Oggetto del Consiglio n. 152 del 10 dicembre 1958 - Verbale

OGGETTO N. 152/58 - LEGGE REGIONALE RECANTE NORME DI ATTUAZIONE IN VALLE D'AOSTA DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 1956, N. 1533, PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LE MALATTIE PER GLI ARTIGIANI.

L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, MASCHIO, riferisce al Consiglio in merito al disegno di legge regionale recante norme di attuazione in Valle d'Aosta della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, per la assicurazione obbligatoria degli artigiani contro le malattie, disegno di legge trasmesso in copia, - con allegata relazione -, ai Signori Consiglieri:

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Nella adunanza del 20 dicembre 1955, il Consiglio approvò una legge regionale recante norme di attuazione, in Valle d'Aosta, della legge 22-11-1954, n. 1136, concernente l'assistenza mutualistica sanitaria a favore dei coltivatori diretti che si trovano in condizioni di particolare stato di bisogno.

La legge regionale fu promulgata il 20-12-1955 (con il n. 3) e dalla sua applicazione è derivato un efficace ed apprezzato intervento integrativo regionale per l'assistenza di cui si tratta.

Si propone ora che il Consiglio approvi analoghe norme regionali per l'applicazione, in Valle d'Aosta, della legge 29-12-1956, n. 1533, sull'assicurazione obbligatoria di malattia per gli artigiani, ritenendosi necessario l'intervento regionale anche per l'assistenza mutualistica sanitaria a favore degli artigiani che si trovano in condizioni di particolare stato di bisogno.

Si sottopone, pertanto, all'esame ed alla approvazione del Consiglio l'allegato disegno di legge regionale le cui norme prevedono l'intervento integrativo della Regione per l'assistenza in esame mediante:

a) intervento finanziario regionale per il pagamento parziale o totale dei contributi capitari annui dovuti dagli artigiani che si trovano in particolare stato di bisogno;

b) intervento finanziario regionale integrativo nelle spese per il maggior costo dell'assistenza sanitaria di cui all'articolo 23, lettera c), della legge 29-12-1956, n. 1533.

In merito al disegno di legge in esame, ha già espresso parere favorevole l'Assemblea dei Delegati della Cassa Mutua regionale di Malattia per gli Artigiani della Valle di Aosta, come risulta dalle seguenti lettere, in data 16 e 28 novembre 1958:

"CASSA MUTUA REGIONALE di malattia per gli artigiani

VALLE D'AOSTA - Piazza Arco d'Augusto

Prot. n. 1126 Aosta, li 16-11-1958

Spett. AMMINISTRAZIONE REGIONALE - AOSTA

L'Assemblea dei Delegati della Cassa Mutua Artigiani porge un sentito ringraziamento all'Amministrazione regionale, particolarmente agli Assessori Prof. MASCHIO e Dott. MARCHIANDO, per il vivo interessamento ai problemi mutualistici della classe artigiana.

Auspica che il progetto di legge "Norme di attuazione in Valle d'Aosta della legge 29 dicembre 1956, n. 1533 - Assicurazione obbligatoria contro le Malattie per gli Artigiani", possa celermente essere emanato dal Consiglio regionale.

I DELEGATI:

Bondaz - Grange - Ambrosione - Pollastrelli - Gard - Marcellon - Allera - Serra - Foppa Pedretti - Rolle - Favre - Casale - Ollier.

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Prot. n. 1126 Aosta, li 28-11-1958

Distinto Prof. Dr. MASCHIO

presso Amministrazione regionale

AOSTA

Ho il piacere di comunicarLe che l'Assemblea dei Delegati della Cassa Mutua, nella seduta del 16 novembre 1958, con deliberazione n. 10, ha discusso il progetto di legge "Norme di attuazione in Valle d'Aosta della legge 29 dicembre 1956 - N. 1533 - Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli Artigiani".

Il testo proposto dall'Amministrazione regionale, colle aggiunte apportate da questa Cassa, è stato approvato coi seguenti risultati: votanti n. 19; voti favorevoli n. 15; astenuti n. 4.

Mi auguro che lo stesso possa essere prontamente discusso dal Consiglio regionale ed assurgere a dignità di legge.

