Oggetto del Consiglio n. 59 del 15 luglio 1966 - Verbale
OGGETTO N. 59/66 - LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA ALLA COSTITUENDA SOCIETÀ PER AZIONI "ALPILA", PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA CONCA DI PILA".
Il Presidente della Giunta, BIONAZ, riferisce al Consiglio in merito al sottoriportato disegno di legge regionale concernente l'autorizzazione alla partecipazione della Regione Autonoma della Valle d'Aosta alla costituenda Società per Azioni "ALPILA", per la valorizzazione turistica della conca di Pila, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
---
Il Consiglio Regionale, con deliberazione n. 190 del 29 dicembre 1965, esprimeva parere favorevole alla proposta di adesione della Regione all'iniziativa per la costituzione di una Società per Azioni, da denominarsi "ALPILA", avente per scopo la valorizzazione turistica della conca di Pila.
In base alle trattative intercorse fra i rappresentanti degli Enti, Società e Istituti interessati alla costituzione della Società per Azioni "ALPILA", dovrebbero entrare a fare parte della costituenda Società per Azioni "ALPILA", oltre alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta, l'Istituto Bancario San Paolo, di Torino, la Cassa di Risparmio, di Torino, la Società FIAT, di Torino, la Società Condotte d'Acqua, di Roma, la Società STIFA, di Aosta, la Société Générale de participation et de Placements, di Parigi, la Société d'Invenstissements métropolitains et d'Outremer (SIMER), di Parigi, la Banque de l'Union Parisienne, di Parigi, e altri gruppi finanziari privati.
La costituenda Società dovrà, come scopo sociale, elaborare e attuare, d'intesa con il Comune di Gressan e l'Amministrazione Regionale, un programma di iniziative e di opere tendenti alla valorizzazione turistica della conca di Pila secondo un piano regolatore che dovrà essere approntato dalla Società stessa e che dovrà essere successivamente approvato dalla Sovrintendenza Regionale alle Antichità, Monumenti e Belle Arti, dalla Giunta Regionale e del Comune di Gressan.
E' necessario che la Regione partecipi alla costituenda Società "ALPILA" per contribuire alla realizzazione dell'iniziativa, data l'importanza della conca di Pila, le cui bellezze naturali debbono essere valorizzate, ma, nello stesso tempo, protette e salvaguardate contro le deturpazioni del paesaggio.
La Cassa di Risparmio di Torino e l'Istituto Bancario San Paolo di Torino non entreranno a fare parte della costituenda Società "ALPILA" qualora di tale Società non faccia parte anche la Regione Valle d'Aosta.
Per poter addivenire alla conclusione delle trattative e alla costituzione della Società "ALPILA" è necessario che il Consiglio autorizzi la Giunta Regionale a deliberare la partecipazione della Regione alla costituenda Società, con la sottoscrizione di capitale azionario della Società stessa, in base alle norme e condizioni di uno Statuto sociale e di un Atto costitutivo da approvare preventivamente dalla Giunta Regionale e dai competenti organi degli altri Enti, Società e Istituti di credito aderenti all'iniziativa.
Si trasmettono in visione gli schemi (non ancora definitivi) dello Statuto sociale e dell'Atto costitutivo, che hanno formato oggetto delle trattative intercorse fra gli Enti, le Società e gli Istituti di credito promotori, e si sottopone all'esame e all'approvazione del Consiglio Regionale l'allegato disegno di legge regionale riguardante l'autorizzazione alla partecipazione della Regione alla costituenda Società per Azioni "ALPILA", per la valorizzazione turistica della conca di Pila.
ALPILA S.p.A.
SOCIETA' PER LO SVILUPPO TURISTICO DELLA CONCA DI PILA
Capitale sociale: Lit. 10.000.000.
Sede Sociale: Gressan (Aosta) - Italia.
ATTO COSTITUTIVO
Repubblica Italiana
L'anno millenovecentosessantasei addì del mese di... alle ore....
Avanti a me Dr.....
Notaio alla residenza di Aosta, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Aosta ed Ivrea con sede in Ivrea
sono presenti
i Sigg.....
I medesimi della cui identità personale io notaio sono personalmente certo, avendo a ciò i requisiti di legge, senza l'assistenza di testimoni avendovi i comparenti rinunciato di comune accordo, mi chiedono di ricevere in atto pubblico quanto qui appresso stipulato e convenuto:
1°
Fra i suddetti Enti, Società ed Istituti come sopra rappresentati è costituita una Società per azioni corrente sotto la denominazione sociale "ALPILA" S.p.A. - Società per lo Sviluppo Turistico della Conca di Pila.
