Oggetto del Consiglio n. 5 del 8 gennaio 1968 - Verbale
OGGETTO N. 5/68 - Conferma del disegno di legge regionale n. 29, già approvato nell'adunanza dell'11 novembre 1967 e concernente: "Norme sulla corresponsione e sulla pensionabilità dell'indennità regionale spettante al personale scolastico in servizio presso le scuole elementari della Valle d'Aosta, in relazione al prolungamento di orario per l'insegnamento della lingua francese".
Con provvedimento legislativo oggetto n. 293 in data 11 novembre 1967 il Consiglio Regionale ha approvato la legge regionale (disegno di legge regionale n. 29) concernente "Norme sulla corresponsione e sulla pensionabilità della indennità regionale spettante al personale scolastico in servizio presso le Scuole elementari della Valle d'Aosta, in relazione al prolungamento di orario per l'insegnamento della lingua francese".
Tale legge regionale, di cui si allega copia, è stata restituita, non vistata, dal Signor Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta per i seguenti motivi comunicati con lettera in data 17 dicembre 1967 - protocollo n. 4502:
"A norma di quanto previsto dal quarto comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26.2.1948 n. 4, rinvio non vistata la legge regionale indicata in oggetto, per i seguenti motivi:
I) a sensi dell'art. 3, lettera g), dello Statuto speciale codesta Regione ha competenza soltanto integrativa e di attuazione delle leggi della Repubblica in materia di istruzione materna elementare e media, dal che deriva che una speciale indennità corrisposta al personale statale delle scuole elementari della Valle per particolari esigenze di prolungamento dell'orario per l'insegnamento della lingua francese non può trasformarsi in elemento integrativo dello stipendio, valevole in ordine alla corresponsione della tredicesima mensilità e computabile ai fini del trattamento pensionabile.
II) La statuizione in tal senso contenuta nella legge regionale in esame contrasta con il principio generale della legislazione statale, secondo cui gli assegni o indennità concessi in aggiunta allo stipendio, in relazione a particolari prestazioni, non possono conglobarsi con lo stipendio ai fini della tredicesima mensilità e del trattamento pensionistico. Al riguardo osservasi che l'esigenza richiamata nella relazione alla legge regionale in esame, riguardante l'adattamento dei programmi scolastici delle scuole elementari per l'insegnamento della lingua francese, con prolungamento dell'orario e conseguente modifica sostanziale e permanente del trattamento economico del personale statale, non può trovare considerazione se non attraverso la procedura prevista dall'art. 40 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, la cui inosservanza costituisce ulteriore motivo di illegittimità della legge regionale suddetta.
III) In merito all'art. 13 di tale legge regionale, che stabilisce la copertura della maggiore spesa di 18 milioni a carico del Cap. 357, che presenterebbe la necessaria disponibilità, soggiungesi che il Ministero del Tesoro ha prospettato l'esigenza che le effettive occorrenze per spese relative al personale siano annualmente determinate in sede di formazione del Bilancio in base alle leggi già esistenti, dandone adeguata dimostrazione".
In merito ai rilievi di cui sopra si fa presente quanto segue.
La Regione Valle d'Aosta ha competenza legislativa integrativa e di attuazione delle leggi della Repubblica, a' sensi delle lettere g) e h) dell'articolo 2 del proprio Statuto speciale, in materia di istruzione materna elementare e media e in materia di previdenza e assicurazioni sociali, dal che deriva la possibilità di legiferare in merito alla corresponsione e alla pensionabilità, in via integrativa, del compenso da corrispondere agli insegnanti elementari, dipendenti dalla Regione, per il prolungamento di orario stabilito in relazione all'insegnamento della lingua francese.
Il prolungamento dell'orario di servizio e di insegnamento nelle Scuole elementari nella Valle d'Aosta è in vigore fino dall'anno 1947 in seguito dell'adozione dei programmi particolari di insegnamento conseguenti all'applicazione delle sottoriportate norme di legge:
- Articolo 18 del Decreto L.L. 7.9.1945 n. 545: "Nelle scuole di ogni ordine e grado esistenti nella Valle, all'insegnamento della lingua francese è dedicato un numero di ore settimanali pari a quello della lingua italiana. L'insegnamento di alcune materie può essere impartito in lingua francese.
