Oggetto del Consiglio n. 151 del 17 dicembre 1959 - Verbale
OGGETTO N. 151/59 - LEGGE REGIONALE CONCERNENTE L'ASSUNZIONE DI UN MUTUO PASSIVO A LUNGA SCADENZA, PRESSO LA CASSA DI RISPARMIO DI TORINO, PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE STRAORDINARIE PER OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ.
L'Assessore alle Finanze, COLOMBO, riferisce al Consiglio in merito alla seguente deliberazione di Giunta n. 1205, dell'11 novembre 1959, concernente la proposta di stipulazione di un mutuo passivo a lunga scadenza, dell'importo di Lire 1.500.000.000, per il finanziamento di spese straordinarie relative all'esecuzione di lavori di pubblica utilità, deliberazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
---
Oggetto N. 1205 (Presa d'atto) - STIPULAZIONE DI UN MUTUO PASSIVO DI LIRE 1.500.000.000 PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE.
L'Assessore alle Finanze, Dr. Colombo, riferisce alla Giunta di aver interpellato i seguenti Istituti bancari per proposte relative alla stipulazione del mutuo di Lire 1.500.000.000, approvata, in via di massima, dal Consiglio regionale in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1-7-1959 - 30-6-1960, nonché in sede di approvazione del piano di lavori di pubblica utilità di cui alla deliberazione consiliare n. 117 in data 8 ottobre 1959:
- Cassa di Risparmio di Torino
- Istituto Bancario San Paolo, di Torino
- Banca Popolare di Novara
- Banca Commerciale Italiana
- Banco Valdostano Bérard.
Informa che la Banca Popolare di Novara, la Banca Commerciale Italiana e il Banco Valdostano Bérard hanno comunicato di non poter aderire alla richiesta e che la Cassa di Risparmio di Torino ha comunicato di essere disposta a concedere alla Regione un mutuo a lunga scadenza dell'importo di Lire 1.500.000.000 alle seguenti condizioni:
- durata del mutuo anni 25;
- tasso di interesse annuo 7 %;
- garanzia mediante delegazioni sui proventi annui derivanti alla Regione dalle quote annue di ripartizione delle entrate erariali;
- annualità costante di ammortamento per capitale ed interessi - lire 127.356.576 annue;
- prelevamento delle somme mutuate in successivi ratei di importo variabile, secondo le necessità di cassa della Regione;
- decorrenza del piano di ammortamento del mutuo per capitale e interessi dalla data dell'ultimo prelevamento di somme a copertura dell'importo del mutuo, prelevamento da effettuarsi entro il 31-12-1961.
Informa che l'Istituto Bancario San Paolo, di Torino, ha comunicato di non poter concedere direttamente il mutuo a lunga scadenza ma di poter interessarsi per ottenere la concessione del mutuo da parte del Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche, con sede in Roma, mediante rilascio di obbligazioni e con unico iniziale versamento (senza possibilità di anticipazioni parziali di somme in relazione alle necessità di cassa della Regione).
Fa presente che, con questo sistema di mutuo, la Regione si troverebbe costretta a contrarre un mutuo per un capitale obbligazionario nominale di importo superiore e a depositare con vincolo una parte del capitale mutuato per un certo periodo di tempo, in base a un tasso (4,50 %) di interesse inferiore, in attesa di dover disporre ed erogare le somme mutuate per il pagamento e il saldo delle spese dei lavori pubblici, per il cui appalto occorre sia già stipulato il contratto di mutuo.
Segue discussione, al termine della quale,
LA GIUNTA
prende atto di quanto sopra concordando, unanime, di sottoporre all'esame del Consiglio regionale la proposta di assunzione di un mutuo passivo di Lire 1.500.000.000 con la Cassa di Risparmio di Torino, proposta da documentare di dati di raffronto con le condizioni del precedente mutuo di eguale importo già stipulato dalla Regione con il Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche e con le condizioni offerte dal predetto Consorzio per la stipulazione di un secondo mutuo di Lire 1.500.000.000".
PROSPETTO DEI DATI DI RAFFRONTO DEL COSTO DEI MUTUI PASSIVI
Mutuo contratto nel 1956 dall'Amministrazione regionale con il concorso di credito per le opere pubbliche di Roma
|
Offerta della Cassa di Risparmio di Torino per la stipulazione di un mutuo di L. 1.500.000.000 |
Offerta per la stipulazione di un mutuo di Lire 1.500.000.000 dell'Istituto S. Paolo di Torino per conto del Consorzio di credito per le opere pubbliche di Roma |
- Mutuo contratto con unica emissione di obbligazioni per l'importo totale mutuato (alla quotazione di Lire 89,50%) |
- Capitale nominale ed effettivo di L. 1 miliardo 500 milioni da versare in contanti e a ratei successivi alla Regione |
- Mutuo da contrarsi con una unica emissione di obbligazioni per l'importo totale del mutuo |
- Capitale nominale della obbligazione: Lire 1.676.000.000 |
- Tasso di interesse annuo: 7% |
- Capitale nominale: L. 1.570.680.000 qualora, ad esempio, le obbligazioni stesse venissero cedute al prezzo di L. 95,50 (quotazione della giornata, soggetta a variazione - riduzione) |
- Capitale effettivo ricavato dalla Regione con la vendita delle obbligazioni: L. 1.500.000.000 |
- Durata del mutuo: anni 25 |
- Capitale effettivo ricavabile dalla Regione con la vendita delle obbligazioni: L. 1.500.000.000 |
- Tasso d'interesse annuo: 6,75% sull'ammontare del capitale nominale delle obbligazioni
|
- Annualità costanti di ammortamento (per capitale e interessi): n. 25 da L. 127.356.576 (in totale L. 3.189.914.400) decorrenti dalla data dell'ultimo prelevamento di somme a copertura dell'importo del mutuo, prelevamento da effettuare entro il 31-11-1961 |
- Tasso di interesse annuo: L. 6,75% sul capitale nominale |
- Durata del mutuo: anni 30 |
- Prelevamento delle somme mutuate a successivi ratei di importo variabile, secondo le necessità di cassa dell'Amministrazione regionale |
- Durata del mutuo: anni 30 |
- Annualità costanti (per capitali e interessi) di ammortamento: n. 30 da L. 131.686.932 (in totale lire 3.950.607.960) |
- Garanzia mediante delegazione sui proventi annui derivanti alla Regione dalle quote annuali di ripartizione delle entrate erariali previste dall'art. 2 della legge 29-11-1955, n. 1179 |
- Annualità di ammortamento: n. 30 da Lire 117.000.000 circa (in totale Lire 3.510.000.000: all'importo totale dell'annualità occorre aggiungere la perdita che la Regione subirebbe nel vincolare i fondi riscossi all'atto della stipulazione del mutuo (differenza fra tasso sull'ammontare del mutuo e tasso di interesse sulle somme depositate con vincolo annuale: circa 30 milioni in un anno |
- Garanzia mediante delegazioni sui proventi annui derivanti alla Regione dalle quote annuali di ripartizione delle entrate erariali previste dall'art. 2 della legge 29-11-1955, n. 1179 |
|
- Garanzia mediante delegazioni sui proventi annui derivanti alla Regione dalle quote annuali di ripartizione delle entrate erariali previste dall'art. 2 della legge 29-11-1955, n. 1179 |
- Perdita della Regione dovuta alla differenza tra gli interessi passivi pagati, per il primo anno, sull'ammontare nominale del mutuo e l'ammontare degli interessi riscossi (al tasso del 4,50 %) per deposito vincolato della somma di Lire 1.500.000.000: L. 45.630.000 (pagate L. 113.130.000; riscosse L. 67.500.000) |
|
|
Disegno di legge regionale n.
