Oggetto del Consiglio n. 138 del 20 giugno 1969 - Verbale

OGGETTO N. 138/69 - Concessione di premi a favore dei produttori di formaggio "fontina" marchiata, prodotta nell'anno 1968. - Approvazione di spesa. - Delega alla Giunta.

L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, MAQUIGNAZ, riferisce al Consiglio in merito alla seguente deliberazione di Giunta concernente la concessione di premi a favore dei produttori di formaggio "fontina" marchiata, prodotta nell'anno 1968, deliberazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 28 aprile 1969:

"Estratto della deliberazione adottata dalla Giunta Regionale in data 2 aprile 1969.

Oggetto n. 1008 - Proposta al Consiglio Regionale per la concessione di premi a favore dei produttori di formaggio "fontina" marchiata, prodotta nell'annata 1968.

L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, Geom. Maquignaz, riferisce alla Giunta in merito alla proposta di concedere, analogamente a quanto praticato per le annate decorse, premi a favore dei produttori di formaggio "fontina" marchiato, prodotto nell'anno 1968.

Ritiene che i motivi che giustificano tale provvedimento possono essere riassunti nell'incoraggiamento ai produttori per continuare ad intensificare il miglioramento qualitativo della produzione e ad adottare i più idonei procedimenti della buona tecnica casearia.

Fa presente che la concessione dei premi di marchiatura tende a contenere in limiti economicamente sopportabili gli scarti della produzione del formaggio "fontina" e, di conseguenza, a valorizzare tale prodotto sui mercati nazionali ed esteri, promuovendo una maggiore richiesta del prodotto da parte dei consumatori e, quindi, un aumento del prezzo di vendita del prodotto stesso.

Comunica che il premio di marchiatura di cui si tratta venne determinato nelle misure seguenti: lire 350 per ogni forma prodotta nell'anno 1959; lire 450 per gli anni 1960 e 1961; lire 500 per gli anni 1962, 1963, 1964 e 1965; lire 700 per gli anni 1966 e 1967.

Ritiene che, a decorrere dalla annata 1969, la misura unitaria del premio di marchiatura debba essere determinata con riferimento a ogni kg. anziché con riferimento a ogni forma, e ciò per varie ragioni anche di ordine tecnico.

Rileva, infatti, che la concessione dei premi di marchiatura commisurati in base a "forme" di fontina ha incoraggiato la produzione di forme eccessivamente piccole e, comunque, di peso ormai prossimo al limite minimo fissato dallo standard (kg. 8); il che comporta, tra l'altro, un notevole aggravio di spesa per le operazioni di stagionatura, conservazione e salatura del formaggio, oneri che vengono necessariamente ad aumentare il costo di produzione che deve essere mantenuto invece in limiti tollerabili affinché l'utile a favore dei produttori non venga a ridursi eccessivamente.

Ritiene, tuttavia, che per la produzione di fontina marchiata nell'anno 1968 il premio possa essere ancora concesso sulla base di ogni "forma" prodotta e marchiata.

Propone, quindi, di sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio Regionale la concessione, per la produzione di fontina dell'anno 1968, del premio regionale di marchiatura per ogni forma di formaggio "fontina" prodotta nell'anno 1968 e regolarmente marchiata.

LA GIUNTA

preso atto di quanto riferito dall'Assessore, Geom. Maquignaz;

visti: la legge regionale 10.4.1954 n. 125, il D.P.R. 5.8.1955 n. 667, il D.P.R. 30.9.1955 n. 1269 e il Decreto Ministeriale 26.6.1957;

ad unanimità di voti favorevoli;

Delibera

di proporre al Consiglio Regionale:

1) di approvare la concessione a favore dei produttori di formaggio "fontina" di un premio nella misura di lire settecento per ogni forma di formaggio "fontina" prodotta nell'anno 1968 e regolarmente marchiata;

2) di delegare alla Giunta Regionale l'adozione di ogni successivo provvedimento deliberativo di esecuzione della presente deliberazione, sia per quanto riguarda la determinazione dei produttori aventi diritto al premio, sia per la concessione dei premi di cui si tratta e per l'approvazione e la liquidazione delle relative spese, dando atto che le spese stesse, previste in complessive lire 110.000.000 (centodiecimilioni) circa, graveranno sull'apposito capitolo 366 di spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1969 ("Spese, contributi e premi ad associazioni ed Enti per la tutela e l'incremento dei prodotti tipici"), che presenta la necessaria disponibilità;

3) di stabilire che per il formaggio "fontina", prodotto nell'anno 1969 e negli anni seguenti, la misura del premio di marchiatura sia stabilita per ogni kg. di formaggio "fontina" prodotto e marchiato, anziché per ogni "forma" (eventualmente anche con misure unitarie differenziate in base alla classificazione qualitativa del prodotto).