L'insegnamento delle varie materie è disciplinato dalle norme e dai programmi in vigore nello Stato, con gli opportuni adattamenti alle necessità locali. Tali adattamenti, nonché la determinazione delle materie da insegnare in lingua francese, sono effettuati da Commissioni miste, composte da rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione e da rappresentanti del Consiglio della Valle". (Omissis).
- Articolo 1 del Decreto L.C.P.S. 11.11.1946 n. 365: "Le scuole elementari e medie, di qualsiasi ordine e tipo, esistenti nella circoscrizione territoriale della Valle d'Aosta, passano alle dipendenze dell'Amministrazione della Valle d'Aosta".
- Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26.2.1948 n. 4: "Articolo 39: Nelle scuole di ogni ordine e grado, dipendenti dalla Regione, all'insegnamento della lingua francese è dedicato un numero di ore settimanali pari a quello della lingua italiana.
L'insegnamento di alcune materie può essere impartito in lingua francese."
"Articolo 40: L'insegnamento delle varie materie è disciplinato dalle norme e dai programmi in vigore nello Stato, con gli opportuni adattamenti alle necessità locali.
Tali adattamenti, nonché le materie che possono essere insegnate in lingua francese, sono approvati e resi esecutivi, sentite Commissioni miste composte di rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, di rappresentanti del Consiglio della Valle e di rappresentanti degli insegnanti."
I programmi di insegnamento di cui si tratta sono stati approvati fino dall'anno 1947, a Roma, da una Commissione mista composta da rappresentanti del Ministero della Istruzione Pubblica e da rappresentanti del Consiglio della Valle d'Aosta e hanno avuto applicazione obbligatoria nelle Scuole elementari della Valle d'Aosta, unitamente al conseguente prolungamento dell'orario di servizio e di insegnamento.
Tali programmi saranno quanto prima rielaborati da Commissioni miste in applicazione dell'articolo 40 dello Statuto speciale della Regione.
Il Consiglio della Valle d'Aosta, nell'adunanza del 13 febbraio 1947, stabiliva di corrispondere al personale insegnante una retribuzione mensile a titolo di integrazione del trattamento economico degli insegnanti elementari per il prolungamento di orario di cui si tratta, avente carattere permanente ed obbligatorio per tutte le Scuole elementari e per tutti gli insegnanti elementari in servizio in Valle d'Aosta.
L'indennità mensile per il prolungamento di orario venne determinata e, in seguito, aggiornata in misura proporzionale al trattamento economico mensile principale degli insegnanti, tenuto conto del maggior numero delle ore mensili di insegnamento rese obbligatorie nelle Scuole della Valle d'Aosta.
Tale indennità costituisce, pertanto, una necessaria integrazione del trattamento economico principale spettante agli insegnanti elementari e, come tale, dovrebbe essere considerata utile ai fini del trattamento di pensione in base alle norme vigenti in merito alla determinazione delle retribuzioni annue contributive ai fini pensionistici.
Si richiamano, ad esempio, le norme della legge 26.7.1965 n. 965, riguardanti il trattamento di quiescenza a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di Asilo e di Scuole elementari parificate, nonché le disposizioni impartite dal Ministero del Tesoro - Direzione Generale degli Istituti di Previdenza - Divisione IV - Serv. Legisl. - con circolare n. 569 in data 20.10.1965, protocollo n. 80831, posizione 113.
In base alle citate norme e disposizioni, la retribuzione annua contributiva è determinata dal complesso degli emolumenti fissi e continuativi o ricorrenti ogni anno che ne costituiscono la parte fondamentale, corrisposti ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari come remunerazione per la normale attività lavorativa richiesta per il posto ricoperto.
Inoltre, sono da considerarsi pensionabili gli eventuali compensi per speciali mansioni espletate presso l'Ente di appartenenza o presso altri Enti alle condizioni di cui all'art. 16, primo comma, della legge 5 dicembre 1959 n. 1077, nonché gli assegni per servizi resi simultaneamente a quello principale e gli interi emolumenti percepiti nei periodi di continuazione di iscrizione o di reiscrizione.
Alle predette voci della retribuzione contributiva si aggiunge - a partire dal 1° luglio 1965 - l'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, limitatamente ad un importo massimo di lire 50.000, ove concessa dagli Enti di appartenenza.
Gli artt. 1 e 2 della legge 26.7.1965 n. 965 collocano le voci, corrispondenti alle predette forme di retribuzione, in due distinte parti a) e b) della "retribuzione annua contributiva" da determinarsi, per ciascun anno solare della carriera di servizio, con i criteri e le modalità previsti dalle apposite norme degli ordinamenti delle Casse.
