Oggetto del Consiglio n. 238 del 12 dicembre 1969 - Verbale

OGGETTO N. 238/69 - Disegno di legge concernente acquisto di azioni della S.p.A. "Centrale Laitière d'Aoste". - Approvazione ed impegno di spesa.

L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, MAQUIGNAZ, riferisce al Consiglio in merito al sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Acquisto di azioni della S.p.A. "Centrale Laitière d'Aoste". Approvazione ed impegno di spesa" disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

"La Regione Autonoma della Valle d'Aosta fa parte, in esecuzione della legge regionale 29 marzo 1963 n. 8, della Società p. Az. "Centrale Laitière d'Aoste" con sede in Aosta.

I commi sesto e settimo del punto quarto dell'atto costitutivo della predetta Società stabiliscono quanto segue:

"Le azioni della categoria C e della categoria D che entro i primi due esercizi della Centrale non fossero acquistate dai Produttori latte e dai Rivenditori latte o dagli Enti che ne siano espressioni saranno cedute dall'Istituto Bancario San Paolo di Torino in parti uguali alla Regione Valle d'Aosta e al Comune di Aosta i quali si impegnano fin d'ora a ritirarle.

Tutte le azioni saranno cedute dall'Istituto San Paolo al valore nominale di emissione sia ai produttori latte e ai rivenditori latte e Enti che ne siano l'espressione e sia alla Regione Valle d'Aosta e al Comune di Aosta".

Né da parte dei produttori né da parte dei rivenditori del latte si è provveduto, nel corso dei primi due esercizi della Centrale del Latte, all'acquisto delle azioni di categoria C e di categoria D rispettivamente riservate ed inizialmente sottoscritte dall'Istituto Bancario San Paolo di Torino.

Con voto in data 28 aprile 1969 il Consiglio Regionale si è espresso in senso favorevole all'acquisto, da parte della Regione, di una metà delle azioni di categoria C e di categoria D di cui si tratta (l'acquisto dell'altra metà delle azioni stesse essendo riservata al Comune di Aosta).

In relazione a quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale 29 marzo 1963 n. 8, la Giunta propone al Consiglio Regionale di approvare l'allegato disegno di legge regionale riguardante l'acquisto delle azioni di cui si tratta e l'approvazione e l'impegno della relativa spesa.

(Segue allegato disegno di legge regionale: ...Omissis...)".

L'Assessore MAQUIGNAZ illustra brevemente la relazione soprariportata e richiama l'attenzione dei Signori Consiglieri sull'ordine del giorno approvato a suo tempo, dal Consiglio Regionale e nel quale si esprimeva parere favorevole all'acquisto, da parte dell'Amministrazione Regionale, di una metà delle azioni della Centrale del Latte, demandando alla Giunta il provvedimento di esecuzione.

Comunica che la Giunta ha dato esecuzione alla volontà espressa dal Consiglio Regionale adottando, in data 15 ottobre 1969, la deliberazione per l'acquisto delle azioni inizialmente sottoscritte dall'Istituto Bancario San Paolo di Torino.

Fa presente che la Commissione di Coordinamento ha rilevato che per la partecipazione della Regione al capitale azionario della Centrale del Latte, stabilita con legge regionale 29 marzo 1963 n. 8, e per i successivi acquisti e sottoscrizioni si provveda con apposite leggi regionali.

Propone, quindi, che il Consiglio approvi il disegno di legge in esame.

Il Consigliere GERMANO domanda se l'Assessore all'Agricoltura è sempre del parere che, dopo l'acquisto delle azioni di cui si tratta, siano inserite, nel nuovo Consiglio d'amministrazione della "Centrale del Latte" le rappresentanze della minoranza consiliare.

L'Assessore MAQUIGNAZ dichiara di aver già precisato, in proposito il suo pensiero, allorquando, nel corso di una precedente seduta del Consiglio, gli venne posta analoga domanda; fa presente che la deliberazione del Consiglio prevede che nel nuovo Consiglio di amministrazione vi sia anche la rappresentanza della minoranza consiliare.

Il Presidente, MONTESANO, dopo aver accertato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola per chiedere chiarimenti o formulare osservazioni sul disegno di legge in esame, dichiara chiusa la discussione e pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge stesso.

Articoli 1, 2 e 3 - Si dà atto che gli articoli 1, 2 e 3 sono approvati dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, per alzata di mano e senza discussione (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette).

Il Presidente, MONTESANO, dopo aver constatato che i tre articoli del disegno di legge in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Crétier e Pollicini, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: trenta;

- Voti favorevoli: trenta.

Il Presidente, MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio Regionale ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale, concernente l'acquisto di azioni della S.p.A. "Centrale Laitière d'Aoste":

Disegno di legge regionale n. 17

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE ........................... N. .......: ACQUISTO DI AZIONI DELLA SOCIETÀ p. Az. "CENTRALE LAITIÈRE D'AOSTE" - APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.

Il Consiglio Regionale ha approvato nell'adunanza dellì 12 dicembre 1969;

Il Presidente della Giunta Regionale

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

È approvata, con impegno all'apposito capitolo 246 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1969, la spesa di Lire cinque milioni per l'acquisto dall'Istituto Bancario San Paolo di Torino di numero cinquecento azioni di categoria C e di numero cinquecento azioni di categoria D, del valore nominale di Lire cinquemila caduna, già sottoscritte dall'Istituto predetto all'atto della costituzione della Società p. Az. "Centrale Laitière d'Aoste", per conto, rispettivamente, della categoria dei produttori di latte e della categoria dei rivenditori di latte.

Art. 2

Alla liquidazione della spesa di cui al precedente art. 1 si provvederà con provvedimenti deliberativi della Giunta Regionale, a richiesta dell'Assessore alle Finanze, ad avvenuta consegna delle azioni acquistate e previa presa in carico dell'inventario delle azioni medesime.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, lì