Oggetto del Consiglio n. 12 del 27 febbraio 1959 - Verbale
OGGETTO N. 12/59 - SUBCONCESSIONE ALL'AZIENDA VALDOSTANA DI TROTICOLTURA, CON SEDE IN QUART, DI DERIVARE MOD. 3,00 DI ACQUA DAL CANALE DI BONIFICA DI QUART, RACCOGLITORE DELLE ACQUE DI SUBALVEO DELLA DORA BALTEA IN COMUNE DI QUART.
Si fa menzione che gli Assessori BIONAZ e MASCHIO, assentatisi dalla sala di adunanza, non prendono parte alla trattazione e alla deliberazione del presente oggetto.
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L'Assessore ai Lavori Pubblici, VESAN, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di subconcessione all'Azienda Valdostana di Troticoltura, con sede in Quart, di derivare mod. 3,00 di acqua dal canale di bonifica di Quart, raccoglitore delle acque di subalveo della Dora Baltea, in Comune di Quart, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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Con domanda in data 3-9-1958, l'Azienda Valdostana di Troticoltura, con sede a Quart, Società in nome collettivo, costituitasi con atto rog. Notaio Ollietti Germano del 4-7-1958 - registrato in Aosta il 16 luglio stesso anno al n. 109 volume 220 - ha chiesto alla Amministrazione regionale la subconcessione di derivare dal canale di bonifica di Quart, nel Comune omonimo, in località antistante il Cimitero, le acque in esso scorrenti nella misura continua e costante di moduli 3,00 (lt/secondo trecento) per le necessità idriche di uno stabilimento di troticoltura, a scopo industriale, da costruirsi nello stesso Comune di Quart.
La domanda è stata corredata da progetto a firma Geom. Michele Rosset, in data 5 agosto 1958, costituito da una relazione tecnica, da una corografia in scala 1:10.000, da una planimetria in scala 1:1000 e da una tavola di disegni in scala 1:50.
Istruttoria: L'avviso relativo alla presentazione della domanda è stato pubblicato nel Foglio Annunzi Legali della Valle d'Aosta n. 15 in data 27-9-1958 ed è stato riprodotto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 246 in data 11-10-1958, senza aver dato luogo alla presentazione di domande concorrenti.
Con ordinanza di istruttoria n. 52 in data 15-11-1958 dell'Assessore ai LL.PP. della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, è stata disposta la pubblicazione della domanda e del relativo progetto presso l'Ufficio Acque e Miniere dell'Amministrazione della Regione per la durata di giorni 15 consecutivi, decorrenti dal 24 novembre 1958, e l'affissione, per la stessa durata di tempo, di una copia dell'ordinanza presso l'Albo Pretorio del Comune di Quart.
Copia dell'ordinanza è stata comunicata al Ministero dei LL.PP., all'Ufficio del Genio Civile di Aosta, all'Ufficio Idrografico del Po di Torino, al Magistrato per il Po (Parma), al Ministero della Difesa Esercito (Ispettorato dell'Arma del Genio), alla Direzione dei Canali Demaniali Cavour, al Consorzio regionale per la Tutela, l'Incremento e l'Esercizio della Pesca in Valle d'Aosta e alla richiedente Azienda Valdostana di Troticoltura.
La pubblicazione della domanda e del progetto è avvenuta regolarmente presso l'Ufficio Acque e Miniere della Regione e così la pubblicazione della ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Quart, come da referto del Segretario comunale, senza dar luogo alla presentazione di opposizioni.
La visita locale di istruttoria è stata effettuata il giorno 8 gennaio 1959, come stabilito nell'ordinanza di istruttoria, e alla visita medesima sono intervenuti i Signori:
- Dott. Ing. Mosti Alfredo, Direttore dell'Ufficio Acque e Miniere, assistito dal Geom. Gonrad Michele dello stesso Ufficio;
- Geometra principale Tassone Bernardo, dell'Ufficio Idrografico del Po, di Torino;
- Dott. Bagolan Giuseppe, della Società Idroelettrica Piemonte (SIP);
- Prof. Giovanni Maschio e Geom. Giuseppe Ferdinando Bionaz, di Aosta, titolari della richiedente Azienda e della domanda di subconcessione.
In sede di visita, come risulta dal relativo verbale, non sono state fatte opposizioni né eccezioni.