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE N. : ASSUNZIONE DI UN MUTUO PASSIVO A LUNGA SCADENZA, PRESSO LA CASSA DI RISPARMIO DI TORINO, PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE STRAORDINARIE PER OPERE DI PUBBLICA UTILITA
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo 1
È autorizzata l'assunzione, presso la Cassa di Risparmio di Torino, di un mutuo passivo a lunga scadenza dell'importo di Lire un miliardo e cinquecento milioni, da impiegare esclusivamente per il finanziamento, sul bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario, delle spese straordinarie per le opere di pubblica utilità di cui ai capoversi 3°) e 5°) - parte dispositiva - della deliberazione del Consiglio regionale n. 117 in data 8-10-1959.
Articolo 2
Il mutuo passivo di cui al precedente articolo potrà essere somministrato con uno o più prelevamenti di somme e sarà ammortizzato in venticinque annualità costanti da versarsi a rate bimestrali posticipate, comprensive del capitale e degli interessi al saggio del sette per cento all'anno e decorrenti dalla data dell'avvenuta somministrazione totale del capitale mutuato.
Per il finanziamento delle spese, per la restituzione delle somme mutuate e per il pagamento dei relativi interessi, saranno iscritti appositi capitoli di spese negli stati di previsione della spesa dei bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1960 - 30 giugno 1961 e seguenti, per tutta la durata dell'ammortamento del mutuo.
Articolo 3
L'ammortamento del mutuo passivo di cui ai precedenti capitoli, sarà garantito mediante vincolo e rilascio di delegazioni di pagamento sulle entrate derivanti alla Regione dai proventi delle quote annuali di ripartizione delle entrate erariali previste dall'articolo 2 della Legge 29 novembre 1955, n. 1179, sull'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta.
Qualora si verifichi, per qualsiasi causa, l'impossibilità o l'insufficienza della garanzia dell'ammortamento sui predetti cespiti delegati, l'ammortamento del mutuo sarà garantito anche mediante vincolo e delegazioni di pagamento sulle sovrimposte fondiarie alle imposte sui terreni e sui fabbricati nonché su altri idonei e vincolabili cespiti di entrata della Regione.
Articolo 4
Il provento straordinario del mutuo passivo, di cui ai precedenti articoli, sarà introitato sull'apposito capitolo 38 della parte ENTRATE del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario.
Le spese per le singole opere di pubblica utilità da finanziare con il provento del mutuo passivo saranno impegnate sugli appositi capitoli di spesa 115, 144, 146 e 168 del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario, in esecuzione di quanto stabilito con la deliberazione del Consiglio regionale n. 117 in data 8-10-1959.
Articolo 5
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a procedere alla stipulazione dell'atto notarile per l'assunzione del mutuo passivo, di cui alla presente legge, in base alle condizioni generali di cui ai precedenti articoli nonché in base alle altre eventuali condizioni particolari necessarie per il perfezionamento del contratto di mutuo concordate con la Cassa di Risparmio di Torino e approvate con deliberazione della Giunta regionale.
Il Presidente della Giunta regionale è, altresì, autorizzato a sottoscrivere ed a rilasciare alla mutuante Cassa di Risparmio di Torino gli atti di vincolo e di delegazione di pagamento sui proventi delle entrate regionali di cui al precedente articolo 3), a garanzia del pagamento delle annualità di ammortamento del mutuo passivo di cui alla presente legge.
Articolo 6
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta,
---
L'Assessore COLOMBO illustra al Consiglio la necessità di stipulare un mutuo passivo a lunga scadenza, dell'importo di Lire 1.500.000.000, per il finanziamento di spese straordinarie relative alla esecuzione di lavori di pubblica utilità e dà lettura ai Signori Consiglieri della seguente lettera, in data 1-10-1959 - prot. n. 13711/4, inviata dall'Amministrazione regionale ai vari Istituti bancari di Aosta e con cui si invitavano gli Istituti stessi a comunicare le condizioni di offerta per la concessione del mutuo di cui si tratta:
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Assessorato alle Finanze
Prot. n. 13711/4
Aosta, lì 1° ottobre 1959
- ALLA CASSA DI RISPARMIO DI TORINO Succursale di Aosta AOSTA
- ALLA BANCA POPOLARE DI NOVARA Succursale di Aosta AOSTA
- ALL'ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO Succursale di Aosta AOSTA
- ALLA BANCA COMMERCIALE Succursale di Aosta AOSTA
- AL BANCO VALDOSTANO DI A. BERARD AOSTA
OGGETTO: Contrattazione di un mutuo passivo a lunga scadenza (25 anni) dell'importo di Lire 1.500.000.000 per il finanziamento di spese per lavori di pubblica utilità.
Questa Amministrazione regionale ha stabilito di contrarre un mutuo passivo dell'importo di Lire 1.500.000.000, ammortizzabile in anni 25, per il finanziamento di spese straordinarie relative a lavori di pubblica utilità da eseguire in Valle d'Aosta.
A tale fine questa Amministrazione richiede a codesto Istituto Bancario, e agli altri Istituti Bancari locali, di voler comunicare le condizioni di offerta per la stipulazione del mutuo di cui sopra, tenendo presente quanto segue:
1) Il pagamento delle quote annuali di ammortamento del mutuo sarà garantito mediante delegazioni rilasciate sui proventi annui derivanti alla Regione dalle quote annue di ripartizione delle entrate erariali previste dall'art. 2 della legge 29 novembre 1955, n. 1179.
