Oggetto del Consiglio n. 3 del 8 gennaio 1969 - Verbale
OGGETTO N. 3/69 - Proposta di legge statale recante modificazioni e aggiunte alle norme della legge 29 novembre 1955 n. 1179, riguardante l'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta. - Rinvio della trattazione dell'argomento.
Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sull'oggetto iscritto al n. 3 dell'ordine del giorno dell'adunanza riguardante la seguente richiesta presentata dai Consiglieri regionali Signori Severino Caveri, Aldo Tonino e Pietro Germano, richiesta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
Ill.mo Signor PRESIDENTE del Consiglio Regionale AOSTA
I sottoscritti Consiglieri regionali Caveri, Germano e Tonino presentano per la discussione nella prossima seduta del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge sul riparto fiscale.
Fanno presente alla S. V. che il testo allegato è esattamente quello presentato dall'Assessore alle Finanze alla Commissione Affari Generali e Finanze e che dalla stessa Commissione è già stato esaurientemente e completamente esaminato nelle sue ultime due sedute.
Distinti saluti.
Aosta, lì 20.12.1968
F.ti: S. Caveri - Tonino Aldo - Germano Pietro
Allegati:
a) relazione alla legge
b) testo di legge
c) determinazione del presumibile gettito delle quote fisse di riparto fiscale.
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Allegato A
Memoriale relativo alla proposta di legge statale recante modificazioni ed aggiunte alle norme della legge 29 novembre 1955 n. 1179 riguardante l'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta.
La proposta di legge che si presenta all'approvazione del Consiglio attua, in pratica, il mandato che il Consiglio ha affidato alla Commissione Affari Generali e Finanze: cioè di preparare un progetto di legge.
Quanto sopra anche in considerazione e nello spirito del comma primo dell'art. 12 dello Statuto speciale.
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Allegato B
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Proposta di legge statale recante modificazioni ed aggiunte alle norme della legge 29 novembre 1955 n. 1179, riguardante l'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta,
Omissis
Art. 1
L'articolo 2 della legge 29 novembre 1955 n. 1179, concernente l'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta, è modificato come segue con effetto a decorrere dal 1 gennaio 1969:
"Sono attribuiti alla Regione:
a) i 9/10 del gettito delle imposte erariali sui terreni e fabbricati situati nel territorio della Regione e dell'imposta sui redditi agrari dei terreni situati nello stesso territorio;
b) gli 8/10 del gettito dell'imposta di ricchezza mobile delle categorie A-B-C1 e C2 ed i 9/10 del gettito dell'imposta complementare sul reddito, comunque percepite nel territorio della Regione;
c) gli 8/10 del gettito dell'imposta di ricchezza mobile di categoria C2 ed i 9/10 del gettito dell'imposta complementare:
- sulle retribuzioni percepite nel territorio della Regione dal personale civile e militare dello Stato, dal personale parastatale e dal personale dipendente da aziende pubbliche e private, per l'attività lavorativa esercitata nel territorio della Valle d'Aosta;
- sui trattamenti di pensione e rendite vitalizie di qualsiasi natura corrisposti dallo Stato e da altri Enti ed Istituti previdenziali ai pensionati residenti nel territorio della Regione.
Per la riscossione delle imposte di cui al precedente capoverso lettera c), i privati datori di lavoro, lo Stato, gli Enti ed Istituti previdenziali presenteranno, entro il 31 marzo di ciascun anno, ai competenti Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette della Regione nel cui territorio risiedono i titolari dei redditi gli elenchi delle retribuzioni, delle pensioni e delle rendite corrisposte ai rispettivi dipendenti o pensionati nell'anno precedente.
d) i 9/10 del gettito delle imposte sulle Società e sulle obbligazioni, della imposta cedolare, delle imposte sulle successioni e donazioni, sul valore netto globale delle successioni, sul registro e sul bollo, delle imposte di surrogazione del registro e bollo, delle imposte ipotecarie, delle tasse sulle concessioni governative e di pubblico insegnamento, nonché dei valori bollati, della tassa di circolazione sugli autoveicoli - al netto della quota spettante alla Regione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 9.2.1952 n. 49 -, della imposta sostitutiva dell'ex addizionale erariale per il soccorso invernale, nonché delle varie addizionali sui tributi erariali.
La devoluzione alla Regione delle quote percentuali di ripartizione sui proventi di cui al precedente capoverso lettera d) viene effettuata sulla base dell'ammontare dei proventi comunque riscossi dallo Stato, in conto competenza e residui, entro o fuori del territorio della Regione per attività industriali, commerciali e professionali esercitate nell'ambito del territorio regionale direttamente o tramite rappresentanti, commissionari od altri agenti comunque denominati.
Alla Regione sono devolute le quote percentuali di ripartizione dei proventi di cui al precedente capoverso lettera d) anche sulle imposte, tasse, proventi e diritti ivi elencati dovuti da contribuenti aventi la propria sede fiscale fuori del territorio della Regione, ma che esportino dal territorio della Regione materie prime, prodotti finiti o semilavorati, derrate e materiale di qualsiasi natura per la successiva lavorazione o fatturazione.
Gli Uffici statali ai quali affluiscono le entrate per imposte, tasse, proventi e diritti di cui al precedente capoverso lettera d) comunque riscosse fuori o nel territorio della Regione anche per il tramite di percettori e di distributori di valori a ciò autorizzati, comunicano mensilmente all'Intendenza di Finanza di Aosta e, per conoscenza, alla Regione l'importo, delle entrate di cui si tratta, sulle quali spetta alla Regione una quota di ripartizione.
e) i 9/10 del provento della imposta di fabbricazione gravante sugli oli minerali e sui gas petroliferi liquefatti consumati in eccedenza ai quantitativi fissati dalla legge 3 agosto 1949 n. 623 e successive modificazioni;
f) gli 8/10 dell'imposta generale sull'entrata comunque assolta dagli obbligati residenti nel territorio della Valle d'Aosta al netto delle quote devolute ai Comuni ed alle Province;
g) gli 8/10 del gettito dei proventi sui generi di monopolio consumati nel territorio della Valle d'Aosta limitatamente alla parte considerata come imposta di consumo e gli 8/10 dell'imposta sul gas ed energia elettrica, dell'imposta di fabbricazione, dei dazi doganali e delle sovrimposte di confine, delle imposte erariali di consumo, dei diritti sui servizi amministrativi sui valori delle merci, dell'imposta speciale sui fabbricati di lusso, dell'imposta di conguaglio sui prodotti industriali importati, dei diritti erariali sugli spettacoli cinematografici ed ordinari, della tassa di concessione governativa abbonamenti RAI-TV e dei dazi doganali su autovetture estere importate.
