Oggetto del Consiglio n. 239 del 20 settembre 1973 - Verbale
OGGETTO N. 239/73 - Disegno di legge regionale concernente la costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta. - Riapprovazione.
Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta", nonché sulla apposita relazione illustrativa:
Nell'adunanza 15 marzo 1973 il Consiglio Regionale ha approvato il disegno di legge regionale n. 14, avente per oggetto "Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta" (oggetto n. 110).
In data 27 aprile 1973 il Presidente della Commissione di Coordinamento, con nota n. 1673, ha rinviato non vistata la legge di che trattasi, con la seguente motivazione:
""A norma di quanto previsto dal 4° comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26.2.1948 n. 4, si rinvia non vistata la legge regionale in oggetto indicata,
Si osserva al riguardo che il disegno di legge in questione, nel suo complesso, ed in particolare per quanto riguarda gli interventi in materia di agricoltura, deve essere preventivamente sottoposto all'esame dei competenti organi della C.E.E., al fine di accertare la sua compatibilità con le norme del Trattato di Roma nonché con la direttiva comunitaria 159/72 del 17 aprile 1972 e con le distinzioni da essa previste ai fini della concessione degli aiuti (artt. 11 e 13).
Il disegno di legge in esame appare inoltre in contrasto con i principi dell'ordinamento dello Stato, - richiamati dallo Statuto speciale della Valle d'Aosta -, creando in materia di credito agrario disparità di trattamento tra le diverse categorie di operatori agricoli della stessa Regione e di altre Regioni, nonché con la legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modifiche ed integrazioni, sia per quanto riguarda la durata dei prestiti, sia per quanto concerne le agevolazioni fiscali contemplate dall'ordinamento del credito agrario stesso (artt. 11 e 12).
Con l'occasione, si rappresenta la opportunità di un richiamo contestuale della citata legge 5 luglio 1928 n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di recepire automaticamente l'intera normativa vigente, ivi comprese le agevolazioni fiscali e le altre facilitazioni contemplate dall'ordinamento sul credito agrario".
Successivamente la Regione ha promosso contatti e riunioni allo scopo di superare le difficoltà insorte.
In base agli accordi intercorsi, dal Ministero degli Affari Esteri è stata diramata, in data 1° agosto 1973, la seguente comunicazione telegrafica diretta all'Ufficio Regioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'Ufficio del Consigliere Diplomatico, al Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta e al Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta:
"3386/C - RIFERIMENTO PRECORSA CORRISPONDENZA RELATIVA DISEGNO LEGGE REGIONE VALLE D'AOSTA N. 14/73 CONCERNENTE COSTITUZIONE FONDI ROTAZIONE REGIONALI PER PROMOZIONE INIZIATIVE ECONOMICHE IN TERRITORIO VALLE AOSTA TENUTO CON CHIARIMENTI FORNITI DA RAPPRESENTANTI REGIONALI IN INCONTRO BILATERALE CON FUNZIONARI COMMISSIONE ESPRIMESI PARERE CHE PROVVEDIMENTO PUO AVERE ULTERIORE CORSO SUBORDINATAMENTE IMPEGNO AUTORITA' REGIONALI ADEGUARSI NORME RISOLUZIONE 20.10.1971 CONSIGLIO CEE E INVIARE PRECISAZIONI E DATI RICHIESTI TELEGRAFATO A PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI ROMA E PER CONOSCENZA PRESIDENTE COMMISSIONE E PRESIDENTE GIUNTA AOSTA.
PEL MINISTRO ESTERI GUAZZORONI"
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Allo scopo di cui sopra, - sempre in base agli accordi intercorsi -, la Regione ha indirizzato al Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale degli affari economici - la seguente lettera prot. n.9241/5 in data 1° agosto 1973, nella quale sono enunciati i termini dell'accordo raggiunto:
"RACCOMANDATA-ESPRESSO
Prot. n. 9241/5 Aosta, lì 1° agosto 1973 -
AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI Direzione Generale degli Affari Economici
ROMA
(Alla cortese attenzione del Prof. Liguori)
OGGETTO: Legge regionale concernente: "Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta".
