Oggetto del Consiglio n. 128 del 7 ottobre 1958 - Verbale
OGGETTO N. 128/58 - SUBCONCESSIONE, IN VIA DI SANATORIA, AL CONSORZIO IRRIGUO "RU VELAN", CON SEDE A ETROUBLES, DI DERIVARE DAL TORRENTE MENOUVE MODULI 2,40 DI ACQUA, A MEZZO DEL CANALE CERISEY O VELAN, AD USI IRRIGUI, IN AGGIUNTA ALLA PORTATA GIÀ RICONOSCIUTA PER ANTICO DIRITTO.
L'Assessore ai Lavori Pubblici, VESAN, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di subconcessione, in via di sanatoria, al Consorzio irriguo "Ru Velan", con sede a Etroubles, di derivare dal torrente Menouve moduli 2,40 di acqua, a mezzo del canale Cerisey Velan, ad usi irrigui, in aggiunta alla portata già riconosciuta per antico diritto, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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Con domanda 7-9-1949 il geom. Thomasset Remigio, quale Commissario straordinario del Consorzio Irriguo del "Canale Velan", con sede a Etroubles, ha chiesto alla Regione la subconcessione al predetto Consorzio di derivare dal torrente Menouve, in Comune di Etroubles, a mezzo del Canale Cerisey ed a favore del Canale Velan, che è il prolungamento del Canale Cerisey, la portata di mod. 2,40 d'acqua durante il periodo annuale 15 aprile - 15 ottobre, per irrigare ettari 105 di terreno del comprensorio del Canale Velan, nonché di mod. 0,60 di acqua per il restante periodo annuale 16 ottobre - 15 dicembre per usi civici ed abbeveraggio bestiame.
Le suddette portate richieste sono da derivare in aumento della competenza di mod. 0,255, già riconosciuta per antico diritto al Canale Cerisey con Decreto dell'Ing. Capo del Genio Civile 22-4-1944 n. 1510, per irrigazione di ettari 17,88.86, e successivamente aumentata a mod. 0,3578 con Decreto ministeriale 2-6-1958, n. 5968.
Si premette:
Con domanda 30-4-1942 il Comune di Etroubles, a nome del costituendo Consorzio Irriguo Velan, ebbe a chiedere al Ministero dei Lavori Pubblici la concessione di aumentare la portata del Canale Cerisey, derivata a scopo irriguo dal torrente Menouve e riconosciuta con Decreto dell'Ing. Capo del Genio Civile 22-4-1944 n. 1510, così da portarla da mod. 0,225 a mod. 2,09, onde irrigare un ulteriore comprensorio di ettari 104,78.69.
Alla irrigazione del comprensorio si sarebbe provveduto prolungando opportunamente il canale Cerisey mediante idonei lavori, che erano già in corso all'atto della richiesta.
L'istruttoria della domanda ebbe regolarmente luogo da parte dell'Ufficio del Genio Civile, che inviò gli atti relativi al Ministero, da cui furono restituiti all'Ufficio stesso con il parere favorevole del Consiglio Superiore dei LL. PP., espresso con il voto 5 agosto 1946 n. 787, facendo per altro presente che il richiesto aumento di portata rientrava nella competenza della Regione della Valle d'Aosta a seguito della sua avvenuta costituzione in Regione Autonoma di cui al D.L.L. 7-9-1945 n. 545. L'Ufficio del Genio Civile di Aosta trasmise allora gli atti all'Amministrazione regionale, per i provvedimenti ulteriori.
Con lettera 19-10-1949 n. 7217/4, l'Amministrazione regionale fece presente al Ministero che la domanda, in quanto antecedente al 7 settembre 1945, doveva ritenersi decaduta "ope legis" e che la nuova domanda 7-9-1949 presentata dal Consorzio per ottenere la subconcessione avrebbe potuto istruirsi mediante breve istruttoria, tenendo valida l'istruttoria esperita dall'Ufficio del Genio Civile. Però questa nuova domanda, siccome concorrente con le domande di utilizzazione del bacino del torrente Artanavaz presentate dalle Società "Edison" e "Cogne", già in istruttoria, ed in quanto prodotta fuori dei termini di legge nei confronti di queste domande, non poteva essere ammessa ad istruttoria se non in concorrenza eccezionale a termini dello articolo 10 del T. U. di leggi 11-12-1933 n. 1775 sulle Acque e sugli impianti elettrici.