2) Il prelevamento della somma mutuata potrà essere effettuato dalla Regione a successivi ratei di importo variabile, secondo le necessità di cassa, sino al complessivo importo di Lire 1.500.000.000 entro il 31 dicembre 1961.
3) Le annualità del piano di ammortamento del mutuo per capitali ed interessi, decorreranno dal 1 gennaio 1962, oppure dal giorno successivo alla data dell'ultimo prelevamento di fondi effettuato dalla Regione con raggiungimento dell'importo complessivo di Lire 1.500.000.000.
4) Sui singoli prelevamenti di somme effettuati prima della data di decorrenza del piano di ammortamento del mutuo, questa Regione corrisponderà gli interessi nella misura da concordare fra le condizioni di stipulazione del mutuo.
5) L'importo totale dei prelevamenti effettuati in conto mutuo dovrà corrispondere all'importo nominale del mutuo stesso (Lire 1.500.000.000) non essendo ammesse operazioni di emissione di cartelle di obbligazioni che possano, comunque, variare il capitale nominale del mutuo.
6) La stipulazione del contratto di mutuo dovrà essere perfezionato entro il 15 dicembre del corrente anno.
Si prega di voler dare cortese risposta alla presente con ogni possibile urgenza e comunque non oltre il 15 corr. mese.
Con distinta considerazione.
L'ASSESSORE ALLE FINANZE
F.to: Dr. M. Colombo
L'Assessore COLOMBO informa che la Banca Popolare di Novara ha risposto a tale lettera precisando che, per Statuto, la Banca non era autorizzata a fare operazioni a lunga scadenza e fa presente che analoga risposta hanno dato la Banca Commerciale Italiana e il Banco Valdostano di A. Bérard.
Riferisce che la Cassa di Risparmio di Torino ha comunicato, invece, di essere disposta a concedere il mutuo alle condizioni poste dall'Amministrazione regionale, come risulta dalla seguente lettera del 7-10-1959, prot. n. 32324:
CASSA DI RISPARMIO DI TORINO
Via XX Settembre, 31
Torino, lì 7 ottobre 1959
N. 32324
Ufficio Legale
OGGETTO: Richiesta Mutuo.
Ill.mo Sig. Dott. M. COLOMBO
Assessore alle Finanze della Regione Autonoma della Valle di Aosta
AOSTA
Riscontriamo la Sua del 1° corrente, n. 13711/4, diretta alla ns/ Dipendenza di Aosta, con la quale ci chiede le condizioni per la stipulazione di un mutuo di L. 1.500.000.000 che la Regione Autonoma della Valle di Aosta intenderebbe contrarre per il finanziamento di spese straordinarie relative a lavori di pubblica utilità.
In merito Le significhiamo che questa Cassa di Risparmio è ben lieta di concedere il mutuo sopramenzionato, con ammortamento nel periodo desiderato di anni venticinque, al tasso di interesse del 7 % e con garanzia di delegazioni sui proventi annui derivanti alla Regione dalle quote annue di ripartizione delle entrate erariali previste dall'art. 2 della Legge 29 novembre 1955, n. 1179.
Questa Cassa di Risparmio è pure disposta, in via eccezionale, a che il prelevamento della somma mutuata possa essere effettuato a successivi ratei di importo variabile, secondo le necessità di cassa della Regione e che le annualità del piano di ammortamento del mutuo, per capitale ed interessi, decorrano dal 1° gennaio 1962.
In attesa di conoscere le decisioni della spett. Giunta regionale, distintamente salutiamo.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to: Illeggibile
L'Assessore COLOMBO informa che l'Istituto Bancario San Paolo, di Torino, ha comunicato che non poteva, per statuto, concedere il mutuo richiesto, ma che avrebbe potuto dare il suo appoggio all'Amministrazione regionale per la stipulazione del mutuo in questione presso il Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche, di Roma, che già aveva concesso un analogo mutuo alla precedente Amministrazione regionale.
Rileva che la proposta dell'Istituto Bancario San Paolo, di Torino, era però in contrasto con la clausola n. 5) della surriportata lettera dell'Amministrazione regionale, in cui si precisava, fra l'altro, che non erano ammesse "operazioni di emissione di cartelle di obbligazioni che possano, comunque, variare il capitale nominale del mutuo".
Riferisce che la Giunta, nella seduta dell'11 novembre 1959 (oggetto n. 1205) ha quindi stabilito di sottoporre all'esame del Consiglio regionale la proposta di assunzione di un mutuo passivo di Lire 1.500.000.000 con la Cassa di Risparmio di Torino.
Comunica che, successivamente alla spedizione ai Consiglieri della lettera di convocazione del Consiglio con annesso ordine del giorno dei lavori e relativi allegati, sono pervenute alla Amministrazione regionale due lettere dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino, di cui una in data 9-12-1959 e l'altra in data 11-12-1959.
Dà lettura della lettera del 9 dicembre 1959, che è del tenore seguente:
ISTITUTO BANCARIO S. PAOLO DI TORINO
Prot. n. 2932
Aosta, 9-12-1959
OGGETTO: Domanda di mutuo.
Ill.mo Sig. PRESIDENTE
DELLA GIUNTA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA
Ci riferiamo alla Vostra richiesta di un mutuo di Lire 1.500.000.000, per il quale Vi abbiamo sottoposto proposte intese ad offrirVi un finanziamento alle migliori condizioni possibili e cioè a tasso inferiore al 7 %, tramite la sezione per il Credito alle Opere Pubbliche.
Non avendo avuto il piacere di avere risposta a quanto Vi abbiamo proposto e ritenendo che le nostre prime offerte non siano di Vostro gradimento, ci dichiariamo anche disposti a concederVi direttamente il finanziamento, al tasso del 7 %, nella misura di Lire 750.000.000, dichiarandoci altresì d'accordo a che la restante quota venga da codesta On. Amministrazione eventualmente mututa presso altro Istituto.
Restiamo in attesa di Vostra cortese risposta in merito, onde precisare le formalità occorrenti per addivenire alla stipulazione del contratto e, a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento possa occorrerVi, porgiamo i nostri più distinti saluti.
SUCCURSALE DI AOSTA
(Seguono due firme illeggibili)
L'Assessore COLOMBO dà quindi lettura della lettera dell'11 dicembre 1959, che è del tenore seguente:
ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO
Prot. n. 2955
Aosta, 11-12-1959
OGGETTO: Domanda di mutuo con delegazioni.
Ill.mo Signor PRESIDENTE
DELLA GIUNTA DELLA REGIONE
AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA
A maggior precisazione di quanto comunicatoVi con ns/ del 9-12-1959 n. 2932, Vi confermiamo che la ns/ Direzione Centrale ha deliberato di concederVi un mutuo con delegazioni di Lire 750.000.000 per il parziale finanziamento di opere pubbliche.
