Oggetto del Consiglio n. 101 del 10 agosto 1966 - Verbale
OGGETTO N. 101/66 - LEGGE REGIONALE RECANTE NORME SUGLI ORGANI E LE PROCEDURE PER LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE.
Il Presidente della Giunta, BIONAZ, riferisce al Consiglio in merito al sottoriportato disegno di legge regionale recante norme sugli organi e le procedure per la programmazione regionale, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, in data 5 agosto 1966:
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Fra i vari punti programmatici enunciati al Consiglio dalla Giunta Regionale, all'atto del suo insediamento, è compresa anche l'istituzione di un Ufficio Regionale per la Programmazione, ai fini dello studio e dell'impostazione degli interventi programmatici regionali sulla base delle indicazioni risultanti dagli studi in corso e da quelli ancora necessari per la formulazione e l'approvazione del Piano regionale di sviluppo economico e sociale della Valle d'Aosta.
Per lo studio e la formulazione di tale Piano, da approvare in seguito dal Consiglio Regionale, la Giunta ritiene necessaria l'istituzione dei seguenti organi consultivi:
1) Comitato Tecnico Consultivo
2) Ufficio Regionale per la Programmazione
3) Commissione consultiva Regionale per la Programmazione.
Le norme per l'istituzione ed il funzionamento dei tre predetti organi consultivi risultano dall'allegato disegno di legge, che la Giunta sottopone all'esame e all'approvazione del Consiglio Regionale.
Con decreto del Ministro del Bilancio in data 22 settembre 1964, concernente la costituzione di Comitati regionali per la programmazione economica nelle zone territoriali non ancora costituite in Regioni, è stato stabilito che, per quanto riguarda le Regioni a Statuto speciale, è l'Ente Regione, già operante, che costituisce l'interlocutore naturale del Governo ai fini della programmazione economica nazionale.
In base alle disposizioni impartite dal Ministero del Bilancio, i Piani di sviluppo regionale debbono essere coordinati con il Piano nazionale di sviluppo economico e sociale.
Un recente volume, diramato dall'Ufficio del Programma del Ministero del Bilancio, precisa in merito, fra l'altro, quanto segue: "Con l'attuazione dell'ordinamento regionale sarà possibile articolare il piano nazionale in vari piani regionali,- tra i piani regionali e quello nazionale si porranno rapporti di stretta interdipendenza.
Attraverso l'azione delle Regioni potranno trovare espressione, nell'ambito delle grandi scelte compiute a livello nazionale, conformemente alle competenze stabilite dalla Costituzione, le esigenze e le aspirazioni locali, sia per quanto riguarda la valorizzazione delle risorse e delle opportunità economiche locali, sia per il soddisfacimento dei bisogni civili, sia per quanto attiene alla distribuzione territoriale degli insediamenti residenziali, delle infrastrutture e delle attività produttive.
Per questa via l'attuazione dell'ordinamento regionale consentirà una ampia partecipazione democratica alla formazione del programma.
D'altra parte le Regioni costituiranno un mezzo per il decentramento della Pubblica Amministrazione, e quindi per una migliore attuazione degli obiettivi del piano, in rispondenza alle varie situazioni locali". ...Omissis...
"LE FINALITÀ GENERALI DELLA PROGRAMMAZIONE -
Il piano indica, come finalità generali della programmazione, il superamento degli squilibri settoriali, territoriali e sociali che caratterizzano tuttora lo sviluppo economico italiano.
In particolare con la programmazione si dovrà mirare:
a) ad una migliore ripartizione delle risorse, in modo da eliminare le gravi lacune tuttora esistenti in dotazioni e servizi di primario interesse sociale;
b) al raggiungimento di una sostanziale parità fra la remunerazione del lavoro in agricoltura e nell'attività extra agricola;
c) all'eliminazione del divario tra zone arretrate, con particolare riguardo al Mezzogiorno, e zone avanzate.
