Oggetto del Consiglio n. 98 del 21 aprile 1967 - Verbale
OGGETTO N. 98/67 - Modificazioni alle vigenti norme per la concessione di sussidi e contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle attività delle Imprese artigiane.
Con le deliberazioni n. 65 in data 3 agosto 1951, n. 79 in data 5 maggio 1955, n. 72 in data 29 maggio 1957 e n. 155 in data 22 dicembre 1961 il Consiglio regionale ha approvato particolari provvidenze a favore delle Imprese artigiane.
Nell'intento di poter ulteriormente favorire l'ammodernamento delle produzioni artigiane ed incrementare la produttività delle Imprese artigiane, nonché di consentire la massima occupazione possibile di mano d'opera locale, si ritiene opportuno apportare le seguenti modificazioni ed aggiunte alle disposizioni in vigore, approvate con le deliberazioni consiliari sopracitate stabilendo quanto segue:
a) la dimostrazione della dimora abituale in un Comune della Regione deve risultare dall'iscrizione dei titolari o dei soci delle Imprese artigiane nei registri anagrafici della popolazione residente;
b) la percentuale del 25% sulle spese per l'acquisto di macchine ed attrezzi nuovi è aumentata al 30% fino ad un ammontare massimo di £ 600.000 di sussidio, fermi restando gli investimenti che rimangono invariati a £ 2.000.000. Per le società Cooperative di Artigiani la percentuale è elevata dal 30% al 40%, fino ad un importo massimo di £ 2.000.000 e per investimenti fino a lire 5.000.000;
c) la concessione dei sussidi è estesa anche quale concorso nel pagamento delle spese occorrenti per gli allacciamenti elettrici. Il sussidio può essere concesso sino ad un massimo del 50% della spesa, con un importo massimo di sussidio di £ 600.000;
d) le fatture originali potranno essere quietanzate per la somma corrispondente all'ammontare massimo dell'investimento sussidiabile nel caso in cui il macchinario superi tale ammontare massimo;
e) i contributi regionali per finanziamenti bancari possono essere concessi fino all'ammontare massimo di £ 3.000.000 anziché di £ 1.000.000, con il pagamento degli interessi e con l'esclusione delle relative spese per bolli cambiari, I.G.E., commissione d'incasso ecc.;
f) nei casi in cui l'Impresa artigiana abbia subito gravi danni per cause conseguenti a calamità atmosferiche od altra grave causa possono essere concessi contributi regionali "una tantum" in misura da determinare di volta in volta dalla Giunta regionale e, comunque, in misura non superiore a £ 5.000.000, su presentazione di documentata istanza, quale concorso nelle spese per la ripresa dell'attività (acquisto macchinari, attrezzi, ricostruzione laboratori, ecc.);
g) autorizzare l'aumento di £ 5.000.000 del fondo speciale di garanzia e di £ 5.000.000 del fondo del conto corrente bloccato per contributi ed interessi sino alla somma complessiva di £ 30.000.000 (attualmente il deposito è di £ 20.000.000) - di cui alle apposite convenzioni con gli Istituti bancari - da disporre presso l'Istituto Bancario S. Paolo di Torino (Succursale di Aosta).
In conformità di quanto proposto dall'Assessorato all'Industria e Commercio e su parere favorevole della Commissione consiliare permanente per l'Industria ed il Commercio;
SI PROPONE
che il Consiglio regionale, a parziale modificazione e ad integrazione di quanto stabilito con la precedente deliberazione n. 155 in data 22.12.1961;
DELIBERI
di approvare le seguenti norme e condizioni modificative ed integrative della parte dispositiva della deliberazione consiliare n. 155 del 22.12.1961, a decorrere dalla data della presente deliberazione:
a) il capoverso 2°) della deliberazione sopracitata è sostituito dal seguente nuovo capoverso:
2°) "La concessione dei sussidi è estesa a tutte le Ditte artigiane individuali e societarie, ad eccezione delle Società Cooperative, che acquistano macchine e parti integranti delle macchine medesime ed attrezzi nuovi, di valore questi ultimi non inferiore alle 20.000 lire, con la percentuale del 30% fino ad un ammontare massimo di £ 600.000 per investimenti fino a £ 2.000.000.
