Oggetto del Consiglio n. 428 del 25 settembre 1979 - Verbale
OGGETTO N. 428/79 - Regolamento dell'Assemblea generale sportiva.
Il sesto comma dell'art. 9 della legge regionale 26 agosto 1974, n. 35 e successive modificazioni prevede che l'Assemblea generale sportiva possa munirsi di un proprio regolamento atto a consentirle, tra l'altro, di disciplinare lo svolgimento delle proprie riunioni.
L'Assemblea generale sportiva, nella seduta del 10 luglio 1979, ha approvato all'unanimità una bozza di regolamento la quale, oltre a dettare una serie di norme minuziose sulle modalità di organizzazione e conduzione delle riunioni assembleari, prevede formalmente la costituzione di un organismo tecnico-consultivo denominato "Comitato di lavoro", avente la funzione di procedere all'esame preliminare dei problemi da sottoporre all'Assemblea generale sportiva e di elaborare le proposte di ripartizione dei contributi regionali tra le varie discipline sportive, e di un organo di controllo denominato "Comitato di controllo", incaricato di verificare l'esattezza dei documenti contabili degli organismi sportivi aventi diritto ai contributi regionali.
Affinché il regolamento in questione possa divenire operante occorre tuttavia che venga approvato dal Consiglio regionale.
A tal fine si fa presente che il regolamento in discussione è stato esaminato dal competente ufficio dell'Assessorato regionale del Turismo e ritenuto senz'altro adeguato, oltre che in armonia con quanto stabilito dalla legge regionale sopra citata.
In relazione a quanto sopra, la Giunta regionale propone che il Consiglio regionale
Deliberi
di approvare il regolamento dell'Assemblea generale sportiva nel testo sottoriportato.
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REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA GENERALE SPORTIVA
TITOLO I
COMPONENTI - CONVOCAZIONE - NUMERO LEGALE
Articolo 1
Le adunanze dell'Assemblea generale sportiva sono disciplinate dal presente regolamento.
Articolo 2
Fanno parte dell'Assemblea generale sportiva i delegati, responsabili o fiduciari regionali delle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI e i responsabili delle associazioni sportive regionali regolarmente riconosciute ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 26 agosto 1974 n. 35 e successive modificazioni, nonché i rappresentanti previsti dall'art. 7 della legge regionale sopracitata. I componenti dell'Assemblea generale sportiva sono nominati con decreto dell'Assessore regionale del turismo.
Articolo 3
Si decade da componente dell'Assemblea generale sportiva per dimissioni, per revoca dell'incarico dagli organi che li hanno designati e, d'Ufficio, per assenza ingiustificata da tre riunioni consecutive dell'Assemblea.
Articolo 4
L'Assemblea generale sportiva è convocata dal presidente; può essere altresì convocata su richiesta del Comitato di lavoro oppure di un terzo dei componenti l'Assemblea stessa con lettera indirizzata al presidente contenente l'indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.
Articolo 5
L'Assemblea è valida se sono presenti non meno di un terzo dei suoi componenti.
ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE
Articolo 6
L'Assemblea generale sportiva è presieduta dall'Assessore regionale al turismo. In caso di sua assenza o impedimento può delegare uno dei cinque consiglieri regionali.
Articolo 7
Il presidente convoca l'Assemblea generale sportiva mediante lettera indirizzata ai componenti in carica. La lettera, oltre al luogo, la data e l'ora della riunione, conterrà l'elenco degli argomenti da trattare nella seduta. La lettera di convocazione dovrà essere inviata almeno sette giorni prima al domicilio di ciascun componente.
Articolo 8
Il presidente apre la seduta all'ora indicata nell'avviso di convocazione e accerta il numero legale. Nel caso in cui, per mancanza del numero legale, la riunione debba essere rinviata, il presidente dandone atto a verbale stabilisce la data della riconvocazione.
Articolo 9
Il presidente regola i lavori dell'Assemblea, mette in discussione gli argomenti all'ordine del giorno proponendone l'eventuale sospensione o il rinvio, concede la parola a chi ne fa richiesta nell'ordine in cui è stata fatta, regola la discussione, indice l'eventuale votazione e ne proclama l'esito.