La concessione, che diventerà operante ad istruttoria legale compiuta, potrà avere corso alle seguenti condizioni principali:
- durata: anni 25
- tasso d'interesse: 7 % (3,50 % semestrale)
- garanzie: delegazioni sulle quote annue di ripartizione delle entrate erariali
- possibilità di utilizzo graduale dell'importo entro il 31 dicembre 1961 con pagamento degli interessi sulle somme prelevate, dalla data dei singoli prelievi. L'ammortamento decorrerà dal 1° gennaio 1962 o dal giorno successivo alla data dell'ultimo prelevamento;
- ammortamento: mediante semestralità costanti posticipate, comprensive degli interessi e della quota di ammortamento del capitale;
- stipulazione del contratto per atto pubblico notarile;
- spese contrattuali ed ogni altra spesa, imposta o tassa a carico della Regione.
Precisiamo che per estinguere in 25 anni, al tasso del 7 %, un mutuo di Lire 750.000.000, l'onere annuo è di L. 63.950.566 ripartito in due semestralità di Lire 31.975.283.
Vi preghiamo di inviarci lettera di accettazione delle condizioni, dopo di che invieremo la minuta del contratto ed indicheremo i documenti necessari per l'istruttoria legale.
Distinti saluti.
SUCCURSALE DI AOSTA
(Seguono due firme illeggibili)
L'Assessore COLOMBO rileva che, esaminando le offerte della Cassa di Risparmio di Torino e dell'Istituto Bancario San Paolo, di Torino, appare evidente che l'offerta migliore e più conveniente per la Regione è quella della Cassa di Risparmio di Torino e questo, egli dice, per due motivi: in primo luogo perché la Cassa di Risparmio di Torino ha accettato integralmente le condizioni poste dall'Amministrazione regionale e, in secondo luogo, perché ha aderito alla condizione che "il prelevamento della somma mutuata potrà essere effettuata dalla Regione a successivi ratei di importo variabile, secondo le necessità di cassa, sino al complessivo importo di Lire 1.500.000.000 entro il 31 dicembre 1961".
Precisa che l'accoglimento di questa seconda condizione permetterà alla Regione di risparmiare una forte somma per interessi passivi che sarebbe stata obbligata a pagare qualora il prelevamento della somma mutuata dovesse essere fatto in una unica soluzione; infatti, non potendo detta somma essere immediatamente e totalmente reimpiegata per le finalità per cui il mutuo viene contratto, gran parte della somma dovrebbe essere reinvestita provvisoriamente presso Istituti Bancari ad un tasso di interesse attivo che sarebbe di molto inferiore al tasso di interesse passivo che l'Amministrazione deve pagare per il mutuo.
Dà atto che, effettivamente, anche l'Istituto Bancario San Paolo, di Torino, con la sua ultima offerta dell'11-12-1959 ha ammesso la possibilità di un utilizzo graduale della minore somma mutuanda (Lire 750 milioni) entro il 31 dicembre 1961, con decorrenza delle rate di ammortamento dal 1° gennaio 1962 o dal giorno successivo alla data dell'ultimo prelevamento.
Illustra dettagliatamente le offerte della Cassa di Risparmio e dell'Istituto Bancario San Paolo e, per un raffronto delle condizioni delle predette due offerte con le condizioni del mutuo contratto nel 1956 dall'Amministrazione regionale con il Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche di Roma, richiama l'attenzione del Consiglio sull'allegato A) (prospetto dei dati di raffronto del costo dei mutui passivi) della deliberazione di Giunta n. 1205 dell'11-11-1959.
Dichiara che, raffrontando le condizioni del mutuo contratto dalla precedente Amministrazione regionale con quello del mutuo da contrarre dall'attuale Amministrazione, non vi è dubbio che le condizioni di questo secondo mutuo sono molto più vantaggiose di quelle del primo mutuo e ne illustra le ragioni.
Passando all'esame dell'ultima offerta inviata dall'Istituto Bancario San Paolo, di Torino, rileva che, in sostanza, le condizioni di tale offerta collimano con quelle fatte sin dal 7 ottobre 1959 dalla Cassa di Risparmio di Torino, con la differenza che l'Istituto Bancario San Paolo di Torino è disposto a concedere un mutuo per l'importo limitato di sole L. 750.000.000, che rappresenta la metà del mutuo richiesto dall'Amministrazione regionale, per cui la Regione, qualora aderisse all'offerta del predetto Istituto, dovrebbe contrarre un secondo mutuo, per l'importo di L. 750.000.000, con la Cassa di Risparmio di Torino.
Dichiara di essere contrario a questa soluzione del problema anche per motivi di correttezza nei confronti degli altri Istituti bancari, perché nella lettera inviata dall'Amministrazione regionale a tutti gli Istituti bancari si era precisato che le offerte dovevano pervenire all'Amministrazione regionale non oltre il 15 ottobre e soltanto la Cassa di Risparmio di Torino ha risposto positivamente entro tale data.
Rileva poi che la stipulazione di due mutui distinti, dell'importo di Lire 750 milioni caduno, comporterebbe una spesa maggiore di quella che verrebbe sostenuta dalla Regione stipulando un solo mutuo dell'importo di Lire 1.500.00.000, perché si dovrebbero fare due contratti distinti con conseguenti maggiori spese contrattuali.
Precisa inoltre che il costo dei due mutui sarebbe di complessive L. 3.195.028.300, mentre invece il costo di un unico mutuo di L. 1.500.000.000 sarebbe di L. 3.189.914.400, con una minor spesa di L. 5.113.900.
Rileva che appare evidente che è più economico e conveniente per l'Amministrazione stipulare un unico mutuo di Lire 1.500.000.000.
Per tali ragioni, chiede che il Consiglio voglia approvare la proposta di assunzione del mutuo di Lire 1.500.000.000 con la Cassa di Risparmio di Torino, alle condizioni illustrate nella menzionata deliberazione di Giunta.
Passando, infine, all'esame dello schema di provvedimento legislativo con cui dovrebbe essere autorizzata dal Consiglio l'assunzione del mutuo di cui si tratta, propone che la parte iniziale dell'articolo 2 "il mutuo passivo di cui al precedente articolo potrà essere somministrato..." sia rettificata come segue: "l'importo del mutuo passivo di cui al precedente articolo potrà essere riscosso...".
