Oggetto del Consiglio n. 350 del 13 dicembre 1967 - Verbale
OGGETTO N. 350/67 - Legge regionale recante: "Autorizzazione alla sottoscrizione di nuovo capitale azionario della S.p.A. "Alpila", avente per scopo sociale la valorizzazione della Conca di Pila".
Il Presidente della Giunta BIONAZ riferisce al Consiglio in merito al sottoriportato disegno di legge regionale recante autorizzazione alla sottoscrizione di nuovo capitale azionario della S.p.A. "Alpila", avente per scopo sociale la valorizzazione della Conca di Pila, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, in data 4 dicembre 1967:
Con provvedimento deliberativo n. 190 in data 29/12/1965, il Consiglio Regionale aveva espresso parere favorevole alla proposta di adesione della Regione all'iniziativa per la costituzione di una Società per Azioni, da denominarsi "ALPILA", avente per scopo la valorizzazione turistica della conca di Pila, rinviando a successivi; provvedimenti l'approvazione degli atti per la partecipazione della Regione alla costituenda Società e per l'approvazione ed il finanziamento delle spese relative alla sottoscrizione di capitale azionario.
La predetta Società avrebbe dovuto sviluppare il proprio programma per la valorizzazione della conca di Pila con un capitale sociale inizialmente limitato, da aumentare successivamente fino a circa un miliardo di lire, nonché con altri mezzi finanziari.
La Regione, in base agli accordi intercorsi, avrebbe dovuto intervenire finanziariamente sottoscrivendo il 20% del capitale azionario.
In data 14/4/1966 fu costituito un Comitato promotore avente per scopo la costituzione della predetta Società e furono concorda te le condizioni, il programma e lo scopo sociale della Società stessa.
Con legge regionale 18/8/1966 n. 9 fu autorizzata la partecipazione della Regione alla costituenda Società per Azioni "ALPILA", con sede legale a Gressan e sede amministrativa ad Aosta, avente per scopo sociale la valorizzazione turistica della conca di Pila.
Con la citata legge regionale si stabiliva, fra altro:
a) che la partecipazione della Regione alla costituenda Società sarà regolata dalle norme e condizioni di apposito atto costitutivo e statuto sociale, da approvare preventivamente dalla Giunta Regionale e dai competenti organi degli altri Enti pubblici, Società private e Istituti Bancari partecipanti, alla costituzione della Società stessa;
b) che per il primo intervento finanziario della Regione per la sottoscrizione del capitale azionario iniziale della costituenda Società veniva autorizzata una spesa di Lire 40.000.000, da approvare e da finanziare con provvedimenti deliberativi della Giunta Regionale;
c) che alle eventuali successive sottoscrizioni di nuovo capitale azionario della costituenda Società per Azioni "ALPILA" e alla approvazione e al finanziamento delle relative spese si sarebbe provveduto, di volta in volta, con provvedimenti legislativi regionali.
Con deliberazione n. 3959, in data 9/11/1966, la Giunta Regionale ha approvato la partecipazione della Regione alla costituzione della predetta Società, nonchè le bozze di atto costitutivo e di statuto sociale.
Con atto notarile costitutivo in data 26/11/1966, rep.n. 16267, fu regolarmente costituita la predetta Società "ALPILA" avente il seguente scopo sociale: "La Società ha per oggetto tutte le attività che possano direttamente o indirettamente promuovere lo sviluppo-turistico, sotto ogni forma, del Massiccio dell'Emilius e specialmente della zona di Pila. A tal fine la Società potrà svolgere tutte operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie (per conto proprio o per conto di terzi) ivi compresa l'assunzione di Mutui attivi e passivi, sia fondiari che ipotecari, con qualsiasi Istituto all'uopo abilitato ed ogni altra attività che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, sarà ritenuta necessaria ed utile per il conseguimento dello scopo sociale, ed assumere interessenze e partecipazioni in Ditte, in Società ed Imprese aventi oggetto analogo, comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'Estero."
Il capitale sociale iniziale, di Lire 10.000.000, successivamente aumentato a Lire 200.000.000, fu sottoscritto dai seguenti soci aderenti:
1) Regione Autonoma della Valle d'Aosta (in misura del 20%);
2) Istituto Bancario San Paolo di Torino;
3) Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A.;
4) Compagnia Anonima d'Assicurazione di Torino S.p.A.;
5) Società Turistica Italo Francese delle Alpi (STIFA);
6) Banca Popolare di Novara;
7) Cassa di Risparmio di Torino;
8) Società per Azioni FIAT di Torino;
9) Société Générale de Participations et de Placements;
10) Société "Banque de l'Union Parisienne";
11) Société d'Investissements Metropolitains et d'Outre Mer (SIMER);
12) Signor Charles Louis Marsot;
13) Signor Gaston Albert Rueff;
14) Sig. Henri Barbeau.