Richiamata la riunione avvenuta presso il Ministero degli Affari Esteti in data 30.7.1973 concernente l'esame del provvedimento indicato in oggetto ed in esecuzione delle decisioni adottate, si osserva che i limiti di intervento finanziario indicati nel Capo I° della legge sono da considerarsi del tutto teorici e che questa Amministrazione Regionale si impegna, formalmente, a tutti gli effetti, a non superare in sede di applicazione del provvedimento il limite massimo del 20% degli investimenti fissati dalle norme comunitarie.
Qualora si rendesse necessario superare il citato limite di intervento, l'Amministrazione si impegna a richiedere la preventiva autorizzazione agli Organi comunitari per ogni singolo caso concreto.
L'impegno di cui sopra si riferisce anche a quanto disposto nell'articolo 14 della legge circa l'eventuale cumulo delle provvidenze regionali e statali.
Per quanto concerne la parte del provvedimento riguardante la agricoltura (artt. 11, 12, 13) si forniscono i seguenti chiarimenti sempre in adempimento di quanto concordato nella citata riunione del 30 luglio 1973:
- Le norme tendono essenzialmente a consentire la prosecuzione dell'applicazione delle provvidenze creditizie previste dal cessato Piano Verde (legge 27 ottobre 1966, n. 910). In particolare permetteranno di accogliere ed evadere le domande giacenti e quindi di continuare nel lavoro finora svolto nel settore. Ciò consentirà alle disagiate aziende un ordinato funzionamento capace di assicurare almeno il mantenimento di quel "minimo di popolazione nel territorio montano" (che è uno degli obiettivi delle direttive C.E.E.) al di sotto del quale si verificherebbe un pericoloso abbandono.
- Le provvidenze creditizie, pur trovando riscontro nell'articolo 2 (punti 1, 2) e nell'articolo 3 della legge 5.7.1928 n.1760, si differenziano per il loro specifico adattamento alle caratteristiche ambientali e alla struttura agricola del tutto particolare nel territorio montano della Regione. Esse sono il frutto della esperienza acquisita dalla Regione durante la sua attività e sono articolate in modo da riuscire efficaci e di consentire un reale ricorso al Credito Agrario da parte delle nostre aziende montane. Mentre la citata legge generale sul Credito Agrario (fra l'altro non aggiornata) ha quasi mai trovato una efficace applicazione nella Regione, proprio perché inadatta alle caratteristiche agrarie del territorio.
- Ai fini di valutare correttamente l'entità dell'intervento finanziario della Regione, può essere opportuno rilevare che le provvidenze prevedono la costituzione di un fondo di rotazione presso gli Istituti esercenti il Credito Agrario i quali pertanto non forniscono capitali propri. In altri termini, il capitale necessario sarà interamente costituito dalla Regione e, di mano in mano, che le rate di ammortamento versate dai beneficiari rientreranno nel fondo, potranno essere riutilizzate per effettuare altre operazioni. Anche in questo le provvidenze si differenziano nettamente da quelle previste dalla già citata legge n.1760.
Ciò premesso si precisa che la entità del contributo a carico dell'Amministrazione Regionale (calcolato scontando all'attualità le annualità a proprio carico) per i vari tipi di mutui previsti all'art. 11 ammonta al 16,2%; al 27,8% e mediamente nel complesso non supera il 30%. Per quanto concerne l'articolo 13 il contributo massimo a carico dell'Amministrazione Regionale è dell'8,1%.
È appena il caso di aggiungere che l'entità del contributo finanziario di cui sopra è stata ragguagliata alla differenza tra le rate di ammortamento calcolate al tasso di interesse legale e quelle di ammortamento calcolate al tasso di interesse dovuto dai mutuatari indicati negli articoli 11 e 13.
Per quanto concerne poi l'applicazione dell'articolo 12 non vi sono problemi perché trattasi di prestiti della durata di un solo anno.
- Circa la natura delle singole operazioni di credito si precisa che l'articolo 11 prevede mutui per la esecuzione delle consuete opere di miglioramento fondiario al servizio di aziende singole od associate. L'articolo 11 tende ad assicurare prestiti agrari destinati a costituire il normale capitale di conduzione delle aziende necessario alla loro gestione; l'articolo 13 consente invece di assicurare alle aziende il capitale necessario per l'approvvigionamento dei normali mezzi di produzione con una durata media di anni cinque.
Si aggiunge infine che l'Amministrazione Regionale è pienamente cosciente del contenuto della direttiva C.E.E. n.159 del 17 aprile 1972 e che si impegna ad osservarla nella sua intierezza in sede di applicazione della legge regionale.