Le percentuali di ripartizione di cui ai capoversi lettere e), f), g), si applicano sulle entrate in conto competenza e in conto residui comunque percepite dallo Stato, nel territorio e fuori dal territorio della Regione, relativamente ad imposte, proventi e consumi relativi all'ambito regionale.
Spettano, altresì, alla Regione i 9/10 dei canoni annuali percepiti a norma di legge dallo Stato per le concessioni di derivazioni di acqua a scopo idroelettrico, come previsto dall'articolo 12 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta.
Art .2
L'articolo 3 della legge 29 novembre 1955 n. 1179, concernente l'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta, è modificato come segue con effetto a decorrere dal 1 gennaio 1969:
"Per i contribuenti che hanno la sede fiscale fuori dal territorio della Regione, ma che in essa svolgono attività industriali, commerciali o professionali, anche tramite rappresentanti, commissioni od agenti comunque denominati, nell'accertamento del reddito di R.M. di cui al capoverso lettera b) del precedente articolo debbono determinarsi le quote di reddito imponibile di pertinenza della Regione afferenti a tali attività nell'ambito del territorio della Valle d'Aosta.
Per la determinazione delle quote di attribuzione dell'imposta di pertinenza del territorio della Regione, i competenti Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette attribuiscono alla Regione una quota di reddito proporzionata alla produzione, al fatturato ed al reddito professionale e commerciale complessivamente accertati a carico di ciascun contribuente nel territorio della Regione.
In sede di ripartizione dei redditi, i competenti Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette segnalano alla Regione i dati relativi alla produzione, al fatturato ed ai redditi professionali e commerciali complessivamente attribuiti a ciascun contribuente con l'indicazione, per ciascuno di essi, della produzione, del fatturato e dei redditi professionali e commerciali relativi all'ambito regionale.
Analoga determinazione di quote di attribuzione di imposta di pertinenza del territorio della Regione viene effettuata anche per i cespiti mobiliari tassabili in categoria A a carico degli Istituti di credito e dei contribuenti operanti in Valle d'Aosta.
Sulla scorta delle segnalazioni pervenute dai competenti Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette, la Regione può proporre il completamento e la rettifica dell'ammontare delle sopramenzionate quote di attribuzione di imposta, indicando le ragioni delle variazioni proposte.
La Regione può, altresì, indicare i dati necessari per il nuovo e migliore accertamento dei tributi di pertinenza del territorio regionale e gli Uffici finanziari dello Stato daranno notizia alla Regione dei provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute.
L'imposta relativa alle sopramenzionate quote dì attribuzione spetta alla Regione limitatamente alla percentuale di cui al capoverso lettera b) del precedente articolo 2 ed è iscritta nei ruoli degli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette della Valle d'Aosta nel cui Distretto sono situati gli stabilimenti ed impianti o in cui viene svolta l'attività industriale, commerciale e professionale soggetta a tassazione.
La determinazione delle quote di attribuzione di imposta di cui ai capoversi precedenti deve effettuarsi anche nei casi di contribuenti che hanno sede nel territorio della Regione e che svolgono la loro attività fuori dal territorio regionale; in tal caso l'imposta relativa ai redditi dell'attività non di pertinenza del territorio regionale spetta per intero allo Stato ed è iscritta nei ruoli degli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette nel cui territorio viene svolta l'attività medesima, mentre l'imposta relativa ai redditi dell'attività svolta nel territorio della Regione spetta alla Regione medesima limitatamente alla percentuale di cui alla lettera b) dell'articolo 2 ed è iscritta nei ruoli dei competenti Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette della Valle d'Aosta".
Art. 3
L'articolo 9 della legge 29 novembre 1955 n. 1179, sull'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta, è modificato come segue:
"Le leggi statali relative all'imposizione ed alla riscossione dei tributi, contributi e diritti vari in favore delle Province, delle Camere di Commercio, Industria e Agricoltura, degli Enti Provinciali per il Turismo e degli altri Enti e servizi provinciali assorbiti dalla Regione si applicano nel territorio della Valle d'Aosta e le relative entrate sono devolute all'Amministrazione Regionale.
A quest'ultima, e in luogo della cessata Amministrazione Provinciale di Aosta, sono attribuite le quote di tributi erariali da ripartire dallo Stato fra le Province ai sensi della legislazione statale.
L'Amministrazione Regionale provvede, per quanto di sua competenza, alla istruttoria degli atti occorrenti per l'applicazione nel territorio della Valle d'Aosta delle norme statali, generali e speciali, riguardanti la concessione di contributi statali, ordinari e straordinari, agli Enti ed Istituzioni locali, alle Aziende Autonome delle Stazioni di Cura, Soggiorno e Turismo, alle Ditte, alle Aziende varie ed ai privati cittadini.
La Presidenza della Giunta Regionale provvede, in conformità alle norme statali, alle disposizioni ministeriali, al servizio relativo alle contabilità statali speciali di competenza prefettizia; all'amministrazione e gestione dei fondi speciali accreditati sulle contabilità stesse dal Ministero dell'Interno, dal Ministero della Sanità e da altri Ministeri, provvede apposito Ufficio Regionale per le contabilità erariali speciali, posto alle dipendenze dirette del Presidente della Giunta Regionale in relazione alle funzioni e attribuzioni prefettizie esercitate dal Presidente stesso sui territorio della Valle d'Aosta,
Il Presidente della Giunta Regionale può delegare a uno o più Assessori regionali la firma degli atti relativi alle contabilità erariali speciali di cui al comma precedente.