2°
La Società ha per oggetto tutte le attività che possono direttamente o indirettamente promuovere lo sviluppo turistico, sotto ogni forma, del massiccio dell'Emilius e specialmente della zona di Pila. A tal fine la Società potrà svolgere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie (per conto proprio o per conto di terzi) ivi compreso l'assunzione di mutui attivi e passivi, sia fondiari che ipotecari con qualsiasi Istituto all'uopo abilitato ed ogni altra attività che a giudizio del Consiglio di Amministrazione saranno ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dello scopo sociale, ed assumere interessenze e partecipazioni in ditte, in società e imprese aventi oggetto analogo, o comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'Estero.
3°
La Società ha sede legale in GRESSAN (Aosta) e sede Amministrativa in Aosta P.zza E. Chanoux.
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la creazione di filiali e succursali in Italia e all'Estero.
Il domicilio legale di ogni azionista per ogni rapporto con la Società è la sede sociale.
4°
La Società è retta dallo statuto allegato previa lettura datane ai comparenti - al presente atto sotto la lettera che i soci dichiarano di approvare e di accettare.
5°
Il capitale sociale iniziale è di Lire 10.000.000 (diecimilioni) diviso in n. 2.000 (duemila) azioni del valore nominale di Lire 5.000 (cinquemila) ciascuna.
Il capitale di Lire 10.000.000 (diecimilioni) viene sottoscritto dai comparenti nelle misure seguenti:
..............
totale Lire 10.000.000.
Gli stessi hanno eseguito il versamento dei tre decimi del capitale sociale agli effetti di cui all'articolo 2329 C.C. alla filiale della Banca d'Italia in data........
come da ricevuta di deposito provvisorio di tale importo n...... che mi esibiscono.
I sette decimi residui saranno versati nelle casse sociali a richiesta del Consiglio di Amministrazione.
Il capitale iniziale di Lire 10.000.000 (diecimilioni) potrà essere aumentato in una o più riprese fino a Lire 100.000.000 (cento-milioni), con deliberazione del Consiglio di Amministrazione mediante emissione di azioni ordinarie o aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse, ed anche con eventuali covi ferimenti in natura, e ciò entro un anno dalla iscrizione del registro delle imprese del presente atto costitutivo, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 2443 C.C. e senza pregiudizio di successivi aumenti di capitale deliberabili secondo le norme statutarie.
6°
La durata della Società è fissata fino al 31-12-2025 e potrà essere prorogata una o più volte per deliberazione della assemblea.
La stessa assemblea ha pure facoltà di anticipatamente sciogliere la società.
7°
A comporre il primo Consiglio di Amministrazione, composto, da n...... membri, vengono chiamati i Sigg.:
.............
in deroga alle disposizioni statutarie che demandano al Consiglio la nomina delle cariche sociali e per questa prima volta viene nomi.,-A2to Presidente del Consiglio il Signor.........
Vice Presidente il Signor..........
e Consigliere delegato il Signor......
i quali dichiarano di accettare la carica loro conferita.
8°
Sono nominati sindaci effettivi i Signori:.........
viene eletto Presidente del Collegio Sindacale il Signor....
I Sindaci supplenti sono nominati nelle persone dei Signori: ..........
L'emolumento ai Sindaci è fissato in Lire ... ... ...
e la retribuzione annuale del Presidente del Collegio Sindacale è determinata in Lire ... ... ...
I nominati hanno dichiarato di accettare e dichiarano che non constano nei loro riguardi cause di ineleggibilità.
Essi durano in carica per un triennio.
9°
Gli esercizi finanziari sociali si chiudono il 31 marzo di ogni anno ed il primo al 31 marzo.
10°
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Signor ... ... ...
è delegato di apportare al presente atto e al legato statuto tutte le modifiche che eventualmente potessero essere richieste in sede di omologazione dall'Autorità Giudiziaria nonché a ritirare i 3/10 del capitale sottoscritto in danaro presso la Banca d'Italia.
11°
Le spese del presente atto, successive e connesse, sono a carico della Società.
ALPILA S.p.A.
SOCIETA' PER LO SVILUPPO TURISTICO DELLA CONCA DI PILA
Capitale sociale: Lit. 10.000.000.
Sede Sociale: Gressan (Aosta) Italia.