Forniti i chiarimenti ed assunti i formali impegni di cui sopra ci si augura che gli Organi comunitari preposti all'esame del provvedimento emettano un sollecito e favorevole parere di approvazione.
Si ritiene tuttavia opportuno richiamare l'attenzione sulla assoluta urgenza di applicare il provvedimento per alleviare e risolvere nel limite del possibile gravi stati di crisi nel settore industriale della Regione ed in alcuni settori dell'agricoltura.
Si ringrazia e si porgono distinti saluti.
IL PRESIDENTE F.to Cesare Dujany
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Assicurata in tal modo l'osservanza delle direttive comunitarie, resta da accennare alle altre osservazioni formulate dal Presidente della Commissione di Coordinamento secondo le quali il disegno di legge apparirebbe in contrasto con i principi dell'ordinamento dello Stato e con le norme sul credito agrario.
Si ritiene in proposito di dover obiettare che alla Regione Valle d'Aosta è stata attribuita nella materia dell'agricoltura e in quelle specifiche della zootecnia ed opere di miglioramento agrario e fondiario, potestà legislativa primaria ai sensi dell'art. 2, lettere d) ed e), dello Statuto speciale il cui esercizio, ai fini di legittimità, trova il suo limite solo nella Costituzione e nei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, nonché nelle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica.
Ciò premesso si fa presente che il disegno di legge regionale, e in particolare gli articoli 11 e 12, anche se comportano differenze operative rispetto al restante territorio nazionale per quanto concerne la durata dei prestiti, non violano le norme e i principi predetti e non esorbitano pertanto dai limiti indicati.
Ciò a prescindere dalla riconosciuta compatibilità delle provvidenze di cui trattasi con le direttive comunitarie e dal fatto che le provvidenze sono finanziate con risorse proprie della Regione e non con fondi nazionali.
Occorre infatti considerare che il disegno di legge regionale è destinato ad un territorio - la Valle d'Aosta - che è per intero montano ed ha pertanto esigenze e caratteristiche sue proprie: esigenze e caratteristiche proprie non soltanto per quanto riguarda la necessità di una politica decisamente rivolta a contrastare l'abbandono delle attività agricole, fondamentali nell'economia regionale, e l'esodo dei coltivatori con le sue profonde ripercussioni sull'ambiente montano e sul turismo, ma anche allo scopo di invertire - specie mediante la formazione di Cooperative e di consorzi di miglioramento fondiario - la tendenza alla polverizzazione della proprietà agricola favorendo al contrario la costituzione di aziende economicamente valide. Queste considerazioni giustificano la differenziazione fatta tra proprietari non conduttori, coltivatori diretti e cooperative agricole.
Peraltro, gli interventi di carattere agrario del fondo di rotazione sono conformi a quelli contemplati dalla legge sul credito agrario 5 luglio 1928 n.1760.
Tale legge prevede la attuazione del credito agrario di esercizio e di miglioramento (artt. 1, 2 e 3) e precisa poi le singole operazioni per ciascun tipo di credito. Tanto i due tipi di credito quanto i tipi di operazione risultano del tutto analoghi a quelli previsti dal disegno di legge regionale.
Circa la entità dei tassi di interesse, si osserva che la legge n.1760 si limita alla parte normativa e non fissa la entità dei tassi.
D'altra parte, la stessa analogia legislativa la si ritrova in successive leggi dello Stato, quali la 2 giugno 1961, n. 454 (art. 9 relativo al credito di ampliamento; art. 12, acquisto macchine agricole; art. 16 lettere a) e b) per lo sviluppo zootecnico; art. 19, credito di conduzione) e la legge 27 ottobre 1966 n. 910 (art. 11, credito di conduzione; art. 12, acquisto macchine agricole; art. 13, fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia; art. 16, credito di miglioramento).
Il provvedimento regionale in esame segue da vicino le norme di quest'ultima legge statale e, fra l'altro, si prefigge il compito di continuarne la operatività con fondi regionali, dal momento che sono cessate le assegnazioni dello Stato.