L'Assessore MAQUIGNAZ, ad illustrazione delle proposte fatte dalla Giunta, riferisce quanto segue:

"È un provvedimento che è stato adottato dal Consiglio fin dal 1950, con lo scopo di incoraggiare gli agricoltori a migliorare la qualità del formaggio fontina al fine di valorizzarne la produzione. Ci siamo, comunque, accorti che il sistema usato finora, vale a dire la corresponsione del premio per ogni forma marchiata, presentava l'inconveniente della distribuzione dei premi in misura non uguale per i diversi produttori.

Tutti gli agricoltori, con tale sistema, erano indotti a ridurre il peso delle forme e a portarlo il più possibile verso il minimo del decreto di riconoscimento, cioè verso gli 8 chili. Chi aveva la possibilità di fare delle forme di 8 chili percepiva, in effetti, sulla base di 700 lire per forma, un premio di 87 lire al chilogrammo; chi, invece, era nell'impossibilità di attenersi al minimo di 8 kg., - ed erano le piccole latterie e i piccoli alpeggi -, e produceva forme dai 10 ai 13 chilogrammi, percepiva soltanto dalle cinquanta alle settanta lire al chilogrammo, con evidente disparità di trattamento rispetto agli altri.

Abbiamo quindi ritenuto che sia più giusto di erogare questo premio, anziché sulla base del numero delle forme e di lire 700 per forma, in ragione di un quid per chilogrammo di fontina e questo per una più equa distribuzione del premio di maschiatura.

Oggi si chiede soltanto al Consiglio se è d'accordo sul nuovo principio anzidetto. Per quanto riguarda le modalità di erogazione ci riserviamo di studiarle e di riportare successivamente la questione in Consiglio.

Per il 1968 il premio di maschiatura rimane stabilito nella misura di lire 700 per forma.

Dirò, a titolo informativo, che la quantità di fontina prodotta nel 1967 è stata di 121.271 forme; tale cifra è salita nel 1968 a 145.666 forme, con un aumento di ben 24.395 forme rispetto all'anno 1967.

Questo dimostra che gli agricoltori sono indirizzati verso la produzione di fontina, che è il formaggio che viene venduto ad un prezzo più remunerativo, e questo significa che i nostri sforzi conseguono lo scopo prefissoci.

Avrei da proporre un emendamento al punto secondo della parte dispositiva della proposta di deliberazione e, precisamente: la dizione "dando atto che le spese stesse, previste in complessive lire 110 milioni circa, graveranno sull'apposito capitolo 365 di spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1969...", va rettificata come segue:

"...dando atto che le spese stesse, previste in lire 102.000.000, graveranno per lire 6 milioni sul fondo residuato, impegnato con deliberazione della Giunta Regionale n. 5330 del 31.12.1968 e per lire 96 milioni sull'apposito capitolo 366 della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1969...".

Monsieur le Conseiller FOSSON déclare que les Conseillers de l'Union Valdôtaine sont complètement d'accord sur la proposition d'allouer la prime de marquage aux producteurs de fontine, mais qu'ils ne sont absolument pas d'accord sur la proposition qu'à partir de l'année prochaine cette prime soit payée sur la base des kilos de fontine marquée et non plus sur le nombre de formes marquées.

Il fait noter avant tout que la loi qui protège la fontine comme fromage d'origine typique de la Vallée d'Aoste établit que les formes de fontine doivent avoir un minimum de 8 kgs. et un maximum de 15 kgs.

Or, - dit-il -, des raisons d'ordre pratique conseillent qu'il y ait une uniformité dans la production des formes de fontine pour une plus grande commodité dans l'emballage et dans l'expédition, ainsi que dans le débit.

Il ajoute qu'il n'est pas possible d'obliger les producteurs à faire des formes de fontine de 8 à 9 kgs., car il arrive parfois, par exemple dans des petits alpages ou des petites laiteries, qu'à un certain moment la quantité de lait produit ne permet de faire deux formes de fontine d'un minimum de 8 kgs., mais seulement, par exemple, une forme de 14 kgs.; pour cette raison on cherche d'arriver au même résultat en instituant la prime sur la base des formes.