E precisamente - per la generalità degli iscritti - rientrano nella parte a) quelle voci che sono fondamentali della retribuzione secondo il criterio innanzi indicato (artt. 15 e 16, secondo comma, della legge 5 dicembre 1959, n. 1077), quali lo stipendio, la tredicesima mensilità, gli assegni in natura, le indennità sostitutive di detti assegni, gli aggi se concorrenti- alla costituzione della parte fondamentale della retribuzione e le altre mensilità di stipendio alle condizioni di cui al citato art. 16, secondo comma, della legge n. 1077.
In particolare, sempre nella parte a) vanno compresi l'assegno mensile pari a lire 70 per ogni punto di coefficiente di stipendio e l'assegno temporaneo, di cui alla legge 28 gennaio 1963 n. 20, qualora ne sia stata disposta la concessione a favore dei propri dipendenti dall'Ente locale e fino a quando gli stessi assegni non siano conglobati nello stipendio; analogamente, per gli insegnanti, vanno considerati l'assegno temporaneo mensile e l'indennità di studio, di cui, rispettivamente, alle leggi 9 febbraio 1963, n. 78 e 19 febbraio 1963, n. 355.
Va compresa, altresì, l'indennità integrativa speciale, nel limite di cui si è detto avanti.
Nella parte b) vanno inclusi:
- gli assegni per speciali mansioni (art. 16, primo comma, legge n. 1077);
- gli assegni per servizi simultanei;
- l'intera retribuzione percepita nei periodi di continuazione di iscrizione o di reiscrizione, utili alla formazione di pensione aggiuntiva.
Da quanto sopra risulta che la indennità mensile corrisposta agli insegnanti elementari per il prolungamento di orario per l'insegnamento della lingua francese si concreta in una modifica sostanziale permanente del trattamento degli insegnanti stessi, in relazione ai programmi e agli orari di insegnamento vigenti nelle Scuole elementari della Valle d'Aosta.
Tale trattamento economico integrativo è, pertanto, da ritenersi utile e computabile ai fini del trattamento pensionabile integrativo previsto dalla legge regionale di cui si tratta.
Quanto sopra premesso, si propone che il Consiglio Regionale
confermi
la approvazione del disegno di legge regionale n. 29, già approvato nell'adunanza delli 11 novembre 1967 e concernente "Norme sulla corresponsione e sulla pensionabilità della indennità regionale spettante al personale scolastico in servizio presso le Scuole elementari della Valle d'Aosta, in relazione al prolungamento di orario per l'insegnamento della lingua francese".
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Segue allegato disegno di legge regionale n. 29, già approvato dal Consiglio regionale nell'adunanza delli 11 novembre 1967.
Dujany (D.C.) - Il Presidente della Commissione di Coordinamento ha rinviato la legge sul pensionamento della indennità di lingua francese a favore degli insegnanti elementari con varie osservazioni. La prima osservazione prende in esame l'incompetenza della Regione a legiferare in materia scolastica elementare e materna e media e quindi la ritiene incompetente in base all'articolo 3, lettera d). Secondo punto: ritiene che questo provvedimento contrasti con i principi generali della legislazione dello Stato per cui una indennità non è soggetta a pensionamento.
Per quanto riguarda il primo punto, mi pare abbastanza chiaro che la competenza integrativa legislativa della Regione, prevista dall'articolo 3, lettere d) ed h), sia chiara e questo provvedimento di indennità di pensionamento dell'indennità di francese è una legislazione integrativa al trattamento economico del personale insegnante nella scuola elementare.
In secondo luogo, questa indennità di francese, che risale al 1947 e che è stata successivamente aggiornata con vari provvedimenti del Consiglio regionale in proporzione all'aumento delle retribuzioni percepite dagli insegnanti dalla Scuola elementare, è una indennità fissa continuativa che è corrisposta in seguito ad una prestazione di maggior orario di lavoro, e non è una indennità che corrisponde ad una prestazione di lavoro, ad un prolungamento di orario di lavoro fatto dagli insegnanti elementari presso la Scuola media. È quindi da considerarsi una vera e propria retribuzione e, conseguentemente, soggetta a tredicesima mensilità e a pensionamento.
