Oggetto del Consiglio n. 135 del 23 giugno 1967 - Verbale
OGGETTO N. 135/67 - Modificazione delle norme concernenti la concessione di contributi per la costruzione, la sistemazione e il riattamento di fabbricati rurali. (Mozione dei Consiglieri Chamonin e Albaney)
Il Presidente, MONTESANO, dichiara aperta la discussione sulla seguente mozione dei Consiglieri regionali Signori Chamonin Alberto e Albaney Giuseppe, concernente l'oggetto: "Proposta di aumento della misura percentuale del contributo regionale previsto dalla deliberazione consiliare n. 115 in data 15/6/1963 per la ricostruzione, la sistemazione ed il ripristino di fabbricati rurali distrutti o danneggiati da incendio", mozione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri in allegato all'ordine del giorno dell'adunanza del 10 e 11 maggio 1967.
All'Ill.mo Signor Presidente del Consiglio Regionale
Oggetto: Modalità nella concessione di contributi per la ricostruzione di fabbricati distrutti o danneggiati da incendio.
I sottoscritti Consiglieri Regionali,
Considerato che la deliberazione del Consiglio Regionale n. 115 del 15/6/1963, contenente "Modificazioni delle norme concernenti la concessione di contributi regionali per la costruzione, la sistemazione e il riattamento di fabbricati rurali" prevede che anche nel caso di ricostruzione di fabbricati rurali conseguente ad incendio sia applicata la stessa percentuale di contributo prevista per gli altri casi,
Ritenuto che l'incendio di un fabbricato rurale genera sempre improvvisi gravi problemi finanziari e tecnici la cui soluzione è urgente ai fini di evitare pregiudizio alla produzione agricola e disagio al proprietario sinistrato,
Rilevato che raramente le nostre aziende agrarie e segnatamente quelle dei coltivatori diretti sono in grado di affrontare così ingenti ed improvvisi oneri finanziari,
formulano la seguente
MOZIONE
1) Alla deliberazione consiliare n. 115 del 15.6.1963 va aggiunto il seguente comma:
"Il contributo nelle spese per la ricostruzione o la sistemazione ed il ripristino di fabbricati rurali distrutti o danneggiati da incendio è fissato nella misura del 60% della spesa ammissibile, con assoluta precedenza nella istruzione della pratica. Tali norme si applicano sia come contributo che come modalità anche ai casi previsti dal punto e) della citata deliberazione".
2) Il predetto beneficio è limitato ai soli fabbricati che hanno carattere di ruralità.
3) Si dà mandato all'Assessorato della Agricoltura e delle Foreste di predisporre con urgenza quanto necessario per la applicazione delle decisioni di cui sopra.
Aosta, 10 aprile 1967
F.ti: Alberto Chamonin - Albaney Giuseppe
Chamonin (U.V.) - La deliberazione consiliare n. 115 del 15 giugno 1963 prevede che il contributo per la costruzione e la ricostruzione (si intende per la ricostruzione e il rifacimento di almeno il 70% del fabbricato esistente) di fabbricati rurali e relativi annessi è fissato nella misura del 33% della spesa ritenuta ammissibile. Per le opere di sistemazione e di riattamento di fabbricati rurali e relativi annessi, invece, il contributo è fissato nella misura del 20% della spesa ritenuta ammissibile.
Le sistemazioni e i riattamenti per essere ammessi a contributo devono apportare effettivi miglioramenti di carattere tecnico o igienico, in effetti tutti sanno quale choc provoca nell'economia di un'azienda agraria un fatto così grave e imprevisto come un incendio, soprattutto nel periodo immediatamente susseguente al fatto. Ciò perché normalmente la prima cosa che brucia è quanto forma il capitale circolante di base dell'azienda e cioè quanto rappresentato dalle scorte. È notorio, infatti, che nella gran parte dei casi l'incendio si sviluppa inizialmente nei fienili e, purtroppo, quasi sempre dopo l'immagazzinamento del secondo taglio, cioè nel periodo nel quale tutta la produzione di fieno dell'annata agraria si trova ricoverata. Non ci troviamo quindi soltanto di fronte alla normale costruzione o ricostruzione di fabbricati rurali e relativi annessi come previsto dalla deliberazione consiliare, ma ci troviamo davanti a un fatto totalmente diverso e ben più grave, a mio avviso, perché non determinato soltanto dalla volontà dell'agricoltore, come nei casi normali, ma determinato dall'assoluta necessità, perché all'agricoltore sono venuti a mancare dei locali non solo necessari a lui e alla sua famiglia, come l'abitazione, ma anche quelli necessari al ricovero del bestiame. A tutto questo devo ancora aggiungere la necessità di ricostituire, nel più breve tempo possibile, le scorte senza le quali l'azienda viene a trovarsi veramente in gravissima crisi.