I contratti dei Comuni, dei Consorzi dei Comuni e dell'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta che eccedano i limiti entro i quali, ai sensi di legge, è consentito procedere a licitazione privata senza preventiva autorizzazione prefettizia, debbono essere presentati per la registrazione fiscale entro venti giorni dalla data in cui l'Ufficiale rogante ha ricevuto il contratto munito del prescritto visto di esecutività da parte del Presidente della Giunta Regionale.
La norma del precedente comma si applica anche per la definizione delle pratiche di registrazione di contratti per le quali siano in corso contestazioni, opposizioni o ricorsi in sede amministrativa o in sede giudiziaria".
Art. 4
L'articolo 7 della legge 29 novembre 1955 n. 1179, concernente l'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta completato con i seguenti due nuovi commi aggiuntivi e finali:
" I proventi derivanti alla Regione dall'attività di esercizio del gioco nella Casa da gioco di St. Vincent, classificati nella parte Entrata del bilancio regionale quali tributi speciali per attività di gioco, sono computati ai fini della determinazione delle quote regionali di ripartizione di entrate erariali.
I redditi, i proventi e gli atti economici inerenti all'attività di gioco di cui al precedente comma sono esenti dall'imposizione e dal pagamento di qualsiasi tributo erariale e locale anche per quanto riguarda le imposizioni e le partite tuttora contestate e che formano oggetto di opposizione o di ricorsi pendenti in sede amministrativa in sede giudiziaria".
Art. 5
Sono, inoltre, attribuite alla Regione, in relazione alle spese necessarie ad adempiere alle sue funzioni normali, ulteriori quote di imposte, tasse, proventi e diritti nei limiti della disponibilità delle entrate ammesse al riparto elencato alle lettere b, c, e, f, g del precedente articolo 1.
Per ciascun anno finanziario, con decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'Interno, per il Bilancio, per le Finanze e per il Tesoro, d'accordo con il Presidente della Giunta Regionale, saranno determinati i cespiti da ripartire e le quote da attribuire alla Regione ai sensi del precedente comma.
Art. 6
L'articolo 8 della legge 29 novembre 1955 n. 1179, concernente l'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta, è modificato e completato come segue:
"La Regione può istituire, con legge, imposte e sovrimposte sulle attività e sui cespiti imponibili relativi all'ambito del territorio regionale, osservando i principi dell'ordinamento tributario dello Stato come previsto dall'articolo 12 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta.
La Regione può istituire una imposta, in misura non superiore a lire una, per ogni chilowattora di energia elettrica prodotta nel territorio della Valle d'Aosta.
Qualora la Regione istituisca l'imposta di cui al precedente comma, l'ammontare annuo dell'imposta stessa a carico degli Enti e Aziende che producono energia elettrica dovrà essere ridotto, in sede di accertamento, mediante detrazione dell'ammontare delle quote di ripartizione spettanti per l'anno precedente alla Regione sulle entrate erariali derivanti dal pagamento, da parte degli Enti ed Aziende, dei seguenti tributi erariali per l'attività ed i cespiti imponibili relativi all'ambito del territorio valdostano:
a) imposta di Ricchezza Mobile e relative addizionali varie, comprese le addizionali comunali, provinciali e camerali;
b) imposta sulle Società (imposta sul capitale sociale e imposta sul reddito) e relative addizionali;
c) addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica prevista dalla legge 9.10.1967 n. 973 e successive modificazioni.
In caso di istituzione dell'imposta regionale di cui ai commi secondo e terzo del presente articolo ed ai fini dell'applicazione dell'imposta stessa, gli Enti, le Società e le Aziende che producono energia elettrica nel territorio della Valle d'Aosta debbono dichiarare, in via definitiva, entro il 28 febbraio di ciascun anno, all'Ufficio Tecnico per le Imposte di fabbricazione di Torino e all'Assessorato regionale alle Finanze della Valle d'Aosta l'energia elettrica prodotta nell'anno precedente quello della dichiarazione, provvedendo, entro lo stesso termine, al versamento della relativa imposta al Tesoriere dell'Amministrazione Regionale.
Gli Enti, le Società e le Aziende di cui al comma precedente dovranno, altresì, dichiarare in via provvisoria al predetto Ufficio Tecnico e al predetto Assessorato regionale, entro il 15 dicembre di ogni anno, l'energia elettrica la cui produzione sarà raggiunta nell'anno stesso.
Per la revisione delle dichiarazioni, per il versamento degli eventuali supplementi di imposta e per quanto altro attiene l'applicazione dell'imposta sull'energia elettrica prodotta valgono, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal Testo Unico delle Leggi per l'imposta di consumo del gas e dell'energia elettrica, approvato con Decreto Ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni".
Art. 7
L'articolo 14 della legge 29 novembre 1955 n. 1179, concernente l'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta, è completato con il seguente nuovo comma aggiuntivo e finale:
"La Regione rimborserà allo Stato le spese annue gravanti sul bilancio statale, dal 1 gennaio 1969 in poi, per oneri previdenziali e assicurativi di legge sulle retribuzioni spettanti al personale statale comandato a prestare servizio presso gli Uffici dell'Amministrazione Regionale, con retribuzioni a carico dell'Amministrazione stessa".
Art. 8
In caso di istituzione di nuovi tributi erariali sostitutivi o modificativi di tributi il cui gettito è ammesso a ripartizione a' sensi della presente legge, saranno attribuite alla Regione sui nuovi tributi le quote percentuali di ripartizione relative ai gettiti dei tributi erariali soppressi o modificati.
Art 9
Le spese per l'applicazione della presente legge graveranno sul Capitolo ...
Il Ministero del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per il finanziamento delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge.
Art. 10
Le eventuali successive modificazioni alle norme della presente legge saranno approvate, con legge ordinaria, in accordo con la Giunta Regionale della Valle d'Aosta, in relazione a quanto già previsto dall'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 29 novembre 1955 n. 1179.
Art. 11
La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avrà effetto a decorrere dai 1 gennaio 1969.
F.ti: S. Caveri - Tonino Aldo - Germano Pietro
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Allegato C
Determinazione del presumibile gettito delle quote fisse di riparto fiscale spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 1 dell'allegata bozza di disegno di legge.