Il Consigliere PALMAS rileva che, attraverso la esposizione fatta dall'Assessore Colombo, il Consiglio è stato informato sulle trattative correttamente condotte dall'Amministrazione regionale con i vari Istituti bancari di Aosta relativamente al mutuo contraendo.
Comunica che, pure aderendo alle conclusioni alle quali è giunto l'Assessore alle Finanze, ritiene opportuno che l'Amministrazione regionale risponda all'Istituto Bancario San Paolo, di Torino, che l'offerta fatta dall'Istituto stesso con lettera del 9 e 11 dicembre 1959 non ha potuto essere accolta dal Consiglio regionale per ragioni di correttezza nei confronti della Cassa di Risparmio di Torino che aveva accolto subito, cioè sin dal 7 ottobre 1959, le condizioni poste dall'Amministrazione regionale per l'accensione del mutuo.
Osserva che l'Istituto Bancario San Paolo, di Torino, è un Istituto che ha un notevole giro di affari in Valle di Aosta e fa presente che sarebbe davvero spiacevole che, a causa di una mancata risposta da parte dell'Amministrazione regionale venissero interrotti i rapporti tra i due Enti, rapporti che nel passato sono stati assai intensi e proficui.
Dichiara che, a suo avviso, il mutuo che la Giunta propone di contrarre non è che il primo di una serie di provvedimenti straordinari a cui la Regione dovrà necessariamente ricorrere per il finanziamento di lavori straordinari di pubblica utilità, per cui non è escluso che l'Amministrazione debba ancora ricorrere all'Istituto Bancario San Paolo di Torino.
Ritiene che la scelta della Cassa di Risparmio di Torino abbia anche una ragione di opportunità, a parità di condizioni, derivante dal fatto che la Cassa di Risparmio svolge il servizio di Cassa e di Tesoreria dell'Amministrazione regionale e vi è, quindi, la possibilità di poter impiegare in modo più tempestivo e più elastico le somme eccedenti le esigenze di cassa.
Il Presidente della Giunta, MARCOZ, rileva che, effettivamente, nella lettera in data 9 dicembre 1959 dell'Istituto Bancario San Paolo, di Torino, si accenna ad una mancata risposta da parte dell'Amministrazione regionale, ma fa presente che detta risposta non poteva essere data prima che il Consiglio regionale si riunisse e decidesse sulle proposte pervenute dagli Istituti bancari.
Dichiara che l'Amministrazione regionale ha agito con correttezza nei confronti dell'Istituto Bancario San Paolo ed, a conferma, riferisce che il Direttore del predetto Istituto bancario, riteneva effettivamente che fossero scaduti i termini per la presentazione di nuove offerte, poiché, prima dell'invio all'Amministrazione delle lettere del 9 e 11 dicembre 1959, gli telefonò per sapere se potesse l'Istituto ancora trasmettere una seconda offerta.
Informa di avere risposto che, qualora fosse stata data la possibilità all'Istituto San Paolo di presentare una nuova offerta, si sarebbe dovuto, per correttezza, dare la stessa possibilità anche alla Cassa di Risparmio di Torino, per eventuali nuove proposte.
Precisa di aver aggiunto, comunque, che l'Istituto San Paolo era libero di presentare una seconda proposta ma che tale proposta sarebbe stata accettata con riserva dall'Amministrazione regionale; e ciò per non precludere la possibilità di trattative con l'Istituto San Paolo qualora questo avesse fatto un'offerta più vantaggiosa di quella della Cassa di Risparmio.
Dichiara che la questione di fondo e di sostanza è quella che è stata esposta dall'Assessore Colombo e che, a suo avviso, le condizioni migliori per la stipulazione del mutuo sono quelle fatte dalla Cassa di Risparmio di Torino.
Il Consigliere BONDAZ ritiene che la questione avrebbe dovuto essere sottoposta preventivamente allo studio della Commissione Affari Generali e Finanze, trattandosi dell'accensione di un mutuo passivo di importo così rilevante, di grande importanza per la vita amministrativa della Regione.
Dichiara, in via pregiudiziale, che i Consiglieri della minoranza sono contrari all'accensione del mutuo proposto, non soltanto per ragioni di doverosa coerenza, ma anche perché più convinti della fondatezza delle loro convinzioni dopo avere sentito la relazione fatta dall'Assessore alle Finanze.
Osserva che la intempestività e la non necessità di questo mutuo è chiaramente dimostrata attraverso l'ammissione, fatta dall'Assessore alle Finanze, che per almeno 10 mesi l'Amministrazione regionale ha delle proprie disponibilità di cassa.
Dichiara che, prescindendo dalla questione della scelta dell'Istituto mutuante, desidera esporre alcune considerazioni in ordine alla materia in discussione in cui, egli dice, non c'entra la politica e che deve essere quindi esaminata sotto l'aspetto del tecnicismo di politica finanziaria.
Riferisce di essere rimasto stupito che, in una materia così opinabile e in cui la contrattazione è non soltanto necessaria, ma indispensabile - in quanto si tratta di contrarre un rilevante mutuo - si siano fatte delle proposte che chiudono la porta a determinate possibilità, escludendo a priori le operazioni del mutuo con emissione di cartelle di obbligazioni.
Ammette, in linea teorica, che si possa non voler correre l'alea dei sali-scendi delle quotazioni delle obbligazioni, ma rileva che, nel presente caso, non si tratta di fare dei giochi di borsa perché le cartelle obbligazionarie del Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche di Roma e quelle dell'Istituto San Paolo, che è un agente del predetto Consorzio di Credito, sono garantite dallo Stato. Osserva che il Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche di Roma è stato creato appositamente per venire incontro alle necessità degli Enti pubblici a condizioni favorevoli.
Fa presente che la situazione odierna dei depositi bancari, cioè la congiuntura economica, è del tutto favorevole per la accensione di mutui, perché le banche hanno una notevolissima disponibilità di denaro, tanto è vero che il tasso di sconto, che fino al 1958 era del 4,50 °/0, oggi è del 4 %.
Per contro, mentre nel 1955-1956 non si potevano ottenere prestiti se non al 7,50-8 %, oggi invece si possono accendere mutui a tasso di interesse del 7 % come lo dimostra la proposta fatta ora dalla Cassa di Risparmio di Torino.
Dichiara di essere alquanto perplesso circa le affermazioni fatte dall'Assessore alle Finanze, perché, a suo avviso, l'offerta della Cassa di Risparmio non sarebbe più favorevole della prima offerta fatta dall'Istituto San Paolo di Torino per conto del Consorzio di Credito per le opere pubbliche di Roma e riportata nell'allegato A).
