Oggetto del Consiglio n. 351 del 13 dicembre 1967 - Verbale

OGGETTO N. 351/67 - Disegno di legge regionale recante: "Modificazioni alle norme delle leggi regionali 30 novembre 1965, n. 24, 12 settembre 1966, n. 11 e 10 aprile 1967, n. 11, riguardanti provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare".

Il Presidente, MONTESANO, invita il Consiglio a continuare la discussione sul seguente disegno di legge regionale recante modificazioni alle norme delle leggi regionali 30 novembre 1965 n. 24, 12 settembre 1966 n. 11 e 10 aprile 1967 n. 11, riguardanti provvidenze per la ripresa della industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare, disegno di legge consegnato ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, in data 22 novembre 1967:

Con provvedimento n° 219 del 18 settembre 1967, il Consiglio Regionale, presa in esame una proposta di modifica alle leggi regionali citate in oggetto, stabiliva di sottoporre la proposta stessa all'esame della Commissione, opportunamente integrata, prevista dall'art. 12 della legge regionale 30.11.1955 n° 24.

Nell'adunanza del 16 novembre 1967, tale Commissione ha formulato le proprie proposte e la Giunta Regionale ha predisposto l'allegato nuovo disegno di legge regionale, che viene ora sottoposto all'esame ed approvazione del Consiglio Regionale.

Esaminate le proposte formulate dalla Commissione, la Giunta Regionale non ha ritenuto opportuno di aderire alla richiesta di corrispondere ai beneficiari dei mutui agevolati un ulteriore contributo individuale di £. 25.000, a parziale copertura delle spese per la prima visita tecnica sopralluogo disposta dagli Istituti di Credito per la concessione dei mutui ipotecari; infatti le agevolazioni concesse dalla Regione per la concessione dei mutui in questione risultano già di gran lunga superiori alle analoghe agevolazioni per i mutui concessi dallo Stato, dalla Gescal e dagli Istituti autonomi per le Case popolari per l'edilizia di tipo popolare.

(Segue: allegato disegno di legge)

Prende la parola il Consigliere PEDRINI.

Intervengono l'Assessore alle finanze BORDON, il Consigliere GERMANO, a cui risponde l'Assessore BORDON, e il Consigliere ALBANEY.

Prende la parola l'Assessore all'industria e commercio BENZO, che chiede una breve sospensione dei lavori.

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Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 16,54 alle ore 17,18.

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Alla ripresa dei lavori intervengono l'Assessore ai lavori pubblici COLOMBO, i Consiglieri GERMANO, PEDRINI, ANDRIONE, l'Assessore BENZO, il Presidente della Giunta BIONAZ e l'Assessore BORDON.

Prendono la parola i Consiglieri MANGANONI, GERMANO, l'Assessore BORDON, il Consigliere CASETTA e l'Assessore COLOMBO.

Il Presidente MONTESANO, - dopo aver accertato e dichiarato che i sei articoli del disegno di legge in esame sono stati approvati dal Consiglio con sei separate votazioni per alzata di mano -, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Barmaz, Casetta e Lustrissy, il Presidente, Montesano, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: trenta;

- Voti favorevoli: trenta.

Il Presidente, MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio Regionale ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale recante modificazioni alle norme delle leggi regionali 30 novembre 1965 n. 24, 12 settembre 1966 n. 11 e 10 aprile 1967 n. 11, riguardanti provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare:

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Disegno di legge regionale n. 43

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ___ 1967 n°___: Modificazioni alle norme delle leggi regionali 30 dicembre 1965 n° 24, 12 settembre 1966 n° 11 e 10 aprile 1967 n° 11, riguardanti provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica popolare.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Sono approvate le seguenti norme modificative ed integrative delle leggi regionali 30 novembre 1965 n° 24, 12 settembre 1966 n° 11 e 10 aprile 1967 n° 11, riguardanti provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia, nel settore dell'edilizia economica e popolare.

Art. 2

Fermo restando quanto stabilito all'articolo 1 lettera g) punto 4 della legge 12 settembre 1966 n° 11, il paragrafo lettera c) dell'articolo 4 della legge regionale 30 novembre 1965 n° 24 è modificato come segue:

"c) il lavoratore o l'artigiano che, singolarmente o unitamente ai membri del suo nucleo familiare, sia iscritto o risulti iscrivibile nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito lordo complessivo annuo superiore a £. 2.000.000 se lavoratore subordinato e a £. 1.000.000 se artigiano, al netto della detrazione di £. 100.000 per il coniuge e di Lire 80.000 per ogni altro componente la famiglia a carico;".

Art. 3

Il paragrafo lettera f) dell'articolo 1 della legge regionale 12 settembre 1966 n° 11, è modificato come segue:

"f) condizioni economiche della famiglia: per le famiglie aventi un reddito complessivo annuo, al netto della detrazione per il coniuge (£. 100.000) e per ogni altro componente la famiglia a carico (£. 80.000):

A) Per i lavoratori subordinati

fino a £. 500.000

annue

punti

10

da £. 500.001 a 700.000

"

"

8

da £. 700.001 a £. 900.000

"

"

6

da £. 900.001 a £. 1.100.000

"

"

4

da £. 1.100.001 a £. 1.400.000

"

"

2

da £. 1.400.001 a £. 2.000.000

"

"

0

B). Per gli artigiani

fino a £. 250.000

annue

punti

10

da £. 250.001 a £. 350.000

"

"

8

da £. 350.001 a £. 450.000

"

"

6

da £. 450.001 a £. 550.000

"

"

4

da £. 550.001 a £. 700.000

"

"

2

da £. 700.001 a £. 1.000.000

"

"

0

Art. 4

L'ultimo comma del capoverso lettera b) dell'articolo 10 della legge regionale 30 novembre 1965 n° 24, approvato con l'articolo 1 - punto 6° - della legge regionale 12 settembre 1966 n° 11, è modificato come segue:

"L'area o la vecchia abitazione, in caso di mutuo per costruzione, completamento, ammodernamento, od ampliamento, potrà appartenere, oltre che al beneficiario, anche al coniuge o ai parenti ed affini di primo grado.

In tal caso il richiedente dovrà provare che i proprietari o titolari di diritti reali. parziali consentano l'esecuzione dei lavori e che interverranno a prestare le garanzie necessarie."

Art. 5

L'articolo 3 della legge regionale 30 novembre 1965 n° 24, già modificato con l'articolo 3 della legge regionale 10 aprile 1967 n° 11; è completato con l'aggiunta del seguente paragrafo finale:

"i) mutilati ed invalidi di guerra, civili o del lavoro: 100 % di invalidità punti 10 ed un numero di punti o frazione di punto da 1 a 10 in rapporto alla percentuale di invalidità. La percentuale di invalidità dovrà essere comprovata da con forme dichiarazione da rilasciarsi dalle competenti Commissioni mediche militari, dalle Commissioni Mediche degli Istituti Infortunistici e Previdenziali nonché dalle Commissioni Mediche, previste dagli articoli 8 e 9 della Legge 6 agosto 1966 n° 625, per il riconoscimento dell'invalidità civile e per l'accertamento della minorazione fisica e del grado di residua capacità lavorativa dei mutilati ed invalidi civili.

In mancanza della determinazione dell'invalidità, in termini percentuali, da parte delle Commissioni Mediche di cui al coma precedente, la percentuale di invalidità sarà determinata dal Medico Regionale sulla scorta della documenta zione di invalidità prodotta dagli interessati".

Art. 6

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, lì