Oggetto del Consiglio n. 339 del 24 novembre 1967 - Verbale
OGGETTO N. 339/67 - Legge regionale concernente modificazioni alle norme della legge regionale 21.8.1962, n. 20, recante provvidenze per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali in zone economicamente depresse della Valle d'Aosta.
L'Assessore all'industria e commercio, BENZO, riferisce al Consiglio in merito al seguente disegno di legge regionale concernente modificazioni alle norme della legge regionale 21.8.1962 n. 20, recante provvidenze per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali in zone economicamente depresse della Valle d'Aosta, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, in data 17 novembre 1967:
La legge regionale 21 agosto 1962 n. 20, recante provvidenze per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali in zone economicamente depresse della Valle d'Aosta si è, a tutt'oggi, dimostrata di scarsa efficacia. Una sola Impresa industriale, la Compagnia Generale Dolciaria, di Arnaz, ha chiesto ed ottenuto il contributo previsto dalla legge stessa. Altre Imprese industriali hanno, invece, chiesto ed ottenuto altre agevolazioni finanziarie concesse dal Consorzio dei Comuni Valdostani del Bacino Imbrifero della Dora Baltea.
Poiché in varie zone della Valle d'Aosta perdurano gravi condizioni di depressione economica, occorre potenziare gli interventi volti a favorire il processo di industrializzazione e le iniziative concernenti l'installazione di nuove industrie e il potenziamento di quelle già esistenti, al fine di assorbire la mano d'opera locale disoccupata e sottoccupata.
È stato all'uopo predisposto l'allegato disegno di legge recante modificazioni alle norme della sopracitata legge regionale n. 20, allo scopo di rendere più efficace l'intervento della Regione in questo settore economico.
Il Ministero degli Affari Esteri, interpellato dall'Amministrazione Regionale in relazione agli adempimenti previsti dal Trattato di Roma, ha precisato di essere dell'avviso di non dover comunicare il disegno di legge regionale alla Commissione Unificata delle Comunità Europee, ai sensi dell'articolo 93/3 del Trattato di Roma, "in quanto si tratta di norme modificative tendenti all'effettiva realizzazione degli stessi fini perseguiti dalla legge regionale 21 agosto 1962, n. 20 già operante".
Nell'allegato disegno di legge è stata prevista, su proposta del Comitato Tecnico Consultivo per la Programmazione regionale istituito a' sensi della legge regionale 10 aprile 1967 n. 10, la possibilità dell'acquisto e dell'assegnazione, da parte della Regione, di aree di terreno destinate a nuovi insediamenti industriali.
L'apposita Commissione Consiliare permanente di studio ha espresso parere favorevole alla approvazione del disegno di legge.
Le innovazioni previste dal disegno di legge riguardano:
1 - la concessione dei contributi regionali per l'acquisto dei terreni anche alle Imprese che già possiedono stabilimenti in Valle d'Aosta;
2 - la concessione di contributi anche nelle spese di costruzione di nuovi stabilimenti industriali, nonché nelle spese per l'ampliamento, l'ammodernamento e il trasferimento di stabilimenti industriali già esistenti nella Regione, sino ad un massimo del 10% delle spese effettivamente sostenute e non oltre Lire cento milioni di contributo;
3 - la possibilità da parte della Regione di provvedere direttamente all'acquisto di aree destinate agli insediamenti industriali nelle zone previste dal piano regionale di sviluppo economico ed al la dotazione delle necessarie infrastrutture.
La Giunta propone che il Consiglio Regionale approvi l'allegato disegno di legge ai fini di cui sopra.
(Segue: allegato disegno di legge regionale)
Prendono la parola i Consiglieri MANGANONI, GERMANO, il Presidente del Consiglio MONTESANO e il Consigliere FOSSON.
Risponde il Presidente della Giunta BIONAZ.
Intervengono i Consiglieri FOSSON e MANGANONI, ai quali risponde l'Assessore all'industria e commercio BENZO.
Prendono la parola i Consiglieri CHAMONIN e CASETTA.
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Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 20,01 alle ore 21,21.
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Alla ripresa dei lavori prendono la parola i Consiglieri CAVERI, LUSTRISSY, GERMANO, FOSSON, CHAMONIN e MANGANONI.
Risponde l'Assessore BENZO.
Sugli articoli intervengono i Consiglieri CAVERI, GERMANO, FOSSON e l'Assessore BENZO.
Il Presidente, MONTESANO, - dopo aver accertato e dichiarato che gli otto articoli del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio approvati con separate votazioni -, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Casetta, Cusumano e Lustrissy, il Presidente, Montesano, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: trentatré;
- Voti favorevoli: trentuno;
- Voti contrari: due.