Situazione di fatto esistente. - Il Canale di bonifica di Quart è stato costruito da qualche anno, allo scopo di risanare la vasta piana acquitrinosa esistente in sinistra della Dora Baltea ed interessante i Comuni di St. Christophe e di Quart. Trattasi- di un canale a sezione trapezia, in terra, largo sul fondo mt. 2,00 circa, profondo sul piano di campagna circa mt. 2,00 con sponde a margine di 45 gradi.
Il canale, dello sviluppo di circa Km. 2,800, parte in Comune di St. Christophe da una depressione di terreno posta a circa un chilometro a levante della strada comunale di Meysattaz, in sinistra della strada statale Aosta-Torino, tra questa strada e la ferrovia per Aosta. Il canale, con andamento da ponente a levante, va poi a decadere in Comune di Quart, in un bacino morto della Dora Baltea, denominato canale della Dora Baltea, che scarica le acque nella Dora stessa.
Il canale di bonifica, oltre che ad alimentarsi con le acque di acquitrino della zona, si alimenta per la maggior parte con le acque del subalveo della Dora, essendo stato costruito così profondo da interessare il subalveo stesso, perciò non può esservi dubbio che le acque di esso canale siano acque pubbliche.
Consistenza delle opere progettate. - La derivazione del canale di bonifica di Quart è prevista mediante uno sbarramento trasversale con opportuna paratoia piana, in legno, in modo da sollevarne il pelo liquido a monte di circa mt. 0,70-0,80 onde consentire alle acque il battente necessario per passare nel canale derivatore, ricavato in sinistra del canale di bonifica, mediante opportuna bocca di presa, sita in fregio del canale stesso di bonifica, manovrata da apposita paratoia piana verticale, pure in legno.
Il canale derivatore in terra, dopo circa 100 metri di percorso, porterà le acque alle vasche per l'allevamento delle trote in cui si immetteranno mediante opportune paratoie, dalle quali poi, mediante altre paratoie, decadranno in un canale raccoglitore che le scaricherà nel ramo morto sopra ricordato della Dora denominato canale della Dora Baltea, che le addurrà alla Baltea stessa.
L'utilizzazione così prevista è dunque da ritenersi rispondente ad un razionale sfruttamento delle acque scaricate nel canale di bonifica e del tutto compatibile con il buon regime di bonifica stesso del canale.
Si ritiene, quindi, che sia tecnicamente approvabile e conseguentemente accoglibile la relativa domanda di subconcessione fatta dall'Azienda Valdostana di Troticoltura, con sede a Quart.
Portata del canale di bonifica di Quart. - Non sono state fatte misure dirette di portata; tuttavia si ritiene che, salvo casi di eccezionale siccità, scorra sempre nel canale acqua sufficiente per soddisfare quella di lt./sec. 300 chiesti in derivazione dalla Società Valdostana.
Ad ogni modo l'Ufficio Acque e Miniere della Regione dovrà procedere a sistematiche misurazioni, anche per imporre eventuali opere di modulazione della portata, nella eventualità che il canale di derivazione dell'Azienda Valdostana dovesse prelevare quantitativi di acqua superiori a quelli di subconcessione.
L'Ufficio regionale Acque e Miniere, concludendo l'istruttoria, ha espresso parere favorevole al rilascio della richiesta subconcessione e dello stesso parere è stato il Magistrato per il Po, di Parma.
Ritenuto, pertanto, che la derivazione di acqua possa attuarsi, si propone che il Consiglio regionale;
Deliberi
1°) di subconcedere alla richiedente Azienda Valdostana di Troticoltura, Società in nome collettivo con sede in Quart, di derivare dal canale di bonifica di Quart, in comune di Quart, la quantità di acqua costante e continua di mod. 3,00 (litri al secondo trecento) per le necessità idriche di uno stabilimento di troticoltura, a scopo industriale, da costruirsi nello stesso Comune di Quart.
Tale quantitativo d'acqua dovrà derivarsi secondo le modalità e le condizioni previste dal sottoriportato schema di disciplinare.
2°) di autorizzare l'emanazione del Decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del disciplinare da parte del legale rappresentante dell'Azienda Valdostana di Troticoltura.