Per quanto concerne la differenziazione della entità degli interventi sia per gli aventi diritto residenti in Valle sia rispetto ai beneficiari di altre Regioni, si osserva che tale differenziazione trova riscontro proprio nelle citate leggi. Così, ad esempio, l'art.9 della legge 454 prevede a carico dei beneficiari il tasso del 4%, ridotto al 3,50% e al 2,50%, rispettivamente per i coltivatori diretti e per le aziende ricadenti nei territori classificati montani (la Regione Valle d'Aosta è interamente territorio montano); l'art.16 della legge n.910 prevede il tasso del 3% riducibile al 2% nei territori montani; l'art.19 della legge n. 910 prevede prestiti di conduzione solo per i coltivatori diretti, singoli o associati, mezzadri, coloni, compartecipanti a cooperative agricole, con esclusione di altre categorie agricole.
È appena il caso di precisare che tali differenze territoriali fra i beneficiari sono dettate dalle esigenze di favorire lo sviluppo di alcuni indirizzi produttivi o di zone nelle quali maggiori sono le necessità di efficaci interventi.
È d'altra parte noto che simili differenziazioni sono adottate anche nella politica agraria comunitaria. È di attualità l'adozione di norme differenziate (in fase di approvazione) da parte della C.E.E. per i territori depressi, che comprendono appunto le zone montane della Comunità, nelle quali ovviamente si inserisce la Regione Valle d'Aosta.
Quanto sopra premesso, si propone, anche in conformità agli accennati accordi intercorsi presso il Ministero degli Affari Esteri, che il Consiglio Regionale riapprovi il disegno di legge di cui si tratta, ai fini dell'ottenimento del prescritto visto di legittimità ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta.
(SEGUE: allegato disegno di legge regionale) (...Omissis...)
Illustra il Presidente della Giunta DUJANY.
Intervengono i Consiglieri ANDRIONE, TONINO, CAVERI, il Presidente della Giunta DUJANY, i Consiglieri CHANU, MAQUIGNAZ, MONAMI, FOSSON e BORDON.
Il Presidente DOLCHI, su richiesta del Presidente della Giunta Dujany, sospende i lavori
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Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 17,48 alle ore 18,43.
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Alla ripresa dei lavori intervengono il Consigliere CAVERI e il Presidente della Giunta DUJANY.
Prendono la parola, per dichiarazione di voto, i Consiglieri FOSSON, VIGLINO, BORDON, PARISI.
Sugli articoli intervengono il Presidente della Giunta DUJANY e il Consigliere ANDRIONE.
Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i ventisette articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Crétier e Maquignaz, il Presidente Dolchi accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: trentacinque;
- Voti favorevoli: trentadue;
- Voti contrari: tre.
Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato di nuovo il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta".
(SEGUE: disegno di legge regionale n. 30)
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Disegno di legge regionale n. 30
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE... N. ...: COSTITUZIONE DI FONDI DI ROTAZIONE REGIONALI PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE ECONOMICHE NEL TERRITORIO DELLA VALLE D'AOSTA.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale;
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la costituzione presso gli Istituti di Credito a ciò abilitati, di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta.
I fondi stessi sono destinati alla concessione dei mutui agevolati previsti dai Capi I, II, III e IV della presente legge.
Gli Istituti di Credito presso i quali sono costituiti i fondi di rotazione devono tenere gestioni separate, con apertura per ciascun tipo di intervento di apposito conto intestato alla Regione (gestione fondi di rotazione).
CAPO I
(Provvidenze per la valorizzazione dei villaggi rurali a scopo turistico ricettivo)
Art. 2
Sono concessi mutui agevolati per la sistemazione, parziale o totale, dei villaggi rurali compresi nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali; o compresi in zone degli strumenti urbanistici comprensoriali o regionali a queste assimilabili oppure compresi negli agglomerati deliberati dalle rispettive Amministrazioni Comunali a norma di legge.
Art. 3
Possono ottenere le provvidenze di cui all'articolo 2 i seguenti soggetti:
a) i conduttori di aziende agricole residenti nel Comune in cui sono ubicati gli immobili da sistemare;
b) i proprietari degli immobili compresi nelle zone di cui all'articolo 2 e residenti, da almeno tre anni, nel Comune in cui sono ubicati detti immobili;
c) i proprietari, da almeno due anni prima dell'entrata in vigore della presente legge, di immobili compresi nelle zone di cui all'articolo 2, ma non residenti nei Comuni in cui sono ubicati detti immobili;
d) i soggetti di cui ai punti precedenti riuniti in un'unica iniziativa di sistemazione;
e) i Comuni.