Articolo 10
Il presidente ha facoltà di richiamare gli oratori che si discostano dall'argomento in discussione, che eccedano, interrompano o turbino il regolare svolgimento della riunione. Il presidente ha altresì facoltà di infliggere il richiamo e nei casi gravi di togliere la parola ai componenti l'Assemblea che violino il regolamento. Il componente colpito da un provvedimento presidenziale, può chiedere la parola per esporre all'Assemblea le sue spiegazioni. Qualora egli respinga il richiamo o chieda la revoca del divieto di parola, il presidente consulta l'Assemblea che decide per alzata di mano; previo eventuale intervento di un componente a favore e uno contro. Il richiamo o il divieto di parola, se confermati dall'Assemblea, sono menzionati nel processo verbale.
Il presidente, quando ritiene che l'adunanza non possa più essere regolarmente continuata, può dichiararla sospesa o scioglierla.
Articolo 11
Per tutti i casi che abbiano a presentarsi nello svolgimento dei lavori dell'Assemblea e che non siano previsti e disciplinati dalle presenti disposizioni, provvederà il presidente, salvo appello seduta stante all'Assemblea, qualora il provvedimento del presidente venga contestato da taluno dei componenti l'Assemblea.
Articolo 12
Nessuna persona estranea all'Assemblea può introdursi o essere ammessa nel locale in cui si svolge la riunione se non per ragioni di servizio o per decisione del presidente, sentito il parere dell'Assemblea.
TITOLO II
DISCUSSIONE E VOTAZIONE
Articolo 13
Accertata l'esistenza del numero legale, il presidente fa dare lettura del processo verbale dell'adunanza precedente, che s'intende approvato senza votazione se nessun componente l'Assemblea muove osservazioni.
Occorrendo una votazione, questa si effettua per alzata di mano.
Sul processo verbale non è concesso prendere la parola se non per proporre rettifiche, o per chiarire o correggere il pensiero espresso nell'adunanza precedente o per fatto personale.
Dopo l'approvazione del processo verbale, l'Assemblea procede nella trattazione degli oggetti posti all'ordine del giorno. La verifica del numero legale non può essere effettuata se non quando è richiesta da almeno due componenti e l'Assemblea si trovi in sede di votazione non ancora iniziata.
Articolo 14
Gli oggetti sottoposti a deliberazione dell'Assemblea vengono trattati nell'ordine secondo il quale sono iscritti nell'avviso di convocazione.
Tuttavia il presidente può proporre che l'ordine sia mutato e la proposta, se nessuno vi si oppone, si ritiene senz'altro accettata.
La mutazione dell'ordine di discussione può essere proposta anche da un componente l'Assemblea. Soltanto chi propone la mutazione, oltre al presidente, ha la parola; contro la proposta è ammesso a parlare soltanto un membro. La relativa votazione si fa per alzata di mano. Uguale procedura viene adottata anche per le proposte del presidente di cui al comma precedente, qualora qualcuno vi si sia opposto.
Articolo 15
L'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno si inizia con la eventuale illustrazione del presidente, del relatore designato dal Comitato di lavoro o del segretario e successivamente ha luogo la discussione.
Articolo 16
Nessun componente l'Assemblea può prendere la parola più di due volte sullo stesso argomento.
Articolo 17
Ogni componente può ulteriormente intervenire, nella forma più succinta, unicamente per fatto personale, per mozione d'ordine e per dichiarazione di voto. Chi chiede la parola per fatto personale deve precisarne la ragione. Sul fondamento del fatto personale decide il presidente.
Articolo 18
È mozione d'ordine il richiamo al regolamento e la stessa ha la precedenza nell'ordine di discussione. Sulla ammissibilità o meno della mozione d'ordine si pronuncia il presidente.
Qualora la sua decisione non sia accettata da chi ha proposto la mozione, l'Assemblea decide per alzata di mano, senza discussione.
Articolo 19
Ogni componente l'Assemblea può presentare un solo ordine del giorno sul medesimo argomento; ha però facoltà di ritirare quello presentato e di sostituirlo con altro.
È consentito ai membri dell'Assemblea presentare più emendamenti.
Nessun emendamento è ammesso quando sia stata chiusa la discussione sull'argomento proposto al quale l'emendamento stesso si riferisce.
Articolo 20
La questione pregiudiziale, la domanda di sospensione e quella di rinvio, devono essere presentate da ogni componente prima che si inizi la discussione sul merito.
Esse sono discusse e poste in votazione prima che si proceda nella discussione di merito.
Articolo 21
Quando, chiusa la discussione generale, si debba deliberare su più ordini del giorno, il presidente ne fissa la precedenza e li pone in votazione dopo aver udito i proponenti.
Il presidente ha la facoltà di rifiutare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti o aggiunte che siano estranei all'oggetto della discussione.
