Oggetto del Consiglio n. 79 del 7 aprile 1967 - Verbale
OGGETTO N. 79/67 - Costituzione di servitù passive di prospetto a carico di terreno regionale e a favore di fabbricato (casa popolare) di proprietà dello Stato, Ministero dei Lavori Pubblici, sito in Aosta, nelle adiacenze di Via G. Bréan - Revoca della deliberazione consiliare n. 176 in data 17.7.1964. Delega alla Giunta.
L'Assessore alla Finanze, BORDON, riferisce al Consiglio in merito alla seguente proposta concernente: "Costituzione di servitù passive di prospetto a carico di terreno regionale ed a favore di fabbricato (casa popolare) di proprietà dello Stato, Ministero dei Lavori Pubblici, sito in Aosta, nelle adiacenze di Via G. Bréan - Revoca della deliberazione consiliare n. 176 in data 17.7.1964. Delega alla Giunta", proposta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza consiliare del 7 aprile 1967.
Con deliberazione n. 55, in data 9.6.1960, il Consiglio regionale approvava la cessione in proprietà allo Stato, Ministero dei LL.PP., di un'area di mq. 67 circa di terreno (colorata in rosso nell'allegata planimetria), da scorporarsi su lato est del mappale n. 294 sub a) - Foglio XVIII del Comune di Aosta, Zona St. Martin de Corléans, area che l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Valle d'Aosta intendeva destinare a strada di accesso, da Via St. Martin de Corléans, alle due case popolari allora in corso di costruzione a cura di detto Istituto sul confinante mappale n. 183 sub b), ai sensi della legge 9.8.1954 n. 640 per la eleminazione delle abitazioni malsane.
Con lettera n. 9222/U.T. in data 8.11.1963, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Valle d'Aosta, premesso che con l'avvenuta costruzione della Via Can. G. Bréan era stato assicurato l'allacciamento stradale dei precitati due fabbricati ormai ultimati, comunicava che l'area di terreno a suo tempo richiesta alla Regione non era conseguentemente più utilizzabile per lo scopo previsto e precisava di rinunciare all'acquisto dell'area stessa.
Con detta lettera l'Istituto Autonomo per le Case Popolari faceva, inoltre, presente che, per esigenze tecniche ed in considerazione del fatto che intendeva inizialmente acquistare dalla Regione l'area sopramenzionata da destinare a strada di accesso, nel costruire i balconi di uno dei precitati fabbricati popolari non erano state rispettate le distanze legali dal confine con l'appezzamento di terreno di proprietà regionale, distinto con il n. 294 sub a) e che, anzi, detti balconi al 1°, 2° e 3° piano, come risulta dall'allegata planimetria, erano stati costruiti con sporgenza sul precitato mappale per una profondità variabile di ml. 1.20 e 0.70.
L'Istituto Autonomo per le Case Popolari chiedeva, pertanto, che la Regione - previa revoca della deliberazione consiliare relativa alla cessione della sopracitata area di terreno - approvasse la costituzione delle necessarie servitù passive al fine di regolarizzare, in via di sanatoria, l'avvenuta costruzione dei balconi dello stabile di cui si tratta nonché di vedute dirette ed oblique a distanza minore di quella prescritta dal Codice Civile.
Pur non avendo l'Istituto Autonomo per le Case Popolari precisato, nella sua richiesta dellì 11.11.1963, il motivo per il quale intendeva rinunciare all'acquisto del terreno ed ottenere la costituzione delle servitù di prospetto, appariva ed appare evidente che la causa della manifestata preferenza andava e va ricercata nell'intento di evitare sia le maggiori spese derivanti dalla stipulazione di un atto di compravendita e di donazione e sia soprattutto di evitare gli innegabili inconvenienti connessi alla proprietà di un'area (di soli mq. 67) gravata da una servitù di passaggio, su una striscia di mq. 20 circa, a favore del Signor Mafrica Giuseppe, proprietario dello stabile esistente sul confinante mappale n. 294/B, servitù (temporanea "in attesa della realizzazione della nuova strada trasversale a quella di St. Martin de Corléans") concessa dalla Regione con atto, rogito Notaio F. Colombo, n. 3202 di rep., in data 10.2.1954, relativo alla permuta di terreni fra la Regione stessa e detto Sig. Mafrica.