Vorrei ancora aggiungere come raccomandazione all'Assessore di valutare, nello studio del provvedimento, la possibilità d'intervento anche per la questione delle scorte, cioè intervenire adeguatamente anche per la loro ricostituzione. Quanto fin qui detto per il caso d'incendio vale anche per quanto riguarda la lettera e) della deliberazione consiliare e cioè per fabbricati rurali e relativi annessi distrutti o danneggiati da valanghe, frane, alluvioni, caduta di massi, scoscendimenti di terreno.
Maquignaz (D.C.) - Questa mozione, inizialmente, ha suscitato tra noi alcune perplessità, perché la richiesta di elevare al 60% il contributo per i fabbricati distrutti dall'incendio ci portò a fare alcune considerazioni: la prima è che tutti i fabbricati rurali dovrebbero essere coperti dal rischio incendio da una polizza assicurativa; la seconda è che il richiesto aumento di contributo può invogliare in determinati casi a delle speculazioni. Esaminando però attentamente il caso, ci siamo resi conto che molti fabbricati rurali, effettivamente, non sono assicurati e quelli che lo sono hanno sempre delle polizze vecchie per cui nel caso d'incendio logicamente prendono ben poco rispetto al gravissimo danno subito dall'azienda agraria. Siamo perciò dell'avviso che si possa accogliere questa mozione. Io vorrei però proporre di portare la percentuale al 50% per riuniformarla a quella massima prevista sia dalla legge della montagna, sia dal nuovo piano verde; questo ci faciliterebbe un po' nell'applicazione in quanto non sarebbe più necessario prevedere un'integrazione del 10% dei contributi sui fondi regionali qualora l'impegno fosse effettuato sui fondi derivanti dalle leggi sopracitate.
Propongo quindi al Consiglio di approvare direttamente nella seduta odierna una modificazione alla lettera e) della deliberazione n. 115 del 15 giugno 1963, con una definizione su cui la Commissione permanente per l'Agricoltura ha già espresso a maggioranza il suo parere favorevole. Si tratterebbe di un emendamento sostitutivo. Il testo attuale, infatti, sarebbe sostituito dal testo seguente: "e) - per la ricostruzione o ripristino di fabbricati rurali e relativi annessi distrutti o danneggiati da incendi, valanghe, frane, alluvioni, caduta di massi, scoscendimenti di terreno, la misura del contributo è fissata nella misura del 50% della spesa ritenuta ammissibile". In questo primo capoverso c'è solo l'aggiunta del caso incendi.
Nel secondo capoverso si prevede che: "Le domande di contributo relative saranno poste in istruttoria non appena perverranno e con assoluta precedenza rispetto a quelle non contemplanti ricostruzioni o ripristini imposti da sinistri e ad avvenuta chiusura degli accertamenti di legge."
Il terzo capoverso stabilisce: "La spesa ritenuta ammissibile è quella ritenuta necessaria alla ricostruzione di un fabbricato rurale o di un annesso non superiore in volume al fabbricato distrutto." Questo era già previsto nell'altra deliberazione consiliare.
Nel quarto capoverso si prevede che: "nel caso d'incendio doloso, accertato dalle autorità competenti, il contributo non è concedibile. Sono ammesse al contributo del 50% anche le domande che, all'atto dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni, risultassero presentate e non definite.".
Chamonin (U.V.) - L'Assessore non ritiene per caso di prendere in considerazione la questione delle scorte?
Maquignaz (D.C.) - Per quanto riguarda le scorte, io penso che tutti gli agricoltori possono beneficiare di quei prestiti di esercizio che arrivano fino a 500 mila lire senza nessun pagamento. Non c'è nessuna garanzia in quanto che ci sono le cinque cambiali ogni cinque anni, perciò mi pare che sia molto semplificato.
Marcoz (U.V.) - Temo che ci sia un equivoco sulla questione dell'incendio doloso. Assessore, se lei per doloso intende dire che è il proprietario che ha un interesse a bruciare la sua vecchia baracca, chiamiamola così, per ottenere il contributo per ricostruirla, mi sembra che vada benissimo e siamo tutti d'accordo, ma bisogna tener presente che è doloso anche un incendio applicato da un estraneo.
Volete escludere dal contributo il caso di una casa che venga bruciata da un incendio doloso applicato da un estraneo? Allora, effettivamente, la parola "doloso" può creare un equivoco che bisognerebbe chiarire, perché doloso può essere anche l'incendio appiccato dal vicino, dal piromane, dal matto. In questo caso la dizione "doloso" escluderebbe il risarcimento perché anche questo è un incendio doloso, bisognerebbe quindi effettuare una precisazione.
