Oggetto del Consiglio n. 17 del 1° febbraio 1968 - Verbale
OGGETTO N. 17/68 - Legge sull'organico dei servizi forestali. (Discussione e inizio votazione)
Con lettera in data 27.12.1967, prot. n. 4663, il Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta ha restituito, non vistato, il disegno di legge regionale in oggetto indicato, per i seguenti motivi:
"A norma di quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26.2.1948, n. 4, rinvio non vistata la legge regionale indicata in oggetto, per i seguenti motivi:
a) la qualifica di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria al personale del corpo guardie forestali della Regione discende direttamente dal disposto dell'articolo 221-C.P.P. e non può quindi essere attribuita, ma semplicemente riconosciuta dagli organi regionali; di conseguenza il 2° e 3° comma dell'articolo 7 che prevedono i requisiti per l'assunzione della suddetta qualifica di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria, nonché la nomina alla qualifica stessa e la subordinazione dell'esercizio delle relative funzioni alla prestazione del giuramento, esorbitano dai limiti della potestà normativa regionale, giusto principio affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 23 in data 26.1.1957;
b) anche l'ultimo comma del citato articolo 7, che autorizza il personale del corpo forestale della Regione al porto d'armi da fuoco, eccede la potestà legislativa regionale, giacché la disciplina delle armi rientra nella materia di pubblica sicurezza, in ordine alla quale la Regione è carente di potestà legislativa che è riservata allo Stato perché attiene alla conservazione dell'ordine pubblico e all'integrità e incolumità pubblica, per analogo motivo si deve quindi ritenere illegittimo il disposto del successivo articolo 44; detta materia dovrà essere disciplinata con apposita norma di attuazione;
c) la disposizione dell'articolo 12, 4° comma, concretizza la violazione del principio di uguaglianza dei cittadini sancito dagli articoli 3 e 120 della Costituzione, atteso che crea posizione di privilegio per gli originari della Valle d'Aosta.
Osservasi nel contempo che:
1°) dall'ultima parte della disposizione dell'articolo 5 dovrebbe essere eliminata la frase "nonché quelli generali", dato che non è ben chiaro a quali regolamenti generali si intenda riferirsi;
2°) ai fini di una maggiore garanzia per la Regione, segnalasi che sarebbe opportuno che il rimborso delle spese di trasferimento di cui all'articolo 30 della legge in esame, venga effettuato non su presentazione di semplice fattura rilasciata da una ditta di trasporti all'uopo specializzata, bensì su regolare bolletta rilasciata da pesa pubblica da cui il dipendente è tenuto a far accertare il peso dei mobili e delle masserizie, in conformità a quanto stabilito per i dipendenti dello Stato dall'articolo 16 della legge 15.4.1961, n. 291;
3°) onde eliminare la possibilità di un'erronea interpretazione, è necessario che nel disposto di cui alle lettere a) e d) dell'articolo 32 sia precisato che i servizi complementari ivi previsti debbano essere effettuati esclusivamente su richiesta di competente autorità;
4°) prospettasi altresì l'esigenza che l'articolo 43 preveda un'intesa con lo Stato per la scelta ed il tipo e foggia dell'uniforme, al fine di evitare confusione con le divise dei corpi armati dello Stato;
5°) rilevasi infine la necessità, onde soddisfare l'esigenza prevista dall'articolo 81 della Costituzione, che l'articolo 58 del provvedimento regionale precisi l'ammontare del maggiore onere derivante dall'applicazione del provvedimento medesimo, nonché i mezzi finanziari per fronteggiarli".
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In relazione ai sovraesposti rilievi, potrebbero essere apportate al disegno di legge in esame le seguenti modificazioni:
1°) all'ultima parte della disposizione dell'articolo 5 possono essere soppresse le parole "nonché quelli generali";
2°) l'articolo 7 potrebbe essere modificato come segue: "Al personale forestale di ogni grado potranno essere riconosciute, ai sensi delle leggi in vigore e da parte dei competenti organi, funzioni di polizia giudiziaria, con attribuzione della qualifica di ufficiali od agenti di polizia giudiziaria.
Il personale forestale potrà essere autorizzato, dalla competente Autorità e secondo le vigenti leggi, a portare armi da fuoco in servizio";
3°) l'articolo 44 potrebbe essere modificato come segue: "L'Amministrazione Regionale fornisce in dotazione al personale forestale a titolo gratuito e secondo le vigenti disposizioni di legge, l'armamento da portare in servizio.
L'armamento in dotazione dovrà essere restituito all'Amministrazione Regionale all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi motivo";
4°) il 4° comma dell'articolo 12 potrebbe essere modificato come segue: "Coloro che dimostrino di avere già frequentato con esito positivo corsi istituiti dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste potranno essere nominati a ruolo dopo aver superato le prove di selezione previste dal presente articolo, fermo restando l'obbligo di sottoporsi a preventiva visita medica";
5°) il 1° comma dell'articolo 30 potrebbe essere modificato come segue: "Le spese di trasferimento relative all'imballaggio, presa e resa a domicilio dei mobili e delle masserizie, sino ad un massimo di quintali 40, saranno rimborsate dall'Amministrazione Regionale su presentazione di regolare fattura rilasciata dalla Ditta autotrasportatrice e documentata con regolare bolletta rilasciata da pesa pubblica accertante il peso dei mobili e delle masserizie trasportate";
6°) i disposti di cui alle lettere a) e d) dell'articolo 32 potrebbero essere completati con l'aggiunta delle seguenti parole "su richiesta di competente Autorità";
7°) il 2° comma dell'articolo 43 potrebbe essere modificato come segue: "La foggia dell'uniforme e il tipo dell'uniforme sono stabilite dalla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste e previa intesa con i competenti organi ministeriali";
8°) le seguenti parole finali del secondo comma dell'articolo 43 "il Capo dei Servizi Forestali" potrebbero essere sostituite dalle seguenti parole finali "l'Ispettore Forestale";
9°) in seguito al rinvio, senza visto, del disegno di legge approvato dal Consiglio Regionale in data 23 novembre 1967, il nuovo modificato disegno di legge viene approvato ad avvenuta chiusura dell'anno finanziario 1967; pertanto, ai fini dell'approvazione, dell'impegno e del finanziamento della maggiore spesa annua derivante dall'approvazione delle nuove norme, occorre stabilire al 1° gennaio 1968 (in luogo del 1° gennaio 1967) la data di decorrenza e di applicazione delle nuove norme di cui si tratta.
La conseguente correzione di data deve essere apportata ai seguenti articoli del disegno di legge:
a) art. 8 - primo comma - 2^ linea -
b) art. 52 - secondo comma - 6^ linea -
c) art. 54 - penultima linea -
10°) la spesa a carico della Regione per il personale forestale a decorrere dal 1° gennaio 1968, in seguito all'applicazione delle nuove norme di legge in esame, ammonterà a complessive massime annue Lire 190.000.000, spesa già prevista dall'apposito stanziamento del capitolo 169 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1968.
In tale spesa annua e nel citato stanziamento di bilancio è già compresa anche la maggiore spesa annua massima, prevista in Lire 40.000.000, derivante dall'applicazione delle nuove norme e tabelle organiche da approvare con il disegno di legge di cui si tratta, già in corso di esame e di approvazione da parte dei competenti organi regionali, fin dal 1967.
L'anzidetta maggiore Spesa annua di Lire 40.000.000, già finanziata e coperta per l'anno 1968, risulta quindi coperta anche per i successivi anni finanziari.
In relazione a quanto sopra, l'articolo 58 del disegno di legge potrebbe essere modificato - completato come segue:
"Le spese a carico del bilancio della Regione per il personale addetto ai Servizi forestali, previste a decorrere dal 1/1/1968 in complessive annue massime Lire 190.000.000 (comprensive della maggiore spesa annua derivante dall'applicazione della presente legge, prevista in annue massime Lire 40 milioni) graveranno sul capitolo 169 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1968, che presenta la necessaria disponibilità di fondi, e sul corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per i successivi anni finanziari.
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In relazione a quanto sopra, si propone che il Consiglio Regionale riapprovi il disegno di legge di cui si tratta con le modificazioni sopra illustrate in conformità al nuovo allegato testo di disegno di legge regionale.
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Disegno di legge regionale n. 1
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE ............... N. ....: NORME SULL'ORDINAMENTO E SUL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI FORESTALI REGIONALI NONCHÉ SULLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE FORESTALE DELLA REGIONE.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale;
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Sono approvate le seguenti norme sull'ordinamento e sul funzionamento dei servizi forestali regionali nonché sullo stato giuridico ed economico del personale forestale della Regione.
TITOLO I
CAPO I
CORPO FORESTALE VALDOSTANO
Art. 2
È costituito il "Corpo Forestale Valdostano" al quale sono attribuiti i seguenti compiti:
a) rimboschimenti, rinsaldamenti ed opere costruttive connesse;
b) sistemazioni idraulico-forestali ed idraulico-agrarie dei bacini montani, e sistemazione idraulico-forestale dei comprensori di bonifica;
c) incoraggiamento alla selvicoltura e all'alpicoltura;
d) tutela tecnica ed economica dei boschi;
e) tutela tecnica ed economica dei beni silvo-pastorali dei Comuni e degli Enti pubblici;
f) tutela e miglioramento dei pascoli montani;
g) protezione della flora spontanea;
h) polizia forestale;
i) addestramento del personale forestale;
l) ricerche ed applicazioni sperimentali forestali;
m) statistica e catasto forestale;
n) sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e sulla caccia;
o) propaganda forestale;
p) gestione tecnica ed amministrativa sulle foreste demaniali regionali ed ampliamento del demanio forestale della Regione;
q) quant'altro sia richiesto per la difesa e l'incremento delle foreste e, in genere, dell'economia montana.
Art. 3
La direzione dei Servizi forestali ha sede nei locali dell'Assessorato per l'Agricoltura e per le Foreste.
Per svolgere la propria attività, la direzione dei servizi stessi si avvale delle Stazioni forestali periferiche, le cui sedi e circoscrizioni sono istituite con provvedimento della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore per l'Agricoltura e Foreste, sentito il Capo dei Servizi Forestali.
Art. 4
Capo dei Servizi Forestali
Il Corpo Forestale Valdostano è comandato da un Ispettore forestale, coadiuvato da un Vice Ispettore e da un Ispettore addetto.
L'Ispettore forestale, Capo dei Servizi Forestali, sovraintende all'attività forestale e montana indicata all'articolo 2 della presente legge ed esercita il controllo ed il coordinamento dell'azione esecutiva dei suoi dipendenti. Egli risponde personalmente del buon andamento dei Servizi forestali all'Assessore per l'Agricoltura e Foreste ed al Presidente della Giunta Regionale.
Art. 5
Compiti delle Stazioni forestali
Le Stazioni forestali esplicano il servizio di tutela e di vigilanza del patrimonio silvo-pastorale della giurisdizione alle dirette dipendenze del Capo dei Servizi Forestali e degli Ispettori forestali, ed osservano e fanno osservare le leggi ed i regolamenti forestali, della pesca e della caccia, in quanto attinenti alle loro incombenze di polizia ai termini dell'art. 2 della presente legge.
Art. 6
Qualifiche del personale del Corpo Forestale Valdostano
Il personale del Corpo Forestale comprende:
a) personale della carriera direttiva con le qualifiche di Ispettore Forestale, Vice Ispettore Forestale e Ispettore Forestale addetto;
b) personale della carriera ausiliaria con le qualifiche di Maresciallo, Brigadiere e Guardia Forestale.
Lo stato giuridico ed economico del personale della carriera direttiva del Corpo Forestale Valdostano è stabilito dalle norme delle leggi regionali 28.7.1956 n. 3 e 10.11.1966 n. 13 e successive modificazioni.
Art. 7
Qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria
Al personale forestale di ogni grado potranno essere riconosciute, ai sensi delle leggi in vigore e da parte dei competenti organi, funzioni di polizia giudiziaria, con attribuzione della qualifica di ufficiali od agenti di polizia giudiziaria.
Il personale forestale potrà essere autorizzato, dalla competente Autorità e secondo le vigenti leggi, a portare armi da fuoco in servizio.
CAPO II
STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE VALDOSTANO
Art. 8
Pianta organica
La nuova pianta organica dei posti, annessa alla presente legge, ha applicazione a decorrere dal 1.1.1968, data nella quale sono soppressi i posti del Servizio di Sorveglianza Forestale previsti per il Servizio stesso dalla tabella Allegato C alla legge regionale 28.7.1956 n. 3.
Da tale data hanno applicazione anche le annesse tabelle di attuazione della carriera a ruolo aperto relative al trattamento economico iniziale e ai successivi scatti di stipendio o salario conseguibili alle condizioni previste dal successivo articolo 10 del presente regolamento.
Art. 9
Requisiti generali
Per la nomina a posti della carriera ausiliaria del Corpo Forestale Valdostano gli aspiranti debbono comprovare di essere in possesso dei seguenti requisiti generali:
a) essere cittadino italiano, ovvero aver ottenuto l'equiparazione ai cittadini italiani con decreto di riconoscimento;
b) avere buona conoscenza della lingua francese;
c) godere dei diritti civili e politici, non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge come causa di incapacità o di incompatibilità, essere immuni da condanne che comportino incompatibilità o decadenza agli effetti del pubblico impiego;
d) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da imperfezioni o da difetti che possano, comunque, influire sul rendimento in servizio;
e) essere di condotta morale e civile irreprensibile;
f) avere età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 25, salve le eccezioni di legge;
g) aver adempiuto agli obblighi di leva;
h) non essere stati revocati, né dispensati, né licenziati per accertata colpa grave da un impiego pubblico o privato;
i) essere in possesso del titolo di studio di proscioglimento dall'obbligo scolastico;
l) avere una statura di almeno metri 1,65.
L'esclusione dai concorsi può essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti e con comunicazione motivata.
Art. 10
Modalità per l'applicazione della carriera a ruolo aperto
Il personale ausiliario del Corpo Forestale Valdostano titolare di posti a ruolo, ha diritto alla progressiva attribuzione di nuovi stipendi in base agli anni di servizio prestati nello stesso posto di titolarità.
Gli anni di servizio richiesti per conseguire l'attribuzione dei nuovi stipendi sono precisati nelle tabelle di attuazione della carriera a ruolo aperto annesse alla presente legge.
Per ottenere l'attribuzione dei successivi nuovi stipendi il personale deve:
1) aver conseguito qualifiche non inferiori al "distinto" nel triennio immediatamente precedente 1'attribuzione del nuovo stipendio o salario;
2) non aver riportato punizioni o sanzioni disciplinari più gravi della censura.
Dall'anzianità di servizio conseguita e richiesta per l'attribuzione dei nuovi stipendi o salari devono essere detratti gli anni in cui il personale non ha conseguito la prescritta qualifica di cui al punto 1°) del precedente comma, nonché i periodi di tempo in cui il personale è stato collocato in aspettativa per motivi di famiglia.
Art. 11
Aumenti periodici biennali di stipendio o salario
Per l'attribuzione di aumenti periodici di stipendio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 10.11.1966 n. 13.
Art. 12
Nomina - Modalità
La nomina a ruolo, per chiamata, a posti iniziali di Guardia Forestale è subordinata alla frequenza, con esito positivo e a spese dell'Amministrazione Regionale, di appositi corsi di specializzazione istituiti dall'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta o dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste o da altre Regioni Autonome.
Nel caso in cui l'Amministrazione Regionale stabilisce di istituire propri corsi di specializzazione, questi avranno una durata pari a mesi sei.
Per il reclutamento del personale da inviare a frequentare detti corsi di specializzazione l'Amministrazione Regionale, in relazione alle disponibilità tabellari, provvederà tramite prove di selezione consistenti in una prova preliminare di lingua francese e in una prova scritta di cultura generale.
Coloro che dimostrino di avere già frequentato con esito positivo corsi istituiti dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste potranno essere nominati a ruolo dopo aver superato le prove di selezione previste dal presente articolo, fermo restando l'obbligo di sottoporsi a preventiva visita medica.
L'Amministrazione Regionale sottoporrà i candidati ad una preventiva visita medica, atta ad accertare la prestanza e l'attitudine fisica al disimpegno delle mansioni di Guardia Forestale.
La nomina del personale ai successivi posti non iniziali di carriera (Brigadieri e Marescialli) viene fatta nei seguenti modi:
a) per promozione interna dei dipendenti di ruolo secondo le modalità precisate nelle tabelle di sviluppo di carriera aperta allegate al presente regolamento, ed alle condizioni previste dal successivo articolo della presente legge;
b) per concorso interno, per titoli ed esami, fra il personale regionale di ruolo in servizio, qualora non sia possibile procedere alla promozione; nel caso in cui il concorso interno abbia dato esito negativo o sia andato deserto, sarà bandito ed espletato, entro il termine di mesi sei decorrenti dalla data di accertamento delle condizioni che hanno determinato la nullità del precedente concorso, un ulteriore concorso interno;
c) per concorso pubblico, per titoli ed esami, nel caso in cui non sia possibile procedere alla nomina tramite concorso interno secondo le modalità fissate al precedente punto b).
Entro il 31 dicembre di ogni anno l'Amministrazione Regionale deve accertare la disponibilità dei posti vacanti d'organico che, nel termine di un anno dalla data di accertamento, devono essere ricoperti da titolari secondo le modalità di cui ai commi precedenti.
Art. 13
Promozioni - Commissione Consultiva
Per le promozioni a posti di Brigadiere e di Maresciallo il personale deve:
1) aver conseguito, nel gruppo regionale di appartenenza, l'attribuzione dell'ultimo salario dopo il prescritto periodo di tempo previsto per lo sviluppo della carriera economica a ruolo aperto;
2) essere riconosciuto idoneo, a giudizio della Giunta regionale, a disimpegnare le mansioni del posto vacante.
Le promozioni si effettuano per scrutinio degli interessati mediante valutazione comparativa: dell'anzianità di grado, del merito, dei titoli di studio e di servizio. A parità delle suddette condizioni si ha riguardo dell'anzianità di servizio, salvi i diritti di precedenza o di preferenza spettanti; a parità di merito, ai dipendenti appartenenti a categorie aventi speciali benemerenze.
