Oggetto del Consiglio n. 139 del 17 dicembre 1959 - Verbale

OGGETTO N. 139/59 - MODIFICAZIONI AD ALCUNI ARTICOLI DEL VIGENTE REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE (deliberazione consiliare n. 106 del 7 ottobre 1959) - DECISIONE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO - APPROVAZIONE DI NUOVO TESTO MODIFICATO DELL'ARTICOLO 91 DEL REGOLAMENTO.

Il Presidente, FILLIETROZ, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di approvazione di un nuovo testo modificato dell'articolo 91 del Regolamento interno del Consiglio regionale, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

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In ordine alla deliberazione consiliare n. 106 in data 7 ottobre 1959, recante modificazioni ad alcuni articoli del vigente Regolamento interno del Consiglio regionale, il Sig. Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta ha comunicato quanto segue con lettera in data 25 ottobre 1959 prot. n. 2457-2469:

"In relazione alle delibere n. 105 e 106 del 7 ottobre 1959 con le quali codesto Consiglio Regionale ha approvato modifiche al vigente regolamento interno del Consiglio stesso, si rileva che con l'articolo 91 bis si consente al Senatore della Repubblica ed al Deputato al Parlamento, eletti nella circoscrizione elettorale della Valle, qualora invitati, a partecipare alle sedute del Consiglio Regionale ed a prendere la parola su un oggetto posto in discussione o a fare comunicazioni inerenti all'esercizio del loro mandato.

La citata disposizione appare evidentemente viziata di illegittimità in quanto per legge fanno parte del Consiglio Regionale soltanto i membri regolarmente eletti dal Popolo valdostano.

L'art. 17 dello Statuto Speciale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta prevede, d'altra parte, che l'ufficio di Consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere o di un altro Consiglio regionale e, pertanto, con l'ammettere alla discussione i Parlamentari si verrebbe a frustrare lo spirito di tale norma.

È evidente che il Consiglio è sovrano nel deliberare il proprio regolamento interno, sempre che lo stesso non sia in contrasto con le leggi dello Stato o della Regione.

Ciò premesso si prega la S. V. di voler fornire chiarimenti in proposito".

Con lettera in data 29 ottobre 1959 prot. numero 239/240 la Presidenza del Consiglio regionale forniva al Sig. Presidente della Commissione di Coordinamento i seguenti chiarimenti:

"In risposta alla nota n. 2457-2469, in data 25 ottobre 1959, concernente l'oggetto sopra indicato, si forniscono i seguenti chiarimenti in ordine al nuovo articolo 91 del Regolamento interno del Consiglio:

1) il Consiglio regionale, come risulta dalla lettera g), della parte dispositiva della deliberazione consiliare n. 106, in data 7 ottobre 1959, ha approvato il testo del nuovo articolo 91, modificando, con inserzione delle parole "se richiesti", la proposta di articolo 91 bis presentata da alcuni Consiglieri, proposta alla quale sembrano riferite le osservazioni di codesta Presidenza.

2) il testo dell'articolo 91 bis proposto da alcuni Consiglieri, ma non approvato dal Consiglio, aveva, infatti, la seguente formulazione, come risulta dall'allegato alla sopracitata deliberazione consiliare:

"Art. 91 bis

Il Senatore della Repubblica ed il Deputato al Parlamento eletti nella circoscrizione elettorale della Valle d'Aosta sono invitati a partecipare alle sedute del Consiglio regionale e vi possono prendere la parola su un oggetto posto in discussione o per fare comunicazioni inerenti all'esercizio del loro mandato".

3) il testo del nuovo articolo 91, approvato dal Consiglio, reca, invece, la seguente formulazione, dalla quale risulta che i due parlamentari valdostani sono invitati a partecipare alle sedute del Consiglio regionale e vi possono, se richiesti, prendere la parola su un oggetto posto in discussione o per fare comunicazioni inerenti all'esercizio del loro mandato (il che non significa, anzi esclude, che i parlamentari siano ammessi alle discussioni come i Consiglieri):

"Art. 91

Il Senatore della Repubblica e il Deputato al Parlamento eletti nella circoscrizione elettorale della Valle d'Aosta sono invitati a partecipare alle sedute del Consiglio regionale e vi possono, se richiesti, prendere la parola su un oggetto posto in discussione o per fare comunicazioni inerenti all'esercizio del loro mandato".

4) Si ritiene che in base a quanto sopra risulti chiarito che la norma approvata dal Consiglio non è in contrasto con lo Statuto regionale o con le leggi dello Stato e che le deliberazioni consiliari in oggetto indicate possano, quindi, essere vistate da codesta Presidenza".