Per questi motivi e altre osservazioni più particolari che sono state illustrate nell'elaborato distribuito ai Consiglieri, chiediamo al Consiglio, la Giunta chiede al Consiglio di voler confermare questo provvedimento di legge così quale era già stato approvato dal Consiglio regionale nella precedente seduta.
Germano (P.C.I.) - Noi abbiamo votato questa legge e siamo d'accordo di rivotarla.
Constato però che, senza il parere del Consiglio di Stato, la Giunta ha superato quelle perplessità che aveva sulla potestà legislativa del Consiglio sulla "prorogatio", ma il Presidente della Giunta ci aveva detto che aveva richiesto al Consiglio di Stato il parere. Non c'è notizia se sia arrivato, però noi riportiamo una legge, giustamente, e la rivotiamo.
Constato, quindi, che le perplessità della Giunta sono state superate.
Vorrei però porre una domanda e la vorrei porre più al Presidente del Consiglio che al Presidente della Giunta, perché in genere il Presidente della Giunta non risponde mai, non sa mai niente. Ma è vero che il Coordinamento ha respinto gli organici e, se ha respinto gli organici, quali? E cosa intendiamo fare? Quando intendiamo riportarli? Prima questione...
Seconda questione. Io ricordo sempre quella massima di Pinocchio che, benché avesse una testa di legno, diceva che vi sono sempre due modi per fare le cose: farle nel modo giusto o farle nel modo sbagliato e questa Giunta continua a fare le cose nel modo sbagliato. È vero che, dopo che abbiamo discusso per una giornata e mezza il Piano di Pila, il piano particolareggiato che noi abbiamo criticato per l'impostazione perché l'impostazione era sbagliata, che abbiamo criticato perché danneggiava il paesaggio e favoriva i privati, è stato anche questo respinto dal Coordinamento con le nostre motivazioni? È vero - e abbiamo discusso un'altra giornata sulla perplessità dell'autostrada, abbiamo avuto una lettera dei commercianti, del Presidente che ha elogiato l'Assessore Benzo - che la tangenziale che andava a Pont-Suaz è stata dichiarata improponibile dal Consiglio dell'A.N.A.S., come dicevamo noi, che doveva essere l'A.N.A.S. a farlo e non può farlo la S.A.V.? Sono vere queste cose? Perché mi pare che ...(voce)... tutte balle? Stiamo attenti nel fare queste affermazioni, così, a cuor leggero, Pedrini, eh! Stiamo attenti, perché siamo informati anche noi! ...(voce del Consigliere Pedrini)...Vabbè, prendo atto che dicevi "tutte balle" ad un altro, però stiamo attenti, perché le cose stanno in un punto abbastanza difficile, perché se è vero - io non lo so - che il Coordinamento ha respinto gli organici, ha respinto la legge di Pila e quindi dovrà respingere la successiva legge di Pila, bisognerà vedere cosa fare, se vogliamo deciderci a fare le cose in molto giusto per risolvere questi problemi o se intendiamo lasciarle nel dimenticatoio!
Io volevo comunque segnalare alla Presidenza del Consiglio, per quanto riguarda la legge, che siamo d'accordo.
Montesano (P.S.D.I.) - Il Presidente del Consiglio dovrebbe rispondere alle domande fatte dal Consigliere Germano, però io credo più opportuno, essendo provvedimenti proposti dalla Giunta, che al riguardo possa rispondere il Presidente della Giunta, se crede ...(voci)... no, ma dico, io non vorrei mancare di riguardo al Presidente della Giunta ...(voce del Consigliere Bionaz)...
Germano (P.C.I.) - Faccio tutte le domande al Presidente della Giunta e, per brevità...
Bionaz (D.C.) - ...io non sono un ragazzino ai suoi ordini, va bene Germano?
Germano (P.C.I.) - ...faccio un'interpellanza.
Bionaz (D.C.) - ...faccia un'interpellanza, dica tutto quello che ritiene, e io risponderò a tono quando sarà il momento.
Germano (P.C.I.) - Ecco, questa è la serietà!
Bionaz (D.C.) - La serietà è sua! Lezioni di serietà da lei... ma lei sogna!
Germano (P.C.I.) - Ma gli dica, per favore, che mi lasci parlare, mi faccia 'sto santo piacere, mi lasci parlare!
