Oggetto del Consiglio n. 104 del 10 maggio 1967 - Verbale
OGGETTO N. 104/67 - Subconcessione al Comune di Arvier di derivazione di acqua della sorgente Lechère, in Comune di Arvier, per usi potabili ed igienici del Comune.
L'Assessore ai Lavori Pubblici, COLOMBO, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di subconcessione al Comune di Arvier di derivazione di acqua dalla sorgente Lechère, in Comune di Arvier, per usi potabili ed igienici del Comune, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 7 aprile 1967:
Con domanda in data 22.1.1965 il Sindaco del Comune di Arvier, ha chiesto alla Regione la subconcessione di captare le acque della sorgente Lechère, in Comune di Arvier, nella misura di moduli 0,05 (libri cinque al minuto secondo), onde utilizzarle per i bisogni potabili ed igienici del Comune.
La domanda è corredata dal progetto 10.11.1963 a firma Geom. Benvenuto Martinet.
La sorgente Lechère non è iscritta nell'elenco delle acque pubbliche della Regione, ma è in corso la pratica, da parte del locale Ufficio del Genio Civile, per la iscrizione della sorgente in tale elenco.
Non essendovi dubbio sul carattere pubblico della sorgente, in quanto atta a soddisfare usi di pubblico e generale interesse (articolo 1 del T.U. 11.12.1933: V. Sentenza Corte Suprema di Cassazione 8.3.1954 n. 667 in Foro it. 1955, I, 540), l'Amministrazione regionale, in pendenza della conclusione della pratica della sua iscrizione nell'elenco delle acque pubbliche, ha ammesso ad istruttoria la domanda del Comune, ritenendo ammissibile il procedimento istruttoriale, dato che l'iscrizione della sorgente nel precitato elenco costituisce il semplice atto formale dichiarativo e non costitutivo del suo carattere pubblico.
ISTRUTTORIA - Il Magistrato per il Po, di Parma, ha rilasciato il proprio nulla-osta all'accoglimento della domanda di cui si tratta con lettera n. 1363/III in data 5.3.1965.
L'avviso relativo alla presentazione della domanda è stato pubblicato sul Foglio Annunzi Legali della Valle d'Aosta n. 48 in data 26.5.1965 ed è stato riprodotto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 158 in data 28.6.1965 senza dar luogo a presentazione di domande incompatibili e concorrenti.
Con ordinanza n. 68 in data 15.9.1965 è stato poi disposto il deposito della domanda e del relativo progetto presso l'Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal 1° ottobre 1965, a disposizione di chiunque intendesse prenderne visione nelle ore d'ufficio.
Copia dell'ordinanza stata affissa per il periodo predetto di 15 giorni all'Albo pretorio del Comune di Arvier e copie della ordinanza medesima sono state inviate: al Ministero dei Lavori Pubblici; al Magistrato per il Po, di Parma; all'Ufficio del Genio Civile di Aosta; alla Sezione Idrografica del Po, di Torino; al Comando Militare Territoriale, di Torino; alla Direzione del Demanio della 1? Zat. Di Milano; all'Amministrazione dei Canali Demaniali Cavour; all'Assessorato Regionale della Sanità ed Assistenza Sociale.
La pubblicazione dell'ordinanza all'Albo pretorio del Comune di Arvier ha dato luogo alla presentazione di un'opposizione, in data 18.10.1965 da parte dei Sigg. Pontal Emilio e Moget Marcellina, come si dirà in appresso.
L'Autorità Militare ha rilasciato il proprio nulla-osta alla sub concessione di cui si tratta con nota n. 27143 in data 6.12.1965.
L'Amministrazione Generale dei Canali Demaniali di irrigazione (Canali Cavour) ha anche rilasciato il proprio nulla-osta alla subconcessione con nota n. 1/6031 in data 28.10.1965.
