Oggetto del Consiglio n. 36 del 10 marzo 1958 - Verbale

OGGETTO N. 36/58 - APPROVAZIONE DISEGNO DI LEGGE REGIONALE RECANTE NORME PER IL CONGLOBAMENTO TOTALE DELLE RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE A DECORRERE DAL 1° LUGLIO 1956.

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, riferisce al Consiglio in merito al seguente disegno di legge regionale recante norme per il conglobamento totale delle retribuzioni spettanti al personale dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° luglio 1956, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza con la seguente relazione illustrativa:

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L'ultimo comma dell'articolo 180 del vigente regolamento organico regionale stabilisce che:

"Con provvedimento del Consiglio regionale saranno approvate le norme per il conglobamento definitivo degli assegni del personale regionale, in analogia alle norme che saranno stabilite per il personale dello Stato, con riferimento alla carriera economica del personale regionale".

Il terzo comma dell'articolo 184 del menzionato regolamento organico stabilisce che: "Gli aumenti periodici del decimo saranno operati sugli stipendi base iniziali di organico in vigore al 30 giugno 1955 per il periodo dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956, data in cui entreranno in vigore nuove norme concernenti il conglobamento totale degli assegni e le misure degli aumenti periodici sugli emolumenti conglobati".

Gli assegni annui di organico parzialmente conglobati previsti dalla tabella C del citato regolamento regionale, in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1956, cessano di avere applicazione dal 1° luglio 1956, data in cessa altresì l'applicazione dei 5 aumenti periodici del decimo degli stipendi in vigore al 30 giugno 1955 (stipendi non ancora parzialmente conglobati).

Per regolarizzare il trattamento economico e previdenziale del personale regionale dal 1° luglio 1956 in poi, in relazione alle norme già emanate dallo Stato per il conglobamento totale (sulla voce stipendio) degli assegni spettanti al personale dello Stato e degli altri Enti pubblici, si rende necessario di approvare una nuova tabella delle retribuzioni annue totalmente conglobate (nella voce stipendio) da attribuire ai vari gradi e posti della tabella organica regionale a decorrere dal 1° luglio 1956, retribuzioni tabellari suscettibili di aumenti biennali corrispondenti ad un importo pari al 2,50 per cento delle retribuzioni tabellari stesse totalmente conglobate.

In proposito vanno tenute presenti le norme del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19 e della circolare del Ministero dell'Interno 15 aprile 1956 n. 15700 (vedi allegati).

La citata circolare stabilisce, fra l'altro, che, ai fini dell'applicazione del conglobamento totale del trattamento economico per il personale degli Enti locali, la determinazione delle retribuzioni annue totalmente conglobate deve essere effettuata in base alle norme e ai criteri stabiliti per i dipendenti statali.

Nella sottoindicata nuova tabella sono, pertanto, riportate, per i vari gradi e posti del personale regionale, le retribuzioni annue totalmente conglobate previste dal D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19, per le corrispondenti categorie di personale statale: la corrispondenza degli assegni tabellari fra il personale regionale e il personale statale assimilabile e quella già risultante dalla tabella allegato C del vigente regolamento organico regionale approvato con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3.

È prevista una maggiore spesa annua complessiva, per il personale attualmente in servizio, di circa L. 20.000.000 (comprensiva della spesa per previdenza e assicurazioni).

Grado statale corrispondente al grado region.

Stipendi statali parzialmente conglobati dal 1-7-1956

Stipendi statali totalmente conglobati in vigore dal 1-7-1956

Classificazione del personale regionale

Stipendi e salari reg. parzialmente conglob. dal 1-7-55 ( tab B e C) del regolamento org.

Stipendi e salari reg. totalmente conglobati in vigore dal 1-7-1956

Gruppo

Grado regionale

IV int.

1.956.000

2.700.000

A

1.956.000

2.700.000

IV-V

1.637.000

2.239.000

A

1.637.000

2.239.000

IV-V

1.626.000

2.224.000

A

2°/3° (intermed.)