Il conseguimento di queste finalità non è ovviamente possibile nel giro di un solo quinquennio, ma richiederà un periodo di tempo di almeno 15-20 anni".
...Omissis...
"ORGANI E PROCEDURA DELLA PROGRAMMAZIONE -
Per l'attuazione del programma quinquennale sarà necessario procedere, nel più breve tempo, alla costituzione degli organi di programmazione ed alla definizione legislativa delle procedure che dovranno regolarne il funzionamento.
In particolare si dovranno precisare le competenze del Ministero del Bilancio (che assumerà la denominazione di Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica) per ciò che concerne il coordinamento della politica economica, e si dovranno costituire, presso il Ministero stesso, organi di programmazione economica atti a svolgere sia i compiti di studio e di ricerca che di coordinamento necessari all'attuazione del programma.
Il compito di definire i criteri che devono presiedere all'elaborazione del programma economico nazionale e di sovrintendere alla attuazione del programma stesso è stato attribuito ad un Comitato di Ministri per la Programmazione Economica, istituito alla fine dell'aprile 1965. In questo quadro dovranno anche essere rivedute e semplificate le competenze dei vari Comitati interministeriali con compiti in materia finanziaria ed economica che ora si sovrappongono nei vari settori di intervento.
Spetta ovviamente al Parlamento determinare l'indirizzo politico e gli orientamenti generali del programma, ed approvare in via definitiva il programma stesso.
La disciplina delle procedure di attuazione del programma economico nazionale dovrà riguardare:
- il contributo delle forze economiche e sociali alla sua elaborazione;
- la consultazione del CNEL;
- la partecipazione delle Regioni alla sua formazione ed attuazione;
- la revisione annuale del programma;
- il coordinamento, affidato al Comitato dei Ministri per la Programmazione Economica, dell'attuazione del programma;
- il contributo del Comitato interministeriale tecnico amministrativo per la programmazione economica.
Ovviamente l'avviare una politica di programmazione non è cosa facile o che possa risolversi dall'oggi al domani. E' necessario disporre di organi tecnici adeguati, di consolidate procedure di consultazione con le categorie produttive, di strumenti di intervento efficaci.
Solo col tempo del resto il metodo della programmazione può essere compreso a fondo e fatto proprio dagli operatori pubblici non meno che da quelli privati.
Al presente piano è mancato in particolare, oltre ad una adeguata disciplina delle procedure di consultazione, l'apporto degli organi di programmazione regionale, non ancora costituiti; ciò ha impedito che potessero adeguatamente esprimersi, in sede di programmazione nazionale, le varie istanze locali".
Ai fini del collegamento dell'elaborato Piano regionale di sviluppo economico e sociale con il Piano nazionale, il Consiglio Regionale della Valle d'Aosta ha già adottato per il bilancio preventivo della Regione i nuovi criteri di classificazione economica e funzionale adottati per il bilancio dello Stato.
Occorre ora addivenire alla elaborazione del Piano regionale con criteri e finalità di programmazione riguardanti le materie attribuite alla competenza legislativa della Regione dallo Statuto speciale per la Valle d'Aosta, in armonia con i criteri e le finalità del Piano nazionale.
Per lo studio e la predisposizione del Piano regionale è necessario che la Giunta Regionale possa avvalersi della consulenza dei sopra-menzionati tre Organi tecnico-consultivi, da istituire anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 37 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta.
A tal fine è stato predisposto e viene sottoposto all'esame e all'approvazione del Consiglio Regionale l'allegato disegno di legge regionale, in merito al quale ha espresso parere favorevole, in data 4-8-1966, la competente Commissione Consiliare di studio per gli Affari Generali e Finanze.