La visita locale di istruttoria è avvenuta regolarmente il giorno 18.11.1965, come stabilito nell'ordinanza di istruttoria, ed alla visita medesima hanno partecipato i seguenti Signori:
- Geom. Vincenzo Carloni, per conto dell'Ufficio del Genio Civile, di Aosta -
- Clusaz Roberto, Sindaco del Comune di Arvier, assistito dal Geom. Benvenuto Martinet e dal Segretario comunale Sig. Chatel Leo -
- Pontal Emilio, assistito dal Geom. Rosset Michele -
- Geom. Michele Gonrad, dell'Ufficio Acque dell'Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.
In seguito alla lettura dell'esposto dei Signori Pontal e Moget hanno riferito i Sig. Clusaz, il Geom. Martinet ed il Geom. Rosset, come si dirà in appresso.
CONSISTENZA DELLE OPERE PROGETTATE
La sorgente scaturisce a monte della frazione Grand Haury, sul fondo di proprietà del Sig. Pontal Emilio, ai piedi di un grande roccione. Le acque di detta sorgente, della portata di l/sec 5, scendono a valle attraverso un ruscello naturale unendosi con le acque delle sorgenti sparse esistenti nella zona denominata "des Eaux" che, convogliate in un rio in terra e selciato, vengono usate per l'irrigazione dei prativi; durante la stagione invernale vengono parzialmente e saltuariamente usate anche per azionare il molino consortile della frazione Grand Haury e due segherie artigianali di proprietà del Sig. Pontal Emilio e Moget Marcellina.
La sorgente "Lechère" è risultata l'unica sorgiva esistente nella zona con acqua avente i requisiti di potabilità e la possibilità di essere inserita nella rete dell'esistente acquedotto comunale per l'approvvigionamento idrico delle frazioni La Revoire - Rochefort - Liverogne - Arvier borgo - Fournier - Mochet e la Crête, con una popolazione potenziale di 800 abitanti.
Il progetto dell'acquedotto, del tipo a gravità, prevede essenzialmente le seguenti opere:
- Opere di presa: consistono in una vasca di raccolta, di mt. 4,00 x 2,20 x 1,50, in muratura e ispezionabile a tre scompartimenti (manovra, carico e decantazione), costituita ai piedi del roccione donde la sorgente scaturisce.
- Condotto adduttore delle acque - Dalla camera di presa, l'acqua sarà convogliata, mediante una tubazione in acciaio con giunti saldati del Ø di m/m 60 e della lunghezza di metri 1.150, alla esistente vasca detta "Maison Blanche", dove sarà opportunamente inserita nell'acquedotto comunale.
ESAME DELLE OPPOSIZIONI
I Sigg. Pontal Emilio e Moget Marcellina, con l'esposto presentato, dichiarano di opporsi alla subconcessione in quanto essi sono utenti "ab immemorabili" dell'acqua di cui si tratta, che aziona le segherie di proprietà di ciascuno dei due opponenti.
L'esposto conclude che, per le ragioni precisate, gravissimo sarebbe il danno che loro conseguirebbe dalla captazione della sorgente da parte del Comune.
Dopo la lettura dell'esposto, fatta in sede di visita di istruttoria, il Geom. Martinet, per conto del Comune, ha dichiarato che la sorgente oggetto della domanda di subconcessione, servendo ad alimentare l'acquedotto comunale, ha i requisiti di acqua pubblica ai sensi dell'articolo 1 del T.U. di leggi 11.12.1933 n. 1775.
Il Sindaco di Arvier ha fatto presente che da parte del Comune si è cercato inutilmente di addivenire ad un amichevole accordo con le parti interessate alla captazione della sorgente Lechère e che non è stato possibile giungere ad un accordo per le richieste troppo alte di indennizzo pretese dai Signori Pontal e Moget.
Nello schema di disciplinare è stato inserito l'obbligo da parte del Comune di Arvier di indennizzare, ai sensi dell'art. 45 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, i proprietari delle due segherie nel caso in cui il prelievo di 1/sec. 5 dalla sorgente Lechère arrecasse veramente dei danni alle due segherie di cui si tratta.
