Oggetto del Consiglio n. 115 del 8 ottobre 1959 - Verbale
OGGETTO N. 115/59 - CAUSA LEGALE BABINI - REGIONE VALLE D'AOSTA - SCHON PER L'INVESTIMENTO AUTOMOBILISTICO DEL 29 APRILE 1951 - APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO DI SPESE - MODIFICAZIONI DEL BILANCIO.
Il Presidente della Giunta, MARCOZ, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la causa legale Babini - Regione Valle di Aosta - Schon, per l'investimento automobilistico del 29 aprile 1951, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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In data 29 aprile 1951 l'autocarro Fiat 1100 di proprietà regionale guidato dall'autista Sig. Alfredo Lia, veniva a collisione in una curva della strada del Breuil nei pressi del Lago Bleu, in Comune di Valtournanche, con una vettura Fiat 1400 guidata dal proprietario Schon Aurelio ed avente a bordo il Dr. Babini Giuliano che rimase ferito riportando gravi invalidità.
Nel procedimento penale il Tribunale di Aosta dichiarava i due conducenti responsabili dello scontro con prevalente colpa del conducente dell'autocarro di proprietà regionale.
Per quanto concerne la responsabilità in sede penale, il reato veniva dichiarato estinto, nel giudizio d'appello, in applicazione dell'amnistia concessa con D.P. 19-12-1953, n. 922.
Nelle more del processo penale la Società Assicurazioni d'Italia - presso la quale era assicurato il Babini - con citazione 20-7-1953 conveniva nanti il Tribunale di Aosta la Regione autonoma della Valle d'Aosta e lo Schon per essere rimborsata della somma di Lire 8.380.000 precedentemente versata a favore del proprio assicurato Dr. Babini.
L'Amministrazione regionale e lo Schon resistevano alla precitata domanda riversando l'una sull'altro e viceversa le responsabilità del sinistro. Lo Schon, inoltre, chiedeva l'intervento in causa anche del conducente dell'automezzo regionale che, però, non si costituiva in giudizio.
Dopo la definizione del procedimento penale, il Babini - che si era costituito parte civile - trasferiva nel processo civile intentato dalla Soc. Assicurazioni d'Italia l'azione di risarcimento, intervenendovi volontariamente con la comparsa del 18-10-1954 nella quale chiedeva che la Regione e lo Schon fossero condannati in solido a risarcirgli il danno eccedente la somma (L. 8.380.000) a tale titolo già ricevuta dalla precitata sua Società assicuratrice.
Con sentenza 18-11/21-1-1958, il Tribunale di Aosta riteneva che il sinistro dovesse attribuirsi a colpa concorrente dell'autista della Regione e dello Schon, con prevalenza di quella del primo nella misura del 75% e conseguentemente condannava in solido la Regione e lo Schon al risarcimento in favore del Babini dei danni patrimoniali e non patrimoniali che liquidava equitativamente in complessive Lire 100.000.000, ivi compresi i relativi interessi. Da detta somma veniva distratta a favore delle "Assicurazioni d'Italia" la somma di Lire 8.380.000. Il Tribunale poneva, inoltre, le spese di causa a carico solidale della Regione e dello Schon.
La sentenza del Tribunale di Aosta veniva impugnata dalla Regione innanzi alla Corte d'Appello di Torino con atto di citazione 11-3-1958 (deliberazione di Giunta n. 1742 in data 21-2-1958) al fine di dimostrare e far riconoscere quanto meno come equivalente la colpa dei due conducenti, causa del sinistro, nonché di ottenere la riduzione della somma liquidata per risarcimento danni.
Contro la sentenza del Tribunale di Aosta appellavano incidentalmente anche il Babini, per ottenere una maggiore liquidazione del danno, lo Schon perché fosse esclusa la propria responsabilità, con richiesta di risarcimento di danni, e la Soc. Assicurazioni d'Italia per ottenere la conferma della sentenza nei propri confronti.
La Corte d'Appello di Torino, con sentenza 26-5/27-7-1959, in parziale accoglimento dell'appello principale della Regione e di quello incidentale del Babini ed in parziale riforma della sentenza impugnata:
1) liquidava in Lire 64.750.000 la somma complessiva spettante al Babini a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale;
2) condannava la Regione e lo Schon, in solido, al pagamento degli interessi maturati sulla predetta somma;
3) dichiarava inammissibile la domanda di risarcimento di danni proposta dallo Schon nei confronti della Regione;
4) confermava nel resto l'appellata sentenza e condannava lo Schon al pagamento delle spese del giudizio a favore della Soc. Assicurazioni d'Italia dichiarando compensate le spese stesse nei rapporti fra le altre parti.