(OMISSIS: segue disegno di legge regionale riportato in calce al deliberato)
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Il Presidente della Giunta, BIONAZ, illustra la relazione soprariportata e fornisce chiarimenti e precisazioni, soffermandosi in particolare sui compiti e sulle attribuzioni degli organi consultivi di cui viene proposta la istituzione (Comitato tecnico consultivo, Ufficio Regionale per la Programmazione, Commissione consultiva regionale per la Programmazione) per lo studio e la formulazione del piano regionale di sviluppo economico e sociale della Valle d'Aosta che sarà, in seguito, sottoposto all'esame e approvazione del Consiglio.
Comunica che, in base alle disposizioni impartite dal Ministro del Bilancio, il piano regionale di sviluppo economico e sociale deve essere coordinato come il piano nazionale.
Rileva la necessità che gli istituendi organi consultivi sopra menzionati possano iniziare al più presto lo studio e la formulazione del piano regionale.
Pur rilevando che lo studio del piano regionale deve comprendere tutti i settori economici della Regione, fa presente che il settore più importante per la Valle d'Aosta è quello del turismo per i notevoli riflessi che avrà sull'economia regionale nel prossimo futuro.
Dichiara che dovranno, quindi, essere stabiliti criteri precisi per quanto riguarda la programmazione regionale in tale settore.
Auspica che il piano regionale di sviluppo economico e sociale possa diventare al più presto un documento concreto per il conseguimento delle finalità da raggiungere con lo studio e l'attuazione della programmazione.
L'Assessore BORDON dichiara di non avere altro da aggiungere a quanto detto dal Presidente della Giunta, Bionaz, ad illustrazione del disegno di legge regionale recante norme sugli organi e le procedure per la programmazione regionale, ma che intende soltanto rendere edotto il Consiglio sulla spesa sostenuta a tutt'oggi dall'Amministrazione Regionale per le ricerche economiche e sociali per la programmazione in Valle d'Aosta.
Rileva che, come è noto, si è già proceduto ad uno studio preliminare del settore economico e sociale della Valle d'Aosta e sono stati predisposti gli elementi che serviranno di base agli organi consultivi, di cui viene proposta la istituzione, per lo studio e la formulazione del piano regionale di sviluppo economico e sociale della Valle d'Aosta.
Precisa che la spesa di cui si tratta ammonta a complessive L. 50.841.000, così suddivisa:
Spese per la Commissione
Medaglie di presenza |
L. 4.020.000 |
Trasferte |
L. 295.000 |
Acquisto pubblicazioni Istat |
L. 361.000 |
Spese per consulenze e stampe elaborate per la programmazione
allo studio Massignan |
L. 2.300.000 |
allo studio Marletti |
L. 600.000 |
allo studio Soris |
L. 35.000.000 |
alla Ditta Isa per riproduzione copertine, ecc. |
L. 400.000 |
alla Ditta Plurima per la stampa di volumi sullo studio della programmazione |
L. 7.865.000 |
TOTALE |
L. 50.841.000 |
Rileva la necessità che gli istituendi organi consultivi, valendosi del materiale predisposto dalla Commissione di ricerche economiche e sociali per la programmazione, proseguano nello studio e nella impostazione degli interventi programmatici regionali inquadrati in un piano regionale di sviluppo economico e sociale della Valle d'Aosta.
Il Consigliere PEDRINI dichiara che i Consiglieri liberali concordano, in linea di massima, sulla impostazione del problema.
Il Presidente, MONTESANO, constatato che nessun altro Consigliere intende chiedere chiarimenti o formulare osservazioni di carattere generale sul disegno di legge nel suo complesso, dichiara chiusa la discussione di carattere generale e invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione, per alzata di mano, dei singoli articoli del disegno di legge in esame.
Si dà atto che il Consiglio procede, quindi, all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge con separate votazioni per alzata di mano.
Articoli 1 e 2
Si dà atto che gli articoli 1 e 2 sono approvati dal Consiglio, con due separate votazioni, ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti e votanti: diciannove).
