Oggetto del Consiglio n. 112 del 8 ottobre 1959 - Verbale

OGGETTO N. 112/59 - CESSIONE-PERMUTA DI APPEZZAMENTI DI TERRENO FRA LA REGIONE, LA SOCIETÀ STIPEL E LA DITTA BRUNO ANDREA FU ANDREA E MACAGNO ANNA DI ANTONIO, CONIUGI, PER LA SISTEMAZIONE DELLA PIAZZETTA RIBITEL, DI AOSTA, E LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA SOCIETÀ STIPEL IN AOSTA - DELEGA ALLA GIUNTA.

L'Assessore alle Finanze, COLOMBO, riferisce al Consiglio in merito alle proposte di cessione-permuta di appezzamenti di terreno, siti in Aosta, tra la Regione, la Società Stipel e la Ditta Bruno Andrea fu Andrea e Macagno Anna di Antonio coniugi, per la sistemazione della piazzetta Ribitel e la costruzione della nuova sede della Società Stipel, in Aosta.

Richiama, in proposito, l'attenzione del Consiglio sui seguenti allegati atti trasmessi in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

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Per risolvere l'annosa questione della formazione della Piazza Ribitel in Aosta, già prevista nel progetto di piano regolatore, ed allo scopo altresì di porre la Soc. STIPEL nella possibilità di attuare l'auspicata realizzazione di una razionale e moderna centralizzazione dei servizi telefonici in idonea nuova costruenda sede, si è provveduto, in accordo con le Autorità cittadine, a trattare un cambio di aree fra la cennata Soc. STIPEL ed il Sig. Bruno Andrea, proprietario di buona parte dell'area su cui dovrà sorgere la menzionata Piazza Ribitel, e la Regione autonoma Valle d'Aosta proprietaria di terreni in regione St. Etienne.

Delle trattative intercorse hanno formato oggetto i due schemi di atti di permuta sottoriportati di cui si propone l'approvazione da parte del Consiglio regionale, con delega alla Giunta di provvedere ai successivi atti deliberativi occorrenti per concretare la prospettata soluzione e per addivenire alla definizione degli accordi e alla stipulazione degli atti notarili di esecuzione.

ATTO DI PERMUTA DI TERRENI

Fra la Regione Autonoma della Valle d'Aosta, in persona di ..., a quanto infra autorizzato con deliberazione del Consiglio, ecc. ... e la STIPEL - Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda in seguito per brevità chiamata STIPEL - con sede in Torino - Via Confienza, 10 - in persona di ... a quanto infra autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ecc. ...

Premesso

A) - che la Regione Autonoma della Valle di Aosta è proprietaria di un appezzamento di terreno sito in Aosta, all'angolo fra l'Avenue de la Paix e la Via Abate Trèves, da iscriversi in Catasto al foglio XLIII n. 112/b - 113 c - 270/c - 182b e foglio XLII n. 366/b;

B) - che la STIPEL è proprietaria di un appezzamento di terreno sito pure in Aosta, in fregio alla Via Ribitel, di fianco alla sede delle Poste, identificato in Catasto al foglio XL n. 274 e 444;

C) - che si presenta l'opportunità di una permuta dei suddetti terreni;

ciò premesso

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1) - La Regione Autonoma della Valle d'Aosta - in persona come sopra - cede in proprietà alla STIPEL, che - in persona come sopra accetta e acquista un appezzamento di terreno sito in Aosta all'angolo fra l'Avenue de la Paix e la Via Abate Trèves, quale risulta tinto in rosa e delimitato dalle lettere ABCDA nella planimetria che sì allega al presente atto sotto la lettera C perché ne formi parte integrante.

Tale appezzamento ha una fronte di m. 22 lungo l'Avenue de la Paix e una fronte di m. 75,00 circa lungo la Via Abate Trèves; ha una superficie di mq. 1.650 circa, al netto di strade ed è coerenziato come segue: a levante la ricordata costruenda Avenue de la Paix; a sud la nuova via prevista nel piano regolatore cittadino, denominata Via Trèves; a tramontana la residua proprietà della Regione.