I sussidi sono concessi alle Società Cooperative di artigiani con la percentuale del 40% fino ad un massimo di £ 2.000.000 per investimenti fino a £ 5.000.000".
Il sussidio può essere concesso anche quale concorso nel pagamento delle spese occorrenti per gli allacciamenti elettrici sino ad un massimo del 50% della spesa, con un massimale di sussidio di £ 600.000.
Nei casi in cui l'Impresa artigiana abbia subito gravi danni per cause conseguenti a calamità atmosferiche o ad altra grave causa, possono essere concessi, su presentazione di documentata istanza, contributi "una tantum" nelle spese per l'acquisto di macchinari e attrezzi e per ricostruzione di laboratori per la ripresa dell'attività in misura da determinare di volta in volta dalla Giunta regionale e, comunque, in misura non superiore a £ 5.000.000.
Non è ammessa la concessione dei sussidi per l'acquisto di automezzi e di motomezzi delle Imprese che esercitano l'attività di autotrasportatori e di automezzi e motomezzi che non siano destinati al trasporto delle macchine e degli attrezzi destinati all'esercizio dell'attività artigiana.
Le Ditte debbono avere sede in Valle d'Aosta ed i loro titolari e soci debbono avere la dimora abituale in un Comune della Valle d'Aosta da almeno 5 anni e risultare iscritti, come tali, nei registri anagrafici della popolazione residente.
I sussidi di cui sopra possono essere concessi solo a favore delle Ditte artigiane operanti nella Regione".
b) il capoverso 3°) della deliberazione sopracitata è modificato come segue:
"Possono essere concessi a favore delle Imprese artigiane aventi sede nella Regione contributi regionali, nella misura corrispondente all'ammontare totale degli interessi praticati dagli Istituti bancari convenzionati con la Regione, - con esclusione delle spese accessorie, che rimangono a carico delle Imprese stesse -, sui finanziamenti concessi, d'intesa con la Regione e da questa garantiti, da Istituti di Credito bancari, previo accordo con gli Istituti medesimi e conseguenti modifiche delle convenzioni in atto da deliberare dalla Giunta regionale.
Il tasso di sconto da applicare dagli Istituti bancari sarà quello minimo consentito dai vigenti accordi interbancari.
I contributi regionali sono concessi, sino all'ammontare massimo di £ 3.000.000 di prestito bancario, per l'impianto, l'ammodernamento, l'ampliamento dei laboratori e l'acquisto di macchinari e di attrezzi nuovi, nonché per quanto previsto al punto 6 della deliberazione consiliare n. 155 del 22.12.1961.
I finanziamenti bancari saranno concessi mediante sconto di cambiali dirette, a quattro mesi, rinnovabili parzialmente ad ogni scadenza, previa decurtazione non inferiore al dieci per cento dell'importo originario (periodo massimo di ammortamento mesi quaranta)".
c) il capoverso 8°) della sopracitata deliberazione è completato con l'aggiunta del seguente comma:
"Le fatture originali potranno essere quietanziate per la somma corrispondente all'ammontare massimo dell'investimento sussidiabile nel caso che il macchinario superi tale massimo".
d) il capoverso 11°) della sopracitata deliberazione è modificato come segue:
"Potrà essere autorizzato l'aumento, sino a complessive Lire trenta milioni, dei fondi speciali di garanzia e del conto corrente bancario bloccato per contributi ed interessi - di cui alle apposite convenzioni con gli Istituti bancari - da disporre presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino - (Succursale di Aosta) -, previa modificazione delle convenzioni in atto in base a clausole da approvare con deliberazioni della Giunta regionale, con approvazione e imputazione delle relative spese all'apposito capitolo 283 della parte "SPESA" del bilancio di previsione della Regione per il corrente anno finanziario 1967 (Contributi, concorso spese per mutui e sussidi per iniziative e manifestazioni economiche e per lo sviluppo delle attività economiche"), che presenta la necessaria disponibilità e al corrispondente capitolo dei bilanci di previsione dei successivi anni finanziari".