CONDIZIONI GENERALI
L'utilizzazione delle acque della sorgente "Lechère" corrisponde ad una reale necessità per i bisogni potabili del Comune di Arvier e le modalità di captazione delle acque e della loro condotta di adduzione sono da ritenersi idonee allo scopo e, quindi, da approvare.
La subconcessione richiesta può, pertanto, essere rilasciata.
GARANZIE. RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI
Nel disciplinare sono state inserite le solite clausole generali. È stata anche inserita una clausola a tutela degli attuali utenti delle acque della sorgente per uso di forza motrice e per usi irrigui nel caso in cui la nuova subconcessione dovesse danneggiare tali utenti.
DURATA DELLA SUBCONCESSIONE
Trattandosi di piccola derivazione, la durata sarà di anni trenta, decorrenti dalla data del decreto di sub concessione.
CANONE
Non è dovuto alcun canone a termini dell'art. 9 dello Statuto Regionale, promulgato con legge costituzionale 26.2.1948 n. 4, in quanto si tratta di derivazione di acqua destinata ad uso pubblico.
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Il Magistrato per il Po, di Parma, con nota in data 20.5.1966 n. 2490/III, ha espresso in merito parere favorevole ai sensi dell'art. 9 della legge 12.7.1956 n. 735.
Il Consiglio Superiore del Ministero dei Lavori Pubblici, con voto n. 1054 in data 28.7.1966, ha pure espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta subconcessione.
Si propone, pertanto, che il Consiglio Regionale
deliberi
1°) di subconcedere al Comune di Arvier di derivare mod. 0,05 di acqua dalla sorgente Lechère, in territorio del Comune di Arvier, per utilizzazione a scopo potabile del Comune secondo le norme e condizioni previste nel sottoriportato disciplinate di subconcessione;
2°) di autorizzare l'emissione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale;
3°) di ordinare e di accertare l'introito delle seguenti somme, da versare dal Comune di Arvier presso la Tesoreria della Regione:
a) Lire 20.000 (ventimila), a titolo di cauzione, pari al minimo stabilito dall'art. 5, ultimo comma della legge 21.12.1961 n. 1501, somma che sarà restituita, ove nulla osti, al termine della subconcessione;
b) Lire 10.000 (diecimila), per il contributo del quarantesimo del canone di cui all'art. 7 comma secondo del T.U. 11.12.1933 n. 1775, pari al minimo prescritto dall'art. 3 della legge 21.12.1961 n. 1501, somma da introitare al capitolo 34 della parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario ("Provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e di miniere");
c) Lire 50.000 (cinquantamila), quale somma a disposizione dell'Amministrazione Regionale (Ufficio Acque e Miniere dell'Assessorato ai Lavori Pubblici) per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo ecc., somma da introitare al Capitolo 115 della Parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario ("Gestione fondi per spese istruttoria domande concessioni e subconcessioni di acque e miniere").
L'Assessore COLOMBO osserva che il provvedimento in discussione è analogo a quello testé approvato dal Consiglio, con la sola differenza che in questo caso si tratta di una subconcessione di acqua a usi potabili per alcune frazioni del Comune di Arvier, anziché di una concessione di acque per uso irriguo.
Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato che nessun Consigliere intende prendere la parola per chiedere chiarimenti o formulare osservazioni sul presente provvedimento, pone ai voti per alzata di mano l'approvazione del provvedimento stesso.