Articolo 22
Gli emendamenti presentati ai singoli ordini del giorno e alle proposte sono votati prima del testo al quale si riferiscono.
Articolo 23
Le votazioni concernenti persone, si effettuano a scrutinio segreto; le altre, normalmente, per alzata di mano.
Il presidente, assistito dal segretario e da due scrutatori proposti dall'Assemblea, ne accerta il risultato e lo proclama.
Si procede alla votazione per appello nominale su richiesta del presidente o di almeno cinque componenti l'Assemblea.
Articolo 24
Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate quando riportano il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Gli astenuti vengono computati nel numero dei presenti.
TITOLO III
COMUNICAZIONI - INTERROGAZIONI - INTERPELLANZE - MOZIONI
Articolo 25
Il presidente può in ogni momento fare comunicazione su oggetti estranei all'ordine del giorno; su tali comunicazioni non si può aprire discussione, né procedere a deliberazioni.
Articolo 26
Ogni componente ha facoltà di interrogare o di interpellare il presidente intorno ad argomenti relativi all'attività sportiva e a quanto altro previsto dalla legge 26 agosto 1974, n. 35 e successive modificazioni.
Articolo 27
Le interrogazioni e le interpellanze sono poste in discussione nella stessa adunanza in cui sono state presentate e in quella successiva.
Articolo 28
L'interrogazione consiste nella semplice domanda se un fatto sia vero o se un'informazione sia pervenuta all'Assessorato del Turismo, relativamente all'attività sportiva o a quant'altro previsto dalla legge 26 agosto 1974, n. 35 e successive modificazioni, o sia esatta; se l'Assemblea abbia preso o intenda prendere alcuna decisione su argomenti determinati.
Articolo 29
Il presidente o chi da lui designato, risponde all'interrogazione.
L'interrogante può solo dichiarare se sia o meno soddisfatto e se lo crede per quale ragione. Il tempo destinato a tale dichiarazione non può oltrepassare i cinque minuti.
Articolo 30
L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al presidente dell'Assemblea o al Comitato di lavoro circa le decisioni le proposte e gli intendimenti relativi alla loro competenza.
Articolo 31
L'interpellante svolge la propria interpellanza prima della risposta del presidente o di chi da lui designato; dopo la risposta egli dichiara se sia o meno soddisfatto ed in questo caso per quale ragione all'interpellante è concesso un termine di dieci minuti per svolgere la propria interpellanza. Dopo le risposte del presidente o di chi per esso, allo stesso interpellante è accordato un ulteriore termine di cinque minuti per dichiararsi o meno soddisfatto.
Articolo 32
L'interpellante che intende promuovere una discussione ed una deliberazione sull'oggetto dell'interpellanza, deve presentare una mozione.
Articolo 33
La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione o in un ordine del giorno da porre in votazione e deve essere formulata per iscritto. Essa può essere presentata anche indipendentemente dal caso previsto nel precedente articolo.
Articolo 34
L'interrogazione, l'interpellanza o la mozione è considerata ritirata quando nessuno dei presentatori è presente quando questa viene posta in discussione.
TITOLO IV
COMITATO DI LAVORO
Articolo 35
L'Assemblea nomina, con votazione a scrutinio segreto, il Comitato di lavoro composto da sette membri facenti parte dell'Assemblea generale sportiva. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti sarà data la prevalenza al più giovane di età. Il segretario dell'Assemblea fa parte di diritto del Comitato di lavoro.
Articolo 36
I compiti del Comitato di lavoro sono:
- procedere all'esame preliminare di tutti gli argomenti da sottoporre all'Assemblea;
- formulare proposte organiche e articolate costituenti la base sulla quale l'Assemblea dovrà esprimere il proprio parere;
- preparare la proposta di ripartizione dei contributi regionali alle federazioni e società sportive.
Articolo 37
Per l'esame delle singole questioni il Comitato di lavoro può nominare un relatore, il quale riferirà all'Assemblea secondo quanto previsto dall'art. 15 del presente regolamento.
Articolo 38
I componenti il Comitato di lavoro durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. I componenti decadono dalla nomina per dimissioni, per assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive, per revoca del mandato da parte degli organi che li hanno designati membri dell'Assemblea o per revoca da parte dell'Assemblea stessa. L'Assemblea, durante il periodo dei tre anni, di cui al comma precedente, sostituisce i componenti che, comunque, cessino di far parte del Comitato di lavoro. I nuovi nominati durano in carica sino alla scadenza dell'intero Comitato.