Confidando nella Sua preziosa collaborazione, m'è gradito porgerLe sentiti ringraziamenti.

Con osservanza

Osvaldo Favre"

(OMISSIS: Segue Disegno di legge regionale riportato in calce alla deliberazione).

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L'Assessore MASCHIO informa che il disegno di legge regionale di cui si tratta è stato stilato sullo schema dell'analoga legge regionale recante norme di attuazione, in Valle d'Aosta, della legge 22-11-1954, numero 1136, concernente l'assistenza mutualistica-sanitaria a favore dei coltivatori diretti che si trovano in condizioni di particolare stato di bisogno.

Precisa che la Giunta propone che il Consiglio approvi analoghe norme regionali per l'applicazione, in Valle d'Aosta, della legge 29-12-1956, n. 1533, sull'assicurazione obbligatoria di malattia per gli artigiani, ritenendosi necessario l'intervento regionale anche per l'assistenza mutualistica sanitaria a favore degli artigiani che si trovano in condizioni di particolari stato di bisogno.

Rileva che l'approvazione del disegno di legge regionale di cui si tratta riveste carattere di particolare urgenza e, per tale ragione, raccomanda vivamente al Consiglio di voler approvare il disegno di legge stesso, con la rettifica, a Lire 800.000, della spesa prevista all'articolo 5.

Il Consigliere MANGANONI rileva che nella seduta odierna del mattino ha già avuto occasione di lamentare che anche il disegno di legge di cui si tratta non è stato sottoposto al vaglio di una Commissione consiliare di studio prima di essere sottoposto all'approvazione del Consiglio. Dà atto, però, che si tratta di un disegno di legge di non grande importanza nei confronti del disegno di legge regionale recante norme sull'ordinamento delle Scuole materne, elementari e medie e del relativo personale.

Dichiara, quindi, che i Consiglieri della sinistra, - pur raccomandando vivamente alla Giunta che, per l'avvenire, l'inconveniente lamentato non abbia più a ripetersi -, approvano il disegno di legge in questione, con l'intesa che le norme regolamentari per l'approvazione dell'emananda legge siano discusse ed approvate preventivamente da un'apposita Commissione consiliare.

Il Presidente, PAREYSON, constatato che nessun Consigliere intende formulare rilievi od osservazioni di carattere generale sul disegno di legge regionale nel suo complesso, invita il Consiglio a discutere e ad approvare, per alzata di mano, i singoli articoli del disegno di legge regionale.

Articoli 1, 2 e 3.

Si dà atto che gli articoli 1, 2 e 3 sono approvati dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, nel testo proposto, previ chiarimenti forniti dall'Assessore MASCHIO in merito all'articolo 2, su richiesta del Consigliere MANGANONI.

Articolo 4.

Il Consigliere SAVIOZ, premesso che l'articolo 4 prevede che "non sono ammessi all'iscrizione negli elenchi degli artigiani, di cui ai precedenti articoli 2 e 3, le persone che già beneficiano di altra assistenza mutualistica", esprime il timore che, approvando tale disposizione, possa non venire iscritto negli elenchi degli artigiani chi, ad esempio, beneficia di qualche altra forma di assistenza mutualistica, come ad esempio quella dell'ENPAS.

L'Assessore MASCHIO rileva che l'unica assistenza mutualistica di cui potrebbero eventualmente fruire gli artigiani che andassero a lavorare presso un datore di lavoro è quella dell'INAM e non, quindi, quella dell'ENPAS o di altro Ente mutualistico.

Si dà atto che l'articolo 4 è approvato dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, nel testo proposto.

Articolo 5.

L'Assessore MASCHIO comunica che l'ammontare della spesa annua a carico regionale per la concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli 2 e 3 è prevista in Lire 1.500.000 circa, per cui la spesa relativa al primo semestre 1959 è di sole Lire 750.000 circa.

Propone che la spesa relativa al primo semestre 1959 sia prevista in L. 800.000, a rettifica della cifra di Lire 1.500.000 prevista al primo rigo del secondo capoverso dell'articolo in esame.

Si dà atto che l'articolo 5 è approvato dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, con la rettifica proposta dall'Assessore Maschio.

Articoli 6 e 7.

Si dà atto che gli articoli 6 e 7 sono approvati dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, senza discussione.