Il Consiglio
- preso atto di quanto riferito dall'Assessore ai Lavori Pubblici, COLOMBO;
- ad unanimità di. voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto);
delibera
1°) di subconcedere al Comune di Arvier di derivare mod. 0,05 di acqua dalla sorgente Lechère, in territorio del Comune di Arvier, per utilizzazione a scopo potabile del Comune secondo le norme e condizioni previste nel sottoriportato disciplinare di subconcessione;
2°) di autorizzare l'emissione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale;
3°) di ordinare e di accertare l'introito delle seguenti somme, da versare dal Comune di Arvier presso la Tesoreria della Regione:
a) £ 20.000 (ventimila), a titolo di cauzione, pari al minimo stabilito dall'art. 5, ultimo comma della legge 21.12.1961 n. 1501, somma che sarà restituita, ove nulla osti, al termine della subconcessione;
b) £. 10.000 (diecimila), per il contributo del quarantesimo del canone di cui all'art. 7 comma secondo del 11.12.1933 n. 1775, pari al minimo prescritto dall'art. 3 della legge 21.12.1961 n. 1501, somma da introitare al capitolo 34 della parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario ("Provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e di miniere");
c) £ 50.000 (cinquantamila), quale somma a disposizione dell'Amministrazione regionale (Ufficio Acque e Miniere dell'Assessorato dei Lavori Pubblici) per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo, ecc., somma da introitare al capitolo 115 della parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario ("Gestione fondi per spese istruttoria domande concessioni e subconcessioni di acque e miniere").
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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Assessorato dei Lavori Pubblici
Disciplinare riguardante gli obblighi e le condizioni alla cui osservanza è vincolata la subconcessione di captare le acque della sorgente "Lechère", in Comune di Arvier, per gli usi potabili ed igienici del Comune stesso.
Domanda 22.1.1965 del Sindaco del Comune di Arvier.
Art. 1
QUANTITÀ ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE
La quantità d'acqua da derivare dal Comune di Arvier dalla sorgente denominata "Lechère", in Comune di Arvier a monte della frazione Grand Haury, resta fissata in misura costante e continua di mod. 0,05 (litri secondo cinque).
L'acqua derivanda dovrà servire per gli usi potabili od igienici del Comune di Arvier e sarà inserita nella rete dell'esistente acquedotto comunale.
Art. 2
MODALITÀ DI PRESA DELL'ACQUA
L'impianto potabile, del tipo a gravità, avrà la presa costituita da tre camere in muratura (manovra, carico e decantazione), entro una delle quali (carico) verrà a pescare, staccata dal fondo, la condotta di derivazione dell'acqua. In un'altra delle camere (manovra) saranno sistemate anche le valvole di presa dell'acqua e degli scaricatori di fondo e di troppo-pieno.
Le opere suddette dovranno essere di massima eseguite in conformità del progetto a firma del Geom. Benvenuto Martinet in data 10.11.1963, progetto facente parte del presente disciplinare e costituito da una relazione tecnica e da n. 4 tavole di disegni.
Art. 3
CONDOTTE DI ADDUZIONE DELL'ACQUA
Dalla camera di presa l'acqua sarà convogliata, - mediante una tubazione in acciaio con giunti saldati del Ø di m/m 60 e della lunghezza di mt. 1.150 -, alla esistente vasca detta "Maison Blanche", dove sarà opportunamente inserita nell'acquedotto comunale.
Le opere suddette dovranno essere, di massima, costruite in conformità del progetto richiamato al precedente articolo 2.
Art. 4
REGOLAZIONE DELLA PORTATA
Non si ritiene necessario prescrivere opere di modulazione della portata, trattandosi di acqua di sorgente che dovrebbe essere captata nella sua totalità.
Il Comune subconcessionario dovrà, per altro, inserire alla presa organi di misura totale della portata, nonché un venturimetro sulla condotta di presa, per la misura della portata della condotta.
L'Amministrazione subconcedente si riserva, tuttavia, la facoltà di prescrivere opere di modulazione qualora dalle misure di portata di cui sopra risultasse un gettito della sorgente più elevato della portata di acqua subconcessa.
Art. 5
GARANZIE DA OSSERVARSI
Saranno eseguite e mantenute a carico del Comune subconcessionario tutte le opere necessarie per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili nonché per la difesa delle proprietà interessate dall'impianto e ciò tanto se il bisogno di dette opere sia riconosciuto durante i lavori, quanto se sarà accertato in seguito.
