Oggetto del Consiglio n. 155 del 5 ottobre 1968 - Verbale

OGGETTO N. 155/68 - Aumento dell'importo unitario della borsa di studio regionale intitolata alla memoria dell'Abate Augusto Petigat, da assegnare ad uno studente della Regione che intraprenda gli studi universitari, istituita dal Consiglio regionale con deliberazioni n. 23 in data 6.10.1958 e n. 99 in data 12.7.1965. Approvazione e finanziamento di spesa. Modificazione alle norme di assegnazione.

Il Presidente, MONTESANO, invita il Consiglio ad approvare le proposte di cui alla seguente relazione concernente l'oggetto: "Aumento dell'importo unitario della borsa di studio regionale intitolata alla memoria dell'Abate Augusto Petigat, da assegnare ad uno studente della Regione che intraprenda gli studi universitari, istituita dal Consiglio regionale con deliberazioni n. 123 in data 6.10.1958 e n. 99 in data 12.7.1965. Approvazione e finanziamento di spesa. Modificazione alle norme di assegnazione", relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 4 e 5 ottobre 1968:

Il Consiglio Regionale ha istituito con le deliberazioni n. 123 in data 6.10.1958 e n. 99 in data 12.7.1965 una borsa di studio regionale di L. 250.000 intitolata alla memoria dell'abate Augusto Petigat e da assegnare ad uno studente della Regione che intraprenda gli studi universitari con indirizzo agrario o forestale.

Le norme per l'assegnazione della predetta borsa sono state approvate dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 2508 in data 1°/9/1965.

Si prospetta l'opportunità di aumentare da L. 250.000 a Lire 300.000 l'importo unitario della borsa e di modificare e di integrare gli articoli 1, 2 e 3 delle norme di assegnazione, affinchè tutti gli studenti universitari della Valle, di qualsiasi facoltà, ma con precedenza assoluta per colore, che intraprendono gli studi con indirizzo agrario o forestale, appartenenti a famiglie bisognose, siano ammessi al concorso e si eviti così di dovere accantonare la borsa per mancanza di concorrenti in possesso dei requisiti richiesti.

Premesso quanto sopra, ed udito in merito il parere favorevole della Commissione consiliare permanente per la Pubblica Istruzione, si propone che il Consiglio Regionale

Deliberi

1) di aumentare da L. 250.000 a L. 300.000 l'importo unitario della borsa di studio intitolata alla memoria dell'Abate Augusto Petigat, istituita dal Consiglio Regionale con deliberazioni n. 123 in data 6.10.58 e n. 99 in data 12.7.1965;

2) di approvare la conseguente relativa spesa di Lire 50.000 (cinquantamila) annua, da imputarsi al capitolo 405 del bilancio preventivo del corrente anno finanziario ("Spese per la concessione delle borse di studio ..."), che presenta la necessaria disponibilità, ed al corrispondente istituendo capitolo di bilancio dei futuri anni finanziari;

3) di stabilire di assegnare tale borsa ad uno studente universitario, residente in Valle d'Aosta da almeno 5 anni, con precedenza assoluta per chi intraprenda gli studi con indirizzo forestale ed agrario;

4) di modificare e di integrare come appresso indicato gli articoli 1, 2 e 3 delle norme di assegnazione della predetta borsa approvate dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 2508 in data 1°.9.1965:

Art. 1

Per onorare la memoria dell'abate Augusto Petigat è istituita, a decorrere dall'anno accademico 1968/1969, una borsa di studi dell'importo di Lire 300.000 annue, da conferire, secondo le norme previste negli articoli seguenti, ad uno studente nato o residente nella Regione Valle d'Aosta, che intraprende gli studi universitari.

Art. 2

Sono ammessi al concorso gli studenti che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) siano cittadini italiani;

b) abbiano conseguito in prima sessione, presso un Istituto della Regione Valle d'Aosta, o anche presso un altro Istituto (statale, pareggiato o legalmente riconosciuto), se di tipo non esistente nella Regione, un titolo di istruzione media di secondo grado valido per l'immatricolazione a corsi di laurea universitari riportando nelle votazioni una media complessiva non inferiore ai 7/10. Il voto di condotta e quello di educazione fisica non sono computabili ai fini della media suddetta. Limitatamente agli alunni dell'Istituto Magistrale, per effetto della legge 7 febbraio 1958, n. 88, il voto di educazione fisica è, invece, computabile ai fini del calcolo della media richiesta.

c) siano nati in Valle d'Aosta o ivi residenti da almeno cinque anni;

d) intendano intraprendere e seguire gli studi universitari in qualsiasi facoltà. Gli studenti che intraprendono gli studi universitari con indirizzo agrario o forestale hanno la precedenza assoluta sugli altri concorrenti. Essi sono ammessi al concorso purché abbiano conseguito in prima sessione il titolo di studio di cui al precedente paragrafo, anche con una votazione media complessiva inferiore ai 7/10;

e) appartengano a famiglia bisognose.