Le promozioni per merito comparativo hanno luogo su parere di una Commissione Consultiva così composta:
a) dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste, che la presiede;
b) dal Segretario Generale, o dal Vice Segretario Generale;
c) dall'Ispettore Forestale o dal Vice Ispettore Forestale;
d) da due Consiglieri, di cui uno della minoranza consiliare, designati dal Consiglio Regionale;
e) da due dipendenti di Amministrazione Regionale, Provinciale o Comunale appartenenti ad un gruppo di carriera non inferiore a quello dell'interessato, designati per sorteggio dalle Organizzazioni Sindacali rappresentate nella Commissione Interna del personale regionale.
La Commissione Consultiva di cui al comma precedente deve, inoltre, esprimere un parere per i licenziamenti per fine periodo di esperimento, i collocamenti in disponibilità, le dispense e i licenziamenti per motivi non disciplinari.
Art. 14
Corsi di specializzazione
Il personale forestale può essere inviato a frequentare, a spese dell'Amministrazione Regionale, corsi di specializzazione istituiti dallo Stato o da altri Enti.
Art. 15
Supplenze e reggenze
Nel caso di vacanza di posti di Brigadiere o di Maresciallo, possono essere affidate con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, al personale appartenente al gruppo immediatamente inferiore, le reggenze di tali posti, tenuto conto delle attitudini, del merito e dell'anzianità del personale stesso.
Qualora la sostituzione si protragga per un periodo superiore a due mesi, al personale incaricato dell'espletamento di mansioni di gruppo superiore è corrisposta, a decorrere dall'inizio del terzo mese, un'indennità mensile lorda di incarico, commisurata alla differenza fra gli assegni lordi iniziali del posto di titolarità e quelli lordi iniziali previsti per il posto per il quale è conferito l'incarico.
Al personale forestale incaricato dell'espletamento di mansioni di gruppo superiore, i compensi per ore di lavoro straordinario sono corrisposti nelle misure previste per i posti d'incarico.
Art. 16
Rinvio alle norme generali per il personale regionale
Per quanto concerne l'attribuzione delle note di qualifica, le aspettative per motivi di salute e per motivi di famiglia, il collocamento in disponibilità, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28.7.1956 n. 3 e successive modificazioni.
Art. 17
Passaggio ad altri ruoli
Al personale forestale non più idoneo al servizio di campagna per l'infermità contratta in attività di servizio ma ancora idoneo al servizio sedentario, e che non abbia conseguito il diritto a pensione potrà essere concesso, purché vi sia vacanza di posti, il passaggio in altri ruoli organici dell'Amministrazione Regionale, a seconda delle attitudini, delle capacità e del titolo di studio del singolo, con attribuzione del trattamento economico previsto per il nuovo posto di assegnazione, qualora detto trattamento non sia inferiore a quello acquisito.
Art. 18
Note di encomio
Il Presidente della Giunta, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e le Foreste, facente seguito a segnalazione del Capo dei Servizi Forestali, indirizza note di encomio al personale forestale che si sia particolarmente distinto nell'espletamento del proprio servizio.
Di tali note di encomio, da includere nel fascicolo personale dei singoli appartenenti al Corpo Forestale Valdostano, si terrà conto sia al momento della compilazione delle annuali note di qualifica, sia quale titolo di merito in occasione dei concorsi interni e degli scrutini per l'avanzamento, rispettivamente, ai gradi di brigadiere e maresciallo.
CAPO III
SANZIONI DISCIPLINARI
Art. 19
Disciplina
In considerazione della particolare natura del servizio forestale, ai componenti del Corpo Forestale Valdostano le sanzioni disciplinari sono applicate tenendo conto delle norme degli articoli dal 148 al 162 della legge regionale 28.7.1956 n. 3 e successive modificazioni e di quelle degli articoli dal 20 al 24 della presente legge, nonché delle norme particolari in vigore per gli agenti di polizia giudiziaria.
Art. 20
Censura
Essa viene inflitta, con comunicazione scritta del Presidente della Giunta:
a) per deviamento senza giustificato motivo dall'itinerario di servizio prestabilito;
b) per alterazione o la modificazione dell'uniforme;
c) per negligenza nella cura dell'uniforme, delle armi, degli oggetti ed istrumenti in dotazione.
Art. 21
Riduzione temporanea dello stipendio o salario
a) per abituale frequenza di spacci di bevande alcooliche e per l'abuso delle medesime;
b) per aver altercato con i colleghi o per aver usato modi inurbani o sconvenienti verso il pubblico;
c) per l'uso non autorizzato dell'abito civile in giorno di servizio;
d) per vizio del gioco d'azzardo;
e) per omesso rapporto sulle mancanze di dipendenti;
f) per abituale inesattezza ed ingiustificato ritardo nel riferire ai superiori le mancanze predette;
g) per omessa trasmissione di domande o reclami entro cinque giorni dalla presentazione;
h) per negligenza nel comando e nel mantenimento della disciplina;
i) per debiti contratti con i dipendenti.
Art. 22
Sospensione temporanea dal grado e dalle funzioni, con privazione dello stipendio o salario
a) per aver prestato, o costretto dipendenti a prestare, opere estranee al servizio (salvo le maggiori pene sancite dal Codice Penale nel caso che il fatto costituisca reato);
b) per ubriachezza abituale;
c) per parzialità, ingiustizia palese, modi abituali sconvenienti, e per qualunque abuso di autorità commesso verso i dipendenti;
d) per l'esercizio della caccia e della pesca nell'ambito della giurisdizione in cui il singolo presta servizio.
Art. 23
Revoca dall'impiego (licenziamento)
a) per il ritardo non giustificato nella presentazione all'autorità giudiziaria dei verbali di contravvenzione o di denuncia, o nella consegna di oggetti rinvenuti o sequestrati in operazioni di servizio;
b) per debiti contratti con imprenditori di tagli boschivi, o con contravventori, o con altre persone soggette al controllo da parte del personale forestale;
c) per essere incorsi in reati previsti dalle leggi forestali;
d) per avere svolto contrabbando.
Art. 24
Destituzione
a) per la richiesta ed accettazione, da parte di terzi soggetti al controllo del personale forestale, di retribuzioni o compensi;
b) per aver conseguito vantaggi in compenso di servizi disposti dall'autorità superiore nell'interesse di privati;
c) per la riscossione di indennità in denaro fatta direttamente presso gli interessati, anziché per il tramite dell'Amministrazione;
d) per uso doloso del martello forestale, o consegna del medesimo a terzi per scopo delittuoso, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dal Codice Penale.
CAPO IV
CONGEDI - COLLOCAMENTO A RIPOSO
Art. 25
Congedi ordinari
Al personale addetto ai Servizi di sorveglianza forestale, in considerazione della particolare natura del suo servizio che non consente l'adozione della settimana corta, spetta un periodo di congedo ordinario annuale così ripartito a seconda dell'anzianità di servizio:
- giorni 30 al personale avente non più di dieci anni di anzianità di servizio;
- giorni 37 al personale avente da 10 a 25 anni di anzianità di servizio;
- giorni 45 al personale avente oltre 25 anni di anzianità di servizio.
Detti periodi di congedo non saranno comprensivi delle domeniche.
Al personale forestale in servizio presso gli uffici dell'Amministrazione Regionale si applicano le norme previste per il rimanente personale degli uffici regionali.
Art. 26
Congedi straordinari
Fermo restando quanto previsto dalla Legge regionale 28.7.1956 n. 3 e successive modificazioni, al personale forestale addetto al servizio di sorveglianza spetta un periodo di congedo straordinario, in occasione dei trasferimenti di sede, nella seguente misura, comprensiva dei giorni festivi intermedi:
a) giorni dieci al personale avente persone a carico;
b) giorni cinque al personale non avente persone a carico.
Art. 27
Collocamento a riposo
Il personale della carriera ausiliaria è collocato a riposo secondo le norme previste dall'articolo 177 della legge regionale 10.11.1966 n. 13.
CAPO V
TRASFERIMENTI
Art. 28
Trasferimento di sede
Il trasferimento di sede del personale forestale viene proposto per iscritto all'Assessore all'Agricoltura e Foreste dall'Ispettore Capo dei Servizi Forestali, che, nel far ciò, tiene conto delle esigenze del servizio e dell'interesse dell'Amministrazione Regionale, nonché delle esigenze familiari o personali dei trasferendi.
Il trasferimento di sede viene autorizzato dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste che, sentita la Giunta, lo notifica per iscritto al dipendente con almeno 20 giorni di preavviso, e ne informa le Autorità e gli Uffici interessati al movimento del personale, ivi compresa la Commissione interna.
Il dipendente a cui viene notificato l'ordine di trasferimento è tenuto ad obbedirvi.
Il trasferimento di sede può essere disposto per motivi disciplinari, nel qual caso può venir notificato con un preavviso di almeno 10 giorni.
Il trasferimento di sede può anche essere disposto in accoglimento di domanda scritta e motivata, inoltrata per via gerarchica dal dipendente.
Art. 29
Spese di trasferimento
Le spese di trasferimento di sede, in accoglimento dalla domanda inoltrata dal dipendente, prima di due anni di permanenza nella sede, sono a completo carico del trasferito.
Le spese di trasferimento di sede disposto d'ufficio dall'Amministrazione per esigenze di servizio, per motivi disciplinari, od in seguito a domanda accolta del dipendente qualora questi abbia una permanenza di oltre due anni nella sede, sono a carico dell'Amministrazione stessa, e sono rimborsate al personale trasferito nel modo e nella misura stabilita dall'articolo seguente. Uguali indennità e rimborsi spesa spettano al personale forestale all'atto del collocamento a riposo.
Art. 30
Rimborso spese di trasferimento
Le spese di trasferimento relative all'imballaggio, presa e resa a domicilio dei mobili e delle masserizie, sino ad un massimo di quintali 40, saranno rimborsate dall'Amministrazione Regionale su presentazione di regolare fattura rilasciata dalla Ditta autotrasportatrice e documentata con regolare bolletta rilasciata da pesa pubblica accertante il peso dei mobili e delle masserizie trasportate.
Al personale medesimo, trasferito in una sede sprovvista di alloggio di servizio, sarà corrisposta, in aggiunta al rimborso di cui al comma precedente, una speciale indennità di sistemazione fissata nelle misure sottoindicate:
a) mezza mensilità netta al dipendente con 4 o più persone a carico;
b) ai quattro decimi della paga netta al dipendente con 3 persone a carico;
c) ai tre decimi della paga netta al dipendente con 2 persone a carico;
d) ai due decimi della paga netta al dipendente con 1 persona a carico;
e) ad un decimo della paga netta al dipendente celibe o vedovo senza prole.
TITOLO II
CAPO I
COMPITI E FUNZIONI
Art. 31
Servizio di Istituto
Il servizio di istituto si riassume in funzioni di sorveglianza e custodia, ovunque siano prescritte dalle leggi e regolamenti forestali, sulla pesca e sulla caccia, e comprendono:
a) accertamento delle contravvenzioni alle leggi e regolamenti forestali, sulla pesca e sulla caccia;
b) repressione dei reati contro la proprietà nei termini sottoposti a sorveglianza;
c) identificazione dei colpevoli con tutti i mezzi che la legge concede: conseguente arresto e denuncia nei casi previsti dalla legge e compilazione dei relativi rapporti verbali;
d) assistenza ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e dei lavori di rimboschimento in genere;
e) sorveglianza e cura dei vivai forestali;
f) vigilanza sulla utilizzazione dei tagli boschivi;
g) valutazione dei danni in occasione di contravvenzioni alle disposizioni relative ai tagli, o pascoli abusivi;
h) martellate di piante, perizie di utilizzazioni boschive e rilievi danni ad utilizzazioni ultimate;
i) stime di legname abbattuto legittimamente o abusivamente;
l) disposizioni d'urgenza nei casi di incendi boschivi, direzione lavori di spegnimento e valutazione dei relativi danni;
m) rilievo e segnalazione dei danni prodotti da agenti parassitari, ecc. da valanghe, dal vento, dai geli precoci o tardivi, dalle frane o inondazioni in genere, ecc.;
n) statistica forestale;
o) ogni altra funzione che potrà essere proposta dai Servizi Forestali regionali per l'incremento e la conservazione del patrimonio silvo-pastorale, della pesca e della caccia.
Art. 32
Servizio complementare
Il servizio complementare, da svolgersi a richiesta o per accidentalità, comprende:
a) servizio d'ordine pubblico nei casi di calamità o di consultazioni elettorali, su richiesta di competente Autorità;
b) assistenza su richiesta delle varie Autorità, per interventi indifferibili;
c) assistenza e soccorso in caso di pubblici e privati infortuni;
d) notizie di carattere fiscale e assistenziale in materia di lavori d'indole forestale, su richiesta di competente Autorità.
Art. 33
Continuità di servizio
Il servizio forestale, per la particolare natura dei compiti ad esso demandati, ha il carattere della continuità, per cui ogni dipendente del Corpo Forestale Valdostano deve ritenersi in servizio anche al di fuori del normale orario di ufficio o del servizio esterno.
La continuità del servizio comporta l'obbligo della reperibilità e della disponibilità dei dipendenti in qualsiasi tempo e luogo.
Art. 34
Comando delle stazioni
Il Comando delle singole stazioni forestali è affidato, di norma, ad un sottufficiale.
Alle stazioni forestali di maggiore importanza è addetto un secondo sottufficiale, vice comandante di stazione.
Il Comandante della Stazione forestale coordina e sovraintende il servizio del reparto, ed è responsabile delle inadempienze imputabili ai propri dipendenti e, in generale, dell'irregolare andamento della stazione cui è preposto.
Art. 35
Pianta organica delle Stazioni
Il numero di personale distaccato presso le singole Stazioni forestali è proporzionato alle esigenze del momento, in dipendenza del lavoro di sorveglianza da eseguire e delle varie condizioni che possono influire su una maggiore o minore necessità di personale.
Art. 36
Firma della corrispondenza
La firma della corrispondenza è riservata al Comandante della Stazione.
In caso di assenza del Comandante della Stazione per giustificati motivi sia di lavoro che personali, egli è sostituito, nella firma della corrispondenza, dal vice comandante della Stazione o, scalarmente per ordine di anzianità di grado, dagli altri membri della Stazione, in modo che l'attività amministrativa non subisca alcun ritardo.
Art. 37
Perlustrazioni giornaliere
Il servizio esterno, che di norma deve essere eseguito da due dipendenti forestali insieme, e, in difetto di numero, con l'eventuale ausilio delle guardie campestri dei comuni o di altri enti, dovrà essere assicurato anche nei giorni festivi, ed avrà la durata giornaliera di almeno otto ore, anche se divise da una pausa meridiana. Durante il periodo invernale, il servizio esterno potrà anche essere inferiore alle ore 8 giornaliere, in considerazione delle particolari condizioni climatiche stagionali.
La durata della perlustrazione giornaliera dovrà essere prolungata oltre le otto ore, quando occorra assicurare la visita anche delle località site a maggiore distanza dalla sede: località, queste, che dovranno essere visitate almeno una volta al mese, salvo impedimento da innevamento nel periodo invernale, o di altro genere.
Il Comandante di stazione ha l'obbligo di partecipare al servizio di campagna, subordinando tuttavia tale obbligo alla disponibilità di agenti nella stazione ed alle altre responsabilità a lui incombenti.
Art. 38
Itinerario di servizio
È obbligo del Comandante della Stazione, o, in sua assenza, di chi lo sostituisce, di provvedere alla compilazione dell'itinerario di servizio, secondo le modalità che verranno emanate di volta in volta, con apposite norme interne, dal Capo dei Servizi Forestali.
Art. 39
Riposo settimanale
Il personale in servizio nelle stazioni forestali ha diritto a un giorno di riposo settimanale. In tale giorno è consentito al personale medesimo la più ampia libertà di movimento nell'ambito della Regione, con l'obbligo, tuttavia, di segnalare l'assenza al proprio comandante di stazione e rendersi reperibile in qualunque luogo e momento.
Il Comandante di Stazione annoterà su apposito registro le assenze del personale a riposo.
Il Comandante di Stazione, volendo assentarsi dalla propria sede durante il giorno di riposo, annoterà la propria assenza sul registro di cui al precedente capoverso, ed avrà cura di rendersi reperibile, per qualunque evenienza, dal personale dipendente rimasto in sede.
Il Comandante di stazione, per esigenze eccezionali di servizio, ha il dovere di rimanere in servizio anche in giorni di riposo settimanale, e di negare per iscritto ai propri dipendenti il permesso di allontanarsi dalla sede in detti giorni, o di rinviare ad altra data i giorni di riposo settimanale.
Sempre per eccezionali esigenze di servizio, il Comandante di Stazione ha facoltà di ritardare la partenza del dipendente per congedi, permessi e trasferimenti. Di ciò egli darà motivata comunicazione scritta agli Organi superiori che disporranno per l'aggiornamento di detti congedi, permessi e trasferimenti.
Art. 40
Comunicazioni
Il Comandante di Stazione riferisce per iscritto, ed in caso d'urgenza per telefono, all'Ispettore Capo dei Servizi Forestali o chi per lui:
a) sulle mancanze commesse nella Stazione forestale e sui provvedimenti presi o che si propongono;
b) sull'andamento del servizio e sulle misure necessarie per assicurarne la responsabilità;
c) sulle malattie e sulle assenze giustificate o arbitrarie;
d) sugli incendi boschivi, le valanghe, o altri eventi dannosi e catastrofici, nonché sulle contravvenzioni accertate in ordine agli incendi;
e) su tutti gli altri fatti di una qualche importanza che concernano il servizio d'istituto o complementare.
Art. 41
Tenuta dei registri
Il Comandante della Stazione Forestale avrà cura che siano costantemente tenuti aggiornati i registri in dotazione, il cui tipo è fissato con apposite norme interne del Capo dei Servizi Forestali.