Con lettera in data 9 novembre 1959 - prot. n. 2630, il Sig. Presidente della Commissione di Coordinamento trasmetteva la seguente decisione adottata dalla Commissione predetta nella seduta del 9 novembre 1959 in ordine alla deliberazione in oggetto:

"LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO PER LA VALLE DI AOSTA

nella seduta del 9 novembre 1959

Visti i verbali delle deliberazioni del Consiglio regionale della Valle d'Aosta in data 7 ottobre 1959, numeri 105 - 106 circa modifiche ad alcuni articoli del vigente regolamento interno del Consiglio regionale.

Constatato che con le modifiche introdotte all'art. 91 del regolamento stesso si dispone che i parlamentari valdostani "sono invitati a partecipare alle sedute del Consiglio regionale e, se richiesti, possono prendere la parola su un oggetto posto in discussione o per fare comunicazioni inerenti all'esercizio del loro mandato".

Vista la lettera di questa Commissione di Coordinamento in data 25 ottobre 1959, n. 2457-2469 con la quale, ai sensi dell'articolo 46 dello Statuto speciale della Regione autonoma della Valle d'Aosta approvato con Legge Costituzionale 26-2-1948, n. 4, sono chiesti chiarimenti al Presidente del Consiglio Regionale.

Esaminata la risposta contenuta nella lettera 29-10-1959, n. 239/240.

Considerato che dall'emendamento sopra specificato consegue una modifica di fatto all'art. 16 dello Statuto Speciale predetto, in base al quale fanno parte del Consiglio regionale i membri all'uopo eletti dal popolo valdostano e che, per l'art. 17 dello Statuto stesso, l'Ufficio di Consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere o di un altro Consiglio regionale.

Visto altresì l'art. 122 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Atteso che la nuova norma produrrebbe, se diventasse efficace, l'aberrante effetto di rendere annullabile qualsiasi atto del Consiglio adottato in sedute, alle quali per avventura non fossero stati invitati i parlamentari valdostani.

DECIDE

l'annullamento delle deliberazioni del Consiglio regionale della Valle d'Aosta in data 7 ottobre 1959, n. 105 e 106, nelle parti riferentesi alla modificazione dell'art. 91 dell'attuale regolamento interno del Consiglio regionale".

In relazione a quanto sopra e rinviando alla prossima adunanza del Consiglio regionale, indetta per il 17/18 dicembre 1959, l'esame dei vari punti della soprariportata decisione in data 9 novembre 1959, si propone che il Consiglio regionale

Deliberi

di approvare il seguente nuovo testo modificato dell'articolo 91 del Regolamento interno del Consiglio regionale:

"Art. 91 - Il Senatore della Repubblica ed il Deputato al Parlamento eletti nella circoscrizione elettorale della Valle d'Aosta possono essere invitati ad assistere alle sedute del Consiglio regionale e possono essere invitati dal Presidente, su conforme parere favorevole del Consiglio, a fare comunicazioni, inerenti all'esercizio del loro mandato, su problemi di interesse della Regione".

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Il Presidente, FILLIETROZ, illustra la relazione soprariportata ed informa che le deliberazioni consiliari n. 105 e n. 106 del 7 ottobre 1959, recanti modificazioni ad alcuni articoli del vigente Regolamento interno del Consiglio regionale, sono state restituite senza il visto di legittimità dal Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, in quanto la modificazione del nuovo articolo 91 sarebbe in contrasto con gli articoli 16 e 17 dello Statuto regionale e con l'articolo 122 della Costituzione della Repubblica Italiana, che sanciscono la incompatibilità dell'ufficio di membro dì una delle Camere del Parlamento con l'ufficio di Consigliere regionale.

Dà lettura del nuovo testo modificato dell'articolo 91 proposto dalla Giunta e chiede se qualche Consigliere intenda prendere la parola sull'argomento.

Il Consigliere BONDAZ, a nome della minoranza, fa la seguente dichiarazione di voto:

"Noi riteniamo che la formulazione nuova dell'art. 91 del Regolamento interno del Consiglio regionale non muti la sostanza della precedente formulazione, perché si tratta, in pratica, di una modificazione di fatto dell'art. 16 dello Statuto regionale, con riferimento al successivo art. 17 e all'art. 122 della Costituzione. Dichiariamo quindi di votare contro".

Il Presidente, FILLIETROZ, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione del nuovo testo modificato dell'articolo 91 del vigente Regolamento interno del Consiglio regionale.

IL CONSIGLIO

con voti favorevoli ventiquattro e voti contrari dieci (Consiglieri presenti e votanti: trentaquattro), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di approvare il seguente nuovo testo modificato dell'articolo 91 del Regolamento interno del Consiglio regionale:

"Art. 91 - Il Senatore della Repubblica ed il Deputato al Parlamento eletti nella circoscrizione elettorale della Valle di Aosta possono essere invitati ad assistere alle sedute del Consiglio regionale e possono essere invitati dal Presidente, su conforme parere favorevole del Consiglio, a fare comunicazioni, inerenti all'esercizio del loro mandato, su problemi di interesse della Regione".

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