Sul terreno acquistando la Soc. STIPEL costruirà un corpo di fabbrica avente un fronte di ml. 22,00 lungo la Avenue de la Paix ed un secondo corpo di fabbrica lungo la Via Trèves.

Il primo corpo di fabbrica fronteggiante l'Avenue de la Paix avrà uno spessore massimo di ml. 14,00 mentre il secondo corpo di fabbrica, fronteggiante la Via Trèves, avrà uno spessore massimo di ml. 17,50.

Resta stabilito che non verrà edificata, salve le basse costruzioni consentite dai regolamenti municipali, perché da destinare a cortile, la parte dell'appezzamento situata lungo la coerenza di tramontana per una profondità di ml. 4,50 misurata da detta coerenza e per la larghezza risultante libera dopo la costruzione del corpo di fabbrica prospicente l'Avenue de la Paix.

Detto cortile formerà oggetto di un'apposita convenzione di comunione di cortili con le residue proprietà a nord.

Nel corpo di fabbrica prospiciente l'Avenue de la Paix viene imposta una servitù altius non tollendi oltre i metri 14,40 misurati dal marciapiedi della predetta via alla linea di gronda e ciò per una profondità di ml. 9,00 misurati lungo l'Avenue de la Paix.

La copertura della parte di fabbricato soggetta al sopra descritto vincolo dovrà essere a tetto piano non praticabile fino alla distanza di ml. 3 della confinante proprietà a nord.

A partire dalla quota del tetto piano è riservato alla confinante proprietà il diritto di praticare vedute dirette nonché di risvoltare la facciata e gli sporti di gronda per una profondità massima di ml. 14,00 e ciò allo scopo precipuo di evitare l'erezione di un muro cieco. Resta inteso che le finestre del primo ordine sovrastanti il suddetto tetto piano dovranno essere munite di solide inferriate protettive a cura della proprietà confinante, alla quale verrà pure imposto il vincolo di comunione cortili come sopra detto per una profondità di ml. 4,50 dal confine lungo la linea AB.

Lungo il lato AD, all'estremità a ponente della proprietà alienanda, viene costituita una servitù passiva di passaggio a carico della STIPEL ed a favore dei mappali da iscriversi in Catasto ai nn. 112/a, 113/a e 267 su una striscia di terreno della larghezza di ml. 4,00.

Art. 2) - Quale corrispettivo per la cessione in proprietà di cui sopra, la STIPEL cede in proprietà alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta l'appezzamento di terreno di proprietà di essa STIPEL, sito in Aosta, in fregio alla Via Ribitel, distinto a catasto al foglio XL, con i mappali 274 e 444, coerenziato come segue: a settentrione proprietà Bruno; a ponente la Via Ribitel; a mezzogiorno la Sede dell'Amministrazione PP.TT.

La cessione comprende anche le quote dei sedimi stradali tuttora di proprietà della STIPEL.

Art. 3) - La Regione Autonoma della Valle d'Aosta e la STIPEL vicendevolmente garantiscono che i beni come sopra permutati, sono liberi da ipoteche e da trascrizioni pregiudizievoli.

Art. 4) - Dato che i beni predetti oggetto di permuta si equivalgono come valore, non si procede ad alcun conguaglio in denaro.

Ai soli effetti della registrazione, le parti dichiarano che il valore della permuta è di Lire 5.775.000.

Art. 5) - Le spese del presente atto, registrazione, trascrizione e accessorie saranno a carico della Società STIPEL.