In base a calcoli non ancora definitivi effettuati, la somma che la Regione e lo Schon devono versare al Babini ammonterebbe, al 30 settembre 1959, a Lire 84.340.000, di cui Lire 63.255.000 (75%) a carico della Regione e Lire 21.085.000 (25%) a carico dello Schon, come da seguente computo:
a) |
danno non patrimoniale |
L. |
5.000.000 |
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interessi 5% dal 29 aprile 1951 al 30 settembre 1959 (8 anni e 5 mesi) |
" |
2.100.000 |
b) |
invalidità temporanea |
" |
16.000.000 |
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interessi 5% dal 29 aprile 1951 al 30 settembre 1959 (8 anni e 5 mesi) |
" |
6.700.000 |
c) |
spese di cura |
" |
4.000.000 |
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interessi per 7 anni |
" |
1.400.000 |
d) |
invalidità permanente |
" |
39.700.000 |
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interessi dal 30 aprile 1955 al 30 settembre 1959 (4 anni e 5 mesi) |
" |
8.760.000 |
e) |
spese del giudizio di primo grado |
" |
680.000 |
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Totale |
L. |
84.340.000 |
La spesa di Lire 63.255.000 a carico della Regione è da considerarsi, in effetti, ridotta a Lire 58.255.000 in quanto la somma di Lire 5.000.000 dovrà essere versata direttamente al Babini, per conto della Regione, dalla Società Reale Mutua di Assicurazione, presso la quale la Regione era assicurata per tale massimale.
La spesa di Lire 58.255.000 non può considerarsi definitiva, perché i calcoli dei crediti del Babini conseguenti alla sentenza della Corte d'Appello di Torino non sono stati ancora concordati ed approvati dai rappresentanti delle parti in causa ed anche perché si dovrebbe ottenere di far ridurre ulteriormente - sia pure di poco - la spesa medesima per rettifica di alcuni errori di conteggio rilevati nella richiamata sentenza. Risulteranno, infine, ancora a carico regionale varie spese legali e di causa ancora da liquidare.
La Giunta regionale, esaminata attentamente la questione, non ritiene opportuno né conveniente nell'interesse dell'Amministrazione regionale di proporre impugnazione in Cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Torino.
Risulterebbe che anche le altre parti intendano accettare la sentenza.
Risulterebbe, altresì, che lo Schon sia assicurato presso la Compagnia di Assicurazioni "L'Abeille" per un massimale di Lire 20.000.000 e che sia disposto a versare al Babini la somma posta a suo carico.
Quanto sopra esposto, si propone che il Consiglio regionale
Deliberi
1) di istituire nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1959 - 30 giugno 1960 il nuovo capitolo di spesa n. 125 bis: "Spese per pagamento danni e spese legali derivanti dalla causa per investimento automobilistico del 29-4-1951 (Causa Babini - Regione - Schon)" con lo stanziamento di Lire 60.000.000 prelevando eguale importo dallo stanziamento del capitolo 41 del bilancio stesso ("Fondo di riserva per le spese impreviste e per far fronte a nuove e maggiori spese");
2) di approvare la spesa di L. 59.000.000 circa, risultante a carico della Regione in seguito alla sentenza della Corte di Appello di Torino 26-5-1959/ 27-7-1959, a titolo di risarcimento dei danni subiti dal Dr. Babini Giuliano in conseguenza del sinistro automobilistico verificatosi sulla strada regionale Châtillon-Breuil il 29-4-1951 nei pressi del lago Bleu;
3) di finanziare la spesa di Lire 59.000.000 di cui sopra con impegno al sopracitato capitolo 125 bis del bilancio per il corrente esercizio finanziario;
4) di delegare alla Giunta regionale l'adozione dei successivi provvedimenti deliberativi di esecuzione per l'accertamento, l'approvazione e la liquidazione dell'effettiva spesa definitiva risultante a carico regionale per i motivi di cui si tratta, oltre alle residue spese legali a carico regionale, da imputare al sopracitato nuovo capitolo 125 bis di spesa del bilancio sino al previsto ammontare di spesa di Lire 60.000.000.
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Il Presidente della Giunta, MARCOZ, illustra ampiamente la relazione soprariportata ed informa che, avendo la Società, Reale Mutua di Assicurazione, presso la quale la Regione era assicurata per un massimale di Lire 5 milioni, comunicato che tale somma sarà versata all'Amministrazione regionale anziché al Dr. Babini Giuliano, si rende necessario apportare alcune modificazioni allo schema di deliberazione riportato in calce alla relazione.
Riferisce, inoltre, che nel fare il conteggio della somma (comprensiva degli interessi) spettante al Dr. Babini è stata rilevata una lieve differenza dovuta ad errore materiale di calcolo.
