Oggetto del Consiglio n. 321 del 21 novembre 1967 - Verbale
OGGETTO N. 321/67 - Determinazione dei compensi fissi mensili da corrispondere al Presidente e al Vice Presidente del Comitato Tecnico Consultivo di Esperti previsto dall'art. 3 della legge regionale 10 aprile 1967, n. 10, concernente gli organi e le procedure per la programmazione regionale.
Il Presidente della Giunta, BIONAZ, riferisce al Consiglio in merito alla seguente proposta di determinazione dei compensi fissi mensili da corrispondere al Presidente e al Vice Presidente del Comitato Tecnico Consultivo di Esperti previsto dall'art. 3 della legge regionale 10.4.1967 n. 10, concernente gli organi e le procedure per la programmazione regionale, proposta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 20 novembre 1967 e giorni seguenti:
Ai fini della determinazione, da parte del Consiglio Regionale, dei compensi fissi mensili da corrispondere al Presidente ed al Vice Presidente del Comitato Tecnico Consultivo di esperti previsto dall'articolo 3 della legge regionale 10/4/1967 n. 10, concernente gli organi e le procedure per la programmazione regionale, si trascrivono i seguenti articoli 1, 2, 3, 4, 9 della legge stessa:
Art. 1
La Regione adempie, secondo le modalità previste dagli articoli seguenti, ai compiti di programmazione regionale economica, sociale ed urbanistica, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale, nei limiti delle competenze legislative stabilite dallo Statuto speciale regionale e dalle leggi dello Stato.
A tal fine è autorizzata l'istituzione, per una durata non superiore ad anni cinque, dei seguenti organi per lo studio dei problemi della programmazione regionale:
1°) Comitato Tecnico Consultivo;
2°) Ufficio Regionale per la programmazione;
3°) Commissione Consultiva Regionale per la Programmazione.
Art. 2
La Giunta Regionale determina, nei limiti di cui al precedente articolo e con l'osservanza dei principi fissati dalle norme sulla programmazione economica nazionale, le direttive per la predisposizione del progetto di Piano regionale di sviluppo economico e sociale, da sottoporre dalla Giunta all'esame e all'approvazione del Consiglio Regionale.
La Giunta Regionale si avvale della collaborazione di un Comitato Tecnico Consultivo di esperti di cui al precedente articolo ed eventualmente, anche della consulenza di Istituti specializzati in materia di programmazione.
Gli eventuali incarichi di consulenza sono conferiti con deliberazioni della Giunta Regionale, con le quali debbono anche essere approvate e finanziate le relative spese, entro il limite massimo di spese annue previste dal successivo articolo 9.
Art. 3
Il Comitato Tecnico Consultivo, di cui al secondo comma dello articolo 2, è nominato con deliberazione della Giunta Regionale ed è composto da:
- un Presidente
- un Vice Presidente
- cinque Membri.
Detto Comitato sovrintende alle ricerche e agli studi necessari per la elaborazione del progetto di Piano di programmazione regionale e predispone dati, indicazioni e proposte per la redazione del progetto stesso e per le eventuali modificazioni al Piano di programmazione regionale.
Il Presidente provvede ad organizzare e a coordinare i lavori del Comitato, secondo le direttive della Giunta Regionale.
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
Al Presidente ed al Vice Presidente è attribuito un compenso fisso mensile in misura da stabilire con deliberazione del Consiglio Regionale.
Ai Membri del Comitato sono corrisposte medaglie di presenza nelle misure previste dall'articolo 4 della legge regionale 29.8.1964 n. 20, oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio.
Art. 4
Il Comitato Tecnico Consultivo di cui al precedente articolo costituisce l'organo tecnico di consulenza e di collaborazione della Giunta Regionale per lo studio e la formazione del progetto di Piano regionale di sviluppo economico e sociale e per le eventuali modificazioni da apportare al Piano di programmazione regionale.
Art. 9
Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, previste in annue lire dodici milioni, saranno approvate e liquidate con deliberazioni della Giunta Regionale, con imputazione al capitolo 6 della Parte "Spesa" del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1967, nonché ai corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci preventivi della Regione per i successivi anni di durata degli organi istituiti a' sensi del precedente articolo 1 per lo studio dei problemi della programmazione regionale.
Prendono la parola i Consiglieri ANDRIONE, GERMANO, PEDRINI, MANGANONI, CAVERI, ai quali risponde il Presidente della Giunta BIONAZ.
Prendono la parola i Consiglieri ANDRIONE e GERMANO.
Risponde il Presidente della Giunta BIONAZ.
Prendono la parola il Consigliere MANGANONI, l'Assessore all'industria e commercio BENZO, e i Consiglieri FOSSON, GERMANO, MANGANONE e MANGANONI.
Risponde il Presidente del Consiglio MONTESANO.
Prendono la parola l'Assessore BENZO e i Consiglieri MANGANONE, MANGANONI e GERMANO.
Risponde il Presidente della Giunta BIONAZ.
Intervengono il Consigliere ARTAZ DOTTO, l'Assessore ai lavori pubblici COLOMBO e il Consigliere PEDRINI.
Risponde il Presidente della Giunta BIONAZ.
IL CONSIGLIO
- veduta la legge regionale 10.1.1967 n. 10, concernente gli organi e le procedure per la programmazione regionale;
- con voti favorevoli diciannove e voti contrari quattordici, espressi con votazione a scrutinio segreto (scrutatori i Consiglieri Signori Albaney, Barmaz e Casetta - Consiglieri presenti e votanti: trentatré);
DELIBERA
1) di determinare nelle seguenti misure i compensi mensili da corrispondere, a' sensi dell'articolo 3 della legge regionale 10.4.1967, n. 10, al Presidente e al Vice Presidente del Comitato Tecnico Consultivo per la programmazione previsto all'articolo 2 della sopracitata legge:
a) mensili nette Lire 150.000, corrispondenti a lordo Lire 170.213, da corrispondere al Presidente del Comitato Tecnico Consultivo;
b) mensili nette Lire 100.000, corrispondenti a lorde Lire 113.475, da corrispondere al Vice Presidente del Comitato Tecnico Consultivo;
2) di delegare alla Giunta Regionale l'adozione dei successivi provvedimenti deliberativi di esecuzione della presente deliberazione per la liquidazione dei compensi di cui al precedente n. 1), a decorrere dalla data di costituzione del Comitato Tecnico Consultivo di cui si tratta, nonché per l'approvazione e la liquidazione delle relative spese, da imputare al capitolo 6 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1967 e al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per i successivi anni finanziari.