Oggetto del Consiglio n. 341 del 24 novembre 1967 - Verbale
OGGETTO N. 341/67 - Legge regionale recante autorizzazione all'approvazione e alla liquidazione di spese per l'ultimazione del nuovo impianto funiviario Buisson-Chamois.
L'Assessore al turismo, antichità e belle arti BALESTRI, riferisce al Consiglio in merito al seguente disegno di legge regionale recante autorizzazione all'approvazione ed alla liquidazione di spese per l'ultimazione del nuovo impianto funiviario Buisson-Chamois, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 20 novembre 1967 e giorni seguenti:
Con legge regionale 7 giugno 1963 n. 18 è stata approvata ed impegnata sul capitolo 164 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963 la spesa di Lire 150.000.000 quale primo finanziamento delle spese per l'installazione di un nuovo impianto funiviario Buisson-Chamois, da realizzare in sostituzione del vecchio impianto funiviario già costruito dalla Regione per il collegamento del Comune isolato di Chamois.
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 908 in data 31.3.1967 è stata approvata l'aggiudicazione alla Società "Ceretti & Tanfani", di Milano, al prezzo di Lire 104.420.000, dei lavori principali di costruzione di detto impianto funiviario.
Per il finanziamento delle ulteriori spese necessarie per l'esecuzione del nuovo impianto occorre approvare la spesa di Lire 290.000.000, da finanziare sui bilanci preventivi della Regione per gli anni finanziari 1967 (Lire centosettantamilioni) e 1968 (Lire centoventimilioni).
Le spese per la realizzazione del nuovo impianto funiviario si riassumono come segue:
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- Fornitura impianto meccanico + I.G.E. |
Lire |
108.596.800 |
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- Funi + I.G.E. |
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18.601.440 |
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- Materiali elettrici + I.G.E. |
" |
16.120.000 |
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Cabina trasformazione - allacciamento linea |
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6.681.760 |
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Totale |
Lire |
150.000.000 |
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- Opere edili essenziali |
Lire |
170.000.000 |
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- Stazioni servizi pubblico e personale |
" |
40.000.000 |
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- Montaggio impianti meccanici |
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30.880.000 |
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- Impianto riscaldamento |
" |
4.000.000 |
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- Differenza spese I.G.E. - registrazione - contratto - tecniche |
" |
18.120.000 |
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- Terreni - comprese tasse registro |
" |
20.000.000 |
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- Imprevisti e copertura tetti |
" |
7.000.000 |
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Occorrono |
Lire |
290.000.000 |
Si propone che il Consiglio Regionale autorizzi la Giunta a provvedere all'approvazione, all'impegno e alla liquidazione della ulteriore spesa di cui sopra per l'acquisto delle necessarie aree di terreno e la costituzione delle eventuali servitù passive o di superficie e per completamento dei lavori e delle forniture occorrenti per l'ultimazione del nuovo impianto funiviario di cui si tratta.
All'uopo è stato predisposto l'allegato disegno di legge regionale, che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Regionale.
(Segue allegato disegno di legge)
Prendono la parola i Consiglieri MANGANONI e FOSSON, ai quali risponde l'Assessore ai lavori pubblici COLOMBO.
Intervengono i Consiglieri MANGANONI, BARONE e GERMANO.
Risponde l'Assessore BALESTRI.
Prendono la parola, per dichiarazione di voto, i Consiglieri FOSSON, MANGANONI e PEDRINI.
Sugli articoli intervengono i Consiglieri BARONE e CHAMONIN.
Il Presidente, MONTESANO, - dopo aver accertato e dichiarato che i quattro articoli del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio approvati con separate votazioni per alzata di mano-, invita il Consiglia a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale a scrutinio segreto ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Casetta, Lustrissy e Vallino, il Presidente, Montesano, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: trentatré;
- Voti favorevoli: diciannove;
- Voti contrari: quattordici.
Il Presidente, MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale recante autorizzazione alla approvazione ed alla liquidazione di spese per l'ultimazione del nuovo impianto funiviario Buisson-Chamois:
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Disegno di logge regionale n. 41
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE ...... N. ...: AUTORIZZAZIONE ALL'APPROVAZIONE ED ALLA LIQUIDAZIONE DI SPESE PER L'ULTIMAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO FUNIVIARIO BUISSON-CHAMOIS.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La Giunta Regionale è autorizzata a provvedere all'approvazione, al finanziamento e alla liquidazione delle spese, previste in complessive Lire duecentonovanta milioni, per l'ultimazione del nuovo impianto funiviario Buisson-Chamois, in sostituzione del vecchio e demolendo impianto funiviario già costruito dalla Regione per il collegamento del Comune isolato di Chamois.
Art. 2
La spesa di Lire 290 milioni, di cui al precedente articolo, graverà per Lire 170 milioni sul bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1967 e per Lire 120 milioni sul bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1968.
Per il finanziamento della spesa di Lire 170 milioni prevista al precedente comma sono approvate le seguenti variazioni alla parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1967:
a) in aumento:
- istituzione del seguente nuovo capitolo 315: "Spese per la ultimazione del nuovo impianto funiviario Buisson-Chamois", con lo stanziamento di Lire 170 milioni;
b) in diminuzione:
- riduzione di Lire 170 milioni allo stanziamento del capitolo 324 ("Spese per opere stradali eseguite a carico della Regione"). Per il finanziamento della spesa di Lire 120 milioni di cui al primo comma del presente articolo è approvata l'istituzione nella parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1968 del seguente nuovo capitolo 315: "Spese per la ultimazione del nuovo impianto funiviario Buisson-Chamois", con lo stanziamento di Lire 120 milioni, somma da prelevare dal capitolo 150 della parte SPESA del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese in conto Capitale").
Art. 3
Le spese previste dalla presente legge saranno approvate, finanziate e liquidate dalla Giunta Regionale, in base ai progetti, ai capitolati e ai contratti di appalto dei lavori, delle opere e degli impianti, - compresi i fabbricati per le stazioni di partenza e di arrivo e il parcheggio per automezzi -, con imputazione della spesa stessa agli appositi nuovi capitoli di spesa di bilancio istituiti con il precedente articolo.
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