Il Ministero chiese allora all'Amministrazione regionale la restituzione degli atti dell'istruttoria esperita dall'Ufficio del Genio Civile e l'Amministrazione li restituì con lettera 19-8-1951 n. 7183/4, facendo presente che la nuova domanda del Consorzio aveva tutti gli elementi per la sua ammissione ad istruttoria in concorrenza eccezionale, dato che presentava il carattere di prevalente interesse pubblico in quanto intesa ad incrementare l'economia agricola montana della zona interessata, e per il fatto che essa doveva considerarsi, in sostanza, sostitutiva della domanda originaria 30 aprile 1942, debitamente istruita, presentata dal Comune di Etroubles e non potutasi concludere per effetto dell'intervenuta emanazione del Decreto 7-9-1945 n. 546, che attribuì alla Valle d'Aosta, in concessione per anni novantanove, le acque pubbliche del suo territorio non ancora concesse a tale data.
Con voto 5-9-1951 n. 3159, il Consiglio dei LL.PP. espresse il parere che la nuova domanda 7-9-49 del Consorzio Irriguo del Canale Velan, in quanto riproduceva sostanzialmente la già istruita domanda 30-4-1942 del Comune di Etroubles ed in quanto era da ritenersi compatibile con la prescelta utilizzazione del bacino del Buthier ed affluenti della Soc. Naz. Cogne, - secondo il progetto di aggiornamento da presentarsi dal Consorzio Elettrico del Buthier suo avente causa, - poteva essere ammessa ad istruttoria breve, salvo determinazione dello effettivo fabbisogno d'acqua ammissibile per l'utilizzazione da essa prevista.
Istruttoria - Questa si è iniziata con la pubblicazione all'albo pretorio dei Comuni interessati, di Etroubles e di Allain, dell'ordinanza di istruttoria 1° aprile 1953 n. 19 del Presidente della Giunta regionale per giorni 15, decorrenti dal 16 aprile 1953. Con l'ordinanza è stato disposto il deposito della domanda e degli atti di progetto a firma geom. R. Thomasset presso l'Ufficio regionale Acque per il periodo di 15 giorni a disposizione di chiunque intendesse prenderne visione ed è stato determinato il periodo di tempo per la presentazione delle eventuali opposizioni.
Copia dell'ordinanza è stata comunicata al Ministero dei Lavori Pubblici, all'Ufficio del Genio Civile di Aosta, all'Assessorato Agricoltura e Foreste dell'Amministrazione della Valle d'Aosta, all'Ufficio Idrografico del Po di Torino, alla Amministrazione dei Canali Demaniali, al Consorzio per la tutela, l'esercizio e l'incremento della pesca in Valle d'Aosta.
La pubblicazione dell'ordinanza all'Albo pretorio dei Comuni di cui sopra è avvenuta regolarmente senza dar luogo ad eccezioni o rilievi e così dicasi per la comunicazione fatta agli Enti interessati, fatta eccezione dell'Amministrazione dei Canali Demaniali che, con lettera 16-4-1953 n. 2321 T/D, ha richiesto l'osservanza di alcune condizioni, di cui si dirà in appresso.
Visita locale d'istruttoria - Ha avuto regolarmente luogo in data 27-5-1953, come era stato indicato nell'Ordinanza d'istruttoria; alla visita medesima hanno partecipato i Signori:
- Dott. Ing. Mosti Alfredo, Direttore dell'Ufficio regionale Acque, assistito dal geom. Michele Gonrad, dello stesso Ufficio.
- Marietty Gustavo, Presidente del Consorzio del canale Velan.
- Geom. Thomasset Remigio, autore del progetto e Commissario del Consorzio del canale Velan.
In sede di visita il geom. R. Thomasset ha fatto delle osservazioni riportate nel relativo verbale, di cui si dirà più sotto.
Data la conoscenza dei luoghi, gli intervenuti sono stati unanimi nel rinunciare alla relativa ricognizione. D'altra parte i funzionari della Amministrazione regionale, intervenuti alla visita, avevano in precedenza accertata la rispondenza fra le rappresentazioni grafiche di progetto e la zona interessata dalla derivazione.