La serietà del Presidente della Giunta è questa: che questo Consiglio discute per una giornata e mezza - non per cinque minuti - un provvedimento qualsiasi, che ridiscute per un'altra mezza giornata un'altra legge - quella sul finanziamento, legata alla prima - e il Coordinamento respinge questa legge, respinge la legge di Pila per il Piano particolareggiato di Pila, respinge questo, e non ne vuol dare neanche notizia al Consiglio. Questo è il rispetto che quell'uomo ha per i Consiglieri! Questo è l'uomo democratico che è pronto a discutere e a fare l'interesse della Valle d'Aosta!
Per me, questa, è una vergogna, di questo Presidente della Giunta che non è degno di stare in quel posto quando agisce in questo modo, è una vergogna, è antidemocraticità!
Montesano (P.S.D.I.) - Germano!
Bionaz (D.C.) - ...non è il suo giudizio che conta...
Germano (P.C.I.) - Però è un antidemocratico, è un prepotente, che non dà nessuna risposta democratica chiara al Consiglio... macché a suo tempo! È stato respinto!
Hanno dimostrato che non sapete fare, non sapete amministrare, non conoscete le leggi! E non sapete neanche applicarle le leggi, credete di essere i padroni del mondo! Abbiamo un Coordinamento, che è emanazione del Governo di Centro-Sinistra, che dovrebbe, secondo le vostre teorie, aiutarvi, e che respinge i provvedimenti da voi adottati perché sono fuori legge, perché sono contrari alla legge. È questa la vergogna!
Montesano (P.S.D.I.) - Altri che chiedono la parola? Allora, anche per ragioni di prudenza, io proporrei che la legge fosse approvata articolo per articolo, così come si è fatto l'altra volta e diamo gli articoli approvati, se non vi sono osservazioni.
Articolo 1. Verifichiamo un pochino il numero, chiamiamo in Aula gli assenti... ecco, va bene.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità.
Articolo 2: stesso risultato. Articolo 3: stesso risultato. Articolo 4: stesso risultato. Articolo 5: stesso risultato. Articolo 6: stesso risultato. Articolo 7: stesso risultato. Articolo 8: stesso risultato. Articolo 9: stesso risultato. Articolo 10: stesso risultato. Articolo 11: stesso risultato. Articolo 12: stesso risultato. Articolo 13: stesso risultato. Articolo 14: stesso risultato. Articolo 15: stesso risultato.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
Esito della votazione:
Presenti: 32
Votanti: 32
Favorevoli: 29
Contrari: 3
Il Consiglio approva.
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Il Consiglio
- visti gli articoli 3 (lettere g e h), 39 e 40 dello Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4;
- visto l'articolo 18 del Decreto L.L. 7.9.1945 n. 545;
- visto l'articolo 1 del Decreto L.C.P.S. 11.11.1946 n. 365;
- visti i rilievi formulati dal Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta con lettera in data 17 dicembre 1967 - prot. n. 4502;
- visto l'articolo 31 del menzionato Statuto Speciale per la Valle di Aosta;
- procedendo alla riapprovazione dei quindici articoli del disegno di legge n. 29 ad unanimità di voti favorevoli mediante quindici separate votazioni per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentadue), nonché alla successiva riapprovazione del disegno di legge regionale nel suo complesso mediante votazione segreta (Consiglieri presenti e votanti: trentadue; voti favorevoli: ventinove; voti contrari: tre; scrutatori i Consiglieri Signori Albaney, Casetta e Lustrissy);
approva nuovamente
il sottoriportato disegno di legge regionale n. 29, già approvato nell'adunanza consiliare dell'11 novembre 1967 e concernente: "Norma sulla corresponsione e sulla pensionabilità della indennità regionale spettante al personale scolastico in servizio presso le Scuole elementari della Valle d'Aosta, in relazione al prolungamento di orario per l'insegnamento della lingua francese":
Disegno di legge regionale n. 29
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ............................... n. ..... : NORME SULLA CORRESPONSIONE E SULLA PENSIONABILITA' DELLA INDENNITA' REGIONALE SPETTANTE AL PERSONALE SCOLASTICO IN SERVIZIO PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI DELLA VALLE D'AOSTA, IN RELAZIONE AL PROLUNGAMENTO DI ORARIO PER L'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA FRANCESE.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
Promulga
la seguente legge:
Articolo 1
L'indennità regionale spettante, dal 5 gennaio 1947 in poi, agli Insegnanti Elementari, ai Direttori Didattici e all'Ispettore Scolastico in servizio presso le Scuole Elementari della Valle d'Aosta per il prolungamento di orario scolastico derivante dall'insegnamento della lingua francese, sarà corrisposta, a decorrere dal 1° gennaio 1968, secondo le norme e le modalità previste dalla presente legge.