e) il capoverso 12°) della sopracitata deliberazione è sostituito dal seguente nuovo capoverso:
12°) "La concessione dei contributi e sussidi regionali di cui ai precedenti capoversi sarà disposta con deliberazione della Giunta regionale, con approvazione e imputazione delle relative spese all'apposito capitolo 283 della parte "SPESA" del bilancio di previsione della Regione per il corrente anno finanziario 1967 ("Contributi, concorso spese per mutui e sussidi per iniziative e manifestazioni economiche e per lo sviluppo delle attività economiche"), che presenta la necessaria disponibilità, nei limiti dello stanziamento annuo del capitolo stesso, nonché ai corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci preventivi per i successivi anni finanziari, come da stanziamenti di bilancio e da autorizzazioni da approvare annualmente dal Consiglio regionale".
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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Verbale di deliberazione del Consiglio regionale n. 155 del 22.12.1961
OGGETTO: MODIFICA DELLE NORME PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI PER ACQUISTO DI MACCHINARIO E PER FINANZIAMENTI BANCARI A FAVORE DI IMPRESE ARTIGIANE.
L'Assessore all'Industria e Commercio, NICCO Giulio, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di modificazione delle norme per la concessione di sussidi e contributi per l'acquisto di macchinario e per finanziamenti bancari a favore di Imprese artigiane, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri in allegato all'Ordine del Giorno dell'adunanza dellì 6 ottobre 1961: (vedi allegato: ...omissis...)
IL CONSIGLIO
a parziale modificazione e a integrazione di quanto già stabilito con precedenti deliberazioni consiliari n. 65, n. 79, e n. 72 in data, rispettivamente 3 agosto 1951, 5 maggio 1955 e 29 maggio 1957;
visto l'articolo 22 della legge regionale 5 agosto 1961 n.7;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: ventinove);
DELIBERA
di approvare le seguenti norme e condizioni modificative ed integrative di quelle già approvate con deliberazioni consiliari n. 65 in data 3.8.1951, n. 79 in data 5 maggio 1955 e n. 72 in data 29 maggio 1957, per la concessione di sussidi nonché di contributi per finanziamenti bancari alle imprese Artigiane per l'impianto, l'ammodernamento e l'ampliamento dei laboratori e l'acquisto di macchinari ed attrezzi nuovi, a decorrere dalla data della presente deliberazione:
1°) La concessione dei sussidi regionali - come già stabilito per la concessione dei contributi sui finanziamenti bancari - è condizionata all'iscrizione delle Ditte artigiane nell'apposito Albo delle Imprese artigiane previsto dalla legge regionale 10 maggio 1957 n. 2, che fissa i requisiti fondamentali in base ai quali una impresa deve considerarsi artigiana, sia essa costituita in forma individuale che in forma collettiva.
2°) La concessione dei sussidi è estesa a tutte le Ditte artigiane individuali o societarie, ad eccezione delle Società cooperative, che acquistano macchine e parti integranti delle macchine medesime ed attrezzi nuovi, di valore questi ultimi non inferiore alle 20.000 lire, con la percentuale del 25% fino ad un ammontare massimo di lire 500.000= per investimenti di £. 2.000.000=.
I sussidi sono concessi alle Società cooperative di artigiani con la percentuale del 30% fino ad un importo massimo di £. 1.500.000= per investimenti di £. 5.000.000=.