Consistenza della derivazione - Come risulta dal verbale di visita locale d'istruttoria, il canale detto Velan oggetto della domanda di subconcessione, risulta già eseguito sin dal 1943. Il canale Velan costituisce, in sostanza, la continuazione del vecchio canale Cerisey, derivato dalla sponda sinistra del torrente Menouve, oggetto del già ricordato Decreto di riconoscimento dell'Ing. Capo del Genio Civile di Aosta 22-4-1944 n. 1510 e del successivo D.M. 2-6-1958 n. 5968, con i quali fu riconosciuto il diritto di derivare mod. 0,3578 per irrigare ettari 17,88.86 della frazione Cerisey, di Etroubles.
Naturalmente per consentire a questo canale di convogliare la maggior portata richiesta, si è reso necessario provvedere alle occorrenti opere di sistemazione lungo il suo tratto di poco più di un chilometro, che andava poco oltre la frazione Cerisey, e provvedere, altresì, alla sistemazione delle opere di presa.
Il tratto nuovo di canale, che oggi va sotto il nome di Canale Velan, si distacca dunque dal vecchio canale Cerisey e, con uno sviluppo di circa chilometri tre, va poi a sfociare nel torrentello Chez Norat, nei pressi del Comune di Allain.
Le opere nuove di presa dal Menouve consistono nel suo sbarramento con diga in muratura di pietrame, a sezione curvilinea alta circa mt. 1,20 sul fondo dell'alveo, con antistante platea di acciottolato a secco di pietre, di circa m. 0,30 di spessore. Per effetto dello sbarramento le acque vengono convogliate nel canale derivatore in sponda sinistra, con incile provvisto di griglia e di paratoie. Il canale derivatore ha fondo e sponde in terra.
Esame delle opposizioni - Come si è detto in precedenza, la sola eccezione sollevata avverso alla domanda è stata quella fatta dalla Amministrazione dei canali Demaniali con la citata lettera 16 aprile 1953 n. 9321 T/D.
Trattandosi di nuova derivazione d'acqua, viene fatta opposizione generale al suo accoglimento in quanto l'acqua derivata andrebbe a scapito dei canali demaniali interessati. In via subordinata, qualora la domanda dovesse essere accolta, si chiede l'imposizione delle seguenti condizioni:
a) che l'esercizio della concessione sia disciplinato con la misura e la regolazione dell'acqua e sia limitato dal 15 maggio al 15 settembre;
b) che nel periodo così stabilito la Ditta sospenda l'esercizio della derivazione ogni qualvolta non abbia a scorrere nel fiume Dora e Po una quantità d'acqua sufficiente per alimentare i propri canali demaniali per l'intera loro competenza.
La sospensione dovrà essere fatta senza bisogno di diffida o di atti giudiziari qualsiasi, ma semplicemente in seguito ad avviso fatto pervenire dal competente ufficio dell'autorità subconcedente, senza dare diritto di sollevare eccezioni e di pretendere indennizzi.
Si osserva:
Le eccezioni di cui sopra sono quelle che l'Amministrazione dei Canali Demaniali è solita fare ogni qualvolta viene ammessa ad istruttoria una domanda di derivazione d'acqua da un corso d'acqua pubblico a scopo irriguo e non si può disconoscere, in linea di diritto, che abbiano il loro fondamento, poiché intese a tutelare dei diritti d'acqua precostituiti.
Esse, però, non sono tali da escludere tassativamente la possibilità di far luogo alla subconcessione richiesta subordinatamente all'obbligo di attenersi alle condizioni sopra indicate a) e b), previe opportune mitigazioni.
Non si può, invero, non rilevare l'eccessività della condizione b), intesa ad assicurare alla Amministrazione dei canali Demaniali, non appena si verifichi un periodo di magra, la piena competenza idrica dei propri canali, a tutto scapito delle utenze irrigue, soprattutto di quelle montane, le quali affidano proprio all'irrigazione il buon bilancio economico dei loro pascoli e dei loro magri terreni.
La condizione, oltre ad essere contrastante con il principio di giustizia sociale, - che vuole che la equa ripartizione fra i singoli del bene comune (quale è appunto l'acqua) al quale sono legittimamente interessati, - è anche in contrasto con le disposizioni della legge sulla montagna 25-7-1952 n. 991, poiché le previdenze disposte si renderebbero in buona parte inoperanti qualora non fosse possibile usare, previa legittimazione, del bene tanto essenziale qual è l'acqua.