Riferimento alla legge |
Descrizione del tributo
|
Gettito annuo |
Quota spettante alla Regione |
|
Art. Lettera |
|
|
% |
Gettito |
1 a x |
Imposta terreni e redditi agrari |
250.000 |
9/10 |
225.000 |
1 a x |
Imposta sui fabbricati |
40.000.000 |
9/10 |
36.000.000 |
|
Totale Art. 1/a |
40.250.000 |
9/10 |
36.225.000 |
|
|
|
|
|
1 b x |
Imposta di ricchezza mobile |
2.800.000.000 |
8/10 |
2.240.000.000 |
1 b x |
Imposta complementare |
520.000.000 |
9/10 |
468.000.000 |
|
Totale Art. 1/b |
3.320.000.000 |
|
2.708.000.000 |
|
|
|
|
|
1 c |
Imposta R.M. C/2 dipendenti statali |
130.000.000 |
8/10 |
117.000.000 |
1 c |
Imposta complementare dipendenti statali |
25.000.000 |
9/10 |
22.500.000 |
|
Totale Art. 1/c |
155.000.000 |
|
139.500.000 |
|
|
|
|
|
1 d |
Società ed obbligazioni A1 |
86.000.000 |
9/10 |
77.400.000 |
1 d |
Cedolare A/10 |
3.000.000 |
9/10 |
2.700.000 |
1 d x |
Successioni e donazioni 7 |
190.000.000 |
9/10 |
171.000.000 |
1 d x |
Valore globale netto successioni 9 |
95.000.000 |
9/10 |
85.500.000 |
1 d x |
Registro 5 |
507.000.000 |
9/10 |
456.300.000 |
1 d x |
Surrogazione registro e bollo 12 |
80.000 |
9/10 |
72.000 |
1 d x |
Ipotecarie 6 |
151.000.000 |
9/10 |
135.900.000 |
1 d x |
Concessioni governative e pubbl. inseg. - 8- 11 |
210.000.000 |
9/10 |
189.000.000 |
1 d x |
Valori bollati 10 |
230.000.000 |
9/10 |
207.000.000 |
1 d |
Tassa circolazione autoveicoli (quota parte) A8 |
200.000.000 |
9/10 |
180.000.000 |
1 d |
Imposta sostitutiva ex soccorso invernale A11 |
350.000.000 |
9/10 |
315.000.000 |
1 d |
Addizionale sui tributi imposte, tasse e diritti erariali A2-8-14 |
890.000.000 |
9/10 |
801.000.000 |
|
Totale Art. 1/d |
2.912.080.000 |
|
2.620.872.000 |
|
|
|
|
|
1 e |
Imposta di fabbricazione sugli oli minerali (benzina-petrolio-nafta motorizzazione-nafta combustibile, ecc.) e sulle bombole a gas - B10-B13 - |
1.410.000.000 |
8/10 |
1.128.000.000 |
|
Totale Art. 1/e |
1.410.000.000 |
8/10 |
1.128.000.000 |
|
|
|
|
|
1 f x |
I.G.E. - 2 - B 2 |
1.670.000.000 |
8/10 |
1.336.000.000 |
|
Totale art. 1/f |
1.670.000.000 |
8/10 |
1.336.000.000 |
|
|
|
|
|
1 g xv |
Monopolio C3 |
1.430.000.000 |
8/10 |
1.144.000.000 |
1 g xv |
Gas e energia elettrica C4 |
380.000.000 |
8/10 |
304.000.000 |
1 g |
Fabbricazione A3-A10/2-3-4 |
750.000.000 |
8/10 |
600.000.000 |
1 g |
Dazi doganali A4 |
390.000.000 |
8/10 |
312.000.000 |
1 g |
Sovrimposte di confine |
6.000.000 |
8/10 |
4.800.000 |
1 g |
Imposte erariali di consumo A6 |
60.000.000 |
8/10 |
48.000.000 |
1 g |
Diritti servizi amministrativi A7 |
80.000.000 |
8/10 |
64.000.000 |
1 g |
Imposta fabbricati lusso A9 |
10.000.000 |
8/10 |
8.000.000 |
1 g |
Conguaglio prodotti industriali importati A12 |
190.000.000 |
8/10 |
152.000.000 |
1 g |
Diritti erariali sugli spettacoli cinematografici ed ordinari - A13 - A15 |
135.000.000 |
8/10 |
152.000.000 |
1g |
Tassa C.G. abbonamenti RAI-TV |
35.000.000 |
8/10 |
108.000.000 |
1g |
Dazi doganali su autovetture estere importate |
100.000.000 |
8/10 |
80.000.000 |
|
Totale Art. 1/g |
3.566.000.000 |
8/10 |
2.852.800.000 |
1g u.c.x. |
Derivazione acque a scopo idroelettrico |
295.000.000 |
9/10 |
265.500.000 |
|
Altre derivazioni |
15.000.000 |
9/10 |
13.500.000 |
|
|
310.000.000 |
9/10 |
279.000.000 |
RIEPILOGO
Riferimento alla legge |
Gettito annuo |
Quota spettante alla Regione |
|
art. |
lettera |
||
1 |
a |
40.250.000 |
36.225.000 |
1 |
b |
3.320.000.000 |
2.708.000.000 |
1 |
c |
155.000.000 |
139.500.000 |
1 |
d |
2.912.080.000 |
2.620.872.000 |
1 |
e |
1.410.000.000 |
1.128.000.000 |
1 |
f |
1.670.000.000 |
1.336.000.000 |
1 |
g |
3.566.000.000 |
2.852.800.000 |
1 |
g ultimo comma (acque) |
310.000.000 |
279.000.000 |
|
TOTALE ART. 1 |
13.383.330.000 |
11.100.396.000 |
N.B.:
x: Tributi già ammessi a riparto in quota fissa
xv: Tributi già ammessi a riparto in quota variabile esclusa la quota aggiuntiva di R.M.
Produzione di energia elettrica in Valle d'Aosta:
kwh prodotti nel 1966: 2.915.000.000
kwh prodotti nel 1967: 2.680.000.000
Il Consigliere GERMANO riferisce che nel corso della passata legislatura il suo gruppo aveva proposto di approvare un progetto di legge statale per la revisione del riparto fiscale della Regione, proposta che era stata respinta dalla maggioranza.