Non è ammessa la concessione dei sussidi per l'acquisto di automezzi e di motomezzi delle Imprese che esercitano l'attività di autotrasportatori e di quelli che non siano destinati al trasporto delle macchine e degli attrezzi destinati all'esercizio dell'attività artigiana.
Le Ditte debbono avere sede in Valle ed i loro titolari e soci debbono avere la dimora abituale nella Valle d'Aosta da almeno 5 anni.
I sussidi di cui sopra possono essere concessi solo a favore delle Ditte artigiane operanti nella Regione.
3°) Possono essere concessi a favore delle Imprese artigiane aventi sede nella Regione contributi regionali nella misura corrispondente alla differenza fra l'importo del tasso di interesse praticato dagli Istituti bancari convenzionati con la Regione e l'importo dell'uno per cento che rimane a carico delle Imprese stesse su finanziamenti concessi, d'intesa con la Regione e da questa garantiti, da Istituti di credito bancario, previo accordo con gli Istituti medesimi e conseguenti modifiche delle convenzioni in atto da deliberarsi dalla Giunta regionale.
Il tasso di sconto da applicarsi dagli Istituti bancari sarà quello minimo consentito dai vigenti accordi interbancari (attualmente è del 5,75%).
I contributi regionali sono concessi, fino all'ammontare massimo di £. 1.000.000 di prestito bancario, per l'impianto, l'ammodernamento, l'ampliamento dei laboratori e l'acquisto di macchinari e di attrezzi nuovi, nonché per quanto previsto al punto 6 della presente deliberazione.
I finanziamenti bancari saranno concessi mediante sconto di cambiali dirette, a quattro mesi, rinnovabili parzialmente ad ogni scadenza previa decurtazione non inferiore al dieci per cento dell'importo originario (periodo massimo di ammortamento: mesi quaranta).
4°) Le Imprese possono scegliere entrambe e contemporaneamente le forme di provvidenza (sussidio e contributo).
5°) Possono essere concessi sussidi regionali "una tantum", in misura da stabilirsi di volta in volta dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per l'Industria ed il Commercio, sentito l'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste, a favore di quelle attività artigiane svolte al fine di integrare le risorse provenienti dal lavoro dei campi, con carattere di saltuarietà, per lo più nel periodo invernale, da contadini residenti in Valle e non iscritti all'Albo delle Imprese artigiane.
6°) I sussidi sono concessi per l'acquisto di macchine e di attrezzi nuovi da comprovarsi con la presentazione delle relative fatture quietanzate.
I contributi nel pagamento degli interessi su finanziamenti bancari sono concessi per l'acquisto di macchinari e di attrezzi nuovi e, per gli autotrasportatori, sono concessi per l'attività di autonoleggio con autista, per l'acquisto di automezzi e motomezzi, nonché per l'impianto, l'ammodernamento e l'ampliamento di laboratori di proprietà dell'Impresa artigiana e per l'acquisto di scorte, il cui valore non superi il 20% dell'ammontare del prestito, di materie prime e prodotti finiti necessari per la lavorazione e produzione di elaborati e la prestazione di servizi.
Le domande dei richiedenti dovranno, ove richiesto e necessario, essere corredate di relazioni e progetti, con successiva trasmissione, ad opere eseguite ed acquisti avvenuti, dei documenti giustificativi.
7°) Trascorsi 5 anni dalla concessione dei sussidi e dei contributi regionali, le Ditte artigiane, o le Ditte che siano subentrate nelle Imprese medesime, che abbiano dimostrato di avere sviluppato la propria attività, incrementato la produzione e l'impiego di nuova mano d'opera, possono essere ammesse ad usufruire nuovamente dei benefici suddetti.
8°) Non saranno concessi contributi per macchinari che risultino, in base alla data delle fatture quietanzate, acquistati da più di un anno prima dalla data della domanda di concessione del contributo.
I macchinari acquistati con ottenimento di sussidi dovranno essere contrassegnati con un apposito sistema (targhettatura, punzonatura) da stabilirsi dalla Giunta regionale, ai fini del riconoscimento e del controllo dei macchinari medesimi.