Art. 42
Visite periodiche ed ispezioni
Le visite e le ispezioni, di regola, sono eseguite senza preavviso, avendo lo scopo di dare agli Ispettori, o sottufficiali più elevati in grado, la possibilità di accertare il regolare funzionamento delle varie Stazioni e del servizio in genere, e di provvedere alla rimozione di eventuali irregolarità.
L'Ispettore, Capo dei Servizi Forestali, non ha obbligo di visite periodiche, ma dovrà ispezionare, con la frequenza che riterrà necessaria, quelle stazioni forestali che speciali circostanze consigliassero di visitare, nell'interesse del servizio e della disciplina.
CAPO II
DOTAZIONE IN ARMI, UNIFORMI, ISTRUMENTI ED OGGETTI
Art. 43
Uniforme
Il personale addetto ai servizi di sorveglianza forestale sarà dotato, a spese dell'Amministrazione, di uniformi e di altri capi di vestiario nella misura e frequenza ritenute necessarie per il servizio.
La foggia e il tipo dell'uniforme sono stabiliti dalla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore per l'Agricoltura e Foreste e previa intesa con i competenti organi ministeriali.
Il personale forestale periferico ha l'obbligo di indossare l'uniforme in giorno di servizio. Esso è dispensato da tale obbligo nei periodi dei congedi, permessi e giorni di riposo.
Art. 44
Armi
L'Amministrazione Regionale fornisce in dotazione al personale forestale, a titolo gratuito e secondo le vigenti disposizioni di legge, l'armamento da portare in servizio.
L'armamento in dotazione dovrà essere restituito all'Amministrazione Regionale all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi motivo.
Art. 45
Istrumenti ed oggetti
Le Stazioni forestali sono dotate, a cura e spese dell'Amministrazione Regionale, di strumenti e materiale vario necessario all'espletamento del servizio tecnico e di campagna.
In particolare il martello forestale è affidato, per operazioni boschive, personalmente agli Ispettori ed ai sottufficiali e, se comandanti di Stazione, anche alle Guardie.
Chi abbia in consegna il martello forestale è responsabile della sua buona conservazione, né dovrà mai affidarlo a chicchessia per nessuna ragione, pena i provvedimenti disciplinari del caso.
L'eventuale smarrimento o deterioramento del martello forestale e degli altri oggetti in dotazione alla stazione forestale, comporterà, oltre alle eventuali sanzioni disciplinari, l'addebito dell'oggetto smarrito o deteriorato, ammenochè non se ne possa giustificare lo smarrimento o deterioramento con regolare verbale amministrativo, nel qual caso l'istrumento verrà rinnovato a cura e spese dell'Amministrazione Regionale.
Art. 46
Uso in servizio di veicolo a motore di proprietà degli Agenti forestali
Al personale forestale che, per motivi di servizio, faccia uso del mezzo motorizzato proprio, e che sia in regola con l'assicurazione personale e verso terzi, è corrisposta, ai sensi dell'articolo 183 della legge regionale 28.7.1956 n. 3 e successive modificazioni, l'indennità chilometrica per uso del mezzo proprio.
L'uso del mezzo proprio è consentito per un più veloce ed efficace espletamento del servizio. Il personale forestale dovrà tener presente che l'uso del mezzo motorizzato non deve assolutamente avere come conseguenza una diminuzione delle ispezioni a piedi, essenziali per un'ottima conoscenza del territorio affidato alla sorveglianza di ogni singola Stazione forestale.
Art. 47
Indennità di missione
Ai sottufficiali e guardie, impiegati in operazioni di martellata, perizie e stima di piante, consegna e misurazione di legname ed altre operazioni forestali nei boschi di proprietà di Comuni ed altri Enti pubblici, o nei terreni vincolati di privati, entro l'ambito della giurisdizione, competono le normali indennità di missione previste per i servizi resi fuori sede, a carico di coloro nell'interesse dei quali l'operazione viene eseguita.
Le indennità di missione vengono pagate al personale forestale esclusivamente dall'Amministrazione Regionale, che richiede, di volta in volta a Comuni, altri Enti e privati per il cui conto viene svolta l'operazione tecnica, il versamento della somma necessaria.
Per tutte le missioni fuori dell'ordinaria giurisdizione di competenza competono le normali indennità a seconda della distanza, durata e popolazione del Comune ove viene svolta la missione. La spesa fa carico all'Amministrazione Regionale o a quella amministrazione o persona nel cui interesse viene compiuta la missione.
Uguale indennità viene corrisposta per le operazioni di spegnimento di incendi boschivi nell'ambito giurisdizionale di competenza, purché esse si protraggano oltre le 24 ore di tempo, e la relativa spesa fa carico all'Amministrazione Regionale.
L'indennità di missione viene corrisposta al personale forestale anche per il servizio notturno svolto nell'ambito territoriale della giurisdizione.
Art. 48
Obbligo di residenza del personale
Ogni componente del Corpo forestale ha l'obbligo di risiedere nella sede della stazione forestale cui è assegnato, e di assumere domicilio anche con la propria famiglia, nella casa forestale di proprietà dell'Amministrazione Regionale, nelle sedi in cui essa esiste e purché i locali siano sufficienti.
L'alloggio nelle case forestali di proprietà dell'Amministrazione è gratuito per il personale forestale in attività di servizio ed i familiari loro conviventi. Non sono invece a carico dell'Amministrazione le spese per il consumo di elettricità e di combustibile. L'Amministrazione Regionale provvede, tramite l'Ufficio patrimoniale dell'Assessorato per le Finanze, alla manutenzione straordinaria dei fabbricati delle case forestali, e alla rimessa in atto degli appartamenti lasciati disponibili dai trasferiti o messi in congedo definitivo.
Al personale di sorveglianza forestale non fruente di alloggio gratuito in case forestali, per mancanza di queste o per insufficienza di alloggi, è corrisposta un'indennità mensile di alloggio commisurata alla sua situazione familiare ed al costo medio di affitto nella zona. Tale indennità viene stabilita dalla Giunta Regionale tenuto conto del parere espresso dall'Ufficio patrimoniale dell'Assessorato alle Finanze.
Art. 49
Personale trasferito di sede
Il personale trasferito di sede deve lasciar disponibile l'alloggio occupato per la data fissata di volta in volta dall'Amministrazione.
Il personale collocato a riposo, o non più riconosciuto idoneo al servizio, deve lasciar disponibile l'alloggio occupato entro il termine di 30 giorni dalla data di cessazione dal servizio.
I familiari di personale forestale deceduto in attività di servizio deve lasciar disponibile l'alloggio occupato entro il termine massimo di due mesi dal decesso del congiunto.
Contro gli inadempienti l'Amministrazione Regionale adotterà la procedura dello sfratto, computando inoltre a loro carico le spese di affitto dei locali per il periodo di tempo eccedente i termini prefissati, spese che verranno fissate dall'Ufficio patrimoniale dell'Assessorato alle Finanze.
Art. 50
Assegnazione di sede
I dipendenti del Corpo Forestale Valdostano non possono essere assegnati in servizio a stazioni forestali entro la cui circoscrizione territoriale sia compreso il Comune di origine loro, della loro consorte o dei loro rispettivi genitori.
Art. 51
Tesserino di riconoscimento
Ad ogni dipendente del Corpo Forestale Valdostano viene rilasciato dall'Amministrazione Regionale, all'atto della nomina in ruolo, un tesserino di riconoscimento strettamente personale attestante la qualifica, da parte del titolare, di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria.
Detto tesserino sarà soggetto a sostituzione in occasione di avanzamento o per causa di deterioramento.
Il tesserino di riconoscimento deve essere restituito all'Amministrazione Regionale all'atto della cessazione dal servizio per qualunque motivo e, temporaneamente, in caso di sospensione dal grado.
In caso di smarrimento del tesserino di riconoscimento, dovrà essere fatta immediata denuncia alla Stazione dell'Arma dei Carabinieri competente per zona, alla Questura di Aosta, nonché ai competenti Organi superiori. Qualora lo smarrimento del tesserino di riconoscimento debba imputarsi a negligenza del titolare, saranno presi a suo carico adeguati provvedimenti disciplinari.
TITOLO III
CAPO I
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 52
Assegnazione del personale ai posti della nuova pianta organica
Assegnazione ai posti della nuova pianta organica e sistemazione straordinaria a ruolo di personale avventizio e giornaliero.
Per l'assegnazione ai posti della nuova pianta organica annessa alla presente legge del personale regionale già titolare di posti di ruolo presso i Servizi di Sorveglianza forestale dell'Amministrazione Regionale, nonché per la sistemazione a ruolo del personale regionale avventizio e giornaliero attualmente addetto ai Servizi stessi che, alla data del 1.1.1968 risulti in servizio da almeno un biennio presso l'Amministrazione Regionale, si applicano le disposizioni transitorie del Capo III e del Capo IV della legge regionale 10.11.1966 n. 13.
Art. 53
Assorbimento ed inquadramento di personale del Corpo Forestale dello Stato comandato in servizio presso la Regione
Il personale forestale di ruolo dello Stato, attualmente comandato in servizio presso i Servizi di Sorveglianza Forestale dell'Amministrazione Regionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso la Regione, potrà essere assunto nei ruoli del Corpo Forestale Valdostano, previa presentazione di dimissioni dal ruolo statale di appartenenza.
Esso sarà inquadrato, entro i limiti dell'organico, nei ruoli regionali, nella medesima qualifica, e godrà del trattamento economico previsto per la qualifica corrispondente dell'organico regionale.
Per il riconoscimento dell'anzianità di servizio e di grado al personale di cui al precedente comma, ai fini dello sviluppo della carriera economica e degli aumenti periodici dei salari, si considererà valida esclusivamente l'anzianità maturata presso lo Stato nel posto di titolarità all'atto del passaggio nei ruoli del Corpo Forestale Valdostano.
A tal fine, per l'inquadramento nel grado regionale di brigadiere, verrà considerata valida anche l'anzianità maturata nel grado statale di vice-brigadiere e per l'inquadramento nel grado regionale di maresciallo, verrà considerata valida l'intera anzianità maturata presso lo Stato nei tre ordini del grado di maresciallo ("ordinario", "capo" e "maggiore").
La domanda di assunzione e di inquadramento nei ruoli regionali del personale forestale dello Stato dovrà essere presentata entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Il personale del Corpo Forestale dello Stato titolare di posti di Guardia scelta conserva "ad personam", all'atto del passaggio nei ruoli del Corpo Forestale Valdostano, la qualifica di Guardia scelta, fruendo però solo dei benefici di carriera e del trattamento economico previsto per i posti regionali di Guardia Forestale previsti dalla tabella organica annessa alla presente legge.
Il personale forestale statale comandato presso la Regione il quale, all'atto dell'approvazione della presente legge, è ammesso a frequentare il corso allievi sottufficiali della Scuola forestale statale potrà, a fine corso, essere assunto nei ruoli regionali.
La relativa domanda di assunzione e di inquadramento dovrà essere presentata entro quattro mesi dal termine del corso stesso, in deroga di quanto previsto dal sesto comma del presente articolo.
Detto personale sarà inserito nel grado di guardia forestale della carriera regionale.
Art. 54
Premi straordinari di anzianità ed indennità per cessazione dal servizio
L'anzianità utile ai fini della corresponsione dei premi straordinari di anzianità e della indennità per cessazione dal servizio, di cui agli articoli 184 e 189 delle norme generali per il personale ed i servizi della Regione, approvate con legge regionale 28.7.1956 n. 3 e successive modificazioni, decorrerà, per il personale del Corpo Forestale dello Stato assunto nei ruoli regionali, dal 1.1.1968, data di entrata in vigore della tabella organica annessa alla presente legge.
Art. 55
Riserva di posti di brigadiere per il personale regionale già in servizio
In sede di prima applicazione della presente legge è stabilita una riserva di posti nella misura del 60% a favore del personale forestale di ruolo e non di ruolo già in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione Regionale, per l'avanzamento ai posti di Brigadiere previsti dalla tabella organica annessa alla presente legge.
Art. 56
In sede di prima applicazione e per la durata di anni cinque dall'approvazione della presente legge, la licenza elementare sarà considerata sufficiente per la nomina a guardia forestale, in deroga all'articolo 9 lettera i).
Art. 57
Collocamento a riposo
Il personale forestale regionale appartenente alla carriera ausiliaria e assunto in servizio sino al 31 dicembre dell'anno 1952, è collocato a riposo al compimento del 60° anno di età.
CAPO II
Art. 58
Le spese a carico del bilancio della Regione per il personale addetto ai Servizi forestali, previste a decorrere dal 1.1.68 in complessive annue massime Lire 190.000.000 (comprensive della maggiore spesa annua derivante dall'applicazione della presente legge, prevista in annue massime Lire 40 milioni), graveranno sul capitolo 169 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1968, che presenta la necessaria disponibilità di fondi, e sul corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per i successivi anni finanziari.
Art. 59
La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle di Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
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Allegati alla legge:
- Allegato A - pianta organica dei posti del personale della carriera ausiliaria del Corpo Forestale Valdostano.
- Allegato B - tabella di attuazione della carriera economica a "ruolo aperto".
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ALLEGATO A alla legge regionale... n...
Pianta organica dei posti del personale della carriera ausiliaria del Corpo Forestale Valdostano
|
N. Posti |
Gruppo regionale |
Qualifiche |
|
8 |
S/F1 |
Marescialli |
|
13 |
S/F2 |
Brigadieri |
|
39 |
S/F3 |
Guardie Forestali |
---
ALLEGATO B alla legge regionale... n...
Tabella di attuazione della carriera economica a "Ruolo Aperto"
|
Gruppo reg. |
Qualifiche |
N. posti |
Sviluppo del ruolo aperto |
Modalità per le promozioni |
|
|
Salari annui lordi |
Numero anni |
||||
|
S/F1 |
Marescialli |
8 |
1.950.000 1.730.000 |
dopo 4 anni iniziale |
|
|
S/F2 |
Brigadieri |
13 |
1.680.000 1.550.000 1.400.000 |
dopo 8 anni dopo 4 anni iniziale |
I brigadieri possono essere promossi, a seconda della disponi-bilità dei posti e alle condizioni previste dall'articolo 13, a posti di Maresciallo. |
|
S/F3 |
Guardie Forestali |
39 |
1.350.000 1.230.000 1.080.000 |
dopo 8 anni dopo 4 anni iniziale |
Le Guardie Forestali possono essere promosse, a seconda della disponibilità dei posti e alle condizioni previste dall'articolo 13, a posti di Brigadiere. |
Montesano (P.S.D.I.) - Allora passiamo all'esame del punto n. 15 dell'ordine del giorno.
Maquignaz (D.C.) - In seguito al rinvio del disegno di legge non vistato da parte del Presidente della Commissione di Coordinamento, la Giunta ha esaminato attentamente le osservazioni e le argomentazioni sollevate ed è giunta a queste conclusioni. Le argomentazioni di cui ai punti a), b) e c) si possono accogliere, in quanto non tolgono nulla del potere legislativo della Regione conferitole con legge costituzionale del 26 febbraio 1948, mentre invece si può riconoscere che le norme previste nel disegno di legge forse esorbitavano dalle nostre competenze normative. A noi pare che anche le altre osservazioni si possano accogliere perché non modificano sostanzialmente le norme, ma ne puntualizzano alcuni punti e ciò a miglior interpretazione della legge stessa. Devo precisare che abbiamo avuto alcune perplessità circa l'accoglimento dell'osservazione di cui al punto 4 della lettera per quanto riguarda il tipo e la foggia dell'uniforme. Da un maggior approfondimento e dai chiarimenti avuti, si è accertato che l'osservazione mirava solo ad evitare eventuali imitazioni delle divise dei Corpi armati dello Stato e perciò abbiamo ritenuto di modificare la formulazione dell'articolo 43.
Vorrei infine fare presente la conseguenza negativa causata dal rinvio al personale forestale ausiliario. Siccome il nuovo disegno di legge viene presentato all'approvazione dopo la chiusura dell'anno finanziario 1967, a causa dell'impegno finanziario della maggiore spesa annua derivante dell'approvazione delle nuove norme, occorre stabilire la decorrenza al 1° gennaio 1968, con la conseguente perdita dei miglioramenti economici previsti per tutto il personale forestale per l'anno 1967.
La Giunta sta esaminando attentamente questa situazione e questa sperequazione nei confronti di tutto il personale della Regione e sarebbe favorevole ad adottare in un secondo tempo un provvedimento per la corresponsione di un'indennità una tantum, in modo da eliminare almeno il danno economico che il personale forestale verrebbe a subire a causa del rinvio del disegno di legge, quindi si propone al Consiglio l'approvazione del nuovo testo di legge.
Mi è pervenuto un emendamento, ma penso che di questo ne discuteremo poi nell'articolo relativo.
Montesano (P.S.D.I.) - Allora possiamo andare avanti con la votazione. Se non ci sono delle osservazioni, leggo gli articoli per approvarli ...(voce del Consigliere Fosson)... sì, io attendo con calma, perché, Consigliere Fosson, la legge è quella che abbiamo... stamattina... e quel testo vecchio che è stato, diciamo così, integrato o modificato per quelle osservazioni che i Consiglieri hanno avuto con la trasmissione dell'ordine del giorno, e non è che ci sia... la legge è sempre quella, ci sono soltanto quelle modificazioni che sono state apportate.
Articolo 1. Allora è l'Assessore che indica quali sono gli articoli modificati.
Esito della votazione:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
Articolo 2: stesso risultato. Articolo 3: stesso risultato. Articolo 4: stesso risultato. Vi è l'articolo 5.
Siggia Giovanna (P.C.I.) - "Articolo 5. Compiti delle Stazioni forestali. Le Stazioni forestali esplicano il servizio di tutela e di vigilanza del patrimonio silvo-pastorale della giurisdizione alle dirette dipendenze del Capo dei Servizi Forestali e degli Ispettori forestali, ed osservano e fanno osservare le leggi ed i regolamenti forestali, della pesca e della caccia, nonché quelli generali, in quanto attinenti alle loro incombenze di polizia ai termini dell'art. 2 della presente legge.".
