in altre precedenti occasioni quando non è stata raggiunta l'unanimità; e cioè, spostiamo al punto due dell'ordine del giorno dell'odierna seduta, dopo la votazione sulla questione riguardante la sospensione dei Consiglieri Gheis e Torrione, l'oggetto concernente le dimissioni dei medesimi, che va iscritto al n. 2 dell'ordine del giorno e con l'unanimità e con la maggioranza del Consiglio.
Noi non possiamo accettare che questo spostamento avvenga soltanto con la decisione unanime del Consiglio.
In proposito, io devo richiamare la procedura che è stata seguita in altre precedenti occasioni, quando si è trattato di anticipare o posporre la discussione di oggetti iscritti ad un determinato numero dell'ordine del giorno delle adunanze; in qualche occasione è stata raggiunta l'unanimità, ma in altre occasioni non è stata raggiunta l'unanimità e si è deciso a maggioranza.
Quindi, Lei non ci deve impedire, nell'eventualità che l'unanimità non sia raggiunta, di porre in votazione la questione riguardante lo spostamento al n. 2 dell'ordine del giorno dell'odierna seduta dell'oggetto concernente le dimissioni dei Consiglieri Gheis e Torrione".
Il Presidente, MARCOZ, invita il Consigliere Montesano a discutere, per ora, sulla precisa proposta fatta dalla Presidenza.
Il Consigliere MONTESANO fa presente che la questione ora sollevata è una questione pregiudiziale, per cui non può accogliere la proposta restrittiva formulata dal Presidente.
L'Assessore BALESTRI chiede che la seduta sia sospesa per cinque minuti.
Il Presidente, MARCOZ, in accoglimento delle richieste fatte dagli Assessori Andrione e Balestri e dal Consigliere Berthet, dichiara di sospendere per breve tempo la seduta, affinché i Consiglieri dei vari Gruppi possano riflettere e consultarsi sulla proposta della Presidenza.
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Si dà atto che l'adunanza viene sospesa alle ore undici e minuti quindici e viene riaperta alle ore dodici.
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Il Presidente, MARCOZ, riferendosi alla richiesta, fatta da alcuni Consiglieri, di spostare al numero due dell'ordine del giorno dell'adunanza l'argomento riguardante le dimissioni dei Consiglieri Gheis e Torrione e al numero tre dell'ordine del giorno stesso l'argomento riguardante le dimissioni degli Assessori Balestri e Colombo, dichiara che, se il Consiglio all'unanimità si dichiara concorde su detto spostamento, egli sarà ben lieto di accogliere la richiesta, al fine di sbloccare la situazione.
Il Consigliere BERTHET, a nome del Gruppo consiliare della Democrazia Cristiana, dichiara di accogliere favorevolmente la proposta del Presidente del Consiglio.
Gli Assessori BALESTRI e COLOMBO e i Consiglieri ALBANEY, MONTESANO, GERMANO e PEDRINI dichiarano di concordare sulla proposta del Presidente del Consiglio.
Il Presidente della Giunta Regionale, CAVERI, dichiara di concordare sulla proposta del Presidente del Consiglio.
Il Presidente, MARCOZ, dichiara quindi che l'argomento riguardante le dimissioni dei Consiglieri Gheis e Torrione viene spostato al n. 2 dell'ordine del giorno della seduta odierna e che l'argomento riguardante le dimissioni dei Consiglieri Balestri e Colombo viene spostato al n. 3 dell'ordine del giorno stesso.
Il Consigliere BERTHET, prima di passare alla votazione dell'argomento riguardante la posizione di sospensione, o no, dei Consiglieri regionali Gheis e Torrione, ritiene di dover fare la seguente dichiarazione:
"Nella mia veste di Capo Gruppo dei Consiglieri della Democrazia Cristiana, esprimo la seguente dichiarazione di voto.
Considerato che:
1) i Consiglieri regionali Gheis e Torrione hanno presentato le dimissioni da Consiglieri regionali prima del loro rinvio a giudizio;
2) che la sospensione non è assolutamente ad essi applicabile, anche volendo invocare le norme che regolano l'ordinamento provinciale al quale fa riferimento l'art. 20 del Decreto Luogotenenziale 7-9-1945 n. 545;
3) che perciò deve farsi immediatamente luogo all'esame delle dimissioni e alla sostituzione dei due Consiglieri, secondo un preciso loro diritto a questa decisione per l'inderogabile necessità dell'integrale ricomposizione numerica di questo Consiglio;
4) Respingendo l'impostazione giuridica data dalla Presidenza all'oggetto di cui stiamo trattando ed al solo scopo di procedere oltre nei lavori di questa Assemblea
Dichiaro che
il mio Gruppo voterà contro la sospensione".
Il Presidente, MARCOZ, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, sulla posizione di sospensione, o no, dei Consiglieri regionali Gheis Francesco e Torrione Giuseppe, ai sensi dell'articolo 270 del T.U. Legge Comunale e Provinciale 1934, in seguito a sentenza di rinvio a giudizio in sede penale in data 26 gennaio 1966.
Procedutosi alla votazione, a scrutinio segreto, sulla proposta e allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori ARTAZ-DOTTO, CASETTA e MAPPELLI, il Presidente, Marcoz, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: trentatré;
- Voti favorevoli alla posizione di sospensione: sedici;
- Voti contrari alla posizione di sospensione: sedici;
- Astenutosi dalla votazione il Consigliere COLOMBO.
Il Consiglio prende atto.
Il Consigliere MONTESANO chiede al Presidente del Consiglio di chiarirgli se, in seguito al risultato della votazione testè avvenuta, la posizione di sospensione dei Consiglieri Gheis e Torrione sia da ritenersi approvata o respinta.
Il Presidente, MARCOZ, osserva che il Regolamento interno del Consiglio prescrive solo che il Presidente accerti e comunichi i risultati delle votazioni e che, pertanto, non può aggiungere nulla al risultato dato dalle urne e, precisamente, che la votazione sulla posizione di sospensione dei Consiglieri Gheis e Torrione ha dato 16 voti favorevoli e 16 voti contrari.
Il Consiglio prende atto.
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