D'altra parte l'applicazione della condizione b), così come è richiesta, rispecchia un giudizio esclusivo dell'Amministrazione dei Canali Demaniali circa una situazione deficitaria di acqua, compromissiva delle competenze dei propri canali, e non può essere integralmente accolta data la unilateralità del giudizio.
Essa può avere la sua applicazione solo ed in quanto sia adeguata al principio dell'equa ripartizione disposto dall'ultimo comma dell'art 43 del T. U. di leggi 11-12-1933 n. 1775, che dice: " Il Ministero dei LL. PP. può imporre temporanee limitazioni all'uso della derivazione che siano ritenute necessarie per speciali motivi di pubblico interesse, o quando si verificano eccezionali deficienze dell'acqua disponibile, in guisa da conciliare nel modo più opportuno le legittime esigenze delle diverse utenze ".
In merito alla richiesta a), non si ha nulla da eccepire per quanto attiene all'obbligo di disciplinare l'esercizio della derivazione con la misura e la regolazione dell'acqua, ma non si ritiene di dover accettare il principio della limitazione della derivazione dal 15 maggio al 15 settembre. È norma comune nella Valle d'Aosta di effettuare l'irrigazione nel periodo 15 aprile - 30 settembre; perciò sarebbe contro tale corrente norma, stabilire diversamente.
In conseguenza di quanto esposto, le condizioni a) e b) sono state inserite nel disciplinare modificate come appresso e se ne propone l'accoglimento:
a) che l'esercizio della derivazione sia disciplinato con la misura e la regolazione dell'acqua e sia limitato dal 15 aprile al 30 settembre.
b) che nel periodo così stabilito l'utenza irrigua riduca il quantitativo d'acqua da introdurre nel proprio canale Velan, quando tali riduzioni siano giudicate necessarie nell'interesse dei canali demaniali. Le riduzioni da apportare saranno stabilite di comune accordo tra l'Amministrazione dei Canali Demaniali e l'Amministrazione sub-concedente la derivazione e dovranno essere attuate dall'utenza irrigua senza bisogno di diffida o di atti giudiziari qualsiasi, ma semplicemente in seguito ad avviso fatto pervenire alla utenze dall'Ufficio Acque della Regione della Valle d'Aosta, senza dare diritto di sollevare eccezioni e di pretendere indennizzi.
In sede di visita locale d'istruttoria, il geom. Remigio Thomasset, come risulta dal relativo verbale, ha fatto presente che il fabbisogno occorrente per l'irrigazione del nuovo comprensorio di ettari 105 sarebbe di lit/sec. 209, pari a lit/sec 2 per ettaro. L'eccedenza richiesta di lit/sec 3 è stata fatta per compensare l'insufficienza d'acqua di lit/sec 22,5 assegnata dal Decreto di riconoscimento 22-4-1944 n. 1510 per il canale Cerisey, nei cui confronti, è pendente un ricorso presentato nel 1944 dallo stesso geom. Remigio Thomasset al Ministero dei Lavori Pubblici, tramite l'Ufficio del Genio Civile di Aosta.
Si osserva: quanto fatto presente dal geom. Remigio Thomasset ha lo scopo di aumentare indirettamente la dotazione d'acqua assegnata al Canale Cerisey con il Decreto citato, facendola assegnare al Canale Velan.
Le osservazioni fatte dal geom. R. Thomasset sono ora superate dal D. M. 2-6-1958 n. 5968, che ha portato la dotazione assegnata al canale Cerisey da lit/sec 22,5 a lit/sec 35,78.
Si rimanda, perciò, a quanto si dirà più sotto circa la portata da assegnare al canale.
Accertamenti locali - Si è accertato che dal torrente Menouve, oltre al canale Cerisey, sono derivati in complesso altri 11 canali irrigui e che, in ordine di successione, il Canale Cerisey è il penultimo della serie.
Portata di utilizzazione - Come Si è detto all'inizio della presente relazione, la portata richiesta per il Canale Velan, a sé stante, è di mod. 2,40 d'acqua per la irrigazione di ettari 105,00.00 di terreno e di mod. 0,60 per usi domestici.
Dall'elenco particellare dei terreni 1-6-1944 a firma Geom. Remigio Thomasset, risulta che il comprensorio da irrigare con il Canale Velan è di ettari 104,78.69 e, quindi, in cifra tonda ettari 105,00.00, dei quali in Comune di Etroubles ettari 75,78.30 ed in Comune di Allain ettari 29,00.39.