Art. 4
Le provvidenze previste dalla presente legge, sono concesse per interventi interessanti:
- la totalità dei fabbricati compresi nelle singole zone di cui all'articolo 2;
- uno o più fabbricati, compresi nelle stesse zone, liberi su 4 lati;
- almeno una porzione di fabbricato, estesa dalle fondazioni ed eventuali locali interrati, al tetto compreso, ritenuta idonea ai fini e per gli scopi che si propone l'intervento regionale.
In ogni caso la sistemazione parziale o totale, dei villaggi rurali comprese nelle zone A, dovrà essere effettuata per ricavare strutture turistico-ricettive.
Art. 5
Ai soggetti elencati all'articolo 3 possono essere concessi mutui agevolati, da rimborsare nel periodo massimo di anni 20.
Gli importi dei mutui ed i relativi tassi di interesse vengono stabiliti nel modo seguente:
1) mutui fino all'80% della spesa riconosciuta ammissibile per l'eventuale acquisto degli immobili o di parte di essi da sistemare, nonché per la spesa riconosciuta ammissibile per la loro sistemazione, al tasso di interesse annuo del 2%, a favore dei conduttori di azienda agricola residenti nel Comune in cui sono ubicati detti immobili da sistemare;
2) mutui fino al 60% della spesa riconosciuta ammissibile per la sistemazione degli immobili di cui all'articolo 4, al tasso di interesse annuo del 3%, a favore dei proprietari degli immobili compresi nelle zone di cui all'articolo 2, residenti da almeno tre anni nel Comune in cui sono ubicati detti immobili, ovvero non residenti negli stessi. Comuni ma proprietari de gli immobili da almeno due anni prima dell'entrata in vigore della presente legge;
3) mutui fino all'80% della spesa riconosciuta ammissibile per la sistemazione degli immobili di cui all'articolo 4, al tasso di interesse annuo del 2%, a favore dei soggetti di cui ai precedenti punti 1 e 2 riuniti in un'unica iniziativa di sistemazione.
Qualora le agevolazioni siano richieste per la sistemazione di interi villaggi rurali, compresi nelle zone A dai soggetti di cui al precedente punto 3, i mutui vengono concessi fino ad un ammontare dell'85% della spesa riconosciuta ammissibile, al tasso di interesse annuo dell'1%.
Nelle spese riconosciute ammissibili ai fini del mutuo sono comprese anche le spese di progetto, direzione e contabilizzazione lavori, fino ad un massimo del 7% sull'ammontare complessivo di spesa dei lavori valutato in sede preventiva.
CAPO II
(Provvidenze per il turismo)
Art. 6
Al fine di favorire la qualificazione delle attrezzature turistico-ricettive nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta è autorizzata la concessione di mutui a favore di imprese che, in forma singola od associata operino nel settore turistico ed abbiano attività principale, sede legale e fiscale in Valle d'Aosta.
Art. 7
Alle Imprese di cui all'articolo 6 della presente legge vengono concessi mutui fino alla concorrenza massima del 60% della spesa riconosciuta ammissibile per una durata massima di anni 18, al tasso annuo di interesse del 3% per le seguenti iniziative:
1) ristrutturazione ed arredamento, ad uso alberghiere, di edifici o complessi di edifici già esistenti;
2) ristrutturazione ed arredamento di esercizi alberghieri, già esistenti;
3) ristrutturazione ed arredamento di edifici già esistenti destinati ad utilizzazioni ricettive para-alberghiere, sempre che non rientrino tra le provvidenze previste al Capo I della presente legge per i villaggi rurali;
4) costruzione ed arredamento di nuovi esercizi alberghieri.
Gli standards qualitativi minimi relativi agli interventi di cui al presente articolo saranno stabiliti dal Consiglio Regionale.
CAPO III
(Provvidenze per l'industria)
Art. 8
Al fine di favorire nella Valle d'Aosta investimenti da parte di Imprese produttrici di beni o di servizi tecnici, da definire questi ultimi dalla Giunta, possono essere concessi mutui per acquisto, costruzione, ampliamento ed ammodernamento di opifici situati sul territorio regionale, l'acquisto di aree, l'esecuzione delle opere di infrastrutturazione tecnica e servizi che insistono sulle aree stesse, nonché l'acquisto di nuovi macchinari, scorte ed attrezzatture ed altri beni strumentali compresi gli impianti anti-inquinamento destinati agli opifici predetti.
