Oggetto del Consiglio n. 180 del 20 luglio 1967 - Verbale

OGGETTO N. 180/67 - Legge regionale recante: "Norme per il conferimento degli incarichi triennali e delle nomine a tempo indeterminato al personale insegnante ed al personale insegnante tecnico-pratico in servizio nell'Istituto Professionale Regionale "Emile Chanoux" di Aosta".

Per le nomine del personale insegnante non di ruolo dell'Istituto Professionale Regionale per l'Industria, l'Artigianato, il Commercio e le Attività Alberghiere sono state seguite finora, in quanto applicabili, le norme in vigore per il personale insegnante non di ruolo degli Istituti Professionali di Stato. Si tratta di norme che hanno carattere provvisorio, poiché manca tuttora una definitiva regolamentazione di questa materia.

Si ritiene, d'altra parte, opportuno di soprassedere, per ora, alla emanazione di apposite norme regionali regolanti in via definitiva questa materia, in attesa di acquisire più precisi elementi circa l'ulteriore sviluppo dell'istruzione professionale in Valle d'Aosta.

Tuttavia, per ovvie necessità di carattere didattico, occorre nel frattempo approvare alcune norme particolari, che consentano di assicurare una maggiore continuità di insegnamento nell'Istituto Professionale Regionale, in relazione anche alla mancanza di personale insegnante di ruolo, alla cui assunzione non sarà presumibilmente possibile provvedere a breve scadenza.

Tenendo presenti varie norme previste da leggi e da disegni e proposte di legge riguardanti il personale insegnante non di ruolo degli Istituti Professionali, è stato predisposto l'allegato disegno di legge regionale recante norme per il conferimento delle nomine a tempo indeterminato al personale insegnante abilitato in servizio da almeno due anni nel predetto Istituto Professionale, nonché per il conferimento delle nomine per un triennio al personale insegnante non abilitato in servizio nell'Istituto stesso da almeno tre anni.

Apposita norma del disegno di legge di cui si tratta prevede il conferimento della nomina a tempo indeterminato al personale insegnante tecnico-pratico che sia in servizio nell'Istituto predetto da almeno tre anni ed abbia dimostrato, nell'attività svolta, competenza e perizia: questa norma è analoga ad una norma transitoria già prevista dalla legge statale 15 febbraio 1963 n. 354 e ne viene proposta l'approvazione in quanto l'Istituto Professionale Regionale ha iniziato la sua attività nel 1960.

Si propone che il Consiglio Regionale approvi l'allegato disegno di legge regionale recante norme per il conferimento degli incarichi triennali e delle nomine a tempo indeterminato al personale insegnante ed al personale insegnante tecnico-pratico dell'Istituto Professionale Regionale "Emile Chanoux", di Aosta.

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Disegno di legge regionale n. 18

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale .................... n. .... : Norme per il conferimento degli incarichi triennali e delle nomine a tempo indeterminato al personale insegnante ed al personale insegnante TECNICO-pratico in servizio nell'Istituto Professionale Regionale "Emile Chanoux" di Aosta.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Sono approvate le seguenti norme per il conferimento degli incarichi triennali e delle nomine a tempo indeterminato al personale insegnante ed al personale insegnante tecnico-pratico in servizio nell'Istituto Professionale Regionale "Emile Chanoux", di Aosta, istituito con legge regionale 17 novembre 1960 n. 8, modificata con legge regionale 11 novembre 1965 n. 19.

Art. 2

Il personale insegnante che, all'atto della pubblicazione della presente legge, sia in servizio presso il predetto Istituto Professionale Regionale da almeno due anni, con qualifiche non inferiori a "valente" e che sia provvisto di abilitazione corrispondente o affine all'insegnamento impartito, è confermato a tempo indeterminato nell'incarico.

Il personale insegnante sprovvisto di abilitazione, ma in possesso del prescritto titolo di studio, che, all'atto della pubblicazione della presente legge, sia in servizio nel predetto Istituto Professionale Regionale da almeno tre anni, con qualifiche non inferiori a "valente" è confermato nella nomina per la durata di un triennio, fermi restando i diritti di precedenza degli Insegnanti provvisti di abilitazione specifica o per materia affine.