Montesano (P.S.D.I.) - Metto in votazione l'articolo 5.
Esito della votazione:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità.
La parola all'Assessore Maquignaz.
Maquignaz (D.C.) - Era solo per spiegare che si sono soppresse le parole: "nonché quelli generali" dopo le parole "della pesca e della caccia". Nel rilievo si diceva che, siccome non sono ben precisati quali sono questi regolamenti, era più opportuno togliere le parole in questione. Le leggo l'osservazione fatta dalla Commissione di Coordinamento: "Dall'ultima parte delle disposizioni dell'articolo 5 dovrebbe essere eliminata la frase "nonché quelli generali", dato che non è ben chiaro a quali regolamenti generali si intenda riferirsi". Effettivamente non era precisato a quali regolamenti, perciò si è creduto opportuno accettare quella osservazione.
Caveri (U.V.) - Io non sono niente affatto d'accordo con questa soppressione, anche se il Signor Bordon dà dei pugni, perché, prima di fare il commediante o il Pulcinella in questo Consiglio, dovrebbe capire che cosa dicono i Consiglieri regionali ...(voce dell'Assessore Bordon)... domando che l'Assessore Bordon non mi interrompa, un minimo di educazione, perché come Pulcinella è abituato a beffarsi dei Consiglieri con le smorfie.
È pericoloso sopprimere le parole "nonché quelli generali" perché vuol dire diminuire la competenza del Corpo forestale valdostano, perché così non avrà più la competenza, come dice l'articolo, di far osservare i regolamenti generali, ma soltanto più... forestali e mi pare che sia evidente. C'è poco da ridere quindi, Signor Bordon, prima di ridere e di fare il pagliaccio qua dentro...
(battibecco tra i Consiglieri Caveri e Bordon)
Montesano (P.S.D.I.) - Lei, Consigliere Caveri, a inizio seduta ha detto: "oggi non so perché non ho voglia di litigare"...
Maquignaz (D.C.) - Io dicevo solo che, secondo noi, questa osservazione della Commissione di Coordinamento si può accogliere. Il Consigliere Caveri invece dice che, secondo lui, questo menoma un po' i compiti dei Servizi forestali.
Vorrei quindi solo sapere in quale maniera, perché qui si dice: "le Stazioni forestali esplicano il servizio di tutela e di vigilanza del patrimonio silvo-pastorale della giurisdizione alle dirette dipendenze del Capo dei Servizi Forestali e degli Ispettori forestali, ed osservano e fanno osservare le leggi e i regolamenti forestali...". Tutte le leggi e i regolamenti forestali della pesca e della caccia in quanto attinenti alle loro incombenze di polizia ai termini dell'articolo 2 della legge presente. Io non so, mi pare che siano salvaguardati, almeno per quanto mi riguarda.
Caveri (U.V.) - La mia osservazione è fondata e non perché sono io che la faccio, ma perché la logica ci insegna che è così, perché immaginate se un domani una guardia forestale incontrasse in una foresta qualunque o in un prato tizio e gli dicesse: "tu hai violato il regolamento generale tale", l'altro - se fosse abbastanza... come dire? erudito - potrebbe rispondere: "no, la Commissione di Coordinamento ha detto che bisogna cancellare i regolamenti generali; quella che voi mi contestate è la violazione di un regolamento generale e quindi voi non avete il diritto di farmi questa osservazione o di contestarmi la contravvenzione". Mi pare quindi che sia evidente la pericolosità di sopprimere le parole: "regolamenti generali", rientra nel solito piano della Commissione di Coordinamento di diminuire le competenze degli organi regionali.
Io chiedo scusa se dell'argomento parlo solo così per analogia, ma io sono inorridito in questi giorni, perché ho saputo che proprio qualche tempo fa qualcuno, munito di funzioni che si possono chiamare pubbliche o semi-pubbliche, ha addirittura proposto di ricostituire la Camera di Commercio di Aosta. Bene, questa sarebbe la seconda legge Codignola-Borghi, quindi questo vorrebbe poi dire diminuire le competenze dell'Assessore all'Industria e Commercio. Continuiamo su questa strada, continuiamo pure!
Fosson (U.V.) - Io vorrei portare un esempio pratico sulla necessità di mantenere questo inciso, perché forse "regolamenti generali" non sono le parole più esatte, però facciamo il caso... qui si modificano le leggi... e quindi rimarrebbe: "si osservano e fanno osservare le leggi e i regolamenti forestali, della pesca e della caccia". È ben delimitato il quadro in cui hanno la loro competenza. Ora, l'Amministrazione regionale ha fatto una legge a suo tempo per la protezione della flora spontanea; non entra nelle leggi e nei regolamenti forestali, è un qualche cosa a parte. Noi ci serviamo - e l'abbiamo detto nella legge - delle leggi forestali per tutelare e sorvegliare su questo punto.
Abbiamo avuto già dei precedenti, dove abbiamo dovuto fare delle denunce, sono arrivate delle contestazioni, e via dicendo, su questo punto. Io quindi ritengo che vada mantenuta la dizione "regolamenti generali", perché non possiamo entrare in una casistica e specificare tutte quelle leggi e regolamenti che eventualmente le Guardie forestali dovrebbero tutelare - ricordo che la Commissione di Coordinamento ha osservato che non si è specificato quali regolamenti generali -, conviene lasciare quella dizione.
Germano (P.C.I.) - Naturalmente sono quelli che corrispondono alle loro funzioni, però sono molti...
Maquignaz (D.C.) - Dicono due, noi abbiamo tutti i compiti che sono attribuiti al Corpo forestale valdostano, fra i quali c'è anche al punto g) la protezione della flora spontanea, poi la Polizia forestale, l'addestramento del personale, ricerche e applicazione sperimentali, tutela e miglioramento dei pascoli; qui ci sono tutti questi, sono elencati. Ora, almeno per quell'esempio che ha detto il Consigliere Fosson, non sussiste quel timore perché qui è ben precisato al punto g) dell'articolo 2 e difatti qui all'articolo vi facciamo riferimento: "ai termini dell'articolo 2 della presente legge".
Germano (P.C.I.) - C'è il compito, d'accordo, però non è che deve applicare la legge in quel caso... che deve applicare il regolamento della legge che è stato fatto su quell'argomento... e nella dizione: "nonché quelli generali" si intendeva questo. Bisogna dire piuttosto alla Commissione di Coordinamento che non si preoccupi perché non facciamo del Corpo dei forestali una guardia armata della difesa di chissà che cosa, vogliamo la difesa dei loro compiti. È evidente che, togliendo quella dizione, vi è più incompletezza. Non credo poi che la Commissione di Coordinamento boccerà il provvedimento se noi manterremo quella dizione, accettiamo invece le osservazioni più serie, quella sulle armi la comprendo, è più seria.
Andrione (U.V.) - Semplicemente una questione breve di tecnica legislativa: affinché un ufficiale di Polizia sia investito di certi poteri, occorre la dizione specifica della legge, non basta dire che ha i compiti di vigilare sulla flora e sulla fauna, deve esserci una menzione di legge che dice che lui fa rispettare queste gestioni. Punto primo.
Punto secondo: il sistema della legislazione italiana è tale per cui in ogni argomento ci sono almeno 300 decreti-legge, 200 leggi per cui materialmente è impossibile dire quali leggi si occupano della difesa della flora e quali invece riguardano la difesa della fauna. La dizione larga quindi è fatta apposta per investire gli ufficiali di Polizia forestale di quegli specifici poteri.
Bionaz (D.C.) - Mi sembra che qui si voglia proprio andare a cercare il pelo nell'uovo.
L'articolo 2 recita: "È costituito il "Corpo forestale valdostano" al quale sono attribuiti i seguenti compiti..." e c'è tutto. Nell'ultima parte dell'articolo 5 i compiti ci sono tutti, ve lo leggo: "Le Stazioni forestali esplicano il servizio di tutela e di vigilanza del patrimonio silvo-pastorale della giurisdizione alle dirette dipendenze del Capo dei Servizi forestali e degli Ispettori forestali, e osservano e fanno osservare le leggi e i regolamenti forestali, della pesca e della caccia, in quanto attinenti alle loro incombenze di polizia ai termini dell'articolo 2 della presente legge". C'è tutto qui, scusate.
Per quanto riguarda le osservazioni della Commissione di Coordinamento, verosimilmente si voleva che non si esorbitasse dai compiti specificati all'articolo 2. Sinceramente non vedo perché ci si debba formalizzare su questa osservazione, perché proprio qui all'articolo 5 sono contemplati tutti i compiti attinenti alle attività svolte dal nostro Corpo forestale elencati nell'articolo 2, è molto chiaro.
Caveri (U.V.) - Io non vorrei offendere nessuno, io non offendo mai nessuno se non mi si tira per i capelli, com'è successo un momento fa. Comunque sia, qui non si vede perché, insomma, io mi permetto di dire: o qui non si vedono delle cose che sono visibili a occhio nudo anche senza bisogno di questi occhiali, oppure se non si vogliono vedere le cose... perché, scusatemi, l'articolo nella sua dizione precedente cosa dice? Dice che "le stazioni forestali esplicano il servizio di tutela e di vigilanza del patrimonio...", eccetera, e osservano e fanno osservare le leggi e i regolamenti forestali della pesca e della caccia, nonché quelli generali. Sopprimere l'espressione: "nonché quelli generali" cosa comporta? Vuol dire sottrarre al Corpo forestale valdostano - e questo anche un bambino dell'asilo lo capisce - qualunque competenza sui regolamenti generali.
Allora io vi domando un'altra cosa, e riprendo quello che ha detto il Consigliere Andrione: dato il sistema di legiferare all'italiana, che non c'è nessun giurista che sappia dirci quante e quali sono le leggi, io sfido chiunque a dire oggi in questo momento quanti e quali sono i regolamenti generali di cui oggi le Guardie forestali tutelano l'osservanza. Chi è capace in questo momento di dire quanti e quali sono questi regolamenti generali? Nessuno lo può sapere. Ci sono certamente dei regolamenti generali che oggi le Guardie forestali fanno osservare, come fanno osservare le leggi statali e quelle regionali.
Ora, mi pare eminentemente pericoloso sopprimere la dizione. Noi crediamo che i componenti della Commissione di Coordinamento, anche se certe volte dicono le cose a vanvera, siano proprio delle menti, delle persone preparate; perché allora chiedono di sopprimere le parole "regolamenti generali"? Perché non vogliono che il Corpo forestale valdostano abbia una competenza in materia di regolamenti generali; comunque, adesso lasciamo stare la polemica... È chiaro che, sopprimendo queste parole, domani fondatamente chiunque potrà sostenere questa tesi: "voi Ufficiali, Sottoufficiali, Guardie del Corpo forestale valdostano non potete fare osservare i regolamenti generali", perché? Perché il Consiglio regionale aveva previsto la dizione "regolamenti generali", la Commissione di Coordinamento la vorrebbe cancellare e voi avete accettato di farlo, quindi voi questa competenza non l'avete più. Tale questione è così evidente che è proprio come dire che due più due è uguale a quattro!
Fosson (U.V.) - Vorrei aggiungere una piccola considerazione anche a quello che ha detto l'Avvocato Bionaz prima. L'Avvocato Bionaz e anche l'Assessore Maquignaz, dinanzi a quell'esempio pratico che io ho portato, hanno asserito: "ma nell'articolo 2 è detto: "protezione della flora spontanea", c'è tutto inserito nell'articolo 2, quindi dicendo all'articolo 5: "in quanto attinenti alle loro incombenze di polizia ai termini dell'articolo 2 della presente legge", loro hanno la competenza su tutte queste voci dell'articolo 2 - voi forse avete fatto degli studi classici mentre io non li ho fatti, quindi dovreste capire meglio questa formulazione italiana - ma quando nel primo testo precisiamo: "e osservano e fanno osservare le leggi ed i regolamenti forestali, della pesca e della caccia, nonché quelli generali, in quanto attinenti alle loro incombenze di polizia ai termini dell'articolo 2 della presente legge", gli consegniamo questa parte per quanto elencato all'articolo 2. Quando noi togliamo "nonché quelli generali", rimane pura e semplice la questione dei regolamenti forestali, della pesca e della caccia in base all'articolo 2, ma è monca la questione se noi non mettiamo il riferimento a quelli generali. Le parole "in quanto attinenti alle loro incombenze di polizia ai termini dell'articolo 2" hanno un senso se diamo quella possibilità dei regolamenti generali; se noi togliamo "nonché quelli generali", non ha più senso.
Ora, anche la Commissione di Coordinamento nella sua stessa osservazione non è molto accanita: "dato che non è ben chiaro a quali regolamenti generali si intende riferirsi...", ma lasciamo pur stare, la nostra preoccupazione è quella che non vorremmo che, per una frase che non ha per me molta importanza - io questo lo ribadisco -, ci possa essere una certa presa di posizione... e non credo che si arrivi fino lì, tanto più che questo regolamento generale si riferisce sempre alla materia... "le incombenze di polizia di cui all'articolo 2 della presente legge" lasciamolo pure, poi vuol dire che cercheremo di difendere come potremo... Non vogliamo qui difendere le osservazioni della Commissione di Coordinamento, ma non vogliamo creare qui delle difficoltà quando non se ne vede una gran ragione, insomma.
Caveri (U.V.) - Allora, se ho ben capito, il Presidente della Giunta accetta di mantenere l'espressione "regolamenti generali".
Permettetemi di dire una piccola cosa così en passant senza nessuna polemica né con la Giunta, né con il Presidente della Giunta, né con la maggioranza, né con nessuno: ma perché allora la Commissione di Coordinamento ha voluto togliere l'espressione "regolamenti generali"? Tutte le volte che si tratta di esaminare gli Statuti, i regolamenti o le leggi regionali che riguardano Corpi regionali che abbiano un aspetto semi-militare, una disciplina militare o semi-militare, la nostra Commissione di Coordinamento ha sempre una paura folle, perché teme che gli estremisti in Valle d'Aosta vogliano servirsi o dei forestali, o dei pompieri, i vigili del fuoco domani se saranno regionalizzati... che si voglia fare qualche cosa di quello che si dice sia stato fatto nell'Alto Adige - io non so se sia vero o no -, dove si sarebbero serviti dei vigili del fuoco per fare una specie di truffa con la disciplina militare. Io penso che uno dei motivi per cui hanno tolto quella espressione "regolamenti generali" possa rientrare in questa paura, che, trattandosi della Valle d'Aosta, è veramente infondata.
Montesano (P.S.D.I.) - Richiamo i Consiglieri che vogliono votare, per la solita storia di non sobbarcare la Segretaria del Consiglio circa il conteggio dei presenti e degli assenti, a rimanere al loro posto per il periodo relativo all'esame dell'articolato di questo provvedimento. Allora da parte della Giunta vengono accolte queste parole: "nonché quelli generali", che sono da inserire dopo "regolamenti forestali". Sull'articolo 5 non c'è nessuna altra osservazione, lo metto pertanto in votazione.
Esito della votazione:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 32
L'articolo viene approvato dal Consiglio con l'inciso aggiunto che è stato menzionato.
Articolo 6: stesso risultato. Passiamo all'esame dell'articolo 7.
Montesano (P.S.D.I.) - L'Assessore mi ha ricordato che si tratta di un articolo sostituito.
Siggia Giovanna (P.C.I.) - "Articolo 7. Qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria. Al personale forestale di ogni grado potranno essere riconosciute, ai sensi delle leggi in vigore e da parte dei competenti organi, funzioni di polizia giudiziaria, con attribuzione della qualifica di ufficiali od agenti di polizia giudiziaria.
Il personale forestale potrà essere autorizzato, dalla competente Autorità e secondo le vigenti leggi, a portare armi da fuoco in servizio.".
Fosson (U.V.) - Non pensavo che la discussione di questa legge si facesse adesso e avevo preso qualche nota, ma volevo approfondire. Qui si è cambiato... ci sono sempre quelle preoccupazioni da parte della Commissione di Coordinamento, che in parte noi possiamo chiarire per tranquillizzare sull'assoluta nostra involontarietà di arrivare a creare dei Corpi militari regionali.
Qui questa questione del "potranno"... comincio a sottolineare questo, poi vorrei rileggere bene attentamente le osservazioni della Commissione di Coordinamento... ma cambiare addirittura: "Al personale forestale di ogni grado potranno essere riconosciute, ai sensi delle leggi in vigore e da parte dei competenti organi, funzioni di polizia giudiziaria"... Non è competenza nostra dargli questa funzione, ma noi dobbiamo mettere nel regolamento: "gli agenti forestali devono essere riconosciuti", non "potranno", attraverso quella trafila che bisogna fare, che li riconosce in questo senso e sarà sia per dargli la dotazione di armi, sia per altro, sarà lo Stato che deve riconoscere questo; noi però non possiamo mettere: "potranno". Qui quindi è una questione da coordinare, secondo me, per tranquillizzare la Commissione di Coordinamento sugli scopi che noi vogliamo raggiungere, però non possiamo derogare da questa funzione, perché altrimenti viene a cadere anche uno dei presupposti che regola il Corpo forestale; noi menomeremmo il nostro Corpo forestale rispetto a quello dello Stato.
Caveri (U.V.) - Le osservazioni del Consigliere Fosson sono giustissime e bastano per convincersene, perché il testo che era stato approvato dal Consiglio regionale all'unanimità diceva tra le altre cose: "Agli appartenenti al Corpo forestale valdostano è attribuita ai sensi dell'articolo 221 del Codice di Procedura Penale, e previo il giuramento di rito, la qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria nei limiti del servizio...", eccetera. Questo era necessario ed è necessario che rimanga, ma perché anche domani nei procedimenti penali che vi saranno di coloro imputati o di furto di piante, o di contravvenzioni forestali varie, o dei regolamenti generali che sono rientrati dalla finestra dopo essere usciti dalla porta o viceversa, è necessario che si sappia se il Signor Ispettore, il Signor Maresciallo, o Brigadiere, o Guardia sono ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, non si può pensare di fare un regolamento del Corpo forestale valdostano e di non dire ben chiaramente che costoro sono ufficiali e addetti di Polizia giudiziaria in base all'articolo 221 del Codice di Procedura Penale.