ATTO DI PERMUTA DI TERRENI

Fra. la Regione Autonoma della Valle d'Aosta, in persona di ..., a quanto infra autorizzato con deliberazione del Consiglio, ecc ... e il Sig. Bruno Andrea, residente in Torino, via Aosta n. 21

premesso

a) che la Regione Autonoma della Valle d'Aosta è proprietaria dì un appezzamento di terreno sito in Aosta, all'angolo fra Avenue de la Paix e la Via Abate Trèves, da iscriversi in Catasto al Foglio n. XLIII n. 267/b - 270/b e 113/b;

b) che il Sig. Bruno Andrea è proprietario di un appezzamento di terreno sito pure in Aosta, in fregio alla Via Ribitel, di fianco alla proprietà S.T.I.P.E.L., identificato in Catasto al Foglio XL n. 423;

c) che si presenta l'opportunità di una permuta dei suddetti terreni;

ciò premesso

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - La Regione Autonoma della Valle di Aosta - in persona come sopra - cede in proprietà al Sig. Bruno Andrea, che accetta e acquista, un appezzamento di terreno sito in Aosta, all'angolo fra l'Avenue de la Paix e Corso XXVI Febbraio, delimitato dalle lettere EFBG nella planimetria che si allega al presente sotto la lettera B perché ne formi parte integrante.

Tale appezzamento ha una fronte di m. 31 circa lungo l'Avenue de la Paix e una fronte di m. 37,50 lungo il corso XXVI Febbraio; ha una superficie di mq. 1.163 circa, al netto di strade, ma comprensivo dell'area a verde della profondità di ml. 9,00 lungo il predetto corso ed è coerenziato come segue: a levante la ricordata costruenda Avenue de la Paix; a sud il terreno pure in via di cessione alla Società S.T.I.P.E.L.; a tramontana il corso XXVI Febbraio.

Sul terreno acquistando il Sig. Bruno Andrea potrà far costruire un fabbricato secondo le prescrizioni in appresso indicate:

1) lungo il corso XXVI Febbraio il filo di fabbrica dovrà svilupparsi alla distanza di ml. 9,00 dal confine del corso stesso ed estendersi per tutta la lunghezza della acquistanda proprietà.

Il muro di confine in risvolto sul lato EG che ne risulterà fra la acquistanda proprietà e la residua confinante proprietà dell'Amministrazione regionale dovrà essere per tutta altezza a parete piena e senza sporto od apertura alcuna.

2) lungo l'Avenue de la Paix il corpo di fabbrica dovrà svilupparsi in fregio ed a filo dell'Avenue stessa fino al confine sul lato sud con il terreno pure in via di cessione alla Società S.T.I.P.E.L. e non potrà superare la larghezza di ml. 14,00. Detto corpo di fabbrica nella parete di confine dovrà essere cieco fino all'altezza di ml. 14,40 misurati dal piano marciapiedi, mentre nella parte eccedente in altezza godrà di servitù attiva di prospetto con facoltà di aprire vedute dirette nonché di risvoltare la facciata e gli sporti di gronda con la condizione che il primo ordine di finestre dovrà su tale punto essere munito di solide inferriate protettive.

Resta stabilito che non sarà edificata, salve le basse costruzioni consentite dai regolamenti municipali, perché da destinarsi a cortile, la parte dell'appezzamento situata lungo la coerenza a mezzogiorno per una profondità di minimi ml. 4,50 misurata da detta coerenza e per la lunghezza risultante libera dopo la costruzione del fabbricato.

Detto cortile formerà oggetto di un'apposita convenzione di comunione di cortili con le contigue proprietà.

Art. 2 - Quale corrispettivo per la cessione in proprietà del terreno di cui sopra, il Sig. Bruno Andrea cede in proprietà alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta l'appezzamento di terreno di proprietà di esso, sito in Aosta, in fregio alla Via Ribitel, distinto a catasto al foglio XL, col mappale 427, coerenziato come segue: a ponente la Via Ribitel; a mezzogiorno la proprietà della Società S.T.I.P.E.L.; a levante la proprietà della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

La cessione comprende anche le quote dei sedimi stradali tuttora di proprietà della Società S.T.I.P.E.L.