Il déclare que, si maintenant on établissait de correspondre la prime sur la base des kgs. et non plus par forme, on viendrait de nouveau à créer une difformité dans la production de ce fromage, ce qui, au point de vue débit, signifierait faire un pas en arrière.

Il insiste, par conséquent, afin que la question soit réexaminée et approfondit avant d'apporter des modifications au système actuel.

Le Conseiller MANGANONI déclare que tout d'abord il était d'accord avec la thèse de l'Assesseur Maquignaz, mais que, après avoir entendu les objections faites par le Conseiller Fosson, il a maintenant des perplexités à l'égard de cette question et qu'il attend de connaitre la réponse de Monsieur l'Assesseur Maquignaz.

L'Assessore MAQUIGNAZ ripete che la proposta di modificare il sistema attuale di corresponsione del premio per la marchiatura della fontina è stata determinata dall'intendimento di eliminare la disparità di trattamento che esiste attualmente per il fatto che i piccoli alpeggi e le piccole latterie non sempre possono confezionare solo forme di fontina del peso di 8/9 kg. e, quindi, vengono ad essere danneggiate con il sistema attuale che prevede un premio uniforme per ogni forma di fontina, sia essa di 8/9 kg. o di 14/15 kg.

Aggiunge che un altro motivo che ha indotto a fare la proposta di cui si tratta è che la Cooperativa Produttori Latte e Fontina ha posto in evidenza il fatto che la confezione delle forme di fontina in pesatura piccola comporta una maggiore spesa per la salatura e richiede magazzini con maggiore capienza.

Aggiunge ancora che, secondo quanto è stato fatto presente dalla Cooperativa, le forme di fontina di pesatura più grande hanno più facile smercio.

Dichiara di essere, comunque, favorevole a riesaminare il problema demandando alla Commissione consiliare permanente dell'Agricoltura l'approfondimento del problema stesso, tenuto presente che vi sono motivi validi per una tesi e per l'altra.

Il Consigliere SAVIOZ dichiara che le cose stanno effettivamente come è stato esposto dall'Assessore Maquignaz e dal Consigliere Fosson, ex Assessore all'Agricoltura e Foreste, il quale è stato il promotore dell'iniziativa per la concessione del premio di marchiatura ai produttori di fontina.

Dichiara quindi di concordare sulla proposta di demandare lo studio della questione alla Commissione consiliare permanente dell'Agricoltura.

Monsieur le Conseiller FOSSON déclare d'être d'accord lui aussi sur la proposition, faite par l'Assesseur Maquignaz, de charger la Commission de l'Agriculture et Forêts d'étudier la question.

Il retient, par conséquent, que l'on doive supprimer le troisième point de la proposition de délibération: "di stabilire che per il formaggio "fontina", prodotto nell'anno 1969 e negli anni seguenti, la misura unitaria del premio di marchiatura sia stabilita per ogni kg. di formaggio "fontina" prodotto e marchiato, anzichè per ogni "forma" (eventualmente anche con misure unitarie differenziate in base alla classificazione qualitativa del prodotto)".

L'Assessore MAQUIGNAZ concorda sulla proposta del Consigliere Fosson.

Il Presidente, MONTESANO, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione delle proposte fatte dalla Giunta, modificate come da emendamenti proposti dall'Assessore Maquignaz e dal Consigliere Fosson, rispettivamente al secondo e al terzo punto della proposta di parte dispositiva della deliberazione.

IL CONSIGLIO

preso atto di quanto riferito dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste, MAQUIGNAZ;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: venticinque);

DELIBERA

1) di approvare la concessione a favore dei produttori di formaggio "fontina" di un premio nella misura di lire settecento per ogni forma di formaggio "fontina" prodotta nell'anno 1968 e regolarmente marchiata;

2) di delegare alla Giunta Regionale l'adozione di ogni successivo provvedimento deliberativo di esecuzione della presente deliberazione, sia per quanto riguarda la determinazione dei produttori aventi diritto al premio, sia per la concessione dei premi di cui si tratta e per l'approvazione e la liquidazione delle relative spese, dando atto che le spese stesse, previste in lire 102.000.000, graveranno per lire 6.000.000 sul fondo residuato impegnato con deliberazione della Giunta Regionale numero 5330 del 31 dicembre 1968 e per lire 96.000.000 sull'apposito capitolo 366 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1969 ("Spese, contributi e premi ad associazioni ed Enti per la tutela e l'incremento dei prodotti tipici"), che presenta la necessaria disponibilità.