STATUTO
DENOMINAZIONE - SEDE OGGETTO - DURATA
ART. 1
E' costituita una Società per Azioni con denominazione: ALPILA - SVILUPPO TURISTICO DELLA CONCA DI PILA - S.p.A.-
ART. 2
La Società ha sede legale in Gressan e sede amministrativa in Aosta. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la creazione di filiali e succursali in Italia ed all'Estero.
Il domicilio legale di ogni azionista nei riguardi della Società si intende eletto in Gressan presso la sede sociale.
ART. 3
La Società ha per oggetto tutte le attività che possano direttamente o indirettamente promuovere lo sviluppo turistico, sotto ogni forma, del massiccio dell'Emilius e specialmente della zona di Pila. A tal fine la Società potrà svolgere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari (per conto proprio o per conto di terzi) ivi compresa l'assunzione di mutui attivi e passivi, sia fondiari che ipotecari, con qualsiasi Istituto all'uopo abilitato e in genere tutte le attività che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione saranno ritenute necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale, ad assumere interessenze e partecipazioni in ditte, in società o imprese aventi oggetto analogo, o comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'Estero.
ART. 4
La durata della Società è fissata fino al 31-12-2025, ma potrà essere prorogata una o più volte per deliberazione dell'Assemblea.
La stessa Assemblea ha pure facoltà di anticipatamente sciogliere la Società.
CAPITALE
ART. 5
Il capitale sociale è di Lit. 10.000.000 (diecimilioni), diviso in numero 2.000 (due mila azioni da Lit. 5.000 (cinquemila) cadauna.
Il capitale potrà essere aumentato una o più volte, con deliberazione dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse, o mediante conferimenti in natura. La Società può altresì emettere obbligazioni secondo le norme ed entro i limiti prescritti dalle leggi vigenti.
ART. 6
Ogni azione ha diritto ad un voto ed è cedibile.
Le azioni interamente liberate possono essere nominative e al portatore, a scelta dell'azionista e secondo le disposizioni delle leggi vigenti.
ASSEMBLEA
ART. 7
L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità della Legge e del presente Statuto sono vincolanti per tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
ART. 8
Hanno diritto di intervenire all'assemblea i titolari di azioni nominative, iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima dell'adunanza ed i possessori di azioni al portatore che le abbiano depositate entro uguale termine presso la sede sociale o negli altri luoghi indicati nell'avviso di convocazione.
Ogni azionista avente diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare secondo le disposizioni di legge.
ART. 9
L'assemblea, salvo quanto disposto dall'art. 2367 C.C. è convocata dal Consiglio di Amministrazione in via ordinaria o straordinaria presso la sede sociale o altrove nei casi e nei modi di legge, con avviso da inserirsi almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza, nella Gazzetta Ufficiale.
Nello stesso avviso potrà essere fissato altro giorno e ora per l'eventuale seconda convocazione. Saranno tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra, qualora sia presente, o rappresentato, l'intero capitale sociale e vi assistano tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci effettivi.
L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
ART. 10
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, da uno dei Vice Presidenti o dei Consiglieri Delegati, o in assenza di questi ultimi, da persona da designarsi dall'assemblea stessa.
Il Presidente dell'Assemblea nominerà un segretario anche non socio ed eventualmente due scrutatori fra gli azionisti ed i sindaci.
ART. 11
Per la validità della costituzione dell'assemblea in sede ordinaria e straordinaria, e così per la validità delle deliberazioni, si fa riferimento alle disposizioni degli artt. 2368 e 2369 C.C.
ART. 12
In caso di parità di voti, le proposte si intendono respinte; salvo che avvengano per acclamazione unanime, le nomine alle cariche sociali avvengono a schede segrete.
ART. 13
Le deliberazioni dell'assemblea saranno fatte constare mediante verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori. Nei casi di legge il verbale è redatto dal Notaio.
AMMINISTRAZIONE
ART. 14
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 20 Membri, anche non soci.
ART. 15
Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione per cooptazione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, ed i Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea, successiva alla loro cooptazione, scadono insieme con quelli già in carica all'atto della loro nomina.
Qualora per dimissioni o per altre cause venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà dimissionario e gli Amministratori rimasti in carica devono convocare immediatamente l'assemblea degli azionisti per la rinnovazione dell'intero Consiglio di Amministrazione.
ART. 16
Gli Amministratori prestano cauzione ai sensi dell'art. 2387 del C.C. con la limitazione di cui al primo comma dell'art. stesso.