3°) di ordinare e di accertare l'introito ed il deposito delle seguenti somme:
a) lire 1.000 (mille), pari al minimo prescritto dalla legge 21-1-1949 n. 8, ai sensi del secondo comma dell'art. 7 del T. U. di leggi 11-12-1933 n. 1775 sulle acque ed impianti elettrici, somma da versarsi alla Tesoreria della Regione - Dipendenza di Aosta della Cassa di Risparmio di Torino - e da introitarsi al capitolo 4 di entrata del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario " Provento delle subconcessioni di acque";
b) lire 6.000 (seimila), pari a mezza annualità del canone, da depositarsi presso la predetta Tesoreria della Regione a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi che la Ditta subconcessionaria viene ad assumere per effetto della subconcessione (art. 11 del Testo Unico 11-12-1933 n. 1775 e art. 16 lettera K del regolamento 14-8-1920 n. 1285);
c) lire 20.000 (ventimila) per le spese di sorveglianza, esperimenti di portata ed altre analoghe e dipendenti dalla subconcessione, somma da versarsi presso la predetta Tesoreria della Regione e da introitarsi al capitolo 52 di entrata del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario "Gestione di fondi per spese istruttoria domande concessioni e subconcessioni di acque e miniere".
4°) di prendere atto che il canone annuo di sub-concessione a carico della Ditta subconcessionaria è stabilito nella misura di lire dodicimila (12.000) (in base a lire quattromila per modulo), a decorrere dalla data del decreto di subconcessione.
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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
DISCIPLINARE contenente gli obblighi e le condizioni alla cui osservanza dovrà essere vincolata la subconcessione alla Azienda Valdostana di Troticoltura, con sede a Quart, di derivare ed utilizzare le acque del canale di bonifica di Quart, a scopo di troticoltura, chiesta dalla detta Azienda Valdostana con domanda 3 settembre 1958.
Art. 1
La quantità di acqua da derivare dal Canale di bonifica di Quart, in Comune di Quart, in località antistante il Cimitero, rimane fissata nella misura continua e costante di mod. 3,00 (lit/sec. trecento), che costituirà la portata media della derivazione.
Art. 2
La derivazione dell'acqua avrà luogo previo sbarramento trasversale, mediante paratoia piana verticale, del canale di bonifica in guisa da sopraelevarne il pelo d'acqua a monte, così da creare il battente necessario per consentire alle sue acque di passare nel canale di derivazione in terra dell'impianto, ricavato in sinistra del canale di bonifica, mediante opportuna bocca di presa aperta in fregio al canale.
Dal canale di derivazione le acque verranno condotte ad alimentare le vasche per l'allevamento delle trote e poi dalle vasche saranno condotte a scaricarsi, mediante canale raccoglitore pure in terra, in un ramo della Dora Baltea, denominato canale della Dora Baltea, che le addurrà alla Dora Baltea stessa.
Le opere di cui sopra dovranno essere attuate in conformità del progetto di massima, in data 5-8-1958, a firma Geom. Michele Rosset, costituito da una relazione tecnica e da tre tavole di disegni, che farà parte integrante del presente disciplinare, salvo quelle varianti ammissibili che risulteranno dal progetto esecutivo che la Ditta subconcessionaria dovrà produrre a termini del successivo articolo 5, ovvero che saranno attuate in sede di esecuzione dei lavori.
Art. 3
L'Amministrazione subconcedente si riserva la facoltà di eseguire opportune saltuarie misurazioni della portata del canale di bonifica di Quart, entro tre anni dalla data del decreto di subconcessione, onde accertare la entità della portata.
L'Amministrazione subconcedente si riserva di prescrivere opportune opere di modulazione qualora da tali misurazioni risultasse che la Ditta sub-concessionaria può introdurre nel proprio canale derivatore quantitativi d'acqua superiori a quelli di subconcessione.
Queste opere, se prescritte, dovranno essere attuate, sotto pena delle sanzioni previste dalla legge, in base al progetto esecutivo che la Ditta sub-concessionaria sarà stata invitata a presentare, entro il perentorio termine di tempo che verrà stabilito dall'Ufficio Acque e Miniere della Regione con l'approvazione del progetto stesso.