Aderendo alla richiesta dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Valle d'Aosta e tenuto in considerazione il fatto che il fabbricato di cui si tratta era stato costruito come sopra detto nella persuasione che il terreno regionale, interessato dalle richieste servitù, sarebbe stato successivamente acquistato dallo Stato - Ministero dei LL.PP. - in base agli accordi intervenuti tra la Regione e il predetto Istituto Autonomo per le Case Popolari, il Consiglio regionale, con deliberazione n. 176 del 17.7.1964, stabiliva quanto segue:
"1) di revocare, ad ogni effetto, e per i motivi di cui in premessa, la propria deliberazione n. 55 in data 9.6.1960, relativa alla cessione a favore dello Stato - Ministero dei Lavori Pubblici - di un'area di terreno, della superficie di mq. 67 circa, da stralciarsi dall'appezzamento di terreno, di proprietà regionale, sito in Aosta e distinto in catasto al n. 294 sub a) del Foglio XXVII, area richiesta dall'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Valle d'Aosta per la costruzione della strada di accesso da Via St. Martin de Corléans ai due fabbricati popolari allora in corso di costruzione a cura di detto Istituto Autonomo;
2) di approvare la costituzione, a titolo perpetuo e mediante il pagamento del corrispettivo simbolico di Lire cinquemila delle sottodescritte servitù di prospetto a carico dell'appezzamento di terreno di proprietà regionale, sito in Aosta, distinto in catasto al Foglio XXVII con il n. 294 sub a) ed a favore del fabbricato, di proprietà dello Stato - Ministero dei Lavori Pubblici - inscritto nel nuovo catasto edilizio urbano al Foglio XXVII con il n. 183, servitù consistenti nel diritto di mantenere a distanza inferiore alla legale i balconi costruiti in corrispondenza del piano rialzato, del 1°, 2° e 3° piano ed, in particolare, nel diritto di mantenere detti balconi costruiti al 1°, 2° e 3° piano con sporgenza sulla proprietà regionale per una profondità variabile di ml. 1,20-0,70;
3) di prendere atto che, in conseguenza del riconoscimento delle servitù di cui al precedente capoverso 2), sul terreno di proprietà regionale, gravato dalle servitù stesse, non potranno eseguirsi, a' sensi dell'articolo 907 del Codice Civile, delle costruzioni alla distanza inferiore ai ml. 3,00 dalla linea esteriore dei balconi di cui si tratta ed a ml. 4,20-3,70 dal confine;
4) di delegare alla Giunta regionale l'adozione di ogni successivo provvedimento deliberativo di esecuzione della presente deliberazione per gli eventuali accordi da convenire e per le modalità da seguire per la stipulazione del necessario atto notarile di costituzione delle servitù, nonché per le eventuali modifiche da apportare alla natura ed alla descrizione delle servitù stesse.".
L'Ufficio del Genio Civile di Aosta - incaricato di predisporre gli atti per la costituzione delle servitù di prospetto di cui si tratta, per conto e nell'interesse dello Stato - con nota n. 4052/Segr. in data 19.10.1966, che si trascrive qui appresso chiede ora che detta costituzione di servitù attiva da parte della Regione avvenga a titolo gratuito (come già originariamente proposto e disposto dalla Regione per quanto riguardava la cessione dell'area) anziché in vendita per il corrispettivo simbolico di Lire 500 e, di conseguenza, chiede che venga modificata o revocata la relativa, precitata deliberazione consiliare n. 176 in data 17.7.1964:
"In esito alle sollecitazioni rivolte a questo Ufficio da codesta Presidenza in merito all'oggetto, si fa presente che la istruttoria della pratica in questione non ha potuto fin'ora aver luogo per l'impossibilità di reperire i necessari fondi per far fronte alle spese notarili connesse con la stipula del relativo atto, mancando, nel bilancio di previsione del Ministero dei LL.PP., il corrispondente capitolo.
In conseguenza sono stati presi accordi con il locale Istituto Autonomo per le Case Popolari, in virtù dei quali è ora possibile sopperire all'inconveniente lamentato e procedere alla definizione della pratica di che trattasi.
In merito alla deliberazione consiliare n. 176 del 27 luglio 1964, si è osservato che il punto due di essa prevede la costituzione della servitù passiva di prospetto e di veduta, a carico del terreno regionale, mediante il corrispettivo simbolico di Lire 5.000.
A tale riguardo si fa presente che il Superiore Ministero dei Lavori Pubblici, d'intesa con quello delle Finanze - Direzione Generale del Demanio - ha disposto che la stipulazione dei relativi atti venga effettuata senza pattuizione di corrispettivo alcuno, nemmeno simbolico, come risulta dalla circolare 3.6.1959 n. 10851.