1.626.000

2.224.000

V

1.488.000

2.010.000

A

1.488.000

2.010.000

VI

1.200.000

1.500.000

A

1.200.000

1.500.000

VII

972.000

1.206.000

A

972.000

1.206.000

V

1.488.000

2.010.000

B

1.488.000

2.010.000

VI

1.200.000

1.500.000

B

1.200.000

1.500.000

VII

972.000

1.206.000

B

972.000

1.206.000

VIII

816.000

975.000

B

816.000

975.000

IX

684.000

813.000

B

684.000

813.000

IX

684.000

813.000

C

684.000

813.000

X

576.000

687.000

C

576.000

687.000

XI

480.000

606.000

C

480.000

606.000

XII

432.000

540.000

C

10°

432.000

540.000

XIII

398.400

471.000

C

11°

398.400

471.000

462.000

540.000

Salariati

XII a

462.000

540.000

444.000

519.000

b

444.000

519.000

414.000

477.00

c

414.000

477.000

390.000

453.000

d

390.000

453.000

366.000

426.000

e

366.000

426.000

Si propone che il Consiglio regionale, in attuazione di quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 180 e dal 3° comma dell'articolo 184 del vigente regolamento organico dei servizi e del personale della Regione, approvato con legge regionale 28-7-1956, n. 3, e in relazione agli art. 2 - lett. a) e 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26-2-1948, n. 4, previo parere della Commissione Consultiva paritetica di cui all'art. 110 del predetto vigente regolamento organico;

Deliberi

di approvare la emanazione della seguente legge regionale:

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Consiglio regionale

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE N. 1 - approvato dal Consiglio regionale nell'adunanza del 10 marzo 1958:

LEGGE REGIONALE 1958, n. :

CONGLOBAMENTO TOTALE DELLE RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE A DECORRERE DAL 1° LUGLIO 1956.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

Promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

In attuazione di quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 180 e del 3° comma dell'articolo 184 del vigente regolamento organico per i servizi e per il personale dell'amministrazione regionale, approvato con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, è approvata con effetti a decorrere dal 1° luglio 1956 la sottoriportata tabella degli stipendi e salari annui iniziali di organico, totalmente conglobati spettanti al personale regionale a decorrere da 1° luglio 1956, suscettibili di aumenti biennali corrispondenti ad un importo pari al 2,50% degli importi annui iniziali per ogni biennio di permanenza, senza demerito, del personale nello stesso grado, funzione e qualifica:

Grado regionale

Stipendi e salari totalmente conglobati

2.700.000

2.239.000

2.010.000

1.500.000

1.206.000

975.000

813.000

687.000

606.000

10°

540.000

11°

471.000

XII a

540.000

XII b

519.000

XII c

477.000

XII d

453.000

XII e

426.000

Trattamento previsto per il posto "ad personam" di Ispettore dei Comuni, di cui all'articolo 224 del Regolamento organico, limitatamente al periodo dal 1-7-1956 al 1-8-1957, L. 2.224.000.

Articolo 2

Il 2° comma dell'articolo 180 del sopracitato vigente regolamento organico regionale è modificato come segue:

"La corresponsione dei predetti assegni al personale regionale è stabilita con riferimento alla carriera economica del personale regionale, agli effetti della equiparazione alla retribuzione del personale statale, tenuto conto che:

a) a decorrere dal 1° luglio 1955 sono conglobati nel trattamento economico tabellare iniziale (stipendi e salari annui parzialmente conglobati) e cessano di essere corrisposti i seguenti assegni: assegno integrativo mensile netto; indennità di carovita base; assegni di caropane; premio giornaliero di presenza;

b) a decorrere dal 1° luglio 1956 sono conglobati nel trattamento economico tabellare di organico (stipendi e salari annui totalmente conglobati) e cessano di essere corrisposti i seguenti assegni: indennità di funzione e assegno perequativo;

c) a decorrere dal 1° luglio 1956 rimangono in vigore le norme per la corresponsione dell'eventuale quota di aggiunta di famiglia e degli eventuali assegni integrativi di caropane, a' sensi delle leggi in vigore per il personale dipendente dallo Stato.

Articolo 3

L'applicazione degli articoli 104 e 203 e del 9° comma dell'articolo 184 del sopracitato vigente regolamento organico regionale cessa a decorrere dal 1° luglio 1956. Da tale data sono applicate le norme dell'art. 1 del D.P.R. 11-1-1956 n. 19.

Articolo 4

Le spese derivanti alla Regione dall'applicazione delle norme della presente legge saranno finanziate sugli appositi stanziamenti dei capitoli 2, 6, 12, 15, 36, 56, 81, 95 e 177 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, che offrono la necessaria disponibilità di fondi, e sui corrispondenti capitoli da iscrivere nei bilanci di previsione della Regione per i successivi esercizi finanziari.