ART. 17
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, e segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge, in modo tassativo, riservati all'assemblea degli azionisti. Esso avrà, oltre alle facoltà di cui all'art. 5 del presente Statuto, tra l'altro, il diritto di acquistare, vendere, permutare beni immobili e mobili, conferirli in società costituite o costituende, assumere partecipazioni ed interessenze, concedere od assumere mutui, prestare garanzie e fideiussioni, consentire iscrizioni, cancellazioni ed annotamenti ipotecari in genere, rinuncia re ad ipoteche legali ed esonerare i Conservatori dei Registri Immobiliari da responsabilità, autorizzare a compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti, delle Dogane, delle FF.SS., Banche ed Istituti di Credito e presso ogni altro Ufficio Pubblico e privato, stipulare contratti di qualsiasi natura e comunque obbligare la società, promuovere liti e resistervi in ogni ordine e grado della giurisdizione, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, redigere il bilancio e presentarlo all'approvazione dell'assemblea, compilare regolamenti interni per il funzionamento dei vari organi e servizi. Rappresentare la Società avanti a tutte le Autorità Centrali, Regionali e locali italiane e straniere, e tutto ciò con dichiarazione che tale enumerazione di poteri, soltanto esemplificativa, non limita in alcun modo la più ampia e generale determinazione degli stessi, di cui al primo comma del presente articolo.
ART. 18
Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione successiva alla nomina, se non vi ha già provveduto l'assemblea, può eleggere nel suo seno un Presidente ed uno o più Consiglieri Delegati di cui determinerà i poteri e le attribuzioni. Esso può anche nominare uno o più Vice Presidenti e potrà altresì nominare un Segretario anche all'infuori dei propri membri. Il Consiglio può nominare tra i suoi membri un Comitato esecutivo fissandone la composizione, i poteri e le attribuzioni.
ART. 19
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da uno dei Vice Presidenti o dai Consiglieri Delegati, o su richiesta di due Consiglieri o di due Sindaci.
L'avviso di convocazione deve essere recapitato a mezzo di lettera raccomandata consegnata all'Ufficio Postale otto giorni prima della data di convocazione, salvo che in caso di urgenza, in cui il termine potrà essere più breve.
Il Consiglio può deliberare solo se presente la maggioranza dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le riunioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione saranno fatte risultare da un foglio di presenza o da un verbale firmati dal Presidente e dal Segretario, gli estratti e le copie dei verbali, come sopra redatti, fanno prova legale.
ART. 20
Per quanto riflette gli emolumenti degli amministratori investiti da particolari funzioni, si fa riferimento al disposto dell'articolo 2839 C.C.
ART. 21
Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri oltre che al Presidente, al Consigliere Delegato e ai Vice Presidenti, se nominati, ed anche ad altri suoi membri e ha altresì la facoltà di nominare Di-lettori, Procuratori speciali e generali "ad negotia", determinandone attribuzioni e poteri.
ART. 22
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed i Consiglieri Delegati hanno disgiuntamente la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio. La firma e la rappresentanza legale spettano pure ai Vice-Presidenti, in caso di assenza od impedimento del Presidente.
COLLEGIO SINDACALE
ART. 23
La Società è controllata da un Collegio composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge.
L'Assemblea che li nominerà designerà altresì il Presidente del Collegio Sindacale e determinerà gli emolumenti loro spettanti.
BILANCIO - RIPARTO DEGLI UTILI
ART. 24
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 marzo di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procederà alla redazione del bilancio.
ART. 25
Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale, debitamente approvato dall'assemblea degli azionisti, previa deduzione di una quota non inferiore al 5%, da passare alla riserva ai sensi dell'art. 2428 del C.C. e di una quota, da stabilirsi annualmente dall'assemblea, a disposizione del Consiglio di Amministrazione, verranno ripartiti agli azionisti, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 26
Addivenendosi per qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
ART. 27
Su quanto qui provveduto, si fa espresso richiamo alle disposizioni vigenti di legge al riguardo.
(OMISSIS: segue disegno di legge regionale riportato in calce al deliberato)
---
Il Presidente della Giunta illustra brevemente la relazione sopra riportata, rilevando la necessità che la Regione partecipi alla costituenda Società per Azioni "ALPILA", oltre che per contribuire alla valorizzazione turistica della conca di Pila, anche per salvaguardare e proteggere contro le deturpazioni del paesaggio le bellezze naturali di un incantevole angolo della Valle d'Aosta.
