Oggetto del Consiglio n. 55 del 1° luglio 1968 - Verbale
OGGETTO N. 55/68 - Modificazioni agli articoli 92 bis e 93 - primo comma del vigente Regolamento interno del Consiglio regionale.
Il Presidente, MONTESANO, riferisce al Consiglio in merito alla seguente proposta di modificazioni agli articoli 92 bis e 93 - primo comma - del vigente Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio Regionale, proposta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
"Il Regolamento interno del Consiglio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, approvato nell'adunanza del 27 luglio 1949, modificato nelle adunanze del 7.10.1959, del 4.3.1960, del 15.6.1963 e del 15.4.1964, stabilisce quanto segue all'articolo 92 bis e al primo comma dell'articolo 93:
a) articolo 92 bis:
"All'inizio di ogni periodo legislativo, dopo le elezioni dell'Ufficio di Presidenza e della Giunta Regionale, vengono costituite le seguenti Commissioni permanenti, con competenza referente e consultiva sulle materie per ciascuna indicate:
1. Affari Generali e Finanze;
2. Agricoltura;
3. Industria e Commercio;
4. Lavori Pubblici;
5. Istruzione Pubblica;
6. Sanità ed Assistenza Sociale;
7. Turismo, Antichità e Belle Arti".
b) primo comma dell'articolo 93:
"Ciascuna Commissione è eletta dal Consiglio ed è composta di sei membri scelti fra i Consiglieri e gli Assessori, compreso l'Assessore competente, di cui due designati dal Gruppo o dai Gruppi consiliari di minoranza".
Si ritiene necessario modificare le sopracitate norme onde adeguarle alle esigenze dell'attuale sistema elettorale regionale proporzionale e della mutata situazione delle forze politiche rappresentate in seno all'Assemblea consiliare.
Si fa presente che il Consiglio Regionale nella seduta del 1° marzo 1967 (oggetto n. 20) ebbe già a discutere ed a pronunciarsi su detto argomento, ma che la relativa votazione risultò nulla per la mancanza del prescritto numero di voti favorevoli.
Pertanto, si ripropone che il Consiglio Regionale
Deliberi
1) di completare l'articolo 92 bis del vigente Regolamento interno del Consiglio Regionale mediante l'aggiunta del seguente secondo comma:
"Ad ogni formazione di nuova maggioranza consiliare, le Commissioni permanenti di cui al comma precedente sono rinnovate, affinché la composizione di dette Commissioni rispecchi le formazioni di maggioranza e minoranza presenti nel Consiglio".
2) di modificare come segue il primo comma dell'art. 93 del vigente Regolamento interno del Consiglio Regionale:
"Ciascuna Commissione è eletta dal Consiglio ed è composta di sette Consiglieri, compreso l'Assessore competente, di cui tre designati dal Gruppo o dai Gruppi consiliari di minoranza".
Il Presidente, MONTESANO, illustra le modificazioni proposte agli articoli 92 bis e 93 - primo comma del vigente Regolamento interno del Consiglio Regionale.
Fa presente che le modificazioni proposte si rendono necessarie, oltre che per le ragioni esposte nella relazione sopra riportata, anche per dare modo alla minoranza di avere una maggior rappresentanza in seno alla Commissione consiliare.
Il Presidente, MONTESANO, invita il Consiglio a votare, per alzata di mano, sulla proposta di modificazioni agli articoli 92 bis e 93 del vigente Regolamento interno del Consiglio Regionale.
IL CONSIGLIO
ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove);
DELIBERA
1) di completare l'articolo 92 bis del vigente Regolamento interno del Consiglio Regionale mediante l'aggiunta del seguente secondo comma:
"Ad ogni formazione di nuova maggioranza consiliare, le Commissioni permanenti di cui al comma precedente sono rinnovate, affinché la composizione di dette Commissioni rispecchi le formazioni di maggioranza e minoranza presenti nel Consiglio".
2) di modificare come segue il primo comma dell'articolo 93 del vigente Regolamento interno del Consiglio Regionale:
"Ciascuna Commissione è eletta dal Consiglio ed è composta di sette Consiglieri, compreso l'Assessore competente, di cui tre designati dal Gruppo o dai Gruppi consiliari di minoranza".
Il Presidente, MONTESANO, propone che il provvedimento deliberativo ora approvato dal Consiglio sia dichiarato immediatamente eseguibile a norma dell'art. 49 della legge 10.2.1953 n. 62.
Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente, MONTESANO, accerta e comunica che il Consiglio ha approvato la proposta ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove).
Il Consiglio prende atto.