La nuova dizione invece non vuol dire niente, è una dizione che si presterà a equivoci, a malintesi e a inconvenienti gravi. Infatti, come diceva Fosson, non vuol dire proprio niente dire: "al personale forestale di ogni grado potranno essere riconosciute... - eccetera - funzioni di polizia...", potranno come, quando e da chi? È il regolamento di questa legge regionale che deve dire o no potranno... quando? E da parte di chi? Me lo sapete dire? Evidentemente questa espressione del "potranno" è un non senso, noi dobbiamo avere il coraggio di dire che gli Ufficiali e le Guardie del Corpo forestale valdostano hanno le funzioni di Polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 221 del Codice di Procedura Penale, questa necessità si impone.
Maquignaz (D.C.) - Io vorrei rileggere invece le osservazioni fatte dalla Commissione di Coordinamento: "la qualifica di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria al personale del corpo guardie forestali della Regione discende direttamente dal disposto dell'articolo 221-C.P.P. e non può quindi essere attribuita, ma semplicemente riconosciuta...". Non è che noi possiamo attribuirla quindi, perché il Codice di Procedura Penale non cita il personale forestale.
(voce del Consigliere Caveri)
Fosson (U.V.) - Io chiedo scusa se riprendo la parola così brevissimamente... guardando bene, d'accordo, però, in base a quanto osserva la Commissione di Coordinamento, secondo me, noi dovremmo formulare l'articolo 7 in un'altra maniera: noi dobbiamo affermare non il "potranno", ma che i membri del Corpo forestale sono agenti di Polizia giudiziaria in base al Codice Penale e via dicendo. Qui effettivamente abbiamo statuito noi qualche cosa perché diciamo che, per ottenere la nomina d'ufficiale o di agente di Polizia giudiziaria, occorre aver compiuto l'età di 21 anni e aver superato il periodo di prova nel grado iniziale di carriera.
Ora, se ho ben interpretato, la Commissione di Coordinamento dice: "voi non potete regolamentare la questione di come devono ottenere questo titolo di essere militari di Polizia giudiziaria, perché, in base all'articolo 221 del Codice penale, automaticamente viene attribuita questa funzione di Polizia giudiziaria". Noi quindi non possiamo statuire, ma dobbiamo affermare che, in base alle leggi dello Stato, in base al Codice Penale, queste persone sono agenti di Polizia giudiziaria.
Noi non possiamo mettere come per la parte armata: "il personale forestale potrà essere autorizzato dalla competente autorità e secondo le vigenti leggi a portare armi da fuoco in servizio", perché la disposizione qui dice: "si autorizza il Corpo forestale regionale al porto d'armi da fuoco", eccede la potestà legislativa della Regione. Fin qui siamo perfettamente d'accordo, perché la disciplina delle armi rientra nella materia della pubblica sicurezza, in ordine alla quale la Regione è carente di potestà legislativa, che è riservata allo Stato, perché attiene alla conservazione dell'ordine pubblico, all'integrità e incolumità pubblica; per analogo motivo si deve ritenere illegittimo il disposto del successivo articolo 44. Noi dicevamo: "l'anzidetto personale è autorizzato a portare armi da fuoco il cui tipo è stabilito dalla Giunta regionale", cioè noi regolamentavamo il porto d'armi e davamo questo mandato alla Giunta. Effettivamente né il Consiglio, né la Giunta non hanno questa facoltà, ma noi dobbiamo modificare l'articolo 7, riaffermando che questo Corpo deve essere armato in base a quello che è previsto dalle leggi nazionali. Sia per quanto riguarda la prima parte relativa agli ufficiali di Polizia giudiziaria, sia per la seconda parte per le armi, quindi noi non possiamo statuire, però dobbiamo affermare nella legge che questa gente è ufficiale di Polizia giudiziaria, è armata in base a quello che prevedono le leggi nazionali.
Maquignaz (D.C.) - Qui si potrebbe o accogliere nuovamente il secondo comma del precedente articolo della legge precedente, cioè mettere: "agli appartenenti al Corpo forestale valdostano è riconosciuta - invece di "è attribuita" - ai sensi dell'articolo 221 del Codice di Procedura Penale e previo giuramento di rito, la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferiti dalle leggi e dai regolamenti in vigore", senza andare oltre. Questo potrebbe sostituire il primo comma dell'articolo.
Sulla seconda parte invece bisogna modificare questo "potrà ", si potrebbe anche dire: "il personale forestale sarà autorizzato dalla competente autorità ".
Andrione (U.V.) - Je voudrais faire remarquer qu'ici il s'agit simplement d'un pouvoir d'intégration. Par conséquent, étant donné que les forestiers sont armés partout, nous nous déclarons que dans ce cas-là... Il me semble que dans l'article on dit: "Il personale forestale è armato in conformità alle vigenti disposizioni dello Stato... " e noi integriamo le disposizioni dello Stato con le nostre regole particolari, quindi non in base all'articolo 2 dello Statuto, ma in base all'articolo 3, e l'obiezione della Commissione di Coordinamento dovrebbe decadere.
Bionaz (D.C.) - Mi sembra che la questione qui sia più delicata di quella che abbiamo discusso prima. La questione delle armi è indubbiamente una questione sulla quale la Commissione di Coordinamento ha già fatto un'osservazione, diremo, più vivace.
Siccome nel nuovo testo si dice: "Il personale forestale potrà essere autorizzato, dalla competente Autorità e secondo le vigenti leggi, a portare armi da fuoco in servizio", mi sembra sufficiente. Il porto d'armi, indubbiamente, è una norma di carattere penale che rientra nelle leggi di pubblica sicurezza. Non si può neanche dire che qui abbiamo delle potestà integrative, non si integra niente, la pubblica sicurezza è la norma penale, qui non possiamo integrare niente.
Mi sembra che su questa osservazione, quando ne abbiamo discusso, si sono accentrate proprio le attenzioni degli organi di controllo. Penso che si possa accettare il nuovo testo, perché, quando fa riferimento alle competenti autorità, naturalmente non è la Regione e, secondo le vigenti leggi, il Corpo forestale indubbiamente non potrà che essere armato.
Quanto poi al primo comma, invece di dire: "potranno", lascerei nel testo già modificato con le parole "sono riconosciute", che è anche molto sintetico.
Per quanto riguarda il secondo comma, dove si dice: "Il personale forestale potrà essere autorizzato, dalla competente Autorità - che non è la nostra indubbiamente, ma quella di Polizia - e secondo le vigenti leggi...". Non è neanche detto che possano svolgere compiti di polizia giudiziaria se non hanno il riconoscimento del porto d'armi, però esso va fatto secondo le leggi di pubblica sicurezza.
Caveri (U.V.) - A parte la questione - non parlo della seconda parte in questo momento, parlo della prima -, domando che l'Assessore Maquignaz mi legga il testo nuovo da lui proposto.
Maquignaz (D.C.) - "Agli appartenenti al Corpo forestale valdostano è riconosciuta, ai sensi dell'articolo 221 del Codice di Procedura Penale e previo giuramento di rito, la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle leggi e dai regolamenti in vigore".
Caveri (U.V.) - Io propongo invece che questo testo non citi l'articolo 221 del Codice di Procedura Penale. Io propongo si dica così: "Agli appartenenti al Corpo forestale valdostano è riconosciuta ai sensi delle leggi vigenti - e non citare l'articolo 221 del Codice di Procedura Penale - e previo giuramento, la qualifica...", eccetera.
Bionaz (D.C.) - Il nuovo, Avvocato, è più sintetico e dice tutte quelle nuove cose.
Caveri (U.V.) - Voi volete il nuovo, ma allora mettiamoci d'accordo una buona volta quale dobbiamo leggere. Io vi leggo il nuovo: "Al personale forestale di ogni grado sono riconosciute...". Secondo me, il cambiamento dovrebbe essere solo questo, invece del "potrà ", dobbiamo dire: "sono riconosciute" e poi il resto va lasciato invariato senza citare l'articolo 221 del Codice di Procedura penale per la semplice ragione che tale articolo cita la milizia volontaria per la sicurezza nazionale, ma non la Forestale.
Montesano (P.S.D.I.) - Oh, allora, il primo comma...
Maquignaz (D.C.) - Il primo comma viene variato solo nella prima linea, anziché "potranno essere riconosciute", è "sono riconosciute"; il resto rimane immutato, il secondo comma non viene modificato.
Montesano (P.S.D.I.) - Perché ci sono state delle discussioni, appunto, sul 2° comma...
Andrione (U.V.) - Accettando dalla Polizia...
Bionaz (D.C.) - Su quello, guardi, è una questione di principio che certamente ci mette in pericolo...
Andrione (U.V.) - Ma come fanno a metterci in pericolo...
Bionaz (D.C.) - Mi sembra che siccome noi non abbiamo nessuna facoltà integrativa qui...
Andrione (U.V.) - Non ci capiamo, mi scusi. Facciamo un'ipotesi per assurdo: lei a un Ufficiale di Polizia forestale cui viene rifiutato il permesso del porto d'armi che cosa fa? Da un certo punto di vista, è impiegato regionale, è questo, è quello, ha quelle qualifiche; dall'altro punto di vista, non può esercitare le sue funzioni.
Bionaz (D.C.) - Quello non può essere un Ufficiale di Polizia.
Andrione (U.V.) - Allora, lei, nel Regolamento deve mettere: "sarà ", cioè deve stabilire che chi esercita quelle funzioni deve avere questa...
Bionaz (D.C.) - Se è una norma imperativa di carattere penale, è inutile che insistiamo su questo! Qui non c'è facoltà della Regione, lo dice anche la relazione, guardi, le osservazioni alla lettera b), se lei guarda, sono chiare.
Andrione (U.V.) - Il carattere penale di una norma c'è solo quando la norma stabilisce una pena, qui si tratta di un carattere semplicemente di Polizia.
Bionaz (D.C.) - Di sicurezza...
Andrione (U.V.) - Se noi diciamo: "potrà ", interferiamo lo stesso, non possiamo mica fare un Corpo forestale senza che gli venga...
Bionaz (D.C.) - Lei sa che il porto d'armi viene attribuito con un provvedimento a parte, a chicchessia e viene rinnovato ogni anno. Su questo la Commissione di Coordinamento certamente non demorde.
Caveri (U.V.) - Io non volevo quasi neanche fare quell'osservazione un minuto fa perché mi sembrava quasi di esagerare, ma adesso che si parla di armi, c'è una gran paura che il Presidente Bionaz voglia armare con le mitragliatrici il Corpo forestale valdostano.
Penso che il Signor Bionaz non voglia fare quello e neanche i suoi legittimi successori. I predecessori non hanno mai pensato cose del genere.
Rimanendo nel campo della seconda parte dell'articolo 7, il Presidente della Commissione di Coordinamento non ha nessuna ragione di allarmarsi se invece di dire: "Il personale forestale potrà essere autorizzato dalla competente autorità e secondo le vigenti leggi a portare armi da fuoco in servizio", ci saranno le parole "saranno autorizzati", da chi? "dalla competente autorità e secondo le vigenti leggi".
Non c'è quindi nessunissimo allarme, nessunissimo pericolo e non c'è nessuna ragione per cui la Commissione di Coordinamento debba respingere questa dizione, perché? Perché, che ci sia o che non ci sia il "potrà ", che ci sia invece del "potrà " il "sarà autorizzato" sarà sempre l'autorità competente ad autorizzare i Forestali a portare le armi da fuoco e nessun altro all'infuori dell'autorità competente, e non in base alle leggi regionali, ma in base alle leggi statali vigenti, quindi in base al Testo unico di pubblica sicurezza. Quando l'Avvocato Bionaz dice che è una legge penale, non è vero: la legge di pubblica sicurezza contiene anche delle norme penali come diceva un momento fa Andrione; quand'è che queste norme del Testo di pubblica sicurezza sono penali? Quando stabiliscono una pena, quando invece la legge di pubblica sicurezza prevede che possano essere muniti di armi da fuoco certi determinati agenti, non è affatto una norma penale, è una norma di pubblica sicurezza che vuol salvaguardare che cosa? L'ordine pubblico! Perché prima di dare delle armi da fuoco a degli agenti, bisogna che sia l'autorità competente a farlo in base alle leggi.
Se noi diciamo - questo non lo diciamo per amore di polemica -: "il personale forestale sarà autorizzato, dalla competente autorità e secondo le vigenti leggi, a portare armi da fuoco in servizio", va tutto bene, non c'è nessuno che ha da ottenere niente.
Bionaz (D.C.) - Il fatto che si dica: "sarà " trasferisce a noi, ad altra autorità il compito di affidare questo, il porto d'armi...
(voce di un Consigliere) - ... no...
Bionaz (D.C.) - ... Sissignore, non no. Scusi dicendo: "Il personale forestale sarà autorizzato, dalla competente autorità " è un trasferimento di potere ad altra autorità che non è quella di pubblica sicurezza. Guardi, mi accaloro a difendere questo, perché su questo proprio ho l'impressione che dovremmo essere veramente... insomma, corriamo il rischio di non farci approvare la legge. Siccome credo che qui non abbiamo la possibilità di scegliere, corriamo veramente un rischio per delle questioni che sono...
Chamonin (U.V.) - Siccome è una cosa implicita che il personale forestale normalmente è autorizzato a portare armi in servizio ed è l'autorità che rilascia appunto il porto d'armi annualmente a chicchessia ne faccia domanda e abbia diritto a portarlo... non c'è neanche bisogno di metterlo qua dentro, allora. Perché nel regolamento, per esempio, degli agenti della... caccia non c'è, oppure hanno tutti il porto d'armi, quindi né "potrà essere", né "sarà ", io lo toglierei, perché tanto è implicito che la competente autorità lo rilascia.
Caveri (U.V.) - Io volevo rispondere all'Avvocato Bionaz, ma sono costretto a rispondere al Consigliere Chamonin, perché dice: "implicito", fosse tanto implicito non ci sarebbero tutte queste storie dai Signori della Commissione di Coordinamento.
Voglio pregare l'Avvocato Bionaz di qualche secondo di attenzione; egli ha detto che "il personale forestale sarà autorizzato dalla competente autorità...", eccetera, si fa un trasferimento di autorità. Io contesto questo non per il gusto di discutere con lei ma perché veramente sono convinto di quello che dico, cioè quando noi diciamo: "il personale forestale sarà autorizzato dalla competente autorità e secondo le vigenti leggi", è chiaro qual è la competente autorità e nessuno pensa di trasferire a un altro...
Bionaz (D.C.) - Solo l'atto formale che risale alla competente autorità, ma l'atto primario dell'attribuzione del diritto di avere l'arma è nostro!
Caveri (U.V.) - ... no, all'Autorità competente...
Bionaz (D.C.) - ... ma l'atto formale...
Caveri (U.V.) - L'autorizzazione è un atto formale, certamente, ma rimane di competenza dell'autorità competente. Volete tagliare la testa al toro? Possiamo allora mettere così: "dalla competente autorità di pubblica sicurezza" e con quello va tutto a posto, e allora non c'è più niente da temere, no?
Fosson (U.V.) - Io volevo ancora fare presente che nella dizione del vecchio articolo 7 effettivamente la Commissione di Coordinamento si è allarmata, perché noi statuivamo: "l'anzidetto personale è autorizzato a portare armi da fuoco...". Non facevamo nessun riferimento all'autorità che rilasciava questo permesso e aggiungevamo: "il cui tipo è stato stabilito dalla Giunta regionale". Se poi guardiamo il vecchio articolo 44, marchiamo molto sul tipo di armi che vengono date al Corpo forestale in maniera che sembrava proprio... cioè era tutta l'Amministrazione regionale che regolamentava questa parte delle armi. Ora, quando noi togliamo il vecchio articolo e rimettiamo qui: "il personale forestale sarà autorizzato dalla competente autorità ", io non sto a ripetere quello che hanno già detto altri, ma praticamente non è più competenza della Giunta...
Bionaz (D.C.) - ... con questa dizione: "sarà autorizzato" l'atto formale non può non essere autorizzato dall'autorità competente.
Fosson (U.V.) - Sarà autorizzato. Vogliamo aggiungere qualche cosa...
Bionaz (D.C.) - Non vale la pena di correre questo rischio quando su questo si sono proprio appuntati...
Fosson (U.V.) - Come era stato messo nel vecchio articolo 7 e nel vecchio articolo 44, ci assumevamo tutta la competenza noi, non facevamo riferimento a nessuna competente autorità. Ci autorizzavamo noi ad avere quest'Autorità e pertanto qui era logico... invece con questa nuova dizione noi affermiamo che il Corpo forestale deve essere armato, ma d'altra parte tutti i Corpi forestali sono armati, però è subordinato al rilascio dell'autorità competente.
Caveri (U.V.) - Io dico ancora una cosa, poi se non sarò più tirato per i capelli, non dirò più niente su questo articolo.
Qui, prima di essere una questione di diritto, è una questione di lingua italiana e io pregherei che l'Avvocato Bionaz facesse attenzione perché, siccome la lingua italiana è parificata alla lingua francese, possiamo anche parlare in lingua italiana.
Prima di una questione di diritto, è una questione di lingua italiana perché, quando in lingua italiana si dice: "il personale forestale sarà autorizzato dalla competente autorità ", che cosa vuol dire? Che il personale sarà autorizzato da quella autorità che è competente e da nessun'altra, quindi non c'è nessunissimo trasferimento e, detto questo, è detto tutto. Questa norma trasformata in "sarà autorizzato dall'autorità competente" è la dizione la più innocua, la più inoffensiva e, dato che il Presidente della Commissione di Coordinamento deve sapere la lingua italiana - e penso che la lingua italiana la conosca, non saprà la lingua francese, evidentemente, o la conoscerà più o meno come il Dottor Balestri -, deve sapere quello che vuol dire "il personale forestale sarà autorizzato dall'autorità competente" e quindi né dall'Avvocato Caveri, né dal Consigliere Lustrissy, ma insomma!