Articolo 3
Il Presidente, MONTESANO, rileva che al quarto, quinto e ultimo comma le forme verbali, anziché essere al presente, come al 1°, 2° e 3° comma, sono invece al futuro. Ritiene necessario, per correttezza linguistica, che tali forme verbali siano messe al presente e propone, pertanto, le seguenti rettifiche di forma:
4° comma: "coadiuva" anziché "coadiuverà " "sostituisce" anziché "sostituirà "
5° comma: "è" anziché "sarà "
ultimo comma: "sono" anziché "saranno".
Si dà atto che l'articolo 3 è approvato dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, con le rettifiche di forma di cui sopra (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: diciannove).
Articolo 4
Si dà atto che l'articolo 4 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: diciannove).
Articolo 5
Il Presidente, MONTESANO, riferendosi all'osservazione già fatta all'articolo 3, propone che all'articolo 5 siano apportate le seguenti rettifiche di forma:
1° comma: "sono" anziché "saranno"
2" comma: "sono" anziché "saranno"
3° comma: "sono" anziché "saranno".
Si dà atto che l'articolo 5 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, con le rettifiche di forma soprariportate proposte dal Presidente Montesano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: diciannove).
Articolo 6
Si dà atto che l'articolo 6 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: diciannove).
Articolo 7
Il Consigliere CHABOD, premesso che nell'articolo 7 sono elencati i componenti della costituenda Commissione consultiva regionale per la programmazione, esprime l'avviso che di tale Commissione consultiva dovrebbero fare parte anche rappresentanti dell'attività turistica.
Il Presidente della Giunta, BIONAZ, fa presente che le Commissioni, in genere, funzionano allorquando non hanno molti membri e ciò per varie ragioni che illustra.
Rileva, d'altra parte, che la Commissione consultiva regionale per la programmazione potrà sempre interpellare, se lo riterrà opportuno, esperti nelle singole materie da discutere, come è previsto nell'ultimo comma dell'articolo in esame: "Potranno essere chiamati a prendere parte alle adunanze della Commissione consultiva regionale per la programmazione, con voto consultivo, esperti nelle singole materie da discutere e Sindaci direttamente interessati agli argomenti da trattare".
Il Consigliere LUSTRISSY, dopo aver rilevato che della Commissione consultiva fanno parte due rappresentanti dei datori di lavoro designati rispettivamente dall'Associazione Valdostana Industriali e dall'Associazione Aziende a partecipazione statale, chiede se esista in Valle d'Aosta l'Associazione Aziende a partecipazione statale.
Su risposta affermativa del Presidente della Giunta, rileva che, esistendo in Valle di Aosta un'Associazione Aziende a partecipazione statale, non vi è ragione, a suo avviso, che sia previsto specificatamente che faccia parte della Commissione consultiva anche un rappresentante della Società Nazionale Cogne, dato che detta Società è una Azienda a partecipazione statale.
Ritiene che sarebbe più logico aumentare da due a tre i rappresentanti dell'Associazione Aziende a partecipazione statale, di cui fa parte la Società Nazionale Cogne, e togliere il rappresentante della Società Nazionale Cogne.
Il Presidente della Giunta, BIONAZ, osserva che il complesso siderurgico della Società Nazionale Cogne ha una incidenza talmente forte sull'economia della Regione che non si può contestargli il diritto ad avere un proprio rappresentante nella Commissione consultiva regionale per la rappresentanza nella Commissione consultiva regionale per la programmazione.
Si dà atto che l'articolo 7 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: diciannove).
Articoli 8, 9 e 10
Si dà atto che gli articoli 8, 9 e 10, con tre separate votazioni, sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: diciannove).
Il Presidente, MONTESANO, dopo aver accertato e dichiarato che i dieci articoli del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio approvati con dieci separate votazioni per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: diciannove), invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori ALBANEY, BARMAZ e CUSUMANO, il Presidente, Montesano, accerta e comunica il seguente risultato della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: diciannove;
- voti favorevoli: diciannove.