La spesa per macchinari ed attrezzature deve rappresentare, in linea di massima, una quota non inferiore al 30% della spesa totale per l'investimento, escluse le scorte.
La spesa ammissibile per le scorte non può superare il 30% della spesa totale per l'investimento.
Art. 9
I finanziamenti di cui al precedente articolo sono concessi per un importo non superiore al 60% della spesa riconosciuta ammissibile per una durata massima di anni 15, al tasso annuo di interesse del 4%.
Art. 10
I finanziamenti previsti dal precedente articolo sono concessi alle Imprese che rispondano ai seguenti requisiti e rispettino le seguenti condizioni:
a) Imprese con non più di 500 dipendenti ed un capitale investito non superiore a Lire 5 miliardi;
b) Imprese che si localizzano nelle zone industriali previste nel Piano Urbanistico Regionale o da provvedimenti ad esso assimilabili in tutto o in parte;
c) Imprese che abbiano rilasciato o rilascino preventivo atto di impegno a stabilire e mantenere, la propria sede fiscale e legale in Valle d'Aosta.
Il Consiglio regionale stabilisce i rami, le classi e le sottoclassi di attività economica cui dovranno appartenere le Imprese ammesse ai finanziamenti agevolati.
Saranno favorite le Imprese che, in rapporto al capitale investito, favoriscano una maggiore occupazione, soprattutto femminile, oppure un più alto valore aggiunto.
CAPO IV
(Provvidenze per l'agricoltura)
Art. 11
È autorizzata la concessione di mutui in favore di proprietari di fondi rustici singoli o associati, per la costruzione, la ricostruzione e l'ampliamento di fabbricati rurali, nonché per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario in genere.
Tali mutui sono concessi fino ad un ammontare massimo dell'intera spesa riconosciuta ammissibile, per la durata massima di anni 20, al tasso annuo di interesse del 3%.
Per i mutui concessi a favore delle Cooperative agricole e dei Consorzi di miglioramento fondiario la durata del periodo di ammortamento può essere elevata ad anni 25 al tasso annuo di interesse dell'1%.
Per i mutui concessi a favore di coloro che conducono direttamente l'azienda agraria prestando la loro opera manuale nella lavorazione dei terreni o nella conduzione degli allevamenti, il periodo di ammortamento può essere elevato ad anni 25 al tasso annuo di interesse del 2%.
Art. 12
È autorizzata la concessione di prestiti agrari di conduzione per la durata di un anno, rinnovabili, al tasso annuo di interesse dell'1%, a favore di conduttori di aziende agricole, singoli o associati (Cooperative agricole e Consorzi di miglioramento fondiario).
Art. 13
È autorizzata la concessione di prestiti di esercizio per l'acquisto di macchine ed attrezzi agricoli, di bestiame bovino, di mezzi tecnici in genere, ai conduttori di aziende agricole singoli od associati (Cooperative agricole e Consorzi di miglioramento fondiario) per la durata di anni 5 al tasso annuo di interesse del 2%.
CAPO V
(Norme generali)
Art. 14
I mutui previsti dalla presente legge non sono, in alcun caso, per le medesime iniziative, cumulabili con altri contributi o provvidenze regionali, mentre sono cumulabili con analoghe provvidenze concesse dallo Stato o da Enti da esso delegati o da altri Enti Pubblici per le medesime iniziative entro il limite massimo della spesa riconosciuta ammissibile ai sensi della presente legge.
Art. 15
Le annualità di ammortamento dei mutui previsti dalla presente legge dovranno essere restituite nei termini indicati ai precedenti articoli 5, 7, 9, 11, 12 e 13.
I tassi annui di interesse previsti dalla presente legge si intendono comprensivi dei diritti di commissione e delle spese accessorie, con esclusione delle spese di istruttoria della pratica di mutuo.
Gli Istituti di Credito gestori dei Fondi potranno corrispondere acconti di somme sulle quali i mutuatari dovranno versare un interesse di preammortamento allo stesso tasso di interesse stabilito per il mutuo in corso di perfezionamento.
I mutuatari potranno estinguere anticipatamente i mutui contratti versando al fondo di rotazione le residue annualità di ammortamento, con attualizzazione al tasso annuo di interesse previsto per ogni singolo intervento.