Montesano (P.S.D.I.) - Io proporrei al Consiglio l'inversione delle parole, in modo che ci sia effettivamente chiarezza sul fatto che il porto d'armi viene dato dall'autorità di pubblica sicurezza competente.
Proporrei questo testo: "Il personale forestale porterà armi da fuoco in servizio previo rilascio del relativo permesso da parte della competente autorità di pubblica sicurezza e secondo le vigenti leggi", cioè ho invertito, rimane fermo che il Corpo forestale deve essere armato, però in susseguenza...
Caveri (U.V.) - ... una parolina. Io sono d'accordo con quello che dice lei, proporrei soltanto, invece della parola "permesso", la parola "autorizzazione", siccome si è sempre parlato di autorizzazione, lasciamo "autorizzazione".
Bionaz (D.C.) - Io vorrei riferire che queste modifiche non è che siano venute fuori così dalla nostra immaginazione, è perché sono state oggetto di una lunga discussione. È da questa discussione che è nato il nuovo testo, per questo ...(voce di un Consigliere)... ma d'accordo, qui si tratta di prendere o lasciare, noi la mandiamo via, poi entro 15 giorni o la impugnano, o la passano.
Ora, non vorrei che per delle questioni che poi non sono così importanti... ma io credo che anche il nuovo testo proposto dal Presidente del Consiglio non cambia niente rispetto a quello che è stato proposto.
(voci di alcuni Consiglieri)
Montesano (P.S.D.I.) - "Il personale forestale porterà armi da fuoco in servizio previo rilascio della relativa autorizzazione da parte della competente autorità di pubblica sicurezza e secondo le vigenti leggi".
Benzo (D.C.) - Presidente, dopo aver ascoltato quanto si è discusso, questa sua proposta, perché anch'io ho dei dubbi sulla forzatura di quel "sarà autorizzato", quel "porterà armi" per me vuol dire la stessa cosa, cioè si codifica nella stessa... ancora più affermativo... Io mi permetterei di fare un'altra proposta, girando questa piccola frase per ottenere quello che vogliamo: "l'autorizzazione a portare armi da fuoco da parte del personale forestale sarà data dalla competente autorità e secondo le leggi vigenti".
Montesano (P.S.D.I.) - Noi Italiani siamo abituati a spaccare un cappello in quattro in questi... il concetto è quello lì!
(voci in Aula)
Maquignaz (D.C.) - Io concordo su questo nuovo testo e lo rileggo: "L'autorizzazione a portare armi da fuoco da parte del personale forestale sarà rilasciata dalla competente autorità e secondo le vigenti leggi"...
(voce di un Consigliere) - Bisogna aggiungere: "pubblica sicurezza" come ha detto il Presidente Montesano...
Caveri (U.V.) - E non mettiamo... qui, Germano, è il Coordinamento che armerà la Forestale, è lì il pericolo.
Montesano (P.S.D.I.) - Allora all'articolo 7 viene apportata la modifica di "potranno" in "sono" e la modifica dell'ultimo comma così com'è stata presentata dall'Assessore Benzo. Osservazioni?
Esito della votazione:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità.
Articolo 8: stesso risultato. Articolo 9: stesso risultato. Articolo 10: stesso risultato. Articolo 11: stesso risultato. Si passa all'articolo 12.
Caveri (U.V.) - Al quarto comma dell'articolo 12 si dice: "Coloro che dimostrino di avere già frequentato con esito positivo corsi istituiti dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste potranno essere nominati a ruolo dopo aver superato le prove di selezione previste dal presente articolo, fermo restando l'obbligo di sottoporsi a preventiva visita medica".
Io temo, forse a torto, che siccome noi vogliamo discutere dell'articolo 53, e precisamente degli ultimi tre commi di tale articolo, che interessa certi determinati casi che l'Assessore Maquignaz conosce molto bene, perché penso che egli abbia seguito le acerrime polemiche all'interno del Corpo forestale su questo articolo, specialmente gli ultimi commi, io vorrei essere sicurissimo che non ci sia un legame - può darsi che non ci sia - tra il quarto comma dell'articolo... mi pare di no.
Assessore Maquignaz, se permette, faccio un po' l'interpretazione di quel suo scrollamento di testa, che è uno scrollamento di testa educato, perché non è affatto sghignazzante. Io quindi mi inchino davanti al suo scrollamento di testa e mi permetto anche di interpretarlo se lei me lo consente, cioè lei pensa che, siccome l'articolo 12 riguarda la nomina, mentre l'articolo 53 riguarda, mi pare, la promozione - interessa, fra l'altro, alcuni Sottoufficiali - non ci sia un collegamento fra i due articoli.
Maquignaz (D.C.) - L'articolo 12 parla della nomina e modalità, invece l'altro articolo 53 riguarda il personale comandato, quindi non è la stessa cosa.
Caveri (U.V.) - D'accordo. Mi inchino davanti alla sua interpretazione.
Fosson (U.V.) - En parlant des modifications à l'article 12 et des observations faites par la Commissione di Coordinamento, nous devons encore une fois constater que pratiquement, tandis que dans différentes zones d'Italie on sauvegarde certainement les gens de l'endroit, ici pratiquement on ne peut jamais insérer que les originaires de la Vallée d'Aoste ont une priorité pour avoir un travail dans leur région, même quand il s'agit exclusivement de questions forestières et effectivement les Valdôtains sont ceux qui connaissent mieux nos positions de montagne. En se reliant à la Constitution, toutes les fois que nous avons mis dans un règlement, dans une loi la possibilité de favoriser les gens de l'endroit, la Commissione di Coordinamento l'a toujours repoussée.
Or, c'est une question pour moi très grave surtout dans ce domaine où effectivement, si nous pensons avec quel but aussi, si nous pensons au dépeuplement de la montagne, si nous pensons que l'Administration régionale doit chercher de créer des places de travail pour réabsorber une partie de ce qui seront libres de l'agriculture... vraiment dans ce domaine qui serait le plus adapté à nos paysans et à nos montagnards, vraiment dans ce cas nous ne pouvons pas mettre qu'ils auront une priorité, seulement à parité de capacité.
Ceci est un relief qu'il faut faire, je pense que nous devons probablement accepter cette observation, mais je voudrais un peu voir s'il y a une possibilité de la surmonter, parce que de ce pas nous continuerons à favoriser ceux qui ne sont pas Valdôtains et les Valdôtains continueront, comme pour le passé, en tous cas à prendre le baluchon sur les épaules et à aller trouver le travail à l'étranger. Nous avons cherché dans le passé des jeunes valdôtains pour leur faire faire ces cours justement pour leur donner un travail, ils sont toujours allés très bien, les derniers qui ont fait les cours de Cittaducale, qui sont des Valdôtains, sont parmi les meilleurs du Corps forestier tout en étant jeunes. Nous devrions vraiment voir comment surmonter cet obstacle de façon qu'on puisse donner une assurance aux jeunes valdôtains qui peuvent trouver dans ce Corps forestier une possibilité de travail.
Caveri (U.V.) - Il me semble que les remarques de l'Assesseur Fosson sont très fondées et je dois dire que je m'étais préoccupé du rapport qui peut y être entre l'article 12 et l'article 53, mais je n'avais pas vu cette énormité qui a été vue par Fosson. Il me semble qu'on peut surpasser cette difficulté en vous rappelant l'article 38 du Statut que Monsieur Dujany nous rappelait à tout bout de champ quand il était sur les bancs de l'opposition: "Le Amministrazioni statali assumono in servizio nella Valle possibilmente funzionari originari della Regione e che conoscano la lingua francese". Cette disposition de l'article 38 est toujours restée lettre morte, mais cette disposition peut nous enseigner comment nous pouvons surpasser les difficultés.
Il suffit peut-être de changer la formulation de ce paragraphe de l'article 12 et de le rendre acceptable à la Commission de Coordination, parce que le texte ancien disait: "Gli originari della Valle d'Aosta che dimostrino di avere già frequentato con esito positivo corsi istituiti dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste saranno nominati a ruolo qualora superino le prove di selezione previste dal presente articolo, fermo restando l'obbligo di sottoporsi a preventiva visita medica". Alors on pourrait faire une chose: on pourrait modifier, mais maintenant je ne trouve plus le texte, je demande à M. Fosson de me passer le nouveau texte qu'on a fait ensuite aux remarques de la Commissione di Coordinamento, alors on dit: "Coloro che dimostrino di avere già frequentato con esito positivo corsi istituiti dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste potranno essere nominati a ruolo dopo aver superato le prove di selezione previste dal presente articolo, fermo restando l'obbligo di sottoporsi a preventiva visita medica". Alors, je ne sais pas si Fosson est d'accord, d'autre part les remarques nous ont été données au dernier moment, mais on pourrait peut-être laisser ce texte qui a été proposé par la Junte et puis dire: "i candidati" ou bien: "coloro che siano originari della Regione saranno prescelti a parità di condizioni". Voilà, ainsi on a tenu un peu la dureté de ce qui était dit dans le vieux texte et ils ne peuvent plus se plaindre si à parité de conditions les Valdôtains sont préférés.
Maquignaz (D.C.) - Solo un suggerimento. Qui sempre all'articolo 12 si dice: "per il reclutamento del personale da inviare a frequentare detti corsi di specializzazione l'Amministrazione regionale, in relazione alle disponibilità tabellari, provvederà tramite prove di selezione consistenti in una prova preliminare di lingua francese e in una prova scritta di cultura generale".
Siccome qui resta l'obbligo di sottoporsi alle prove di selezione che comprendono anche queste prove di lingua francese, io penso che lì abbiamo l'aggancio e abbiamo la possibilità di favorire il personale forestale della Regione, cioè gli originari della Valle d'Aosta.
Caveri (U.V.) - Avant tout je voudrais savoir où est-il l'article 12; Assesseur Maquignaz, mais il y a toujours cette disposition de la langue française? Oui, elle est insuffisante selon moi, parce qu'avant tout le fameux aggancio dont parle l'Assesseur Maquignaz il n'a presque jamais fonctionné, malheureusement, car nous voyons certains employés qui sont entrés et qui ne connaissent pas - que vous avez nommés vous, entre parenthèses, bien, laissons perdre les polémiques - un mot de langue française et ils ont été nommés, alors on voit que l'aggancio ne fonctionne pas.
Alors laissons perdre l'aggancio, comme a dit le Conseiller Maquignaz, mais mettons que "a parità di condizioni sono preferiti gli originari della Regione". Ceux de la Commissione di Coordinamento ne peuvent dire rien, il y a dans le Statut à l'article 38.
Bionaz (D.C.) - Si potrebbe aggiungere alla fine: "e tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 38 dello Statuto regionale".
Caveri (U.V.) - Non Monsieur Bionaz, parce que l'article 38 est un peu différent, il établit une alternative entre la connaissance de la langue française et le fait d'être originaires de la Région. Alors ce que nous voulons mettre est effectivement quelque chose qui se rattache au Statut, effectivement c'est une petite chose en plus "a parità di condizioni sono preferiti gli originari della Regione".
Bionaz (D.C.) - Se è proprio su questo rilievo che si fanno delle...
Caveri (U.V.) - Io mettevo: "a parità di condizioni" parce qu'avant comment on disait... Moi j'ai passé deux jours pour collectionner les annexes pour cette séance; vu le système que vous avez dans les réunions du Conseil, on ne sait jamais si, relativement à un objet, il y a eu l'approbation ou non, on a des difficultés à comprendre quelles sont les délibérations de la Junte qui ont été approuvées par le Conseil. Vu ces problèmes, je crois qu'aussi le Docteur Brero ne peut pas s'orienter.
Dans le texte que l'Assesseur Fosson m'a passé on dit: "Gli originari della Valle d'Aosta, che dimostrino di aver già frequentato con esito positivo corsi istituiti dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste, saranno nominati a ruolo qualora superino le prove di selezione...", et cetera. Ce texte ici, effectivement, était, disons, un texte assez outré. Sur le texte que je vous propose, c'est-à-dire "a parità di condizioni saranno preferiti coloro che sono originari della Regione" on ne peut pas dire rien.
Bionaz (D.C.) - ... la posizione di privilegio sul quale proprio loro fanno il rilievo...
Caveri (U.V.) - ... dove privilegio? Non è un...
Bionaz (D.C.) - ... non è che io non sia d'accordo su questo privilegio, ma è una cosa, è quello l'oggetto del loro rilievo.
Caveri (U.V.) - Il vostro testo non diceva: "a parità di condizioni". Se noi mettiamo: "a parità di condizioni saranno preferiti...", eccetera, è un testo già un po' più annacquato e quindi lo possono accettare un po' più volentieri.
Si on contrôlait sérieusement que les candidats connaissent la langue française, ce discours serait parfaitement inutile. Comme on n'a pas appliqué sérieusement les dispositions de la connaissance de la langue française et on a connu des gens qui ne connaissent pas du tout la langue française, voilà on ne put plus... finir seulement dans l'existence de la question de la connaissance de la langue française... d'autre part, nous disons: "a parità di condizioni". Il y a des règlements d'Administrations provinciales qui ont des dispositions du genre et elles ont déjà été approuvées.
Maquignaz (D.C.) - Io concordo su quanto è stato detto, però ritengo che, siccome noi subordiniamo questa nomina, quest'assunzione, alla prova di selezione, ci sarà semplicemente da far rispettare quella prova di francese.
Caveri (U.V.) - ... perché voi per primi - forse anche qualche volta noi, lo confessiamo - non avete abbastanza seguito e obbedito a questa norma, e noi possiamo fare un elenco di impiegati qua dentro che non sanno una parola di lingua francese, quindi non è una garanzia per noi.
Bionaz (D.C.) - Io suggerirei questa dizione: "e, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 38 dello Statuto regionale": "funzionari possibilmente originari della Regione e che conoscano la lingua francese". Ora, sulla conoscenza della lingua francese vale la prova di selezione e sulla preferenza agli originari della Regione vale l'articolo 38 dello Statuto.
Caveri (U.V.) - Nous de l'Union Valdôtaine nous serions bien contents d'accepter une position, une solution moyenne tant pour arriver à un accord, mais malheureusement nous ne pouvons pas accepter, au moins il nous semble de ne pas pouvoir accepter cette question de l'article 38. Pourquoi l'État n'a jamais respecté le dernier paragraphe de l'article 38? Avant tout parce qu'il n'avait aucune envie de le respecter; deuxième, nous devons être assez honnêtes et sincères et reconnaître che è molto difficile applicare questo ultimo paragrafo dell'articolo 38 considerato che è redatto in modo molto infelice. Intanto c'è una gran fesseria in questo paragrafo dell'articolo 38... io questo lo spiegavo a Dujany che allora faceva attenzione, mentre adesso no, ma non è obbligato a fare attenzione a quello che dico, si vede che una volta, quando era all'opposizione, gli era molto caro l'articolo 38, adesso se ne frega abbondantemente e quindi preferisce parlare col Consigliere Pedrini, che di queste questioni se ne frega ancora di più adesso del Consigliere Dujany.
Questo comma... queste sono solo banderillas, non sono cose sanguinose: "le Amministrazioni statali assumono in servizio nella Valle possibilmente funzionari originari della Regione che conoscano la lingua francese", questa espressione non vuol dire niente, o perlomeno è un'espressione errata e impropria perché le Amministrazioni statali non possono assumere in servizio nella Valle... eccetera, perché semmai trasferiscono, perché i funzionari, gli impiegati sono nominati con concorso e quindi per rendere possibile che una delle espressioni dello Statuto infelicissime... e non è la sola, perché noi, purtroppo, abbiamo nello Statuto degli articoli e dei paragrafi che non si sa che cosa vogliono dire, e questo lo abbiamo visto anche in materia di acque, dove ci sono degli articoli e delle espressioni che sono quasi indecifrabili, perché? Perché dobbiamo dire che i Costituenti dopo un lungo ventennio non avevano più nessun esercizio nel redigere le leggi e quindi scrivevano delle cose senza senso come questa, perché dire: "le Amministrazioni statali assumono in servizio nella Valle...", lo Stato non assume, trasferisce e quand'è che assume? In seguito a regolare concorso.
Io domando all'Avvocato Bionaz come fa la Valle ad assumere delle Guardie forestali servendosi della dizione impropria, infelice, e di impossibile attuazione appunto perché infelice, dell'articolo 38? Vede è questa la faccenda! Se l'articolo 38 servisse a qualche cosa... ma l'articolo 38, purtroppo, data la sua infelice formulazione, non può servire, è peggio di un ferro vecchio! Perché l'Amministrazione per forza deve fare dei concorsi, deve fare delle prove di selezione, eccetera. L'unica dizione quindi che possa aiutare i Valdostani qual è? È quella che è legittima, che è ortodossa ed è scritta in tutti i bandi di concorso delle Amministrazioni provinciali, ma ci sono anche dei Comuni che dicono: "a parità di condizioni saranno preferiti gli originari del Comune, della Provincia", quindi se noi scriviamo una frase di questo genere...
Io vorrei parlare di queste questioni dell'articolo 38 con lei in privato, veramente, perché, quando si parla in privato, si è più sinceri, ma io in questo momento sono sincero, anche se parlo in una seduta pubblica, anche se c'è un pubblico. In questo momento dell'esistenza del pubblico o di una platea, come vogliamo chiamare... e ripeto che questo articolo 38 è fatto in un modo che non vuol dire niente: è improprio, è infelice, è scritto da gente che non sa com'è che si assumono gli impiegati funzionari e se voi fate soltanto un teorico, platonico riferimento all'articolo 38, non date nessunissimo aiuto ai Valdostani. Gli altri che non sono Valdostani non possono lamentarsi che ci sia una norma in un regolamento regionale esistente in molti regolamenti delle Provincie e dei Comuni.