Il Presidente, MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato, ad unanimità di voti favorevoli, il sottoriportato disegno di legge regionale recante norme sugli organi e le procedure per la programmazione regionale:
Disegno di legge regionale n. 8
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE ... N. ...: ORGANI E PROCEDURE PER LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
La Regione adempie, secondo le modalità previste dagli articoli seguenti, ai compiti di programmazione regionale economica, sociale ed urbanistica, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale, nei limiti delle competenze legislative stabilite dallo Statuto speciale regionale e dalle leggi dello Stato.
A tal fine è autorizzata l'istituzione dei seguenti organi per lo studio dei problemi della programmazione regionale:
1°) - Comitato Tecnico Consultivo;
2°) - Ufficio Regionale per la programmazione;
3°) - Commissione Consultiva Regionale per la Programmazione.
Art. 2
La Giunta Regionale determina, nei limiti di cui al precedente articolo, le direttive per la predisposizione del progetto di Piano regionale di sviluppo economico e sociale, da sottoporre all'esame ed all'approvazione del Consiglio Regionale.
La Giunta Regionale si avvarrà della collaborazione di un Comitato Tecnico Consultivo di esperti ed, eventualmente, anche della consulenza di Istituti specializzati in materia di programmazione.
Gli incarichi di consulenza sono conferiti con deliberazioni della Giunta Regionale, con le quali debbono anche essere approvate e finanziate le relative spese.
Art. 3
Il Comitato Tecnico Consultivo, di cui al secondo comma dell'articolo 2, è nominato con deliberazione della Giunta Regionale per la durata del Piano di programmazione regionale ed è composto da:
- un Presidente
- un Vice-Presidente
- tre Membri.
Detto Comitato sovrintende all'elaborazione del progetto di Piano di programmazione regionale ed al controllo della sua attuazione, nonché alla redazione degli studi e delle ricerche all'uopo necessari.
Il Presidente provvede:
a) - ad organizzare e a coordinare i lavori del Comitato, secondo le direttive della Giunta Regionale;
b) - ad organizzare e a coordinare i lavori dell'Ufficio Regionale per la programmazione, del quale sarà il diretto responsabile.
Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
Al Presidente ed al Vice-Presidente è attribuito un compenso fisso mensile, da stabilire con deliberazione della Giunta Regionale.
Con deliberazione della Giunta Regionale sono pure stabiliti i compensi per seduta da corrispondere ai Membri del Comitato.
Art. 4
Il Comitato Tecnico Consultivo di cui al precedente articolo costituisce l'organo tecnico di consulenza e di collaborazione della Giunta Regionale per lo studio e la formazione del progetto di Piano regionale di sviluppo economico e sociale.
Art. 5
Con deliberazione della Giunta Regionale sono stabilite le norme per il funzionamento del Comitato Tecnico Consultivo, dell'Ufficio Regionale per la Programmazione, di cui all'articolo 6, e della Commissione Consultiva Regionale per la Programmazione, di cui all'articolo 7.
Le misure delle medaglie di presenza da corrispondere per ogni seduta ai Membri della Commissione Consultiva regionale per la Programmazione, oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio, sono stabilite con deliberazione della Giunta Regionale.
I servizi di segreteria ed amministrativi del Comitato Tecnico Consultivo e della Commissione Consultiva Regionale per la Programmazione sono espletati dal personale dell'Ufficio Regionale per la Programmazione.
Il Comitato Tecnico Consultivo funziona alle dipendenze dirette della Presidenza della Giunta Regionale e si avvale, per l'espletamento dei suoi compiti, della collaborazione della Commissione Consultiva Regionale per la Programmazione, ai fini dello studio e della formulazione del progetto di Piano regionale di sviluppo economico e sociale, da sottoporre all'esame della Giunta Regionale.