Art. 3

Gli aspiranti debbono presentare domanda in carta legale diretta all'Assessore alla Pubblica Istruzione entro il 30 novembre di ogni anno, allegando i seguenti documenti, pure in carta legale:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di residenza con specificazione della data di decorrenza della residenza stessa;

4) certificato rilasciato dal Preside con l'indicazione delle votazioni riportate dal candidato agli esami della sessione estiva;

5) dichiarazione da cui risulti che l'interessato è iscritto o intende iscriversi ad una facoltà universitaria, dichiarazione da sostituirsi con regolare certificato d'iscrizione, in caso di assegnazione.

Il Presidente, MONTESANO, nessun Consigliere avendo chiesto la parola sull'argomento, constata e comunica che il Consiglio, all'unanimità (Consiglieri presenti e favorevoli: ventisette),

HA DELIBERATO

1) di aumentare da L. 250.000 a Lire 300.000 l'importo unitario della borsa di studio intitolata alla memoria dell'Abate Augusto Petigat, istituita dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 123 in data 6.10.1958 e n. 99 in data 12.7.1965;

2) di approvare la conseguente relativa spesa di Lire 50.000 (cinquantamila) annua, da imputarsi al capitolo 405 del bilancio preventivo del corrente anno finanziario ("Spese per la concessione delle borse di studio ..."), che presenta, la necessaria disponibilità, ed al corrispondente istituendo capitolo di bilancio dei futuri anni finanziari;

3) di stabilire di assegnare tale borsa ad uno studente universitario, residente in Valle d'Aosta da almeno 5 anni, con precedenza assoluta per chi intraprenda gli studi con indirizzo forestale ed agrario;

4) di modificare e di integrare come appresso indicato gli articoli 1, 2 e 3 delle norme di assegnazione della predetta borsa, approvate dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 2508 in data 1°/9/1955:

Art. 1

Per onorare la memoria dell'Abate Augusto Petigat è istituita a decorrere dall'anno accademico 1968/1969, una borsa di studio dell'importo di L. 300.000 annue, da conferire, secondo le norme previste negli articoli seguenti, ad uno studente nato e residente nella Regione Valle d'Aosta, che intraprenda gli studi universitari.

Art. 2

Sono ammessi al concorso gli studenti che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) siano cittadini italiani;

b) abbiano conseguito in prima sessione, presso un Istituto della Regione Valle d'Aosta, o anche presso un altro Istituto (statale, pareggiato o legalmente riconosciuto), se di tipo non esistente nella Regione, un titolo di istruzione media di secondo grado valido per l'immatricolazione a corsi di laurea universitari riportando nelle votazioni una media complessiva non inferiore ai 7/10. Il voto di condotta e quello di educazione fisica non sono computabili ai fini della media suddetta. Limitatamente agli alunni dell'Istituto Magistrale, per effetto della legge 7 febbraio 1958 n. 88, il voto di educazione fisica è, invece, computabile ai fini del calcolo della media richiesta;

c) siano nati in Valle d'Aosta o ivi residenti da almeno cinque anni;

d) intendano intraprendere e seguire gli studi universitari in qualsiasi facoltà. Gli studenti che intraprendono gli studi universitari con indirizzo forestale o agrario hanno la precedenza assoluta sugli altri concorrenti. Essi sono ammessi al concorso purché abbiano conseguito in prima sessione il titolo di studio di cui al precedente paragrafo b), anche con una votazione media complessiva inferiore ai 7/10;

e) appartengano a famiglie bisognose.

Art. 3

Gli aspiranti debbono presentare domanda in carta legale diretta all'Assessore alla Pubblica Istruzione entro il 30 novembre di ogni anno, allegando i seguenti documenti, pure in carta legale:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di residenza con specificazione della data di decorrenza della residenza stessa;

4) certificato rilasciato dal Preside con l'indicazione delle votazioni riportate dal candidato agli esami della sessione estiva;

5) dichiarazione da cui risulti che l'interessato è iscritto o intende iscriversi ad una facoltà universitaria, dichiarazione da sostituirsi con regolare certificato d'iscrizione, in caso di assegnazione.