La nostra autonomia è congegnata in un modo così coloniale, in un modo così poliziesco e di vigilati speciali che ormai la Regione Autonoma della Valle d'Aosta non può neanche più fare quello che fa qualunque Provincia non autonoma e qualunque Comune, siamo ridotti a questo punto e noi dell'Union Valdôtaine ci siamo accorti da tempo di questo. Noi siamo meno autonomi di una Provincia o di un Comune, perché non possiamo fare certe cose che fanno gli altri, perché se siamo noi, allora si ha paura di tutto e anche delle armi da fuoco della Forestale. Questo è il clima coloniale della Valle d'Aosta... il Signor Chabod ride a crepapelle a sentir parlare di regime coloniale della Valle d'Aosta, ma i Consiglieri regionali che sono consapevoli di questo non ridono e poi certe volte hanno voglia di piangere, perché ripeto non è un'autonomia, è un Protettorato coloniale se noi non abbiamo il coraggio di dire che a parità di condizioni vengono scelti i Valdostani!
Maquignaz (D.C.) - Mi dispiace ma non posso accogliere questa proposta, perché proprio noi temiamo che quella posizione di privilegio ci possa rinviare la legge. Io quindi proporrei di aggiungere: "tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 38 dello Statuto regionale" proprio perché temo che quello ci faccia rinviare la legge.
Montesano (P.S.D.I.) - Allora, scusi Avvocato Caveri, ci sono due proposte: la sua e quella dell'Assessore...
Caveri (U.V.) - Se i Valdostani tremano e hanno paura, non si difenderà mai più niente in Valle d'Aosta. Bisogna avere coraggio e allora si difende l'autonomia, se si dice: "io temo, tu temi, egli teme, noi temiamo, voi temete, essi temono", non difenderemo più niente.
Montesano (P.S.D.I.) - La parola al Consigliere Fosson.
Fosson (U.V.) - Io vorrei solo che almeno i membri della Giunta non dicessero: "condizioni di privilegio", perché, riconoscendo che è una condizione di privilegio per gli originari della Valle d'Aosta, noi abdichiamo a tutte le cose, perché quando si dice: "a parità di condizioni"- voglio rilevare questo perché sia ben marcato questo punto -, non c'è questione di privilegio: è puramente una questione di dare una possibilità a questa gente che ha necessità e che per degli anni e per dei decenni ha dovuto andare all'estero a trovare il suo lavoro, perché allora la condizione di privilegio è stata trovata per gli altri...
Caveri (U.V.) - ... com'è di nuovo una condizione di privilegio...
Fosson (U.V.) - ... e lo dobbiamo dire qui in seno al Consiglio regionale, perché almeno su questo punto dovremmo essere coscienti e essere tutti d'accordo, indipendentemente dal nostro colore politico, perché è inutile dire fuori da quest'Aula: "noi tuteliamo gli interessi dei Valdostani" e poi agire in modo diverso.
Io quindi chiedo su questo punto parità di condizioni, dare la preferenza a questi nostri contadini che vivono nelle zone più alte della Valle, perché tutti quelli che vengono reclutati dal Corpo forestale vivono in Paesi dove non possono trovare uno sfogo nell'industria. Vengono da una professione contadina, non hanno una specializzazione per andare a fare i meccanici o gli elettricisti, o via dicendo, quindi questa gente o trova il posto... ma non per tutti perché il Corpo valdostano è limitato, però intanto qualcuno può trovare uno sbocco e proprio in questi casi dobbiamo dargli questa possibilità. Almeno su questo punto quindi dovremmo essere d'accordo e dovremmo batterci tutti insieme.
Montesano (P.S.D.I.) - Altri che chiedono la parola? La Commissione di Coordinamento ha fatto questa osservazione: "la disposizione dell'articolo 12, 4° comma, concretizza la violazione del principio di uguaglianza dei cittadini sancito dagli articoli 3 e 120 della Costituzione, atteso che crea posizione di privilegio per gli originari della Valle d'Aosta". Ora, io mi ricordo che questa osservazione fu fatta in altra occasione dell'altra legislatura e desidererei sapere da parte di qualche collega che ricorda bene questo episodio come ci si comportò in riferimento alla stessa. Non è la prima volta che viene fatta questa osservazione, è vero - ci fu per un altro argomento e naturalmente su quell'argomento il Consiglio dovette prendere una posizione -, e sarebbe bene andare a vedere come allora fu superata questa stessa questione, quale posizione dovette prendere il Consiglio.
Caveri (U.V.) - Io non sono in grado di rispondere alla sua domanda, perché la memoria non mi soccorre in questo momento su questo particolare, ma mi permetto di aggiungere che questa osservazione che è stata fatta dal Centro infinite volte, in diverse occasioni - non siamo più in grado di contarle, bisognerebbe fare una ricerca in archivio per vedere tutte le volte - potrebbe essere fondata - uso il condizionale - se si conservasse la vecchia dizione, che diceva: "gli originari della Valle d'Aosta che dimostrino di aver già frequentato... - eccetera - saranno nominati a ruolo qualora superino le prove di selezione". Effettivamente possiamo anche riconoscere che questa dizione poteva prestare il fianco alle osservazioni della Commissione di Coordinamento, perché effettivamente una dizione di questo genere poteva stabilire delle condizioni di autentico privilegio. Se invece, come noi chiediamo, diciamo: "coloro che sono originari della Regione sono scelti a parità di condizioni", io voglio vedere chi avrà il coraggio di dire che qui si tratti di un privilegio!
Montesano (P.S.D.I.) - Chi chiede la parola ancora?
Caveri (U.V.) - Noi abbiamo parlato della Sicilia stamattina, ma io sono sicuro che in Sicilia i regolamenti delle Amministrazioni provinciali... ma in Sicilia, come in Lombardia, nel Veneto, in tutte le Regioni, perché noi non abbiamo più il coraggio di fare quello che fanno gli Amministratori delle altre Amministrazioni non autonome, perché ci sentiamo il complesso di inferiorità, perché ci sentiamo dei vigilanti speciali, perché abbiamo paura che ci dicano che noi siamo questo, quello e quell'altro, abbiamo paura. Finché noi avremo paura di fare quello che fanno gli Amministratori di Abbiategrasso, che nel nuovo regolamento mettono che a parità di condizioni gli originari di Abbiategrasso sono scelti, non raccontiamo più di essere autonomi, diciamo che siamo una banda di conigli, ma insomma siamo arrivati proprio all'ultimo gradino ormai!
Montesano (P.S.D.I.) - Chi vuol fare dichiarazioni su questo articolo? Allora prima la parola al Consigliere Manganoni, poi al Consigliere Savioz.
Manganoni (P.C.I.) - Io non voglio ribadire quello che è già stato sufficientemente sostenuto, però io penso che sostenere questa tesi sia sostenere solamente i diritti elementari, anche previsti dallo Statuto, e pertanto sia giusto e sia dovere del Consiglio regionale fare queste opposizioni. Io lo ribadisco: potrei ripetere magari con altre parole quanto è già stato detto, ma, associandomi a quanto è stato detto, io dico: noi dobbiamo... è il minimo che il Consiglio possa fare.
Savioz (P.C.I.) - Ovviamente mi sembra che quanto ha detto l'Avvocato Caveri sia valido non solo per oggi ma da un po' di tempo a questa parte. È vero che qui c'è una tendenza a essere un po' compiacenti verso il Centro, si molla oggi una cosa, domani si molla l'altra, dopodomani l'altra, un bel giorno la nostra autonomia e la nostra Regione... se si continua di questo passo, sarà sufficiente che ci sia un Segretario generale, gli impiegati e tutto sarà a posto, il Consiglio non servirà più a niente, perché giorno per giorno perdiamo qualche cosa e questo dobbiamo pur avere il coraggio di riconoscerlo.
C'è però anche un altro motivo: quando due individui si trovano a parità di condizioni, la scelta viene fatta e di solito si va a cercare quello che ha più anni, cioè è più anziano. Se noi chiediamo che in questo caso sia l'elemento locale a essere preso in considerazione, mi sembra che liquidiamo un problema di ordinaria amministrazione. Non è che rivendichiamo niente, perché quando abbiamo poi dato a un Valdostano la possibilità di prendere un posto di lavoro a parità di condizioni con un altro che non è Valdostano, che cosa volete meno di così? Io non so, mettetevi un momento nei panni della nostra gente locale che si vede passare davanti a ogni piè sospinto in tutto e per tutto. Abbiamo un esempio validissimo e ne parleremo più tardi di questa faccenda: alla Cogne l'elemento locale che fine sta facendo? E che fine ha fatto fino adesso? E dappertutto, nell'Amministrazione pubblica, alle Poste, ai telegrafi e al Tribunale e di qua e di là l'elemento locale è sempre lasciato da parte per una ragione o per l'altra volutamente molte volte. Allora dobbiamo continuare a prendere la sacchetta sulla spalla e andare a cercare lavoro e qualche cosa di più all'estero, come hanno fatto i nostri prima, o vogliamo finalmente guardarci in faccia, al di fuori, al di sopra delle nostre ideologie e cominciare a pensare che qui dentro si deve difendere la Valle d'Aosta, ma non solo a parole, comiziando, ma proprio di fatto? Questo è un piccolissimo fatto, ma ha la sua importanza. È una piccola pietrina che serve a tenere in piedi un edificio, perché qui, a forza di togliere le scaglie, un bel giorno crolla il muro!
Caveri (U.V.) - Per la chiarezza, dopo il quarto comma, io propongo di mettere: "coloro che sono originari della Regione sono prescelti a parità di condizioni".
Montesano (P.S.D.I.) - Ora, io vorrei dire una parola, chiunque di noi si rifiuterebbe di credere che c'è qualche persona qui in Consiglio, un Consigliere regionale che non voglia tener conto di questa precedenza dei Valdostani. Io credo che non ci sia nessuno qui che non possa aderire a questo concetto, ma, da quello che ho potuto capire da parte dell'Assessore alla Sanità, il timore è che questa legge ci venga bloccata. Appunto per questo richiamavo l'attenzione dei Consiglieri su quella certa osservazione, che, secondo il mio ricordo non molto preciso, fu fatta altre volte, per sapere come era stata superata.
Dujany (D.C.) - Mi pare che qui si sia fatto, si sia detto molto e ci siano anche alcuni timori che possono parere giustificati. D'altra parte tutta questa discussione era già stata fatta nel 1956 per quanto riguarda il regolamento del personale della Regione, che è una legge regionale. Ora, vediamo un po' che cos'è stato fatto allora. Fra i requisiti si è detto: "in analogia a quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 38 dello Statuto della Regione, per l'assunzione di personale statale in servizio nella Valle, l'Amministrazione regionale assume in servizio personale possibilmente originario della Regione in conformità a quanto previsto dall'articolo 93 del presente regolamento". L'articolo 93 stabilisce proprio i criteri delle precedenze e delle preferenze e mi pare che sia detto quello che è un po' il concetto che è stato espresso qui in questa sala. Mi pare che dica esattamente questo: "Agli effetti della formazione della graduatoria, sono preferiti a parità di merito, fermo restando le preferenze e le precedenze stabilite dalle leggi dello Stato: 1) i nati nella Valle d'Aosta, gli oriundi valdostani e i figli degli oriundi valdostani; 2) i residenti nella Valle d'Aosta da almeno dieci anni; 3) coloro che abbiano prestato lodevole servizio...", eccetera.
Mi parrebbe quindi in concreto che si potrebbe fare riferimento al regolamento già esistente del personale regionale per quanto riguarda le precedenze e le preferenze per le assunzioni. Ripeto: il regolamento prevede all'articolo 75 i requisiti generali; questi requisiti generali cercano di collegarsi con la norma dell'articolo 38 dello Statuto, insomma qui non fatemi rifare tutta la questione che mi pare abbiano già fatto altri. Fa poi riferimento a un articolo del regolamento del personale che è l'articolo 93, che stabilisce le precedenze e le preferenze. Mi pare quindi che se assorbiamo il contenuto di un regolamento che riguarda tutto il personale della Regione, può valere naturalmente per una legge che riguarda una parte del personale della Regione.
Manganoni (P.C.I.) - Vede, lei dice: io ho il timore che questa legge ci venga bocciata, eccetera, è vero questo, però noi dobbiamo anche raddrizzarci a un certo momento. Noi sappiamo che il Coordinamento ci sta bocciando tutto quello che... perché questo? Perché il Coordinamento è una lunga mano del centralismo romano. Allora tutto quanto si riferisce ai nostri diritti, al nostro Statuto, alla nostra autonomia ce lo bocciano, però noi dobbiamo anche avere il coraggio di dire a questi Signori: "no, noi abbiamo uno Statuto, abbiamo i nostri regolamenti e non siete voi che comandate, perché noi ci atteniamo a questi Statuti e a questi regolamenti che abbiamo, a questi diritti che abbiamo".
Non so se mi spiego, perché se noi continuiamo ad avere timore che quelli ci boccino - queste discussioni le abbiamo fatte anche quando io ero in Giunta prima -, cosa succede? Che noi d'ora in poi rinunceremo ai nostri diritti per timore che quelli ci boccino... insomma, quelli ci bocceranno e noi ricorreremo perché abbiamo le ragioni dalla nostra parte. Io non mi riferisco solamente a questo capo specifico, ma in genere a tutte le disposizioni legislative che noi... È preoccupazione non solo vostra, ma anche nostra, perché sappiamo chi sono quei Signori alla Commissione di Coordinamento. Noi dobbiamo reagire a questo e non dire: "per timore di quello accettiamo le loro imposizioni", se noi abbiamo dei diritti, non accettiamole, possiamo ribellarci.
Montesano (P.S.D.I.) - Consigliere Manganoni, lei però ricorda che ci fu questa stessa osservazione l'altra volta. Lei ha la memoria di Pico della Mirandola, quindi potrebbe dirci anche quando fu fatto... ci fu una soluzione. Ora, sono iscritti a parlare il Presidente Bionaz, l'Assessore Maquignaz e il Consigliere Caveri.
Caveri (U.V.) - Mi scusi, Dottor Montesano, io vorrei proporre una soluzione conciliativa accogliendo in gran parte, anzi si può dire quasi totalmente, quello che propone l'Assessore Dujany, cioè io proporrei al quarto comma dell'articolo 12 di aggiungere un comma che dica: "Ai forestali si applica altresì - adesso "ai forestali" lo dico per far più presto, poi ci si può esprimersi in un altro modo - l'articolo 93 del regolamento...", eccetera, l'articolo 93 delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.
Con questa formulazione molto sintetica e allusiva per me si trova una soluzione onorevole per tutti e che corrisponde a quello che abbiamo detto finora.
Bionaz (D.C.) - Mi vuol dare per cortesia quel regolamento? Allora, io direi che si può benissimo aggiungere all'aggiunta fatta già dall'Assessore Maquignaz: "tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 38 dello Statuto regionale, degli articoli 75 e 93 del regolamento, delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali". È chiaro, ci sono le preferenze e le precedenze. Io aggiungerei: "tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 38 dello Statuto regionale e degli articoli 75 e 93 delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali". L'articolo 75 sono i requisiti generali per l'assunzione del personale.
Caveri (U.V.) - ... però se ce ne desse lettura, non sarebbe male, perché non si sa mai quello...
Bionaz (D.C.) - Cosa?
Caveri (U.V.) - ... la pregherei di dar lettura dell'articolo 75.
Montesano (P.S.D.I.) - Lei è diffidente...
Bionaz (D.C.) - "In analogia a quanto...", lei l'ha avuto adesso fra le mani...
Caveri (U.V.) - No, io ho letto solo il 93.
Bionaz (D.C.) - ..."In analogia a quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 38 dello Statuto speciale della Regione, per l'assunzione di personale statale in servizio in Valle d'Aosta, l'Amministrazione regionale assume in servizio personale possibilmente originario della Regione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 93 del presente regolamento", riguarda questo e poi rinvia al 93.
Montesano (P.S.D.I.) - L'aggiunta al 4° comma...
Maquignaz (D.C.) - "Coloro che dimostrino di avere già frequentato con esito positivo corsi istituiti dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste potranno essere nominati a ruolo dopo aver superato le prove di selezione previste dal presente articolo, fermo restando l'obbligo di sottoporsi a preventiva visita medica e tenuto conto delle norme dell'articolo 38 dello Statuto Speciale della Regione, nonché degli articoli 75 e 93 delle norme approvate con legge regionale 28.7.1956, n. 3", della legge sull'ordinamento del personale della Regione.
Montesano (P.S.D.I.) - Allora siamo d'accordo su questo emendamento aggiuntivo? Il Consiglio approva. Siamo d'accordo sull'articolo 12?
Esito della votazione:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità.
Adesso cosa vogliamo fare? Andiamo avanti. Articolo 13: stesso risultato. Articolo 14: stesso risultato. Articolo 15: stesso risultato. Articolo 16: stesso risultato. Articolo 17: stesso risultato. Articolo 18: stesso risultato. Articolo 19: stesso risultato. Articolo 20: stesso risultato. Articolo 21: stesso risultato. Articolo 22: stesso risultato. Articolo 23: stesso risultato. Articolo 24: stesso risultato. Articolo 25: stesso risultato. Articolo 26: stesso risultato. Articolo 27: stesso risultato. Articolo 28: stesso risultato. Articolo 29: stesso risultato. Articolo 30: stesso risultato. Articolo 31: stesso risultato. Articolo 32: stesso risultato. Articolo 33: stesso risultato. Articolo 34: stesso risultato.
(voce di un Consigliere) - Avevamo detto di aspettare un attimo dove c'erano le modifiche, solo per renderci...
Montesano (P.S.D.I.) - All'articolo 43 c'è una modifica.
Maquignaz (D.C.) - All'articolo 30 c'era solo da aggiungere: "documentata con regolare bolletta rilasciata da pesa pubblica". Penso che per questo non ci sia nessun...
Montesano (P.S.D.I.) - Va bene ...(voce)... notizia di carattere fiscale e assistenziale in materia di lavori di... forestale su richiesta della competente autorità...
Maquignaz (D.C.) - Siccome il servizio è d'ordine pubblico, allora "su richiesta della competente autorità " qui si può accogliere.