Afferma poi che in Commissione Affari Generali e Finanze è stata presentata dall'Assessore alle Finanze, Bordon, una proposta di legge sul nuovo riparto fiscale che, con alcuni piccoli emendamenti proposti dal suo Gruppo, poteva anche essere condivisa dalla minoranza, Precisa che tale testo è già stato esaurientemente esaminato in varie sedute dalla predetta Commissione regionale.
Comunica che la sua odierna proposta è molto semplice: discutere, o proporre alcuni emendamenti agli articoli del testo, e passare all'approvazione del disegno di legge in esame.
Dichiara infine che il gruppo comunista intende appoggiare l'attività della Giunta Regionale nelle trattative a Roma per realizzare un accordo finanziario che sia il migliore possibile per la Regione.
Il Presidente MONTESANO dichiara di ritenere opportuno portare a conoscenza del Consiglio - conoscenza che potrà essere utile nel corso della discussione - il contenuto di due lettere inviategli dal Presidente della Commissione consiliare per gli Affari Generali e Finanze rispettivamente in data 30 dicembre 1968 e 7 gennaio 1969.
Dichiara che con la prima lettera si comunicava che la Commissione ha esaminato in modo esauriente, nelle sedute del 4, 9 e 16 dicembre 1968, la proposta di legge statale recante modificazioni ed aggiunte alle norme della legge 29.11.1955 n. 1179 presentata dall'Assessore Bordon a nome e per conto della Giunta Regionale e che, essendosi manifestata diversità di vedute circa la più opportuna soluzione del problema, la maggioranza della Commissione decideva di sospendere, su richiesta dell'Assessore alle Finanze Bordon, l'iter procedurale della prevista proposta di legge, per consentire una formulazione più precisa del testo attraverso ulteriori contatti con gli organi governativi centrali.
Informa poi che, con la lettera in data 7 gennaio 1969 si prendeva atto della presentazione, da parte dei Consiglieri Caveri, Tonino e Germano, della analoga proposta di legge statale riguardante la revisione dell'ordinamento finanziario della Regione, proposta che era già stata ampiamente discussa in precedenti sedute, per cui la Commissione confermava le posizioni assunte in precedenza su tale problema e rese note con la precedente lettera in data 30 dicembre 1968.
Monsieur le Conseiller CAVERI déclare qu'à la première réunion de la Commission il avait proposé de transmettre au Conseil non pas le projet de loi qui avait été préparé par les bureaux financiers sous la direction de l'Assesseur Bordon, mais la proposition de loi présentée par les groupes de l'opposition.
Or, dit-il, étant donné que ces instances ont été repoussées, nous avons examiné cette proposition de loi que nous avons présentée nous-mêmes au Conseil, parce qu'il nous semble que le Conseil a le droit et le devoir de discuter et de voter cette proposition de loi avant que l'iter des pourparlers à Rome soit fini.
L'Assessore BORDON, dopo aver richiamato le relazioni già fatte sull'argomento in Giunta, alla Commissione consiliare competente e nell'ultima seduta consiliare, in occasione della discussione sull'esercizio provvisorio del bilancio, dichiara che quella ora in esame non è una proposta di legge, ma una semplice bozza di proposta di legge, e perciò ancora da perfezionare
Fa presente che si stanno ancora facendo accertamenti per i tributi pagati fuori Valle perché non si può ancorare una legge di riparto fiscale a delle percentuali di tributi il cui importo non sia determinato.
Conclude, affermando che definiti tutti i necessari accertamenti finanziari la bozza di proposta di legge statale per la revisione dell'ordinamento finanziario della Regione potrà essere esaminata e discussa in base alla necessaria documentazione.
Monsieur le Conseiller CAVERI déclare qu'il ne peut partager la théorie de l'Assesseur Bordon lorsqu'il dit qu'il ne s'agit pas d'une proposition de loi, mais d'une ébauche de proposition de loi.
Il affirme que les groupes de l'opposition ont présenté comme proposition de loi le même projet qui avait été examiné par l'Assesseur Bordon à la Commission Affaires Générales et Finances et qu'il s'agit bien d'une proposition de loi que le Conseil a le droit et le devoir d'examiner et de discuter. Il fait remarquer que, même s'il y a des pourparlers en cours, cela n'empêche pas que la proposition de loi soit examinée par le Conseil Régional.
Il Consigliere RAMERA dichiara, a nome del Gruppo di maggioranza, di fare propria la richiesta dell'Assessore Bordon e chiede, pertanto, il rinvio della discussione a norma dell'art. 49 del Regolamento interno del Consiglio.
Fa presente che tutti i Consiglieri sono favorevoli ad ottenere dallo Stato un riparto finanziario che sia il migliore possibile per le finanze della Regione e ribadisce che sono attualmente in corso accertamenti per stabilire l'entità dei tributi riscossi fuori del territorio della Valle. Ritiene che, se si è atteso quattordici anni per modificare la legge del riparto fiscale, si può anche attendere ancora un mese allo scopo di avere tutti gli elementi necessari per raggiungere un obiettivo che è auspicato da tutti i Consiglieri.
Il Consigliere MILANESIO rammenta che la Commissione consiliare competente ha discusso a lungo su tale proposta di legge e che, nel corso delle varie sedute, sono emerse considerazioni e pareri discordi, mantenendo ciascun gruppo le proprie posizioni. Aggiunge che la maggioranza della Commissione ritenne di dover soprassedere ad esperire l'iter procedurale previsto per la presentazione in aula consiliare di tale proposta di legge, proprio perché non vi erano ancora - come ha riferito l'Assessore Bordon - le condizioni ed i dati tecnico-finanziari necessari per poter portare la proposta di legge statale all'esame del Consiglio.
Ritiene che la posizione assunta dalla maggioranza, cioè di rinviare la discussione, sia fondata poiché occorre compiere ulteriori accertamenti di natura finanziaria.
Dichiara quindi di associarsi alle dichiarazioni testé fatte dal Consigliere Ramera e annuncia che il gruppo socialista è favorevole alla sospensione della discussione dell'argomento in esame e al rinvio della discussione stessa a data da stabilire.