Articolo 2
L'indennità regionale di cui al precedente articolo è soggetta alle normali ritenute per tributi erariali, è corrisposta per tredici mesi all'anno ed è ridotta o sospesa secondo le stesse norme che prevedono la riduzione o la sospensione degli stipendi spettanti al personale insegnante delle Scuole Elementari.
Articolo 3
L'indennità regionale di cui alla presente legge è corrisposta nelle seguenti misure lorde annue e mensili, in relazione alle varie classi di stipendio annuo del personale scolastico delle Scuole Elementari:
Ex |
Coeff. |
580 - |
Importo: |
annuo |
lordo |
569.364 |
mensile |
lordo |
47.447 |
" |
" |
522 - |
" |
" |
" |
540.912 |
" |
" |
45.076 |
" |
" |
402 - |
" |
" |
" |
483.960 |
" |
" |
40.330 |
" |
" |
309 - |
" |
" |
" |
341.640 |
" |
" |
28.470 |
" |
" |
260 - |
" |
" |
" |
284.676 |
" |
" |
23.723 |
" |
" |
220 - |
" |
" |
" |
227.760 |
" |
" |
18.980 |
Articolo 4
L'indennità regionale di cui alla presente legge è computabile ai fini del trattamento di previdenza secondo le norme dei successivi articoli.
Articolo 5
Dal 1° gennaio 1968 sarà istituito ed amministrato in gestione speciale un Fondo di Previdenza per la corresponsione di un trattamento integrativo di previdenza al personale insegnante di ruolo delle Scuole Elementari della Valle d'Aosta, collocato a riposo, in relazione alle trattenute dirette operate sulla indennità regionale di cui si tratta ed alle corrispondenti quote contributive a carico regionale di cui all'articolo 12 della presente legge.
Il fondo di Previdenza di cui al comma precedente sarà amministrato, secondo le norme di apposito emanando Regolamento, da un Consiglio di Amministrazione di cui faranno parte anche rappresentanti del personale insegnante delle Scuole Elementari della Valle d'Aosta.
Sul predetto Fondo di Previdenza, in caso di eventuali eccedenze di somme disponibili, potranno essere finanziate anche spese per opere ed iniziative di carattere previdenziale ed assistenziale a favore del personale insegnante iscritto al Fondo stesso.
Apposito rendiconto sulla situazione al 31 dicembre di ciascun anno del Fondo di Previdenza, di cui al presente articolo, sarà allegato ai conti consuntivi annuali della Regione.
Articolo 6
Sono iscritti al Fondo di Previdenza di cui al precedente articolo gli Insegnanti Elementari, i Direttori Didattici e l'Ispettore Scolastico in servizio di ruolo presso le Scuole elementari della Valle d'Aosta alla data del 1° gennaio 1968, nonché quelli che saranno successivamente assunti in servizio di ruolo presso le Scuole suddette.
Articolo 7
Al personale scolastico di cui al precedente articolo e agli eredi, in caso di reversibilità, compete all'atto della definitiva cessazione dal servizio, per limiti di età o per dimissioni, il trattamento integrativo di quiescenza sulla indennità regionale percepita per le maggiori prestazioni di servizio derivanti dall'insegnamento della lingua francese.
La liquidazione del trattamento integrativo regionale di quiescenza sarà approvata con deliberazione della Giunta Regionale in base alle norme che regolano la concessione della pensione statale agli Insegnanti Elementari, nonché in base alle norme della presente legge.
Il trattamento annuo lordo integrativo regionale di quiescenza è commisurato alle sottoriportate quote percentuali, di cui alla legge 11.7.1956 n. 734, dell'importo annuo lordo dell'indennità regionale, di cui alla presente legge, spettante alla data di cessazione dal servizio, quote percentuali variabili secondo gli anni di iscrizione al Fondo di Previdenza, con un periodo minimo di iscrizione stabilito in anni venti:
Anni di iscrizione |
Percentuale |
Anni di iscrizione |
Percentuale |
20 |
44% |
31 |
63,8% |
21 |
45,8% |
32 |
65,6% |
22 |
47,6% |
33 |
67,4% |
23 |
49,4% |
34 |
69,2% |
24 |
51,2% |
35 |
71% |
25 |
53% |
36 |
72,8% |
26 |
54,8% |
37 |
74,6% |
27 |
56,6% |
38 |
76,4% |
28 |
58,4% |
39 |
78,2% |
29 |
60,2% |
40 |
80% |
30 |
62% |
Articolo 8
Alle Maestre di ruolo, coniugate o vedove con prole a carico, dimesse dal servizio con diritto al trattamento normale di quiescenza, sarà corrisposto il trattamento integrativo regionale di quiescenza di cui alla presente legge, qualora abbiano almeno 15 anni di iscrizione al Fondo di Previdenza.