Montesano (P.S.D.I.) - Metto in votazione l'articolo 35.
Esito della votazione:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
Articolo 36: stesso risultato. Articolo 37: stesso risultato. Articolo 38: stesso risultato. Articolo 39: stesso risultato. Articolo 40: stesso risultato. Articolo 41: stesso risultato. Articolo 42: stesso risultato.
Montesano (P.S.D.I.) - All'articolo 43 mi pare che ci sia... La parola all'Assessore Maquignaz.
Maquignaz (D.C.) - L'articolo 43 è quello in cui abbiamo accolto quella osservazione per quanto riguarda la foggia e il tipo dell'uniforme, dove c'è scritto: "e previa intesa con i competenti organi ministeriali" bisognerebbe sostituire la parola "ministeriali" con "dello Stato".
Esito della votazione:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità.
Articolo 44: stesso risultato. Articolo 45: stesso risultato. Articolo 46: stesso risultato. Articolo 47: stesso risultato. Articolo 48: stesso risultato. Articolo 49: stesso risultato. Metto in votazione l'articolo 50:
Esito della votazione:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 33
Il Consiglio approva all'unanimità.
Articolo 51: stesso risultato. Articolo 52: stesso risultato.
Maquignaz (D.C.) - Sull'articolo 53 non so se qualcuno voglia prendere la parola, poi eventualmente rispondo.
Caveri (U.V.) - Gli ultimi tre commi dell'articolo 53 possono produrre una conseguenza contraria a ogni principio di giustizia, perché? Perché vi sono delle Guardie statali forestali che sono Valdostane - quando si dice: "Guardie statali forestali", tutti pensano che non siano valdostane - ma qui io faccio astrazione dal fatto, non ho fatto la battaglia prima per questione di principio, qui non c'entra la questione del valdostano o non valdostano. Comunque vi sono queste Guardie forestali statali che credo da un mese o due - mi corregga l'Assessore Maquignaz se mi sbaglio, io non so da quanto tempo - stanno facendo il corso di Allievi Sottufficiali della Scuola forestale statale.
Se si applicano questi commi, cosa succede? Succede che costoro, fin quando non avranno finito il corso Allievi Sottufficiali della Scuola forestale statale, a differenza dei loro colleghi che hanno diritto al titolo di Vice Brigadiere, come risulta da questi commi, saranno come quelli che frequentavano anticamente la Scuola Allievi Ufficiali: uscivano col grado di sergente e poi, quando li richiamavano, lo facevano col grado di Caporale. Sotto l'Esercito succede più di una volta che i tenenti diventino sottotenenti, i sottotenenti diventino caporali, questo almeno succedeva una volta, non so se succede ancora.
Ora, qui sarebbe la stessa cosa, che delle Guardie forestali statali che sono diventate Guardie dopo aver fatto una scuola a Cittaducale - quindi bisogna presumere che abbiano una preparazione particolare, perché altrimenti, se sosteniamo il contrario, sopprimiamo tutte le scuole di preparazione forestale e non se ne parla più -, dunque una scuola che gli altri non hanno fatto, e che per giunta stanno facendo un corso di Sottufficiali alla Scuola statale forestale di Cittaducale, in conseguenza di questi commi, siccome non c'è il grado di Vice Brigadiere in quest'organico, rimangono Guardie semplici. In più c'è questo: quando costoro avranno finito la Scuola, i loro colleghi che non hanno fatto né la scuola per entrare nel Corpo, né la scuola per i Sottufficiali saranno già stati promossi Brigadieri e saranno passati loro davanti al naso, e si tratta di due persone. Ora, io non è che parli a favore di Pietro, o di Giacomo, o di Martino, questa è una categoria che viene a trovarsi in condizioni di inferiorità rispetto ai loro colleghi, quindi è una situazione di ingiustizia patente e bisogna vedere di correggere questo articolo o, meglio, questi commi dell'articolo 53.
Io avevo preparato un emendamento, ma per il momento non lo leggo a meno che quello che sta per dire l'Assessore Maquignaz ci illumini particolarmente e che io, dopo i suoi chiarimenti, mi convinca che il mio emendamento è migliore di quello che invece è stato presentato e distribuito. In questo momento non saprei dire se è migliore il mio o se è migliore quell'altro, può anche darsi che l'altro emendamento sia migliore. Io mi riservo o di votare per l'emendamento che è stato distribuito oppure di tirar fuori il mio se i chiarimenti dell'Assessore Maquignaz saranno tali da convincermi che è migliore il mio, ma può darsi che l'Assessore dica che non vanno bene né l'uno, né l'altro e che bisogna conservare i commi così come sono, io questo non lo so, non posso sapere cosa dirà fra cinque minuti l'Assessore.
Io ho voluto soltanto inquadrare questa situazione di patente ingiustizia a danno di queste due che sono delle ottime Guardie; non si vede perché, avendo fatto due volte il corso alla Scuola di Cittaducale, debbano andare in posizione di inferiorità verso i loro colleghi. Io con questo non parlo male dei custodi forestali, perché questi ultimi sono certamente delle degnissime persone, sono stati nominati da noi, tra parentesi, ma quello non vuole dire niente, potevano essere stati nominati da altri, subito dopo la Liberazione e vuol dire che alla mancanza di una scuola avrà supplito l'esperienza, almeno speriamo che sia così nella maggioranza dei casi. Non sarebbe però poi giusto che costoro avessero precedenza, in questo caso sì che sarebbero dei privilegi nei confronti di quelli che invece hanno fatto due volte la Scuola.
Germano (P.C.I.) - Illustro meglio il senso dell'emendamento ...(testo dell'emendamento mancante)... che è stato presentato in questi termini perché i Forestali ci hanno detto che queste due persone sono in tale condizione per aver fatto al termine della Scuola il periodo che occorre per passare Sottufficiale; se questo non fosse, può essere ...(voce)... ecco, allora l'emendamento deve essere modificato, nel senso che, quando è maturato il periodo di anzianità, detto personale può essere inquadrato.
L'altro aspetto, che è un po' misterioso, riguarda la tabella dell'allegato A, perché del suo significato ne avevamo già discusso, tra parentesi, in Commissione, che forse il numero di 15 o 13 Brigadieri era una questione opinabile. Se noi li portiamo a 15, non ingeneriamo nessuna concorrenza fra gli altri, in modo da non provocare discussioni, ma fare un organico che dia avvio a un lavoro serio come deve essere e così via, in questo senso, in modo da non togliere nessun posto e riconoscere il posto che spetta.
Se è vero quello che mi dice l'Assessore, che non c'è il periodo, direi: "detto personale potrà essere assunto, non appena maturato il periodo necessario, con il grado di Brigadiere...", eccetera.
Maquignaz (D.C.) - Voglio subito precisare che sono stati assunti nel 1962, perciò non hanno maturato il periodo per passare Brigadieri.
Vorrei solo spiegare quali sono i motivi per cui noi abbiamo formulato questi ultimi tre commi in questo modo. Questi tre commi prevedono l'inquadramento straordinario del personale comandato che all'atto dell'approvazione della presente legge era ammesso a frequentare il corso Allievi Sottufficiali presso la Scuola statale, in quanto si riteneva utile per l'Amministrazione regionale poter disporre di personale che avesse frequentato i corsi di specializzazione, quindi noi con queste norme li ammettevamo solo a rientrare presso l'Amministrazione regionale. Si era però stabilito che detto personale sarebbe stato inserito nel grado di Guardia forestale, perché non ci sembrava giusto nei confronti di tutto il personale forestale, e soprattutto di quello regionale, concedere questa facilitazione.
Il personale forestale regionale ammonta oggi a 24 unità, di cui 8 assunte nel 1947, 8 assunte nel 1952, quindi con rispettivamente 21 e 16 anni di anzianità - e qui parlo solo degli anziani - e nessuna di esse ha avuto un avanzamento di carriera in quanto sono ancora tutte delle Guardie forestali. Questo è un motivo per cui ci sentivamo di fare un torto alle Guardie forestali regionali e anche fra il personale statale comandato nella Regione nove Guardie hanno maturato l'anzianità per la promozione a Brigadiere. Anche se noi aumentiamo da 13 a 15, non risolviamo niente, perché noi abbiamo invece molti aspiranti, di più di quanti sono i posti previsti. Questi due posti vengono occupati da persone più giovani che io riconosco che hanno frequentato dei corsi, però in questo momento non ci sembrava giusto passarli subito a Brigadiere. Se consideriamo che, da una tabella che mi è stata fornita, le previsioni per il 1969 di vacanze di posti di Brigadiere sono due, tenuto conto proprio del titolo che questi hanno acquisito, io penso che non avranno nessuna difficoltà per passare poi nel primo concorso o nella prima promozione a Brigadiere: questo è il motivo che ci aveva indotti a fare l'articolo in questo modo, però adesso se ci sono altri particolari, altri fattori, io vorrei sentirli.
Caveri (U.V.) - Mi vedo costretto a presentare il mio emendamento, allora comincio a leggerlo e poi lo illustro. Al terz'ultimo comma si dice: "Il personale forestale statale comandato presso la Regione il quale, all'atto dell'approvazione della presente legge, è ammesso a frequentare il corso Allievi Sottufficiali della Scuola forestale statale potrà, a fine corso - e qui c'è la fregatura: "a fine corso", tra l'altro - essere assunto nei ruoli regionali". Io propongo che si aggiunga: "in caso di promozione col grado di Vice Brigadiere", ciò naturalmente presuppone l'istituzione di due posti di Vice Brigadiere. "E potrà - adesso vi pregherei di non guardare la lingua, perché si tratta di un emendamento fatto all'ultimo momento... quindi può darsi benissimo che, se la maggioranza del Consiglio è d'accordo, si debba sanare questa grave ingiustizia che si sta perpetrando a danno di questi due soggetti, e con questo non crediamo di fare delle ingiustizie - entro due anni dalla fine del corso predetto concorrere al grado di Brigadiere", quindi non subito come era previsto da quell'altro emendamento. Io non credo che il presentatore dell'altro emendamento si offenda se gli dico quello che gli ho detto in privato e cioè che quell'emendamento va troppo in là, perché costoro addirittura diventerebbero Brigadieri subito, questo mi pare eccessivo. Mi pare che ci vogliano otto anni per essere promossi Brigadieri, ecco, chiedevo appunto conferma di questo all'Assessore Maquignaz.
Ora, prima di iniziare questa discussione sull'articolo 53, io vorrei porre una domanda a me stesso e, oltre che a me stesso, a tutti i Consiglieri regionali: riteniamo o no - e in questo io riprendo una frase che è stata detta un momento fa dall'Assessore Maquignaz - che sia utile che i forestali facciano la Scuola Allievi Sottufficiali? Se noi riteniamo che non serva a niente fare la Scuola degli Allievi Sottufficiali, io mi metto a sedere e non parlo più, chi fa la Scuola degli Allievi Sottufficiali allora rimanga pure Guardia semplice - e questo è degno di quello che si diceva una volta di Cuneo, perché Cuneo ha sbagliato... perché Cuneo ha regalato all'Italia degli uomini illustri e degli ottimi amministratori, che certamente non facevano mica dei regolamenti della Forestale in questo modo... Io penso persino che la Giunta sia innocente per quanto riguarda questi commi e questi articoli e che non si è accorta che c'è stata una... adesso è di moda parlare dei colpi di Stato, dopo quelle belle cose che abbiamo letto sul giornale, delle cose molto edificanti... e qui non c'è stato un colpo di Stato, ma c'è stata una congiura di Palazzo. Ci sono stati due gruppi di forestali che avevano degli interessi convergenti, questi gruppi divergenti avevano sempre litigato tra loro, poi hanno trovato il sistema, come succede tante volte, di fare la pace, di fare un accordo sulla schiena del terzo gruppo; hanno detto: "facciamo così, quei due rimangono fregati, tanto noi andiamo a posto": ecco cosa c'è sotto! Io penso che molti membri della Giunta non si siano accorti di questo e con questo io non faccio mica nessuna accusa ai membri attuali della Giunta, chissà quante volte anche noi, quando amministravamo la Regione, non ci accorgevamo di cose del genere!
Ripeto: si ritiene opportuno o no che i nostri Forestali facciano la Scuola degli Allievi Sottufficiali? Se sì, allora noi dobbiamo riconoscere qualche cosa a costoro, perché chi sarà d'ora innanzi quel cretino, ma cretino autentico, che vorrà fare ancora la Scuola Allievi Sottufficiali, quando, uscito da questa Scuola Allievi Sottufficiali, se entra nel Corpo forestale, non diventa Vice Brigadiere come nella carriera dello Stato, ma rimane Guardia semplice e deve aspettare otto anni per essere promosso Brigadiere? Questa è l'enormità.
Si diceva che Cuneo è... non è vero, perché Cuneo ha degli abitanti che sono molto intelligenti e più intelligenti di quelli che inventano le barzellette su Cuneo, ma si parlava delle meridiane che erano tenute all'ombra affinché le decorazioni non si guastassero e si raccontavano altre cose... e forse già chi ha detto: "vediamo questi commi"... si potrebbe dire che a Cuneo avevano inventato questo: che le Guardie forestali dovevano frequentare la Scuola Allievi Sottufficiali e uscirne con grado di Guardia semplice, e allora perché si chiama Scuola Allievi Sottufficiali se devono uscire con grado di Guardia semplice? Il Presidente della Commissione di Coordinamento che va a cercare il pelo dell'uovo della fondina del Brigadiere della Forestale, che ha paura che lì dentro un giorno o l'altro un 420... faceva meglio a guardare le aberrazioni in cui si è scivolati in questi commi.
Se voi mantenete le cose così come sono, non ci sarà mai più nessuno che vorrà fare ancora una Scuola di Allievi Sottufficiali e dirà: "già, io devo stare non so quanti mesi...". Assessore Maquignaz, quanti mesi dura la scuola? Sei mesi. Chi è che vuole stare lontano dal proprio Paese, dalla moglie, dai figli sei mesi per poi ritornare al punto di partenza, come nel gioco dell'oca? Non ci sarà più nessuno e voi credete che sia bene fare la Scuola Allievi Sottufficiali? Certo che è bene, perché in queste Scuole, per poco che imparino, impareranno sempre di più di quelli che non hanno fatto la Scuola Allievi Sottufficiali; altrimenti sopprimiamole queste Scuole di Allievi Sottufficiali! Questo è evidente.
Io non sono d'accordo che il mio emendamento valga per tutti i futuri forestali statali, ma deve valere soltanto per coloro che sono ammessi a frequentare il corso di Allievi Sottufficiali all'atto dell'approvazione della presente legge, almeno deve valere per questi due soggetti, perché domani, se diventasse permanente quanto io propongo, forse vi potrebbe poi essere dell'ingiustizia verso dei Regionali. Se noi ammettiamo questo per chi viene a essere ammesso alla Scuola all'atto dell'approvazione della presente legge, queste due persone, dopo aver fatto la Scuola, verrebbero nominate non Brigadieri - perché altrimenti farebbero la carriera di Napoleone, che a 26 anni era già Generale - ma diventerebbero Vice Brigadieri e, entro un periodo che possiamo indicare in due o tre anni, o nel numero di anni che voi volete stabilire, potrebbero concorrere al posto di Brigadiere.
Voi quindi vedete che il mio è un emendamento formulato rendendomi conto della difficoltà e della delicatezza di questo problema. Io do atto e riconosco a voi che se sono stati scritti questi commi in questo modo, è perché effettivamente è una materia difficile e delicata e in qualunque modo si faccia si rischia di commettere un'ingiustizia ai danni o degli uni o degli altri: questo lo voglio riconoscere. Proprio perché mi rendo conto della difficoltà, della delicatezza della materia e della necessità di non creare dei privilegi a favore degli Statali nei confronti dei Regionali, o dei privilegi dei Regionali nei confronti degli Statali, io propongo un emendamento che cela una soluzione provvisoria e che quindi si riferisce solo a quel personale che è stato ammesso alla Scuola all'atto dell'approvazione della legge. Cerco quindi con questo mio emendamento, a nome anche dei miei amici, di contemperare un po', di salvare come si dice in francese: "la chèvre et le chou", perché è certo che la giustizia perfetta non è di questo mondo.
Maquignaz (D.C.) - Io chiederei al Consigliere Caveri di farmi avere l'emendamento che lui ha letto prima. Io non so se mi sono spiegato male, ma, come dicevo prima, la preoccupazione è quella del personale regionale che da 16-20 anni è lì e non è riuscito a passare Brigadiere a tutt'oggi. È solo quello il mio timore: che due persone invece che sono da 6 anni forestali passino subito Brigadieri.
Caveri (U.V.) - Mi permetta, Assessore, di dire che la sua preoccupazione è fondata, ma io implicitamente l'ho già detto un momento fa verso la fine del mio intervento: è vero da un lato che bisognava in qualche modo far sì che fossero promossi Brigadieri questi custodi che sono lì che tirano la carretta da quel periodo che lei dice, che io non so quale sia, lei dice di 16 anni, sarà di 16 anni... è giusto, bisognava venire incontro a costoro, però non bisogna neanche fregare così malamente queste due persone che hanno fatto ben due volte la Scuola Forestale, bisogna contemperare. Non sarebbe giusto se questi due diventassero subito Brigadieri, diamogli il contentino del Vice Brigadiere e stabiliamo però una norma che è contenuta nel mio emendamento, che io adesso le consegnerò: facciamo in modo che, dopo un certo numero di anni, possano concorrere al posto di Brigadiere. Mi pare quindi che sia una cosa giusta, una cosa equanime, che tiene conto delle preoccupazioni dell'Assessore Maquignaz.
Maquignaz (D.C.) - Siccome ho visto adesso il nuovo testo di questo emendamento, io chiederei la sospensione dei lavori in modo da poterlo esaminare con calma per poi nel pomeriggio riprenderlo e definirlo.
Montesano (P.S.D.I.) - Il Consiglio è d'accordo? La seduta è tolta. I lavori riprenderanno alle ore 16,00.
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La seduta termina alle ore 13,52.