Dichiara, infine, che compiuti tutti gli accertamenti in corso il testo della proposta di legge sarà portato in Consiglio; aggiunge di ritenere che la discussione in aula potrà avvenire probabilmente già nel mese prossimo.
Il Consigliere GERMANO dichiara che il testo del documento in esame è una proposta di legge statale e non già, come ebbe ad affermare l'Assessore Bordon, una semplice bozza di proposta di legge.
Ritiene che non sia necessario compiere ulteriori accertamenti perché in Commissione si è appurato che sono accertabili tutte le entrate ad eccezione di una sola: l'imposta di Ricchezza Mobile C2 per i dipendenti statali, e questo non perché tale imposta non sia accertabile, ma perché lo Stato, considerandola una semplice partita di giro, non la vuole riconoscere.
Precisa che l'iter compiuto dalla proposta di legge è completo, essendo stata discussa in modo esauriente nel corso di quattro sedute della Commissione Affari Generali e Finanze.
Circa la trattativa che l'Assessore intende condurre coni funzionari ministeriali, dichiara che tale trattativa non impedisce al Consiglio di votare la proposta di legge in esame. Si potrà - egli aggiunge - eventualmente togliere quelle voci non accertabili, superando così quest'ostacolo; invece di richiedere il 75% del gettito globale delle entrate erariali, si chieda l'80-82% sulle voci accertabili, tralasciando quelle non facilmente accertabili.
Conclude dichiarando che il rinvio dell'esame e della votazione della proposta di legge statale di cui si tratta significherebbe violare l'art. 27 dello Statuto ed eludere ancora una volta le aspettative dei Valdostani.
L'Assessore BORDON non concorda sulle dichiarazioni del Consigliere Germano e osserva che non basta che la Regione dichiari l'ammontare delle imposte riscosse fuori Valle, previste dagli uffici finanziari regionali, ma occorre anche l'accordo degli uffici finanziari dei Ministeri competenti su tale ammontare.
Afferma che la maggioranza consiliare di Centro-Sinistra si assume tutta la responsabilità di portare avanti l'annoso problema del riparto fiscale e di risolverlo nel modo migliore nell'interesse della popolazione valdostana, senza seguire le impostazioni della minoranza, la quale non ha saputo, quando era al governo della Regione, risolvere tale importante problema.
Dichiara di non comprendere l'insistenza della minoranza nel voler ad ogni costo discutere di un problema di tale importanza, che è rimasto sul tappeto per ben quattordici anni e che è ancora in fase di studio e di trattative a Roma.
Sorge - egli prosegue - il dubbio che lo scopo dell'opposizione sia quello di mandare avanti questa bozza di proposta di legge, ben sapendo che il testo così elaborato non potrà essere accolto dalle autorità centrali.
Conclude, assicurando un esito rapido degli ulteriori accertamenti e delle trattative in corso, al fine di trasformare in proposta di legge l'attuale bozza e di sottoporla al più presto all'esame e all'approvazione del Consiglio.
Il Consigliere POLLICINI propone, a nome della maggioranza di Centro-Sinistra, il seguente ordine del giorno di cui dà lettura:
"Il Consiglio Regionale, sentite le relazioni dell'Assessore alle Finanze, nel corso delle riunioni del 20 dicembre u.s. e dell'8 gennaio c.a., in ordine alla bozza di proposta di legge di iniziativa della Giunta, recante modificazioni ed aggiunte alle norme della legge 29.11.1955 n. 1179, riguardante l'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta,
PRENDE ATTO
della necessità di effettuare ulteriori accertamenti per stabilire i metodi atti ad individuare l'entità delle imposte erariali esatte fuori Valle,
PERTANTO
a norma dell'art. 49 - comma secondo del Regolamento interno dei Consiglio Regionale,
DELIBERA
il rinvio della discussione della proposta di legge statale recante modificazioni ed aggiunte alle norme della legge 29 novembre 1955 n. 1179 riguardante l'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta, in attesa dell'acquisizione degli elementi mancanti".
Il Presidente della Giunta, BIONAZ, rivolgendosi al Consigliere Germano, dichiara che per appoggiare e facilitare il compito della Giunta bisogna anche appoggiare i metodi idonei per raggiungere un determinato scopo.
Dopo aver spiegato i motivi per i quali non vi è alcuna necessità di approvare oggi la bozza di proposta di legge in esame e dopo aver ribadito che non vi è alcuna intenzione da parte della Giunta di scavalcare le competenze del Consiglio, afferma che è, invece, necessario ed urgente concordare con gli organi del Governo le modalità di accertamento delle imposte riscosse fuori Valle anche al fine di evitare in seguito difficoltà e contestazioni in sede di pratica applicazione della legge.
Monsieur le Conseiller FOSSON remarque, tout d'abord, que la procédure adoptée en cette circonstance lui parait quelque peu étrange, car dit-il on a l'impression que c'est la première fois que l'on parle dans cette salle de ce projet de loi ayant trait à la répartition des recettes entre l'Etat et la Région.
Il rappelle qu'au début de l'année 1967 la minorité avait présenté un projet de loi, élaboré par les bureaux financiers de l'Administration Régionale, qui tenait compte de la volonté unanime du Conseil exprimée par un ordre du jour dans lequel le pourcentage de la Région, évalué sur les recettes globales perçues par l'Etat en Vallée d'Aoste, avait été fixé dans la mesure de soixante-quinze pour cent.
Il rappelle que, sur suggestion du Conseiller M. César Bionaz, chef du groupe de la Démocratie Chrétienne, alors à l'opposition, le Conseil Régional accepta la proposition faite par l'opposition et fixa le pourcentage dans la mesure de 75%.
Ce projet de loi - poursuit-il - n'a pas pu être approuvé à cause des événements et de la crise du 1966, mais il fut cependant représenté au début de l'année 1967, lorsque les Conseillers de l'Union Valdôtaine et du Parti Communiste rentrèrent à nouveau au Conseil.
Il rappelle que l'Assesseur Bordon avait déclaré d'être de l'avis de présenter un autre projet de loi, qui était déjà prêt, et qu'il ne s'agissait que d'un mois ou deux.