In relazione a quanto sopra, si prega di voler adottare una nuova delibera modificando il contenuto del punto due come appresso: "...di approvare la costituzione, a titolo perpetuo e gratuito, delle sottoscritte...".
Quanto sopra premesso ed illustrato si propone che il Consiglio regionale
Deliberi
1) di revocare, ad ogni effetto, e per i motivi di cui in premessa, la propria deliberazione n. 176 in data 27.7.1964;
2) di approvare la costituzione, a titolo perpetuo e gratuito, delle sotto descritte servitù di prospetto a carico dell'appezzamento di terreno di proprietà regionale, sito in Aosta, distinto in catasto al Foglio XXVII con il n. 294 sub a) ed a favore del fabbricato, di proprietà dello Stato - Ministero dei Lavori Pubblici - inscritto nel nuovo catasto edilizio urbano al Foglio XXVII con il n. 183, servitù consistenti nel diritto di mantenere a distanza inferiore alla legale i balconi costruiti in corrispondenza del piano rialzato, del 1°, 2° e 3° piano ed, in particolare, nel diritto di mantenere detti balconi costruiti al 1°, 2° e 3° piano con sporgenza sulla proprietà regionale per una profondità variabile di ml. 1,20-0,70;
3) di prendere atto che, in conseguenza del riconoscimento delle servitù di cui al precedente capoverso 2), sul terreno di proprietà regionale, gravato dalle servitù stesse, non potranno eseguirsi, a' sensi dell'articolo 907 del Codice Civile, delle costruzioni alla distanza inferiore ai ml. 3,00 dalla linea esteriore dei balconi di cui si tratta ed a ml. 4,20-3,70 dal confine;
4) di delegare alla Giunta Regionale l'adozione di ogni successivo provvedimento deliberativo di esecuzione della presente deliberazione per gli eventuali accordi da convenire e per le modalità da seguire per la stipulazione del necessario atto notarile di costituzione delle servitù, nonché per le eventuali modifiche da apportare alla natura ed alla descrizione delle servitù stesse."
L'Assessore BORDON illustra brevemente il provvedimento in esame, precisando che si tratta della costituzione di servitù passiva di prospetto a carico di un terreno regionale sito in Via G. Bréan a favore di un immobile di proprietà dello Stato, destinato a casa popolare.
Aggiunge che si tratta di una pratica che si trascina fin dal 1960 e che è ormai tempo di definire.
Il Presidente, MONTESANO, dopo aver constatato che nessun Consigliere intende prendere la parola per chiedere chiarimenti e formulare osservazioni sulla proposta in esame, pone ai voti per alzata di mano l'approvazione della proposta stessa.
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IL CONSIGLIO
- concordando sulla proposta della Giunta;
- richiamate le proprie deliberazioni n. 55 in data 9 luglio 1960 e n. 176 in data 27 luglio 1964;
- ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentadue);
DELIBERA
1) di revocare, ad ogni effetto, e per i motivi di cui in premessa, la propria deliberazione n. 176 in data 27.7.1964;
2) di approvare la costituzione, a titolo perpetuo e gratuito, delle sotto descritte servitù di prospetto a carico dell'appezzamento di terreno di proprietà regionale, sito in Aosta, distinto in catasto al Foglio XXVII con il n. 294 sub a) e a favore del fabbricato, di proprietà dello Stato - Ministero dei Lavori Pubblici - inscritto nel nuovo catasto edilizio urbano al Foglio XXVII con il n. 183, servitù consistenti nel diritto di mantenere a distanza inferiore alla legale i balconi costruiti in corrispondenza del piano rialzato, del 1°, 2° e 3° piano ed, in particolare, nel diritto di mantenere detti balconi costruiti al 1°, 2° e 3° piano con sporgenza sulla proprietà regionale per una profondità variabile di ml. 1.20-0,70;
3) di prendere atto che, in conseguenza del riconoscimento delle servitù di cui al precedente capoverso 2), sul terreno di proprietà regionale, gravato dalle servitù stesse, non potranno eseguirsi, a' sensi dell'articolo 907 del Codice Civile, delle costruzioni alla distanza inferiore ai ml. 3,00 dalla linea esteriore dei balconi di cui si tratta ed a ml. 4,20-3,70 dal confine;
4) di delegare alla Giunta regionale l'adozione di ogni successivo provvedimento deliberativo di esecuzione della presente deliberazione per gli eventuali accordi da convenire e per le modalità da seguire per la stipulazione del necessario atto notarile di costituzione delle servitù, nonché per le eventuali modifiche da apportare alla natura ed alla descrizione delle servitù stesse.