Il personale tecnico-pratico, anche se sprovvisto del titolo di studio, e che, all'atto della pubblicazione della presente legge, sia in servizio nel predetto Istituto Professionale Regionale da almeno tre anni e abbia dimostrato, nell'attività svolta, competenza e perizia, può conseguire la nomina a tempo indeterminato, da approvare con motivata deliberazione della Giunta Regionale.

Art. 3

Gli incarichi previsti al precedente articolo 2 cessano di produrre i loro effetti nei casi di decadenza, dimissioni, incompatibilità, licenziamento per scarso rendimento, esclusione dall'insegnamento o per raggiunti limiti di età.

Gli effetti degli incarichi cessano, altresì, allorquando il posto occupato sia soppresso o conferito per nomina, trasferimento o assegnazione provvisoria a Professore di ruolo.

L'incaricato abilitato con nomina, ai sensi del primo comma dell'art. 1, e rimasto privo di posto per una delle cause indicate nel comma precedente, ha diritto ad essere assegnato anche ai posti già conferiti al personale insegnante di cui al secondo comma del precedente articolo 2.

Art. 4

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì

Dujany (D.C.) - Per le nomine al personale insegnante non di ruolo dell'Istituto Professionale Regionale finora le nomine venivano fatte in base alle norme stabilite dai regolamenti dello Stato in quanto applicabili. Con questo provvedimento si ritiene opportuno per ora di dover soprassedere all'emanazione delle apposite norme regionali che possano regolare in via definitiva questa materia di assunzione del personale insegnante presso questi Istituti. Tuttavia, per ragioni di carattere didattico e per ragioni di carattere della continuità dell'insegnamento e del miglior funzionamento dell'Istituto stesso, si rende necessario approvare alcune norme particolari che consentano una maggior continuità dell'insegnamento nelle nostre scuole. Si propone perciò al Consiglio regionale di voler approvare alcune norme che prevedono la nomina a tempo indeterminato per insegnanti in possesso di abilitazione che abbiano una nota di qualificazione non inferiore a valente con due anni almeno di anzianità nell'Istituto Professionale e per la nomina a tempo indeterminato. Nello stesso tempo una nomina per un triennio a favore di coloro che hanno almeno tre anni di anzianità di servizio presso l'Istituto Professionale con nota di qualificazione non inferiore a valente e che siano in possesso del prescritto titolo di studio.

Andrione (U.V.) - Rien qu'une suggestion, ce n'est pas très important, mais à l'article 3 vous dites: "gli incarichi previsti...", et cetera. Si l'on ajoutait le cas "qualifiche non inferiori a valente", c'est-à-dire répéter la condition pour pouvoir avoir cet incarico... est aussi une condition puramente mia... parce qu'ici vous faites le cas de dimissioni, decadenze, incompatibilità, licenziamento per scarso rendimento, esclusione all'insegnamento per raggiunti limiti di età; licenziamento per scarso rendimento est prévu dans le cas de nota di qualifica insufficiente, or il y a un saut entre... alors si on ajoutait simplement "di qualifica inferiore a valente" c'est une suggestion, ce n'est pas très importante mais seulement pour qu'il y ait une certaine logique dans la loi.

Montesano (P.S.D.I.) - Altri che chiedono la parola? Nessuno che chiede la parola? Allora passiamo all'esame della legge articolo per articolo. Articolo 1. Chi chiede la parola? Chi approva alzi la mano. Chi non approva? Astenuti?

Il Consiglio approva all'unanimità con 25 voti favorevoli.

Articolo 2. Chi chiede la parola? Chi approva alzi la mano. Chi non approva? Astenuti?

Il Consiglio approva con 25 voti favorevoli... c'è un Consigliere che è entrato adesso... il Consigliere Manganone, allora rettifichiamo 26, è entrato anche Albaney, 27...

Il Consiglio approva con 27 voti favorevoli all'unanimità.

Articolo 3. Bisogna formulare precisamente le modifiche proposte dal Consigliere Andrione.

Dujany (D.C.) - Allora, "gli incarichi previsti al precedente articolo 2 cessano di produrre i loro effetti nei casi di decadenza, dimissioni, incompatibilità, licenziamento per scarso rendimento, esclusione dall'insegnamento o per raggiunti limiti di età o per note di qualifica inferiori a "valente"".

Montesano (P.S.D.I.) - O di qualifica inferiore alla legge, ma non valente.

