Oggetto del Consiglio n. 103 del 10 maggio 1967 - Verbale
OGGETTO N. 103/67 - Subconcessione alla ditta Armand Berta e Cesare di St. Nicolas, per derivazione di acqua per uso irriguo dal torrente Vertosan, in Comune di Avise.
L'Assessore ai Lavori Pubblici, COLOMBO, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di subconcessione alla Ditta Armand Berta e Cesare, di St. Nicolas, per derivazione di acqua per uso irriguo dal torrente Vertosan, in Comune di Avise, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 7 aprile 1967:
Con domanda in data 8.6.1964 i Sigg. Armand Berta e Cesare, di Saint Nicolas, hanno chiesto all'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta la subconcessione di derivare dal torrente Vertosan, in Comune di Avise, mod. 0,15 di acqua per irrigare ettari 7.83.80 di terreno in Comune di Avise (Alpeggio Frà).
La domanda è corredata dal progetto in data 9.6.1964 a firma del Geom. Ferdinando Benzo.
Istruttoria
Della presentazione della domanda si è dato avviso sul Foglio Annunzi Legali della Valle d'Aosta n. 20 in data 23.4.1966 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio inserzioni) n. 115 in data 12.5.1966; non sono state presentate domande incompatibili e concorrenti.
Il Magistrato per il Po, di Parma, al quale venne inviata la domanda con gli atti relativi, ai fini del nulla-osta di cui all'articolo 9 della legge 12.7.1956 n. 753, ha rilasciato benestare alla ammissione ad istruttoria della domanda stessa con lettera n. 5138/III in data 3.9.1964.
Pertanto, con ordinanza n. 70 in data 12.9.1966 dell'Assessore regionale ai Lavori Pubblici, è stato disposto il deposito della domanda in data 8.6.1964 dei Sigg. Armand Berta e Cesare e del relativo progetto presso l'Ufficio Acque e Miniere dell'Assessorato regionale ai Lavori Pubblici per la durata di 15 giorni consecutivi, dal 26.9.1966 al 10.10.1966, a disposizione di chiunque intendesse prenderne visione nelle ore di ufficio.
Con tale ordinanza è stato, altresì, disposto che copia della ordinanza medesima dovesse anche essere affissa per i quindici giorni sopra indicati all'Albo pretorio dei Comuni di Avise e di Saint Nicolas.
Una copia dell'ordinanza è stata poi inviata: al Ministero dei Lavori Pubblici - Direzione Generale Acque ed Impianti Elettrici, in Roma; al Magistrato per il Po, di Parma; all'Ufficio del Genio Civile di Aosta; alla Sezione Idrografica del Po, di Torino; al Comando Militare Territoriale di Torino; all'Ente Nazionale per 1'Energia Elettrica (E.N.E.L.), Compartimento di Torino; alla Direzione del Demanio della 1? Z.A.T., di Milano; all'Amministrazione dei Canali Demaniali Cavour, di Torino.
La pubblicazione sui Fogli Ufficiali dell'avviso di presentazione della domanda di cui si tratta non ha dato luogo alla presentazione di opposizioni e neppure ne ha dato il deposito della domanda e del progetto presso l'Ufficio Acque e Miniere della Amministrazione regionale.
Anche l'affissione dell'ordinanza all'Albo pretorio dei Comuni di Avise e di St. Nicolas non ha dato luogo ad eccezioni, come risulta da referto dei rispettivi Comuni posto in calce all'ordinanza. L'invio di copia dell'ordinanza agli Enti sopra indicati ha, invece, provocato la presentazione da parte dell'Amministrazione dei Canali Demaniali Cavour di una opposizione in data 13.10.1966 n. 1/6047, della quale si dirà in appresso.
La visita locale di istruttoria, con ritrovo al Comune di Avise alle ore 10,30 come stabilito nell'ordinanza, è stata effettuata il 27.10.1966, con l'intervento dei Sigg.:
- Geom. Carloni Vincenzo, per conto dell'Ufficio del Genio Civile di Aosta;
- Geom. Michele Gonrad, dell'Ufficio Acque e Miniere dell'Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Valle d'Aosta;
- Sigg. Jacquemod Leo ed Arturo, proprietari interessati dalla derivazione.
In sede di ritrovo, come risulta dal verbale di visita, i Sigg. Jacquemod Leo ed Arturo hanno chiesto la tutela dei diritti irrigui dei canali situati a valle e, precisamente, i diritti dei canali Charbonière - Crêtes - Ru Meiten e Ru du Pied.