Bionaz (D.C.) - Mi sembra che quando nell'emendamento presentato dall'Assessore si dice che le domande di contributo saranno poste in istruttoria "ad avvenuta chiusura degli accertamenti di legge" ciò contenga già un po' tutta la questione ...(voce dell'Assessore Maquignaz)... d'accordo, c'è pur sempre un'azione civile verso... naturalmente se possiede qualche cosa, se non possiede niente, non c'è nessuna rivalsa...
(voce) - ... bisognerebbe farlo noi se non ha niente...
(voci)
Maquignaz (D.C.) - Io penso che si potrebbe rimediare a questo aggiungendo: "nel caso di incendio doloso - accertato dell'Autorità competente a carico del richiedente - il contributo non è concedibile.".
(voce) - ... richiedente o dei suoi familiari...
Andrione (U.V.) - Ecco, a carico dei proprietari dell'azienda o dei suoi prossimi congiunti, no perché poi è la moglie...
Montesano (P.S.D.I.) - Nessun altro chiede la parola? Nessun altro chiede la parola, allora mettiamo ai voti l'emendamento proposto dall'Assessore all'Agricoltura per poi mettere ai voti la mozione. Chi è favorevole all'emendamento? No, un attimo chiede la parola il Consigliere Chamonin.
Chamonin (U.V.) - Veramente avevamo chiesto il 60%, l'Assessore propone il 50%, se questo veramente facilita la concessione dei contributi, penso che possiamo essere d'accordo per uniformarci, come diceva l'Assessore, ai contributi massimi delle leggi della montagna e del piano verde, almeno noi possiamo dichiararci d'accordo.
Montesano (P.S.D.I.) - Siamo tutti d'accordo su questo concetto? La parola al Consigliere Fosson.
Fosson (U.V.) - Nous sommes d'accord pour la réduction au 50% du pourcentage pour les raisons expliquées par l'Assesseur. Au contraire, pour ce qui concerne la question qui avait été soulevée pour remplacer en tout cas le scorte, il y a effectivement le problème que peut-être dans certains cas particuliers l'emprunt n'est pas utile, il faudrait voir. Je pense que l'on pourrait formuler une recommandation à l'Assesseur afin qu'il examine plus à fond la question. En ligne de principe avec l'emprunt de 500 mille lires maximum on peut faire face à ces événements, mais dans certains cas cet emprunt n'est pas suffisant. Sur cette motion présentée par d'autres collègues on pourrait étudier un peu le problème et voir si des fois il faut apporter des modifications.
Pour ce qui concerne la priorité dans l'examen des demandes, je dois dire que, pratiquement, si on avait obtenu la cession du 33%, tout de même on a toujours donné, même dans le passé, la priorité aux demandes pour les cas d'incendie et d'accidents. En tout cas nous sommes d'accord sur la proposition qui a été faite.
Il Presidente, MONTESANO, invita il Consiglio a votare, per alzata di mano, sulla proposta dell'Assessore Maquignaz:
Il Consiglio
Richiamata la deliberazione consiliare n. 115 in data 15 giugno 1963 concernente "Modificazione delle norme concernenti la concessione di contributi regionali per la costruzione, la sistemazione e il riattamento di fabbricati rurali";
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove);
delibera
di modificare come segue il capoverso lettera e) della deliberazione consiliare n. 115 in data 15 giugno 1963, concernente: "Modificazione delle norme concernenti la concessione di contributi regionali per la costruzione, la sistemazione e il riattamento di fabbricati rurali":
"e) - Per la ricostruzione o il ripristino di fabbricati rurali e relativi annessi distrutti o danneggiati da incendi, valanghe, frane, alluvioni, caduta di massi e scoscendimenti di terreno, la misura del contributo è fissata nel 50% della spesa ritenuta ammissibile.
Le domande di contributo relative saranno poste in istruttoria non appena perverranno e con assoluta precedenza rispetto a quelle non contemplanti ricostruzioni o ripristini imposti da sinistri e ad avvenuta chiusura degli accertamenti di legge.
La spesa ritenuta ammissibile è quella necessaria alla ricostruzione di un fabbricato rurale o di un annesso non superiore in volume al fabbricato distrutto.
Nel caso di incendio doloso - accertato dall'Autorità competente a carico del proprietario dell'azienda e dei suoi congiunti - il contributo non è concedibile.
Sono ammesse al contributo del 50% anche le domande che all'atto dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni risultano presentate e non definite.