Assegnando, come di norma in tali zone, un fabbisogno d'acqua di lit/sec 2 per ettaro, risulta che il corpo d'acqua specificatamente occorrente alla irrigazione è di lit/sec 210. Ne sono stati richiesti lit/sec 240 cioè lit/sec 30 in più.
È però da osservare che i lit/sec 210 sono quelli strettamente occorrenti al fabbisogno irriguo, e astraggono da ogni naturale perdita, che si verifichi lungo il canale (di circa 4 Km. di sviluppo), e dagli usi domestici, che si praticano durante il periodo della irrigazione, circa i quali per contro sono stati richiesti lit/sec 60 durante il periodo dall'ottobre al dicembre. Questo quantitativo d'acqua, per quanto possa sembrare eccessivo, è tuttavia ammissibile, perché, se non si potesse disporre di tale quantitativo, potrebbe essere ostacolato il deflusso delle acque a causa del gelo e, d'altra parte, è necessario disporre di un tale quantitativo nella eventualità di incendi.
Si è, anzi, dell'avviso che tale corpo d'acqua debba defluire anche oltre il dicembre e fino al 15 aprile, sino all'inizio, cioè, del periodo irriguo. Durante questo periodo non è stato chiesto alcuna derivazione d'acqua per gli usi civici; ma se, come sopra detto, il corpo d'acqua occorrente al fabbisogno irriguo deve essere di lit/sec 210, pari cioè a lit/sec 2 per ettaro, è evidente che i consumi d'acqua che pure si dovranno effettuare per soddisfare le necessità domestiche saranno a tutto scapito della irrigazione. Occorre perciò che anche per questo periodo si provveda e si propone, all'uopo, un corpo d'acqua di lit/sec 30, anche per tenere conto delle naturali perdite del canale lungo il percorso.
Conseguentemente, il corpo d'acqua da derivare dal torrente Menouve e da convogliare nel canale Velan in più del quantitativo riconosciuto per antico diritto, si ritiene debba ascendere a lit/sec. 240 durante il periodo irriguo, dei quali lit/sec 210 per gli usi irrigui del canale Velan e lit/sec 30 per usi civici e naturali perdite.
Durante il restante periodo dell'anno il quantitativo da derivare per gli usi civici e per naturali perdite dovrà scendere a lit/sec 60.
L'Ufficio regionale Acque e Miniere, concludendo l'istruttoria, è dell'avviso che la domanda di sub-concessione del Consorzio Irriguo "Canale Velan" sia meritevole di accoglimento e che l'Amministrazione generale dei Canali Demaniali sia pienamente tutelata con le clausole inserite nell'art. 6 del sotto riportato disciplinare di subconcessione. Dello stesso parere è stata la IV Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che si è espressa con il voto 20-10-1957 n. 1912.
Ritenuto, pertanto, che la derivazione possa continuare ed esercitarsi, si propone che il Consiglio regionale
Deliberi
1°) di subconcedere, in via di sanatoria, al Consorzio Irriguo "Canale Velan", con sede in Etroubles, di derivare dalla sponda sinistra del torrente Menouve, in Comune di Etroubles:
- nel periodo annuale 15 aprile - 30 settembre: la quantità di moduli 2,40 di acqua, in aggiunta a quella di mod. 0,3578 riconosciuta per antico diritto con D. M. 2-6-1958 n. 5968, per irrigare ettari: 104,78.69 di terreno nei Comuni di Etroubles ed Allain e per gli usi domestici e abbeveraggio del bestiame dei consortisti del canale.
- nel periodo annuale 1 ottobre - 14 aprile: la quantità di moduli 0,60 di acqua per gli usi domestici e abbeveraggio del bestiame dei consortisti del canale.
Tali quantitativi d'acqua dovranno derivarsi secondo le modalità e le condizioni previste nel sotto riportato schema di disciplinare.
2°) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del disciplinare da parte del Presidente del Consorzio Irriguo "Rû Velan".
