Oggetto del Consiglio n. 226 del 6 dicembre 1968 - Verbale
OGGETTO N. 226/68 - Legge regionale concernente modificazioni alle norme della legge regionale 17 novembre 1960 n. 9, riguardanti la concessione di assegni al merito e di invalidità alle guide, ai portatori alpini e loro orfani.
L'Assessore al Turismo, Prof. Balestri, riferisce alla Giunta che la legge regionale 17 novembre 1960 n. 9, sull'assistenza alle Guide e Portatori alpini e loro orfani, prevede fra l'altro la concessione di un assegno annuale di Lire 100.000 alle Guide valdostane che abbiano compiuto 55 anni di età e abbiano svolto 25 anni di lodevole servizio.
Fa presente che il secondo comma dell'articolo 4 della legge prevede, però, l'esclusione dalla concessione del predetto assegno per le guide che, pur trovandosi nelle condizioni di cui sopra, fruiscano di un reddito mensile superiore a Lire 50.000=.
Informa che tale esclusione ha fatto sorgere malumori nell'ambiente delle Guide, sia perché si riteneva che ciò venisse a menomare la natura di "assegno al merito" della somma concessa, sia perché le difficoltà di un sicuro accertamento dei redditi provocavano talora discussioni in merito alla fondatezza dei provvedimenti di non concessione dell'assegno.
Fa, inoltre, presente che gli uffici dell'Assessorato al Turismo, incaricati di svolgere i predetti accertamenti, hanno sempre incontrato in tale compito considerevoli difficoltà dovute a varie cause.
Comunica che, per tali ragioni, il Comitato valdostano delle Guide e Portatori del CAI ha più volte avanzato richiesta all'Assessorato diretta ad ottenere la soppressione della clausola di esclusione di cui si tratta.
Comunica, inoltre, che è stato anche richiesto alla Regione di aumentare l'importo dell'assegno annuo, per adeguarlo al notevole aumento del costo della vita verificatosi dal 1960 ad oggi.
Fa presente che in seguito a tali ripetute istanze l'Assessorato del Turismo ha sottoposto il problema all'esame della Commissione consiliare permanente per il Turismo, Antichità e Belle Arti che, nella seduta del 7 ottobre 1968, ha ampiamente discusso ed esaminato il problema e ha espresso unanime parere favorevole alla soppressione del secondo comma dell'articolo 4 della citata legge e all'aumento, da Lire 100.000 a Lire 150.000, dell'assegno annuo al merito in questione.
Precisa che fruiscono dell'assegno in questione attualmente 40 Guide e loro orfani e che, con l'abolizione della cennata norma di esclusione, verrebbero attualmente ad usufruire dell'assegno annuo sette od otto nuove guide.
L'Assessore Prof. Balestri, esprime parere favorevole all'accoglimento della richiesta di cui si tratta e invita la Giunta a prendere in esame e a decidere in merito alla proposta da sottoporre all'approvazione del Consiglio.
Segue discussione, al termine della quale
La Giunta regionale
concorda, unanime, di sottoporre all'esame e alle decisioni del Consiglio Regionale le proposte di cui sopra relative alle richieste di modificazioni delle norme della legge regionale 17 novembre 1960 n. 9.
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Disegno di legge regionale n. 19
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale............ n. ...: MODIFICAZIONI ALLE NORME DELLA LEGGE REGIONALE 17.11.1960 N. 9, RIGUARDANTI LA CONCESSIONE DI ASSEGNI AL MERITO E DI INVALIDITÀ ALLE GUIDE, AI PORTATORI ALPINI E LORO ORFANI.
Il Consiglio ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art.1
Sono approvate le seguenti modificazioni alle norme della legge regionale 17.11.1960 n. 9, riguardanti la concessione di assegni al merito e di invalidità alle guide, ai portatori alpini e ai loro orfani:
a) la misura degli assegni annui al merito e di invalidità previsti, rispettivamente, dal 1° comma dell'articolo 1 e dal 1° e 2° comma dell'articolo 3 della legge 17.11.1960 n. 9 è aumentata da lire centomila a lire centocinquantamila annue, a decorrere dal 1.1.1969.
b) il 2° comma dell'articolo 4 della legge regionale 17.11.1960 n. 9 è soppresso con effetti a decorrere dal 1.1.1969.
Art. 2
Le spese derivanti dalla applicazione della presente legge, previste in annue lire quattromilioni, saranno imputate ai capitoli di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni 1969 e per gli anni successivi corrispondente al capitolo di spesa 512 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1968, con aumento da lire quattromilioni a lire ottomilioni dello stanziamento annuo del capitolo stesso a decorrere dal 1.1.1969.
Alla copertura della maggiore spesa annua di lire quattromilioni, derivante dalla applicazione della presente legge a decorrere dal 1.1.1969, si provvederà con le maggiori entrate, già accertate nel corrente anno, derivanti dalla attribuzione alla Regione di quote dell'addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica dovuta dall'ENEL ai sensi della legge 9.10.1967 n. 973 e da introitare al capitolo dei bilanci di previsione della Regione per l'anno 1969 e per gli anni successivi corrispondente al capitolo 52 della parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1968.