Art. 4
In dipendenza della subconcessa derivazione saranno, - a carico della Ditta subconcessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa della proprietà, sia per il buon mantenimento del regime del canale di bonifica di Quart, tanto se la necessità di dette opere si riconosca prima di eseguire i lavori, quanto se venga riconosciuta in seguito.
Art. 5
Sotto pena delle sanzioni previste dalla legge, la Ditta subconcessionaria dovrà:
a) presentare all'Ufficio regionale Acque e Miniere il progetto esecutivo delle opere inerenti alla derivazione, condotta e restituzione delle acque, entro mesi quattro dalla data di notifica, da parte del detto Ufficio regionale, del decreto di subconcessione;
b) iniziare e condurre a termine i lavori della derivazione, rispettivamente entro mesi sei e mesi diciotto, decorrenti dalla data di notifica del decreto di subconcessione.
Ultimati i lavori la Ditta subconcessionaria dovrà darne immediata notizia all'Ufficio Acque e Miniere della Regione.
Art. 6
Eseguita la visita di collaudo, ove non risultino eccezioni contrarie, l'Ufficio regionale Acque e Miniere autorizzerà l'immediato esercizio della derivazione.
Qualora dovesse riscontrare, invece, la necessità di maggiori lavori, ovvero di modifiche, dovrà prescrivere un termine per la loro esecuzione, stabilendo se, in pendenza della loro attuazione, possa o no attuarsi l'uso dell'acqua.
Art. 7
Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la subconcessione è assentita per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di subconcessione.
Se al termine della subconcessione sussisteranno i fini della derivazione e non osteranno superiori ragioni di pubblico interesse, la subconcessione potrà essere rinnovata.
Art. 8
La Ditta subconcessionaria corrisponderà alla Amministrazione regionale della Valle d'Aosta, anticipatamente, di anno in anno, a decorrere dalla data del decreto di subconcessione, l'annuo canone di lire dodicimila (12.000), in ragione di lire quattromila (4.000) per modulo, anche se non potrà o non vorrà fare uso, in tutto od in parte, della sub-concessione, salvo il diritto di rinuncia a termini della legge 18-10-1942 n. 1434, concernente la decadenza del diritto di derivazione di acqua.
Art. 9
All'atto della firma del presente disciplinare, la Ditta subconcessionaria ha dimostrato, con la produzione delle regolari quietanze, di avere effettuato:
a) il versamento alla Tesoreria dell'Amministrazione regionale, presso la Dipendenza di Aosta della Cassa di Risparmio di Torino, della somma di Lire 6.000 (seimila) pari a mezza annualità del canone, a titolo di cauzione, come da quietanza n. in data a garanzia degli obblighi di subconcessione. Tale somma, ove nulla osti, verrà restituita al termine della concessione;
b) il versamento presso la stessa Tesoreria dell'Amministrazione regionale di Lire 20.000 (ventimila) come da quietanza n. in data per le spese di collaudo, misure di portata, sorveglianza ed altre analoghe dipendenti dalla subconcessione;
c) il versamento presso la stessa Tesoreria della somma di Lire 1.000 (mille) pari al minimo prescritto dalla legge 21-1-1949 n. 8 ai sensi del 2' comma dell'art. 7 del 7 U. di leggi 11 dicembre 1933 n. 1775 sulle acque, come da quietanza n. in data
Sono a carico della Ditta subconcessionaria tutte le spese inerenti alla subconcessione per registrazione e copia di atti, ecc.
Art. 10
Oltre alle condizioni del presente disciplinare la Ditta subconcessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del T.U. di leggi sulle acque ed impianti elettrici approvato con R.D. 11-12-1933 n. 1775 e relative norme regolamentari, della legge regionale 8-11-1956 n. 4 sulle acque, nonché di tutte le leggi che saranno emanate dall'Amministrazione regionale in materia di acque, a' sensi del suo Statuto approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, oltre a tutte le altre prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.
Art. 11
Per ogni effetto di legge, la Ditta subconcessionaria elegge il proprio domicilio a Quart.
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Il Consigliere NICCO Giulio dichiara di non aver nulla da obiettare sul piano legale relativamente alla subconcessione in questione; ritiene, però, alquanto strano che si sia voluto sottoporre all'approvazione dell'attuale Consiglio, il cui mandato sta ormai per scadere, la subconcessione di cui si tratta. Rileva che tanta fretta potrebbe lasciare adito al dubbio che detta subconcessione non avrebbe forse avuto l'approvazione del nuovo prossimo Consiglio.