Con provvedimento legislativo n. 328, in data 22/11/1967, i1 Consiglio Regionale ha approvato un disegno di legge regionale riguardante la dichiarazione di zona di particolare importanza turistica della conca di Pila e l'approvazione del relativo piano regolatore urbanistico e paesaggistico, ai fini della valorizzazione turistica ed economica della zona di Pila in base al programma di sviluppo predisposto dalla Società "ALPILA".
In data 4/12/1967 la Società "ALPILA" ha approvato l'aumento del proprio capitale sociale da lire duecento milioni a un miliardo di lire, allo scopo di poter provvedere al finanziamento delle spese per la progressiva attuazione di una prima parte del predisposto programma di valorizzazione della conca di Pila.
L'intervento finanziario della Regione per la sottoscrizione del nuovo capitale azionario della predetta Società, in base alla pre-concordata percentuale del 20%, si concreta in una spesa di Lire 160.000.000, da finanziare per Lire 24.000.000 sul bilancio preventivo della Regione per l'anno 1967, per Lire 56.000.000 sul bilancio preventivo della Regione per l'anno 1968 e per Lire 80.000.000 sul bilancio preventivo della Regione per l'anno 1969.
In relazione a quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 18/8/1966 n. 9, è stato predisposto e viene sottoposto all'approvazione del Consiglio l'allegato disegno di legge regionale riguardante l'autorizzazione alla sottoscrizione di nuovo capitale azionario della Società per Azioni "ALPILA", per la valorizzazione turistica della conca di Pila.
(Segue allegato disegno di legge regionale)
Prendono la parola i Consiglieri CAVERI, GERMANO e MANGANONI.
Risponde il Presidente della Giunta BIONAZ.
Intervengono i Consiglieri GERMANO, MANGANONI, l'Assessore all'industria e commercio BENZO, il Consigliere SAVIOZ e il Presidente della Giunta BIONAZ.
Prendono la parola i Consiglieri GERMANO, CAVERI e il Presidente del Consiglio MONTESANO.
Rispondono l'Assessore al turismo, antichità e belle arti BALESTRI e il Presidente della Giunta BIONAZ.
Interviene il Consigliere MANGANONI.
Prendono la parola, per dichiarazione di voto, il Consigliere GERMANO e il Presidente della Giunta BIONAZ.
Sugli articoli interviene il Consiglieri DAYNÉ.
Il Presidente MONTESANO, - dopo aver accertato e dichiarato che i cinque articoli del disegno di legge in esame sono stati approvati dal Consiglio con cinque separate votazioni per alzata di mano -, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Albaney, Casetta e Cusumano, il Presidente Montesano, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: trentatrè;
- Voti favorevoli: diciannove;
- Voti contrari: quattordici.
Il Presidente MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio regionale ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale recante autorizzazione alla sottoscrizione di nuovo capitale azionario della S.p.A. "Alpila", avente per scopo sociale la valorizzazione turistica della Conca di Pila:
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Disegno di legge regionale n. 42
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE ............ N. ...: SOTTOSCRIZIONE DI NUOVO CAPITALE AZIONARIO DELLA S.P.A. "ALPILA", AVENTE PER SCOPO SOCIALE LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA CONCA DI PILA.
Il Consiglio Regionale ha approvato,
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1
È autorizzata la sottoscrizione, da parte della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, di nuovo capitale azionario della S.p.A. "ALPILA", con sede in Gressan, per l'ammontare di spesa di lire centosessanta milioni, in relazione all'aumento del capitale azionario della predetta Società approvato per l'attuazione progressiva di un programma di sviluppo turistico ed economico della Conca di Pila.
ART. 2
La spesa di lire centosessanta milioni, da assumere a carico regionale a' sensi dell'articolo precedente, sarà finanziata come segue:
a) per lire ventiquattro milioni a carico del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1967;
b) per lire cinquantasei milioni a carico del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1968;
c) per lire ottanta milioni a carico del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1969.
ART. 3
Per il finanziamento della spesa prevista alla lettera a) del precedente articolo è approvata ed impegnata la spesa di lire ventiquattro milioni sul capitolo 137 della parte Spesa ("Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di Società di funivie e seggiovie locali e di altre Società") del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1967, che presenta la necessaria disponibilità.
La spesa prevista alla lettera b) del precedente articolo sarà finanziata sul capitolo 139 della parte Spesa ("Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di società di funivie e seggiovie locali e di altre Società") del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1968.
La spesa prevista alla lettera c) del precedente articolo sarà finanziata sul capitolo della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1969 corrispondente al sopracitato capitolo 139 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1968.
ART. 4
Alla sottoscrizione del nuovo capitale azionario a' sensi della presente legge alla approvazione e liquidazione delle relative spese si provvederà con deliberazioni della Giunta Regionale, a' sensi dello Statuto della Società per Azioni "ALPILA", della quale la Regione Autonoma della Valle d'Aosta è azionista, ed in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea degli azionisti e del Consiglio di Amministrazione della Società stessa.
ART. 5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della. Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla érdi farla osservare come legge della Regione.
Aosta, lì
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La seduta termina alle ore 13,11.