9°) Le Imprese che presenteranno fatture o documentazione non conformi alle realtà saranno escluse da qualsiasi contributo.
10°) Previ accordi con Istituti bancari di credito, potrà essere approvata la concessione - come già disposto a favore delle medie e piccole Industrie -, di contributi nel pagamento parziale (2%) degli interessi su mutui, sino ad un importo massimo di Lire 3.000.000=, assunti dalle Imprese artigiane, senza garanzia regionale, per i motivi di cui sopra e previsti dalle leggi dello Statuto a favore delle Imprese artigiane: i contributi non sono cumulabili con i contributi e i sussidi di cui ai precedenti capoversi.
11°) Potrà essere autorizzato l'aumento sino a complessive £. 20 milioni dei fondi speciali di garanzia del conto corrente bancario bloccato - per contributi, interessi ed accessori di cui alle apposite convenzioni con gli Istituti bancari - da disporsi presso l'Istituto Bancario S. Paolo di Torino - Succursale di Aosta - previa modifica delle convenzioni in atto in base a clausole da approvarsi con deliberazioni della Giunta regionale ad avvenuta entrata in vigore del provvedimento legislativo adottato in data odierna (oggetto n. 151) per l'approvazione del necessario aumento dello stanziamento del capitolo 61 ("Spese e sussidi per iniziative tendenti all'incremento ed al potenziamento dell'artigianato locale e spese per l'applicazione della legge regionale 10 maggio 1957, n. 2") della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario 1961/1962.
12°) La concessione dei contributi e sussidi regionali di cui ai precedenti numeri sarà disposta con deliberazioni della Giunta Regionale, con approvazione e imputazione delle relative spese all'apposito capitolo 153 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1961/1962 ("Spese, contributi e sussidi per iniziative economiche e per lo sviluppo delle attività economiche"), che presenta la necessaria disponibilità, nei limiti dello stanziamento annuo del capitolo stesso, nonché ai corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci preventivi per i successivi esercizi finanziari, come da stanziamenti e autorizzazioni da approvare annualmente dal Consiglio regionale.
L'Assessore BENZO illustra al Consiglio le modifiche alle vigenti norme per l'incremento e il miglioramento delle imprese artigiane. Esse sono l'incremento dal 25% al 30% del sussidio a favore delle Imprese artigiane, fino ad un ammontare massimo di 600.000, mentre gli investimenti restano invariati a due milioni. Per le Cooperative è aumentata la percentuale dal 30% al 40% fino ad un massimo di due milioni e tre milioni per gli investimenti. La novità - prosegue l'Assessore - di questi interventi risiede nei sussidi fino a 600.000 lire quale concorso alle spese per gli allacciamenti elettrici.
Chiarisce che il contributo regionale per finanziamenti bancari è addirittura triplicato, arrivando sino a tre milioni. Ricorda, infine, che sono stati previsti interventi, determinati di volta in volta dalla Giunta regionale, per imprese che abbiano subito gravi danni, fino ad un massimo di cinque milioni.
Il Presidente dà la parola al Consigliere FOSSON, che ricordando di come già nel 1951, in quanto Assessore all'Industria e Commercio, avesse presentato provvedimenti a favore delle categorie artigiane, esprime generale favore, in particolare per gli allacciamenti.
Elenca tutte le proposte su cui concorda, sottolineando però come non condivida assolutamente il pagamento integrale degli interessi da parte della Regione. Egli ritiene necessario un intervento regionale limitatamente ai settori più in sofferenza, quali ad esempio il settore alberghiero delle località con meno turismo. Termina il proprio intervento chiedendo di mantenere almeno il pagamento dell'1% degli interessi a carico dell'imprenditore, creando in tal modo un po' di responsabilizzazione.