3°) di ordinare ed accertare l'introito ed il deposito delle seguenti somme:
a) pagamento alle Finanze dello Stato dei canoni dovuti per l'uso delle acque dal 1 gennaio 1943, anno di attuazione della derivazione, a tutto il 31-12-1945, data di cessazione dell'Amministrazione militare alleata di occupazione e del passaggio del territorio della Valle d'Aosta alla Amministrazione italiana, per il complessivo ammontare di L. 1440, pari all'annuo canone di L. 480, calcolato in ragione di L. 200 per modulo, trattandosi di derivazione senza obbligo di restituzione dei coli.
b) versamento della somma di L. 1.000 (mille), pari al massimo, quale deposito ai sensi dell'art. 7 del T. U. 11-12-1933 n. 1775 sulle Acque ed Impianti Elettrici, del secondo comma dell'art. 11 del regolamento sulle acque pubbliche approvato con R.D. 14-8-1920 n. 1235 e della legge 21-1-1949 n. 8, somma da versarsi alla Tesoreria della Regione (Dipendenza di Aosta della Cassa di Risparmio di Torino) e da introitarsi al capitolo 4 di entrata del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario "Provento delle subconcessioni di acque".
c) versamento della somma di L. 9.600 (novemila seicento), - pari a mezza annualità del canone che avrebbe dovuto essere pagato, ai sensi della legge 21-1-1949 n. 8, se non vi fosse l'esenzione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, - somma da depositarsi presso la predetta Tesoreria della Regione a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi che il Consorzio subconcessionario viene ad assumere per effetto della subconcessione (art. 11 T.U. 11-12-1933 n. 1775 e art. 16 lettera k del regolamento 14-8-1920 n. 1285).
d) versamento della somma di lire 15.000 (quindicimila) per le spese di sorveglianza, esperimenti di portata ed altre analoghe dipendenti dalla subconcessione, somma da versarsi presso la predetta Tesoreria della Regione e da introitarsi al capitolo 52 di entrata del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario: "Gestione fondi di spese istruttorie domande concessioni e subconcessioni di acque e miniere".
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DISCIPLINARE CONTENENTE GLI OBBLIGHI E LE CONDIZIONI ALLA CUI OSSERVANZA DOVRA' ESSERE VINCOLATA LA SUBCONCESSIONE AL CONSORZIO IRRIGUO DEL CANALE VELAN DI DERIVARE ACQUA DAL TORRENTE MENOUVE, A MEZZO DELL'ANTICO CANALE CERISEY, ORA DENOMINATO CANALE VELAN, SUB-CONCESSIONE CHIESTA CON DOMANDA 7-9-1949
Articolo 1
Quantità ed uso dell'acqua da derivare.
La quantità d'acqua da derivare dal torrente Menouve, a mezzo dell'ex canale Cerisey, oltre la competenza di antico diritto di questo canale di mod. 0,3578 riconosciuta con Decreto ministeriale, 2-6-1958, per essere convogliata nel prolungamento di questo canale denominato canale Velan, è così fissata:
1°) in misura non superiore a mod. 2,40 (litri secondo duecentoquaranta) durante il periodo annuale dal 15 aprile al 30 settembre. L'acqua verrà utilizzata nella misura di mod. 2,10 per irrigare complessivi ettari 104,78.69 di terreni, dei quali ettari 75,80.30 in Comune di Etroubles ed ettari 29,00.39 in Comune di Allain, e nella misura di mod. 0,30 (litri secondo trenta) per provvedere agli usi domestici ed abbeveraggio bestiame dei consortisti del canale Velan.
La superficie irrigata di ettari 104,78.69 risulta dall'elenco dei terreni irrigati in data 1-6-1944 a firma geom. Remigio Thomasset.
La complessiva portata derivata con il complesso dei canali Cerisey e Velan, ora costituente il canale unico Velan, è di moduli 2,7578 e la complessiva superficie irrigata è di ettari 122,67.55;
2°) in misura non superiore a mod. 0,60 (litri secondo sessanta) durante il restante periodo dell'anno 1 ottobre - 14 aprile, per usi domestici e abbeveraggio del bestiame dei consortisti del canale Velan.
Articolo 2
Luogo e modo di presa dell'acqua.
Le opere di presa dell'acqua, già eseguite, saranno mantenute in conformità al progetto 18-5-1944 a firma del geom. Remigio Thomasset, che fa parte integrante del presente disciplinare.
Articolo 3
Regolazione della portata.
Affinché la portata complessiva della derivazione di cui all'articolo 1 non possa essere superata e non entri nel canale, fin dalla sua origine, una quantità d'acqua maggiore di quella di sua pertinenza, il Consorzio irriguo del canale Velan dovrà costruire le opportune opere modulatrici, le cui caratteristiche dovranno risultare da apposito progetto da presentare alla Amministrazione della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, per la relativa approvazione entro i termini prescritti dal successivo articolo 6.