In tutti i tratti rettilinei della condotta, anche se interrati, in cui la pendenza sia dell'ordine del 0,30 il Comune subconcessionario è obbligato a costituire opportuni blocchi di ancoraggio intermedi. Analoghi blocchi di ancoraggio dovranno essere costituiti nei punti in cui le livellette della condotta presentino cambiamenti sia altimetrici che planimetrici.
Art. 6
CONDIZIONI PARTICOLARI
Poiché le acque della Sorgente "Lechère", scendendo a valle, si uniscono con le acque delle sorgenti esistenti nella zona denominata "des Eaux", le quali vengono usate per l'irrigazione dei prativi e saltuariamente anche per azionare il molino consortile della frazione Grand Haury e due segherie artigianali di proprietà dei Sigg. Pontal Emilio e Moget Marcellina, il Comune subconcessionario è obbligato ad indennizzare gli utenti per usi irrigui e di forza motrice, di cui sopra, nel caso in cui la nuova derivazione attuata dal Comune dovesse arrecare dei danni alle loro utenze.
L'Ufficio Acque e Miniere dell'Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione accerterà, pertanto, se spetta alle ditte oppositrici Pontal e Moget un indennizzo, ai sensi dell'art. 45 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, determinandone, in caso affermativo, l'entità, sulla quale dovrà successivamente esprimere parere la IV Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Art. 7
TERMINE PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Sotto pena delle sanzioni previste dalla legge ed in quanto si tratta di lavori che si svolgono in alta montagna, il Comune subconcessionario dovrà iniziare i lavori entro mesi otto dalla data del Decreto di subconcessione e dovrà portarli a termine entro mesi dodici dalla data del Decreto stesso.
Art. 8
COLLAUDO DEI LAVORI
Eseguita la visita di collaudo, l'Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione, qualora non vi siano eccezioni in contrario, potrà autorizzare l'esercizio dell'acquedotto, dandone atto nel relativo certificato di collaudo. Qualora l'Ufficio riconosca la necessità di ulteriori lavori o di modifiche, dovrà prescrivere nel verbale di visita un termine per la loro esecuzione e stabilire altresì se, in pendenza della loro esecuzione, possa o meno attuarsi l'esercizio della derivazione per l'acquedotto comunale.
Art. 9
DURATA DELLA SUBCONCESSIONE
Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la subconcessione è accordata per la durata di anni trenta, successivi e continui, decorrente dalla data del decreto di subconcessione.
Art. 10
CANONE
Trattandosi di derivazione di acqua per usi pubblici, potabili e igienici, nessun canone è dovuto a termini dell'articolo 9 dello Statuto speciale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale n. 4 in data 26.2.1948.
Art. 11
DEPOSITI
Il Comune subconcessionario, all'atto della firma del presente disciplinare, ha dimostrato con la produzione delle relative quietanze di aver effettuato i seguenti versamenti di somme presso la Tesoreria dell'Amministrazione Regionale:
a) £. 20.000, pari al minimo prescritto dall'art. 5 della legge 21.12.1961 n. 1501, a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi che il Comune viene ad assumere per effetto della subconcessione, somma che sarà restituita, ove nulla-osti, al ter mine della subconcessione;
b) £. 10.000, pari al minimo prescritto dall'art. 3 della legge 21.12.1961 n. 1501.
Art. 12
RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI
Oltre alle condizioni previste nel presente disciplinare, il Comune subconcessionario è tenuto alla piena osservanza delle norme del T.U. di leggi sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775, e delle relative norme regolamentari, nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari, nazionali e regionali, concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'igiene e la sicurezza pubblica.
Art. 13
DOMICILIO LEGALE
Per ogni effetto di legge, il Comune subconcessionario elegge il proprio domicilio nel Comune di Arvier.