Circa il rilievo secondo cui il prelevamento della somma mutuata potrà essere effettuato dalla Regione a successivi ratei di importo variabile, secondo le necessità di cassa, sino al complessivo importo di Lire 1.500.000.000 entro il 31-12-1961, rileva che tale possibilità si concreta, in definitiva, in una anticipazione di cassa, perché il piano di ammortamento del mutuo venticinquennale decorrerà, secondo quanto risulta dall'articolo 2, dal l° gennaio 1962.
Premesso che non è stato detto a quale tasso d'interesse saranno concesse le anticipazioni, ricorda che l'Amministrazione regionale era già ricorsa a tale sistema nel 1953-1954 per il finanziamento di lavori di pubblica utilità.
In merito all'affermazione che il contraendo mutuo sarà stipulato a condizioni più favorevoli di quelle del mutuo contratto nel 1956 dalla passata Amministrazione, osserva che per poter fare un esauriente paragone bisognerebbe che la durata dei due mutui fosse uguale; il che non è, perché il precedente mutuo era di durata trentennale mentre il contraendo mutuo sarà di durata venticinquennale.
Fa presente che non può esservi dubbio che un mutuo al tasso d'interesse del 6,75 % è sempre migliore di un mutuo al tasso del 7 %, a parte la questione che il mutuo del 1956 è stato fatto con la emissione di cartelle di obbligazioni.
Precisa che il precedente mutuo è costato di più in relazione appunto alla maggior durata del mutuo stesso (30 anni, anziché 25) nonché in relazione alla differenza del costo del denaro, perché in allora le cartelle di obbligazioni del Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche di Roma erano state valutate L. 89,50 %, mentre oggi il prezzo sul mercato di tali cartelle obbligazionarie è di Lire 97,50 %, cioè più ancora del prezzo di quotazione (L. 95,50 %) portato ad esempio nella prima offerta dell'Istituto San Paolo.
Analizza le condizioni delle offerte dei sopramenzionati due Istituti mutuanti, dichiarando che la proposta fatta dall'Istituto San Paolo di Torino per conto del Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche di Roma dovrebbe essere presa in considerazione per i motivi anzidetti; afferma, quindi, di essere contrario all'accoglimento della proposta della Cassa di Risparmio di Torino.
Conclude, insistendo sull'opportunità che la questione venga prima approfondita e dibattuta in sede di Commissione Affari Generali e Finanze affinché il Consiglio possa decidere con maggior cognizione di causa.
L'Assessore FOSSON dichiara di non concordare sulle conclusioni del Consigliere Bondaz, secondo cui sarebbe più conveniente per la Regione accendere un mutuo alle condizioni proposte dall'Istituto San Paolo, per conto del Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche, anziché a quelle dell'offerta fatta dalla Cassa di Risparmio di Torino e ne illustra le ragioni.
Rileva, fra l'altro, che il mutuo, secondo l'offerta fatta dall'Istituto San Paolo, dovrebbe contrarsi con una unica emissione di obbligazioni, per l'importo totale del mutuo, obbligazioni che ora possono anche valere lire 97 caduna, ma che sono state calcolate in lire 95,50 nell'offerta del predetto Istituto e che erano state quotate lire 89,50 nel 1956.
In merito alla proposta, fatta dal Consigliere Bondaz, di far esaminare ed approfondire la questione da una Commissione consiliare prima di sottoporla all'approvazione del Consiglio, osserva che non gli risulta che la passata Amministrazione abbia sentito la necessità di seguire tale principio per sottoporre la proposta del precedente mutuo all'approvazione del Consiglio nel 1956.
Circa la possibilità di prelevare la somma mutuata in ratei successivi di importo variabile, secondo le necessità di cassa, ricorda che il Consigliere Bondaz ha affermato che tali prelievi rateali di somme si concretano, in realtà, in vere e proprie anticipazioni di cassa.
Ammette che, in effetti, viene prevista la possibilità di anticipazioni di cassa, ma fa presente che l'Assessore alle Finanze ha già precisato che non si prevede di dover far ricorso ad anticipazioni di cassa; osserva che non si può disconoscere, comunque, che tale sistema dà la possibilità alla Regione di poter fare eventuali prelievi di somme a seconda delle future necessità di cassa per il finanziamento dei lavori per i quali il mutuo viene stipulato, evitandosi, però, l'onere di dover pagare somme rilevanti per interessi passivi sull'anticipazione del capitale mutuato, come è avvenuto per il precedente mutuo passivo e come sarebbe avvenuto ora se il mutuo avesse dovuto essere riscosso in una unica anticipata soluzione secondo il sistema delle cartelle obbligazionarie proposto dal Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche.
Il Presidente della Giunta, MARCOZ, premette che, di fronte alla pregiudiziale dichiarazione, fatta dal Consigliere Bondaz, di essere contrario per ragioni di coerenza all'accensione del mutuo, la critica del predetto Consigliere sulle modalità del mutuo perde un po' di mordente.
In merito al rilievo secondo cui la questione del mutuo dovrebbe essere deliberata ed approfondita in sede di Commissione consiliare prima di essere sottoposta al Consiglio anche al fine di esaminare e presumibilmente ottenere un mutuo a condizioni migliori, fa presente che le trattative con l'Istituto San Paolo di Torino e con la Cassa di Risparmio di Torino si sono svolte non soltanto per corrispondenza ma anche con trattative personali con i Direttori dei predetti due Istituti e precisa che il Direttore Generale dell'Istituto San Paolo di Torino gli dichiarò che era assolutamente da escludere la possibilità per la Regione di accendere un mutuo ad un tasso di interesse inferiore al 6,75 % anche con il sistema delle cartelle obbligazionarie.
Dichiara di essere personalmente convinto che le condizioni migliori per l'accensione del mutuo di cui si tratta siano quelle proposte dalla Cassa di Risparmio di Torino per le varie ragioni già esposte dall'Assessore Colombo; osserva che tale sua convinzione è anche basata sui dati precisi desunti dai calcoli fatti dall'Assessorato regionale alle Finanze.
Ritiene che i Signori Consiglieri possano quindi, con tranquilla coscienza, dare il loro voto favorevole alla proposta fatta dalla Giunta.
L'Assessore COLOMBO, su richiesta del Consigliere DUJANY, fornisce chiarimenti e dati di raffronto fra le condizioni di offerta della Cassa di Risparmio di Torino e quelle di offerta dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino.
Il Consigliere PALMAS premette che il problema è assai importante e deve essere esaminato non soltanto dal lato amministrativo-esecutivo, ma anche dal lato della impostazione.