Art. 6
Per l'espletamento dei compiti amministrativi connessi con la predisposizione del Piano regionale di sviluppo economico e sociale, la Giunta Regionale istituirà e metterà a disposizione del Comitato Tecnico Consultivo un apposito Ufficio Regionale per la Programmazione, composto da personale qualificato nelle discipline economiche, sociali, urbanistiche, statistiche, tecniche ed amministrative.
Il personale dell'Ufficio per la Programmazione, quando non sia tratto da quello dipendente dall'Amministrazione, sarà incaricato a tempo determinato, per chiamata diretta, con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta medesima.
Con la stessa procedura sono determinate le condizioni di incarico ed il trattamento economico.
Art. 7
Al fine di assicurare la partecipazione della collettività regionale alla realizzazione degli obiettivi del Piano di sviluppo economico e sociale della Regione, sarà istituita una Commissione Consultiva Regionale per la Programmazione, avente lo scopo di:
a) - prendere in esame e discutere gli studi e le ricerche necessarie alla elaborazione del Piano;
b) - discutere i problemi dello sviluppo economico regionale e prospettare i potenziali obiettivi ed i possibili mezzi di intervento dell'operatore pubblico e privato;
c) - fornire al Comitato Tecnico Consultivo per il Piano regionale ed all'Ufficio per la programmazione l'apporto della competenza specifica dei suoi componenti;
d) - discutere il progetto di Piano e fornire le indicazioni opportune alla Giunta Regionale, - tramite il Comitato Tecnico Consultivo e l'Ufficio della Programmazione -, per l'attuazione del Piano stesso.
La Commissione Consultiva è composta dei seguenti Membri:
- Il Presidente della Commissione, nella persona del Presidente del Comitato Tecnico Consultivo di cui all'articolo 3;
- Il Vice-Presidente della Commissione, nella persona del Vice-Presidente del Comitato Tecnico Consultivo di cui all'articolo 3;
- Il Presidente del Consorzio dei Comuni Valdostani del Bacino Imbrifero Montano della Dora Baltea, o un suo delegato;
- Il Sindaco della Città di Aosta, o un suo delegato;
- Un rappresentante dell'Ufficio del Genio Civile di Aosta;
- Tre Sindaci di Comuni rispettivamente della bassa, della media e dell'alta Valle di Aosta, designati dalla Giunta Regionale;
- Quattro rappresentanti dei lavoratori designati, rispettivamente dalla "C.I.S.L.", dalla "C.G.L.", dal "S.A.V.T." e dalla "U.I.L.";
- Due rappresentanti dei datori di lavoro designati, rispettivamente, dall'Associazione Valdostana Industriali e dall'Associazione Aziende a partecipazione statale;
- Un rappresentante della Società Nazionale Cogne;
- Il Direttore dell'Ufficio Regionale del Lavoro di Aosta;
- Due rappresentanti dei coltivatori diretti, designati dall'Associazione Valdostana Agricoltori;
- Un rappresentante degli artigiani designato dall'Associazione Valdostana degli Artigiani;
- Un rappresentante dei commercianti designato dall'Associazione Valdostana dei Commercianti.
Potranno essere chiamati a prendere parte alle adunanze della Commissione Consultiva Regionale per la Programmazione, con voto consultivo, esperti nelle singole materie da discutere e Sindaci dei Comuni direttamente interessati agli argomenti da trattare.
Art. 8
La Commissione Consultiva Regionale per la Programmazione è nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale in base alle designazioni di cui al precedente articolo e sentita la Giunta Regionale.
Art. 9
Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, previste in Lire cinque milioni per l'anno 1966 ed in annue Lire dieci milioni per gli anni successivi, saranno approvate e liquidate con deliberazioni della Giunta Regionale, con imputazione al capitolo 6 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1966, - che prevede lo stanziamento annuo di Lire dodici milioni -, nonché ai corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni finanziari successivi.
Art. 10
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
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