Art. 3
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Regolamenti della Regione Autonoma della Valle di Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.
Balestri (P.S.U.) - Si tratta di una modifica che da molto tempo è in visione all'Assessorato, dietro l'insistenza dell'Associazione guide e portatori che vogliono togliere il minimo delle 50.000 lire; si tratta di ampliare da 40, altre 7, 8 o 9 guide. Loro anzi in un primo momento avevano anche chiesto un aggiornamento di tariffa, 180.000 lire annui rispetto alle 100.000 attuali. Praticamente hanno rinunciato anche a qualcosa, dicendosi soddisfatti delle 150.000 purché vi sia l'estensione a tutti, naturalmente con tutte le clausole dei 25 anni di servizio continuativo, eccetera, perché loro la considerano un assegno al merito e quindi non vogliono fare distinzione fra loro, ma è una richiesta unanime di tutte le guide in questo senso. Noi l'abbiamo accolta e la proponiamo al Consiglio. La differenza è minima come spesa, ma ne fanno una questione di prestigio dicendo che, essendo considerato un assegno al merito, praticamente loro non vogliono trovare differenze fra loro.
Savioz (P.C.I.) - ...non si spaventi... volevo soltanto dire che questo progetto è stato esaminato in Commissione; abbiamo discusso a lungo e ci siamo trovati tutti unanimemente d'accordo, quindi il nostro Gruppo senz'altro è favorevole.
Germano (P.C.I.) - Sempre per spaventare il Consigliere Ramera, a proposito di demagogia, questo provvedimento è stato oggetto di una proposta da parte del Gruppo dell'Union e da parte del P.C.I. nell'altra legislatura; non è stato approvato perché non è stato discusso; questo provvedimento che invece decidiamo oggi è stato già annunciato in parecchie Assemblee delle guide come un impegno della maggioranza già realizzato. Sempre a proposito di demagogia...
Ramera (D.C.) - ... che questo si sia verificato... comunque la Commissione, come ha detto il Consigliere Savioz, è stata unanime proprio perché si tratta di un assegno di merito e quindi si tratta di un riconoscimento che noi diamo ai nostri migliori, quelli che hanno fatto conoscere in questi ultimi tempi, anni, non dico quelli che ci sono adesso, naturalmente... le guide hanno portato il nome della Valle d'Aosta in tutto il mondo, quindi era logico che non ci fossero discriminazioni di sorta e che tutti avessero questo riconoscimento da parte della Regione e se, come dice il Consigliere Germano, questo è un riconoscimento che voteremo all'unanimità, sarà un riconoscimento che tutto il Consiglio regionale darà proprio ai suoi figli migliori.
Balestri (P.S.U.) - ... vorrei fare una precisazione a Germano... perché io ho detto che m'impegnavo a portarla in Consiglio... non ho preso nessun impegno...
Montesano (P.S.U.) - Altri interventi? Allora passiamo alla votazione articolo per articolo. Come al solito, se non ci sono osservazioni sul testo, gli articoli vengono approvati.
Il Consiglio procede alla votazione dei singoli articoli.
Si passa alla votazione a scrutinio segreto.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità il sottoriportato disegno di legge n. 19.
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Disegno di legge regionale n. 19
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale............ n. ...: MODIFICAZIONI ALLE NORME DELLA LEGGE REGIONALE 17.11.1960 N. 9, RIGUARDANTI LA CONCESSIONE DI ASSEGNI AL MERITO E DI INVALIDITÀ ALLE GUIDE, AI PORTATORI ALPINI E LORO ORFANI.
Il Consiglio ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art.1
Sono approvate le seguenti modificazioni alle norme della legge regionale 17.11.1960 n. 9, riguardanti la concessione di assegni al merito e di invalidità alle guide, ai portatori alpini e ai loro orfani:
a) la misura degli assegni annui al merito e di invalidità previsti, rispettivamente, dal 1° comma dell'articolo 1 e dal 1° e 2° comma dell'articolo 3 della legge 17.11.1960 n. 9 è aumentata da lire centomila a lire centocinquantamila annue, a decorrere dal 1.1.1969;
b) il 2° comma dell'articolo 4 della legge regionale 17.11.1960 n. 9 è soppresso con effetti a decorrere dal 1.1.1969.
Art. 2
Le spese derivanti dalla applicazione della presente legge, previste in annue lire quattromilioni, saranno imputate ai capitoli di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni 1969 e per gli anni successivi corrispondente al capitolo di spesa 512 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1968, con aumento da lire quattromilioni a lire ottomilioni dello stanziamento annuo del capitolo stesso a decorrere dal 1.1.1969.
Alla copertura della maggiore spesa annua di lire quattromilioni, derivante dalla applicazione della presente legge a decorrere dal 1.1.1969, si provvederà con le maggiori entrate, già accertate nel corrente anno, derivanti dalla attribuzione alla Regione di quote dell'addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica dovuta dall'ENEL ai sensi della legge 9.10.1967 n. 973 e da introitare al capitolo dei bilanci di previsione della Regione per l'anno 1969 e per gli anni successivi corrispondente al capitolo 52 della parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1968.
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle di Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.