Articolo 5

La presente legge entrerà in vigore il 15° giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì

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MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE AMMINISTRAZIONE CIVILE

Divisione P.E.L. - Sez Ia - n. 15700.1.173/A

CIRCOLARE Roma, 15 aprile 1956

AL COMMISSARIO GENERALE PER IL TERRITORIO DI TRIESTE

AL COMMISSARIO ED AL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE TRENTO BOLZANO

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

e, p. c.:

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA PALERMO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SARDA CAGLIARI

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE TRENTO

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA

AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO DELLA REGIONE SARDA CAGLIARI

AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO DELLA VALLE DI AOSTA

OGGETTO: Estensione del conglobamento totale al personale degli Enti locali.

Ai fini della eventuale estensione, al personale dei Comuni e delle Provincie, del conglobamento degli assegni previsto per i dipendenti statali con il Decreto del Presidente della Repubblica 11-1-1956, lì. 19, si ritiene opportuno che le Giunte Provinciali Amministrative, oltre ad avere particolare riguardo alle condizioni finanziarie degli Enti, si attengano, nell'esercizio del controllo di propria competenza sulle deliberazioni relative alle seguenti trattative di massima, concordate con il Ministero del Tesoro:

1) gli assegni da conglobare sono quelli previsti per il personale statale dal citato D.P. n. 19 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 17-8-1955, n. 767, concernente il conglobamento parziale. Nessun altro assegno, comunque concesso e denominato, potrà essere conglobato, poiché altrimenti si verrebbe a concretare un arbitrario allargamento dei limiti posti dalle accennate disposizioni per i dipendenti dello Stato.

2) l'importo dello stipendio base del personale degli Enti, in seguito alla estensione del conglobamento, non potrà superare quello dello stipendio dei dipendenti statali cui detto personale è assimilabile. Le eventuali eccedenze saranno mantenute a titolo di assegno personale riassorbibile.

3) Nei confronti dei dipendenti, i cui emolumenti non comprendono tutte le voci, delle quali, per il personale statale, è previsto il conglobamento, dovranno essere conglobate soltanto le voci in godimento al 30-6-1956.

Peraltro, tenuto conto che, per il personale statale, lo stipendio conglobato risultante dalle tabelle annesse al decreto presidenziale n. 19 è costituito, oltre che dall'importo delle singole voci già esistenti, da una maggiorazione di entità variabile per ciascuna qualifica, potrà essere consentito che gli Enti, nel deliberare il conglobamento, concedano ai loro dipendenti che si trovino nelle condizioni sopraccennate, la maggiorazione eventualmente conseguita dalla corrispondente qualifica del personale statale, cui i singoli dipendenti siano assimilabili. Per quanto riguarda i criteri di assimilabilità tra il personale degli Enti e quello dello Stato, dovrà farsi riferimento alla nuova posizione gerarchica stabilita dal Decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, corrispondente a quella determinata, per la qualifica organicamente rivestita dal personale dei predetti Enti alla data del 30-6-1956 in base alla parificazione di gradi già effettuata secondo le precedenti disposizioni di legge e, da ultimo, secondo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23-12-1954 concernente le direttive di massima diramate alle GG.PP.AA. in conformità del III comma, art. 7 del D. P. 16-8-1954, n. 968.

4) Gli aumenti periodici di stipendio o salario non possono eccedere, di regola, per entità e periodi di maturazione, quelli del personale statale. Criteri più vantaggiosi devono essere considerati eccezionali e giustificati dalla mancata o limitata possibilità di sviluppo di carriera, e dovranno essere, inoltre, determinati in modo che non ne derivi grave pregiudizio al principio di equa proporzione sancito dall'art. 228 della Legge Comunale e Provinciale Testo Unico n. 1934.

5) Per quanto riguarda la prestazione del lavoro straordinario e il relativo compenso, si richiamano in particolare le disposizioni degli artt. 10-11-12 e 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 17-8-1955, n. 767 e degli artt. 9-10 e 11 del successivo Decreto del Presidente della Repubblica 11-1-1956, n. 7, nonché l'art. 9 del Decreto Presidenziale n. 19.

6) Oltre allo stipendio o salario e all'eventuale assegno personale di cui al precedente n. 2 non è consentita la corresponsione al personale degli EE. LL. di altri emolumenti accessori, non corrispondenti, per voce ed entità, a quelli concessi allo stesso titolo ai dipendenti statali, cui detto personale è assimilabile.

Eventuali eccedenze di emolumenti o indennità in godimento al 30-6-1956 devono essere considerate come aventi carattere di assoluta precarietà e, pertanto, suscettibili di graduale assorbimento in occasione di futuri miglioramenti economici, di carattere generale.