Or - poursuit-il - ce projet de loi a été discuté, après deux ans, à la Commission compétente au cours de trois séances Il rappelle également d'avoir, lors d'une précédente séance du Conseil Régional, attiré l'attention du Président du Conseil sur le fait qu'il trouvait étrange la procédure adoptée, étant donné que le projet de loi, après avoir été discuté au cours de trois séances à la Commission permanente des Affaires Générales et Finances, ne passe pas ensuite au Conseil pour l'examen et la discussion. Il a l'impression ajoute-t-il que l'on ne veut pas le discuter au Conseil.
Il déclare d'être de l'avis qu'il ne convient pas de dire aujourd'hui ce qui est exprimé dans l'ordre du jour présenté par M. Pollicini, c'est-à-dire que l'on renvoie la discussion du projet de loi pour "effettuare ulteriori accertamenti", car - dit-il - pour le Conseil Régional les recettes sont celles qui ont été prévues par les bureaux financiers de la Région.
Il ajoute que, si les représentants du Gouvernement central contesteront les chiffres indiqués par l'Administration Régionale, ces questions seront réglées au cours des pourparlers et que, par conséquent, rien n'empêche aujourd'hui le Conseil de discuter le projet de loi dont il est question.
Il insiste sur la nécessité et l'opportunité de discuter ce projet de loi et il ajoute que l'on ne peut pas être d'accord sur l'étrange procédure adoptée et dont il a parlé auparavant, ainsi que sur l'ordre du jour présenté par le Conseiller Pollicini, car, agissant de la sorte, on renverserait complétement les procédés suivis par le Conseil Régional jusqu'à ce jour.
Monsieur le Conseiller CAVERI souligne qu'il n'y a pas à s'étonner sur le fait que dans la discussion qui s'est passée à la Commission des Affaires Générales et Finances il y ait eu des avis différents, car cela est tout à fait normal.
Il précise que les représentants de l'opposition au sein de la Commission avaient demandé de transmettre au Conseil la proposition de loi rédigée par la minorité. Or - poursuit-il - étant donné que cette proposition a été repoussée soit par l'Assesseur Bordon, soit par les membres de la majorité de la Commission, l'opposition a replié sur la deuxième thèse, c'est-à-dire de présenter au Conseil le projet de loi de l'Assesseur Bordon, projet élaboré par les bureaux financiers de la Région, et qui est une espèce de décalcomanie du projet présenté précédemment par l'opposition.
Il précise que dans les annexes au projet de loi, fournis par l'Assesseur aux Finances, il résulte que tous les contrôles et toutes les vérifications ont été régulièrement établis par les bureaux financiers de l'Administration Régionale.
Quant à la question, soulevée par l'Assesseur aux Finances, qu'il faudrait encore attendre que les fonctionnaires des Ministères compétents fassent à leur tour les contrôles et les vérifications avant que le Conseil puisse discuter le projet de loi dont il s'agit, il déclare qu'il n'y a personne qui peut partager cet avis, car - ajoute-t-il s'il faudrait trois ans aux fonctionnaires de l'Etat pour régler le problème, alors dit-il seulement dans trois ans le Conseil Régional pourra discuter le projet de loi concernant les finances régionale.
Il affirme que cette thèse est aberrante et absurde, car de cette façon on pourrait toujours nier aux Conseillers de l'opposition de discuter et de voter les projets de loi qu'ils présentent.
Il observe que cette théorie cache, en réalité, sous des excuses puériles, le sectarisme antidémocrate de la majorité, qui ne veut pas que la proposition de loi présentée par la minorité soit la plate-forme des pourparlers ultérieurs avec les Ministères compétents.
Il ajoute que la majorité en vérité ne veut pas qu'il y ait un projet de loi approuvé par le Conseil; elle veut simplement pouvoir s'accorder avec les autorités centrales sur une ébauche de projet, pour pouvoir dire qu'elle a résolu le problème de la répartition financière entre la Région et l'Etat.
Il déclare ensuite que le Conseil Régional, conformément à l'article 121 de la Constitution, a le droit de présenter des propositions de loi aux Chambres; or - ajoute-t-il - l'objet inscrit à l'ordre du jour est une proposition de loi d'Etat et le Conseil a le droit et le devoir de le discuter et de le voter.
Il conclut en soulignant la gravité de ce qui se passe aujourd'hui au Conseil Régional, où la majorité cherche tous les prétextes pour renvoyer l'examen et la discussion de cette importante proposition de loi.
Il Presidente MONTESANO dichiara che l'Assessore alle Finanze e la Giunta non hanno mai detto di non voler discutere il progetto di legge, ma semplicemente di rinviarne la discussione.
Fa presente che il Consigliere Pollicini ha presentato un ordine del giorno, che deve essere messo in votazione e che i Consiglieri Ramera e Milanesio e l'Assessore Bordon hanno richiesto l'applicazione dell'articolo 49 del Regolamento interno del Consiglio, al quale può essere collegato l'articolo 63 del Regolamento stesso.
Conclude dicendo che, dopo aver dato la parola ai Consiglieri iscritti a parlare, metterà in votazione l'ordine del giorno presentato dal Consigliere Pollicini.
Il Consigliere GERMANO ritiene che l'ordine del giorno presentato dal Consigliere Pollicini non sia proponibile perché tutti gli accertamenti sono stati fatti e perché la Commissione consiliare aveva il mandato di tradurre in un progetto di legge l'ordine del giorno approvato, a suo tempo, dal Consiglio e che prevedeva quale quota di riparto il 75% del gettito globale delle imposte percepite dallo Stato in Valle d'Aosta.
Ribadisce che tutti gli accertamenti sono stati eseguiti dagli Uffici finanziari della Regione e che è stata lasciata fuori soltanto l'I.G.E. versata fuori Valle, perché di difficile accertamento.
Il Consigliere TONINO rammenta che nella precedente seduta, in occasione della discussione generale sulla proposta di legge concernente il riparto fiscale, l'opposizione aveva più volte manifestato il desiderio che la proposta stessa fosse votata all'unanimità dal Consiglio.
Aggiunge che tali richieste sono cadute nel nulla, forse perché l'Assessore Bordon pensava che fosse molto meglio fare tutto da solo.