Tale richiesta è legittima e, pertanto, è stata inserita nel disciplinare di subconcessione apposita clausola per la tutela dei sopracitati diritti irrigui.
Consistenza delle opere progettate
L'opera di presa sul torrente Vertosan, sita a quota 1855, a carattere instabile, è costituita da un pennello di massi che, ostruendo l'alveo per una lunghezza di metri 1,50, devia una parte dell'acqua del torrente nel progettato canale.
Per regolare la portata e per chiudere l'immissione dell'acqua nel canale stesso, sarà collocata davanti all'imboccatura una paratoia in legno scorrevole su due piedritti in calcestruzzo.
La distribuzione dell'acqua derivata sul terreno da irrigare sarà eseguita con i1 canale principale, in terra, avente la base di cm. 25, l'altezza media di cm. 30 e le sponde inclinate di 1/5. Detto canale attraversa i terreni dell'alpeggio su una dorsale, seguendo una linea di lieve pendenza, in modo da convogliare l'acqua nella rete di canali secondari senza pericoli di erosioni.
Dopo aver attraversato i terreni da irrigare, il canale principale viene collegato ad un esistente canale di scolo, che consente di scaricare le acque eventualmente superflue direttamente nel torrente Vertosan, a quota 1820.
L'irrigazione sarà praticata dal 1° giugno al 31 agosto di ogni anno.
Quantità d'acqua richiesta
Per l'irrigazione di ettari 7.83.80 di terreno è stato richiesto un quantitativo di litri/secondo 15 e, cioè, circa due litri/secondo per ettaro. Trattandosi di irrigazione a scorrimento, si ritiene ammissibile la quantità d'acqua richiesta.
Esame delle opposizioni
Con nota in data 13.10.1966 n. 1/6047, l'Amministrazione dei Canali Demaniali Cavour richiama la nota 8.6.1966 n. 1/3899 con la quale, nell'interesse dei propri canali demaniali, detta Amministrazione si oppone categoricamente all'accoglimento della domanda dei Sigg. Armand Berta e Cesare, perché le derivazioni d'acqua che si attuano per detti canali demaniali sono soggette, in seguito all'accoglimento di nuove domande di concessioni d'acqua, a derivazioni abusive e a forti riduzioni di portata, con dannose ripercussioni per l'economia agricola dei terreni serviti dai canali stessi.
Si tratta della solita opposizione che l'Amministrazione dei Canali Demaniali presenta sempre tutte le volte che si procede ad istruttorie di domande di concessioni di acqua ad uso irriguo.
L'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta ritiene che un'opposizione così categorica, com'è quella che ha fatto l'Amministrazione dei Canali Demaniali Cavour, non sia accoglibile.
In primo luogo perché l'accoglierla significherebbe riconoscere ai Canali Demaniali un monopolio sulle acque della Dora Baltea, ed affluenti, che precluderebbe la costituzione di nuove utenze irrigue; il che non è ammissibile in primo luogo perché non è giustificato dai diritti che l'Amministrazione dei Canali Demaniali può vantare sulle acque della Dora Baltea; in secondo luogo, perché è del tutto opinabile che derivazioni del genere di quelle richieste dai Sigg. Armand, - data la loro piccola consistenza e soprattutto per il fatto che si esplicano a tanta distanza dalle opere di presa dei Canali Demaniali, - possano agire in senso negativo sulla portata dei canali stessi; in terzo luogo perché l'Amministrazione dei Canali Demaniali, in quanto provvede di continuo a creare nuove utenze irrigue, è più facile che sia essa stessa a determinare depauperamenti d'acqua nei suoi canali, anziché gli usi d'acqua praticati a monte da parte di piccole utenze di irrigazione.
Sembra, perciò, che sia da respingere l'opposizione categorica formulata dall'Amministrazione dei Canali Demaniali e sia da introdurre nel disciplinare di subconcessione, a tutela dei diritti d'acqua dell'Amministrazione stessa, una clausola che faccia obbligo alla nuova derivazione di sospendere il suo esercizio qualora nella Dora Baltea non scorra acqua sufficiente per alimentare le competenze di acqua dei canali demaniali.
Durata della subconcessione
Trattandosi di piccola derivazione, la durata sarà di anni trenta a decorrere dalla data del decreto di subconcessione.
Canone
Nessun canone è dovuto per la derivazione, in quanto a scopo irriguo, a termini dell'art. 9 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale n. 4 in data 26.2.1948.