Art. 16
I. crediti derivanti dalla concessione dei mutui agevolati previsti dalla presente legge devono. essere assistiti da idonee garanzie da richiedersi a cura degli Istituti di Credito gestori dei Fondi di rotazione.
Art. 17
I fondi di rotazione previsti dalla presente legge saranno costituiti con una dotazione iniziale complessiva di lire 3 miliardi e 400 milioni, con destinazione dei fondi stessi in misura del 25%, per gli interventi previsti al Capo I, del 30% per gli interventi previsti al Capo II, del 3%, per gli interventi previsti al Capo III e del 15%, per gli interventi previsti al Capo IV.
Il Consiglio Regionale autorizza a destinare, di anno in anno, in misure percentuali diverse, i fondi tra i vari settori di intervento, stabilendo, altresì, qualora lo ritenga opportuno, i criteri di priorità da osservare nell'erogazione dei fondi all'interno di ogni singolo settore.
I fondi di rotazione previsti dalla presente legge saranno alimentati per gli anni 1974 e seguenti:
a) da appositi stanziamenti annuali di bilancio approvati dal Consiglio Regionale anche mediante trasferimento annuale, parziale o totale, ai fondi di rotazione delle disponibilità derivanti alla Regione dagli avanzi di amministrazione;
b) dal provento di eventuali mutui o prestiti obbligazionari a medio o lungo termine contratti a tale scopo;
c) dal recupero, anche anticipato, delle annualità di ammortamento (interessi e capitale) dovute dai mutuatari;
d) dagli interessi maturati sulle giacenze dei fondi stessi presso gli istituti di credito gestori dei fondi;
e) dagli interessi su prestiti concessi in preammortamento;
f) da erogazioni a qualsiasi titolo dello Stato, di Enti Pubblici e di privati.
Ai fondi di rotazione sono addebitati gli eventuali oneri fiscali ed il cesto dei servizi prestati dagli Istituti di credito gestori dei fondi.
Art. 18
Le domande di mutuo, dopo l'istruttoria compiuta dagli Uffici e dell'Assessorato competente per materia, sono sottoposte, insieme alla documentazione relativa, all'esame della. Commissione di cui al presente articolo, per un parere tecnico-consultivo.
Per l'esame delle domande dirette ad ottenere le provvidenze di cui alla presente legge, è istituita presso l'Amministrazione Regionale una Commissione, nominata dal Presidente della Giunta Regionale e costituita come segue:
a) dal Segretario generale o da un suo delegato; il quale funge da Presidente della Commissione;
b) da un rappresentante dell'Ufficio Regionale per la Programmazione, designato dal Presidente della Giunta;
c) dal responsabile dell'Ufficio del Piano Urbanistico Regionale;
d) da un funzionario dell'Assessorato del Turismo, Antichità e Belle Arti, designato dall'Assessore;
e) da un funzionario. dell'Assessorato dell'Industria e Commercio, designato dall'Assessore;
f) da un funzionario dell'Assessorato dell'Agricoltura e Foreste, designato dall'Assessore;
g) da un funzionario dell'Assessorato alla Sanità e Assistenza Sociale;
h) dal Ragioniere Capo della Regione o da un suo delegato, che svolge anche la funzione di Segretario della Commissione. La Commissione si riunisce su richiesta della Giunta Regionale.
Art. 19
La Giunta Regionale delibera sui finanziamenti da concedere, stabilendone gli importi, con conseguente autorizzazione delle operazioni di mutuo, salvo ratifica da parte degli Istituti di Credito convenzionati sulla base delle garanzie offerte.
Art. 20
La Giunta Regionale è autorizzata a costituire i fondi di rotazione di cui all'art. 1 della presente legge, determinandone l'importo e le modalità di versamento e di prelievo.
La Giunta Regionale è, altresì, autorizzata ad approvare la stipulazione con Istituti di Credito, a ciò abilitati, di apposite convenzioni per la costituzione e la gestione dei fondi di rotazione.
Le stipulande convenzioni dovranno prevedere l'obbligo, da parte degli Istituti di Credito convenzionati, di assumere il rischio connesso alle erogazioni dei fondi e di trasmettere alla Regione situazioni semestrali dei conti correnti intestati ai fondi, dalle quali dovranno risultare:
a) la consistenza dei versamenti effettuati sui fondi di rotazione;
b) l'importo dei prelevamenti effettuati nel semestre;
c) l'ammontare degli interessi maturati sulle giacenze dei fondi;
d) l'importo delle annualità recuperate;
e) l'importo delle annualità estinte anticipatamente e quello dei relativi interessi;
f) i compensi e le spese spettanti agli Istituti;
g) le rate di ammortamento dei mutui scadute e non versate;
h) l'ammontare dei mutui concessi sulla base delle garanzie offerte;
i) la consistenza dei fondi alla fine del semestre.