Articolo 39
Il Comitato di lavoro può richiedere all'Assessorato regionale del turismo, alle delegazioni o Comitati regionali delle federazioni sportive, alle Associazioni sportive regionali e alle singole società sportive (in quest'ultimo caso per tramite e con l'assistenza della delegazione o comitato regionale competente), la documentazione ed i chiarimenti ritenuti necessari all'esercizio dei propri compiti.
TITOLO V
COMITATO DI CONTROLLO
Articolo 40
È istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, antichità e belle arti il Comitato di controllo con il compito di verificare l'esattezza e la veridicità dei documenti finanziari delle delegazioni o comitati regionali delle federazioni sportive, delle associazioni regionali e delle società sportive.
Articolo 41
Il Comitato di cui al precedente articolo è così composto:
- un rappresentante nominato dall'Assemblea generale sportiva;
- il Delegato regionale del C.O.N.I. o persona da lui delegata;
- un funzionario dell'Assessorato regionale del turismo, antichità e belle arti nominato dall'Assessore.
Articolo 42
La durata in carica del Comitato di controllo, le dimissioni, la revoca del mandato o la sostituzione di uno dei componenti il Comitato stesso, sono regolati dalle disposizioni contenute nell'art. 38 del presente regolamento.
Articolo 43
Gli organismi sportivi da sottoporre al controllo del Comitato vengono sorteggiati all'inizio di ogni anno dall'Assemblea generale sportiva, che ne determina il numero. Il controllo viene esplicato con riferimento ai conti consuntivi dell'ultima stagione di attività.
Il sorteggio avviene in due fasi successive, nella prima fase vengono sorteggiate le delegazioni o comitati regionali delle federazioni sportive e le associazioni sportive regionali, nella seconda fase le società sportive.
Articolo 44
Alle riunioni del Comitato di controllo partecipa il responsabile regionale della federazione sportiva o associazione sportiva regionale a cui appartengono le società sottoposte al controllo.
Articolo 45
Il Comitato di controllo propone all'Assemblea generale sportiva la sospensione temporanea o definitiva dei contributi parziali o totali per gli organismi sportivi che ostacolino il controllo dei documenti finanziari e contabili o che si rifiutino di sottoporsi al controllo stesso.
Ramera (D.C.) - Come è detto nella relazione, questo punto dell'ordine del giorno è in ossequio alla legge del 26.8.1974 e successive modificazioni che prevede, appunto, che l'Assemblea generale sportiva possa munirsi di un proprio regolamento per la funzionalità, la disciplina dei propri lavori. La riunione è stata tenuta ai primi di luglio e avevo assicurato all'Assemblea sportiva che questo documento sarebbe stato inserito all'ordine del giorno del primo Consiglio autunnale. Come si può vedere, è stato approvato all'unanimità da tutti i rappresentanti delle varie federazioni, e i punti principali - come dice la relazione - sono che attraverso questo documento l'Assemblea si crea un Comitato di lavoro che ha la funzione di procedere all'esame preliminare dei vari oggetti che vengono in discussione all'Assemblea, e soprattutto di un Comitato di controllo che deve verificare l'esattezza di tutti i rendiconti presentati dai vari organismi che hanno diritto ai contributi regionali. Ho già detto precedentemente che è stato votato all'unanimità, quindi questo documento viene portato - perché previsto dalla legge - all'approvazione anche del Consiglio regionale, perché possa...l'Assemblea sportiva possa avere il documento e operare di conseguenza.
Dolchi (P.C.I.) - È aperta la discussione generale. Non c'è nessuno che chiede la parola? Allora metto in approvazione con un'unica votazione trattandosi di un regolamento che riguarda un'associazione, un ente, un'emanazione...non è un regolamento proprio quello, non è un regolamento d'applicazione, tanto meno che riguarda direttamente il Consiglio regionale, la legge prevede che il regolamento di quell'organismo sia approvato dal Consiglio. Quindi l'approvazione deve avvenire sul complesso del regolamento, una volta ha già avuto il parere di quell'organismo, cioè l'interpretazione sulla votazione è che la votazione non possa essere fatta articolo per articolo, ma unica.
Il Consiglio è d'accordo su questa interpretazione? Allora...pertanto suono il campanello se qualcuno vuole votare. Metto in approvazione il punto n. 38.
Esito della votazione:
Presenti: ventisette
Votanti: ventisette
Maggioranza: quattordici
Favorevoli: ventisette
Il Consiglio approva all'unanimità.
Il Consiglio
delibera
di approvare il regolamento dell'Assemblea generale sportiva nel testo soprariportato.