Il Presidente, MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente modificazioni alle norme della legge regionale 21.8.1962 n. 20, recante provvidenze per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali in zone economicamente depresse della Valle d'Aosta:
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Disegno di legge regionale n. 40
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE .......... N. ...: MODIFICAZIONI ALLE NORME DELLA LEGGE REGIONALE 21.8.1962 N. 20, RECANTE PROVVIDENZE PER L'IMPIANTO DI NUOVI STABILIMENTI INDUSTRIALI IN ZONE ECONOMICAMENTE DEPRESSE DELLA VALLE.D'AOSTA.
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1
I contributi straordinari previsti dalla legge regionale 21.8.1962 n. 20, per l'acquisto di terreni destinati all'impianto di nuovi stabilimenti industriali, possono essere concessi anche alle imprese che intendano provvedere all'ampliamento e al trasferimento di stabilimenti industriali già esistenti in Valle d'Aosta.
ART. 2
È autorizzata la concessione di contributi straordinari, a' sensi della legge regionale 21.8.1962 n. 20, anche nelle spese per la costruzione di nuovi stabilimenti industriali e per la trasformazione, l'ampliamento, l'ammodernamento ed il trasferimento di stabilimenti industriali già esistenti nel territorio della Valle d'Aosta, sino all'ammontare massimo del dieci per cento delle spese ammesse ed effettivamente sostenute.
L'importo dei contributi previsti dal presente articolo non potrà superare la somma di Lire 100.000.000 per ciascuna impresa industriale.
Si potrà prescindere dalla condizione prevista dal capoverso lettera c) dell'articolo 4 della legge regionale 21.8.1962 n. 20 per le imprese industriali aventi anche stabilimenti Mori del territorio della Valle d'Aosta.
ART. 3
In luogo dei contributi previsti dal precedente articolo 2 e nei limiti dell'ammontare dei contributi stessi, possono essere concesse in proprietà alle richiedenti imprese industriali aree di terreno di proprietà regionale, a tale scopo acquistate e attrezzate a cura della Regione; le aree di terreno da assegnare saranno valutate in base al prezzo di acquisto maggiorato della quota parte delle spese per l'urbanizzazione.
ART. 4
Le provvidenze regionali previste ai precedenti articoli saranno concesse, di preferenza, alle aziende industriali che daranno garanzia di una maggiore occupazione e che attueranno le iniziative di sviluppo industriale indicate all'articolo 2 nelle zone industriali previste dal piano regionale pluriennale di sviluppo economico e sociale della Valle d'Aosta.
ART. 5
L'ultimo capoverso della lettera d) dell'articolo 4 della legge regionale 21 agosto 1962 n. 20 è modificato come segue: " - 3° rata a saldo: un anno dopo la data di versamento della precedente 2° rata."
Le norme della presente legge avranno vigore per il periodo dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1977.
ART. 6
Le spese derivanti a carico della Regione dall'applicazione della presente legge graveranno sul capitolo 283 della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1968 e sul corrispondente capitolo di Spesa dei bilanci preventivi della Regione per i successivi anni finanziari sino a tutto l'anno 1977.
Per il finanziamento delle spese derivanti a carico della Regione dalla applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1968, previste ed autorizzate in Lire cento milioni, sono approvate le seguenti variazioni alla Parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1968:
a) la denominazione del capitolo di spesa 283 è modificata come segue: "Spese e contributi, concorso in spese per mutui, sussidi e interventi per iniziative e manifestazioni economiche e per lo sviluppo delle attività economiche";
b) lo stanziamento annuo del predetto capitolo di spesa 283 è aumentato da Lire centocinquantamilioni a Lire duecentomilioni, mediante prelievo della somma di Lire cinquantamilioni dal capitolo 150 ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento - Spese in conto capitale - Allegato F").
ART. 7
Le spese annue da assumere a carico della Regione per la applicazione della presente legge per il periodo dal 1° gennaio 1969 al 31 dicembre 1977 saranno annualmente stanziate, sino ad un importo annuo massimo di Lire centocinquantamilioni, in base alle disponibilità di bilancio, sul capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni dal 1969 al 1977 corrispondente al capitolo 283 della Parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1968.
Le somme annualmente non utilizzate per la concessione dei contributi regionali in denaro previsti dalla presente legge potranno essere impiegate in spese per l'acquisto di aree di terreno destinate agli insediamenti industriali nelle zone previste dal piano regionale pluriennale di sviluppo economico e sociale della Valle d'Aosta, nonché in spese per la dotazione delle infrastrutture necessarie alle aree stesse.
ART. 8
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle di Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