Ritiene, in proposito, erronea la impostazione giuridica della forma legislativa voluta dalla Commissione di Coordinamento per l'atto di approvazione del mutuo. Rammenta che il bilancio di previsione che prevede, in via di larga massima, le spese e le entrate della Regione nel corrente anno finanziario, è stato approvato con un semplice atto amministrativo (deliberazione) e non con una legge, come pure è stato approvato con un semplice atto di amministrazione il programma di lavori di pubblica utilità da finanziare con il provento del contraendo mutuo.
Richiama, in proposito, la seguente lettera in data 15 ottobre 1959 protocollo 2467 del Presidente della Commissione di Coordinamento:
"Nel restituire vistata l'unita copia del provvedimento di massima in oggetto si ritiene doveroso avvertire fin d'ora che le eventuali delibere della Giunta regionale concernenti le opere indicate nel programma non potranno essere munite del visto di questa Commissione di Coordinamento fino all'emanazione di apposita legge regionale per la contrattazione del mutuo di L. 1.500.000.000".
Il Consigliere Palmas ritiene sia illogico pretendere che un atto di esecuzione, quale è quello dell'approvazione del mutuo, sia approvato con una legge, cioè con un atto particolarmente solenne, quando l'atto più importante, cioè il bilancio di previsione è stato approvato invece, come già detto, con un semplice atto amministrativo.
Rileva che gli amministratori della Regione non debbono avere un complesso di inferiorità nei confronti degli organi di controllo perché sia gli organi controllati che gli organi controllanti sono soggetti alla legge e debbono conformarsi alla legge.
Esprime l'avviso che il Presidente del Consiglio avrebbe dovuto controbattere la citata lettera del Presidente della Commissione di Coordinamento, facendo rilevare l'incongruenza in cui era incorso l'organo di controllo.
Precisa che il Consiglio deve ora decidere se intenda, o meno, aderire supinamente all'ingiunzione posta dal Presidente della Commissione di Coordinamento di approvare con legge la stipulazione del mutuo.
Afferma che questa questione di principio dovrà essere studiata a fondo dalla Commissione consiliare permanente di studio per gli Affari Generali e Finanze, perché - egli dice - i nostri atti devono essere adottati con le forme previste dalla legge e non dovremmo trovarci di fronte a questa situazione, assai strana, in cui l'atto più solenne è riservato per la conclusione dell'atto esecutivo dell'ultimo anello della catena.
Circa la questione di merito, rileva che da parte della Giunta è stato proposto di accettare l'offerta della Cassa di Risparmio di Torino, mentre invece da parte della minoranza è stato osservato che poteva essere forse più conveniente stipulare il mutuo alle prime condizioni di offerta fatte dall'Istituto Bancario San Paolo di Torino per conto del Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche, di Roma.
Osserva che entrambi i sistemi offrono dei vantaggi e degli svantaggi e fa presente che, per poter dire quale dei due sia più conveniente, occorrerebbe, fra l'altro, avere un dato fisso sulla quotazione delle cartelle obbligazionarie al momento della stipulazione del mutuo, per poter fare un raffronto sul costo delle due offerte.
Rileva che il sistema della emissione di obbligazioni a quotazione varabile presenta una certa alea che, naturalmente, potrebbe risolversi in senso dannoso per l'Amministrazione regionale e osserva che i Consiglieri della maggioranza non ritengono come amministratori della Regione, di poter correre una tale alea.
Precisa che il punto su cui i Consiglieri debbono pronunciarsi è il seguente: "intende o no il Consiglio approvare il criterio e il sistema prudenziali seguiti dalla Giunta nel proporre la stipulazione del mutuo con la Cassa di Risparmio di Torino, mutuo che è basato su dati molto precisi e sicuri?".
Il Presidente della Giunta, MARCOZ, premette che il rilievo del Consigliere Palmas, secondo cui gli amministratori regionali non debbono avere dei complessi di inferiorità nei confronti degli organi di controllo, lo induce a portare a conoscenza del Consiglio certi particolari che non riteneva necessario di riferire.
Informa quindi che, circa la forma dell'atto relativo alla approvazione del contraendo mutuo, ha avuto luogo nell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Giunta, un colloquio fra il precedente Presidente della Commissione di Coordinamento ed il Presidente della Giunta regionale, assistiti rispettivamente dal Commendatore Sonetti e dal Dott. Brero, Segretario generale dell'Amministrazione regionale.
Comunica che, durante tale colloquio, l'allora Presidente della predetta Commissione gli fece presente che il mutuo doveva essere approvato con un provvedimento legislativo e non già con un provvedimento amministrativo.
Informa di aver subito risposto che una tale richiesta era alquanto strana per il fatto che lo stesso Presidente della Commissione di Coordinamento aveva già ammesso il principio che il bilancio di previsione della Regione - che è un qualcosa di assai più importante del mutuo - potesse essere approvato con una semplice deliberazione, anziché con legge.
Riferisce che l'allora Presidente della predetta Commissione rispose di aver ricevuto precise istruzioni anche telegrafiche in tale senso da Roma e che, quindi, dopo la discussione della questione pur rimanendo fermi sulla questione di principio, si aderì alla richiesta di approvare la stipulazione del mutuo con un provvedimento legislativo, anziché con un atto amministrativo, al solo fine di evitare che la pratica si arenasse, con notevole perdita di tempo, per ragioni di forma.
Dichiara che non esiste quindi alcun complesso di inferiorità, da parte degli amministratori regionali, di fronte agli organi di controllo, né alcuna rinuncia o abdicazione, su questioni sostanziali da parte dell'Amministrazione regionale.
I Consiglieri BONDAZ e DUJANY riesaminano la questione della quotazione delle cartelle obbligazionarie e raffrontano nuovamente le condizioni ed offerte della Cassa di Risparmio di Torino e dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino per conto del Consorzio di Credito ribadendo il loro parere circa la maggior convenienza, per la Regione, di stipulare il mutuo con il Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche.
L'Assessore COLOMBO ripete che l'Amministrazione regionale deve, fra l'altro, sapere a priori e con certezza quale è l'effettivo costo del mutuo che intende contrarre e non può quindi, come già detto, correre l'alea delle sfavorevoli variazioni di quotazione delle cartelle obbligazionarie né può accettare il gravoso ed evitabile onere derivante dalla differenza di tasso tra l'interesse di investimento temporaneo del capitale effettivo mutuato e l'interesse dovuto in maggior misura al Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche, tenuto conto che non vi sono ora difficoltà di cassa e che il contratto di mutuo deve essere stipulato subito per poter finanziare il programma di lavori pubblici.
Osserva che nei mesi di giugno e di settembre le quotazioni dei titoli obbligazionari aumentano per il fatto che in tali mesi vengono a scadere le cedole semestrali degli interessi.