Dà quindi lettura al Consiglio della seguente nuova proposta di deliberazione:
Quanto sopra esposto, si propone che il Consiglio regionale
Deliberi
1) di istituire nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1959 - 30 giugno 1960 il nuovo capitolo di spesa n. 125 bis: "Spese per pagamento danni e spese legali derivanti dalla causa per investimento automobilistico del 29-4-1951 (Causa Babini - Regione - Schon)" con lo stanziamento di Lire 64.000.000 prelevando eguale importo dallo stanziamento del capitolo 41 del bilancio stesso ("Fondo di riserva per le spese impreviste e per far fronte a nuove e maggiori spese");
2) di approvare la spesa di Lire 64.000.000 circa, risultante a carico della Regione in seguito alla sentenza della Corte di Appello di Torino 26-5-1959/27-7-1959, a titolo di risarcimento dei danni subiti dal Dott. Babini Giuliano in conseguenza del sinistro automobilistico verificatosi sulla strada regionale Chatillon-Breuil il 29-4-1951 nei pressi del Lago Bleu;
3) di finanziare la spesa di Lire 64.000.000 di cui sopra con impegno al sopracitato nuovo capitolo 125 bis del bilancio per il corrente esercizio finanziario;
4) di delegare alla Giunta regionale l'adozione dei successivi provvedimenti deliberativi di esecuzione per l'accertamento, l'approvazione e la liquidazione dell'effettiva spesa definitiva risultante a carico regionale per i motivi di cui si tratta, oltre alle residue spese legali a carico regionale, da imputare al sopracitato nuovo capitolo 125 bis di spesa del bilancio sino al previsto ammontare di spesa di Lire 64 milioni, nonché per il ricupero della somma di Lire 5.000.000 dalla Società Assicuratrice "Reale Mutua Assicurazione", quale massimale di assicurazione e di copertura rischio dell'Amministrazione regionale, somma da introitare al capitolo 35 di entrata del bilancio preventivo del corrente esercizio finanziario.
Conclude, facendo presente che sulla somma dovuta al Dr. Babini corrono gli interessi nella misura di Lire 10-11 mila lire al giorno e che urge, quindi, che la somma sia pagata al più presto.
Il Consigliere BONDAZ, premesso che la precedente Amministrazione ha ricorso alla Corte di Appello di Torino non già per la questione della responsabilità di fatto ma per la questione dei danni che dal Tribunale di Aosta erano stati stabiliti in Lire 100 milioni da pagarsi per il 75% dalla Regione, constata con soddisfazione che la Corte di Appello di Torino, con sua sentenza del 26-5/27-7-1959, ha ridotto da Lire 100 milioni a Lire 64 milioni 750 mila la somma complessiva spettante al Dr. Babini, a titolo risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali.
Concorda con il Presidente della Giunta sulla urgenza di definire al più presto la questione.
Il Consigliere MONTESANO, preso atto che l'automezzo di proprietà regionale, venuto a collisione con la vettura del Signor Schon avente a bordo il Dr. Babini, era assicurato per un massimale di sole Lire 5 milioni, prospetta l'opportunità che la Giunta riveda la questione della assicurazione per responsabilità civile verso terzi ed aumenti in misura notevole i massimali di assicurazione per tutti gli automezzi di proprietà regionale.
L'Assessore SAVIOZ dà assicurazione in merito ed informa che è già allo studio la questione della revisione dei massimali di assicurazione per gli automezzi di proprietà regionale.
Il Presidente, FILLIETROZ, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione delle proposte fatte dal Presidente della Giunta.
IL CONSIGLIO
preso atto di quanto riferito e proposto dal Presidente della Giunta, MARCOZ;
ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: trentatre);
DELIBERA
1) di istituire nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1959 - 30 giugno 1960 il nuovo capitolo di spesa n. 125 bis: "Spese per pagamento danni e spese legali derivanti dalla causa per investimento automobilistico del 29-4-1951 (causa Babini - Regione - Schon)" con lo stanziamento di Lire 64.000.000 prelevando uguale importo dallo stanziamento del capitolo 41 del bilancio stesso ("Fondo di riserva per le spese impreviste e per far fronte a nuove e maggiori spese");
2) di approvare la spesa di Lire 64.000.000 circa, risultante a carico della Regione in seguito alla sentenza della Corte di Appello di Torino 26-5-1959 27-7-1959, per pagamento danni e spese legali derivanti dalla causa per l'investimento automobilistico verificatosi sulla strada regionale Châtillon-Breuil il 29-4-1951 nei pressi del Lago Bleu;
3) di finanziare la spesa di Lire 64.000.000 di cui sopra con impegno al sopracitato nuovo capitolo 125 bis del bilancio per il corrente esercizio finanziario;
4) di delegare alla Giunta regionale l'adozione dei successivi provvedimenti deliberativi di esecuzione per l'accertamento, l'approvazione e la liquidazione dell'effettiva spesa definitiva risultante a carico regionale per i motivi di cui si tratta, oltre alle residue spese legali a carico regionale, da imputare al sopracitato nuovo capitolo 125 bis di spesa del bilancio sino al previsto ammontare di spesa di Lire 64 milioni, nonché per il ricupero della somma di Lire 5.000.000 dalla Società Assicuratrice "Reale Mutua Assicurazione", quale massimale di assicurazione e di copertura rischio dell'Amministrazione regionale, somma da introitare al capitolo 35 di entrata del bilancio preventivo del corrente esercizio finanziario.
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