Andrione (U.V.) - La gamma è: ottimo, valente, buono, sufficiente e insufficiente.

Montesano (P.S.D.I.) - Ah, valente. Allora all'articolo 3.

Andrione (U.V.) - Contrariamente alla Regione in cui la gamma è una sola: è ottimo.

Montesano (P.S.D.I.) - Altri che chiedono la parola? Chi approva alzi la mano. Chi non approva? Astenuti?

Il Consiglio approva con 27 voti favorevoli.

Articolo 4

Chi approva alzi la mano. Chi non approva? Astenuti?

Il Consiglio approva con 27 voti favorevoli

Si passa alla votazione a scrutinio segreto.

Il Presidente MONTESANO - dopo aver accertato e dichiarato che i quattro articoli del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio approvati, con quattro separate votazioni per alzata di mano - invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori ALBANEY, CASETTA e LUSTRISSY, il Presidente, Montesano, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: trenta;

- Voti favorevoli: ventinove;

- Voti contrari: uno.

Il Presidente, MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio Regionale ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale recante norme per il conferimento degli incarichi triennali e delle nomine a tempo indeterminato al personale insegnante ed al personale insegnante tecnico-pratico in servizio nell'Istituto Professionale Regionale "Emile Chanoux", di Aosta.

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Disegno di legge regionale n. 18

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale .................... n. .... : Norme per il conferimento degli incarichi triennali e delle nomine a tempo indeterminato al personale insegnante ed al personale insegnante TECNICO-pratico in servizio nell'Istituto Professionale Regionale "Emile Chanoux" di Aosta.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Sono approvate le seguenti norme per il conferimento degli incarichi triennali e delle nomine a tempo indeterminato al personale insegnante ed al personale insegnante tecnico-pratico in servizio nell'Istituto Professionale Regionale "Emile Chanoux", di Aosta, istituito con legge regionale 17 novembre 1960 n. 8, modificata con legge regionale 11 novembre 1965 n. 19.

Art. 2

Il personale insegnante che, all'atto della pubblicazione della presente legge, sia in servizio presso il predetto Istituto Professionale Regionale da almeno due anni, con qualifiche non inferiori a "valente" e che sia provvisto di abilitazione corrispondente o affine all'insegnamento impartito, è confermato a tempo indeterminato nell'incarico.

Il personale insegnante sprovvisto di abilitazione, ma in possesso del prescritto titolo di studio, che, all'atto della pubblicazione della presente legge, sia in servizio nel predetto Istituto Professionale Regionale da almeno tre anni, con qualifiche non inferiori a "valente" è confermato nella nomina per la durata di un triennio, fermi restando i diritti di precedenza degli Insegnanti provvisti di abilitazione specifica o per materia affine.

Il personale tecnico-pratico, anche se sprovvisto del titolo di studio, e che, all'atto della pubblicazione della presente legge, sia in servizio nel predetto Istituto Professionale Regionale da almeno tre anni e abbia dimostrato, nell'attività svolta, competenza e perizia, può conseguire la nomina a tempo indeterminato, da approvare con motivata deliberazione della Giunta Regionale.

Art. 3

Gli incarichi previsti al precedente articolo 2 cessano di produrre i loro effetti nei casi di decadenza, dimissioni, incompatibilità, licenziamento per scarso rendimento, esclusione dall'insegnamento o per raggiunti limiti di età o per note di qualifica inferiori a "valente".

Gli effetti degli incarichi cessano, altresì, allorquando il posto occupato sia soppresso o conferito per nomina, trasferimento o assegnazione provvisoria a Professore di ruolo.

L'incaricato abilitato con nomina, ai sensi del primo comma dell'art. 1, e rimasto privo di posto per una delle cause indicate nel comma precedente, ha diritto ad essere assegnato anche ai posti già conferiti al personale insegnante di cui al secondo comma del precedente articolo 2.

Art. 4

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì

Caveri (U.V.) - Comme nous sommes d'accord sur les arguments 18, 19, 20, 21 et 22 on pourrait les donner comme approuvés en bloc.

Montesano (P.S.D.I.) - Anch'io volevo fare questa proposta, siamo d'accordo per approvare... io faccio una votazione per ogni numero, basta leggere il numero.