Oggetto del Consiglio n. 265 del 30 ottobre 1967 - Verbale

OGGETTO N. 265/67 - Applicazione della legge 27.5.1959 n. 324 - Aumento da L. 18.000 a L. 19.200 mensili dell'indennità integrativa speciale netta da corrispondere al personale regionale ed al personale statale comandato in servizio in Valle d'Aosta, a' sensi del Decreto Ministeriale 28.7.1967.

Il Presidente, MONTESANO, invita il Consiglio a decidere in merito alla seguente deliberazione di Giunta n. 2944 in data 4 agosto 1967, concernente la proposta di aumento, da Lire 18.000 a Lire 19.200 mensili nette, dell'indennità integrativa speciale da corrispondere, a decorrere dal 1° gennaio 1968, al personale regionale e al personale statale comandato in servizio presso la Regione, a' sensi del Decreto Ministeriale 28.7.1967, deliberazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

L'Assessore alle Finanze, Rag. Bordon, riferisce alla Giunta in merito al seguente referto dell'Ufficio Personale:

"Gli artt. 179 e 180 delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvate con legge regionale 28/7/1956 n. 3 e successive modificazioni, prevedono che gli emolumenti principali ed accessori del personale sono soggetti ad ogni variazione, in aumento ed in diminuzione, per effetto di nuove disposizioni legislative recanti modificazioni del trattamento economico del personale. statale e degli Enti Locali".

Con deliberazione n. 93 in data 7/8/1959 il Consiglio Regionale approvò la corresponsione al personale dipendente dell'Amministrazione regionale dell'indennità integrativa speciale nella misura di L. 2.400 mensili, ai sensi dell'art. 1 della legge 27/5/1959 n. 324.

Con deliberazioni successive il Consiglio regionale approvò l'aumento della predetta indennità integrativa speciale, ai sensi di vari decreti Ministeriali, sino alle attuali 18.000 lire mensili nette.

L'indennità integrativa speciale netta, di cui al sopracitato art. 1 della legge 27/5/1959 n. 324, è stata elevata per il personale statale in attività di servizio, per effetto del Decreto Ministeriale 28/7/1967, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 in data 29/7/1967, a decorrere dal 1° gennaio 1968, da L. 18.000 a L. 19.200 mensili nette.

L'Assessore Rag. Bordon propone, pertanto, di proporre al Consiglio Regionale l'estensione e l'applicazione a favore del personale regionale e del personale statale comandato in servizio presso la Regione della nuova misura dell'indennità integrativa speciale stabilita dal Decreto Ministeriale in data 28/7/1967, precisando che l'importo complessivo della maggiore spesa annua è previsto in L. 7.387.000 circa.

LA GIUNTA

preso atto di quanto sopra riferito dall'Assessore Rag. Bordon;

visto il Decreto Ministeriale 28/7/1967;

visti gli artt. 179 e 180 delle vigenti norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale, approvate con legge regionale 28/7/1956 n. 3 e successive modificazioni;

ritenuto necessario deliberare in merito alla proposta applicazione a favore del personale regionale e del personale statale comandato in servizio presso la Regione della nuova misura dell'indennità integrativa speciale di cui al D.M. 28/7/1967;

ad unanimità di voti favorevoli;

DELIBERA

di proporre, con proprio parere favorevole, al Consiglio regionale:

1) di approvare, con effetti a decorrere dal 1/1/1968, la corresponsione al personale regionale ed al personale statale comandato in servizio presso la Regione dell'indennità integrativa speciale netta nella misura di L. 19.200 mensili;

2) di approvare la relativa maggiore spesa annua, prevista in Lire 7.387.200 (settemilionitrecentoottantasettemiladuecento) circa, da finanziare con imputazione ai capitoli del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1968 corrispondenti ai sottoindicati capitoli di spesa del bilancio preventivo per l'anno 1967, nonché ai corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci preventivi per gli anni successivi:

Capitoli di spesa bilancio

esercizio 1967

Spesa annua

12

144.000

13

676.800

14

144.000

15

417.600

16

432.000

17

216.000

29

14.400

33

28.800

79

172.800

163

273.600

164

129.600

169

720.000

176

14.400

270

259.200

285

561.600

286

446.400

347

446.400

348

518.400

368

201.600

421

432.000

422

57.600

428

230.400

432

43.200

433

230.400

485

331.200

496

244.800

IL CONSIGLIO

- visto il Decreto Ministeriale 28.7.1967, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 in data 29.7.1967;

- visti gli artt. 179 e 180 delle vigenti norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale, approvate con legge regionale 28.7.1956 n. 3 e successive modificazioni;

- ritenuto necessario deliberare in merito alla proposta applicazione a favore del personale regionale e del personale statale comandato in servizio presso la Regione della nuova misura dell'indennità integrativa speciale di cui al D.M. 28.7.1967:

- vista la precedente deliberazione consiliare n. 179 in data 29.12.1966;

- ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto);

DELIBERA

1°) di approvare, con effetti a decorrere dal 1.1.1968, la corresponsione al personale regionale ed al personale statale comandato in servizio presso la Regione dell'indennità integrativa speciale netta nella misura di L. 19.200 mensili;

2°) di approvare la relativa maggiore spesa annua, prevista in Lire 7.387.200 (settemilionitrecentoottantasettemiladuecento) circa, da finanziare con imputazione ai capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1968 corrispondenti ai sottoindicati capitoli di spesa del bilancio preventivo per l'anno 1967, nonché ai corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci preventivi per gli anni successivi:

Capitoli di spesa bilancio

esercizio 1967

Spesa annua

12

144.000

13

676.800

14

144.000

15

417.600

16

432.000

17

216.000

29

14.400

33

28.800

79

172.800

163

273.600

164

129.600

169

720.000

176

14.400

270

259.200

285

561.600

286

446.400

347

446.400

348

518.400

368

201.600

421

432.000

422

57.600

428

230.400

432

43.200

433

230.400

485

331.200

496

244.800