Articolo 4
Canale di carico.
Il canale derivatore dovrà essere mantenuto in. conformità del progetto di cui al precedente articolo 2, avvertendo che esso dovrà essere sempre conservato in guisa tale da impedire infiltrazioni d'acqua e franamenti delle sponde.
Articolo 5
Garanzie da osservarsi.
Saranno a carico della Ditta subconcessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa delle proprietà e del buon regime del torrente Menouve in dipendenza della subconcessa derivazione, in qualunque momento si riconosca il bisogno di dette opere.
Articolo 6
Condizioni particolari.
Nell'interesse della Amministrazione dei canali Demaniali è fatto obbligo al Consorzio del canale Velan di:
a) provvedere a presentare il progetto di modulazione della portata di cui al precedente articolo 3, entro mesi 6 (sei) dalla data della avvenuta notifica della emissione del Decreto di subconcessione e ad attuare le relative opere entro mesi sei dalla data della loro approvazione da parte della Amministrazione regionale.
b) attenersi nell'esercizio della derivazione irrigua al periodo annuo 15 aprile - 30 settembre.
c) ridurre nel detto periodo ed anche, eventualmente, sospendere il quantitativo d'acqua sub-concesso, secondo le modalità ed i quantitativi che saranno indicati dall'Ufficio Acque della Regione della Valle d'Aosta a seguito degli accordi che saranno intervenuti al riguardo tra l'Amministrazione dei Canali Demaniali e la Amministrazione della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.
Le riduzioni o le eventuali sospensioni dovranno essere attuate dal Consorzio del Canale Velan senza bisogno di diffide o di atti giudiziari qualsiasi, ma semplicemente in seguito ad avviso che sarà fatto pervenire al Consorzio dall'Ufficio Acque della Regione.
Le riduzioni o le sospensioni non daranno diritto di pretendere indennizzi di alcuna sorta.
Articolo 7
Collaudo delle opere di modulazione.
Le opere di regolazione della portata di cui ai precedenti articoli 3 e 6 allorché saranno state eseguite, - del che è fatto obbligo al Consorzio di dare subito notifica all'Amministrazione regionale, - saranno collaudate dall'Ufficio Acque della Regione.
Articolo 8
Durata della subconcessione.
Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la subconcessione, trattandosi di piccola derivazione, è accordata per anni trenta, decorrenti dalla data del decreto di subconcessione. Qualora al suo termine persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, la subconcessione sarà rinnovata con quelle modificazioni che per le eventuali variate condizioni del luogo e del corso d'acqua si rendessero necessarie.
In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, l'Amministrazione subconcedente ha diritto o di ritenere senza compenso le opere costruite nell'alveo e sulle sponde del corso d'acqua, o di obbligare il concessionario a rimuoverle e ad eseguire, a propria cura e spese, i lavori per il ripristino dell'alveo e delle sponde nelle condizioni originarie ai fini del pubblico interesse.
Articolo 9
Canone.
Salvo quanto disposto dal successivo articolo 10 per il pagamento dei canoni arretrati, la Ditta subconcessionaria è dispensata dal pagamento di canoni, ai sensi della legge 7-9-1945 n. 546 e dello art. 9 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26-2-1948 n. 4.
Articolo 10
Pagamenti e depositi.
La Ditta subconcessionaria è tenuta a corrispondere alle Finanze dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 1943 (data in cui risulta entrata in servizio la derivazione) e sino al 31 dicembre 1945 il canone annuo di L. 480,00, calcolato in ragione di lire 200 per modulo, trattandosi di derivazione senza obbligo di restituzione dei coli.
All'atto della firma del presente disciplinare, la Ditta subconcessionaria ha dimostrato, con la presentazione delle regolari quietanze, di avere effettuato:
a) il versamento alla Tesoreria della Regione Autonoma della Valle d'Aosta della somma di Lire 9.600, come da quietanza n. ... in data ......, a titolo cauzionale, pari a mezza annualità del canone di L. 19.200 che sarebbe stata tenuta a pagare, qualora non ne fosse esente, in ragione di L. 8.000 per modulo ai sensi della legge 21-1-1949 n. 8.