Il Presidente, PAREYSON, invita quindi il Consiglio a votare a scrutinio segreto, con il sistema delle palline bianche e nere, per l'approvazione del disegno di legge regionale nel suo complesso.

IL CONSIGLIO

veduti gli articoli 2, 3, 4 e 31 dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi con votazione segreta (Consiglieri presenti e votanti: ventisei; voti favorevoli: ventisei; scrutatori i Consiglieri Signori: DIEMOZ Alberto, LAURENT Geom. Giuseppe e NICCO Anselmo);

Delibera

di approvare, ai sensi degli articoli 2, 3, 4 e 31 dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, la seguente legge regionale recante norme di attuazione in Valle d'Aosta della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani:

Disegno di legge regionale n. 9.

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE ............ 1958 N ......: NORME DI ATTUAZIONE IN VALLE D'AOSTA DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 1956, N. 1533, PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LE MALATTIE PER GLI ARTIGIANI.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1

La Regione provvede alla integrazione dell'assistenza mutualistica-sanitaria a favore degli artigiani della Valle d'Aosta, decorrere dal 1° gennaio 1959, secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 2

L'Amministrazione regionale assume a suo carico, parzialmente o totalmente, il contributo capitario annuo dovuto dagli artigiani che si trovano in condizioni di particolare stato di bisogno, sostituendosi agli Enti Comunali di Assistenza nell'intervento previsto dall'art. 23 - V° comma - della legge 29 dicembre 1956, n. 1533.

Gli elenchi degli artigiani in condizioni di particolare stato di bisogno debbono essere compilati dagli E.C.A. e inviati entro il 31 dicembre di ogni anno all'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale, per il controllo e l'approvazione.

Art. 3

Per il finanziamento della spesa per il maggior costo della assistenza sanitaria, di cui all'articolo 23, lettera C), della sopracitata legge, l'Amministrazione regionale versa ogni anno alla Cassa Mutua regionale degli Artigiani un contributo integrativo annuo determinato in base alla quota integrativa di Lire 500 per ciascun artigiano e per ciascun familiare assistibile ai sensi della legge 29 dicembre 1956, n. 1533.

La quota annua integrativa di Lire 500 può essere annualmente variata con deliberazione del Consiglio regionale, in relazione al maggior costo dell'assistenza sanitaria, su richiesta dell'Assemblea dei Delegati della Cassa Mutua regionale degli Artigiani.

Alla erogazione del contributo integrativo annuo di cui al presente articolo si provvede ogni anno in base alle risultanze al 31 dicembre, degli elenchi nominativi trasmessi dalla Commissione regionale per l'Artigianato, istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ai sensi del D. M. 18-4-1958.

Ai fini della compilazione degli elenchi nominativi, la Commissione regionale per l'artigianato procede, alla fine di ciascun mese, all'esame delle notifiche pervenute nel corso del mese stesso ed agli eventuali accertamenti d'ufficio e trasmette, entro la prima decade del mese successivo, gli elenchi di aggiornamento alla Cassa Mutua regionale, per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 4

Non sono ammesse all'iscrizione negli elenchi degli artigiani di cui ai precedenti articoli 2 e 3 le persone che già beneficiano di altra assistenza mutualistica.

Art. 5

Per il finanziamento delle spese annue a carico regionale per i contributi di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sarà annualmente iscritto apposito capitolo di spesa nel bilancio di previsione della Regione.

La spesa di Lire ottocentomila prevista per il primo semestre 1959 è finanziata con imputazione al capitolo di spesa n. 93 del bilancio per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1958 - 30 giugno 1959, che presenta la necessaria disponibilità e che viene modificato, per completamento, nella seguente nuova dizione: "Spese per integrazione assistenza malattia agli agricoltori coltivatori diretti e agli artigiani".

Art. 6

Il controllo delle somme annualmente erogate dall'Amministrazione regionale a titolo di contributi per l'assistenza sanitaria agli artigiani ai sensi della presente legge è demandato all'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale.

Alla erogazione delle somme stesse, e di eventuali acconti di somme disposti salvo conguaglio fine anno, si provvede con deliberazioni della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla Sanità e all'Assistenza Sociale.

Art. 7

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì

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