Interviene il Consigliere BERTHET che, pur concordando in generale con quanto esaminato, suggerisce un aumento di percentuale per le spese di acquisto di macchine ed attrezzi e degli allacciamenti sostenuti da artigiani con dimora abituale oltre i 1.000 metri.
Il Consigliere MARCOZ, dopo aver sottolineato l'importanza da parte degli utenti del rispetto di qualsiasi struttura realizzata con danaro pubblico, condivide la tesi del Consigliere Fosson impostato su un minimo contributo da parte degli utenti.
L'Assessore all'Industria e Commercio, BENZO, chiarisce che la questione sugli interessi è già stata affrontata in Commissione, optando per un sostegno integrale nei confronti della categoria artigiana, già gravata da numerosi costi e notoriamente caratterizzata da limitate disponibilità economiche. Si impegna poi con il Professor Berthet ad effettuare successivamente ulteriori approfondimenti, anche al fine di favorire gli artigiani sopra i 1.000 metri con un'attività artigianale povera, tenendo presente, però, che sopra tali altezze esistono realtà turistiche in eccellenti condizioni.
Termina il proprio intervento rispondendo al Consigliere Marcoz dicendosi fermamente convinto che gli artigiani rispetteranno l'intervento regionale, confermando così l'impostazione data e ora sottoposta all'esame del Consiglio.
Il Consigliere FOSSON ritiene errato dare gratuitamente, senza prevedere anche solo un minimo apporto degli interessati. Tale principio ricorda di averlo utilizzato in passato quando era Assessore all'Agricoltura, realizzando una scrematura delle richieste, uno sgravio degli uffici. Ricorda, in seguito, come lo stesso criterio verrà adottato nel provvedimento a favore delle medie industrie con il pagamento integrale degli interessi.
In merito all'intervento del Consigliere Berthet, condivide la necessità di un approfondimento per operare in necessari distinguo.
L'Assessore BENZO conferma che, a suo avviso, molti saranno i benefici per gli artigiani. Ricorda che queste sono provvidenze per il lavoro, mentre quelle erogate per la casa riguardavano gente comunque impiegata.
Il Presidente mette quindi ai voti l'allegato n. 23.
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IL CONSIGLIO
- veduta la deliberazione consiliare n. 155 in data 22 dicembre 1961 ed a parziale modificazione e ad integrazione di quanto stabilito nella deliberazione stessa;
- ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove)
DELIBERA
di approvare le seguenti norme e condizioni modificative ed integrative della parte dispositiva della deliberazione consiliare n. 155 del 22.12.1961, a decorrere dalla data della presente deliberazione:
a) il capoverso 2°) della deliberazione sopracitata è sostituito dal seguente nuovo capoverso:
2°) "La concessione dei sussidi è estesa a tutte le Ditte artigiane individuali e societarie, ad eccezione delle Società Cooperative, che acquistano macchine e parti integranti delle macchine medesime ed attrezzi nuovi, di valore questi ultimi non inferiore alle 20.000 lire, con la percentuale del 30% fino ad un ammontare massimo di £ 600.000 per investimenti fino a £ 2.000.000.
I sussidi sono concessi alle Società Cooperative di artigiani con la percentuale del 40% fino ad un massino di £ 2.000.000 per investimenti fino a £ 5.000.000".
Il sussidio può essere concesso anche quale concorso nel pagamento delle spese occorrenti per gli allacciamenti elettrici sino ad un massimo del 50% della spesa, con un massimale di sussidio di £ 600.000.
Nei casi in cui l'Impresa artigiana abbia subito gravi danni per cause conseguenti a calamità atmosferiche o ad altra grave causa, possono essere concessi, su presentazione di documentata istanza, contributi "una tantum" nelle spese per l'acquisto di macchinari e attrezzi e per ricostruzione di laboratori per la ripresa dell'attività in misura da determinare di volta in volta dalla Giunta regionale e, comunque, in misura non superiore a £ 5.000.000.