Circa l'ammontare annuo che l'Azienda Valdostana di Troticoltura sarà tenuta a pagare per la subconcessione, osserva che i Consiglieri della minoranza non hanno gli elementi per giudicare se tale canone annuo sia stato stabilito in misura equa e giusta. Chiede quindi all'Assessore Vesan se, a suo parere, il canone proposto in Lire 12.000 annue sia adeguato all'importanza del costruendo impianto di troticolura.
L'Assessore VESAN informa che la domanda di subconcessione presentata dall'Azienda Valdostana di Troticoltura ha seguito regolare istruttoria, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Regionale Acque e che il canone di Lire 12.000 annue che detta Azienda dovrà pagare per detta subconcessione corrisponde alla tariffa prevista dalla legge che stabilisce in Lire 4.000 per modulo il canone annuo dovuto per le subconcessioni di acque ad uso industriale.
Osserva che se un dubbio potrebbe sorgere, tale dubbio potrebbe riguardare la questione della demanialità, o meno, delle acque oggetto di detta sub-concessione.
Dichiara di essere personalmente dell'avviso che tali acque siano da considerarsi demaniali, trattandosi di acque di subalveo della Dora Baltea e che, comunque, si è ritenuto opportuno di addivenire prudenzialmente alla subconcessione delle acque in questione.
Il Consigliere NICCO Giulio ritiene che le acque di subalveo della Dora Baltea debbano, per varie ragioni, essere considerate demaniali e debbano essere date in concessione.
Circa la questione del canone annuo di subconcessione, dichiara di avere preso atto del chiarimento dato dall'Assessore Vesan, secondo cui detto canone sarebbe stato determinato in base alle tariffe previste dalla legge.
Il Presidente, PAREYSON, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione delle proposte della Giunta.
IL CONSIGLIO
preso atto di quanto riferito dall'Assessore ai Lavori Pubblici, VESAN;
ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: ventinove).
DELIBERA
1°) - di subconcedere alla richiedente Azienda Valdostana di Troticoltura, Società in nome collettivo con sede in Quart, di derivare dal canale di bonifica di Quart, in Comune di Quart, la quantità d'acqua costante e continua di mod. 3,00 (litri al secondo trecento) per le necessità idriche di uno stabilimento di troticoltura, a scopo industriale, da costruirsi nello stesso Comune di Quart.
Tale quantitativo d'acqua dovrà derivarsi secondo le modalità e le condizioni previste dal soprariportato schema di disciplinare di subconcessione.
2°) - di autorizzare l'emanazione del Decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del disciplinare da parte del legale rappresentante dell'Azienda Valdostana di Troticoltura.
3°) - di ordinare e di accertare l'introito ed il deposito delle seguenti somme:
a) Lire 1.000 (mille) pari al minimo prescritto dalla legge 21-1-1949 n. 8 ai sensi del secondo comma dell'art. 7 del T.U. di leggi 11-12-1933 n. 1775 sulle acque ed impianti elettrici, somma da versarsi alla Tesoreria della Regione - Dipendenza di Aosta della Cassa di Risparmio di Torino - e da introitarsi al capitolo 4 di entrata del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario "Provento delle subconcessioni di acque";
b) Lire 6.000 (seimila) pari a mezza annualità del canone, da depositarsi presso la predetta Tesoreria della Regione a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi che la ditta subconcessionaria viene ad assumere per effetto della subconcessione (art. 11 del Testo Unico 11-12-1933 n. 1775 e art. 16 lettera K del regolamento 14-8-1920 n. 1285);
c) Lire 20.000 (ventimila) per le spese di sorveglianza, esperimenti di portata ed altre analoghe e dipendenti dalla subconcessione, somma da versarsi presso la predetta Tesoreria della Regione e da introitarsi al capitolo 52 di entrata del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario "Gestione di fondi per spese istruttoria domande concessioni e subconcessioni di acque e miniere".
4°) - di prendere atto che il canone annuo di subconcessione a carico della Ditta subconcessionaria è stabilito nella misura di Lire 12.000 (dodicimila) (in base a lire quattromila per modulo) a decorrere dalla data del decreto di subconcessione.
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