Art. 3 - La Regione Autonoma della Valle di Aosta ed il Sig. Bruno Andrea vicendevolmente garantiscono che i beni come sopra permutati sono liberi da ipoteche e da trascrizioni pregiudizievoli.

Art. 4 - Dato che i beni predetti si equivalgono come valore, non si deve procedere ad alcun conguaglio in denaro.

Ai soli effetti della registrazione, le parti dichiarano che il valore della permuta è di Lire 4.070.000.

Art. 5 - Le spese del presente atto, registrazione, trascrizione e accessorie saranno a carico del Sig. Bruno Andrea.

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L'Assessore COLOMBO illustra la relazione ed i due schemi di atto di permuta soprariportati, rilevando che la intestazione catastale del terreno di proprietà della Ditta Bruno deve essere completata come segue: Ditta Bruno Andrea fu Andrea e Macagno Anna di Antonio, coniugi.

Fa presente che i terreni siti nella zona di Via Ribitel hanno un valore di molto superiore ai terreni siti nella zona di Avenue de la Paix - Via Abbé Trèves, perché la zona di Via Ribitel è centralissima, precisando che per tale ragione gli appezzamenti di terreno da cedersi dalla Regione alla Società STIPEL e alla Ditta Bruno-Macagno hanno una superficie superiore a quella dei terreni da cedersi dalla Società STIPEL e dalla Ditta Bruno-Macagno a titolo di permuta.

Comunica che la stipulazione delle permute di terreni di cui si tratta, renderà possibile e di prossima realizzazione la definitiva sistemazione della Piazza Ribitel e l'auspicata attuazione di una razionale e moderna centralizzazione dei servizi telefonici cittadini in idonea costruenda sede.

Rileva che si avrà così in Aosta, capoluogo della Regione, una centrale telefonica teleselettiva, che darà la possibilità di effettuare comunicazioni telefoniche frequenti e rapidissime con tutti i centri nazionali ed internazionali, nell'interesse pubblico.

Esprime, quindi, il convincimento che il Consiglio vorrà approvare, per le ragioni anzidette, le proposte di permute dei terreni in questione.

Il Consigliere BORDON informa che nel 1956-1957 furono condotte trattative per addivenire alle permute di terreni di cui si tratta, precisando che l'incarico di svolgere tali trattative era stato affidato dalla Giunta a lui e al Consigliere Dujany.

Riferisce che essi presero contatto con il Sindaco di Aosta, nell'intento di giungere ad un accordo, accordo che avrebbe permesso la soluzione del problema della sistemazione della Piazza Ribitel e della costruzione di una centrale telefonica moderna, in relazione alle necessità della popolazione.

Comunica che con la Società STIPEL sarebbe stato possibile addivenire ad un accordo sulle seguenti basi: la STIPEL avrebbe ceduto alla Regione l'appezzamento di terreno sopradescritto e la Regione avrebbe ceduto alla Società STIPEL l'appezzamento di terreno situato di fronte al Palazzo Valbruna, a levante dello stabile sede dell'Assessorato al Turismo (con alloggi impiegati regionali), terreno sul quale la STIPEL avrebbe costruito la sua centrale telefonica.

Inoltre la Regione avrebbe ancora ceduto alla Società STIPEL un altro piccolo appezzamento di terreno sito alla periferia di Aosta, verso la zona St. Martin de Corléans, sul quale la STIPEL avrebbe costruito i suoi magazzini di deposito di materiali.

Occorreva ancora trattare con la Ditta Bruno-Macagno e di tali trattative fu incaricato il Sindaco di Aosta perché il problema della viabilità e delle piazze interessa l'Amministrazione comunale di Aosta, alla quale sarebbe spettato, - nel caso di impossibilità di giungere ad un accordo in via amichevole -, di promuovere gli atti per l'espropriazione del terreno di proprietà della predetta Ditta.