Non è ammessa la concessione dei sussidi per l'acquisto di automezzi e di motomezzi delle Imprese che esercitano l'attività di autotrasporti e di automezzi e motomezzi che non siano destinati al trasporto delle macchine e degli attrezzi destinati all'esercizio dell'attività artigiana.
Le Ditte debbono avere sede in Valle d'Aosta ed i loro titolari e soci debbono avere la dimora abituale in un Comune della Valle d'Aosta da almeno 5 anni e risultare iscritti, come tali, nei registri anagrafici della popolazione residente.
I sussidi di cui sopra possono essere concessi solo a favore delle Ditte artigiane operanti nella Regione".
b) il capoverso 3°) della deliberazione sopracitata è modificato come segue:
"Possono essere concessi a favore delle Imprese artigiane aventi sede nella Regione contributi regionali, nella misura corrispondente all'ammontare totale degli interessi praticati dagli Istituti bancari convenzionati con la Regione, - con esclusione delle spese accessorie, che rimangono a carico delle Imprese stesse -, sui finanziamenti concessi, d'intesa con la Regione e da questa garantiti, da Istituti di Credito bancari, previo accordo con gli Istituti medesimi e conseguenti modifiche delle convenzioni in atto da deliberare dalla Giunta regionale.
Il tasso di sconto da applicare dagli Istituti bancari sarà quello minimo consentito dai vigenti accordi interbancari.
I contributi regionali sono concessi, sino all'ammontare massimo di £ 3.000.000 di prestito bancario, per l'impianto, l'ammodernamento, l'ampliamento dei laboratori e l'acquisto di macchinari e di attrezzi nuovi, nonché per quanto previsto al punto 6 della deliberazione consiliare n. 155 del 22.12.1961.
I finanziamenti bancari saranno concessi mediante sconto di cambiali dirette, a quattro mesi, rinnovabili parzialmente ad ogni scadenza, previa decurtazione non inferiore al dieci per cento dell'importo originario (periodo massimo di ammortamento mesi quaranta)".
c) il capoverso 8°) della sopracitata deliberazione è completato con l'aggiunta del seguente comma:
"Le fatture originali potranno essere quietanziate per la somma corrispondente all'ammontare massimo dell'investimento sussidiabile nel caso che il macchinario superi tale massimo".
d) il capoverso 11°) della sopracitata deliberazione è modificato come segue:
"Potrà essere autorizzato l'aumento, sino a complessive Lire trenta milioni, dei fondi speciali di garanzia e del conto corrente bancario bloccato per contributi ed interessi, di cui alle apposite convenzioni con gli Istituti bancari, da disporre presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino - (Succursale di Aosta) -, previa modificazione delle convenzioni in atto in base a clausole da approvare con deliberazioni della Giunta regionale, con approvazione e imputazione delle relative spese all'apposito capitolo 283 della parte "SPESA" del bilancio di previsione della Regione per il corrente anno finanziario 1967 (Contributi, concorso spese per mutui e sussidi per iniziative e manifestazioni economiche e per lo sviluppo delle attività economiche"), che presenta la necessaria disponibilità e al corrispondente capitolo dei bilanci di previsione dei successivi anni finanziari".
e) il capoverso 12°) della sopracitata deliberazione è sostituito dal seguente nuovo capoverso:
12°) "La concessione dei contributi e sussidi regionali di cui ai precedenti capoversi sarà disposta con deliberazione della Giunta regionale, con approvazione e imputazione delle relative spese all'apposito capitolo 283 della parte "SPESA" del bilancio di previsione della Regione per il corrente anno finanziario 1967 ("Contributi, concorso spese per mutui e sussidi per iniziative e manifestazioni economiche e per lo sviluppo delle attività economiche"), che presenta la necessaria disponibilità, nei limiti dello stanziamento annuo del capitolo stesso, nonché ai corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci preventivi per i successivi anni finanziari come da stanziamenti di bilancio e da autorizzazioni da approvare annualmente dal Consiglio regionale".