Tale somma sarà restituita, ove nulla osti, al termine della subconcessione.
b) Il versamento presso la suddetta Tesoreria regionale della somma di L. 1.000, pari al minimo prescritto dalla citata legge 21-1-1949 n. 8, per gli scopi di cui all'ultimo comma dell'art. 7 del T. U. di leggi 11-12-1933 n. 1775.
Articolo 11
Richiamo a leggi e regolamenti.
Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, la Ditta subconcessionaria è tenuta alla piena osservanza di tutte le disposizioni del T. U. di leggi sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R. D. 11-12-1933 n. 1775 e relative norme regolamentari, nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari, concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, l'igiene e la sicurezza pubblica, nonché delle leggi regionali in materia di acque pubbliche.
Articolo 12
Domicilio legale.
Per ogni effetto di legge la Ditta subconcessionaria elegge il proprio domicilio nel Comune di Etroubles.
Aosta, lì
LA DITTA SUBCONCESSIONARIA
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Il Presidente, PAREYSON, pone ai voti per alzata di mano l'approvazione delle proposte della Giunta.
IL CONSIGLIO
preso atto di quanto riferito dall'Assessore ai Lavori Pubblici, VESAN;
ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: ventisei);
Delibera
1°) di subconcedere, in via di sanatoria, al Consorzio Irriguo "Canale Velan", con sede in Etroubles, di derivare dalla sponda sinistra del torrente Menouve, in Comune di Etroubles:
- nel periodo annuale 15 aprile - 30 settembre la quantità di moduli 2,40 di acqua, in aggiunta a quella di mod. 0,3578 riconosciuta per antico diritto con D. M. 2-6-1958, n. 5968, per irrigare ettari 104,78.69 di terreno nei Comuni di Etroubles ed Allain e per gli usi domestici e di abbeveraggio del bestiame dei consortisti del canale.
- nel periodo annuale 1° ottobre - 14 aprile: la quantità di moduli 0,60 di acqua per gli usi domestici e di abbeveraggio del bestiame dei consortisti del canale.
Tali quantitativi d'acqua dovranno derivarsi secondo le modalità e le condizioni previste nel soprariportato schema di disciplinare di subconcessione;
2°) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del disciplinare da parte del Presidente del Consorzio Irriguo "Ru Velan";
3°) di ordinare ed accertare l'introito ed il deposito delle seguenti somme:
a) - pagamento alle Finanze dello Stato dei canoni dovuti per l'uso delle acque dal 1° gennaio 1943, anno di attuazione della derivazione, a tutto il 31-12-1945, data di cessazione dell'Amministrazione italiana, per il complessivo ammontare di Lire 1440, pari all'annuo canone di Lire 480, calcolato in ragione di Lire 200 per modulo, trattandosi di derivazione senza obbligo di restituzione dei coli;
b) - versamento della somma di L. 1.000 (mille), pari al massimo, quale deposito ai sensi dell'art. 7 del T. U. 11-12-1933, n. 1775 sulle Acque ed Impianti Elettrici, del secondo comma dell'art. 11 del regolamento sulle acque pubbliche approvato con R. D. 14-8-1920 n. 1285, e della legge 21-1-1949 n. 8, somma da versarsi alla Tesoreria della Regione (Dipendenza di Aosta della Cassa di Risparmio di Torino) e da introitarsi al capitolo 4 di entrata del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario: "Provento delle subconcessioni di acque";
c) - versamento della somma di L. 9.600 (novemila seicento), pari a mezza annualità del canone che avrebbe dovuto essere pagato, ai sensi della legge 21-1-1949 n. 8, se non vi fosse l'esenzione ai sensi dell'ultima comma dell'art. 9 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, - somma da depositarsi presso la predetta Tesoreria della Regione a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi che il Consorzio subconcessionario viene ad assumere per effetto della subconcessione (art. 11 T.U. 11-12-1933 n. 1775 e articolo 16 lettera K del regolamento 14-8-1920 n. 1285);
d) - versamento della somma di Lire 15.000 (quindicimila) per le spese di sorveglianza, esperimenti di portata ed altre analoghe dipendenti dalla subconcessione, somma da versarsi presso la predetta Tesoreria della Regione e da introitarsi al Capitolo 52 di entrata del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario: "Gestione fondi di spese istruttorie domande concessioni e subconcessioni di acque e miniere".
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