Riferisce circa le difficoltà incontrate dal Comune nelle trattative con la Ditta Bruno-Macagno, che attribuiva un valore particolare al terreno di sua proprietà, in quanto la Via Ribitel si trova nel centro di Aosta.

In proposito osserva che la Ditta Bruno-Macagno non doveva ignorare, allorquando acquistò l'appezzamento di terreno in questione, che vi era la possibilità di un esproprio del terreno per le necessità di attuare aree pubbliche previste dal progettato piano regolatore cittadino, che in tale zona prevedeva una piazza.

Rileva che la proposta permuta di terreni con la Ditta Bruno-Macagno potrebbe costituire un precedente invocabile da altri privati in avvenire, perché, se si dovesse, in futuro, occupare un altro terreno per necessità pubbliche, si chiederà alla Regione di seguire lo stesso criterio di valutazione delle aree di terreno e la stessa procedura amichevole per l'occupazione mediante trattative e permuta di terreni, cioè senza procedura di espropriazione.

Afferma che, se nelle trattative svolte nel 1956-1957, vi fosse stata maggiore buona volontà da parte dell'Amministrazione comunale, forse anche questa questione con la Ditta Bruno sarebbe stata risolta.

Ritiene, invece, che non vi sia nulla da osservare circa la proposta di permuta di terreni con la Società STIPEL in relazione anche al pubblico interesse che riveste la costruzione della centrale telefonica automatica.

Riconosce che il problema della sistemazione della piazza Ribitel e della costruzione di una stazione per i pullman è effettivamente molto sentito, per cui è urgente addivenire ad un accordo con la Ditta Bruno-Macagno.

Ritiene però che si potrebbe esaminare la possibilità di cedere alla Ditta Bruno-Macagno, anziché l'appezzamento di terreno oggetto della permuta proposta, altro appezzamento di terreno situato nella periferia della città.

Il Presidente della Giunta, MARCOZ, prende atto che il Consigliere Bordon ha riconosciuto l'urgenza di lavori di sistemazione della Piazza Ribitel.

Circa il rilievo secondo cui si verrebbe a costituire un precedente invocabile in avvenire addivenendo alla proposta permuta di terreni con la Ditta Bruno-Macagno, osserva che, allorquando è possibile, è preferibile venire ad un accordo amichevole per eque basi ed evitare la procedura dell'espropriazione.

Osserva che, nel presente caso, non si può certo dire che i coniugi Bruno-Macagno siano stati esosi, perché la permuta di terreno avviene sulla base di metri 1,8 - 1,9 - 2 di terreno di proprietà regionale sito in zona St. Etienne contro metri 1 di terreno di proprietà dei predetti coniugi sito in zona Via Ribitel.

Rileva che l'Amministrazione passata, dimostrando larghezza di vedute, è arrivata al punto di cedere gratuitamente all'INAIL un appezzamento di terreno per la costruzione della sede dell'Istituto stesso e di alloggi impiegati.

Fa presente che l'approvazione, da parte del Consiglio, delle permute proposte, darà la possibilità di risolvere, oltre al problema della sistemazione della Piazza Ribitel, anche il problema della realizzazione di una razionale e moderna centrale telefonica, che permetterà di migliorare e sveltire il servizio telefonico di interesse della collettività.

Ricorda che lo studio della questione è stato già avviato dalla precedente Amministrazione e che, essendovi equivalenza di valore fra i terreni permutandi, la Giunta propone al Consiglio di approvare le permute dei terreni di cui si tratta.

Il Consigliere PALMAS dichiara che i concetti esposti dal Consigliere Bordon sono quanto mai apprezzabili e confida che detti concetti saranno dallo stesso ribaditi, come pure dagli altri suoi colleghi della minoranza, allorquando il Consiglio regionale sarà chiamato a pronunciarsi sul grave problema della disciplina dell'urbanistica nel territorio della Valle d'Aosta.