Cauzione
La Ditta subconcessionaria dovrà provvedere, ai sensi dell'art. 16 comma 3° lettera K) del Regolamento sulle acque, approvato con R.D. 14.8.1920 n. 1285, al versamento della cauzione nella misura di L. 20.000, pari al minimo disposto dall'ultimo comma dell'art. 5 della legge 21.12.1961 n. 1501 sui canoni demaniali.
Tale somma sarà restituita, ove nulla-osti, al termine della subconcessione.
Domicilio legale
Resta fissato in Comune di Avise, dove ha luogo l'utilizzazione dell'acqua.
Il Magistrato per il Po, di Parma, con lettera in data 15.12.1966 n. 7929/III, ha espresso parere favorevole al rilascio della richiesta subconcessione.
Si propone, pertanto, che il Consiglio regionale
deliberi
1°) di subconcedere alla Ditta Armand Berta e Cesare, di Saint Nicolas, di derivare mod. 0,15 di acqua dal torrente Vertosan, in Comune di Avise, durante il periodo annuale 1° giugno - 31 agosto, per irrigare ettari 7.83.80 di terreni siti in territorio del Comune di Avise, secondo le norme e condizioni previste nel sottoriportato disciplinare di subconcessione;
2°) di autorizzare l'emissione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale;
3°) di ordinare e di accertare l'introito delle seguenti somme, da versare presso la Tesoreria della Regione:
a) L. 20.000 (ventimila), a titolo di cauzione, pari al minimo stabilito dall'art. 5 ultimo comma della legge 21.12.1961 n. 1501, somma che sarà restituita, ove nulla osti, al termine della subconcessione;
b) L. 10.000 (diecimila), per il contributo del quarantesimo del canone di cui all'art. 7 comma secondo del T.U. 11.12.1933 n. 1775, pari al minimo prescritto dall'art. 3 della legge 21.12.1961 n. 1501, somma da introitare al capitolo 34 della parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario ("Provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e di miniere");
c) L. 15.000 (quindicimila), quale somma a disposizione della Amministrazione Regionale (Ufficio Acque e Miniere dell'Assessorato ai Lavori Pubblici) per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo, ecc., somma da introitare al capitolo 115 della parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario ("Gestione fondi per spese istruttoria domande concessioni e subconcessioni di acque e miniere")
L'Assessore COLOMBO dichiara di non ritenere necessario di fornire ulteriori chiarimenti sull'argomento in esame in quanto il medesimo risulta sufficientemente illustrato nella relazione allegata al provvedimento di cui si tratta.
Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato che nessun Consigliere intende prendere la parola per chiedere chiarimenti o formulare osservazioni sulla proposta di cui si tratta, pone ai voti per alzata di mano l'approvazione della proposta stessa.
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Il Consiglio
- preso atto di quanto riferito dall'Assessore ai Lavori Pubblici, COLOMBO;
- ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto);
delibera
1°) di subconcedere alla Ditta Armand Berta e Cesare, di St. Nicolas, di derivare mod. 0,15 di acqua dal torrente Vertosan, in Comune di Avise, durante il periodo annuale 1° giugno - 31 agosto, per irrigare ettari 7.83.80 di terreni siti in territorio del Comune di Avise, secondo le norme e condizioni previste nel sotto riportato disciplinare di subconcessione;
2°) di autorizzare l'emissione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale;
3°) di ordinare e di accertare l'introito delle seguenti somme, da versare presso la Tesoreria della Regione:
a) £. 20.000 (ventimila), a titolo di cauzione, pari al minimo stabilito dall'art. 5, ultimo comma, della legge 21.12.1961 n. 1501, somma che sarà restituita, ove nulla osti, al termine della subconcessione;
b) £. 10.000 (diecimila), per il contributo del quarantesimo del canone di cui all'art. 7 comma secondo del T.U. 11.12.1933 n. 1775, pari al minimo prescritto dall'art. 3 della legge 21.12.1961 n. 1501, somma da introitare al capitolo 34 della parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario ("Provento delle concessioni e subconcessione di acque pubbliche e di miniere");
c) £. 15.000 (quindicimila), quale somma a disposizione dell'Amministrazione Regionale (Ufficio Acque e Miniere dell'Assessorato ai Lavori Pubblici) per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo, ecc., somma da introitare al capitolo 115 della parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario ("Gestione fondi per spese istruttoria domande concessioni e subconcessioni di acque o miniere").