Al personale predetto, ai fini del compimento dell'anzianità minima di iscrizione prescritta per avere diritto al trattamento integrativo regionale di quiescenza (anni venti), è concesso un aumento di servizio utile, sino ad un massimo di cinque anni.
Articolo 9
Al personale di ruolo che cessi dal servizio con un periodo di almeno dodici mesi di iscrizione al Fondo di Previdenza e che non abbia maturato il diritto al trattamento integrativo regionale di quiescenza, per mancanza della prescritta anzianità minima di iscrizione al Fondo predetto, è corrisposta una indennità "una tantum" commisurata ad una mensilità dell'indennità regionale, fruita all'atto della cessazione dal servizio, per ogni anno di iscrizione al Fondo di Previdenza.
Per la determinazione del periodo utile di iscrizione al predetto Fondo, ai fini del trattamento integrativo di quiescenza, sono computabili anche le maggiorazioni di anzianità e le facilitazioni previste, ai fini pensionabili, per il personale scolastico statale.
Articolo 10
Il personale scolastico di cui all'articolo 6 può richiedere, ai sensi di quanto previsto in materia dalle vigenti norme statali, il riscatto da computarsi sull'importo dell'indennità in godimento alla data di presentazione della domanda, dei servizi di ruolo e non di ruolo resi dal 5.1.1947 al 31.12.1967, ai fini della pensionabilità della indennità regionale prevista dalla presente legge.
Articolo 11
In caso di trasferimento in servizio presso Scuole Elementari site fuori della Valle d'Aosta, il personale scolastico di cui all'articolo 6 conserva, ai fini della liquidazione di trattamento integrativo di quiescenza, i diritti maturati in rapporto al servizio prestato presso le Scuole Elementari della Regione; il trattamento integrativo regionale di quiescenza sarà liquidato, a domanda, all'atto della cessazione definitiva dal servizio.
Articolo 12
In sede di liquidazione della indennità regionale prevista dalla presente legge sarà mensilmente operata, a decorrere dal 1° gennaio 1968, una trattenuta diretta nella misura del 6% della quota dell'80% dell'importo lordo mensile dell'indennità stessa.
Le somme derivanti dalle trattenute operate sulla predetta indennità saranno versate sul Fondo di Previdenza previsto dalla presente legge.
La Regione verserà, dal 1° gennaio 1968, sul predetto Fondo di Previdenza contributi integrativi regionali commisurati al 12% della quota dell'80% dell'importo lordo dell'indennità regionale corrisposta agli Insegnanti Elementari.
Articolo 13
Le spese derivanti a carico della Regione dai contributi integrativi di cui al terzo comma dell'articolo precedente, previste in complessive annue massime Lire diciotto milioni, graveranno sul capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per l'anno 1968 e per gli anni seguenti corrispondente all'apposito sottoriportato capitolo di spesa n. 357 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1967, che già presenta la disponibilità necessaria per assicurare la copertura della spesa di cui si tratta (Cap. 357: "Indennità mensili per ore supplementari di studio e di insegnamento della lingua francese").
Articolo 14
Per la gestione delle somme e dei saldi di gestione versati sul Fondo di Previdenza per il trattamento integrativo regionale di quiescenza al personale insegnante delle Scuole Elementari, saranno iscritti fra le contabilità speciali della Parte Entrata e della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1968 i due nuovi capitoli n. 129 della Parte Entrata e n. 84 della Parte Spesa, con lo stanziamento annuo di Lire ventisette milioni e con la denominazione: "Gestione fondi per trattamento previdenziale integrativo regionale agli Insegnanti Elementari", nonché per gli anni successivi ai corrispondenti capitoli di bilancio con stanziamento a pareggio.
Articolo 15
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.