7) L'art. 10 disciplina, nei confronti del personale statale gli effetti del conglobamento, tra l'altro, sulla liquidazione delle indennità di licenziamento, sui trattamenti di assistenza e previdenza e sui relativi contributi, disponendo che gli stipendi, le paghe e le retribuzioni si considerano in ragione dell'80%.

In proposito occorre precisare che tale limitazione deve applicarsi, per quanto riguarda la indennità di licenziamento, nei confronti del personale di ruolo iscritto a regolamenti speciali di pensione, - che prevedano dette indennità a favore di coloro che non raggiungano il diritto a pensione - ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 220 della Legge Comunale e Provinciale e, nei confronti del personale non di ruolo, ai sensi del D.L. 5-2-1948, n. 61 concernente l'estensione delle norme del D.L. 7 aprile 1947, n. 207.

Del pari, la limitazione medesima, in attesa di ulteriori disposizioni al riguardo, dovrà essere applicata rispetto ai contributi per i compiti previdenziali dell'INADEL.

Per il periodo dal 1° luglio 1955 al 30-6-1956, gli Enti che abbiano esteso ai propri dipendenti le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 17-8-1955, n. 767, sul conglobamento parziale, applicheranno per i contributi previdenziali a favore del predetto Istituto le disposizioni di cui al II° comma dell'art. 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 11-1-1956,n. 7.

Viceversa il contributo per l'assistenza sanitaria a favore dell'INADEL dovrà continuare a gravare su tutti gli emolumenti del personale di ruolo e non di ruolo ai sensi dell'art. 15 della Legge 13 marzo 1950, n. 120 sostituito dall'art. 2 della Legge 10-3-1952 n. 116.

Le SS.LL. sono pregate di recare la presente circolare a conoscenza delle Giunte Provinciali Amministrative e, per la parte relativa ai contributi assistenziali e previdenziali, nonché alle indennità di licenziamento, anche degli Enti locali delle rispettive provincie, e di favorire intanto un cortese cenno di assicurazione.

IL MINISTRO

F.to: Tambroni

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Il Presidente della Giunta, BONDAZ, illustrando la relazione e la proposta soprariportate, fa presente che il disegno di legge regionale in esame viene sottoposto all'approvazione del Consiglio per estendere al personale regionale le norme relative al conglobamento totale degli emolumenti dei dipendenti statali e per parificare gli emolumenti del personale regionale agli emolumenti del personale statale, in relazione a quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 180 del vigente regolamento organico per i servizi e per il personale della Regione.

Informa che, a' sensi dell'articolo 110 del predetto vigente regolamento organico, è stata sentita la Commissione consultiva paritetica, la quale ha tenuto due riunioni e, al termine dei suoi lavori, ha espresso all'unanimità parere favorevole alla proposta di disegno di legge regionale in esame.

Fa presente che, in un primo tempo, i rappresentanti del personale avevano formulato una richiesta in merito all'articolo 3 del disegno di legge in questione e che, in seguito alle discussioni avvenute, essi si sono limitati poi a raccomandare all'Amministrazione regionale che, in sede di attuazione della disposizione del capoverso 3° dell'articolo 180 del regolamento organico regionale, - concernente l'indennità integrativa regionale da corrispondere al personale regionale, - si tenga anche conto della cessazione dei benefici economici di carriera già previsti dai sopprimendi articoli 104 e 203 del vigente regolamento organico regionale.

Comunica che i rappresentanti del personale ebbero pure a formulare una richiesta analoga, riguardante particolarmente la situazione degli avventizi, - per quanto concerne il riconoscimento ai fini economici dei periodi di servizio prestato quali avventizi; informa che anche tale questione è stata superata, avendo la Commissione unanimemente riconosciuto che, a' sensi dell'art. 217 del predetto regolamento organico, in difetto di norme del regolamento stesso si osservano nella materia in esame, per analogia, le norme in vigore sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, in quanto applicabili.

Precisa, quindi, che la Commissione consultiva paritetica ha dato, all'unanimità, il suo parere favorevole in merito al disegno di legge regionale in esame, che è costituito da pochi articoli, di cui il più importante è l'articolo 1, che stabilisce il principio della analogia degli emolumenti annui totalmente conglobati del personale regionale con gli emolumenti annui totalmente conglobati degli impiegati civili dello Stato.

Il Presidente, PAREYSON, constatato che nessun Consigliere intende formulare rilievi od osservazioni di carattere generale sul disegno di legge regionale nel suo complesso, invita il Consiglio ad approvare, per alzata di mano, i singoli articoli del disegno di legge regionale.

