Oggetto del Consiglio n. 329 del 23 novembre 1967 - Verbale

OGGETTO N. 329/67 - Legge regionale riguardante proroga dei termini di scadenza previsti dagli articoli 6, 9 e 11 della legge regionale 10.11.1966, n. 13, concernente norme sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.

Il Presidente della Giunta, BIONAZ, riferisce al Consiglio in merito al seguente disegno di legge regionale riguardante la proroga dei termini di scadenza previsti dagli articoli 6, 9 e 11 della legge regionale 10.11.1966 n. 13, concernente norme sullo stato-giuridico ed economico del personale della Regione, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 20 novembre 1967 e giorni seguenti:

Con legge regionale 10.11.1966 n. 13 sono state approvate modificazioni ed aggiunte alle vigenti norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione ed è stata approvata la nuova pianta organica dei posti e del personale dell'Amministrazione Regionale.

In applicazione del 4° comma dell'articolo 9 e del 2° comma dell'articolo 11 della soprarichiamata legge, il Consiglio Regionale ha stabilito di provvedere alla copertura di vari posti vacanti della carriera direttiva mediante concorsi interni, delegando alla Giunta ogni successivo provvedimento per l'approvazione dei relativi bandi di concorso e per l'espletamento dei concorsi medesimi.

La Giunta Regionale ha approvato i bandi di concorso ed ha bandito i concorsi interni provvedendo, altresì, alla nomina delle varie Commissioni giudicatrici.

A causa di improrogabili impegni, di ritardi derivanti da contestazioni di carattere procedurale e delle laboriose pratiche richieste per l'inquadramento nella nuova pianta organica del personale regionale, non è materialmente possibile espletare i concorsi di cui si tratta entro i termini stabiliti dai soprarichiamati articoli 9 e 11 della legge regionale 10.11.1966 n. 13, nonché della legge regionale 29.7.1967 n. 18, con la quale venne già prorogato il termine di scadenza previsto per l'espletamento dei concorsi di cui si tratta dall'articolo 9 della legge regionale medesima.

In relazione al mancato espletamento dei concorsi di cui si tratta è, altresì, necessario, per accertate esigenze di servizio, prorogare la facoltà prevista dall'ultimo comma dell'articolo 6 della soprarichiamata legge regionale circa la conferma degli incarichi per espletamento di mansioni di grado superiore già affidati con provvedimenti deliberativi sino al 31 luglio 1966.

Si propone, pertanto, di prorogare i termini per l'espletamento dei sopramenzionati concorsi sino al 31 marzo 1968 e di prorogare sino al 30 giugno 1968 la facoltà, prevista dall'ultimo comma dell'articolo 6 della legge regionale medesima, di confermare incarichi per espletamento di mansioni di grado superiore.

A tal fine, la Giunta sottopone all'esame ed all'approvazione del Consiglio Regionale l'allegato disegno di legge regionale.

(Segue allegato disegno di legge regionale)

Prende la parola il Consigliere GERMANO.

Risponde il Presidente della Giunta BIONAZ.

Sugli articoli interviene il Consigliere ANDRIONE.

Il Presidente, MONTESANO, - dopo aver accertato e dichiarato che i tre articoli del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio approvati con tre separate votazioni per alzata di mano -, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale a scrutinio segreto ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Albaney, Casetta e Lustrissy, il Presidente, Montesano, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: trenta;

- Voti favorevoli: trenta.

Il Presidente, MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale riguardante la proroga dei termini di scadenza previsti dagli articoli 6, 9 e 11 della legge regionale 10.11.1966 n. 13, concernente norme sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione:

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Disegno di legge regionale n. 35

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE .......... N. ....: PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA PREVISTI DAGLI ARTICOLI 6, 9 E 11 DELLA LEGGE REGIONALE 10.11.1966, N. 13, CONCERNENTI NORME SULLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DELLA REGIONE.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Sono prorogati al 31 marzo 1968 i termini di scadenza previsti dal 4° comma dell'articolo 9 e dal 2° comma dell'articolo 11 della legge regionale 10.11.1966 n. 13, per l'espletamento di concorsi interni per il personale della Regione.

Art. 2

È prorogata al 30 giugno 1968 la facoltà di conferma degli incarichi per l'espletamento di mansioni di grado superiore prevista dall'ultimo comma dell'articolo 6 della legge regionale 10.11.1966 n. 13.

Art. 3

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.