È per questo motivo - egli prosegue - che la minoranza ha chiesto la convocazione straordinaria del Consiglio Regionale per discutere la proposta di legge presentata dall'Assessore Bordon alla Commissione consiliare per gli Affari Generali e Finanze.
Ritiene che, per un problema di tale importanza qual è quello in discussione, sia preciso dovere di ogni Consigliere di partecipare alla discussione, al fine di ricercare la soluzione migliore per gli interessi dei Valdostani.
Ribadisce che il problema in esame non è un problema del solo Assessore Bordon o del Presidente della Giunta, ma è un problema di grande interesse per tutti Valdostani, per cui non deve essere oggetto di speculazione politica da parte di alcuni Partiti. E che vi sia - egli dice - intenzione di speculazione politica lo confermano gli interventi dell'Assessore Bordon e del Consigliere Milanesio.
Il Consigliere MANGANONI osserva che le cose si ripetono nel tempo e che l'esperienza serva a ben poco per certi Amministratori regionali.
Rammenta, in proposito, che quattordici anni fa la discussione, in Consiglio Regionale, sulla proposta di legge per il riparto fiscale è avvenuta all'incirca come quella di oggi: i Consiglieri di minoranza insistevano per discutere la proposta di legge, mentre l'allora Assessore alle Finanze diceva esattamente le stesse cose che dice oggi l'Assessore alle Finanze Bordon, e, cioè, che il riparto fiscale bisogna concordarlo prima a Roma.
Afferma che le proteste della minoranza non sono servite a nulla; essa veniva accusata di ritardare e di sabotare l'iter della proposta di legge statale.
Riferisce che, allorquando la proposta di legge venne portata in Consiglio e la minoranza denunciò l'insufficienza del riparto fiscale, la Giunta e l'Assessore alle Finanze di allora risposero che ormai il documento legislativo era stato concordato con i competenti Ministeri, per cui non si poteva variare nulla, neppure una virgola, per evitare il pericolo che la proposta di legge non fosse approvata dalle Autorità governative centrali.
Osserva che lo stesso Presidente Bionaz, quando sedeva sui banchi dell'opposizione, ebbe a dire che si doveva richiedere, per la definizione del riparto fiscale, la quota del 75% a favore della Regione.
Auspica che il Consiglio non debba più trovarsi nella stessa situazione di allora, cioè di dover ratificare, anziché discutere, la proposta di legge su un riparto fiscale insufficiente, ciò che impedirebbe, ancora una volta, di risolvere i problemi finanziari della Regione.
Il Consigliere DOLCHI dichiara che il Gruppo comunista voterà contro l'ordine dei giorno presentato dal Consigliere Pollicini, oltre che per le ragioni generali già espresse, perché tale ordine del giorno si richiama ad accertamenti che sono già stati tutti espletati, perché il proposto rinvio è "sine die", il che è in contrasto con il diritto di iniziativa legislativa che compete ai Consiglieri, e, infine, perché nell'ordine del giorno vi è una grave lacuna in quanto non si precisa chi dovrà provvedere ad acquisire i dati mancanti.
Monsieur le Conseiller FOSSON déclare qu'il avait déjà anticipé le vote contraire du Groupe de l'Union Valdôtaine, et que maintenant il va préciser les motifs de cette décision.
Le Groupe de l'Union Valdôtaine - dit-il - considère que la requête de nouvelles vérifications n'a aucun fondement et que la procédure suivie pour la discussion sur le projet de loi est complètement erronée, parce qu'on voulait discuter le projet de loi présenté par la majorité et on voulait y apporter les modifications nécessaires.
Or - poursuit-il - étant donné que la majorité a repoussé cette procédure, le Groupe de l'Union Valdôtaine votera contre l'ordre du jour présenté par le Conseiller Pollicini, car les Conseillers de l'Union Valdôtaine ne peuvent passer sous silence la gravité de ce fait, qui constituera certainement un précédent nuisible aux intérêts de la Vallée d'Aoste.
Il conclut disant que l'on devrait prendre l'exemple de la Sicile et surtout de la Sardaigne, qui savent, malgré les différents politiques, former un front commun vis-à-vis du Gouvernement central pour défendre leurs intérêts.
Il peut y avoir - ajoute-t-il - entre les Partis des querelles politiques au sein du Conseil Régional, mais, devant les grands problèmes qui intéressent la Région, on devrait quand même trouver une possibilité pour avoir l'unanimité, sans quoi les intérêts des Valdôtains seront toujours bafoués et foulés aux pieds.
Il Consigliere TONINO dichiara di votare contro l'ordine del giorno presentato dal Consigliere Pollicini perché intende partecipare alla discussione della proposta di legge statale sul riparto fiscale, rifiutando di accettare qualsiasi imposizione contraria agli interessi della Valle d'Aosta.
Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola per chiedere chiarimenti o formulare osservazioni sull'argomento in esame, dichiara chiusa la discussione generale.
Il Presidente MONTESANO pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione del seguente ordine del giorno presentato dal Consigliere Pollicini:
"ORDINE DEL GIORNO
Il Consiglio Regionale
sentite le relazioni dell'Assessore alle Finanze, nel corso delle riunioni del 20 dicembre u.s., e dell'8 gennaio c.a., in ordine alla bozza di proposta di legge di iniziativa della Giunta, recante modificazioni ed aggiunte alle norme della legge 29.11.1955 n. 1179 riguardante l'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta,
PRENDE ATTO
della necessità di effettuare ulteriori accertamenti per stabilire i metodi atti ad individuare l'entità delle imposte erariali esatte fuori Valle,
PERTANTO
a norma dell'art. 49 comma secondo del Regolamento interno del Consiglio Regionale,
DELIBERA
il rinvio della discussione della proposta di legge statale recante modificazioni ed aggiunte alle norme della legge 29 novembre 1955 n. 1179 riguardante l'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta, in attesa dell'acquisizione degli elementi mancanti".
Procedutosi alla votazione per alzata di mano, il Presidente accerta e comunica che il Consiglio, con voti favorevoli diciannove e voti contrari quattordici (Consiglieri presenti e votanti: trentatré), ha approvato l'ordine del giorno soprariportato.
Il Consiglio prende atto.