Il Consigliere PAGE rivolge un plauso alla Giunta perché è riuscita a concordare con la Cassa di Risparmio di Torino la stipulazione di un mutuo per l'importo di 1 miliardo e mezzo a condizioni assai vantaggiose per la Regione e con possibilità di prelevamento della somma mutuata in successivi ratei, di importo variabile secondo le necessità della Regione.
Auspica che il mutuo possa essere stipulato al più presto affinché possano essere finalmente iniziati i numerosi lavori pubblici da finanziare con il provento del mutuo.
Segnala l'opportunità che l'Amministrazione regionale, sull'esempio di aziende industriali. esamini la possibilità della emissione di obbligazioni per il finanziamento di opere di pubblica utilità.
Il Presidente, FILLIETROZ, constatato che nessun altro Consigliere intende formulare osservazioni di carattere generale sul disegno di legge regionale nel suo complesso, dichiara chiusa la discussione di carattere generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge, di cui dà lettura.
Articolo 1
Si dà atto che l'articolo 1 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, con l'astensione dei nove Consiglieri presenti della minoranza (Consiglieri presenti: trentatré; votanti: ventiquattro).
Articolo 2
Il Presidente, Fillietroz, ricorda che l'Assessore Colombo ha proposto che la parte iniziale dell'articolo 2 ("il mutuo passivo di cui al precedente articolo potrà essere somministrato...") sia modificata come segue: "l'importo del mutuo passivo di cui al precedente articolo potrà essere riscosso...".
Pone quindi ai voti l'approvazione dell'articolo 2 modificato come sopra nella sua parte iniziale.
Si dà atto che l'articolo 2 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, con l'astensione dei Consiglieri della minoranza (Consiglieri presenti: 35; votanti: 25; astenutisi dalla votazione: 10) con le modificazioni sopra precisate.
Articoli dal n. 3 al n. 6 compreso
Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, con l'astensione dei dieci Consiglieri della minoranza (Consiglieri presenti: 35; votanti: 25; astenutisi dalla votazione: 10).
Il Presidente, FILLIETROZ, invita quindi il Consiglio a votare a scrutinio segreto per l'approvazione del disegno di legge regionale nel suo complesso.
Il Consigliere BONDAZ, a nome della minoranza, fa la seguente dichiarazione di voto:
"Dichiariamo di essere contrari alla stipulazione del mutuo per le ragioni esposte in sede di discussione generale e dichiariamo di essere contrari anche nel merito, poiché riteniamo che la proposta fatta dalla Giunta non sia la più vantaggiosa per la Regione".
Il Presidente, FILLIETROZ, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge, nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri BARONE, DUJANY e MACHET, per l'approvazione, nel suo complesso, del sottoriportato disegno di legge regionale concernente la stipulazione di un mutuo passivo a lunga scadenza con la Cassa di Risparmio di Torino, il Presidente, Fillietroz, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: trentacinque
- voti favorevoli: ventiquattro
- voti contrari: undici.
Il Presidente, Fillietroz, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio regionale ha approvato, con voti favorevoli ventiquattro e voti contrari undici, il sottoriportato disegno di legge regionale:
Disegno di legge regionale n. 7
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE N. : ASSUNZIONE DI UN MUTUO PASSIVO A LUNGA SCADENZA PRESSO LA CASSA DI RISPARMIO DI TORINO, PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE STRAORDINARIE PER OPERE DI PUBBLICA UTILITA
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo 1
È autorizzata l'assunzione, presso la Cassa di Risparmio di Torino, di un mutuo passivo a lunga scadenza dell'importo di Lire un miliardo e cinquecento milioni, da impiegare esclusivamente per il finanziamento, sul bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario, delle spese straordinarie per le opere di pubblica utilità di cui ai capoversi 3°) e 5°) - parte dispositiva - della deliberazione del Consiglio regionale n. 117 in data 8 ottobre 1959.
Articolo 2
L'importo del mutuo passivo di cui al precedente articolo potrà essere riscosso con uno o più prelevamenti di somme e sarà ammortizzato in venticinque annualità costanti da versarsi a rate bimestrali posticipate, comprensive del capitale e degli interessi al saggio del sette per cento all'anno e decorrenti dalla data dell'avvenuta somministrazione totale del capitale mutuato.
Per il finanziamento delle spese per la restituzione delle somme mutuate e per il pagamento dei relativi interessi, saranno iscritti appositi capitoli di spesa negli stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1960 - 30 giugno 1961 e seguenti, per tutta la durata dell'ammortamento del mutuo.
Articolo 3
L'ammortamento del mutuo passivo di cui ai precedenti capitoli sarà garantito mediante vincolo e rilascio di delegazioni di pagamento sulle entrate derivanti alla Regione dai proventi delle quote annuali di ripartizione delle entrate erariali previste dall'articolo 2 della legge 29 novembre 1955, n. 1179, sull'ordinamento finanziario della Regione Valle di Aosta.
Qualora si verifichi, per qualsiasi causa, l'impossibilità o l'insufficienza della garanzia dell'ammortamento sui predetti cespiti delegati, l'ammortamento del mutuo sarà garantito anche mediante vincolo e delegazioni di pagamento sulle sovrimposte fondiarie alle imposte sui terreni e sui fabbricati nonché su altri idonei e vincolabili cespiti di entrata della Regione.
Articolo 4
Il provento straordinario del mutuo passivo, di cui ai precedenti articoli, sarà introitato sull'apposito capitolo 38 della parte ENTRATE del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario.
Le spese per le singole opere di pubblica utilità da finanziare con il provento del mutuo passivo saranno impegnate sugli appositi capitoli di spesa 115, 144, 146 e 168 del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario, in esecuzione di quanto stabilito con la deliberazione del Consiglio regionale n. 117 in data 8-10-1959.
Articolo 5
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a procedere alla stipulazione dell'atto notarile per l'assunzione del mutuo passivo, di cui alla presente legge, in base alle condizioni generali di cui ai precedenti articoli nonché in base alle altre eventuali condizioni particolari necessarie per il perfezionamento del contratto di mutuo concordate con la Cassa di Risparmio di Torino e approvate con deliberazione della Giunta regionale.
Il Presidente della Giunta regionale è, altresì, autorizzato a sottoscrivere ed a rilasciare alla mutuante Cassa di Risparmio di Torino gli atti di vincolo e di delegazione di pagamento sui proventi delle entrate regionali di cui al precedente articolo 3 a garanzia del pagamento delle annualità di ammortamento del mutuo passivo di cui alla presente legge.
Articolo 6
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta,
______