Osserva che la condizione posta dalla Cassa di Risparmio di Torino e dall'Istituto San Paolo di Torino, di entrare a far parte della costituenda Società per Azioni "ALPILA" solo se di tale Società faccia pure parte la Regione Autonoma della Valle d'Aosta, è alta mente significativa della considerazione in cui è tenuta la Regione e del prestigio che la Regione stessa gode.
Dichiara che il provvedimento sottoposto ora all'esame del Consiglio rappresenta un ulteriore passo avanti per la costituzione della Società per Azioni "ALPILA", passo che dovrebbe consentire, entro breve tempo, di predisporre lo Statuto sociale e l'Atto costitutivo, da approvare preventivamente dalla Giunta Regionale e dai competenti Organi deliberativi degli altri Enti e Istituti che entreranno a far parte della predetta Società.
Conclude, rilevando che l'Atto costitutivo e lo Statuto sociale della costituenda Società per Azioni "ALPILA" saranno preventivamente approvati dalla Giunta Regionale e sottoposti, in un secondo tempo, all'esame del Consiglio Regionale.
Il Consigliere PEDRINI plaude all'iniziativa riguardante la partecipazione della Regione Autonoma della Valle d'Aosta alla costituenda Società per Azioni "ALPILA".
Osserva che si tratta di un problema che ormai si trascina da diversi anni e che deve essere risolto nel più breve tempo possibile.
Formula quindi l'augurio che si agisca celermente, in modo che al più presto sia dato inizio ai lavori per l'esecuzione delle opere necessarie per la valorizzazione turistica della conca di Pila.
Il Presidente, MONTESANO, fornisce alcuni chiarimenti in ordine alle modalità di votazione del disegno di legge in esame.
Dopo aver accertato che nessun altro Consigliere intende chiedere chiarimenti o formulare osservazioni di carattere generale sul disegno di legge nel suo complesso, dichiara chiusa la discussione di carattere generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e alla approvazione, per alzata di mano, dei singoli articoli del disegno di legge in esame.
Articoli 1 - 2 - 3 - 4
Si dà atto che gli articoli 1, 2, 3 e 4 sono approvati dal Consiglio con separate votazioni e ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: diciannove).
Il Presidente, MONTESANO, dopo aver accertato e dichiarato che i quattro articoli del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio approvati con quattro separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori ALBANEY, BARMAZ e CUSUMANO, il Presidente, Montesano, accerta e comunica il seguente risultato della votazione:
- Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: diciannove.
Il Presidente, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato, ad unanimità di voti favorevoli, il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Partecipazione della Regione Autonoma Valle d'Aosta alla costituenda Società per Azioni "ALPILA", per la valorizzazione turistica della conca di Pila".
---
Disegno di legge regionale n. 5
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale .... n.....: PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA ALLA COSTITUENDA SOCIETA' PER AZIONI "ALPILA", PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA CONCA DI PILA.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
E' autorizzata la partecipazione della Regione Autonoma Valle d'Aosta alla costituenda Società per azioni da denominarsi «ALPI-LA", con sede legale a Gressan e sede amministrativa ad Aosta, avente per scopo sociale la valorizzazione turistica della conca di Pila, in territorio del Comune di Gressan.
La partecipazione della Regione alla predetta costituenda Società sarà regolata dalle norme e condizioni di appositi Atto costitutivo e Statuto sociale da approvare preventivamente dalla Giunta Regionale e dai competenti organi degli altri Enti pubblici, Società private e Istituti Bancari partecipanti alla costituzione della Società stessa.
Art. 2
E' autorizzata, altresì, la sottoscrizione, da parte della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, di capitale azionario della costituenda Società per Azioni "ALPILA", fino ad un ammontare di spesa di Lire quaranta milioni da approvare e da finanziare con provvedimenti deliberativi della Giunta Regionale, con imputazione al capitolo 137 della Parte SPESA del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1966 ("Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di Società di funivie e seggiovie locali e di altre Società") e sul corrispondente istituendo capitolo di spesa del bilancio preventivo della Regione per il prossimo anno finanziario 1967 .
Art. 3
Alle eventuali successive sottoscrizioni di nuovo capitale azionario della costituenda Società per azioni "ALPILA" e all'approvazione e al finanziamento delle relative spese si provvederà, di volta in volta, con provvedimenti legislativi regionali.
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle di Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Aosta, lì
_______