Si dà atto che gli articoli 1-2-3-4 e 5, costituenti il complesso del disegno di legge regionale, vengono singolarmente approvati dal Consiglio regionale ad unanimità di voti favorevoli, senza discussione (Consiglieri presenti e votanti: trenta).

Il Presidente, PAREYSON, invita quindi il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, con il sistema delle palline bianche e nere, per l'approvazione del disegno di legge regionale nel suo complesso.

IL CONSIGLIO

veduti gli articoli 180 - ultimo comma - e 184 - terzo comma - delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvato con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3;

veduti gli articoli 2 - lettera a) - e 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

considerato che la Commissione consultiva paritetica, prevista dall'articolo 110 delle predette norme, ha espresso parere favorevole al soprariportato disegno di legge regionale per il conglobamento totale del trattamento economico del personale regionale, a decorrere dal 1° luglio 1956;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi con votazione segreta (Consiglieri presenti e votanti: trenta; scrutatori i Consiglieri Signori DIEMOZ Alberto, LAURENT Giuseppe, NICCO Anselmo);

Delibera

di approvare l'emanazione della seguente legge regionale recante norme per il conglobamento totale delle retribuzioni spettanti al personale dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° luglio 1956:

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Consiglio regionale

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE N. 1, approvato dal Consiglio regionale nell'adunanza del 10 marzo 1958.

LEGGE REGIONALE 1958, n. :

CONGLOBAMENTO TOTALE DELLE RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE A DECORRERE DAL 1° LUGLIO 1956.

Il Consiglio regionale ha approvato,

Il Presidente della Giunta regionale

Promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

In attuazione di quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 180 e del 3° comma dell'articolo 184 del vigente regolamento organico per i servizi e per il personale dell'Amministrazione regionale, approvato con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 è approvata con effetti a decorrere dal 1° luglio 1956 la sottoriportata tabella degli stipendi e salari annui iniziali di organico, totalmente conglobati, spettanti al personale regionale a decorrere dal 1° luglio 1956, suscettibili di aumenti biennali corrispondenti ad un importo pari al 2,50% degli importi annui iniziali per ogni biennio di permanenza, senza demerito, del personale nello stesso grado, funzione e qualifica:

Grado regionale

Stipendi e salari totalmente conglobati

2.700.000

2.239.000

2.010.000

1.500.000

1.206.000

975.000

813.000

687.000

606.000

10°

540.000

11°

471.000

XII a

540.000

XII b

519.000

XII c

477.000

XII d

453.000

XII e

426.000

Trattamento previsto per il posto "ad personam" di Ispettore dei Comuni, di cui all'articolo 224 del Regolamento organico, limitatamente al periodo dal 1-7-1956 al 1-8-1957 L. 2.224.000.

Articolo 2

Il 2° comma dell'articolo 180 del sopracitato vigente regolamento organico regionale e modificato come segue:

"La corresponsione dei predetti assegni al personale regionale è stabilita con riferimento alla carriera economica del personale regionale, agli effetti della equiparazione alla retribuzione del personale statale, tenuto conto che:

a) a decorrere dal 1° luglio 1955 sono conglobati nel trattamento economico tabellare iniziale (stipendi e salari annui parzialmente conglobati) e cessano di essere corrisposti i seguenti assegni: assegno integrativo mensile netto; indennità di carovita base; assegni di caropane; premio giornaliero di presenza;

b) a decorrere dal 1° luglio 1956 sono conglobati nel trattamento economico tabellare di organico (stipendi e salari annui totalmente conglobati) e cessano di essere corrisposti i seguenti assegni; indennità di funzione e assegno perequativo;

c) a decorrere dal 1° luglio 1956 rimangono in vigore le norme per la corresponsione dell'eventuale quota aggiunta di famiglia e degli eventuali assegni integrativi di caropane, a' sensi delle leggi in vigore per il personale dipendente dallo Stato.

Articolo 3

L'applicazione degli articoli 104 e 203 e del 9° comma dell'articolo 184 del sopracitato vigente regolamento organico regionale cessa a decorrere dal 1° luglio 1956. Da tale data sono applicate le norme dell'art. 1 del D.P.R. 11-1-1956 n. 19.

Articolo 4

Le spese derivanti alla Regione dall'applicazione delle norme della presente legge saranno finanziate sugli appositi stanziamenti dei capitoli 2, 6, 12, 15, 36, 56, 84, 95 e 177 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, che offrono la necessaria disponibilità di fondi, e sui corrispondenti capitoli da iscrivere nei bilanci di previsione della Regione per i successivi esercizi finanziari.

Articolo 5

La presente legge entrerà in vigore il 15° giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle di Aosta.

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