Osserva che, in sostanza, il Consigliere Bordon ha sostenuto che, allorquando vi è una necessità pubblica, come quella del risanamento edilizio urbano, si deve tenere conto soltanto nei limiti del possibile e del ragionevole degli interessi dei privati e, ove questi interessi fossero in netto contrasto con quelli della pubblica Amministrazione, bisogna ricorrere all'espropriazione per non spendere quel demanio di terreni edilizi che la Regione si è fatto e che può servire come polmone e come mezzo di manovra per la soluzione di importanti problemi che interessano la sistemazione urbanistica di Aosta.

Comunica di concordare in linea di massima su tale principio, ma fa presente che, nel caso specifico, l'Amministrazione regionale non poteva agire diversamente, perché, per dichiarare di pubblica utilità, ai fini dell'esproprio, l'appezzamento di terreno di proprietà dei Signori Bruno-Macagno, si dovrebbe fare un'istruttoria ad hoc, non potendosi fare riferimento al piano regolatore di Aosta che il Comune ha deliberato nel 1955, ma che non è ancora approvato dalle competenti autorità superiori.

Informa che è intendimento della maggioranza consiliare di sottoporre, quanto prima, all'approvazione del Consiglio una legge regionale urbanistica, con la quale sarà possibile approvare in loco i piani regolatori, evitando così che questi piani regolatori debbano fare il lungo iter seguito sino ad oggi, cioè essere inviati ai vari Ministeri, a Roma, per l'approvazione.

Precisa che detta legge darà la possibilità alla Regione di esercitare il potere di espropriazione, il che non vuole dire, però, che tali poteri debbano essere esercitati in qualunque caso, perché, ove è possibile, si deve ricorrere sempre a trattative amichevoli con i privati.

Ricorda, in proposito, che la Regione ha potestà legislativa primaria in materia di urbanistica, a' sensi dell'articolo 2 lettera g) dello Statuto regionale.

Fa presente che, allo stato attuale delle cose, non si può procedere all'espropriazione nel caso presente.

Il Consigliere BORDON precisa che la minoranza non insiste sulla questione dell'espropriazione, ma ritiene sia meglio corrispondere alla Ditta Bruno-Macagno il prezzo del terreno con un corrispettivo in denaro, anche se ciò costituisce un aggravio di spesa per la Regione, piuttosto che cedere alla Ditta stessa l'appezzamento di terreno proposto per la permuta, ad evitare un precedente invocabile in futuro da privati.

Si dà atto che prendono, altresì, parte alla discussione sull'argomento l'Assessore FOSSON ed il Consigliere VESAN.

Il Presidente, FILLIETROZ, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione delle proposte formulate dalla Giunta.

Il Consigliere BORDON, a nome della minoranza, fa la seguente dichiarazione di voto:

"Noi approviamo le proposte della Giunta perché si tratta di risolvere un problema che è di urgente necessità; però chiediamo che risultino a verbale le osservazioni ed i rilievi da me fatti".

IL CONSIGLIO

ritenuto che la intestazione catastale del terreno di proprietà della Ditta Bruno risulta da completare nel modo seguente: Bruno Andrea fu Andrea e Macagno Anna di Antonio - coniugi;

con voti favorevoli trentatre (unanimità di voti), espressi pel alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: trentatre);

DELIBERA

di approvare la cessione-permuta tra la Regione, la Società Stipel e la Ditta Bruno Andrea fu Andrea e Macagno Anna di Antonio, coniugi, degli appezzamenti di terreno descritti nei due schemi di atti di permuta soprariportati, per la sistemazione della piazzetta Ribitel di Aosta, come da nuovo piano regolatore cittadino, e la costruzione della nuova sede della Società Stipel in Aosta, con delega alla Giunta di provvedere ai successivi atti deliberativi occorrenti per addivenire alla definizione degli accordi e alla stipulazione degli atti notarili di permuta dei terreni di cui si tratta.

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