Al conto consuntivo della Regione, per ciascun esercizio finanziario dovrà essere allegato il rendiconto sulla situazione, al 31 dicembre di ciascun anno, dei fondi di rotazione costituiti ai sensi della presente legge.
Art. 21
L'Assessorato regionale alle Finanze, in collaborazione con gli Istituti di Credito gestori dei fondi di rotazione, provvederà al controllo amministrativo e contabile sull'impiego e sulla destinazione dei mutui agevolati concessi a termine della presente legge.
Gli Assessorati competenti per materia provvederanno al controllo tecnico delle opere, attrezzature o impianti e della regolare destinazione dei fondi; a tale scopo i mutuatari dovranno consentire ogni tipo di controllo richiesto dall'Amministrazione Regionale.
In caso di comprovata irregolarità la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessorato competente, potrà richiedere che l'Istituto di Credito convenzionato proceda all'immediata estinzione del mutuo.
Gli Istituti di Credito gestori dei fondi di rotazione potranno, in caso di necessità, provvedere direttamente a richiedere all'autorità giudiziaria l'adozione di provvedimenti cautelari o conservativi urgenti, dandone immediata notizia all'Assessorato Regionale alle Finanze.
Art. 22
Gli immobili e le opere in genere finanziati, a termine dei Capi I, II, III e IV della presente legge, non possono essere destinati ad altra finalità per la durata originaria del mutuo, a decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento; i mutuatari dovranno assumere e costituire formalmente tale vincolo in sede di stipulazione del contratto definitivo di mutuo.
Il vincolo è trascritto a cura e spesa dei beneficiari, nei registri immobiliari.
Ne1 caso di mutata destinazione il mutuatario dovrà, oltre al rimborso anticipato del mutuo, versare, a titolo di penale, una somma pari al 25% del debito residuo.
In casi eccezionali e previa valutazione delle risultanze negative delle gestioni, la Giunta Regionale può autorizzare, subordinatamente al rimborso totale delle somme mutuate, l'abolizione del vincolo di cui sopra dopo 5 anni di entrata in funzione delle opere per le quali sono stati concessi i mutui agevolati.
Art. 23
Per il finanziamento delle spese derivanti a carico della Regione dall'applicazione della presente legge, è approvata l'istituzione dei seguenti nuovi capitoli di entrata e di spesa nei bilanci preventivi della Regione per l'anno 1973 e per gli anni seguenti:
In Entrata
Titolo II, Cat. IV - Recuperi e rimborsi
Cap. 40 - "Recuperi ed introiti di somme provenienti dai fondi regionali di rotazione (legge regionale ... n. ...);
In Spesa
Titolo II, Sez. IV, Cat. V -Somme non attribuibili
Cap. 270 - "Spese per finanziamenti sui fondi regionali di rotazione istituiti per lo sviluppo di iniziative economiche in Valle d'Aosta", con lo stanziamento di Lire 3.400 milioni, per l'anno 1973, mediante prelievo della somma di Lire 3.400 milioni dal Capitolo 271 del bilancio (Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti. legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese in conto capitale - Allegato F) - Legge regionale ... n. ...
Art. 24
In sede di approvazione dei bilanci di previsione della Regione per gli anni 1974 e seguenti si provvederà all'adeguamento degli stanziamenti annui dei capitoli di entrata e di spesa del bilancio di cui al precedente articolo 23, in relazione alle disponibilità finanziarie della Regione ed in applicazione alle norme della presente legge.
Art. 25
Con deliberazioni della Giunta Regionale saranno approvate le disposizioni particolari e procedurali, necessarie per la pratica applicazione delle norme della presente legge.
Art. 26
Il Presidente della Giunta Regionale e, in caso di sua assenza od impedimento, l'Assessore Regionale alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti e le convezioni approvati dalla Giunta e necessari per la costituzione e la gestione dei fondi di rotazione presso gli Istituti di Credito convenzionati.
Art. 27
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì